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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/10/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3739/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC MA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 05/06/2023 da:
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
CHIMIENTI GRAZIANO, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Controparte_1 C.F._2
AR ELENA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente: “Voglia il Tribunale di Bergamo, reietta ogni contraria istanza ed eccezione e in parziale modifica delle condizioni sia di affidamento condiviso che economico di cui al verbale di udienza del 02/03/2023, salve quelle non oggetto di modifica e/o già eseguite, cioè le condizioni di cui ai punti nn. 1, 5 e 7 del verbale d'udienza del 02/03/2023, e previa, ove ritenuta opportuna, la rimessione in istruttoria
1 della causa a mezzo ammissione dei mezzi di prova richiesti dal ricorrente, adottare i seguenti provvedimenti. In via principale: 1) disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. 2) del verbale di udienza del 02/03/2023, l'assegnazione della casa familiare, sita in Calcinate, Via Circonvallazione Levante n. 9/D, unitamente agli arredi ed ai corredi che la compongono, a affinché possa abitarla con il Parte_1 figlio minore ivi eleggendo la propria residenza. 2) disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. 3) del verbale di udienza del 02/03/2023, l'adozione del calendario in essere (elaborato dal CTU), fatti salvi diversi e migliori accordi, come di seguito precisato: - il padre, durante la settimana di sua pertinenza, potrà tenere con sé il figlio minore il lunedì dalla fine della scuola, ivi riportandolo il mattino successivo, il mercoledì dalla fine della scuola, ivi riportandolo il mattino successivo ed il venerdì dalla fine della scuola, riportandolo alla madre alle ore 21:00 della domenica successiva;
- il padre, durante la settimana di pertinenza della madre, potrà tenere con sé il figlio minore il lunedì dalla fine della scuola, ivi riportandolo il mattino successivo, il mercoledì dalla fine della scuola, ivi riportandolo il mattino successivo ed il venerdì dalla fine della scuola, riportandolo alla madre alle ore 21:00; - il padre terrà con sé
ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano e il 31 dicembre Per_1
o il giorno di Capodanno, oltre alla metà del periodo di vacanze natalizie;
- il padre terrà con sé ad anni alterni, durante le festività pasquali il giorno di Pasqua o Per_1 il Lunedì dell'Angelo, oltre alla metà del periodo di vacanze pasquali;
- il padre e la madre potranno tenere durante le vacanze estive per un massimo di 10 giorni Per_1 consecutivi, fatti salvi diversi e migliori accordi, portandolo eventualmente in una località turistica del territorio nazionale e, in tal caso, dovranno darne comunicazione l'uno all'altro con preavviso di giorni 30. 3) disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. 4) del verbale di udienza del 02/03/2023, l'adozione dei seguenti provvedimenti: - obbligo dei genitori di partecipare nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore, da individuarsi in aderenza al Protocollo del Tribunale adito;
- obbligo dei genitori, stante la collocazione del figlio minore con il padre e conseguente assegnazione allo stesso della casa Per_1 familiare, di contribuire direttamente al mantenimento di relativamente alle Per_1 spese ordinarie. - disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. 6) del verbale di udienza del 02/03/2023, l'obbligo della di contribuire al 50% della rata di CP_1 mutuo gravante sull'immobile familiare ed assegnato al . - condannare la Pt_1 al pagamento della somma da determinarsi equitativamente da parte del CP_1
Tribunale adito, a titolo di ristoro in favore del figlio minore per le gravi Per_1 inadempienze commesse rispetto alle modalità di affidamento del figlio cui era tenuta. In via subordinata: 1) disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. 2) del verbale di udienza del 02/03/2023, l'assegnazione congiunta della casa familiare, sita in Calcinate, Via Circonvallazione Levante n. 9/D, unitamente agli arredi ed ai corredi che la compongono, ad entrambi i genitori del figlio minore affinché, Persona_2
a mezzo turnazione, possano abitarla garantendo a di avere un luogo stabile in Per_1 cui crescere e coltivare i propri affetti. 2) disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. 3) del verbale di udienza del 02/03/2023, l'adozione del calendario in essere (elaborato dal CTU), fatti salvi diversi e migliori accordi, al fine di turnarsi nella casa familiare con le modalità di cui al superiore punto sub. n. 2) delle conclusioni esposte
2 in via principale. 3) disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. 4) del verbale di udienza del 02/03/2023, l'adozione dei seguenti provvedimenti: - obbligo dei genitori di partecipare nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore, da individuarsi in aderenza al Protocollo del Tribunale adito;
- obbligo dei genitori, stante la collocazione turnaria del figlio minore con il padre e con la madre nella casa familiare, di contribuire direttamente al Per_1 mantenimento di relativamente alle spese ordinarie;
- obbligo dei genitori, stante Per_1 la collocazione turnaria del figlio minore con il padre e con la madre nella casa Per_1 familiare, di contribuire al 50% al pagamento delle spese condominiali e delle bollette delle utenze di casa. - disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. 6) del verbale di udienza del 02/03/2023, l'adozione dei seguenti provvedimenti: - obbligo del di farsi carico della rata di mutuo gravante sull'immobile familiare ed Pt_1 assegnato congiuntamente ad entrambi i genitori;
- obbligo della qualora il CP_1 suo reddito mensile superasse la soglia di € 1.300,00, di farsi carico del 50% della rata di mutuo gravante sull'immobile familiare ed assegnato congiuntamente ad entrambi i genitori. - condannare la al pagamento della somma da determinarsi CP_1 equitativamente da parte del Tribunale adito, a titolo di ristoro in favore del figlio minore per le gravi inadempienze commesse rispetto alle modalità di Per_1 affidamento del figlio cui era tenuta. In via istruttoria. Si chiede la rimessione della causa in istruttoria e, per l'effetto, l'ammissione di prova per interpello e per testi sulle circostanze fattuali richieste nel corso del procedimento e capitolate nei seguenti atti: a) nella premessa del ricorso introduttivo del giudizio, sui capitoli di prova dal numero sub. 1) al numero sub. 11.6) e dal numero sub.13) al numero sub. 15), e da ritenersi precedute dal suffisso “vero che”; b) in via istruttoria nel ricorso introduttivo del giudizio, sui capitoli di prova dal numero sub. 1) al numero sub. 2), con il teste ivi indicato e con l'esclusione degli altri capitoli;
c) in via istruttoria nella Tes_1 memoria integrativa del 02/11/2023, ex art. art. 473 Bis, C. 1, 17 c.p.c., sui capitoli di prova dal numero sub. 1) al numero sub. 31), con i testi ivi indicati;
d) in via istruttoria nella memoria integrativa del 17/11/2023, ex art. art. 473 Bis, C. 3, 17 c.p.c., sui capitoli a prova contraria con i testi ivi indicati, in caso di ammissione dei capitoli di prova sub. n. 6), sub. n. 7), sub. n. 12) e sub. n. 13), formulati da controparte nella memoria integrativa del 13/11/2023, ex art. 473 Bis, C. 2, c.p.c. e) in via istruttoria nel verbale d'udienza del 17/12/2024, sui capitoli di prova e con i testi ivi indicati;
f) in via istruttoria nel verbale d'udienza del 29/05/2025, sulla circostanza relativa al pernottamento di tre notti della e di nella casa del indicando CP_1 Per_1 Tes_1 quale teste a conferma la sig.ra – teste omesso nel verbale da parte Testimone_2 della persona preposta a redigerlo, ma indicato dal sottoscritto procuratore in udienza
-, oltre alla madre ed al padre del ricorrente, sig.ri e Parte_2 Parte_3
g) in via istruttoria nel verbale d'udienza del 29/05/2025, sulla circostanza
[...] relativa alla violazione dell'obbligo di informativa posto a carico dei genitori di cui all'ordinanza del 23/11/2023, avendo la madre portato a Desenzano del Garda Per_1 in occasione delle vacanze natalizie del 2024 e a Milano a casa di una propria IA durante le vacanze pasquali, omettendo di darne comunicazione alcuna al ricorrente, sulla quale si chiede l'interpello della sig.ra . In ogni caso: con vittoria Controparte_1 delle spese del giudizio”.
3 Per la convenuta: “- contrariis reiectis, confermare le statuizioni contenute nel decreto collegiale n. 1481 emesso da questo Tribunale il 2.3.2023, pubblicato il 9.3.2023, e per l'effetto disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso il domicilio materno, fatte salve diverse determinazioni che l'Intestata Autorità ritenga di assumere nel superiore interesse del minore alla luce degli esiti degli espletati accertamenti istruttori;
- contrariis reiectis, confermare le statuizioni contenute nel decreto collegiale n. 1481 emesso da questo Tribunale il 2.3.2023, pubblicato il 9.3.2023, e per l'effetto assegnare la casa familiare, sita in Calcinate, Via Circonvallazione Levante n. 9/D, unitamente agli arredi e corredi che la compongono, a affinché possa abitarla con il figlio minore;
- tenuto Controparte_1 conto delle indicazioni fornite dall'incaricata CTU, indicazioni condivise e già attuate dalle parti, disporre che il padre terrà con sé il figlio minore, fatti salvi diversi e migliori accordi, in base al seguente calendario: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20.30 (22.00 in periodo non scolastico) della domenica quando il figlio sarà riaccompagnato a casa della madre, oltre al lunedì pomeriggio dall'uscita dalla scuola con riaccompagnamento dalla madre alle ore 20.00 e al mercoledì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino all'ingresso a scuola il giovedì mattina. Quanto alle vacanze estive, il minore, dal 2026 potrà trascorrere due settimane non consecutive con ciascun genitore (nel 2025 è stato previsto e concordato un periodo di 5 giorni consecutivi - 4 notti - con ciascun genitore) e dal 2027 due settimane anche consecutive con ciascun genitore in periodo da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno (dovranno essere comunicati anche indirizzo e recapiti del luogo di villeggiatura). Quanto alle vacanze natalizie, il minore, dal 2025 potrà trascorrere cinque giorni consecutivi con ciascun genitore comprendenti, alternativamente, il giorno di Natale e di Capodanno;
dal 2026 il minore potrà trascorrere una settimana consecutiva con ciascun genitore comprendente, alternativamente il giorno di Natale e di Capodanno Quanto alle fesitività pasquali, il minore, dal 2026 potrà trascorrere ad anni alterni dal giovedì alla domenica con un genitore e dalla domenica al mercoledì con l'altro genitore. Quanto alle festività infrannuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 31 ottobre, 1° novembre, 8 e 13 dicembre), il minore potrà trascorrerle alternativamente con ciascun genitore;
- contrariis reiectis, confermare le statuizioni contenute nel decreto collegiale n. 1481 emesso da questo Tribunale il 2.3.2023, pubblicato il 9.3.2023, e per l'effetto porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio minore mediante il versamento alla madre della somma mensile di € 205,84 comprensiva dell'intervenuta rivalutazione a partire da marzo 2024, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno 16 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore, da individuarsi in aderenza al nuovo Protocollo in uso presso questo Tribunale, ad eccezione dei costi per il servizio post-scuola che, in forza di quanto già disposto con ordinanza del 24.11.2023 saranno per intero a carico del padre;
- contrariis reiectis, confermare le statuizioni contenute nel decreto collegiale n. 1481 emesso da questo Tribunale il 2.3.2023, pubblicato il 9.3.2023, e per l'effetto disporre che la madre continuerà a percepire per intero l'assegno universale erogato CP_ dall' per il figlio minore;
- contrariis reiectis, confermare le statuizioni contenute nel decreto collegiale n. 1481 emesso da questo Tribunale il 2.3.2023, pubblicato il 4 9.3.2023, e per l'effetto disporre che, fintanto che il signor continuerà Parte_1
a ricevere ospitalità da parte dei propri genitori, rimarranno fermi gli oneri economici di cui sopra e il padre si farà integralmente carico anche del pagamento della rata di mutuo gravante sull'abitazione familiare, cointestata tra le parti. Se, e da quando, il signor avrà reperito altro immobile in locazione nel quale trasferirsi, Parte_1 si accollerà il versamento dell'intera rata di mutuo gravante Controparte_1 sull'immobile familiare a lei assegnato e, a partire da quella mensilità, il contributo economico per il mantenimento del figlio verrà innalzato ad almeno € 350,00 Per_1 mensili considerate le maggiori esigenze del figlio e la disparità reddituale tra le parti;
- condannare il ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c., sia per non aver assolto i propri oneri probatori di cui all'art. 473 bis 12, comma 3 e 4 c.p.c., sia per aver consapevolmente rappresentato nel ricorso introduttivo, con finalità meramente strumentali, fatti e circostanze del tutto non corrispondenti al vero, oltretutto utilizzando espressioni denigratorie ed offensive nei confronti della signora CP_1
e dei genitori della medesima, sia per aver mantenuto una condotta processuale
[...] connotata, sino all'esito del procedimento, da malafede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o colpa grave (carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) confermate anche dagli esiti degli accertamenti istruttori (relazioni del Servizio Sociale e dell'educativa domiciliare, risultanze della CTU e contenuto dei provvedimenti emessi nel procedimento penale a carico del signor ); - in considerazione delle inadempienze di cui si è Parte_1 reso responsabile il signor sia per non aver rispettato i tempi di visita Parte_1 del figlio minore così come stabiliti nel provvedimento di omologa emesso dal Tribunale di Bergamo in data 2.3.2023 all'esito del procedimento iscritto al numero di ruolo 8303/2022 V.G. (vacanze pasquali), sia per aver indebitamente trattenuto a far data dal CP_ mese di marzo l'assegno unico erogato da in dispregio di quanto previsto al punto n. 5) del menzionato provvedimento, sia e soprattutto per aver mantenuto e reiterato accertati ed ammessi comportamenti vessatori e di persecutorio controllo della signora oltretutto ripetutamente denigrata, offesa e verbalmente aggredita Controparte_1 anche alla presenza del figlio minore, ammonire il predetto ai sensi dell'art. 473 bis 39, comma 1, lettera A) c.p.c., rimettendo all'Intestata Autorità la decisione di eventualmente condannarlo anche al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore e/o del minore ai sensi del successivo comma 2 del menzionato articolo;
- in ogni caso, con vittoria di spese, comprese quelle di CTU, e compensi professionali ex D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147 del 13.8.2022, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.39 c.p.c., depositato in data 05/06/2023, – premettendo che dalla relazione more uxorio Parte_1 con è nato il figlio (n. a Seriate il Controparte_1 Persona_2
16/10/2020) e che questo Tribunale con decreto n. 1481/2023 del 02/03/2023
5 (emesso, dunque, appena tre mesi prima), aveva regolamentato le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del minore pronunciandosi in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti
– chiedeva in questa sede di modificare i provvedimenti vigenti, ordinando, in via preliminare, ai Servizi sociali territorialmente competenti di adottare le misure di sostegno del minore , con particolare riguardo al sostegno della Persona_2 figura genitoriale materna (particolarmente problematica) e di relazione sull'andamento del sostegno, … nonché di relazionare in merito alla capacità del padre di realizzare il progetto genitoriale prospettato nel presente atto svolgendo, altresì, una indagine conoscitiva delle figure affettive di riferimento delle rispettive famiglie di origine dei genitori del minore;
in via principale, Persona_2 chiedeva al Tribunale adito di modificare il regime di affidamento del figlio minore, da condiviso ad esclusivo in capo al padre con collocamento del minore presso la casa familiare in comproprietà di entrambi i genitori, dove gli stessi si turneranno per ivi svolgere i compiti genitoriali loro spettanti, al fine di consentire a di Per_1 crescere in modo armonioso e stabile, nello specifico prevedendo che CP_1 potrà accedere nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle 20, quando
[...] lascerà la casa all'arrivo del padre nonché a settimane alterne dal Parte_1 sabato mattina fino alla domenica mattina, e la settimana successiva dalla domenica mattina fino alla domenica sera;
chiedeva, quindi, di disporre l'assegnazione dell'immobile adibito a casa familiare sito in Calcinate, via Circonvallazione Levante n. 9/D in favore dell'odierno ricorrente e di autorizzare l'iscrizione del figlio minore presso la scuola materna di Calcinate;
chiedeva, inoltre, di ordinare a di astenersi, durante la turnazione a lei spettante nella casa Controparte_1 familiare per tenere e stare con sia dal farvi accedere un eventuale nuovo Per_1 compagno, salvo che il rapporto affettivo non abbia natura di stabile durata (almeno sei mesi), sia dal condurre il figlio nella casa insalubre dei nonni materni a Trescore Balneario, fintanto che non verrà data prova documentale al ricorrente che la situazione di insalubrità (muffa alle pareti da percolamento) è stata emendata, prevedendo una sanzione di euro 100,00 per ciascuna violazione alla prescrizione, con condanna della convenuta al pagamento di una somma da determinarsi equitativamente, a titolo di ristoro in favore del figlio minore per le gravi Per_1 inadempienze commesse dalla sulle modalità di affidamento del figlio;
CP_1 chiedeva, infine, di confermare la contribuzione al 50% in capo a ciascun genitore nelle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il bambino, con elisione di obbligo alcuno al mantenimento ordinario del figlio, ponendo a carico della CP_1
l'obbligo di farsi carico del costo del 50% delle utenze e delle spese condominiali della casa familiare.
A fondamento della domanda di affidamento esclusivo a sé, il ricorrente deduceva la mancata esecuzione dolosa del provvedimento di affido condiviso da parte della madre, in quanto il bambino non risiedeva stabilmente presso la casa familiare come concordato nel precedente giudizio che veniva definito bonariamente per via del
6 raggiungimento di un accordo tra i genitori;
che, infatti, su segnalazione del cognato al quale, andando al lavoro, notava gli scuri della casa familiare Persona_3 sempre chiusi, il ricorrente scopriva che il figlio non era stabilmente collocato Per_1 nella casa assegnata alla ma, di fatto, viveva ancora Trescore Balneario CP_1 presso i nonni materni, circostanza che trovava conferma la sera del 19/04/2023 quando il ricorrente, posizionatosi col padre di quest'ultimo nei Parte_3 pressi della casa familiare, verso le 22:00 vedeva i nonni materni uscire con Per_1 tutto imbacuccato e semi addormentato, camminare tenuto per mano dalla nonna e salire in macchina allontanandosi con i nonni;
che, in quelle circostanze, il ricorrente invitava il padre ad inseguire la vettura dove si trovava trasportato Pt_3 ma per l'intensa pioggia e il traffico, ne perdeva le tracce;
che la sera del Per_1
26/04/2023, verso le 22:10, il ricorrente si trovava insieme al padre Parte_3
e al cognato presso la casa familiare e lì vedevano uscire Persona_3 Per_1 di casa in compagnia dei nonni materni e dallo zio materno , e in Persona_4 quelle circostanze , per evitare ciò che era già accaduto il giorno Parte_3
19 Aprile della settimana precedente, cioè che potesse essere portato via Per_1 dalla casa familiare senza il consenso del ricorrente, prendeva in braccio Per_1 consegnandolo tra le braccia del ricorrente e chiedendo ai nonni materni dove avessero intenzione di portare il bambino a quell'ora di notte, di lì ne scaturiva un diverbio tra i nonni di e l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri, ai quali Per_1
i genitori di dichiaravano che la figlia si trovava al lavoro presso il Controparte_1 supermercato Iperal di Verdellino e che avrebbe terminato il turno alle ore 24:00; che il medesimo ricorrente veniva a sapere dal cognato che la Persona_3 si era “vista” con tale residente a [...] Tes_1
n. 2, avendola il casualmente vista mentre saliva sull'auto del Per_3 Tes_1 parcheggiata nei pressi della casa familiare ed avendo, altresì, il ricorrente stesso ed i suoi familiari visto l'auto del frequentemente pregiata nei pressi della Tes_1 casa familiare, tanto è vero che lo stesso nonno paterno, in data 02/06/2023, girava un video dalla finestra del proprio appartamento sito nel condominio di via Aldo Moro n.
2 - lo stesso in cui abita il signor - nel quale si vede quest'ultimo Tes_1 mentre cammina nell'area cortilizia del giardino condominiale insieme a ed Per_1 alla che, altro dato certo, era che la casa familiare veniva utilizzata dalla CP_1
a seguito dell'instaurazione di una recente relazione affettiva con il signor CP_1
, alla stregua di un pied-à-terre, dove all'occorrenza incontrare il Tes_1 nuovo amico e/o compagno;
che, peraltro, aveva vessatoriamente imposto al CP_1 ricorrente la propria decisione su dove dovesse vivere, cioè nella casa di Per_1
Trescore dai nonni, iscrivendo il bambino ad un corso di nuoto senza il consenso del ricorrente, comportandosi come un genitore irresponsabile, immaturo e non idoneo al compito di curare ed educare in quanto interessata a fare altro che non la Per_1 mamma;
che la convenuta aveva iniziato da poco tempo una nuova relazione affettiva con il signor inserendo prematuramente in una nuova Tes_1 Per_1 famiglia allargata, arrivando persino a portare il figlio nella casa del nuovo compagno in data 02/06/2023, come il risultante dal video prodotto agli atti di causa,
7 con la conseguenza che si ritrova oggi ad essere portato in ben quattro case, Per_1 la casa familiare, la casa dei nonni materni, la casa dei nonni paterni e la casa del signor;
che, a differenza dell'odierno ricorrente che avrebbe voluto Tes_1 instaurare con il figlio un rapporto quotidiano più profondo e diretto, la CP_1 dimostrava di non essere in grado di garantire a la stabilità abitativa ed Per_1 emotiva di cui necessita per crescere serenamente, preferendo anteporre i propri personali interessi a quelli del figlio;
che, dunque, l'affido esclusivo di al Per_1 ricorrente avrebbe evitato che il minore possa nutrire incertezze sulla corretta identificazione della figura paterna in quella del ricorrente. Possibilità, purtroppo, concretamente sussistente, visto che viene costretto dalla a Per_1 CP_1 frequentare il suo nuovo compagno, signor;
che, così, anche l'uso Tes_1 turnario della casa familiare avrebbe garantito al bambino una residenza stabile e il mantenimento di rapporti con entrambi i genitori.
