Decreto cautelare 4 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 3 aprile 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/12/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01480/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01182/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1182 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Perfetto S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Lagrotta, Emilia Straziuso e PA EN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato HE RS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Main di TI NC & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Di Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Bando di gara per la concessione in uso di suoli pubblici e soprastanti chioschi di proprietà comunale, pubblicato in data 7 agosto 2024, sul sito internet istituzionale del Comune di Trani e di tutti i relativi atti allegati;
dell’art 13 del Bando di gara de quo e del valore netto del canone annuale stimato e del valore netto del canone mensile posto a base di gara per l’aggiudicazione dei chioschi;
della Valutazione tecnico-estimativa redatta dall’Amministrazione odierna resistente – Allegato VI al citato Bando di gara – del Chiosco sito al Lungomare Cristoforo Colombo, piazzetta “Scoglio Frisio” in Trani, fg. 24, particella 2000 e dei relativi criteri di calcolo degli importi stimati e posti a base della gara de qua;
della Determinazione dirigenziale Area III – Lavori Pubblici e Patrimonio n. 1198 del 7 agosto 2024 con cui è stata indetta la procedura di asta pubblica ai sensi dell’art. 73, lett. c) e dell’art. 76, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con aggiudicazione mediante il criterio del massimo rialzo sugli importi posti a base di gara, per l’affidamento in concessione d’uso di suoli e due soprastanti chioschi di proprietà comunale;
ove occorrer possa, di ogni deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta del Comune di Trani – allo stato non conosciute - che abbiano approvato e/o dato indirizzo agli Uffici amministrativi all’avvio della procedura di affidamento del contratto di concessione de quo;
ove ritenuto lesivo, nei limiti dell’interesse, del Regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 10 marzo 2022; nello specifico degli artt. 6 e 12 del citato Regolamento ove lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
nei limiti dell’interesse, ove occorra di ogni clausola della lex specialis di gara de qua ostativa alla piena tutela dei diritti ed interessi dell’odierna ricorrente ed al conseguimento del bene della vita agognato;
di tutti gli atti amministrativi presupposti e conseguenti indispensabili all’annullamento degli atti impugnati con il presente atto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16\10\2024 :
per l’annullamento
del Bando di gara per la concessione in uso di suoli pubblici e soprastanti chioschi di proprietà comunale, pubblicato in data 7 agosto 2024, sul sito internet istituzionale del Comune di Trani e di tutti i relativi atti allegati;
dell’art 13 del Bando di gara de quo e del valore netto del canone annuale stimato e del valore netto del canone mensile posto a base di gara per l’aggiudicazione dei chioschi;
della Valutazione tecnico-estimativa redatta dall’Amministrazione odierna resistente – Allegato VI al citato Bando di gara – del Chiosco sito al Lungomare Cristoforo Colombo, piazzetta “Scoglio Frisio” in Trani, fg. 24, particella 2000 e dei relativi criteri di calcolo degli importi stimati e posti a base della gara de qua;
della Determinazione dirigenziale Area III – Lavori Pubblici e Patrimonio n. 1198 del 7 agosto 2024 con cui è stata indetta la procedura di asta pubblica ai sensi dell’art. 73, lett. c) e dell’art. 76, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con aggiudicazione mediante il criterio del massimo rialzo sugli importi posti a base di gara, per l’affidamento in concessione d’uso di suoli e due soprastanti chioschi di proprietà comunale;
di ogni deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta del Comune di Trani – allo stato non conosciute - che abbiano approvato e/o dato indirizzo agli Uffici amministrativi all’avvio della procedura di affidamento del contratto di concessione de quo;
ove ritenuto lesivo, nei limiti dell’interesse, del Regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 10 marzo 2022; nello specifico degli artt. 6 e 12 del citato Regolamento ove lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
nei limiti dell’interesse, ove occorra di ogni clausola della lex specialis di gara de qua ostativa alla piena tutela dei diritti ed interessi dell’odierna ricorrente ed al conseguimento del bene della vita agognato;
dell’art. 11 del Bando di gara in questione ove interpretato in senso lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente in particolare della seguente previsione – ove ritenuta lesiva degli interessi dell’odierna ricorrente – “di non trovarsi in situazione di occupazione sine titulo rispetto ai medesimi chioschi o ad altri beni immobili di proprietà comunale”;
di tutti gli atti amministrativi presupposti e conseguenti indispensabili all’annullamento degli atti impugnati con il presente atto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trani;
Vista la memoria del 20.11.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. NC AN e uditi per le parti i difensori PA EN per la parte ricorrente, HE RS per il Comune resistente è comparso nelle preliminari; nessuno comparso per la soc. controinteressata.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso e successivi motivi aggiunti depositati innanzi a questo Tribunale l’istante ha impugnato il bando di gara per la concessione in uso di suoli pubblici e soprastanti chioschi di proprietà comunale, pubblicato in data 7 agosto 2024, sul sito internet istituzionale del Comune di Trani e di tutti i relativi atti allegati e di tutti gli altri atti impugnati e riportati in epigrafe.
Il Comune di Trani si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
L’istante quindi espone con memoria del 20.11.2025 che è sopravvenuta l’aggiudicazione della gara in esame in favore della ricorrente, con conseguente stipula del relativo contratto di concessione in data 17 luglio 2025, per dui chiede che venga affermato il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione.
Analoghe considerazioni sono svolte dalla difesa del comune con memoria del 12 novembre 2025, in cui ha chiesto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse e di compensare le spese di giudizio tra le parti.
In relazione a quanto precede, poiché l’interessata ha ottenuto il bene della vita al quale aspirava, il collegio non può che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame, atteso che la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità alla ricorrente.
L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC AN, Presidente, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NC AN |
IL SEGRETARIO