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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 01/07/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 45/2023
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura agli atti,
[...] C.F._4 dall'Avv. Marco Mizzon del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore: Email_1
Parti Attrici
e
(C.F. ), (C.F.: P_ C.F._5 CP_2
), (C.F.: , C.F._6 CP_3 C.F._7 [...] (C.F.: ) e (C.F.: CP_4 C.F._8 Parte_5
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Caruso del Foro di C.F._9 Udine ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_2
Parti Convenute
e
(C.F.: ), CP_5 C.F._10
(C.F.: , CP_6 C.F._11 in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_7
Parti Convenute Contumaci
Oggetto: Servitù di passaggio
CONCLUSIONI:
Per parti attrici: Dichiarare la costituzione del diritto di servitù di passaggio a piedi e con automezzi a peso delle P.T. 1455 c.t. 1° di iscritta proprietà di , e P.T. 2895 c.t. P_ CP_2 CP_3 1° di iscritta proprietà di e P.T. 3769 c.t. 1° di iscritta proprietà del Comune di CP_4 Parte_5
1 ed a favore della P.T. 245 c.t. 1 e 2 C.C nei limiti indicati nella Controparte_7 Controparte_7 planimetria allegata all'atto di citazione sub doc. 8 e determinare la relativa indennità.
Con rigetto di ogni altra domanda spiegata dai convenuti per i motivi di cui in narrativa e in atti;
IN OGNI CASO: Spese di lite rifuse con condanna dei signori , e P_ CP_2 CP_3
e e
[...] CP_4 Parte_5 Controparte_7
Per parti convenute , P_ CP_2 CP_3 [...]
e Voglia l'Ill.mo Tribunale adito previe le declaratorie tutte del caso: In CP_4 Parte_5
Rito: dichiarare nullo il procedimento di mediazione così come svolto presso la CCIAA di Gorizia e di conseguenza dichiarare improcedibile la domanda. Nel merito in via principale: dichiarare la domanda inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto.
Spese rifuse. Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, stabilirsi mediante rinnovo di idonea CTU: a) la compatibilità della strada sia alle norme del CdS, che del PRGC di e delle sue norme attuative;
b) la compatibilità della strada alla sostenibilità dell'intervento Controparte_7 edilizio secondo le norme del PRGC di e delle sue norme attuative. Spese rifuse. Nel Controparte_7 merito in via riconvenzionale: laddove all'esito della CTU di cui alle conclusioni del punto precedente la strada dovesse risultare idonea a supportare l'intervento edilizio sotteso alla domanda, determinare l'indennizzo risarcimento relativo ai pregiudizi che subiranno i fondi serventi, le abitazioni che vi si affacciano e le persone residenti. Spese rifuse.
In via istruttoria: 1) disporsi l'acquisizione della documentazione prodotta con memoria dd. 11.09.2023 quale integrazione alla propria memoria depositata in data 08.09.2023 (doc. 17 opposizione alla variante generale al C PRGC a firma;
doc. 18 istanza di accesso agli atti al Comune dd. P_ Controparte_7 03.03.2023; doc. 19 copia lettera di richiesta di variante e di PAC a firma dei sigg.ri e Pt_1 Pt_3 Pt_4 e dd. 06.08.2020 attinente ad una lottizzazione concernente le particelle 405/1,
[...] Parte_2 406/1); 2) disporsi l'acquisizione ex art. 210 e 213 cpc del fascicolo comunale concernente l'ambito C2 N. 3 del e del relativo progetto particolareggiato (PRPC) valutato favorevolmente in CP_7 Controparte_7 sede di Commissioni Edilizia ed Urbanistica rispettivamente in data 28.04.2010 e 10.03.2010 nonché di tutti gli altri piani e PAC successivi relativi ad una richiesta di lottizzazione delle aeree inerenti i fondi interclusi presentati dagli attori dal 2009 ad oggi. 3) dichiararsi la nullità della perizia a firma dell'ing.
non avendo il CTU risposto alle osservazioni dei periti di parte ing. e geom. e CP_8 CP_9 Per_1 conseguentemente disporsi il rinnovo della CTU con altro consulente onde accertare: a) la compatibilità della strada sia alle norme del CdS, che del PRGC di e delle sue norme attuative;
b) la Controparte_7 compatibilità della strada alla sostenibilità dell'intervento edilizio secondo le norme del PRGC di CP_7
e delle sue norme attuative, stabilendo sulla base degli indici di fabbricabilità il complessivo sviluppo
[...] potenziale della fabbricabilità dei fondi dominanti;
c) determinare l'indennizzo-risarcimento relativo ai pregiudizi, anche potenziali, che subiranno i fondi serventi le abitazioni che vi si affacciano e le persone residenti. 4) in caso di mancato accoglimento della richiesta di rinnovo della CTU, disporsi la riconvocazione dell'ing.
per rispondere ai seguenti quesiti: - Quali sono per la ZONA C2 AMBITO 3 e per la Zona B4 CP_8 AMBITO 7 gli indici di fabbricabilità? - Quante costruzioni possono essere realizzate sulla base di quegli indici, nel complesso, sulla PT 245 c.1 e c.2 e quindi sulle ove quella PT ricade? - Esistono Parte_6 per quelle ZONE delle ipotesi progettuali depositate in Comune di e in caso affermativo Controparte_7 che cosa prevedono in relazione alla sfruttabilità edificatoria? - Quali siano i lavori strutturali che debbano essere eseguiti sulla stradina interpoderale per un ipotetico passaggio di centinaia di veicoli giornaliero calcolato sulla base degli indici di fabbricabilità su cui ricadono la PT 245 c. 1 e c. 2? - Quali siano le norme tecniche attuative del PRGC del Comune di che definiscono e normano le strade e cosa Controparte_7 stabiliscono? - E' possibile l'adeguamento di quella stradina e la sua trasformazione in vera e propria strada
2 sulla base delle norme tecniche attuative del PRGC del Comune di - Nell'ambito Controparte_7 ZONA C2 AMBITO 3 è ricompresa anche la pc 406/1? Chi è proprietario della citata particella?
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, le parti attrici hanno allegato: a) di essere proprietari di un fondo intercluso, privo di accesso alla pubblica via, tavolarmente identificato al Comune Censuario di P.T. 245, cc.tt. 1 e 2, pc. 404/1 e p.c. 405/1; b) Controparte_7 che l'accesso alla pubblica via (via Cimarosa) avviene attraverso il passaggio sui fondi di proprietà di , e proprietari, P_ CP_2 CP_3 Contr ciascuno per la quota di 1/3, della P.T. 1455, c.t. 1, pp.cc. 1703/1 e 1703/2), di e (proprietari, ciascuno per la quota di 1/2, della P.T. 2895, c.t. 1, p.c. Parte_5 Co
(proprietaria della P.T. , c.t. 1, p.c. 406/1), di CP_5
[...]
(proprietaria della P.T. 410, c.t. 2, p.c. 392/5) e del CP_6 Controparte_7 (proprietario della P.T. 3769, c.t. 1, p.c. 391/4); c) che tale accesso avviene
[...] tramite una stradina sterrata già esistente;
d) che gli odierni attori intendono costruire un fabbricato su tali fondi, e) di aver avviato invano trattative per vedersi riconosciuto il diritto di servitù di passaggio;
f) che veniva avviato procedimento di mediazione nel corso del quale si rendeva disponibile a riconoscere tale diritto. CP_5
Sulla scorta di tali allegazioni, gli odierni attori hanno domandato che il tribunale dichiarasse la costituzione del diritto di servitù di passaggio a piedi e con automezzi a peso delle P.T. 1455 c.t. 1, P.T. 2895 c.t. 1, P.T. 817 c.t. 1, P.T. 410 c.t. 2, P.T. 3769 c.t. 1 ed a favore della P.T. 245 c.t. 1 e 2 C.C Ronchi dei Legionari e determinare la relativa indennità.