Con comparsa di risposta depositata in data 24/10/2023, si costituiva in giudizio contestando integralmente il ricorso avversario ed opponendosi Controparte_1 all'accoglimento di tutte le domande ivi formulate con conseguente richiesta di conferma delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento accolte da questo Tribunale con decreto emesso in data 02/03/2023, ferma la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c. sia per non aver assolto gli oneri probatori ex art 473 bis.12 co.3 e 4 c.p.c., sia per aver consapevolmente rappresentato nel ricorso introduttivo, con finalità meramente strumentali, fatti e circostanze del tutto non corrispondenti al vero, oltretutto utilizzando espressioni offensive nei confronti della signora e dei genitori della medesima, oltre al risarcimento Controparte_1 del danno e all'ammonimento per non aver rispettato i tempi di visita del figlio minore e per aver violato le condizioni economiche trattenendo l'assegno unico CP_ erogato dall' in spregio a quanto stabilito dal Tribunale in accordo tra le parti.
Nel merito, la convenuta contestava quanto ex adverso dedotto, lamentando come i fatti fossero stati strumentalmente distorti da controparte all'evidente fine di cercare di ottenere l'assegnazione dell'abitazione familiare con reiterazione della richiesta di affido esclusivo del minore già avanzata nel precedente giudizio;
che infatti non corrispondeva al vero che il figlio non vivesse stabilmente presso la ex casa familiare, mentre era vero che durante i turni di lavoro notturni, non potendo permettersi il costo di una baby sitter, l'odierna convenuta aveva affidato il minore ai nonni materni che solitamente si fermavano a dormire nella casa familiare e soltanto in due occasioni, quelle indicate in ricorso, avevano condotto il minore a dormire a casa propria, anche perché se vi fossero state altre occasioni il ricorrente non avrebbe esitato a segnalarle e, ad ogni modo, la situazione attuale era mutata avendo la signora reperito un lavoro a tempo parziale diurno;
che, CP_1 comunque, i fatti accaduti nel mese d'aprile 2023 erano gravissimi e facevano emergere chiaramente l'attività di persecutorio controllo esercitata
[...]
e dai suoi parenti in danno della signora dei genitori e soprattutto Pt_1 CP_1 del figlio minore, involontario testimone degli agiti aggressivi del padre e del nonno
8 paterno da cui è rimasto traumatizzato;
che infatti la convenuta aveva ripetutamente e inutilmente contestato tale atteggiamento del ma quest'ultimo era Pt_1 rimasto fermo nella convinzione di avere il diritto di essere costantemente informato circa ogni spostamento del minore e di dover preventivamente prestare il proprio consenso in relazione ad ogni movimento del figlio;
che, peraltro, era inaccettabile che l'odierna convenuta venisse definita come una madre irresponsabile per avere una frequentazione o che venisse accusata di utilizzare la casa familiare come un pied-à-terre dove incontrare nuovi compagni, tutte affermazioni false e immotivatamente offensive;
che, più in particolare, il coinvolgimento del signor nell'odierno giudizio discendeva da un fatto avvenuto gli scorsi mesi, Tes_1 quando i genitori di e litigavano a causa del pelo Parte_1 Tes_1 lasciato dal cane di quest'ultimo sulle scale del condominio dove abitano i signori e il signor che la convenuta non aveva assunto alcuna decisione Pt_1 Tes_1 esclusiva nell'interesse del figlio, mentre era vero che ogni iniziativa dalla stessa proposta veniva sempre immotivatamente ostacolata ed impedita dal padre con conseguente pregiudizio per il minore, come era accaduto quando aveva proposto di scrivere ad un corso di nuoto il sabato mattina a Calcinate, in modo che i Per_1 genitori potessero alternarsi ad accompagnarlo, come quando aveva proposto di portare una o due volte alla settimana alla ludoteca di Trescore Balneario dove Per_1 venivano organizzate varie attività per bambini, ancora una volta proposta rifiutata dal padre, che pretendeva che il bambino frequentasse esclusivamente la ludoteca di Calcinate dove, però, non venivano organizzate queste attività; che peraltro, i Servizi sociali si stavano occupando anche della questione relativa all'iscrizione alla scuola materna del bambino, avendo la madre proposto la scuola di Borgo di Terzo e il padre quella di Calcinate, questione che avrebbe dovuto essere decisa dal giudice in mancanza di una intesa dei genitori;
che, ad ogni modo, se il padre avesse veramente voluto coltivare una relazione più profonda con il figlio avrebbe potuto tenerlo con sé nei giorni di festività o durante le ferie estive, mentre anche in queste occasioni il si era limitato a rispettare gli orari del calendario “ordinario” e, fino al Pt_1 deposito del ricorso introduttivo, mai era stato chiesto direttamente alla madre o tramite il Legale un ampliamento degli attuali tempi di visita;
che, peraltro, doveva sottolinearsi che il padre non aveva mai coinvolto in una gita, in una visita ad Per_1 un parco faunistico, né lo aveva mai portato ad un parco giochi diverso da quello sotto casa, arrivando persino ad opporsi a qualsivoglia attività che, di contro, veniva proposta dalla madre nell'interesse del minore.
Così regolarmente instaurato il contraddittorio, ed acquisita una relazione sociale ed educativa di osservazione domiciliare da parte del Servizio territorialmente competente “Ambito di Grumello del Monte”, all'esito dell'udienza di comparizione personale tenutasi in data 23/11/2023, il Giudice delegato, su richiesta concorde dei procuratori delle parti, riservava l'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti all'esito del percorso di mediazione familiare che madre e padre si erano impegnati ad intraprendere presso il competente Servizio sociale così come previsto
9 dall'art. 473 bis.10, comma 2 c.p.c., ed assumeva l'ordinanza che si reputa utile trascrivere di seguito in parte motiva, al fine di risolvere il contrasto genitoriale insorto con riferimento alla scuola materna dove iscrivere il minore Per_1
«[…] letta la relazione sociale datata 16/11/2023, a firma dell'Assistente sociale dr.ssa dell'Ambito di Testimone_3
Grumello del Monte, nonché la relazione educativa datata 09/11/2023, a firma della dr.ssa dell'Ufficio Minori e Famiglie di Persona_5
Grumello del Monte, rilevato che ha espresso la preferenza per l'iscrizione del Pt_1 figlio presso la scuola dell'infanzia di Calcinate, che dista a poche centinaia di metri dalla casa familiare assegnata alla madre CP_1
la predetta scuola, inoltre, è vicina all'abitazione dei propri
[...] genitori, dove è attualmente domiciliato, oltre che al luogo in cui svolge attività lavorativa;
il medesimo ha affermato come, usufruendo del servizio pre-scuola e del servizio post-scuola, potrebbe occuparsi in prima persona dell'accompagnamento e del prelievo del figlio alla scuola materna, e comunque potrebbe delegare l'accompagnamento e il ritiro alla propria famiglia di origine;
al contempo, ha Pt_1 espresso la propria preoccupazione in relazione al lungo tragitto che dovrebbe compiere la madre insieme al figlio per accompagnarlo a scuola tutte le mattine, laddove venisse iscritto a Borgo di Terzo;
rilevato che la ha espresso la preferenza per l'iscrizione del CP_1 figlio alla scuola dell'infanzia di Borgo di Terzo in quanto vicina al suo attuale posto di lavoro, aspetto che le consentirebbe di gestire in autonomia gli accompagnamenti del figlio senza gravare eccessivamente sulla rete familiare;
la medesima, inoltre, predilige tale istituto in quanto viene applicato il c.d. metodo montessoriano, per il quale il padre è stato invitato a ricevere delucidazioni e approfondimenti direttamente accedendo alla scuola, salvo opporsi immotivatamente, se non lamentando l'eccessiva distanza geografica da Calcinate, per il vero solo per una decina di chilometri (p.9); ricordato, in linea generale, che le decisioni che i genitori devono assumere nell'interesse dei figli - ovvero che l'Autorità giudiziaria deve assumere nell'interesse dei minori in caso di contrasto genitoriale - devono sempre essere orientate all'attuazione del best interest del minore, che tenga conto delle esigenze specifiche del bambino- adolescente, delle sue opinioni, aspirazioni ed inclinazioni ove in grado di esprimerle, comunque, nella prospettiva di assicurare al medesimo un adeguato e proficuo percorso di crescita e di sviluppo psico-emotivo; rilevato, a tal proposito, come alcuna delle parti in causa abbia illustrato dettagliatamente il percorso formativo-educativo offerto dall'Istituto rispettivamente prescelto, per cui questo Giudice dovrà assumere le proprie determinazioni a prescindere da ogni valutazione in ordine ai
10 contenuti dell'offerta formativa ed educativa, pur dovendosi precisare che benché abbia insistito nell'affermare la “superiorità” del CP_1 metodo montessoriano, non si è premurata di indicare alcuna specifica esigenza del figlio tale da far prediligere un simile percorso piuttosto che un altro né, al contempo, ha avanzato osservazioni critiche rispetto al percorso formativo-educativo offerto dalla Scuola materna di Calcinate;
osservato come, meno di un anno fa, questo Tribunale disponeva il collocamento di presso la madre e l'assegnazione della casa Per_1 familiare, sita in Calcinate, via Circonvallazione Levante n. 9/D, alla medesima affinché potesse abitarla insieme al figlio Controparte_1 minore;
ritenuto maggiormente conforme, e in linea con le esigenze di un bambino di appena tre anni, prediligere la frequentazione di un istituto scolastico che possa limitare al minimo i tragitti in auto, laddove non vi sia una specifica esigenza del genitore collocatario, ovvero dello stesso minore, da controbilanciare;
ritenuto, infatti, che le esigenze lavorative della madre possano essere salvaguardate anche laddove dovesse essere iscritto alla scuola Per_1 materna di Calcinate, avendo dichiarato che, per accompagnare CP_1 alla scuola di Borgo di Terzo, dovrebbe programmare l'uscita Per_1 mattutina per le ore 08:30, sicché ben potrebbe occuparsi in prima persona dell'accompagnamento all'asilo del figlio alle ore 8:30; rilevato, infatti, dal regolamento della scuola materna “Don Luca Passi”, prodotto dall'odierno ricorrente quale doc. 6, che l'orario di ingresso alla scuola di Calcinate è previsto dalle ore 08:30, mentre l'orario di uscita dalle ore 15:45, con possibilità di avvalersi del servizio post-scuola fino alle ore 18:00, ritenuto, pertanto, che la madre possa occuparsi in prima persona di accompagnare alla scuola materna alle ore 08:30, prima di Per_1 recarsi sul posto di lavoro, e che possa anche occuparsi in prima persona del ritiro del bambino, avvalendosi del servizio post-scuola nei soli giorni in cui il suo orario lavorativo è prolungato fino alle ore 16:30, avendo dichiarato di terminare il più delle volte alle ore 14:00 (v. verb. ud. 23/11/2023); ritenuto, pertanto, che non vi siano delle specifiche esigenze lavorative del genitore collocatario che necessitino di essere salvaguardate attraverso l'iscrizione del figlio minore ad una scuola che dista ad oltre 15 chilometri dalla casa familiare (se viene percorsa la strada provinciale SP89), con un tempo di percorrenza di circa 25 minuti, ovvero ad oltre 19 chilometri dalla casa familiare (se viene percorsa la strada statale SS42) con un tempo di percorrenza di circa 30 minuti;
ritenuto che
, avendo chiesto l'assegnazione della casa familiare, CP_1
11 deve presumersi che abbia in progetto di vivere stabilmente a Calcinate insieme al figlio minore, e che pertanto è in questo luogo che il bambino è bene che si integri nel gruppo dei pari, potendo instaurare sin dalla scuola materna le prime relazioni amicali;
rilevato, inoltre, come il costo della scuola dell'infanzia di Calcinate ammonti ad euro 150,00 al mese (doc. 6), inferiore a quello previsto per la scuola di Borgo di Terzo (v. verb. ud. 23/11/2023); ritenuto che, a fronte della manifestata disponibilità di Pt_1 eventuali costi per il servizio di post-scuola, di cui la madre dovrà avvalersi nei giorni in cui terminerà di lavorare alle ore 16:30, possono essere posti per intero a carico del padre;
ritenuto necessario precisare che, nei giorni successivi a quelli in cui pernotterà presso il domicilio paterno durante la settimana, Per_1 avrà cura di accompagnare il figlio a casa della madre Parte_1 prima di recarsi al lavoro, e quest'ultima lo accompagnerà alla scuola materna prima di recarsi al lavoro, così da evitare l'ingresso di Per_1 prima delle ore 8:30, fatti salvi diversi e migliori accordi tra le Parti;
ritenuto necessario precisare che ciascun genitore, nei periodi di propria
“spettanza”, potrà avvalersi dell'ausilio dei propri familiari per l'accompagnamento o il ritiro a scuola del bambino, solamente dopo aver sondato la disponibilità dell'altro genitore di farsi carico personalmente dell'incombente (con la conseguenza che gli ascendenti potranno essere incaricati da ciascun genitore, dei periodi di rispettiva competenza, solo laddove nessuno dei due genitori, per motivi lavorativi, sia in grado di provvedervi da sé); ritenuto necessario precisare che, non essendo i genitori sospesi, o in altro modo limitati, nella responsabilità genitoriale, non occorre alcuna autorizzazione tribunalizia per consentire eventuali spostamenti del minore al di fuori del Comune di residenza, essendo onere delle Parti tenersi reciprocamente informate solo laddove vengano programmati lunghi tragitti o periodi di vacanza, senza che occorra alcun preventivo accordo tra i genitori (essendo sufficiente la mera preventiva comunicazione); ritenuto opportuno, nel quadro familiare descritto dalle relazioni in atti, contestualmente al percorso di mediazione familiare che le Parti si sono dichiarate disponibili ad intraprendere, incaricare il Servizio sociale competente di svolgere una attenta attività di monitoraggio sul nucleo, se ritenuto opportuno programmando accessi di educativa/osservazione domiciliare presso l'abitazione materna e paterna, con invito a trasmettere a questa Autorità Giudiziaria una relazione di aggiornamento entro il termine previsto in dispositivo;
visti gli artt. 473.bis.38 c.p.c. e art. 473.bis.10, comma 2 c.p.c.,
p.q.m.
12 - autorizza ad iscrivere il figlio Parte_1 Persona_2 presso la scuola materna “Don Luca Passi” di Calcinate (BG), Via Circonvallazione Ponente, n.4, per l'anno 2023/2024, anche senza il consenso della madre, provvedendo a sottoscrivere autonomamente, senza ritardo, il relativo modulo;
- dispone che il costo della scuola materna (e di eventuali buoni mensa) verrà ripartito al 50% tra i genitori, rimanendo a carico di
[...]
l'intero costo del servizio di post-scuola; Pt_1
- dà atto che entrambi i genitori concordano di intraprendere il percorso di mediazione familiare presso il “Consultorio ” già a partire Per_6 da gennaio 2024;
- incarica il Servizio Sociale competente di proseguire il monitoraggio del nucleo, di attivare/proseguire ogni intervento di osservazione domiciliare, educativa o di supporto/sostegno alla genitorialità ritenuto necessario in favore dei genitori, con invito a trasmettere a questa Autorità Giudiziaria una relazione di aggiornamento sul monitoraggio svolto, sugli interventi attuati in favore della coppia genitoriale e sulla condizione di benessere psico-emotivo del piccolo entro il Per_1 termine del 15/05/2024, avendo cura, così come previsto dall'art. 473.bis.27 c.p.c., di tenere distinti i fatti accertati, le dichiarazioni eventualmente rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori socio-assistenziali e socio-sanitari;
- fissa per la verifica del buon esito del percorso di mediazione e per l'esame della relazione del Servizio Sociale l'udienza del 04 giugno 2024, ore 11:00, assegnando alle Parti termine fino a cinque giorni prima dell'udienza suddetta per il deposito di una eventuale breve memoria ex artt. 473.bis.27 c.p.c.;
- riserva all'esito del percorso di mediazione familiare l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473.bis.22 c.p.c.
- riserva all'esito del giudizio la decisione sulle spese di lite» (v. ordinanza resa in data 24/11/2023).
Acquisiste le risultanze dell'indagine sociale e dell'osservazione domiciliare affidata al Servizio territoriale, ed esperito senza buon esito il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza tenutasi in data 04/06/2024 la difesa del ricorrente insisteva nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie articolate in atti, ivi compresa “la nomina di un CTU medico psicologo e/o psichiatra il quale, in stretto coordinamento con gli operatori e i professionisti dei Servizi sociali che da tempo stanno seguendo il nucleo familiare, accerti le cause del disagio manifestato da avendo particolare riguardo al nuovo contesto sentimentale Per_1 vissuto dalla ed alla presenza del cane nella casa familiare” (v. CP_1 CP_3 memoria depositata in data 29/05/2024 e verb. ud. 04/06/2024), mentre la difesa della convenuta contestava le richieste e deduzioni avversarie, sottolineando come
13 il Servizio sociale avesse rilevato dinamiche disfunzionali soprattutto in relazione agli atteggiamenti assunti dai nonni paterni di in ogni caso rimettendosi alle Per_1 decisioni del giudice delegato (v. memoria depositata in data 30/05/2024 e verb. ud. 04/06/2024).
Riservata la decisione, con ordinanza resa ex art. 473-bis.22 c.p.c., il Giudice delegato confermava i provvedimenti emessi da questo Tribunale con decreto n. 1481/2023 del 02/03/2023, pubblicato in data 09/03/2023, nonché gli incarichi e le deleghe già demandate al Servizio Sociale territorialmente competente, per quanto concerne il monitoraggio del nucleo familiare e il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione di madre e padre, disponendo, altresì, l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio psico-diagnostica volta ad indagare le condizioni di benessere psico-fisiche ed emotive del piccolo nonché le capacità genitoriali Per_1 di madre e padre anche attraverso la conoscenza dei rispettivi contesti familiari di provenienza, nominando all'uopo la dr.ssa (v. ordinanza del CP_4
05/06/2024).
Acquisita la relazione di c.t.u. depositata in data 15/11/2024 e la relazione sociale di aggiornamento relativa anche all'osservazione domiciliare, all'esito dell'udienza tenutasi in data 17/12/2024 il giudice delegato incaricava nuovamente i Servizi Contr sociali e specialistici di monitorare il nucleo con prosecuzione dell' presso il domicilio paterno per ulteriori 4 mesi, nonché di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità e/o di supporto psicologico in favore di , e di Parte_1 vigilare sull'andamento del percorso già intrapreso dalla madre presso la specialista privata di fiducia, assegnando ai Servizi termine per la trasmissione di un'ultima relazione di aggiornamento.
Rigettando ogni altra istanza istruttoria reiterata in udienza da procuratori delle parti, la presente causa veniva istruita anche mediante l'acquisizione degli atti contenuti nel procedimento penale medio tempore iscritto a carico di Parte_1 scaturito dalla denunzia-querela sporta da in relazione alle condotte Controparte_1 persecutorie e controllanti agite ai suoi danni dall'ex compagno (v. atti del procedimento penale iscritto al n. 6847/2023 r.g.n.r.).
All'udienza tenutasi in data 29/05/2025, la difesa del ricorrente dichiarava di rinunziare alla domanda di affidamento esclusivo a sé del minore, senza mancare di osservare che la signora ha dormito per tre notti presso l'abitazione del sig. CP_1
fatto che è stato riferito al signor da alcuni parenti e da una vicina Tes_1 Pt_1 che ha visto il sig. la signora e il bambino in giardino mentre Tes_1 CP_1 facevano in barbecue;
la difesa paterna chiedeva al Tribunale adito anche di sanzionare la convenuta per la violazione dell'obbligo di informativa imposto ai genitori nell'ordinanza resa in data 24/11/2023, avendo la madre portato a Per_1
Desenzano del Garda in occasione delle vacanze Natalizie dell'anno 2024 e a Milano a casa di una zia della madre durante le vacanze pasquali 2025, senza che il padre lo sapesse. Di contro, la difesa della madre ribadiva come il comportamento
14 controllante e denigratorio assunto dal signor e dai suoi membri della Pt_1 famiglia nei confronti della madre [fosse] di pregiudizio per il bambino e che, nonostante tutto quanto già osservato in sede di educativa domiciliare e accertato dalla c.t.u., il sig. non aveva modificato il suo comportamento, come Pt_1 neppure lo avevano fatto i suoi familiari (v. verbale udienza).