Si sono costituiti in giudizio , P_ CP_2 CP_3
e contestando la domanda attorea. In particolare, in via CP_4 Parte_5 preliminare, i convenuti hanno eccepito la nullità della mediazione svolta, avendo il mediatore, pur in assenza del e di , Controparte_7 CP_5 frazionava il procedimento di mediazione. Nel merito i convenuti hanno allegato: a) che i fondi di proprietà attorea sono collegati alla pubblica Via Primo Maggio mediante una strada che insiste sui beni di proprietà dei convenuti, denominata Via Cimarosa;
b) che tale strada è da sempre stata utilizzata dagli attori e dai loro danti causa per accedere ai fondi e che l'ingresso di tale strada è libero. Sulla scorta di tali allegazioni, i convenuti hanno argomentato affermando in primo luogo l'inammissibilità/infondatezza della domanda e, in secondo luogo, che la pretesa attorea, a fronte dell'edificabilità dei fondi, sarebbe finalizzata ad aggravare la servitù già esistente, con la prospettiva di permettere il transito, sulla stradina, di numerosi automezzi, anche secondo quanto previsto dalle norme del piano regolatore vigente. Sulla scorta di tali allegazioni, i convenuti hanno domandato, previa dichiarazione di nullità del procedimento di mediazione con conseguente dichiarazione di improcedibilità della domanda, in via principale il rigetto della domanda attorea, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, la compatibilità della stradina esistente alle norme del C.d.S. e del P.R.G.C. e, in via riconvenzionale, l'indennizzo a pregiudizi che i convenuti subiranno dalla costituzione della servitù.
All'udienza del 10/05/2023, verificata la regolarità delle notificazioni degli atti introduttivi, è stata dichiarata la contumacia di , e del CP_5 CP_6 [...] i svol Controparte_7 procedimento di mediazione e assegnato, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
All'esito dell'udienza del 11/10/2023 il Giudice ha disposto Consulenza Tecnica d'Ufficio, nominando quale consulente l'Ing. chiamato a rispondere al seguente Persona_2 quesito
Il CTU, esaminati gli atti e visionati i luoghi per cui è causa, acquisita, ove necessaria, ulteriore documentazione presso le Pubbliche Amministrazioni competenti:
3
1. Descriva lo stato dei luoghi,
2. Dica se i terreni di proprietà degli attori (tavolarmente identificati al Comune Censuario di
P.T. 245, cc.tt. 1 e 2) sono interclusi;
Controparte_7
3. Dica se l'accesso più breve alla pubblica via è quello corrispondente a Via Cimarosa, passante sui seguenti fondi di proprietà dei convenuti (p.c. .1703/1 f.m 11 in P.T. 1455; p.c. 1703/2 f.m. 11 in P.T. 1455; p.c.e. .2203 f.m. 10 in P.T. 2895; p.c. 406/1 f.m 11 in P.T. 817; p.c. 392/8 f.m 10 in P.T. 470; p.c. 391/4 f.m 10 in P.T. 3769);
4. Dica se le condizioni della strada sterrata esistente permetta già il transito di veicoli a trazione meccanica senza alcuna modificazione dello stato dei luoghi. Nel caso, indichi, mediante un elaborato grafico, le parti dei fondi dei convenuti già interessati dalla strada, specificandone la superficie.
5. In caso di risposta negativa sub. 4, dica quali opere siano necessarie per permettere il transito di veicoli a trazione meccanica con minor danno ai fondi dei convenuti, indicandone i costi di realizzazione e indicando se tali opere sono consentite dalle norme urbanistiche vigenti;
6. In entrambi i casi sub 4 e sub 5, determini il valore di indennizzo dei fondi coinvolti per i danni cagionati dal passaggio, indicandone compiutamente i criteri di determinazione, anche alla luce degli interventi urbanistici che potranno essere attuati.
7. Tenti, laddove possibile, la conciliazione delle parti
Prestato il giuramento, il CTU ha depositato la relazione in data 12/04/2024 ed è stato chiamato a chiarimenti all'udienza del 10/07/2024, all'esito della quale, ritenuta la causa sufficientemente istruita, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni come sopra riportato, le parti attrici hanno dato altresì atto come le convenute e , rimaste contumaci nel presente CP_6 CP_5 giudizio, hanno concesso mediante atto notarile servitù di passaggio, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda formulata dagli odierni attori deve essere accolta nei seguenti termini.
2.1 Preliminarmente: sulla nullità del procedimento di mediazione
Come è noto, l'istituto della mediazione c.d. obbligatoria, previsto dal D. Lgs. 28/2010 e ispirato da finalità deflattive, prevede che l'esperimento della stessa sia condizione di procedibilità della domanda nelle materie indicate nell'articolo 5 del medesimo corpus normativo (tra cui rientra, per quel che interessa la fattispecie concreta, la materia dei diritti reali). È opinione condivisa che dalla nullità del procedimento di mediazione consegua l'improcedibilità della domanda, venendo meno ab origine la condizione di procedibilità della medesima.
Nel caso di specie è da osservarsi come il tentativo di mediazione sia stato esperito ma che parte convenuta abbia eccepito la nullità dello stesso, non essendo tutte le parti, seppur regolarmente invitate, comparse innanzi al mediatore e avendo quest'ultimo, ciò nonostante, proseguito il procedimento di mediazione e disposto il frazionamento del medesimo tra le posizioni , e , violando in tal modo il principio P_ CP_2 Pt_5 CP_6 del litisconsorzio.
L'eccezione appare priva di pregio. Si rileva infatti come per opinione giurisprudenziale prevalente, in caso di litisconsorzio necessario, la mediazione è valida se partecipa anche solo uno dei litisconsorti. Da ciò consegue che il procedimento medesimo (proprio per la sua finalità deflattiva) può raggiungere l'esito sperato anche solo nei confronti di uno solo dei litisconsorti convocati, che manterrà la medesima posizione di parte necessaria nel successivo giudizio e nei cui confronti – essendo comunque intervenuto l'accordo – si dovrà ritenere cessata la materia del contendere.
4 Si osserva poi come non si ravvisino ipotesi di nullità espressamente previste relative all'asserito vizio del procedimento lamentato dal convenuto.
Pertanto, la relativa eccezione preliminare deve essere respinta.
2.2 La servitù di passaggio
Come è noto, la servitù – istituto le cui radici affondano nel diritto romano – è un diritto reale minore su cosa altrui (iura in re aliena) che consiste in un peso o in una limitazione imposta ad un fondo, detto servente, per l'utilità di un altro fondo, detto dominante (così l'art. 1027 c.c.). La natura reale del diritto rende il medesimo opponibile erga omnes, a prescindere dalla modificazione soggettiva della titolarità degli immobili coinvolti. Requisiti per l'esistenza del diritto di servitù sono tradizionalmente individuati nella necessità che i proprietari dei fondi debbano essere diversi (secondo l'antico brocardo nemini res sua servit), che i fondi in questione debbano avere almeno un rapporto di vicinanza e che debba sussistere un'utilità oggettiva (riferita cioè alla concreta destinazione del fondo) a vantaggio del fondo dominante.
Nell'ambito delle numerose classificazioni che la dottrina e la giurisprudenza (nel corso dei secoli) hanno individuato, si individua la c.d. servitù di passaggio. Tale particolare figura di servitù è tipica (cioè espressamente disciplinata dagli artt. 1051 e ss. c.c.), apparente (si rivela cioè in modo inequivoco l'esistenza della stessa), affermativa (imponente cioè al proprietario del fondo servente di subire l'altrui esercizio della servitù) e discontinua. La norma dell'art. 1051 c.c. prevede inoltre che tale servitù possa essere costituita coattivamente, sulla base del presupposto che un fondo risulti intercluso (non avendo cioè accesso alla pubblica via). A norma del terzo comma dell'articolo citato, può essere coattivamente imposto l'ampliamento di passaggio già esistente qualora ciò consenta il transito di veicoli.
Con particolare riferimento alla servitù di passaggio, anche alla luce della possibile incidenza della stessa su profili di rilevanza pubblicistica, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare come in materia di servitù prediali, la mancanza sopravvenuta dell'utilità, che importa la quiescenza della servitù ai sensi dell'art. 1074 c.c., può dipendere anche dal contrasto della servitù con la normativa urbanistica di piano, allorché questa faccia venir meno la giustificazione e la rilevanza funzionale del contenuto del diritto reale minore, come nel caso di servitù di passaggio attraverso una realizzanda strada di certe dimensioni, quando la disciplina dettata ai fini del governo del territorio non consenta la costruzione di detta strada, prevedendo per il fondo servente destinazioni di uso pubblico, incompatibili con il compimento dell'opera necessaria per l'esercizio della servitù. In tal caso, il contrasto della servitù con la disciplina pubblicistica degli strumenti urbanistici comporta l'estinzione del diritto reale minore se l'impossibilità, da essa discendente, di realizzare l'opera necessaria per il relativo esercizio permanga per tutto il periodo di prescrizione di cui all'art. 1073 c.c., con la conseguenza che il vincolo reale rimane allo stato di quiescenza e si estingue soltanto se la paralisi del diritto e delle facoltà del suo esercizio perduri per venti anni (così Cass. Civ., Sez. II, n. 7485/2011)
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie del presente giudizio (con particolare riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing.
), si osserva che: Persona_2
I. Il fondo proprietà degli odierni attori (tavolarmente identificati al Controparte_10
.P.T. 245, cc.tt. 1 e 2 e costituiti dalla p.c. 404/1 e dalla p.c.
[...] CP_7 405/1) risulta essere caratterizzato da interclusione assoluta rispetto agli altri fondi. In particolare la p.c. 404/1 è circondata dal sedime del canale “Dei Dottori” e dalle p.c.e. .2179 (non oggetto di causa), p.c. 396/1 (non oggetto di causa), p.c. 405/1 (di proprietà attorea) e p.c. 392/8 (di parte convenuta contumace). La p.c. 405/1 confina con il canale “Dei Dottori” ed è circondata dalle p.c. 403/25 (non oggetto di causa), p.c. 406/1 (di parte convenuta), 404/1 (di proprietà attorea), p.c. 392/8 (di parte convenuta) e p.c. 391/4 (di parte convenuta contumace). Si osserva poi come tavolarmente non sono iscritte servitù a favore dei fondi delle parti attrici;
II. Il percorso più breve di accesso alla via pubblica è costituito dal passaggio sui fondi di proprietà degli odierni convenuti (p.c. .1703/1 f.m 11 in P.T. 1455; p.c. 1703/2 f.m. 11
5 in P.T. 1455; p.c.e. .2203 f.m. 10 in P.T. 2895; p.c. 406/1 f.m 11 in P.T. 817; p.c. 392/8 f.m 10 in P.T. 470; p.c. 391/4 f.m 10 in P.T. 3769)
III. Attualmente è già esistente una strada che consente l'accesso tanto al fondo delle parti attrici, quanto ad altri fondi che risultano interclusi. Tale strada è denominata Via Cimarosa e si sviluppa per una lunghezza di circa 130 m dall'innesto con la SR 305 consentendo l'accesso all'area residenziale posta tra quest'ultima ed i campi a ridosso del “Canale Dottori”. In corrispondenza della sezione finale (all'altezza del civico 12) si innesta con curva a 90° via Primo Maggio mentre la prosecuzione ideale dell'asse viario di Via Cimaorsa è costituita da una stradina con fondo inghiaiato oggetto di contenzioso. Nel primo tratto il sedime (avente larghezza di 3,00 m) si trova a cavallo del confine delle p.c.e. .2203 e p.c.e. 1703/2 risultando le recinzioni di tali fondi arretrate rispetto alla linea di confine e distanti 5,00 m l'una dall'altra. Tale allineamento viene tenuto anche lungo la p.c.e. .1703/1 mentre sul lato opposto la p.c. 391/4 (confinante con la p.c.e. .2203) ospita per tutta la sua lunghezza ( 25 m circa) un breve ed isolato tratto di marciapiede largo 1,50 m mentre la strada si allarga a 5,00 m. La stradina prosegue a cavallo del confine (che non ne rappresenta comunque la mezzeria) fino a consentire l'accesso alla p.c. 396/1 e alla p.c.e. .2179 (entrambe non oggetto di causa) ove ha termine. Nel tratto terminale la larghezza si riduce a circa 2,30 m risultando per tutto il suo sviluppo (di 81 m) con fondo in pietrischetto tipo puntina a spigoli vivi. Lungo la stradina interpoderale si affacciano 5 passi carrai a servizio dei fondi di cui alle p.c.e.
.1703/1 (proprietà convenuta), p.c.e. .2203 (proprietà convenuta), p.c.e. .2643 e p.c.e. .2640 (non oggetto di causa in quanto poste a tergo della p.c. 391/4) e alla p.c.e. .2179 (non oggetto di causa e posta alla fine della stradina).
IV. La suddetta strada inghiaiata viene già utilizzata abitualmente dai proprietari dei terreni frontisti per l'accesso con mezzi meccanici. In particolare, i residenti delle abitazioni posta lungo la stradina possono utilizzare per l'accesso solo ed esclusivamente la suddetta strada e lo fanno anche con mezzi a trazione meccanica (automobili). Alla luce di quanto sopra si evince come le condizioni attuali della strada esistente permettano già il transito di veicoli a trazione meccanica per l'uso che ne viene fatto senza dover eseguire alcuna modifica allo stato dei luoghi.
V. Non sono necessarie opere di ampliamento per permettere il transito di veicoli a trazione meccanica.
Ritenute corrette le conclusioni a cui è pervenuto il consulente in quanto frutto di osservazione accurata dello stato dei luoghi e della relativa documentazione, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra rappresentate, si ritiene che sussistano i presupposti per la costituzione della servitù a favore dei fondi attorei e a peso di quelli dei convenuti.
Si osserva, in particolare, come è circostanza pacifica e resa ancor più evidente dalle risultanze peritali, che i fondi attorei siano assolutamente interclusi e come è di fatto già esistente un passaggio attraverso la via strada inghiaiata di Via Cimarosa che viene utilizzato, di fatto, da tutti i proprietari dei fondi che si interfacciano a suddetta strada, le cui condizioni già consentono il transito di veicoli senza che sia necessario eseguire opere di ampliamento. Appare dunque necessario che la situazione di fatto descritta debba essere formalizzata con la costituzione del relativo diritto di servitù di passaggio, al fine di rendere la stessa opponibile ai terzi e di riconoscere, ai proprietari dei fondi serventi interessati, l'indennizzo previsto dall'art. 1053 c.c.