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 17/09/2025 in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., per la rimessione della causa in decisione con assegnazione ai difensori delle parti di un termine fino a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito della nota di precisazione delle conclusioni, fino a 30 giorni prima per il deposito della comparsa conclusionale e fino a 15 giorni prima per il deposito della memoria di replica. Con ordinanza resa fuori udienza in data 23/09/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * *
Così riassunti i fatti di causa, il Collegio rileva, preliminarmente, che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione posto che l'indagine sulle capacità genitoriali di madre e padre e la qualità della relazione sussistente tra e ciascun genitore è stata svolta sia attraverso la consulenza Per_1 tecnica d'ufficio sia mediante l'intervento osservativo dei Servizi sociali incaricati dal Tribunale, le cui relazioni e valutazioni – del tutto coerenti e conformi – neppure sono state specificatamente contestate dalle odierne parti in causa.
Ciò presupposto, prima di affrontare il merito preme al Collegio ricordare il principio di diritto in base al quale il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (cfr. Cass. n. 29730/2020; Cass. n. 26517/2024).
Ebbene, ancorché le domande di parte convergano “formalmente” in punto di affidamento del minore, appare evidente a questo Collegio come le reciproche recriminazioni avanzate da madre e padre durante tutto il corso di questa procedura, unitamente ai fatti accertati e alle valutazioni compiute sulle capacità genitoriali di ciascuno di loro, rendono del tutto impraticabile il regime dell'affidamento condiviso.
In punto di diritto, è il caso di ricordare che con l'adozione della Legge n. 54/2006 anche il nostro ordinamento si è progressivamente uniformato ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, in particolare per quanto concerne la tutela del superiore interesse del minore alla bigenitorialità. Tale 15 principio costituisce, oggi, una delle direttrici fondamentali nella disciplina della responsabilità genitoriale, orientando le decisioni dell'Autorità giudiziaria in materia di affidamento. Nel nostro ordinamento, dunque, il regime dell'affido condiviso rappresenta la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenuto conto delle inclinazioni ed aspirazioni di questo. La Suprema Corte, infatti, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio secondo cui, in materia di affidamento dei figli, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità di padre e madre di crescere ed educare il figlio, giudizio che potrà fondarsi anche sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass, n. 27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa o manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), con ciò valutando le reali attitudini educative, affettive e relazionali in funzione della tutela dell'equilibrio psicofisico del minore (v. Cass. n. 197/2024).
Inoltre, i giudici di legittimità hanno chiarito che se la mera conflittualità tra in seno alla coppia genitoriale – conflittualità che spesso connota i procedimenti separatizi - non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, è pur vero che questo conflitto deve mantenersi nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, assumendo, diversamente, connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 26517/2024; Cass. n. 6535/2019). All'esito di simili verifiche, infatti, il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quali l'affidamento esclusivo o rafforzato del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro (cfr. Cass. n. 4056/2023; Cass. n. 32876/2022).
16 Fatta questa premessa giuridica in tema di affidamento, pare necessario ricostruire le dinamiche familiari alla luce di quanto emerso dall'istruttoria, ponendo a fondamento della presente decisione le risultanze dell'indagine psicodiagnostica espletata a mezzo del Consulente e gli esiti dell'osservazione (anche domiciliare) demandata al Servizio territoriale, indagini che hanno messo in luce un contesto familiare paterno particolarmente ostile nei riguardi della figura materna e l'incapacità di di esercitare una funzione genitoriale autonoma e Parte_1 sganciata dalle influenze negative della propria famiglia di origine.
Sin dalla prima relazione trasmessa a questo Ufficio, il Servizio sociale dava atto che I fattori di rischio osservati sono relativi alle dinamiche conflittuali insorte tra la famiglia allargata paterna e la sig.ra che attualmente rendono complesso CP_1 il raggiungimento di accordi sui diversi fronti (ad esempio l'iscrizione alla scuola dell'infanzia) delegando all'autorità giudiziaria un potere decisionale in tal senso. Si dava atto che già durante il primo colloquio, aveva espresso Parte_1 preoccupazione rispetto all'esercizio delle funzioni genitoriali da parte della madre e alla nuova frequentazione della donna («Il suo nuovo compagno ha due denunce, mia madre l'ha visto mentre spintonava l'ex sulle scale del condominio») e particolarmente critico risultava il tema dell'assegnazione della casa familiare, questione che aveva coinvolto anche la rete familiare del che documenta Pt_1 tramite video e foto gli spostamenti della signora cosa da loro confermata, CP_1 per fornire “prove” del fatto che la donna viva nella casa familiare assegnatale saltuariamente. Nella relazione si dava atto che, già in data 13/11/2023, l'Assistente sociale e l'Educatrice avevano incontrato la famiglia (il ricorrente, i Pt_1 genitori e la sorella) poiché avevano espresso «la necessità di raccontare il loro punto di vista sulla situazione» e, durante l'incontro, era emersa da parte di costoro una forte preoccupazione in merito alle capacità genitoriali della signora CP_1 nonché un'evidente rabbia del nucleo familiare nei confronti della anche se CP_1 si poteva rilevare un posizionamento differente da parte del Sig. : lo stesso Pt_1 in presenza della propria famiglia si è dimostrato adeso alle argomentazioni da loro sollevate, mentre in presenza della lo stesso si è dimostrato più CP_1 disponibile ad un dialogo volto a ridurre il conflitto (v. relazione sociale datata 16/11/2023 a firma dell'Assistente sociale Dr.ssa dell'Ambito di Testimone_3
Grumello del Monte).
Negli stessi termini, la relazione educativa riportava come, se dall'osservazione del contesto materno non erano emerse criticità, dall'osservazione del contesto paterno, fin dai primi accessi, si rendeva necessario per l'Educatrice ribadire in più situazioni alla famiglia allargata del sig. il ruolo della scrivente (nonni e sorella) di Pt_1 fronte alle diverse sollecitazioni alla scrivente della loro disapprovazione per la nuova relazione istaurata dalla signora alle capacità di quest'ultima di CP_1 gestione dell'abitazione e alle “chiacchere di paese”, al punto che nei momenti di scambio con la scrivente in merito alla figura materna i vari componenti familiari, ad eccezione del padre di L., non hanno sempre usato un tono adeguato, usando
17 anche parole non consone riferite alla madre, che successivamente L. ha ripetuto nel contesto materno. A riguardo, anche la signora comunica che CP_1 nell'ultimo periodo capiti che, al rientro dell'abitazione paterna, il minore riporta frasi come “papà bravo, mamma cattiva” (frase sentita anche dalla scrivente),
“papà parco”, “la mamma fa piangere il papà”, “mamma culo”, esaltando poi la parentela paterna, screditando quella materna (v. relazione educativa datata 09/11/2023 a firma dell'Educatrice Professionale Dr.ssa Persona_5 dell'Ufficio minori e famiglie di Grumello del Monte).
L'enorme difficoltà di di affrancarsi dal nucleo di origine e dalle Parte_1 dinamiche disfunzionali sopra descritte veniva ribadita nella relazione di aggiornamento trasmessa dal Servizio nel mese di maggio 2024, ove, dopo un ulteriore periodo di osservazione domiciliare, l'Assistente sociale scriveva di aver proseguito i colloqui con entrambi i genitori finalizzati alla stipula di accordi nell'interesse di (tra cui - si legge nella relazione - gestire in modo Per_1 maggiormente costruttivo l'assunzione di decisioni in tema di salute ed educazione (prenotazione visite mediche, gestione dei contatti con il pediatra di famiglia ecc.) al fine di evitare le divergenze avvenute nel mese di aprile 2024 relative alla terapia farmacologica prescritta dal pediatra di famiglia su cui i genitori avevano opinioni differenti); proseguiva facendo osservare che Le preoccupazioni esposte dal sig. e dalla sua famiglia a partire da giugno 2023 a carico della madre, non Pt_1 hanno trovato riscontro nell'ambito degli interventi attuati dal servizio scrivente, posto che La signora appare attenta ai bisogni del figlio, sia fisici che CP_1 educativi;
è spesso coinvolta dallo stesso nelle attività di gioco, creando un vero e proprio momento di “divertimento” in cui ha libertà di espressione e di Per_1 movimento. […] Per quanto riguarda la comunicazione madre-figlio, viene usato un linguaggio adeguato all'età del bambino, accogliendo e ascoltando quello che viene comunicato dallo stesso. La madre appare presente anche a livello affettivo. I genitori, nonostante gli episodi di accesa conflittualità avvenuti nei mesi precedenti, hanno dichiarato di voler apportare un cambiamento alle loro dinamiche relazionali, esplicitando la volontà di assumere decisioni nell'interesse del figlio senza eccessivi condizionamenti da parte di figure esterne. Tale aspetto, dichiarato negli intenti, risulta ancora critico (v. relazione del Servizio Sociale
“Ambito di Grumello del Monte”, datata 24/05/2024, a firma dell'assistente sociale dr.ssa . Infatti, se da un lato i genitori parevano in grado di Testimone_3 rispondere ai bisogni del piccolo dall'altro lato, il Servizio sociale ribadiva Per_1 come la conflittualità fosse prevalentemente espressa da parte della famiglia allargata paterna che nutre sentimenti di rabbia e sfiducia nei confronti della sig.ra arrivando a metterne in discussione le capacità genitoriali e, all'interno di CP_1 tale dinamica, tende a non prendere alcuna posizione né
contro
Parte_1 né in difesa dell'ex compagna, faticando a portare avanti gli accordi presi con quest'ultima per non contrariare la famiglia d'origine.
Nella relazione redatta dall'Educatore domiciliare, datata 13/05/2024, a firma della
18 dr.ssa Naomi Mosca, si precisava che se il padre aveva mostrato graduale apertura nei confronti della figura educativa la nonna paterna di aveva fin da subito Per_1 voluto chiarire la sua posizione riguardo alla situazione relazionale tra il figlio e la signora ribadendo più volte la sua posizione nei confronti della mamma di CP_1
individuando nella stessa il capro espiatorio della situazione di tensione tra Per_1 la coppia genitoriale, esternazioni di fronte alle quali manteneva Parte_1 quasi sempre una posizione di silenzio lasciando che [fossero] sempre i suoi genitori a esprimere un giudizio o una considerazione sul contesto/sulla situazione del momento. In questi termini si esprimeva l'Educatrice professionale: Entrambi i genitori, nei due contesti separati, risultano essere in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze del figlio seppur con le loro caratteristiche individuali. Degno di nota è però il fatto che la conflittualità all'interno della coppia, nonché il clima di tensione tra la famiglia d'origine del signor e la madre, non Pt_1 sempre appare tutelante per , in quanto, anche alla presenza dell'educatrice Per_1 professionale durante gli scambi, il bambino è stato esposto a comunicazioni, anche se indirette ma in sua presenza, contenenti un linguaggio screditante della figura materna.
Nell'ultima relazione trasmessa a questo Ufficio nel mese di maggio 2025 il Servizio sociale rappresentava che nel mese di gennaio era stato avviato un percorso di supporto psicologico in favore del signor ma che, nonostante Parte_1
l'avvio del percorso, Il processo di emancipazione del sig. dalla propria Pt_1 famiglia d'origine risulta ancora agli albori e ciò lo si evince dal contenuto delle mail che quest'ultimo trasmette alla scrivente in cui emerge ancora il tema del controllo e della sfiducia nei confronti della sig.ra […] Da parte della Pt_4 1 Nella predetta relazione l'Assistente sociale scrive: “In data 17/02/2025 il sig.
ha trasmesso alla scrivente la seguente mail: “Buongiorno dott Pt_1 Tes_3 questa mattina ore 7:00 mio papà mentre usciva per andare all'lavorare ha incontrato e che stavano mettendo sulla macchina del . ha CP_1 Tes_1 CP_6 Per_1 salutato mio papà, mio papà ha detto a ON che doveva dormire nella casa Per_1 Tes_ dove e collocato. ha risposto che era venuto su a salutare ma la CP_1 macchina di ON non c'era. a seguito mio papà in macchina mentre mio papà Tes_1 Tes_ era a piedi (andava da mia sorella perché oggi la macchina la prendeva lei) si è fermato a abbassato il finestrino e chiamato mio papà è de nata una piccola discussione. Erano lontani 3/4 mt mi diceva che lei quando ha il bambino lo può Tes_1 portare dove vuole mio papà risponde che il bambino deve dormire nella casa dove è collocato dicendogli anche che in quella casa non doveva entrarci e Tes_1 Tes_1 risponde che non né mai entrato nella casa di e che siamo stati noi a tirare in Per_1 Tes_ Tes_ mezzo , risponde che a forza di calpestare la merda noi rimarremo nella merda e mio papà gli ha detto di andarsene e lui se ne andato buona giornata grazie”.
In data 03/03/2025 il sig. trasmette la seguente mail: “Buongiorno dott Pt_1 oggi alle ore 11 sono uscito sul balcone della cucina perché dovevo sistemare Tes_3
19 famiglia del sig. permangono convinzioni che non risulta possibile sfatare, Pt_1 come ad esempio il fatto che debba dormire a Calcinate perché l'ha detto il Per_1
Giudice”, oppure ancora che la casa dei nonni materni sia stata dichiarata inagibile. La scrivente ribadisce continuamente al sig. che tali convinzioni non Pt_1 rappresentino la realtà dei fatti. In occasione di un colloquio di monitoraggio svolto con la sig.ra la stessa ha espresso il desiderio nel mediolungo periodo di CP_1 acquistare una nuova abitazione rimanendo (compatibilmente con le disponibilità del mercato immobiliare) nell'ambito di Grumello del Monte: all'epoca del colloquio la stessa non ne aveva ancora parlato con il sig. temendo Pt_1 ripercussioni legali. La scrivente ha suggerito alla madre di affrontare tale tematica con il sig. , tenuto conto del fatto che tale aspetto non rappresenta in alcun Pt_1 modo un pregiudizio per che rimarrebbe molto vicino ai suoi affetti Per_1 famigliari. A fronte di questo quadro, il Servizio sociale proponeva la chiusura dell'educativa domiciliare presso l'abitazione paterna entro il mese di giugno 2025, la prosecuzione del percorso psicologico a favore del signor segnalando, Pt_1 ancora una volta che si ritiene opportuno continuare a rinforzare il sig. Pt_1 affinchè si emancipi e rinforzi nel proprio ruolo genitoriale (v. relazione sociale datata 15/05/2025 a firma dell'Assistente sociale Dr.ssa Testimone_3 dell'Ambito di Grumello del Monte).
Nella relazione a firma dello psicologo-psicoterapeuta dott. quanto Persona_7 all'andamento del percorso di psicologico intrapreso da si legge: Parte_1
“Nel corso dei colloqui ha iniziato un processo di maggiore riflessione e Pt_1 ristrutturazione delle proprie modalità relazionali. È stato invitato ad allenarsi a formulare domande, esprimere pensieri e porre limiti con tono fermo ma non aggressivo, sviluppando una maggiore assertività. Ha riconosciuto che la sua tendenza a evitare il conflitto lo porta a non affrontare le situazioni scomode e a non chiarire i propri bisogni, salvo poi accumulare frustrazione fino a reagire con esplosioni emotive che lui stesso definisce sproporzionate. Tali vissuti sono stati rielaborati all'interno del percorso, promuovendo una lettura meno centrata sul controllo e più orientata alla tutela del benessere del minore. In questo senso, si segnala positivamente la disponibilità mostrata dal padre a collaborare con la madre nella ricerca di un nuovo pediatra per frutto di un dialogo avvenuto Per_1 in modo costruttivo e condiviso. Durante gli incontri è stato valorizzato il ruolo paterno e la presenza costante di nella vita del figlio. Si è lavorato sulla Pt_1 necessità di contenere le interferenze dei familiari, in particolare dei nonni paterni, favorendo un'assunzione più piena di responsabilità nella gestione del bambino. In questa direzione, ha mostrato segnali di cambiamento, riferendo di essere Pt_1 diventato più capace di porre limiti e di prendere decisioni in modo autonomo, pur continuando a confrontarsi con le proprie difficoltà emotive. Nel complesso, il delle cose, e ho visto ON che attraversava il parco con il bambino aveva lo Per_1 zainetto e continuava a guardarsi indietro 5 minuti dopo e partito lui con il panda per raggiungerla. Grazie buona giornata da ”. Pt_1
20 percorso sta rappresentando per uno spazio di elaborazione significativa. Si Pt_1 osserva un progressivo aumento della consapevolezza rispetto al proprio funzionamento relazionale, una maggiore attenzione all'efficacia comunicativa e una crescente capacità di orientare le proprie azioni in funzione del benessere del figlio, anche a fronte delle criticità ancora presenti nel rapporto con la madre. Sebbene permangano fatiche legate alla cogenitorialità, si segnala un'evoluzione positiva nelle modalità di gestione delle relazioni e una volontà di mantenere un atteggiamento cooperativo e centrato sulle esigenze del bambino”.
Nella relazione di aggiornamento relativa all'educativa svolta presso il domicilio paterno nel periodo gennaio–aprile 2025 si specifica che durante gli accessi domiciliari, i signori non presentano più agli incontri, non Pt_1 chiedendo/ricercando scambi comunicativi con la scrivente;
si evidenzia come il signor abbia accettato ben volentieri l'iniziativa di un percorso di Parte_1 supporto psicologico messo a disposizione dal servizio di riferimento, riportando all'educatrice che per lui era fonte di benessere e di aiuto nel “vedere le cose in modo diverso”; quanto al rapporto padre-figlio si dà atto che, rispetto al passato,
[...] ha assunto una modalità normativa adeguata alla situazione restando fermo Pt_1 sulla posizione che assume nei confronti del figlio quando deve impartire delle regole, apparendo anche propositivo nel proporre nuovi stimoli nell'attività con il figlio (come il ricercare nuove attività da svolgere insieme, quali preparare la cena, apparecchiare la tavola o fare un puzzle) e pure rispetto al passato, appariva Per_1 più sereno e tranquillo in presenza della figura paterna, che veniva dal bambino ricercata costantemente. La relazione dell'Educatrice, pur non evidenziando criticità nel rapporto padre-figlio, ancora una volta riportava la necessità di un supporto e consolidamento del sostegno alla genitorialità, per il signor . Sempre nella Pt_1 medesima relazione, l'Educatrice segnalava che, stando ai racconti del il Pt_1 rapporto tra i genitori era ancora abbastanza altalenante, come dimostrava un episodio - recentemente accaduto - in cui il minore veniva portato in pronto soccorso a causa di ripetuti episodi di vomito e, dopo essere stato avvisato dalla signora il padre si recava all'ospedale per sincerarsi delle condizioni del figlio ma CP_1 al suo arrivo insieme al nonno paterno si sarebbe creata una situazione di tensione e pure nei giorni seguenti i genitori non erano riusciti a trovare un accordo rispetto alle modalità e ai tempi di rientro del bambino alla scuola materna (v. relazione redatta dall'Educatore domiciliare, datata 15/04/2025, a firma della dr.ssa Naomi Mosca).
Le dinamiche disfunzionali sopra descritte e le fragilità di rispetto Parte_1 alla capacità di esercitare una funzione genitoriale coerente e adeguata nell'ambito del regime di bigenitorialità hanno trovato conferma negli accertamenti svolti dalla Consulente nominata d'ufficio.