È da ritenersi che le numerose questioni dedotte dalle parti convenute costituitesi nel presente giudizio circa il contrasto della strada già esistente rispetto alle norme contenute negli strumenti urbanistici del Comune di anche in ragione della capacità edificatoria dei Controparte_7 fondi delle parti attoree, siano irrilevanti ai fini della presente decisione. Appare infatti evidente come l'utilitas a vantaggio del fondo dominante e a peso del fondo servente, poiché corrisponde ad una situazione di fatto già esistente e non richiedendo la realizzazione di opere ulteriori, non appare in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti. La necessità che la situazione giuridica venga allineata alla situazione di fatto esistente non appare infatti idonea a far venir meno la
6 giustificazione e la rilevanza funzionale della servitù coattiva domandata, non essendo necessari interventi incompatibili alla destinazione del fondo servente. Si ritiene infine che eventuali doglianze in merito alla capacità edificatoria dei fondi dominanti e alla realizzazione di fabbricati sugli stessi che potrebbero contrastare con la capacità urbanistica dei luoghi non possano trovare spazio di indagine nel presente giudizio.
Si deve dare atto che nelle more del giudizio i convenuti contumaci ed CP_6
hanno concesso, mediante atto notarile, il diritto o a P_1 favore delle parti attrici e pertanto sia venuto meno l'interesse alla domanda di quest'ultime nei confronti delle prime.
Pertanto, deve essere costituito a favore dei fondi tavolarmente identificato al Comune Censuario di P.T. 245, cc.tt. 1 e 2 di proprietà degli attori il diritto di Controparte_7 servitù di pa proprietà di , e P_ CP_2 Contr P.T. 1455, c.t. 1, pp.cc. 1703/1 e 1703/2), di e CP_3 Pt_5 (della P.T. 2895, c.t. 1, p.c. 2203), e del
[...] Controparte_7 P.T. 3769, c.t. 1, p.c. 391/4), come da elaborato grafico predisposto dal C.T.U.
[...] e depositato come allegato n. 8 alla relazione, di seguito riprodotto:
2.3 Le indennità
A fronte della costituzione della servitù coattiva di passaggio devono essere determinate le indennità a favore dei proprietari dei fondi serventi. Si rammenta infatti come al proprietario del fondo servente, a causa dell'imposizione della servitù e della conseguente diminuzione patrimoniale del proprio fondo, è riconosciuta dall'art. 1053 c.c. un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio. Si ritiene che tale indennità non rappresenti il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente (vedi ex plurimis Cass. Civ. Sez. II, n. 8868/2011) e deve essere determinata tenendo conto non esclusivamente del valore della superficie asservita ma considerando ogni ulteriore pregiudizio che sia in concreto derivato al fondo servente per effetto della destinazione al transito di persone o veicoli, mentre non è indennizzabile il danno che sia soltanto astrattamente ipotizzabile, tra l'altro, per il deprezzamento del fondo (cfr. Cass. Civ, Sez. II, n. 1545/2004).
Applicando le coordinate ermeneutiche brevemente richiamate alla fattispecie concreta, il Giudicante ritiene di fare applicazione delle determinazioni fornite sul punto dal CTU, il quale ha valutato, nella determinazione degli indennizzi, tanto la superficie dei fondi serventi
7 coinvolte quanto il pregiudizio derivante dal concreto utilizzo del passaggio, tenendo in considerazione che, nella situazione di fatto attuale, le parti dei fondi serventi insistenti su via Cimarosa già sono utilizzate per il transito di veicoli e persone, con conseguente minimo pregiudizio conseguente l'imposizione di servitù.
Si ritiene invece che allo stato, atteso che sui fondi delle parti attrici non risultano essere stati effettuati gli interventi edilizi paventati dalle parti convenute (e rimanendo dubbia la circostanza che tali opere edificatorie saranno realizzate) si ritiene non possa essere liquidato un maggior indennizzo rispetto a quanto calcolato dal Consulente d'Ufficio, posto che trattasi di danno (rectius, pregiudizio) solo astrattamente ipotizzabile.
Rammentando l'insegnamento giurisprudenziale in forza del quale il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve formare oggetto di specifica domanda da parte del titolare del fondo servente (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. II, n. 17940/2020 e, più recente, Cass. Civ., Sez. II, n. 7972/2022), può essere riconosciuta tale indennità, come determinata dal CTU, solo in favore dei convenuti costituiti che hanno avanzato la relativa domanda in via riconvenzionale.
Pertanto, , , e dovranno Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 essere condannati al pagamento, a titolo di indennità:
• Della complessiva somma di € 5.750,00 in favore di , P_ [...] nella misura di 1/3 ciascuno;
CP_2 CP_3
• Della complessiva somma di € 1.800,00 in favore di e CP_4 Pt_5
nella misura di 1/2 ciascuno.
[...]
L'indennità in favore del rimane determinata Controparte_7 nella misura di € 1.300,00 ma non può costituire oggetto di specifica statuizione.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Visto l'art. 15 c.p.c., il valore della causa viene determinato moltiplicando per 50 il reddito dominicale del terreno e/o la rendita catastale con riferimento al fondo servente. Posto che dagli atti emergono i suddetti valori in riferimento agli immobili dei convenuti P_
, e
[...] CP_2 CP_3 CP_4 Pt_5 (e segnatamente la rendita di € 553,90 rispetto alla p.c.e. 2203, la rendita di € 83,92
[...] rispetto alla p.c.e. 1703/1 e la rendita di € 906,38 rispetto alla p.c.e. 1703/2) ma non con riferimento alla p.c.e. 392/2 di proprietà del Controparte_7 appare corretto sommare, al valore calcolato a norma dell'articolo citato (pari a € 81.406,00), la somma determinata dal CTU a titolo di indennità a suddetto comune.
Così individuato il valore della domanda, si applicano i parametri medi dello scaglione di riferimento a fronte della complessità della presente vertenza. Posto che la difesa di parte attrice ha assistito 4 soggetti rivestenti la medesima posizione processuale, deve essere riconosciuto l'aumento, a norma dell'art. 4, comma II del D.M. 55/2014, nella misura del 20% per ogni soggetto ulteriore al primo. A fronte dell'utilizzo, nella redazione degli atti di parte vittoriosa, di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dei documenti (nella specie, utilizzo di collegamenti ipertestuali che rimandano ai documenti allegati), viene riconosciuto un ulteriore aumento dei compensi liquidati nella misura del 15%
A fronte della mancata opposizione del rimasto Controparte_7 contumace nel presente giudizio, e della cessazione della materia del contendere nei confronti dei convenuti ed , appare equo porre le spese di lite CP_6 P_1 del presente giudizio esclusivamente a carico dei convenuti costituiti, rimasti soccombenti rispetto alle domande attoree.
I compensi dovuti al CTU sono definitivamente liquidati giusto separato decreto a carico dei convenuti soccombenti e del contumace Controparte_7
8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Costituisce a favore dei fondi tavolarmente identificati al Comune Censuario di CP_7
P.T. 245, cc.tt. 1 e 2, pc. 404/1 e p.c. 405/1, il diritto di servitù di passaggio sui fondi
[...] tavolarmente identificati al Comune Censuario di alla P.T. 1455, c.t. 1, Controparte_7 pp.cc. 1703/1 e 1703/2, alla P.T. 2895, c.t. 1, p.c. .t. 1, p.c. 391/4 come da elaborato grafico predisposto dal C.T.U. e depositato come allegato n. 8 alla relazione, riprodotto per comodità nel corpo del testo della presente sentenza.
ON , , e , tra loro Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 in solido, al pagamento, a titolo di indennizzo, delle seguenti somme:
• di € 5.750,00 in favore di , e P_ CP_2 CP_3 nella misura di 1/3 ciascuno;
[...]
• € 1.800,00 in favore di e nella misura di 1/2 CP_4 Parte_5 ciascuno
ON , e P_ CP_2 CP_3 CP_4
tra loro in solido, al pagamento, in favore di , Parte_5 Parte_1
, e di , delle spese del presente grado del Pt_2 Parte_3 Parte_4 giudizio, che liquida in € € 24.680,25, oltre esborsi, 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
Liquida come da separato decreto i compensi del CTU;
Così deciso Gorizia in data 23/06/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 45/2023
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura agli atti,
[...] C.F._4 dall'Avv. Marco Mizzon del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore: Email_1
Parti Attrici
e
(C.F. ), (C.F.: P_ C.F._5 CP_2
), (C.F.: , C.F._6 CP_3 C.F._7 [...] (C.F.: ) e (C.F.: CP_4 C.F._8 Parte_5
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Caruso del Foro di C.F._9 Udine ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_2
Parti Convenute
e
(C.F.: ), CP_5 C.F._10
(C.F.: , CP_6 C.F._11 in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_7
Parti Convenute Contumaci
Oggetto: Servitù di passaggio
CONCLUSIONI:
Per parti attrici: Dichiarare la costituzione del diritto di servitù di passaggio a piedi e con automezzi a peso delle P.T. 1455 c.t. 1° di iscritta proprietà di , e P.T. 2895 c.t. P_ CP_2 CP_3 1° di iscritta proprietà di e P.T. 3769 c.t. 1° di iscritta proprietà del Comune di CP_4 Parte_5
1 ed a favore della P.T. 245 c.t. 1 e 2 C.C nei limiti indicati nella Controparte_7 Controparte_7 planimetria allegata all'atto di citazione sub doc. 8 e determinare la relativa indennità.
Con rigetto di ogni altra domanda spiegata dai convenuti per i motivi di cui in narrativa e in atti;
IN OGNI CASO: Spese di lite rifuse con condanna dei signori , e P_ CP_2 CP_3
e e
[...] CP_4 Parte_5 Controparte_7
Per parti convenute , P_ CP_2 CP_3 [...]
e Voglia l'Ill.mo Tribunale adito previe le declaratorie tutte del caso: In CP_4 Parte_5
Rito: dichiarare nullo il procedimento di mediazione così come svolto presso la CCIAA di Gorizia e di conseguenza dichiarare improcedibile la domanda. Nel merito in via principale: dichiarare la domanda inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto.
Spese rifuse. Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, stabilirsi mediante rinnovo di idonea CTU: a) la compatibilità della strada sia alle norme del CdS, che del PRGC di e delle sue norme attuative;
b) la compatibilità della strada alla sostenibilità dell'intervento Controparte_7 edilizio secondo le norme del PRGC di e delle sue norme attuative. Spese rifuse. Nel Controparte_7 merito in via riconvenzionale: laddove all'esito della CTU di cui alle conclusioni del punto precedente la strada dovesse risultare idonea a supportare l'intervento edilizio sotteso alla domanda, determinare l'indennizzo risarcimento relativo ai pregiudizi che subiranno i fondi serventi, le abitazioni che vi si affacciano e le persone residenti. Spese rifuse.
In via istruttoria: 1) disporsi l'acquisizione della documentazione prodotta con memoria dd. 11.09.2023 quale integrazione alla propria memoria depositata in data 08.09.2023 (doc. 17 opposizione alla variante generale al C PRGC a firma;
doc. 18 istanza di accesso agli atti al Comune dd. P_ Controparte_7 03.03.2023; doc. 19 copia lettera di richiesta di variante e di PAC a firma dei sigg.ri e Pt_1 Pt_3 Pt_4 e dd. 06.08.2020 attinente ad una lottizzazione concernente le particelle 405/1,
[...] Parte_2 406/1); 2) disporsi l'acquisizione ex art. 210 e 213 cpc del fascicolo comunale concernente l'ambito C2 N. 3 del e del relativo progetto particolareggiato (PRPC) valutato favorevolmente in CP_7 Controparte_7 sede di Commissioni Edilizia ed Urbanistica rispettivamente in data 28.04.2010 e 10.03.2010 nonché di tutti gli altri piani e PAC successivi relativi ad una richiesta di lottizzazione delle aeree inerenti i fondi interclusi presentati dagli attori dal 2009 ad oggi. 3) dichiararsi la nullità della perizia a firma dell'ing.
non avendo il CTU risposto alle osservazioni dei periti di parte ing. e geom. e CP_8 CP_9 Per_1 conseguentemente disporsi il rinnovo della CTU con altro consulente onde accertare: a) la compatibilità della strada sia alle norme del CdS, che del PRGC di e delle sue norme attuative;
b) la Controparte_7 compatibilità della strada alla sostenibilità dell'intervento edilizio secondo le norme del PRGC di CP_7
e delle sue norme attuative, stabilendo sulla base degli indici di fabbricabilità il complessivo sviluppo
[...] potenziale della fabbricabilità dei fondi dominanti;
c) determinare l'indennizzo-risarcimento relativo ai pregiudizi, anche potenziali, che subiranno i fondi serventi le abitazioni che vi si affacciano e le persone residenti. 4) in caso di mancato accoglimento della richiesta di rinnovo della CTU, disporsi la riconvocazione dell'ing.
per rispondere ai seguenti quesiti: - Quali sono per la ZONA C2 AMBITO 3 e per la Zona B4 CP_8 AMBITO 7 gli indici di fabbricabilità? - Quante costruzioni possono essere realizzate sulla base di quegli indici, nel complesso, sulla PT 245 c.1 e c.2 e quindi sulle ove quella PT ricade? - Esistono Parte_6 per quelle ZONE delle ipotesi progettuali depositate in Comune di e in caso affermativo Controparte_7 che cosa prevedono in relazione alla sfruttabilità edificatoria? - Quali siano i lavori strutturali che debbano essere eseguiti sulla stradina interpoderale per un ipotetico passaggio di centinaia di veicoli giornaliero calcolato sulla base degli indici di fabbricabilità su cui ricadono la PT 245 c. 1 e c. 2? - Quali siano le norme tecniche attuative del PRGC del Comune di che definiscono e normano le strade e cosa Controparte_7 stabiliscono? - E' possibile l'adeguamento di quella stradina e la sua trasformazione in vera e propria strada
2 sulla base delle norme tecniche attuative del PRGC del Comune di - Nell'ambito Controparte_7 ZONA C2 AMBITO 3 è ricompresa anche la pc 406/1? Chi è proprietario della citata particella?
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, le parti attrici hanno allegato: a) di essere proprietari di un fondo intercluso, privo di accesso alla pubblica via, tavolarmente identificato al Comune Censuario di P.T. 245, cc.tt. 1 e 2, pc. 404/1 e p.c. 405/1; b) Controparte_7 che l'accesso alla pubblica via (via Cimarosa) avviene attraverso il passaggio sui fondi di proprietà di , e proprietari, P_ CP_2 CP_3 Contr ciascuno per la quota di 1/3, della P.T. 1455, c.t. 1, pp.cc. 1703/1 e 1703/2), di e (proprietari, ciascuno per la quota di 1/2, della P.T. 2895, c.t. 1, p.c. Parte_5 Co
(proprietaria della P.T. , c.t. 1, p.c. 406/1), di CP_5
[...]
(proprietaria della P.T. 410, c.t. 2, p.c. 392/5) e del CP_6 Controparte_7 (proprietario della P.T. 3769, c.t. 1, p.c. 391/4); c) che tale accesso avviene
[...] tramite una stradina sterrata già esistente;
d) che gli odierni attori intendono costruire un fabbricato su tali fondi, e) di aver avviato invano trattative per vedersi riconosciuto il diritto di servitù di passaggio;
f) che veniva avviato procedimento di mediazione nel corso del quale si rendeva disponibile a riconoscere tale diritto. CP_5
Sulla scorta di tali allegazioni, gli odierni attori hanno domandato che il tribunale dichiarasse la costituzione del diritto di servitù di passaggio a piedi e con automezzi a peso delle P.T. 1455 c.t. 1, P.T. 2895 c.t. 1, P.T. 817 c.t. 1, P.T. 410 c.t. 2, P.T. 3769 c.t. 1 ed a favore della P.T. 245 c.t. 1 e 2 C.C Ronchi dei Legionari e determinare la relativa indennità.