In primo luogo, pare necessario mettere in evidenza che anche nel corso dei colloqui svoltisi con la Consulente dr.ssa venivano descritte da CP_4 [...] quelle forme di controllo messe in atto nei confronti della e del Pt_1 CP_1 minore mediante appostamenti sotto la casa familiare e riprese fotografiche. Dai
21 racconti delle parti e dei rispettivi nuclei familiari si apprendeva come l'ostilità serbata dai ( e di lui genitori) nei confronti della Pt_1 Parte_1 CP_1 originava dalle modalità con cui era terminata la relazione sentimentale tra i due e da tutto ciò che era avvenuto successivamente, ossia l'annullamento del matrimonio poco prima della sua celebrazione, il rientro di al domicilio dei Parte_1 propri genitori, l'assegnazione della casa familiare in favore della e l'avvio CP_1 di una relazione sentimentale tra quest'ultima e un amico del signor vicino Pt_1 di casa dei di lui genitori2. 2 Nel corso della c.t.u. è a spiegare di aver detto subito ai genitori che Parte_1 la sua preoccupazione era riuscire in tempi rapidi a dare una casa al figlio e ha per questo ha chiesto il loro supporto. Riconosce che con si era pensato CP_1 inizialmente all'affitto ma poi confrontandosi con i genitori aveva compreso che forse per la sua situazione economica, lavorando solo lui, sarebbe stato più fattibile l'acquisto, riuscendo ad ottenere una buona rata del mutuo e in considerazione del fatto che si era presentata un'occassione di vendita di una casa di proprietà di amici dei suoi genitori in Calcinate Per tanto dopo aver condiviso e visto la casa con hanno CP_1 optato per l'acquisto, visto che l'abitazione era piaciuta anche a lei. Il sig. Pt_1 spiega che non avendo ai tempi un lavoro i suoi genitori si erano offerti di CP_1 pagare la metà dell'anticipo e, successivamente, hanno contribuito anche per l'acquisto del mobilio. Soldi che il sig. mette in evidenza i genitori gli hanno prestato e Pt_1 che pertanto lui nel tempo dovrà ridare (p. 20 rel. c.t.u.); dopo la decisione di annullare il matrimonio la sig.ra spiega di essersi trasferita a vivere con presso i CP_1 Per_1 suoi genitori fino ad aprile 2023 quando in seguito alla prima udienza le è stata assegnata la casa coniugale;
a suo avviso i forti contrasti hanno avuto inizio propri in seguito a tale evento. La sig.ra afferma che in quel periodo sono cominciati CP_1 dei veri e propri pedinamenti (che ritiene sia ben documentato negli atti e in merito quali è stata sporta una denuncia) da parte del nonno paterno e del cognato volti a controllare i suoi spostamenti. Riferisce di aver impiegato circa un mese per trasferirsi a vivere definitivamente nella casa coniugale, che sottolinea peraltro sia stata lasciata in cattive condizioni dal sig. Evidenzia come in quel periodo avesse trovato un Pt_1 impiego come scaffalista per una cooperativa e pertanto terminasse il lavoro la sera tardi (alle 24); chiarisce che dopo la separazione sia stata supportata nell'accudimento di da sua madre, che in quel periodo svolgeva una parte di lavoro in smart Per_1 working, e che solitamente si recava a dormire con lei nella casa coniugale, mentre più raramente il bambino veniva portato a dormire dai nonni. Afferma che in questa fase si verifica l'episodio, descritto negli atti, per cui una sera è stato richiesto l'intervento dei carabinieri in quanto i nonni materni mentre uscivano di casa con per recarsi Per_1 alla propria abitazione, dovendo la nonna la mattina dopo recarsi presto al lavoro a Milano, sono stati fermati dal sig. e dal nonno paterno. Riferisce come il quel Pt_1 periodo sia anche iniziata la sua relazione con l'attuale compagno , ex amico di Tes_1
evidenziando come il 23 aprile giorno del loro primo appuntamento loro siano Pt_1 stati fotografati e le foto inviate all'avvocato, ciò a testimonianza, a visione della sig.ra del controllo e pedinamenti esercitati dal sig. e dai parenti paterni. CP_1 Pt_1
22 Dal confronto con i nonni paterni di a parere della Consulente, emergeva in Per_1 modo evidente come gli stessi si siano sentiti traditi dalla sig.ra rea ai loro CP_1 occhi di aver tenuto celato le difficoltà in essere e aver tradito al loro fiducia. Chiaro è al riguardo il risentimento nutrito della nonna paterna nei confronti della sig.ra : “Ci siamo fidati ciecamente di , le abbiamo voluto tanto bene, CP_1 CP_1 una seconda figlia e come ha detto anche sua mamma da noi trattata da principessa e da lui da regina, quello che abbiamo promesso ti abbiamo dato e ci ha sbattuto la porta in faccia non dicendoci che le cose non andavamo bene” sentenzia il sig.
. Intervistati rispetto ai pedinamenti e ai controlli esercitati dei confronti
Pt_1 della madre e dei nonni materni i genitori del sig. forniscono resoconti in
Pt_1 linea con quanto presente agli atti. Invitati a spostare l'attenzione sulle competenze genitoriali del figlio, i nonni si dicono sicuri che sia in grado di accudire il
Pt_1 figlio senza la loro guida. Ritengono di poter affermare ciò in quanto pur vivendo con loro è lui che accudisce e si prende cura di portando ad esempio il fatto Per_1 che grazie al papà il bambino ha superato la paura dell'acqua. Riportano, poi, un evento avvenuto in corso di Ctu, ossia il fatto che il sig. dopo essersi
Pt_1 confrontato e aver dato l'assenso per acconsentire che fosse iscritto al post Per_1 scuola, come da suggerimento delle insegnanti, abbia ritirato il consenso, questo in quanto i nonni paterni non condividevano. In merito a ciò il nonno assicura di aver compreso, anche grazie il supporto della consulente di parte paterna, la necessità di fare un passo indietro nel ruolo di nonni in quanto le scelte dei genitori non
La sig.ra sostiene che questi episodi si siano verificati diverse volte generando CP_1 in lei un forte stato d'ansia (pp. 27-28 rel. c.t.u.). Per quanto concerne gli appostamenti e pedinamenti riferiti dalla mamma di suo figlio messi in atto dal lui e dai suoi familiari in seguito all'assegnazione della casa coniugale, il sig. dichiara che passando Pt_1
“casualmente” davanti alla suddetta abitazione (aprile 2023) ha visto il figlio uscire accompagnato dai nonni materni alle 22 30 e di essersi pertanto preoccupato non sapendo dove lo stessero portando e pensando fossero diretti alla loro casa che a convinzione del sig. era stata indicata come insalubre anche nel Decreto del Pt_1
Giudice successivo alla prima udienza (dato di fatto non riportato in nessun atto del giudice). Per tanto su consiglio del proprio avvocato quando la cosa si è verificata nuovamente ha ritenuto di intervenire, insieme al padre e al cognato, fermando i nonni materni che quella sera intorno alle 22 si apprestavano ad uscire dalla casa coniugale con (episodio di aprile 2023 già descritto agli atti); l'intervento dei Carabinieri Per_1
e la richiesta ai nonni materni di fermarsi presso la casa coniugale fatta degli stessi è letta dal sig. come conferma alle proprie convinzioni (pp. 30-31 rel. c.t.u.). Pt_1
Per quanto riguarda l'attuale relazione sentimentale instaurata dal madre di suo figlio con il sig. il sig. riconosce che lui ha vissuto la cosa come un vero e Tes_1 Pt_1 proprio tradimento e specifica che la situazione è ancor più complicata dal fatto che lo stesso viva nel medesimo condomino dei suoi genitori, dove ora lui risiede;
afferma che se il nuovo compagno fosse stato una persona estranea non sarebbe stato per lui un problema (p. 32 rel. c.t.u.).
23 devono essere messe in discussione dai nonni. Il nonno spiega che loro hanno letto ciò come un tentativo di limitare il tempo a disposizione con il nipote e di aver capito solo dopo che non era questo il fine. Pertanto, dichiarano che d'ora in poi si limiteranno a offrire il loro aiuto per quanto riguarda il lavare o il cucinare, oppure le volte in cui il figlio avrà qualche impegno si offriranno di occuparsi di lui. La nonna interpellata riconosce piangendo che probabilmente ha sbagliato ma ci tiene a precisare di aver ragionato da nonna e non da mamma e di essere preoccupata non per il figlio ma per il nipote. Invitata ad esplicitare tale preoccupazione afferma di non riuscire a spiegarsi bene ma di temere per la sua condizione di figlio di separati, il suo dover fare molti spostamenti e cambiamenti. Tuttavia, il vissuto della nonna emerge chiaro dalle sue parole: “Quando mi hanno detto che era meglio che il bambino facesse il posticipo mi sono sentita segare le gambe come che mi togliessero il bambino”. … Alla richiesta di provare a dar senso all'agito del figlio che una volta appresa la sua contrarietà rispetto al posticipo si è allineato alla sua posizione, la nonna paterna arriva a dire che questo potrebbe essere dovuto al tentativo di di non darle un dispiacere. Il confronto in merito alla capacità Pt_1 da loro ravvisata nel figlio di riuscire a mantenere fede alle proprie scelte e intenti quando in antitesi con il loro parere e pertanto ad esprimersi su quanto loro effettivamente credano che lui possa fare il genitore in autonomia senza la loro guida e presenza continua, porta la nonna paterna ad ammettere che in realtà loro non hanno mai provato a lasciarlo fare. Si dicono disposti a dargli fiducia e dichiarano di essere favorevoli lasciagli i suoi spazi nell'esercizio della sua funzione genitoriale (pp. 52-54 rel. c.t.u.). Sempre dal colloquio con i nonni paterni, la CTU riscontrava che la sig.ra viene definita dal nonno in termini di brava CP_1 mamma che si impegna e voglio bene al figlio anche se mette in evidenza come alcune sue modalità di occuparsi di non collimano con il loro modo di Per_1 intendere la cura di un bambino. Di fatto emerge uno sguardo ipercritico dei nonni paterni nei confronti della madre di loro nipote tanto che ha domanda diretta la nonna ritiene che la sig.ra non sia una mamma adeguata. Di fatto poi fa CP_1 eco anche il nonno riportando tutta una serie di segnalazione risalenti anche al primo periodo dopo la separazione in cui a loro dire il bambino puzzata e non veniva lavato ecc. Ora sostengono che non sia maleodorante ma lamentano la Per_1 presenza dei peli del cane e del fatto che il cane del compagno della madre non sia ben accurato e venga tenuto a contato con il bambino: lamentano non sia igienico. Allo stato attuale emerge che, quando va dai nonni il fine settimana viene Per_1 cambiato gli vengono messi i panni acquistati dal papà e quando torna a casa la domenica rimessi i panni puliti della mamma (pp. 54-55 rel. c.t.u.). Degno di nota, a parere della CTU, era che al termine della visita domiciliare presso la residenza paterna la nonna paterna [avesse] sottolineato alla Ctu il fatto che, quando AN è da loro ritrovi il sorriso, così come il nonno paterno, accompagnando la scrivente all'uscita del condomino, ci ha tenuto a mostrale l'ubicazione dell'appartamento del sig. nuovo compagno della sig.ra (pp. 48-49 rel. c.t.u). Tes_1 CP_1
24 Conosciuti a colloquio anche i signori (genitori di , la CTU CP_1 Controparte_1 dava atto che i nonni materni di dopo aver ricostruito la storia della coppia Per_1 genitoriale, descrivevano i due anni dopo la separazione molto difficili: emotivamente e psicologicamente pesanti, a causa di un'assoluta mancanza di comunicazione e dialogo che rende difficile ogni cosa. … Confermano che fino all'assegnazione della casa coniugale la figlia è tornata a vivere da loro insieme a
A loro metro di giudizio le cose sono andate da subito male: discutevano su Per_1 tutto e perdeva facilmente la pazienza, tanto che sostengono: “Lui andava Pt_1 via sgommava bestemmiava, i vicini lo volevamo denunciare perché c'erano bambini presenti”. Ritengono che la situazione sia peggiorata ulteriormente in seguito all'assegnazione a della casa coniugale. Da quel momento, a CP_1 visione dei nonni materni, non solo sono aumentate le lamentele rispetto a come accudiva ma sono anche iniziati gli appostamenti e pedinamenti, CP_1 Per_1 così come documentato negli atti. Evidenziano come tali comportamenti siano ancor oggi presenti, seppur sia stata ridotta la frequenza. Segnalano, ad esempio, il fatto che recentemente , dopo aver lasciato il bambino al padre, si è recata a fare CP_1 un aperitivo con un'amica ed è stata seguita: lo stesso riferiscono i nonni, Per_1 ha riportato che era andato con il papà a vedere dove andava la mamma e poi al parco. Stimolati a formulare un'ipotesi che possa dar senso ai suddetti agiti, i sig.ri sostengono di non saper darsi una spiegazione se non supponendo che CP_1
l'obiettivo sia quello di screditare la madre per poter ottenere l'affido prevalente e di conseguenza riavere da subito la casa coniugale (pp. 58-59 rel. ct.u.). Descrivono la figlia in termini di mamma dolce, apprensiva e attenta, a cui mostra di Per_1 essere legato e di cui ricerca molto per le coccole. Sostengono di non potersi esprimere sul ruolo di padre di avendolo osservato solo nelle prime fasi di Pt_1 accudimento. Stimolati a ipotizzare possibili strategie di risoluzione della vicenda in corso, i nonni materni mettono in evidenza il fatto che ci vorrebbe una collaborazione reciproca mentre invece vi è un muro. Vedono che la figlia si sente sempre e continuamente messa sotto processo, cosa che le genera molta ansia e insicurezza. Sul punto i nonni ben chiariscono: “Lei si sente sempre sotto processo quando lo deve consegnare si agita e deve controllarlo, se ha le etichette giuste dei vestiti che non siano adeguati, ossia non troppo grandi o piccoli, o le unghiette, o fargli il bagno, si stressa anche AN perché lo deve consegnare integro perché altrimenti scattano le foto. Il papà gli compra le scarpe e il giubbotto e le tiene per sé, ce lo riconsegna la domenica con gli stessi vestiti del venerdì perché gliene mettono altri, ma perché? Quando lo ritira idem perché c'è sempre qualcosa che non andava bene”. Ci tengono a precisare che le lamentele in passato siano sempre state avanzate perlopiù dal nonno paterno che accompagnava a prendere o Pt_1 portare oggi pensano i passaggi del bambino avvengano solo tra i due Per_1 genitori (p. 60 rel. ct.u.).
L'indagine espletata a mezzo della c.t.u. ha permesso di far luce anche sulla figura del signor nei cui confronti la difesa paterna ha mosso continue critiche Tes_1
25 e accuse fin dall'inizio di questo procedimento, reiterate anche all'esito dell'approfondimento psico-diagnostico3. Ebbene, in relazione a quanto emerso dal colloquio avvenuto con l'attuale compagno della la CTU scrive: “Invitato a CP_1 esprimere il suo punto di vista sul benessere attuale di così come da lui Per_1 percepito, il sig. sostiene di vedere perlopiù sereno anche se riconosce Tes_1 Per_1 che da figlio lui stesso di genitori separati percepisce il suo essere sempre un po'
“Sballottato” da una parte all'altra ma soprattutto il suo ritrovarsi tra due fronti opposti, con la sensazione che venga un po' condizionato. Motivando tali sue osservazioni e sensazioni il sig. afferma di aver notato come al bambino Tes_1 vengano trasmesse, magari anche involontariamente, paure e preoccupazioni che fino a poco prima non aveva e che si manifestano sempre in concomitanza delle udienze in Tribunali o in vista di valutazioni o quant'altro. Ad esempio, il sig. Tes_1 riporta il fatto che ad un certo punto ha iniziato incomprensibilmente a Per_1 manifestare paura per il suo cane, con cui fino a poco tempo prima giocava e a cui si sdraiava vicino, e poi in udienza è emersa la questione dei peli del cane;
oppure la paura del fatto che lui guidi la macchina o il terrore manifestato da quando Per_1 3 All'udienza del 04/06/2024, tra le altre doglianze, la difesa paterna lamentava come i Servizi sociali non avessero chiarito quali erano le condizioni di vita del bambino presso la casa familiare, in particolare anche in considerazione della presenza di un cane di grossa taglia, ritenuto potenzialmente pericoloso per la razza (pastore cecoslovacco), e comunque riferisce che nei tragitti in auto il cane viene trasportato senza museruola e senza le prescrizioni previste dal Codice della strada, per garantire la sicurezza dei passeggeri, in particolare di che viene alloggiato nei sedili posteriori dotati di Per_1 seggiolino, segnalando che in data 31 maggio 2024, a seguito della festa dell'asilo di trasportava il minore in auto e si accorgeva che dietro la sua Per_1 Parte_1 autovettura il signor teneva una guida imprudente e alquanto pericolosa, non Tes_1 mantenendo la dovuta distanza dall'auto guidata dal signor . Per questo Pt_1 episodio riferisce che il suo assistito ha sporto una denuncia-querela nei confronti di in data 01/06/2024, con una successiva integrazione del 03/06/2024, che Tes_1 depositerà se autorizzato dal Giudice delegato. Ancora all'udienza di esame della relazione peritale tenutasi in data 17/12/2024, la difesa del ricorrente esprimeva come la CTU avesse descritto un quadro positivo in termini di responsabilità genitoriale, mentre era stata sottovalutata l'interferenza del signor attuale compagno della madre, nel rapporto genitoriale e anche nei Tes_1 confronti del minore, nel senso che questa figura, dal punto di vista del ricorrente, influenzerebbe negativamente il percorso di crescita del bambino, proprio in ragione di quelle manifestazioni di disagio espresse dal minore e che non sono state indagate dalla consulente. Ulteriori dubbi sulle capacità genitoriali della madre e sull'adeguatezza dell'ambiente a cui era esposto il minore venivano sollevati in occasione dell'ultima udienza Per_1 tenutasi in data 29/05/2025, ove l'odierno ricorrente lamentava di non sapere esattamente dove il minore pernotta, posto che la mamma viene vista pernottare a casa del signor anche senza il bambino e che ciò che il padre fatica ad accettare è il Tes_1 fatto che non si comprende se vi è o meno questa convivenza tra la signora e CP_1 l'attuale compagno, a quale contesto il bambino è esposto e con chi dorme la notte, anche perché quando si sveglia chiede spesso di poter dormire nel letto Per_1 matrimoniale. 26 si sporca. Riconosce che tali paure rientrino facilmente nel momento in cui il bambino viene rassicurato oppure si trasforma e affronta la paura con il gioco, ad esempio una volta che era terrorizzato perché si era sporcato con il gelato il sig.
ricorda di essersi sporcato anche lui volontariamente e questo ha disteso Tes_1
l'atmosfera. … il sig. mostra nel confronto sul punto di essere pienamente Tes_1 consapevole del suo ruolo. Esplicita chiaramente di non volere e di non essere per nulla intenzionato a sostituirsi alla figura paterna in quanto un padre ce l'ha Per_1 ed è molto presente, cosa che ritiene sia per lui sia una grande fortuna. Tuttavia, valuta giusto e legittimo, anche perché frutto della sua esperienza personale di figlio, che i genitori che si separano possano rifarsi una vita con nuovi compagni, purché questo avvenga dando priorità al benessere e ai vissuti dei figli, cosa che a suo modo di vedere richiede e passa attraverso il rispetto dei ruoli e l'evitare la messa in atto di forzature su di loro. Per questo in merito al suo posizionamento nei confronti di chiarisce: “Io non voglio mettermi al posto del padre, come ho Per_1 fatto io con i rispettivi compagni dei miei genitori dopo, non voglio sostituirmi alla figura di padre, è il figlio della mia compagna, sempre interfacciandomi con
, un padre ce l'ha per fortuna”. Conferma che oggi il bambino si rivolga a CP_1 lui chiamandolo per nome e non più con l'appellativo di zio e ribadisce che per spiegare la situazione al bambino lui e si sono fatti aiutare da alcuni libretti CP_1 suggeriti dalla prima educatrice da loro individuata e interpellata in Per_5 qualità di persona competente a cui chiedere indicazioni in merito (pp. 62-64 rel. c.t.u.).