Si sono costituiti in giudizio , P_ CP_2 CP_3
e contestando la domanda attorea. In particolare, in via CP_4 Parte_5 preliminare, i convenuti hanno eccepito la nullità della mediazione svolta, avendo il mediatore, pur in assenza del e di , Controparte_7 CP_5 frazionava il procedimento di mediazione. Nel merito i convenuti hanno allegato: a) che i fondi di proprietà attorea sono collegati alla pubblica Via Primo Maggio mediante una strada che insiste sui beni di proprietà dei convenuti, denominata Via Cimarosa;
b) che tale strada è da sempre stata utilizzata dagli attori e dai loro danti causa per accedere ai fondi e che l'ingresso di tale strada è libero. Sulla scorta di tali allegazioni, i convenuti hanno argomentato affermando in primo luogo l'inammissibilità/infondatezza della domanda e, in secondo luogo, che la pretesa attorea, a fronte dell'edificabilità dei fondi, sarebbe finalizzata ad aggravare la servitù già esistente, con la prospettiva di permettere il transito, sulla stradina, di numerosi automezzi, anche secondo quanto previsto dalle norme del piano regolatore vigente. Sulla scorta di tali allegazioni, i convenuti hanno domandato, previa dichiarazione di nullità del procedimento di mediazione con conseguente dichiarazione di improcedibilità della domanda, in via principale il rigetto della domanda attorea, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, la compatibilità della stradina esistente alle norme del C.d.S. e del P.R.G.C. e, in via riconvenzionale, l'indennizzo a pregiudizi che i convenuti subiranno dalla costituzione della servitù.
All'udienza del 10/05/2023, verificata la regolarità delle notificazioni degli atti introduttivi, è stata dichiarata la contumacia di , e del CP_5 CP_6 [...] i svol Controparte_7 procedimento di mediazione e assegnato, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
All'esito dell'udienza del 11/10/2023 il Giudice ha disposto Consulenza Tecnica d'Ufficio, nominando quale consulente l'Ing. chiamato a rispondere al seguente Persona_2 quesito
Il CTU, esaminati gli atti e visionati i luoghi per cui è causa, acquisita, ove necessaria, ulteriore documentazione presso le Pubbliche Amministrazioni competenti:
3
1. Descriva lo stato dei luoghi,
2. Dica se i terreni di proprietà degli attori (tavolarmente identificati al Comune Censuario di
P.T. 245, cc.tt. 1 e 2) sono interclusi;
Controparte_7
3. Dica se l'accesso più breve alla pubblica via è quello corrispondente a Via Cimarosa, passante sui seguenti fondi di proprietà dei convenuti (p.c. .1703/1 f.m 11 in P.T. 1455; p.c. 1703/2 f.m. 11 in P.T. 1455; p.c.e. .2203 f.m. 10 in P.T. 2895; p.c. 406/1 f.m 11 in P.T. 817; p.c. 392/8 f.m 10 in P.T. 470; p.c. 391/4 f.m 10 in P.T. 3769);
4. Dica se le condizioni della strada sterrata esistente permetta già il transito di veicoli a trazione meccanica senza alcuna modificazione dello stato dei luoghi. Nel caso, indichi, mediante un elaborato grafico, le parti dei fondi dei convenuti già interessati dalla strada, specificandone la superficie.
5. In caso di risposta negativa sub. 4, dica quali opere siano necessarie per permettere il transito di veicoli a trazione meccanica con minor danno ai fondi dei convenuti, indicandone i costi di realizzazione e indicando se tali opere sono consentite dalle norme urbanistiche vigenti;
6. In entrambi i casi sub 4 e sub 5, determini il valore di indennizzo dei fondi coinvolti per i danni cagionati dal passaggio, indicandone compiutamente i criteri di determinazione, anche alla luce degli interventi urbanistici che potranno essere attuati.
7. Tenti, laddove possibile, la conciliazione delle parti
Prestato il giuramento, il CTU ha depositato la relazione in data 12/04/2024 ed è stato chiamato a chiarimenti all'udienza del 10/07/2024, all'esito della quale, ritenuta la causa sufficientemente istruita, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni come sopra riportato, le parti attrici hanno dato altresì atto come le convenute e , rimaste contumaci nel presente CP_6 CP_5 giudizio, hanno concesso mediante atto notarile servitù di passaggio, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda formulata dagli odierni attori deve essere accolta nei seguenti termini.
2.1 Preliminarmente: sulla nullità del procedimento di mediazione
Come è noto, l'istituto della mediazione c.d. obbligatoria, previsto dal D. Lgs. 28/2010 e ispirato da finalità deflattive, prevede che l'esperimento della stessa sia condizione di procedibilità della domanda nelle materie indicate nell'articolo 5 del medesimo corpus normativo (tra cui rientra, per quel che interessa la fattispecie concreta, la materia dei diritti reali). È opinione condivisa che dalla nullità del procedimento di mediazione consegua l'improcedibilità della domanda, venendo meno ab origine la condizione di procedibilità della medesima.
Nel caso di specie è da osservarsi come il tentativo di mediazione sia stato esperito ma che parte convenuta abbia eccepito la nullità dello stesso, non essendo tutte le parti, seppur regolarmente invitate, comparse innanzi al mediatore e avendo quest'ultimo, ciò nonostante, proseguito il procedimento di mediazione e disposto il frazionamento del medesimo tra le posizioni , e , violando in tal modo il principio P_ CP_2 Pt_5 CP_6 del litisconsorzio.
L'eccezione appare priva di pregio. Si rileva infatti come per opinione giurisprudenziale prevalente, in caso di litisconsorzio necessario, la mediazione è valida se partecipa anche solo uno dei litisconsorti. Da ciò consegue che il procedimento medesimo (proprio per la sua finalità deflattiva) può raggiungere l'esito sperato anche solo nei confronti di uno solo dei litisconsorti convocati, che manterrà la medesima posizione di parte necessaria nel successivo giudizio e nei cui confronti – essendo comunque intervenuto l'accordo – si dovrà ritenere cessata la materia del contendere.
4 Si osserva poi come non si ravvisino ipotesi di nullità espressamente previste relative all'asserito vizio del procedimento lamentato dal convenuto.
Pertanto, la relativa eccezione preliminare deve essere respinta.
2.2 La servitù di passaggio
Come è noto, la servitù – istituto le cui radici affondano nel diritto romano – è un diritto reale minore su cosa altrui (iura in re aliena) che consiste in un peso o in una limitazione imposta ad un fondo, detto servente, per l'utilità di un altro fondo, detto dominante (così l'art. 1027 c.c.). La natura reale del diritto rende il medesimo opponibile erga omnes, a prescindere dalla modificazione soggettiva della titolarità degli immobili coinvolti. Requisiti per l'esistenza del diritto di servitù sono tradizionalmente individuati nella necessità che i proprietari dei fondi debbano essere diversi (secondo l'antico brocardo nemini res sua servit), che i fondi in questione debbano avere almeno un rapporto di vicinanza e che debba sussistere un'utilità oggettiva (riferita cioè alla concreta destinazione del fondo) a vantaggio del fondo dominante.
Nell'ambito delle numerose classificazioni che la dottrina e la giurisprudenza (nel corso dei secoli) hanno individuato, si individua la c.d. servitù di passaggio. Tale particolare figura di servitù è tipica (cioè espressamente disciplinata dagli artt. 1051 e ss. c.c.), apparente (si rivela cioè in modo inequivoco l'esistenza della stessa), affermativa (imponente cioè al proprietario del fondo servente di subire l'altrui esercizio della servitù) e discontinua. La norma dell'art. 1051 c.c. prevede inoltre che tale servitù possa essere costituita coattivamente, sulla base del presupposto che un fondo risulti intercluso (non avendo cioè accesso alla pubblica via). A norma del terzo comma dell'articolo citato, può essere coattivamente imposto l'ampliamento di passaggio già esistente qualora ciò consenta il transito di veicoli.