Chiarito il quadro intorno alla coppia genitoriale, quanto alla figura paterna di la Consulente scrive quanto si reputa utile riportare Parte_1 pedissequamente: “La tendenza del sig. a porsi nei confronti della madre Pt_1 di suo figlio in termini sempre un po' critici e di messa in discussione della sua adeguatezza materna è emersa in modo evidente anche nel corso dei colloqui peritali. Significativo in tal senso è apparso il passaggio in cui il sig. dopo Pt_1 che in sede di colloquio di coppia si è detto disponibile ad accogliere la richiesta materna di tenere con sé in un sabato di spettanza della madre (in quanto la Per_1 sig.ra doveva partecipare ad una giornata formativa a Milano) ed essere CP_1 apparso contento di fronte alla proposta di tenerlo anche a dormire il sabato, ha evidenziato, poi, alla Ctu il fatto che la mamma fosse arriva non alle 18 ma alle 20 e 30, sostenendo che quello era il terzo weekend di fila che teneva il figlio. L'approfondimento svolto in merito ha permesso di capire come in realtà lui aveva visto secondo il solito calendario delle visite tenendolo in più solo il giorno Per_1 che di fatto era stato richiesto e pattuito, peraltro, senza tenerlo a dormire come ipotizzato inizialmente” (p. 33 rel. c.t.u.). Di fronte alla domanda diretta se lui ritenga o meno la sig.ra adeguata e capace di occuparsi del figlio, il sig. CP_1
sostiene che la vede adeguata ma ritiene che debba essere meno distratta: Pt_1
“La vedo che è in grado di occuparsi di però deve stare non distratta a pensare Per_1 ad altro, cioè deve pensare ai bisogni di ”. Stimolato ad esplicitare in modo Per_1
27 più preciso e chiaro le proprie preoccupazioni, il sig. evidenzia come lui Pt_1 abbia paura non solo che la madre a causa del compagno non dia la giusta importanza a ma anche che lui possa crescere “Sbandato” in ragione del Per_1 fatto che le regole che lui cerca di dare e dà al figlio poi non vengano portate avanti e rispettate anche dalla madre: “Io cerco di dargli delle regole e voglio che le regole quando è della mamma siano simili, capisco che non possono essere uguali ma si devono assomigliare”. Invitato ad esemplificare un possibile attuale disaccordo educativo tra loro il sig. porta il fatto che, mentre lui tutte le sere controlla Pt_1 le mani e le unghie al figlio per assicurarsi che siano pulite la stessa cosa non fa la madre, tanto che a dichiarazione paterna è capitato molte volte che il bambino arrivasse con le unghie sporche e lunghe e la mamma di fronte a tale comunicazione non dicesse nulla ma si mostrasse contrariata. Stimolato a prendere in considerazione il fatto che un conto è avere abitudini di igiene diverse un altro è l'incuria, il sig. riporta un ulteriore esempio legato all'ora Pt_1 dell'addormentamento che ha permesso di rilevare come le regole genitoriali sul punto siano le medesime nei due contesti di vita del minore ( si corica Per_1
d'abitudine intorno alle 21 mentre ora che non fa più il riposino a scuola questo è anticipato alle 20.30) ma il sig. pensa che questo dalla madre non avvenga Pt_1 in quanto alcune persone affidabili gli hanno riferito di aver visto dei pub il figlio fino oltre le 23. Invitato, infine, ad esprimersi in merito all'attuale maggior bisogno di il padre lo individua nel poter ricevere affetto di entrambi i genitori e Per_1 avere tanta premura nei suoi confronti: “Perché è quella che ricerca di più”, evidenzia (p. 43 rel. c.t.u.). Sulle competenze genitoriali di la CTU Parte_1 scrive: Rispetto ai bisogni primari, intesi come la cura e la protezione del figlio il sig. ha mostrato di essere un padre preoccupato di preservare il figlio da Pt_1 situazioni di potenziale pericolo, per cui anche egli stesso ha riconosciuto di richiamare a fare attenzione a possibili rischi e non esporsi troppo;
Per_1 all'interno di questa condotta educativa rientrano le preoccupazioni per il pelo del cane, della muffa o dei vestiti non puliti a dovere, tuttavia il pericolo di questo approccio, nel quale ogni incognita rappresenta un potenziale pericolo, è che possa poi diventare un limite nell'esplorare l'ambiente circostante da parte del bambino, che percependo lo stato d'ansia nel genitore nel tempo tende ad interiorizzarlo e vivere egli stesso con ansia le situazioni nuove. In riferimento a bisogni secondari, che riguardano la sfera psicologica ed emotiva, il sig. è apparso meno Pt_1 consapevole della propria “funzione riflessiva” nei confronti del figlio, ponendosi su un piano maggiorente concreto rispetto alla madre. Lo stesso ha esposto di vedere il figlio sereno e allegro, per cui empiricamente riconosce che sta bene, ma Per_1 non è riuscito ad “innescare” una riflessione su come il figlio potrebbe aver percepito la conflittualità tra genitori e sui vissuti che potrebbero generare in Per_1 le critiche alla madre e al suo contesto, oltre agli agiti in tal senso, intesi come i pedinamenti/inseguimenti fatti insieme al nonno paterno. È evidente che lo stesso avrebbe bisogno di un supporto per poter sviluppare e migliorare questi aspetti legati alla genitorialità, al fine di comprendere meglio il mondo interiore di Per_1
28 e di come poter essere una guida autorevole e consapevole anche sul piano simbolico (p. 73 rel. c.t.u.).
Dall'altro lato, l'indagine della Consulente ha messo in luce la piena adeguatezza genitoriale della madre, sotto ogni profilo: riguardo alla madre, sig.ra CP_1 occorre considerare che al momento della nascita di aveva compiuto 20 anni, Per_1 era pertanto comprensibile attendersi una certa immaturità nella cura/gestione di un neonato;
tuttavia, da quanto emerso in fare peritale si sono rilevate unicamente delle insicurezze, del tutto normali per una giovane neomamma;
la stessa è quindi risultata adeguata rispetto alle funzioni di cura, protezione ed educazione del figlio. Nel complesso si è saputa organizzare nella gestione di anche quando Per_1 aveva impegni lavorativi che la occupavano in orari serali ed è riuscita a conciliare il ruolo materno con quello lavorativo. Come spesso accade con i bambini piccoli si è appoggiata ai propri genitori per riuscire a gestire la quotidianità e garantire a un ambiente adeguato e sereno. Rispetto a competenze genitoriali più Per_1 complesse, quali il cogliere gli stati mentali del figlio formulando riflessioni appropriate al suo sviluppo, riuscendo quindi a creare una relazione empatica e autorevole la sig.ra è risultata essere una madre che si pone sempre in CP_1 ascolto di , attenta ai suoi bisogni e alle sue reazioni e disponibile ad Per_1 organizzare uno spazio mentale favorevole e accogliente allo stesso. La sensazione avuta dalla domiciliare e dai colloqui clinici è che la sig.ra sia molto capace CP_1 di leggere gli stati mentali del figlio e di trattarlo come un “essere intenzionale”, portatore di sentimenti, convinzioni, intenzioni e desideri, e non un contenitore in cui inserire delle informazioni o da programmare. Questa sua competenza sarà sempre più importante in fase di crescita quando i bisogni del figlio saranno sempre meno concreti/primari e più sbilanciati su versanti simbolici/secondari. L'indagine peritale ha quindi permesso di cogliere le competenze genitoriali della mamma di che si pongono su un livello di buona capacità in termini Per_1 concreti e di alto profilo relativamente agli aspetti formali. Lo stile educativo genitoriale della stessa è di tipo comprensivo/permissivo, nel quale viene dato spazio all'ascolto e alle spiegazioni, tuttavia la sig.ra è apparsa in difficoltà CP_1 quando si è posto nei suoi confronti in modo rigido e/o capriccioso, faticando Per_1 ad essere ferma sulle proprie posizioni e dando quindi al figlio la sensazione di poter continuare a mantenere il comportamento inadeguato. Rispetto alla co-genitorialità la sig.ra ha mostrato un atteggiamento complessivamente aperto e CP_1 collaborativo nei confronti del sig. Anche di fronte a situazioni spinose Pt_1
[come, ad esempio, l'ubriacatura o i pedinamenti] affrontate durante la perizia non si è mai posta in termini rivendicativi, ma in ottica di comprendere e/o cercare delle soluzioni condivise. La stessa non ha nessuna intenzione di mettere in discussione l'importanza e il ruolo paterno del sig. e questo dato è avvalorato dalle Pt_1 attenzioni che sta avendo rispetto all'introduzione della figura del nuovo compagno, il quale ha più volte sottolineato di non avere nessuna intenzione di sostituirsi al padre e di comprendere la delicatezza della relazione con la sig.ra
29 nel rapporto con (pp. 72-73 rel. c.t.u.). CP_1 Per_1
Rispetto a quanto emerso dall'osservazione dell'interazione tra ciascun genitore e il minore, la CTU rappresenta come si approcci in modo sereno e tranquillo Per_1 con entrambi, mostrando di essere in sintonia con loro e di non incontrare particolari difficoltà nel rapportarsi all'uno e all'altro, ciò nonostante, la presenza di diversità nello stile relazionale e interattivo. … Diversamente nel corso dell'osservazione alla presenza di entrambi i genitori si sono rilevati movimenti attuati dal minore e ritenuti degni di nota. In primis l'arrivo presso lo studio della Ctu, a differenza degli accessi avvenuti in precedenza con il singolo genitore, è stato contraddistinto dalla presenza di uno stato di forte agitazione e disregolazione emotiva (caratterizzata da forte pianto, urla, agiti volti a buttarsi a terra) manifestato da Si precisa che il bambino è giunto accompagnato dalla sola Per_1 madre, in quanto il sig. era già presente in loco, ma era a conoscenza del Pt_1 fatto che ad attenderlo ci sarebbe stato anche il padre. …nello svolgersi della successiva interazione di gioco con i genitori ha mostrato una evidente Per_1 propensione e un forte attaccamento al padre ma anche una chiara fatica a staccarsi da lui. Di fatto per la maggior parte dell'osservazione è rimasto seduto sulle sue ginocchia, sebbene entrambi i genitori abbiano cercato di indurlo a sedersi sulla sua sedia, così come non ha mai voluto né accettato che il sig. si mettesse in Pt_1 disparte, per aderire alla richiesta della Ctu di alternare momenti di gioco con entrambi i genitori ad altri con il singolo, questo nonostante il padre abbia agito tentativi in tale direzione. Al contrario non ha mostrato fatiche nello staccarsi Per_1 dalla figura materna né ha espresso contrarietà al fatto che la mamma si mettesse in disparte. A tal riguardo è apparso significativo il fatto che se in presenza Per_1 della sola madre non ha mostrato fatiche (né sono emersi aspetti di criticità nell'interazione di gioco tra loro) nella situazione di compartecipazione dei genitori ha fatto fatica ad includerla nell'attività ludica arrivando a dichiarare di non volere che lei partecipasse, accogliendola e accettando di giocare con lei solo dopo che ha plausibilmente percepito dai movimenti paterni (che gli ha chiesto più volte perché non volesse giocare con la mamma per, poi, coinvolgerla lui nel gioco ) che questo fosse anche desiderio dello stesso, sentendosi pertanto legittimato. Di fatto AN ha mantenuto un posizionamento più centrato e meno critico sul padre;
significativo in tal senso è apparso il momento cui il bambino ha chiesto ad entrambi i genitori di partecipare ad un'attività di disegno, consistente nel riprodurre sul foglio un cerchio usando come modello un tappo, lodando il lavoro del padre e, al contrario, correggendo quello della madre, questo nonostante la prestazione di quest'ultima fosse migliore di quella paterna. Similmente ha sostenuto di volere lui stesso apporre le firme sul disegno comune e, di fatto, ha scarabocchiato il foglio in diverse parti ma, poi, ha sostenuto che erano tutte firme del papà (pp. 45-47 rel. ct.u.).
Per il vero, a fronte di uno stato di buona salute e di benessere del piccolo che Per_1 si esprime come un bambino affabile e affettuoso, perfettamente in linea con le tappe
30 evolutive, la CTU mette in evidenza che proprio queste caratteristiche del bambino portano a recepire con una certa facilità gli stati emotivi che circolano nelle Per_1 relazioni, ma anche ad essere particolarmente recettivo alla comunicazione non verbale e a sperimentare una reazione intensa alle emozioni;
più in particolare, con riguardo alle reazioni emotive talvolta sproporzionate del bambino, la CTU reputa plausibile ipotizzare che gli agiti di richiedano di essere letti in un'ottica di Per_1 complessità che tenga in dovuta considerazione non solo il temperamento del minore, la sua attuale fase di crescita e le fragilità rilevate nel funzionamento delle sue principali figure di riferimento genitoriale, ma anche e soprattutto l'alta conflittualità che ha contraddistinto il processo separativo della coppia in esame con il permanere di rilevanti fatiche e criticità comunicative. Si valuta, infatti, importante ribadire come queste siano apparse caratterizzate in modo particolare dalla presenza di disfunzionali processi di triangolazione comunicativa generati in gran parte all'inappropriato e malsano coinvolgimento e ruolo esercitato in particolare nella vicenda dalla famiglia paterna. Nello specifico si evidenzia come se da una parte sembra manifestare tali reazioni emotive in misura maggiore Per_1 all'interno della relazione con la madre, e la stessa sia apparsa in maggior difficoltà rispetto al padre a gestire in modo efficace i suddetti agiti del figlio, dall'altra si rileva come tali manifestazioni emergano perlopiù nei momenti in cui il bambino si accinge a passare o passa da un contesto di vita all'altro. A ciò si aggiunge il fatto che nell'osservazione dell'interazione con la sola madre è apparso sereno e tranquillo (non ha manifestato nessun disequilibro emotivo) e la stessa si è mostrata non solo adeguata nel rapportarsi e interagire con lui ma anche attenta e capace di salvaguardare agli occhi del figlio l'immagine del padre, che, anche nel corso dei confronti peritali, non ha mai denigrato né messo in discussione nel suo ruolo di padre. Diversamente sul versante paterno è stata notata l'emergere nelle modalità di lettura e percezione degli eventi espresse dal sig. una spiccata e Pt_1 resistente tendenza a percepire un senso di sfiducia rispetto alle capacità della sig. di occuparsi adeguatamente del figlio, ponendosi in modo perlopiù critico CP_1 nei suoi confronti. Pertanto, nonostante nel corso nell'interazione congiunta genitori-figlio il padre sia apparso adeguato e orientato a collaborare e coinvolgere la madre nel processo interattivo con il bambino, è indubbio… che tale sentimento di sfiducia del padre verso la madre sia stato e venga percepito dal minore. Ciò appare ancor più plausibile se si considera il temperamento sensibile espresso da
, il significativo legame d'affetto nutrito nei confronti del padre ma Per_1 soprattutto il fatto che tale convinzione di inidoneità materna è condivisa e alimentata dai nonni paterni, a cui il sig. ha mostrato non solo di affidarsi Pt_1 ma anche d' incontrare fatiche nell' arginare e/o porre limiti all'influenza di fatto da loro esercitata sull'esercizio della sua funzione genitoriale. Alla luce di quanto espresso appare plausibile agli scriventi ipotizzare che tutto ciò possa allo stato attuale contribuire all'affaticamento emotivo del minore e lo renda passibile, se non ben gestito, di tradurre in un fattore di rischio per la salvaguardia di un suo futuro benessere psicofisico e nonché equilibrato processo di sviluppo (pp. 76-77
31 rel. c.t.u.).
Condividendo appieno le conclusioni della Consulente del Tribunale, il Collegio non può che respingere con fermezza la tesi di parte ricorrente secondo cui i disagi manifestati da sono da ricondurre alla precocità e all'assenza di buon senso Per_1 nell'introduzione del nuovo compagno nella sua vita da parte della (p. 21 CP_1 comp.concl.). Appare chiaro che queste manifestazioni emotive del piccolo Per_1 non siano da ricondurre alla frequentazione con l'attuale compagno della madre, quanto – è il caso di ribadirlo – alla presenza di disfunzionali processi di triangolazione comunicativa generati in gran parte all'inappropriato e malsano coinvolgimento e ruolo esercitato in particolare nella vicenda dalla famiglia paterna (v. rel. c.t.u.).
Invero, anche dal confronto avvenuto tra la CTU e l'Assistente sociale emergeva chiaramente come tra le principali criticità del nucleo vi fosse la poca tenuta degli accordi raggiunti dai genitori (spesso grazie all'intervento del servizio sociale), accordi che di fatto, per un motivo o per l'altro, non vengono mai rispettati. Più in particolare in questi termini si esprime la CTU: in riferimento alla suddetta criticità, questa è stata rilevata in misura maggiore se non predominante a carico del padre che, pur apparendo capace di accogliere e seguire le indicazioni date da operatori o insegnanti e di condividere e riconoscere che determinate richieste siano solo ed esclusivamente a tutela del benessere del figlio, subisce la disfunzionale influenza dei genitori con cui vive, i quali possiedono e mantengono una visione negativa e critica sulla sig.ra e sull'esercizio della sua funzione materna;
rispetto alle CP_1 dinamiche e ai posizionamenti genitoriali, si chiarisce che mentre la madre non ha mai mosso critiche al padre, lamentando sempre e solo l'ingerenza dei nonni paterni, così non è stato per il sig. che in diverse occasioni ha mostrato la Pt_1 tendenza a muovere varie e numerose critiche all'operato materno;
nel confronto con le insegnanti effettuato a marzo 2024 è stata riportata una situazione in miglioramento, dopo l'intervento fatto ad inizio anno con i genitori in merito alla necessità di lavorare su alcuni aspetti dell'autonomia del bambino. Diversamente nell'incontro tenutosi il 02 ottobre 2024 le insegnanti hanno segnalato: 1) una maggiore sofferenza emotiva di rispetto all'anno scolastico precedente, Per_1 contraddistinta dalla tendenza ad agire molti capricci ma anche dalla difficoltà a lasciarsi consolare. Tale aspetto è stato confermato anche dai genitori e Contr dall'educatrice ; 2) un riemergere della conflittualità di coppia con la difficoltà ad assumere decisioni. Nel caso specifico in merito alla proposta degli insegnanti di iscrivere il bambino al posticipo per due giorni a settimana: la madre si è espressa favorevolmente, il padre ha chiesto il tempo di riflettere sul tema. Ne ha parlato anche con l'educatrice, sembrando propenso ad autorizzare, ma a seguito dell'intervento della nonna paterna, ha dato parere negativo. Sempre dal confronto con il Servizio territoriale emergeva che gli incontri con i nonni paterni e la zia paterna [avevano] messo in risalto come gli stessi non considerino il sig. Pt_1 capace, riconoscano in lui fragilità e tendano a sostituirsi ma soprattutto
32 sperimentino molta più rabbia per la situazione generatesi con la sig.ra , CP_1 che probabilmente rappresentava per loro una fonte di tranquillità in quanto supporto per il figlio. Il posizionamento assunto dai nonni paterni con i servizi è sempre stato quello di riversare una critica continua verso la madre di , Per_1 esasperando molto fatti ed eventi. Ai nonni paterni è stato rimandato il fatto che il loro agire alimenti il conflitto della coppia genitoriale e abbia pericolose ripercussioni sulla vita di (pp. 65-66 rel. c.t.u.). Per_1
Le stesse dinamiche venivano riportate in sede consulenziale dall'Educatrice professionale, che faceva osservare come il minore nell'ultimo periodo abbia attuato un cambiamento in termini regressivi, alternando momenti in cui si muove in totale autonomia ad altri in cui ricerca molto il contatto fisico e richiede attenzioni, con modalità tipiche di un bambino più piccolo (sbiascica parole, trascina i piedi). Questo in particolare quando è in relazione con la madre. Fatica ad accettare i “no” che paiono innescare in lui forti reazioni emotive e oppositive;
anche queste agite soprattutto nel rapporto con la mamma, che tende ad essere meno autorevole del padre. Il bambino inizia ora a mostrare maggior serenità nel passaggio tra i due contesti di vita. Prima associava la presenza dell'educatrice al fatto di dover andare dal padre e iniziava a piangere quando sentiva il citofono: era necessario preparalo in anticipo;
ora è più tranquillo;
rispetto al suggerimento d'iscrivere il bambino al posticipo il sig. confrontandosi con l'educatrice ha mostrato di capire Pt_1
l'utilità della proposta ed è apparso orientarsi in tale direzione, il problema è sorto nel momento in cui, con il rientro a casa, la nonna con toni accessi ha espresso la propria contrarietà - avendo percepito la suddetta proposta come un modo per escluderla e impedirle di esercitare il suo ruolo di nonna - generando il conseguente un cambio d'idea del padre;
… il padre ha mostrato la tendenza ad esprimere sempre un certo senso di sfiducia nei confronti della madre di suo figlio e a rimandarle un suo non essere capace;
rilevante in tal senso è stata la questione della recente problema di salute del bambino che il padre reputa dovuta a scarsa attenzione e alla cura sbagliata adottata dalla madre, che al contrario ha sostenuto di essersi mossa secondo le indicazioni del pediatra;
il sig. preso Pt_1 singolarmente comprende il senso degli interventi, chiede anche supporto all'educatrice (a cui manifesta le sue angosce) ma nel momento in cui intervengono i nonni si sente come in dovere di allinearsi al loro pensiero;
si è lavorato su ridefinire il fine dell'intervento educativo in quanto inizialmente la nonna lo utilizzava come modo per sfogarsi della situazione, ciò in presenza del bambino;
- il padre fatica ad accettare la figura del nuovo compagno in quanto molto preoccupato e in ansia che questo possa comportare per lui la perdita di o il rapporto con la madre di suo figlio;
appare molto angosciato dall'idea Per_1 che al bambino possa accadere qualcosa (pp. 67-68 rel. c.t.u.).
Accertata, in ogni contesto, l'eccessiva e nociva ingerenza della famiglia di origine del nella vita del nipotino e il conseguente innalzamento del conflitto in Pt_1 seno alla coppia genitoriale, la CTU conclude osservando che il nucleo genitoriale
33 del piccolo comprende non soltanto dai genitori, sig. e sig.ra Per_1 Pt_1
ma anche i rispettivi nonni e in particolare i nonni paterni, i quali non si CP_1 limitano ad offrire supporto al figlio nella gestione del nipote, ma si sono assunti un ruolo di primo piano nella crescita di , contraendo di fatto la Per_1 responsabilità genitoriale del padre, da loro ritenuto implicitamente non sufficientemente adeguato e andando a influire sulle scelte genitoriali della madre, da loro esplicitamente considerata non del tutto idonea nelle funzioni genitoriali. Emerge quindi un sistema familiare allargato molto sbilanciato, nel quale le decisioni del sig. sono subordinate alla revisione dei suoi Pt_1 genitori;
se, ad esempio, il padre di concorda con la madre una variazione Per_1 nell'orario di gestione del figlio e i nonni paterni non sono d'accordo “riformano” quanto stabilito dai genitori, il sig. abbandona la propria decisione e si Pt_1 conforma a quanto stabilito dai propri genitori. Questo specifico aspetto assume un'importante rilevanza nella vita del minore, perché va a modificare il normale assetto genitoriale padre-madre e crea una polarizzazione verso le figure dei nonni paterni, che per loro stessa ammissione ritengono la sig.ra una madre non CP_1 adeguata e per cui occorre una continua correzione delle decisioni, fino ad arrivare a gesti invero preoccupanti, quali veri e propri pedinamenti e/o inseguimenti della stessa al fine di controllarla o reperire materiale “probatorio” (p. 70 rel. c.t.u.).