Con particolare riferimento alla servitù di passaggio, anche alla luce della possibile incidenza della stessa su profili di rilevanza pubblicistica, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare come in materia di servitù prediali, la mancanza sopravvenuta dell'utilità, che importa la quiescenza della servitù ai sensi dell'art. 1074 c.c., può dipendere anche dal contrasto della servitù con la normativa urbanistica di piano, allorché questa faccia venir meno la giustificazione e la rilevanza funzionale del contenuto del diritto reale minore, come nel caso di servitù di passaggio attraverso una realizzanda strada di certe dimensioni, quando la disciplina dettata ai fini del governo del territorio non consenta la costruzione di detta strada, prevedendo per il fondo servente destinazioni di uso pubblico, incompatibili con il compimento dell'opera necessaria per l'esercizio della servitù. In tal caso, il contrasto della servitù con la disciplina pubblicistica degli strumenti urbanistici comporta l'estinzione del diritto reale minore se l'impossibilità, da essa discendente, di realizzare l'opera necessaria per il relativo esercizio permanga per tutto il periodo di prescrizione di cui all'art. 1073 c.c., con la conseguenza che il vincolo reale rimane allo stato di quiescenza e si estingue soltanto se la paralisi del diritto e delle facoltà del suo esercizio perduri per venti anni (così Cass. Civ., Sez. II, n. 7485/2011)
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie del presente giudizio (con particolare riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing.
), si osserva che: Persona_2
I. Il fondo proprietà degli odierni attori (tavolarmente identificati al Controparte_10
.P.T. 245, cc.tt. 1 e 2 e costituiti dalla p.c. 404/1 e dalla p.c.
[...] CP_7 405/1) risulta essere caratterizzato da interclusione assoluta rispetto agli altri fondi. In particolare la p.c. 404/1 è circondata dal sedime del canale “Dei Dottori” e dalle p.c.e. .2179 (non oggetto di causa), p.c. 396/1 (non oggetto di causa), p.c. 405/1 (di proprietà attorea) e p.c. 392/8 (di parte convenuta contumace). La p.c. 405/1 confina con il canale “Dei Dottori” ed è circondata dalle p.c. 403/25 (non oggetto di causa), p.c. 406/1 (di parte convenuta), 404/1 (di proprietà attorea), p.c. 392/8 (di parte convenuta) e p.c. 391/4 (di parte convenuta contumace). Si osserva poi come tavolarmente non sono iscritte servitù a favore dei fondi delle parti attrici;
II. Il percorso più breve di accesso alla via pubblica è costituito dal passaggio sui fondi di proprietà degli odierni convenuti (p.c. .1703/1 f.m 11 in P.T. 1455; p.c. 1703/2 f.m. 11
5 in P.T. 1455; p.c.e. .2203 f.m. 10 in P.T. 2895; p.c. 406/1 f.m 11 in P.T. 817; p.c. 392/8 f.m 10 in P.T. 470; p.c. 391/4 f.m 10 in P.T. 3769)
III. Attualmente è già esistente una strada che consente l'accesso tanto al fondo delle parti attrici, quanto ad altri fondi che risultano interclusi. Tale strada è denominata Via Cimarosa e si sviluppa per una lunghezza di circa 130 m dall'innesto con la SR 305 consentendo l'accesso all'area residenziale posta tra quest'ultima ed i campi a ridosso del “Canale Dottori”. In corrispondenza della sezione finale (all'altezza del civico 12) si innesta con curva a 90° via Primo Maggio mentre la prosecuzione ideale dell'asse viario di Via Cimaorsa è costituita da una stradina con fondo inghiaiato oggetto di contenzioso. Nel primo tratto il sedime (avente larghezza di 3,00 m) si trova a cavallo del confine delle p.c.e. .2203 e p.c.e. 1703/2 risultando le recinzioni di tali fondi arretrate rispetto alla linea di confine e distanti 5,00 m l'una dall'altra. Tale allineamento viene tenuto anche lungo la p.c.e. .1703/1 mentre sul lato opposto la p.c. 391/4 (confinante con la p.c.e. .2203) ospita per tutta la sua lunghezza ( 25 m circa) un breve ed isolato tratto di marciapiede largo 1,50 m mentre la strada si allarga a 5,00 m. La stradina prosegue a cavallo del confine (che non ne rappresenta comunque la mezzeria) fino a consentire l'accesso alla p.c. 396/1 e alla p.c.e. .2179 (entrambe non oggetto di causa) ove ha termine. Nel tratto terminale la larghezza si riduce a circa 2,30 m risultando per tutto il suo sviluppo (di 81 m) con fondo in pietrischetto tipo puntina a spigoli vivi. Lungo la stradina interpoderale si affacciano 5 passi carrai a servizio dei fondi di cui alle p.c.e.
.1703/1 (proprietà convenuta), p.c.e. .2203 (proprietà convenuta), p.c.e. .2643 e p.c.e. .2640 (non oggetto di causa in quanto poste a tergo della p.c. 391/4) e alla p.c.e. .2179 (non oggetto di causa e posta alla fine della stradina).
IV. La suddetta strada inghiaiata viene già utilizzata abitualmente dai proprietari dei terreni frontisti per l'accesso con mezzi meccanici. In particolare, i residenti delle abitazioni posta lungo la stradina possono utilizzare per l'accesso solo ed esclusivamente la suddetta strada e lo fanno anche con mezzi a trazione meccanica (automobili). Alla luce di quanto sopra si evince come le condizioni attuali della strada esistente permettano già il transito di veicoli a trazione meccanica per l'uso che ne viene fatto senza dover eseguire alcuna modifica allo stato dei luoghi.
V. Non sono necessarie opere di ampliamento per permettere il transito di veicoli a trazione meccanica.
Ritenute corrette le conclusioni a cui è pervenuto il consulente in quanto frutto di osservazione accurata dello stato dei luoghi e della relativa documentazione, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra rappresentate, si ritiene che sussistano i presupposti per la costituzione della servitù a favore dei fondi attorei e a peso di quelli dei convenuti.
Si osserva, in particolare, come è circostanza pacifica e resa ancor più evidente dalle risultanze peritali, che i fondi attorei siano assolutamente interclusi e come è di fatto già esistente un passaggio attraverso la via strada inghiaiata di Via Cimarosa che viene utilizzato, di fatto, da tutti i proprietari dei fondi che si interfacciano a suddetta strada, le cui condizioni già consentono il transito di veicoli senza che sia necessario eseguire opere di ampliamento. Appare dunque necessario che la situazione di fatto descritta debba essere formalizzata con la costituzione del relativo diritto di servitù di passaggio, al fine di rendere la stessa opponibile ai terzi e di riconoscere, ai proprietari dei fondi serventi interessati, l'indennizzo previsto dall'art. 1053 c.c.
È da ritenersi che le numerose questioni dedotte dalle parti convenute costituitesi nel presente giudizio circa il contrasto della strada già esistente rispetto alle norme contenute negli strumenti urbanistici del Comune di anche in ragione della capacità edificatoria dei Controparte_7 fondi delle parti attoree, siano irrilevanti ai fini della presente decisione. Appare infatti evidente come l'utilitas a vantaggio del fondo dominante e a peso del fondo servente, poiché corrisponde ad una situazione di fatto già esistente e non richiedendo la realizzazione di opere ulteriori, non appare in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti. La necessità che la situazione giuridica venga allineata alla situazione di fatto esistente non appare infatti idonea a far venir meno la
6 giustificazione e la rilevanza funzionale della servitù coattiva domandata, non essendo necessari interventi incompatibili alla destinazione del fondo servente. Si ritiene infine che eventuali doglianze in merito alla capacità edificatoria dei fondi dominanti e alla realizzazione di fabbricati sugli stessi che potrebbero contrastare con la capacità urbanistica dei luoghi non possano trovare spazio di indagine nel presente giudizio.
Si deve dare atto che nelle more del giudizio i convenuti contumaci ed CP_6
hanno concesso, mediante atto notarile, il diritto o a P_1 favore delle parti attrici e pertanto sia venuto meno l'interesse alla domanda di quest'ultime nei confronti delle prime.
Pertanto, deve essere costituito a favore dei fondi tavolarmente identificato al Comune Censuario di P.T. 245, cc.tt. 1 e 2 di proprietà degli attori il diritto di Controparte_7 servitù di pa proprietà di , e P_ CP_2 Contr P.T. 1455, c.t. 1, pp.cc. 1703/1 e 1703/2), di e CP_3 Pt_5 (della P.T. 2895, c.t. 1, p.c. 2203), e del
[...] Controparte_7 P.T. 3769, c.t. 1, p.c. 391/4), come da elaborato grafico predisposto dal C.T.U.
[...] e depositato come allegato n. 8 alla relazione, di seguito riprodotto:
2.3 Le indennità
A fronte della costituzione della servitù coattiva di passaggio devono essere determinate le indennità a favore dei proprietari dei fondi serventi. Si rammenta infatti come al proprietario del fondo servente, a causa dell'imposizione della servitù e della conseguente diminuzione patrimoniale del proprio fondo, è riconosciuta dall'art. 1053 c.c. un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio. Si ritiene che tale indennità non rappresenti il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente (vedi ex plurimis Cass. Civ. Sez. II, n. 8868/2011) e deve essere determinata tenendo conto non esclusivamente del valore della superficie asservita ma considerando ogni ulteriore pregiudizio che sia in concreto derivato al fondo servente per effetto della destinazione al transito di persone o veicoli, mentre non è indennizzabile il danno che sia soltanto astrattamente ipotizzabile, tra l'altro, per il deprezzamento del fondo (cfr. Cass. Civ, Sez. II, n. 1545/2004).
Applicando le coordinate ermeneutiche brevemente richiamate alla fattispecie concreta, il Giudicante ritiene di fare applicazione delle determinazioni fornite sul punto dal CTU, il quale ha valutato, nella determinazione degli indennizzi, tanto la superficie dei fondi serventi
7 coinvolte quanto il pregiudizio derivante dal concreto utilizzo del passaggio, tenendo in considerazione che, nella situazione di fatto attuale, le parti dei fondi serventi insistenti su via Cimarosa già sono utilizzate per il transito di veicoli e persone, con conseguente minimo pregiudizio conseguente l'imposizione di servitù.
Si ritiene invece che allo stato, atteso che sui fondi delle parti attrici non risultano essere stati effettuati gli interventi edilizi paventati dalle parti convenute (e rimanendo dubbia la circostanza che tali opere edificatorie saranno realizzate) si ritiene non possa essere liquidato un maggior indennizzo rispetto a quanto calcolato dal Consulente d'Ufficio, posto che trattasi di danno (rectius, pregiudizio) solo astrattamente ipotizzabile.
Rammentando l'insegnamento giurisprudenziale in forza del quale il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve formare oggetto di specifica domanda da parte del titolare del fondo servente (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. II, n. 17940/2020 e, più recente, Cass. Civ., Sez. II, n. 7972/2022), può essere riconosciuta tale indennità, come determinata dal CTU, solo in favore dei convenuti costituiti che hanno avanzato la relativa domanda in via riconvenzionale.
Pertanto, , , e dovranno Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 essere condannati al pagamento, a titolo di indennità:
• Della complessiva somma di € 5.750,00 in favore di , P_ [...] nella misura di 1/3 ciascuno;
CP_2 CP_3
• Della complessiva somma di € 1.800,00 in favore di e CP_4 Pt_5
nella misura di 1/2 ciascuno.
[...]
L'indennità in favore del rimane determinata Controparte_7 nella misura di € 1.300,00 ma non può costituire oggetto di specifica statuizione.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Visto l'art. 15 c.p.c., il valore della causa viene determinato moltiplicando per 50 il reddito dominicale del terreno e/o la rendita catastale con riferimento al fondo servente. Posto che dagli atti emergono i suddetti valori in riferimento agli immobili dei convenuti P_
, e
[...] CP_2 CP_3 CP_4 Pt_5 (e segnatamente la rendita di € 553,90 rispetto alla p.c.e. 2203, la rendita di € 83,92
[...] rispetto alla p.c.e. 1703/1 e la rendita di € 906,38 rispetto alla p.c.e. 1703/2) ma non con riferimento alla p.c.e. 392/2 di proprietà del Controparte_7 appare corretto sommare, al valore calcolato a norma dell'articolo citato (pari a € 81.406,00), la somma determinata dal CTU a titolo di indennità a suddetto comune.
Così individuato il valore della domanda, si applicano i parametri medi dello scaglione di riferimento a fronte della complessità della presente vertenza. Posto che la difesa di parte attrice ha assistito 4 soggetti rivestenti la medesima posizione processuale, deve essere riconosciuto l'aumento, a norma dell'art. 4, comma II del D.M. 55/2014, nella misura del 20% per ogni soggetto ulteriore al primo. A fronte dell'utilizzo, nella redazione degli atti di parte vittoriosa, di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dei documenti (nella specie, utilizzo di collegamenti ipertestuali che rimandano ai documenti allegati), viene riconosciuto un ulteriore aumento dei compensi liquidati nella misura del 15%
A fronte della mancata opposizione del rimasto Controparte_7 contumace nel presente giudizio, e della cessazione della materia del contendere nei confronti dei convenuti ed , appare equo porre le spese di lite CP_6 P_1 del presente giudizio esclusivamente a carico dei convenuti costituiti, rimasti soccombenti rispetto alle domande attoree.
I compensi dovuti al CTU sono definitivamente liquidati giusto separato decreto a carico dei convenuti soccombenti e del contumace Controparte_7
8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Costituisce a favore dei fondi tavolarmente identificati al Comune Censuario di CP_7
P.T. 245, cc.tt. 1 e 2, pc. 404/1 e p.c. 405/1, il diritto di servitù di passaggio sui fondi
[...] tavolarmente identificati al Comune Censuario di alla P.T. 1455, c.t. 1, Controparte_7 pp.cc. 1703/1 e 1703/2, alla P.T. 2895, c.t. 1, p.c. .t. 1, p.c. 391/4 come da elaborato grafico predisposto dal C.T.U. e depositato come allegato n. 8 alla relazione, riprodotto per comodità nel corpo del testo della presente sentenza.
ON , , e , tra loro Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 in solido, al pagamento, a titolo di indennizzo, delle seguenti somme:
• di € 5.750,00 in favore di , e P_ CP_2 CP_3 nella misura di 1/3 ciascuno;
[...]
• € 1.800,00 in favore di e nella misura di 1/2 CP_4 Parte_5 ciascuno
ON , e P_ CP_2 CP_3 CP_4
tra loro in solido, al pagamento, in favore di , Parte_5 Parte_1
, e di , delle spese del presente grado del Pt_2 Parte_3 Parte_4 giudizio, che liquida in € € 24.680,25, oltre esborsi, 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
Liquida come da separato decreto i compensi del CTU;
Così deciso Gorizia in data 23/06/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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