Ora, senza mettere in discussione il sincero sentimento d'affetto nutrito da
[...] per il IG, appare imprescindibile che, a tutela del percorso di Pt_1 crescita del piccolo continui ad essere supportato a livello Per_1 Parte_1 personale e genitoriale attraverso un percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità il cui andamento andrà monitorato dal Servizio sociale. Le dinamiche osservate durante tutto il corso di questo procedimento inducono il Tribunale a prediligere in questo tempo un affidamento esclusivo in capo alla madre, quale regime maggiormente idoneo a preservare il bambino dalle dinamiche conflittuali ancora in essere vista l'impossibilità per la coppia genitoriale di assumere decisioni comuni sulla vita quotidiana del minore a causa dei repentini “ripensamenti” del padre dopo il confronto coi propri genitori.
L'affidamento esclusivo del minore alla madre, in altri termini, si rende assolutamente necessario per offrire a un tempo adeguato (essendo Parte_1 parsa del tutto insufficiente la durata del presente giudizio) per consolidare le proprie competenze, in particolare la capacità di empatizzare, leggere e tenere in dovuta considerazione le esigenze e i bisogni del figlio in un processo di efficace accompagnamento (anche in ottica futura) del suo sviluppo di crescita, capacità al momento riscontrata unicamente con riferimento alla figura materna (p. 78 rel. c.t.u.), dato che il si pone ancora in veste di figlio che sente di dover Pt_1 sottostare alle decisioni dei propri genitori, evidentemente ritenute più adeguate (p. 74 rel. c.t.u.).
Peraltro, la posizione assunta dal padre nell'affermare la sua genitorialità si è
34 manifestata anche in forme di controllo - per quanto indirette - sulla vita della signora osservata e monitorata nei suoi spostamenti da parenti e conoscenti, CP_1 pedinata e inseguita da e dal di lui padre, condotte che sono indice Parte_1 di inidoneità all'esercizio di una responsabilità genitoriale condivisa (v. atti del procedimento penale iscritto al n. 6847/2023 r.g.n.r.).
Le stesse doglienze avanzate dal ricorrente in questo giudizio fanno emergere come fatichi a cogliere lo spirito dell'affidamento condiviso, che, se è Parte_1 vero che richiede la compartecipazione dei genitori agli incombenti della vita quotidiana del minore e la condivisione delle decisioni e informazioni più rilevanti, non richiede certamente la preventiva concertazione o informazione in merito ad ogni spostamento del bambino al di fuori del Comune di residenza e Comuni limitrofi (v. p. 18 comp. concl.) - come sostiene il padre quando chiede di provare a mezzo di interrogatorio formale che la madre aveva condotto il bambino in visita da una zia a Milano - né richiede il consenso dell'altro genitore rispetto a ogni frequentazione parentale e amicale, salvo che essa costituisca fonte di pericolo e pregiudizio per il minore4.
Del tutto infondate e prive di qualsivoglia riscontro sono, infatti, le preoccupazioni paterne circa le condizioni di salute del figlio dovute alla vicinanza con il cane di
“grossa taglia” di proprietà dell'attuale compagno della madre;
indagando lo stato di benessere fisico del bambino tramite un colloquio con il pediatra di fiducia di , Per_1 la CTU scrive: “ad aprile 2024, ha avuto una da tipica infezione da Per_1
Streptococco curata con una crema antibiotica. In merito a tale evento e invitato a chiarire i passaggi che hanno portato alla diagnosi e alla prescrizione della cura, il Dott spiega che nell'ultimo anno la mamma ha di fatto tenuto maggiori Pt_5 contatti anche via e-mail, essendo questa una modalità di comunicazione che spesso lui utilizza con i genitori dei suoi pazienti per dare consigli ma anche nel caso di semplici diagnosi, come quelle legate a problemi dermatologici. Ricorda che la mamma di ad aprile 2024 aveva scritto per un problema di arrossamento Per_1 nella zona anale e dalle foto ne era emersa una chiara diagnosi di infezione da Streptococco con la conseguente prescrizione di una crema antibiotica;
ricorda che il decorso si era prolungato ma poi il tutto si era risolto. Interpellato rispetto al fatto di esseri confrontato in merito anche con il padre, il medico dichiara di aver ricevuto una telefonata dallo stresso orientata a chiarire alcuni dubbi sull'infezione del figlio in quanto non aveva ben capito cosa fosse successo: chiarimenti che sono stati dati e per cui il padre non ha più interpellato il medico. Alla richiesta di esprimere il proprio parere professionale sulla natura del problema infettivo, il Dott, ha ben chiarito come tale diagnosi non si associ a Pt_5 situazioni o condizioni di trascuratezza nell'igiene o nella cura del bambino ma è una patologia che si riscontra abbastanza frequentemente nei bambini di quell'età. Spesso emerge in seguito a pregresse infezioni virali tanto che, chiarisce il pediatra, tali diagnosi dermatologiche sono molto più frequenti nei periodi successivi alla diffusione di contagi virali tra i bambini, cosa che, ricorda, il Dott. di fatto Pt_5 si è verificata anche nel periodo in cui ha contratto l'infezione” (pp. 69-70 Per_1 rel. c.t.u.).
Ancora, sull'influenza (negativa) che il padre sostiene venga esercitata sul minore a causa delle frequentazioni con il compagno della madre, la CTU scrive: “Per quanto concerne l'ipotesi di lettura alternativa legata al fatto che le disfunzionali reazioni emotive del minore possono essere espressione diretta di un'inadeguatezza materna e/o conseguenza dell'avvio da parte della stessa dell'attuale relazione sentimentale con il sig. (che si ricorda essere un ex amico del sig. conosciuto e in Tes_1 Pt_1 passato chiamato zio da e residente nello stesso condominio dei nonni Per_1 paterni) gli elementi raccolti e le valutazioni svolte rendono tale ipotesi poco se non per niente plausibile. … in merito alla relazione tra la sig.ra e il sig. CP_1 gli scriventi ritengono che se da una parte è indubbio che ciò non abbia Tes_1 facilitato le cose e abbia certamente contribuito ad aumentare ulteriormente la complessità della situazione familiare e relazionale del minore, dall'altra non sono emersi elementi a favore del fatto che questo evento abbia generato in Per_1 confusione rispetto all'identità del proprio padre e nemmeno chiari stati di disagio e/o malessere, di fatto nel corso delle osservazioni svolte e dei resoconti raccolti il sig. non è emerso in termini di figura per lui particolarmente significativa” Tes_1
(p. 78 rel. c.t.u.).
Ancor più grave è che sia giunto ad accusare di Parte_1 Controparte_1 non essere un genitore sufficientemente “collaborativo” per il fatto di aver deciso di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale iscritto a suo carico con l'incolpazione di “atti persecutori”, attribuendo alla decisione della valore CP_1
“strumentale” poiché trova ragione nella convinzione (errata) che detto procedimento possa impedire l'accoglimento delle richieste di modifica avanzate dal ricorrente consentendole, così, di mantenere le condizioni di affido in essere (p.
36 2 memoria di replica). Ora, al di là del fatto che l'aver presentato opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero costituisce un diritto personalissimo della persona offesa – che a parere della si è resa necessaria CP_1 per permetterle di tutelare la sua persona vista la persistenza di queste forme di controllo attuate nei suoi confronti – sconcerta che il padre strumentalizzi tale decisione della madre per incolparla di non essere collaborativa, contrariamente a quanto emerge da tutte le relazioni versate in atti dal Servizio sociale e dalla relazione di c.t.u., mentre, dal canto suo, non mostra alcuna Pt_1 consapevolezza rispetto alla gravità di queste condotte dal punto di vista genitoriale poiché oggettivamente idonee a minare il rapporto di fiducia alla base della relazione genitoriale e, quindi, oggettivamente incompatibili con l'esercizio dell'affidamento condiviso.
Del resto, le continue recriminazioni di inadeguatezza rivolte alla figura materna non sono affatto cessate dopo l'espletamento della c.t.u. né dopo l'avvio del percorso psicologico da parte di Persona_9
In questo quadro appare importante delegare al Servizio sociale la prosecuzione del monitoraggio del nucleo per almeno due anni dalla comunicazione del presente provvedimento, affinché vigili sull'evoluzione dello stato di benessere del piccolo e sull'andamento del percorso di supporto psicologico e di parent training Per_1 che si invita a continuare con un operatore esperto in genitorialità. Pt_1
In definitiva, alla luce di tutto quanto accertato e osservato, ancorché stia Pt_1 proseguendo attivamente il percorso psicologico, il Tribunale reputa prematura la previsione di un affidamento condiviso attesa la necessità di verificare una reale e autentica trasformazione del funzionamento paterno in considerazione della manifestata volontà (per ora solo sul piano formale) di mostrarsi proattivo e propenso a seguire le indicazioni della Consulente;
infatti, già all'udienza di discussione della relazione peritale tenutasi in data 29/05/2025, come si è illustrato, riemergevano, dal lato paterno, tutte le preoccupazioni sulle incapacità della madre e sullo stato di malessere del bambino, preoccupazioni rivelatesi del tutto infondate. Del resto, analoghi propositi venivano rappresentati dalla coppia genitoriale all'Assistente sociale già nel maggio 2024, quanto scriveva testualmente: “I genitori, nonostante gli episodi di accesa conflittualità avvenuti nei mesi precedenti, hanno dichiarato di voler apportare un cambiamento alle loro dinamiche relazionali, esplicitando la volontà di assumere decisioni nell'interesse del figlio senza eccessivi condizionamenti da parte di figure esterne. Tale aspetto, dichiarato negli intenti, risulta ancora critico” (v. relazione sociale datata 24/05/2024). Dunque, a salvaguardia dell'interesse del piccolo di veder preservato il suo Per_1 percorso di crescita dall'esposizione ad un contesto familiare ostile verso la figura materna, il Tribunale reputa assolutamente necessario prevedere ex officio l'affidamento esclusivo di alla madre con riconoscimento in capo a Per_1 CP_1 del potere di assumere autonomamente tutte le decisioni di ordinaria
[...] amministrazione inerenti alla vita quotidiana del figlio, anche implicanti scelte di natura educativa (si pensi ad eventuali ingressi posticipati a scuola, uscite anticipate, attività ludiche-sportive, regime alimentare, frequentazioni parentali e amicali etc.) e di tenere autonomamente i rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche (si pensi ai colloqui con le insegnanti di scuola), con le autorità sanitarie (si pensi alle visite pediatriche etc.) e con ogni altro organo della pubblica amministrazione (si pensi alla richiesta di rilascio del documentato di identità, tessera sanitaria etc.), mentre le sole decisioni di maggiore rilevanza in tema di salute (a titolo esemplificativo, l'esecuzione di interventi chirurgici e/o di trattamenti sanitari etc.), istruzione (a titolo esemplificativo, scelta della scuola elementare) e cambio eventuale di residenza abituale dovranno essere previamente concordate tra madre e padre.
Resta inteso che la madre, in qualità di genitore affidatario di dovrà tenere Per_1 periodicamente informato il padre sull'andamento scolastico del figlio e sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, possibilmente per iscritto a mezzo posta elettronica o sms o via whatsapp. Il genitore non affidatario, infatti, conserva il diritto e il dovere di vigilare sull'affidamento, eventualmente prendendo contatti e assumendo informazioni sulla vita del bambino direttamente dalle insegnanti di scuola e dal pediatra del minore (art. 337-quater, ultimo comma c.c.).
Fermo il collocamento prevalente di presso il domicilio della madre, quanto Per_1 al regime di frequentazioni tra padre e figlio, visto il positivo andamento, il Tribunale reputa conforme ai bisogni del bambino recepire il calendario proposto dalla CTU (come rimodulato in risposta alle osservazioni della CTP materna), in base al quale, fatti salvi diversi e migliori accordi, terrà con sé a fine Parte_1 Per_1 settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino alla domenica ore 20.30 (ore 22.00 in periodo non scolastico), quando il figlio sarà riaccompagnato a casa della madre, nonché tutti i lunedì pomeriggio dall'uscita dalla scuola con riaccompagnamento dalla madre alle ore 20.00 e tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino all'ingresso a scuola il giovedì mattina. Quanto alle vacanze estive, il minore, dal prossimo anno potrà trascorrere due settimane non consecutive con ciascun genitore e dall'anno 2027 due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore in periodo da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno (dovranno essere comunicati anche indirizzo e recapiti del luogo di villeggiatura). Quanto alle vacanze natalizie, dal 2025 trascorrerà cinque Per_1 giorni consecutivi con ciascun genitore comprendenti, alternativamente, il giorno di Natale e di Capodanno;
dal 2026 il minore trascorrerà una settimana consecutiva con ciascun genitore comprendente, alternativamente il giorno di Natale e di Capodanno (dal 23/12 al 31/12 e dall'01/01 al 06/01). Quanto alle festività pasquali, dal 2026
38 trascorrerà, ad anni alterni con ciascun genitore, il periodo dal giovedì alla Per_1 domenica e dalla domenica al mercoledì successivo. Le altre festività infrannuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 31 ottobre, 1° novembre, 8 e 13 dicembre) verranno trascorse con il bambino ad anni alterni tra i genitori.
Quanto alle domande avanzate dalla difesa materna ex art. 473-bis.39 c.p.c., il Collegio ritiene fondata e meritevole di accoglimento l'istanza di ammonimento dell'odierno ricorrente affinché cessi di assumere condotte controllanti nei confronti della madre e del IG (nei periodi di permanenza del minore presso la madre), mediante appostamenti, pedinamenti e assunzione di informazioni da parte di vicini di casa e conoscenti, come avvenuto in passato e dallo stesso pacificamente ammesso anche durante i colloqui con l'Assistente sociale.
Il Tribunale, invece, ritiene che non possa essere accolta la domanda di condanna di al risarcimento del danno patito dall'altro genitore per effetto delle Parte_1 offese, aggressioni verbali e denigrazioni subite anche alla presenza del figlio minore posto che simili condotte sono state riscontrate dall'Educatrice professionale come messe in atto dei nonni paterni di sicché non paiono direttamente Per_1 riferibili alla persona di Parte_1
Ciò deciso in tema di esercizio della responsabilità genitoriale, va respinta la domanda dell'odierno ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della signora domanda fondata sulla circostanza che il padre sarebbe CP_1
– a suo dire – l'unico genitore in grado di garantire stabilità abitativa al figlio e che potrebbe impedire una “malsana” frequentazione con l'attuale compagno della madre. Ebbene, posto che si è già argomentato circa l'insussistenza di elementi di potenziale pregiudizio nella frequentazione del minore con il compagno di CP_1
a prescindere dalla prova di una eventuale instaurazione di una convivenza
[...] more uxorio tra e che abbia i requisiti della continuità Controparte_1 Tes_1
e stabilità – neppure emersi a livello indiziario – il Tribunale ritiene preponderante la necessità di preservare e tutelare l'interesse del piccolo alla conservazione Per_1 delle consuetudini di vita connesse al proprio habitat domestico (cfr. Tribunale Palermo, sez. I, 29/12/2016) e collegate allo sviluppo psicofisico di un bambino di appena 5 anni che sta già affrontando le fatiche della disgregazione del nucleo familiare in un contesto conflittuale come quello descritto nella relazione di c.t.u.
In proposito, è utile rimembrare che sia la Corte Costituzionale sia la Corte di Cassazione hanno chiarito che l'eventuale revoca dell'assegnazione della casa familiare deve pur sempre essere subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore (cfr. Corte Cost. sent. 308/2008), sicché, quand'anche il genitore assegnatario della casa coniugale abbia intrapreso una convivenza more uxorio, è compito del giudice valutare il superiore interesse del figlio, eventualmente confermando il precedente provvedimento di assegnazione della casa (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 24/06/2013, n. 15753 ove si afferma: “La stessa Corte Costituzionale, (Corte Cost. 29 luglio 2008 n. 308) investita della questione di legittimità dell'art. 39 155 quater c.c. [oggi art. 337-sexies c.c.] nella parte in cui prevede la cessazione dell'assegnazione, ove l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, l'ha ritenuta infondata, interpretando la norma nel senso che debba essere sempre prioritariamente salvaguardato l'interesse dei figli minori (ai quali comunque devono essere equiparati i figli conviventi, maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente). Dunque, la circostanza pacifica della nuova convivenza della madre, va sottoposta al vaglio del preminente interesse del figlio convivente, non autosufficiente economicamente”).
Ora, per quanto sopra esposto, ed in assenza di altre soluzioni abitative che possano essere utilmente considerate dal Tribunale in sostituzione della ex casa familiare, non può che essere confermata l'assegnazione, in favore della madre, dell'immobile sito in Calcinate, Via Circonvallazione Levante n. 9/D, unitamente agli arredi e corredi che la compongono, e ciò nel superiore interesse di Per_1
Venendo agli aspetti strettamente economici inerenti al mantenimento di , va Per_1 considerato che dal Modello 730/2025 del ricorrente risulta un reddito lordo annuo percepito nel 2024 pari ad euro 28.860; dalla certificazione unica 2025 prodotta dalla convenuta risulta un reddito lordo annuo percepito nel 2024 di euro 6.018; inoltre, negli scritti conclusionali la convenuta ha dichiarato di aver reperito un nuovo lavoro presso la cooperativa “Bergamo Assistenza Soc. Cooperativa” di Treviglio con la mansione di Ausiliaria Socio-Assistenziale avendo sottoscritto nel mese di luglio 2025 un contratto di apprendistato professionalizzante di 22 ore settimanali con retribuzione lorda mensile iniziale di circa € 1.300,00.
Ebbene, considerati i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare in favore di e Controparte_1 della capacità reddituale e lavorativa di ciascuna parte per come documentata in atti, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la domanda avanzata dalla convenuta di conferma del contributo economico di euro 200,00 al mese posto a carico di a titolo di mantenimento ordinario indiretto del figlio (fatta salva Parte_1 la rivalutazione annuale stabilita ex lege in base agli indici Istat con decorrenza da marzo 2024); tale importo, infatti, appare adeguato anche in ragione del fatto che CP_ l'assegno unico universale erogato dall spetta ex lege al genitore affidatario in via esclusiva, in questo caso alla signora CP_1
Entrambi i genitori dovranno contribuire in pari misura alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il figlio minore, da individuarsi in base al nuovo Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta integralmente in dispositivo.
Anche tenuto conto dell'accoglimento della domanda avanzata in corso di causa da ex art. 473-bis.38 c.p.c. avente ad oggetto l'iscrizione del minore Parte_1 alla scuola materna di Calcinate, il Tribunale ritiene prevalentemente soccombente il ricorrente in ordine a tutte le domande svolte in questo giudizio, motivo per cui va condannato a rifondere in favore dell'odierna convenuta le spese di lite, che tenuto conto dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e
40 integrazioni, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con riguardo alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, si liquidano in complessivi euro 7.616,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Anche le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, debbono essere poste integralmente a carico del soccombente posto che tale Parte_1 accertamento si rendeva necessario a fronte della richiesta avanzata dalla difesa paterna e della domanda di affidamento esclusivo del figlio minore reiterata in corso di causa e rinunziata solamente all'esito della c.t.u.
Stante la rinunzia del ricorrente alla domanda di affidamento esclusivo – per quanto sia intervenuta all'esito del giudizio – il Collegio non ravvisa i presupposti di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c. per condannarlo al versamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Tribunale non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica delle statuizioni contenute nel decreto emesso da questo Tribunale n. 1481/2023 del 02/03/2023, pubblicato in data 09/03/2023, così decide:
1) dispone l'affidamento esclusivo di alla madre con Persona_2 riconoscimento in capo a del potere di assumere Controparte_1 autonomamente tutte le decisioni di ordinaria amministrazione inerenti alla vita quotidiana del figlio, anche implicanti scelte di natura educativa (si pensi ad eventuali ingressi posticipati a scuola, uscite anticipate, attività ludiche- sportive, regime alimentare, frequentazioni parentali e amicali etc.) e di tenere autonomamente i rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche (si pensi ai colloqui con le insegnanti di scuola), con le autorità sanitarie (si pensi alle visite pediatriche etc.) e con ogni altro organo della pubblica amministrazione (si pensi alla richiesta di rilascio del documentato di identità, tessera sanitaria etc.), mentre le sole decisioni di maggiore rilevanza in tema di salute (a titolo esemplificativo, l'esecuzione di interventi chirurgici e/o di trattamenti sanitari etc.), istruzione (a titolo esemplificativo, scelta della scuola elementare) e cambio eventuale di residenza abituale dovranno essere previamente concordate tra madre e padre. Resta inteso che la madre, in qualità di genitore affidatario di dovrà tenere Per_1 periodicamente informato il padre sull'andamento scolastico del figlio e sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, possibilmente per iscritto 41 a mezzo posta elettronica o sms o via whatsapp. Il genitore non affidatario, infatti, conserva il diritto e il dovere di vigilare sull'affidamento, eventualmente prendendo contatti e assumendo informazioni sulla vita del bambino direttamente dalle insegnanti di scuola e dal pediatra del minore (art. 337-quater, ultimo comma c.c.);
2) dispone il collocamento prevalente di presso il domicilio della madre, Per_1 con diritto del padre di tenere con sé il minore in base al seguente calendario, fatti salvi diversi e migliori accordi:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino alla domenica ore 20.30 (ore 22.00 in periodo non scolastico), quando il figlio sarà riaccompagnato a casa della madre,
- tutti i lunedì pomeriggio dall'uscita dalla scuola con riaccompagnamento dalla madre alle ore 20.00 e tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino all'ingresso a scuola il giovedì mattina;
- quanto alle vacanze estive, il minore, dal prossimo anno potrà trascorrere due settimane non consecutive con ciascun genitore e dall'anno 2027 due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore in periodo da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno (dovranno essere comunicati anche indirizzo e recapiti del luogo di villeggiatura),
- quanto alle vacanze natalizie, dal corrente anno 2025 trascorrerà Per_1 cinque giorni consecutivi con ciascun genitore comprendenti, alternativamente, il giorno di Natale e di Capodanno;
dal 2026 il minore trascorrerà una settimana consecutiva con ciascun genitore comprendente, alternativamente il giorno di Natale e di Capodanno (dal 23/12 al 31/12 e dall'01/01 al 06/01),
- quanto alle festività pasquali, dal 2026 trascorrerà, ad anni alterni Per_1 con ciascun genitore, il periodo dal giovedì alla domenica e dalla domenica al mercoledì successivo. Le altre festività infrannuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 31 ottobre, 1° novembre, 8 e 13 dicembre) verranno trascorse con il bambino ad anni alterni tra i genitori;
3) ammonisce dall'assumere condotte controllanti nei Parte_1 confronti della madre e del IG (nei periodi di Controparte_1 permanenza del minore presso la madre), mediante appostamenti, pedinamenti, riprese fotografiche e assunzione di informazioni da parte di vicini di casa e conoscenti;
4) incarica il Servizio sociale territorialmente competente di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare per almeno due anni dalla comunicazione del presente provvedimento, affinché vigili sull'evoluzione dello stato di benessere del piccolo e sull'andamento del percorso di supporto Per_1
42 psicologico e di parent training che si invita a continuare Parte_1 con un operatore esperto in genitorialità;
5) conferma l'assegnazione, in favore della madre, dell'immobile sito in Calcinate, Via Circonvallazione Levante n. 9/D, unitamente agli arredi e corredi che la compongono, e ciò nel superiore interesse di Per_1
6) conferma a carico di l'obbligo di versare un contributo di Parte_1 euro 200,00 al mese in favore di a titolo di mantenimento Controparte_1 ordinario indiretto del figlio (fatta salva la rivalutazione annuale stabilita ex lege in base agli indici Istat con decorrenza da marzo 2024); CP_
7) dà atto che l'assegno unico universale erogato dall spetta ex lege al genitore affidatario in via esclusiva, in questo caso alla signora CP_1
8) dispone che entrambi i genitori dovranno contribuire in pari misura alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il figlio minore, da individuarsi in base al nuovo Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta di seguito: “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica
43 (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti
44 ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”;
9) condanna a rifondere in favore dell'odierna convenuta le Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.616,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
10) pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, integralmente e definitivamente a carico del soccombente Parte_1
11) rigetta nel resto.
Manda alla Cancelleria civile per quanto di competenza e per la trasmissione della presente sentenza al Servizio Sociale “Ambito di Grumello del Monte” (c.a. dr.ssa
. Tes_3
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Presidente estensore
IC MA
45 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 A pagina 17 comp. concl. parte ricorrente scrive: Il , stante l'assenza di Pt_1 qualsiasi legame affettivo importante nutrito dal verso il figlio risulta Tes_1 Per_1 legittimato ad impedire al di frequentare il figlio per svolgere alcuni compiti di Tes_1 cura del minore, quali portarlo con sé fuori porta per fare delle gite con la CP_1 praticare attività sportive o ricreative, sgridarlo se necessario, al fine di evitare a Per_1 confusione mentale circa i ruoli di quello che deve sempre essere identificato come il suo genitore paterno. Ancora a pagina 22 comp. concl. scrive: I risultati della CTU Per_ psicologica e la relazione dei servizi sociali hanno messo in evidenza il disagio di ma non sono stati in grado di accertare l'imputabilità di tale disagio alla nuova situazione sentimentale della madre, ritenuta viceversa dal la causa di tale Pt_1 disagio, con conseguente mancata adozione di provvedimenti urgenti da parte del Tribunale al fine di vietare alla di fare frequentare al (vista CP_1 Per_1 Tes_1
l'anaffettività da questi dimostrata verso e/o di temperarne i tempi e le modalità Per_1 di frequentazione nell'interesse del minore. 35 5 A pagina 24 comp. concl. il ricorrente scrive: Oggi la ha dimostrato di essere CP_1 una brava mamma, ma di peccare di eccessiva superficialità nella gestione di in Per_1 quanto omette di attenersi alle condizioni di collocamento del figlio nella casa familiare in modo prevalente, nonché di tutelare il figlio dalla confusione nello stesso ingenerata dalla frequentazione del suo nuovo compagno . Tes_1 37
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC MA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 05/06/2023 da:
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
CHIMIENTI GRAZIANO, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Controparte_1 C.F._2
AR ELENA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente: “Voglia il Tribunale di Bergamo, reietta ogni contraria istanza ed eccezione e in parziale modifica delle condizioni sia di affidamento condiviso che economico di cui al verbale di udienza del 02/03/2023, salve quelle non oggetto di modifica e/o già eseguite, cioè le condizioni di cui ai punti nn. 1, 5 e 7 del verbale d'udienza del 02/03/2023, e previa, ove ritenuta opportuna, la rimessione in istruttoria
1 della causa a mezzo ammissione dei mezzi di prova richiesti dal ricorrente, adottare i seguenti provvedimenti. In via principale: 1) disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. 2) del verbale di udienza del 02/03/2023, l'assegnazione della casa familiare, sita in Calcinate, Via Circonvallazione Levante n. 9/D, unitamente agli arredi ed ai corredi che la compongono, a affinché possa abitarla con il Parte_1 figlio minore ivi eleggendo la propria residenza. 2) disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. 3) del verbale di udienza del 02/03/2023, l'adozione del calendario in essere (elaborato dal CTU), fatti salvi diversi e migliori accordi, come di seguito precisato: - il padre, durante la settimana di sua pertinenza, potrà tenere con sé il figlio minore il lunedì dalla fine della scuola, ivi riportandolo il mattino successivo, il mercoledì dalla fine della scuola, ivi riportandolo il mattino successivo ed il venerdì dalla fine della scuola, riportandolo alla madre alle ore 21:00 della domenica successiva;
- il padre, durante la settimana di pertinenza della madre, potrà tenere con sé il figlio minore il lunedì dalla fine della scuola, ivi riportandolo il mattino successivo, il mercoledì dalla fine della scuola, ivi riportandolo il mattino successivo ed il venerdì dalla fine della scuola, riportandolo alla madre alle ore 21:00; - il padre terrà con sé
ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano e il 31 dicembre Per_1
o il giorno di Capodanno, oltre alla metà del periodo di vacanze natalizie;
- il padre terrà con sé ad anni alterni, durante le festività pasquali il giorno di Pasqua o Per_1 il Lunedì dell'Angelo, oltre alla metà del periodo di vacanze pasquali;
- il padre e la madre potranno tenere durante le vacanze estive per un massimo di 10 giorni Per_1 consecutivi, fatti salvi diversi e migliori accordi, portandolo eventualmente in una località turistica del territorio nazionale e, in tal caso, dovranno darne comunicazione l'uno all'altro con preavviso di giorni 30. 3) disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. 4) del verbale di udienza del 02/03/2023, l'adozione dei seguenti provvedimenti: - obbligo dei genitori di partecipare nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore, da individuarsi in aderenza al Protocollo del Tribunale adito;
- obbligo dei genitori, stante la collocazione del figlio minore con il padre e conseguente assegnazione allo stesso della casa Per_1 familiare, di contribuire direttamente al mantenimento di relativamente alle Per_1 spese ordinarie. - disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. 6) del verbale di udienza del 02/03/2023, l'obbligo della di contribuire al 50% della rata di CP_1 mutuo gravante sull'immobile familiare ed assegnato al . - condannare la Pt_1 al pagamento della somma da determinarsi equitativamente da parte del CP_1
Tribunale adito, a titolo di ristoro in favore del figlio minore per le gravi Per_1 inadempienze commesse rispetto alle modalità di affidamento del figlio cui era tenuta. In via subordinata: 1) disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. 2) del verbale di udienza del 02/03/2023, l'assegnazione congiunta della casa familiare, sita in Calcinate, Via Circonvallazione Levante n. 9/D, unitamente agli arredi ed ai corredi che la compongono, ad entrambi i genitori del figlio minore affinché, Persona_2
a mezzo turnazione, possano abitarla garantendo a di avere un luogo stabile in Per_1 cui crescere e coltivare i propri affetti. 2) disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. 3) del verbale di udienza del 02/03/2023, l'adozione del calendario in essere (elaborato dal CTU), fatti salvi diversi e migliori accordi, al fine di turnarsi nella casa familiare con le modalità di cui al superiore punto sub. n. 2) delle conclusioni esposte
2 in via principale. 3) disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. 4) del verbale di udienza del 02/03/2023, l'adozione dei seguenti provvedimenti: - obbligo dei genitori di partecipare nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore, da individuarsi in aderenza al Protocollo del Tribunale adito;
- obbligo dei genitori, stante la collocazione turnaria del figlio minore con il padre e con la madre nella casa familiare, di contribuire direttamente al Per_1 mantenimento di relativamente alle spese ordinarie;
- obbligo dei genitori, stante Per_1 la collocazione turnaria del figlio minore con il padre e con la madre nella casa Per_1 familiare, di contribuire al 50% al pagamento delle spese condominiali e delle bollette delle utenze di casa. - disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. 6) del verbale di udienza del 02/03/2023, l'adozione dei seguenti provvedimenti: - obbligo del di farsi carico della rata di mutuo gravante sull'immobile familiare ed Pt_1 assegnato congiuntamente ad entrambi i genitori;
- obbligo della qualora il CP_1 suo reddito mensile superasse la soglia di € 1.300,00, di farsi carico del 50% della rata di mutuo gravante sull'immobile familiare ed assegnato congiuntamente ad entrambi i genitori. - condannare la al pagamento della somma da determinarsi CP_1 equitativamente da parte del Tribunale adito, a titolo di ristoro in favore del figlio minore per le gravi inadempienze commesse rispetto alle modalità di Per_1 affidamento del figlio cui era tenuta. In via istruttoria. Si chiede la rimessione della causa in istruttoria e, per l'effetto, l'ammissione di prova per interpello e per testi sulle circostanze fattuali richieste nel corso del procedimento e capitolate nei seguenti atti: a) nella premessa del ricorso introduttivo del giudizio, sui capitoli di prova dal numero sub. 1) al numero sub. 11.6) e dal numero sub.13) al numero sub. 15), e da ritenersi precedute dal suffisso “vero che”; b) in via istruttoria nel ricorso introduttivo del giudizio, sui capitoli di prova dal numero sub. 1) al numero sub. 2), con il teste ivi indicato e con l'esclusione degli altri capitoli;
c) in via istruttoria nella Tes_1 memoria integrativa del 02/11/2023, ex art. art. 473 Bis, C. 1, 17 c.p.c., sui capitoli di prova dal numero sub. 1) al numero sub. 31), con i testi ivi indicati;
d) in via istruttoria nella memoria integrativa del 17/11/2023, ex art. art. 473 Bis, C. 3, 17 c.p.c., sui capitoli a prova contraria con i testi ivi indicati, in caso di ammissione dei capitoli di prova sub. n. 6), sub. n. 7), sub. n. 12) e sub. n. 13), formulati da controparte nella memoria integrativa del 13/11/2023, ex art. 473 Bis, C. 2, c.p.c. e) in via istruttoria nel verbale d'udienza del 17/12/2024, sui capitoli di prova e con i testi ivi indicati;
f) in via istruttoria nel verbale d'udienza del 29/05/2025, sulla circostanza relativa al pernottamento di tre notti della e di nella casa del indicando CP_1 Per_1 Tes_1 quale teste a conferma la sig.ra – teste omesso nel verbale da parte Testimone_2 della persona preposta a redigerlo, ma indicato dal sottoscritto procuratore in udienza
-, oltre alla madre ed al padre del ricorrente, sig.ri e Parte_2 Parte_3
g) in via istruttoria nel verbale d'udienza del 29/05/2025, sulla circostanza
[...] relativa alla violazione dell'obbligo di informativa posto a carico dei genitori di cui all'ordinanza del 23/11/2023, avendo la madre portato a Desenzano del Garda Per_1 in occasione delle vacanze natalizie del 2024 e a Milano a casa di una propria IA durante le vacanze pasquali, omettendo di darne comunicazione alcuna al ricorrente, sulla quale si chiede l'interpello della sig.ra . In ogni caso: con vittoria Controparte_1 delle spese del giudizio”.
3 Per la convenuta: “- contrariis reiectis, confermare le statuizioni contenute nel decreto collegiale n. 1481 emesso da questo Tribunale il 2.3.2023, pubblicato il 9.3.2023, e per l'effetto disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso il domicilio materno, fatte salve diverse determinazioni che l'Intestata Autorità ritenga di assumere nel superiore interesse del minore alla luce degli esiti degli espletati accertamenti istruttori;
- contrariis reiectis, confermare le statuizioni contenute nel decreto collegiale n. 1481 emesso da questo Tribunale il 2.3.2023, pubblicato il 9.3.2023, e per l'effetto assegnare la casa familiare, sita in Calcinate, Via Circonvallazione Levante n. 9/D, unitamente agli arredi e corredi che la compongono, a affinché possa abitarla con il figlio minore;
- tenuto Controparte_1 conto delle indicazioni fornite dall'incaricata CTU, indicazioni condivise e già attuate dalle parti, disporre che il padre terrà con sé il figlio minore, fatti salvi diversi e migliori accordi, in base al seguente calendario: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20.30 (22.00 in periodo non scolastico) della domenica quando il figlio sarà riaccompagnato a casa della madre, oltre al lunedì pomeriggio dall'uscita dalla scuola con riaccompagnamento dalla madre alle ore 20.00 e al mercoledì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino all'ingresso a scuola il giovedì mattina. Quanto alle vacanze estive, il minore, dal 2026 potrà trascorrere due settimane non consecutive con ciascun genitore (nel 2025 è stato previsto e concordato un periodo di 5 giorni consecutivi - 4 notti - con ciascun genitore) e dal 2027 due settimane anche consecutive con ciascun genitore in periodo da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno (dovranno essere comunicati anche indirizzo e recapiti del luogo di villeggiatura). Quanto alle vacanze natalizie, il minore, dal 2025 potrà trascorrere cinque giorni consecutivi con ciascun genitore comprendenti, alternativamente, il giorno di Natale e di Capodanno;
dal 2026 il minore potrà trascorrere una settimana consecutiva con ciascun genitore comprendente, alternativamente il giorno di Natale e di Capodanno Quanto alle fesitività pasquali, il minore, dal 2026 potrà trascorrere ad anni alterni dal giovedì alla domenica con un genitore e dalla domenica al mercoledì con l'altro genitore. Quanto alle festività infrannuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 31 ottobre, 1° novembre, 8 e 13 dicembre), il minore potrà trascorrerle alternativamente con ciascun genitore;
- contrariis reiectis, confermare le statuizioni contenute nel decreto collegiale n. 1481 emesso da questo Tribunale il 2.3.2023, pubblicato il 9.3.2023, e per l'effetto porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio minore mediante il versamento alla madre della somma mensile di € 205,84 comprensiva dell'intervenuta rivalutazione a partire da marzo 2024, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno 16 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore, da individuarsi in aderenza al nuovo Protocollo in uso presso questo Tribunale, ad eccezione dei costi per il servizio post-scuola che, in forza di quanto già disposto con ordinanza del 24.11.2023 saranno per intero a carico del padre;
- contrariis reiectis, confermare le statuizioni contenute nel decreto collegiale n. 1481 emesso da questo Tribunale il 2.3.2023, pubblicato il 9.3.2023, e per l'effetto disporre che la madre continuerà a percepire per intero l'assegno universale erogato CP_ dall' per il figlio minore;
- contrariis reiectis, confermare le statuizioni contenute nel decreto collegiale n. 1481 emesso da questo Tribunale il 2.3.2023, pubblicato il 4 9.3.2023, e per l'effetto disporre che, fintanto che il signor continuerà Parte_1
a ricevere ospitalità da parte dei propri genitori, rimarranno fermi gli oneri economici di cui sopra e il padre si farà integralmente carico anche del pagamento della rata di mutuo gravante sull'abitazione familiare, cointestata tra le parti. Se, e da quando, il signor avrà reperito altro immobile in locazione nel quale trasferirsi, Parte_1 si accollerà il versamento dell'intera rata di mutuo gravante Controparte_1 sull'immobile familiare a lei assegnato e, a partire da quella mensilità, il contributo economico per il mantenimento del figlio verrà innalzato ad almeno € 350,00 Per_1 mensili considerate le maggiori esigenze del figlio e la disparità reddituale tra le parti;
- condannare il ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c., sia per non aver assolto i propri oneri probatori di cui all'art. 473 bis 12, comma 3 e 4 c.p.c., sia per aver consapevolmente rappresentato nel ricorso introduttivo, con finalità meramente strumentali, fatti e circostanze del tutto non corrispondenti al vero, oltretutto utilizzando espressioni denigratorie ed offensive nei confronti della signora CP_1
e dei genitori della medesima, sia per aver mantenuto una condotta processuale
[...] connotata, sino all'esito del procedimento, da malafede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o colpa grave (carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) confermate anche dagli esiti degli accertamenti istruttori (relazioni del Servizio Sociale e dell'educativa domiciliare, risultanze della CTU e contenuto dei provvedimenti emessi nel procedimento penale a carico del signor ); - in considerazione delle inadempienze di cui si è Parte_1 reso responsabile il signor sia per non aver rispettato i tempi di visita Parte_1 del figlio minore così come stabiliti nel provvedimento di omologa emesso dal Tribunale di Bergamo in data 2.3.2023 all'esito del procedimento iscritto al numero di ruolo 8303/2022 V.G. (vacanze pasquali), sia per aver indebitamente trattenuto a far data dal CP_ mese di marzo l'assegno unico erogato da in dispregio di quanto previsto al punto n. 5) del menzionato provvedimento, sia e soprattutto per aver mantenuto e reiterato accertati ed ammessi comportamenti vessatori e di persecutorio controllo della signora oltretutto ripetutamente denigrata, offesa e verbalmente aggredita Controparte_1 anche alla presenza del figlio minore, ammonire il predetto ai sensi dell'art. 473 bis 39, comma 1, lettera A) c.p.c., rimettendo all'Intestata Autorità la decisione di eventualmente condannarlo anche al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore e/o del minore ai sensi del successivo comma 2 del menzionato articolo;
- in ogni caso, con vittoria di spese, comprese quelle di CTU, e compensi professionali ex D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147 del 13.8.2022, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.39 c.p.c., depositato in data 05/06/2023, – premettendo che dalla relazione more uxorio Parte_1 con è nato il figlio (n. a Seriate il Controparte_1 Persona_2
16/10/2020) e che questo Tribunale con decreto n. 1481/2023 del 02/03/2023
5 (emesso, dunque, appena tre mesi prima), aveva regolamentato le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del minore pronunciandosi in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti
– chiedeva in questa sede di modificare i provvedimenti vigenti, ordinando, in via preliminare, ai Servizi sociali territorialmente competenti di adottare le misure di sostegno del minore , con particolare riguardo al sostegno della Persona_2 figura genitoriale materna (particolarmente problematica) e di relazione sull'andamento del sostegno, … nonché di relazionare in merito alla capacità del padre di realizzare il progetto genitoriale prospettato nel presente atto svolgendo, altresì, una indagine conoscitiva delle figure affettive di riferimento delle rispettive famiglie di origine dei genitori del minore;
in via principale, Persona_2 chiedeva al Tribunale adito di modificare il regime di affidamento del figlio minore, da condiviso ad esclusivo in capo al padre con collocamento del minore presso la casa familiare in comproprietà di entrambi i genitori, dove gli stessi si turneranno per ivi svolgere i compiti genitoriali loro spettanti, al fine di consentire a di Per_1 crescere in modo armonioso e stabile, nello specifico prevedendo che CP_1 potrà accedere nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle 20, quando
[...] lascerà la casa all'arrivo del padre nonché a settimane alterne dal Parte_1 sabato mattina fino alla domenica mattina, e la settimana successiva dalla domenica mattina fino alla domenica sera;
chiedeva, quindi, di disporre l'assegnazione dell'immobile adibito a casa familiare sito in Calcinate, via Circonvallazione Levante n. 9/D in favore dell'odierno ricorrente e di autorizzare l'iscrizione del figlio minore presso la scuola materna di Calcinate;
chiedeva, inoltre, di ordinare a di astenersi, durante la turnazione a lei spettante nella casa Controparte_1 familiare per tenere e stare con sia dal farvi accedere un eventuale nuovo Per_1 compagno, salvo che il rapporto affettivo non abbia natura di stabile durata (almeno sei mesi), sia dal condurre il figlio nella casa insalubre dei nonni materni a Trescore Balneario, fintanto che non verrà data prova documentale al ricorrente che la situazione di insalubrità (muffa alle pareti da percolamento) è stata emendata, prevedendo una sanzione di euro 100,00 per ciascuna violazione alla prescrizione, con condanna della convenuta al pagamento di una somma da determinarsi equitativamente, a titolo di ristoro in favore del figlio minore per le gravi Per_1 inadempienze commesse dalla sulle modalità di affidamento del figlio;
CP_1 chiedeva, infine, di confermare la contribuzione al 50% in capo a ciascun genitore nelle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il bambino, con elisione di obbligo alcuno al mantenimento ordinario del figlio, ponendo a carico della CP_1
l'obbligo di farsi carico del costo del 50% delle utenze e delle spese condominiali della casa familiare.
A fondamento della domanda di affidamento esclusivo a sé, il ricorrente deduceva la mancata esecuzione dolosa del provvedimento di affido condiviso da parte della madre, in quanto il bambino non risiedeva stabilmente presso la casa familiare come concordato nel precedente giudizio che veniva definito bonariamente per via del
6 raggiungimento di un accordo tra i genitori;
che, infatti, su segnalazione del cognato al quale, andando al lavoro, notava gli scuri della casa familiare Persona_3 sempre chiusi, il ricorrente scopriva che il figlio non era stabilmente collocato Per_1 nella casa assegnata alla ma, di fatto, viveva ancora Trescore Balneario CP_1 presso i nonni materni, circostanza che trovava conferma la sera del 19/04/2023 quando il ricorrente, posizionatosi col padre di quest'ultimo nei Parte_3 pressi della casa familiare, verso le 22:00 vedeva i nonni materni uscire con Per_1 tutto imbacuccato e semi addormentato, camminare tenuto per mano dalla nonna e salire in macchina allontanandosi con i nonni;
che, in quelle circostanze, il ricorrente invitava il padre ad inseguire la vettura dove si trovava trasportato Pt_3 ma per l'intensa pioggia e il traffico, ne perdeva le tracce;
che la sera del Per_1
26/04/2023, verso le 22:10, il ricorrente si trovava insieme al padre Parte_3
e al cognato presso la casa familiare e lì vedevano uscire Persona_3 Per_1 di casa in compagnia dei nonni materni e dallo zio materno , e in Persona_4 quelle circostanze , per evitare ciò che era già accaduto il giorno Parte_3
19 Aprile della settimana precedente, cioè che potesse essere portato via Per_1 dalla casa familiare senza il consenso del ricorrente, prendeva in braccio Per_1 consegnandolo tra le braccia del ricorrente e chiedendo ai nonni materni dove avessero intenzione di portare il bambino a quell'ora di notte, di lì ne scaturiva un diverbio tra i nonni di e l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri, ai quali Per_1
i genitori di dichiaravano che la figlia si trovava al lavoro presso il Controparte_1 supermercato Iperal di Verdellino e che avrebbe terminato il turno alle ore 24:00; che il medesimo ricorrente veniva a sapere dal cognato che la Persona_3 si era “vista” con tale residente a [...] Tes_1
n. 2, avendola il casualmente vista mentre saliva sull'auto del Per_3 Tes_1 parcheggiata nei pressi della casa familiare ed avendo, altresì, il ricorrente stesso ed i suoi familiari visto l'auto del frequentemente pregiata nei pressi della Tes_1 casa familiare, tanto è vero che lo stesso nonno paterno, in data 02/06/2023, girava un video dalla finestra del proprio appartamento sito nel condominio di via Aldo Moro n.
2 - lo stesso in cui abita il signor - nel quale si vede quest'ultimo Tes_1 mentre cammina nell'area cortilizia del giardino condominiale insieme a ed Per_1 alla che, altro dato certo, era che la casa familiare veniva utilizzata dalla CP_1
a seguito dell'instaurazione di una recente relazione affettiva con il signor CP_1
, alla stregua di un pied-à-terre, dove all'occorrenza incontrare il Tes_1 nuovo amico e/o compagno;
che, peraltro, aveva vessatoriamente imposto al CP_1 ricorrente la propria decisione su dove dovesse vivere, cioè nella casa di Per_1
Trescore dai nonni, iscrivendo il bambino ad un corso di nuoto senza il consenso del ricorrente, comportandosi come un genitore irresponsabile, immaturo e non idoneo al compito di curare ed educare in quanto interessata a fare altro che non la Per_1 mamma;
che la convenuta aveva iniziato da poco tempo una nuova relazione affettiva con il signor inserendo prematuramente in una nuova Tes_1 Per_1 famiglia allargata, arrivando persino a portare il figlio nella casa del nuovo compagno in data 02/06/2023, come il risultante dal video prodotto agli atti di causa,
7 con la conseguenza che si ritrova oggi ad essere portato in ben quattro case, Per_1 la casa familiare, la casa dei nonni materni, la casa dei nonni paterni e la casa del signor;
che, a differenza dell'odierno ricorrente che avrebbe voluto Tes_1 instaurare con il figlio un rapporto quotidiano più profondo e diretto, la CP_1 dimostrava di non essere in grado di garantire a la stabilità abitativa ed Per_1 emotiva di cui necessita per crescere serenamente, preferendo anteporre i propri personali interessi a quelli del figlio;
che, dunque, l'affido esclusivo di al Per_1 ricorrente avrebbe evitato che il minore possa nutrire incertezze sulla corretta identificazione della figura paterna in quella del ricorrente. Possibilità, purtroppo, concretamente sussistente, visto che viene costretto dalla a Per_1 CP_1 frequentare il suo nuovo compagno, signor;
che, così, anche l'uso Tes_1 turnario della casa familiare avrebbe garantito al bambino una residenza stabile e il mantenimento di rapporti con entrambi i genitori.
Con comparsa di risposta depositata in data 24/10/2023, si costituiva in giudizio contestando integralmente il ricorso avversario ed opponendosi Controparte_1 all'accoglimento di tutte le domande ivi formulate con conseguente richiesta di conferma delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento accolte da questo Tribunale con decreto emesso in data 02/03/2023, ferma la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c. sia per non aver assolto gli oneri probatori ex art 473 bis.12 co.3 e 4 c.p.c., sia per aver consapevolmente rappresentato nel ricorso introduttivo, con finalità meramente strumentali, fatti e circostanze del tutto non corrispondenti al vero, oltretutto utilizzando espressioni offensive nei confronti della signora e dei genitori della medesima, oltre al risarcimento Controparte_1 del danno e all'ammonimento per non aver rispettato i tempi di visita del figlio minore e per aver violato le condizioni economiche trattenendo l'assegno unico CP_ erogato dall' in spregio a quanto stabilito dal Tribunale in accordo tra le parti.
Nel merito, la convenuta contestava quanto ex adverso dedotto, lamentando come i fatti fossero stati strumentalmente distorti da controparte all'evidente fine di cercare di ottenere l'assegnazione dell'abitazione familiare con reiterazione della richiesta di affido esclusivo del minore già avanzata nel precedente giudizio;
che infatti non corrispondeva al vero che il figlio non vivesse stabilmente presso la ex casa familiare, mentre era vero che durante i turni di lavoro notturni, non potendo permettersi il costo di una baby sitter, l'odierna convenuta aveva affidato il minore ai nonni materni che solitamente si fermavano a dormire nella casa familiare e soltanto in due occasioni, quelle indicate in ricorso, avevano condotto il minore a dormire a casa propria, anche perché se vi fossero state altre occasioni il ricorrente non avrebbe esitato a segnalarle e, ad ogni modo, la situazione attuale era mutata avendo la signora reperito un lavoro a tempo parziale diurno;
che, CP_1 comunque, i fatti accaduti nel mese d'aprile 2023 erano gravissimi e facevano emergere chiaramente l'attività di persecutorio controllo esercitata
[...]
e dai suoi parenti in danno della signora dei genitori e soprattutto Pt_1 CP_1 del figlio minore, involontario testimone degli agiti aggressivi del padre e del nonno
8 paterno da cui è rimasto traumatizzato;
che infatti la convenuta aveva ripetutamente e inutilmente contestato tale atteggiamento del ma quest'ultimo era Pt_1 rimasto fermo nella convinzione di avere il diritto di essere costantemente informato circa ogni spostamento del minore e di dover preventivamente prestare il proprio consenso in relazione ad ogni movimento del figlio;
che, peraltro, era inaccettabile che l'odierna convenuta venisse definita come una madre irresponsabile per avere una frequentazione o che venisse accusata di utilizzare la casa familiare come un pied-à-terre dove incontrare nuovi compagni, tutte affermazioni false e immotivatamente offensive;
che, più in particolare, il coinvolgimento del signor nell'odierno giudizio discendeva da un fatto avvenuto gli scorsi mesi, Tes_1 quando i genitori di e litigavano a causa del pelo Parte_1 Tes_1 lasciato dal cane di quest'ultimo sulle scale del condominio dove abitano i signori e il signor che la convenuta non aveva assunto alcuna decisione Pt_1 Tes_1 esclusiva nell'interesse del figlio, mentre era vero che ogni iniziativa dalla stessa proposta veniva sempre immotivatamente ostacolata ed impedita dal padre con conseguente pregiudizio per il minore, come era accaduto quando aveva proposto di scrivere ad un corso di nuoto il sabato mattina a Calcinate, in modo che i Per_1 genitori potessero alternarsi ad accompagnarlo, come quando aveva proposto di portare una o due volte alla settimana alla ludoteca di Trescore Balneario dove Per_1 venivano organizzate varie attività per bambini, ancora una volta proposta rifiutata dal padre, che pretendeva che il bambino frequentasse esclusivamente la ludoteca di Calcinate dove, però, non venivano organizzate queste attività; che peraltro, i Servizi sociali si stavano occupando anche della questione relativa all'iscrizione alla scuola materna del bambino, avendo la madre proposto la scuola di Borgo di Terzo e il padre quella di Calcinate, questione che avrebbe dovuto essere decisa dal giudice in mancanza di una intesa dei genitori;
che, ad ogni modo, se il padre avesse veramente voluto coltivare una relazione più profonda con il figlio avrebbe potuto tenerlo con sé nei giorni di festività o durante le ferie estive, mentre anche in queste occasioni il si era limitato a rispettare gli orari del calendario “ordinario” e, fino al Pt_1 deposito del ricorso introduttivo, mai era stato chiesto direttamente alla madre o tramite il Legale un ampliamento degli attuali tempi di visita;
che, peraltro, doveva sottolinearsi che il padre non aveva mai coinvolto in una gita, in una visita ad Per_1 un parco faunistico, né lo aveva mai portato ad un parco giochi diverso da quello sotto casa, arrivando persino ad opporsi a qualsivoglia attività che, di contro, veniva proposta dalla madre nell'interesse del minore.
Così regolarmente instaurato il contraddittorio, ed acquisita una relazione sociale ed educativa di osservazione domiciliare da parte del Servizio territorialmente competente “Ambito di Grumello del Monte”, all'esito dell'udienza di comparizione personale tenutasi in data 23/11/2023, il Giudice delegato, su richiesta concorde dei procuratori delle parti, riservava l'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti all'esito del percorso di mediazione familiare che madre e padre si erano impegnati ad intraprendere presso il competente Servizio sociale così come previsto
9 dall'art. 473 bis.10, comma 2 c.p.c., ed assumeva l'ordinanza che si reputa utile trascrivere di seguito in parte motiva, al fine di risolvere il contrasto genitoriale insorto con riferimento alla scuola materna dove iscrivere il minore Per_1
«[…] letta la relazione sociale datata 16/11/2023, a firma dell'Assistente sociale dr.ssa dell'Ambito di Testimone_3
Grumello del Monte, nonché la relazione educativa datata 09/11/2023, a firma della dr.ssa dell'Ufficio Minori e Famiglie di Persona_5
Grumello del Monte, rilevato che ha espresso la preferenza per l'iscrizione del Pt_1 figlio presso la scuola dell'infanzia di Calcinate, che dista a poche centinaia di metri dalla casa familiare assegnata alla madre CP_1
la predetta scuola, inoltre, è vicina all'abitazione dei propri
[...] genitori, dove è attualmente domiciliato, oltre che al luogo in cui svolge attività lavorativa;
il medesimo ha affermato come, usufruendo del servizio pre-scuola e del servizio post-scuola, potrebbe occuparsi in prima persona dell'accompagnamento e del prelievo del figlio alla scuola materna, e comunque potrebbe delegare l'accompagnamento e il ritiro alla propria famiglia di origine;
al contempo, ha Pt_1 espresso la propria preoccupazione in relazione al lungo tragitto che dovrebbe compiere la madre insieme al figlio per accompagnarlo a scuola tutte le mattine, laddove venisse iscritto a Borgo di Terzo;
rilevato che la ha espresso la preferenza per l'iscrizione del CP_1 figlio alla scuola dell'infanzia di Borgo di Terzo in quanto vicina al suo attuale posto di lavoro, aspetto che le consentirebbe di gestire in autonomia gli accompagnamenti del figlio senza gravare eccessivamente sulla rete familiare;
la medesima, inoltre, predilige tale istituto in quanto viene applicato il c.d. metodo montessoriano, per il quale il padre è stato invitato a ricevere delucidazioni e approfondimenti direttamente accedendo alla scuola, salvo opporsi immotivatamente, se non lamentando l'eccessiva distanza geografica da Calcinate, per il vero solo per una decina di chilometri (p.9); ricordato, in linea generale, che le decisioni che i genitori devono assumere nell'interesse dei figli - ovvero che l'Autorità giudiziaria deve assumere nell'interesse dei minori in caso di contrasto genitoriale - devono sempre essere orientate all'attuazione del best interest del minore, che tenga conto delle esigenze specifiche del bambino- adolescente, delle sue opinioni, aspirazioni ed inclinazioni ove in grado di esprimerle, comunque, nella prospettiva di assicurare al medesimo un adeguato e proficuo percorso di crescita e di sviluppo psico-emotivo; rilevato, a tal proposito, come alcuna delle parti in causa abbia illustrato dettagliatamente il percorso formativo-educativo offerto dall'Istituto rispettivamente prescelto, per cui questo Giudice dovrà assumere le proprie determinazioni a prescindere da ogni valutazione in ordine ai
10 contenuti dell'offerta formativa ed educativa, pur dovendosi precisare che benché abbia insistito nell'affermare la “superiorità” del CP_1 metodo montessoriano, non si è premurata di indicare alcuna specifica esigenza del figlio tale da far prediligere un simile percorso piuttosto che un altro né, al contempo, ha avanzato osservazioni critiche rispetto al percorso formativo-educativo offerto dalla Scuola materna di Calcinate;
osservato come, meno di un anno fa, questo Tribunale disponeva il collocamento di presso la madre e l'assegnazione della casa Per_1 familiare, sita in Calcinate, via Circonvallazione Levante n. 9/D, alla medesima affinché potesse abitarla insieme al figlio Controparte_1 minore;
ritenuto maggiormente conforme, e in linea con le esigenze di un bambino di appena tre anni, prediligere la frequentazione di un istituto scolastico che possa limitare al minimo i tragitti in auto, laddove non vi sia una specifica esigenza del genitore collocatario, ovvero dello stesso minore, da controbilanciare;
ritenuto, infatti, che le esigenze lavorative della madre possano essere salvaguardate anche laddove dovesse essere iscritto alla scuola Per_1 materna di Calcinate, avendo dichiarato che, per accompagnare CP_1 alla scuola di Borgo di Terzo, dovrebbe programmare l'uscita Per_1 mattutina per le ore 08:30, sicché ben potrebbe occuparsi in prima persona dell'accompagnamento all'asilo del figlio alle ore 8:30; rilevato, infatti, dal regolamento della scuola materna “Don Luca Passi”, prodotto dall'odierno ricorrente quale doc. 6, che l'orario di ingresso alla scuola di Calcinate è previsto dalle ore 08:30, mentre l'orario di uscita dalle ore 15:45, con possibilità di avvalersi del servizio post-scuola fino alle ore 18:00, ritenuto, pertanto, che la madre possa occuparsi in prima persona di accompagnare alla scuola materna alle ore 08:30, prima di Per_1 recarsi sul posto di lavoro, e che possa anche occuparsi in prima persona del ritiro del bambino, avvalendosi del servizio post-scuola nei soli giorni in cui il suo orario lavorativo è prolungato fino alle ore 16:30, avendo dichiarato di terminare il più delle volte alle ore 14:00 (v. verb. ud. 23/11/2023); ritenuto, pertanto, che non vi siano delle specifiche esigenze lavorative del genitore collocatario che necessitino di essere salvaguardate attraverso l'iscrizione del figlio minore ad una scuola che dista ad oltre 15 chilometri dalla casa familiare (se viene percorsa la strada provinciale SP89), con un tempo di percorrenza di circa 25 minuti, ovvero ad oltre 19 chilometri dalla casa familiare (se viene percorsa la strada statale SS42) con un tempo di percorrenza di circa 30 minuti;
ritenuto che
, avendo chiesto l'assegnazione della casa familiare, CP_1
11 deve presumersi che abbia in progetto di vivere stabilmente a Calcinate insieme al figlio minore, e che pertanto è in questo luogo che il bambino è bene che si integri nel gruppo dei pari, potendo instaurare sin dalla scuola materna le prime relazioni amicali;
rilevato, inoltre, come il costo della scuola dell'infanzia di Calcinate ammonti ad euro 150,00 al mese (doc. 6), inferiore a quello previsto per la scuola di Borgo di Terzo (v. verb. ud. 23/11/2023); ritenuto che, a fronte della manifestata disponibilità di Pt_1 eventuali costi per il servizio di post-scuola, di cui la madre dovrà avvalersi nei giorni in cui terminerà di lavorare alle ore 16:30, possono essere posti per intero a carico del padre;
ritenuto necessario precisare che, nei giorni successivi a quelli in cui pernotterà presso il domicilio paterno durante la settimana, Per_1 avrà cura di accompagnare il figlio a casa della madre Parte_1 prima di recarsi al lavoro, e quest'ultima lo accompagnerà alla scuola materna prima di recarsi al lavoro, così da evitare l'ingresso di Per_1 prima delle ore 8:30, fatti salvi diversi e migliori accordi tra le Parti;
ritenuto necessario precisare che ciascun genitore, nei periodi di propria
“spettanza”, potrà avvalersi dell'ausilio dei propri familiari per l'accompagnamento o il ritiro a scuola del bambino, solamente dopo aver sondato la disponibilità dell'altro genitore di farsi carico personalmente dell'incombente (con la conseguenza che gli ascendenti potranno essere incaricati da ciascun genitore, dei periodi di rispettiva competenza, solo laddove nessuno dei due genitori, per motivi lavorativi, sia in grado di provvedervi da sé); ritenuto necessario precisare che, non essendo i genitori sospesi, o in altro modo limitati, nella responsabilità genitoriale, non occorre alcuna autorizzazione tribunalizia per consentire eventuali spostamenti del minore al di fuori del Comune di residenza, essendo onere delle Parti tenersi reciprocamente informate solo laddove vengano programmati lunghi tragitti o periodi di vacanza, senza che occorra alcun preventivo accordo tra i genitori (essendo sufficiente la mera preventiva comunicazione); ritenuto opportuno, nel quadro familiare descritto dalle relazioni in atti, contestualmente al percorso di mediazione familiare che le Parti si sono dichiarate disponibili ad intraprendere, incaricare il Servizio sociale competente di svolgere una attenta attività di monitoraggio sul nucleo, se ritenuto opportuno programmando accessi di educativa/osservazione domiciliare presso l'abitazione materna e paterna, con invito a trasmettere a questa Autorità Giudiziaria una relazione di aggiornamento entro il termine previsto in dispositivo;
visti gli artt. 473.bis.38 c.p.c. e art. 473.bis.10, comma 2 c.p.c.,
p.q.m.
12 - autorizza ad iscrivere il figlio Parte_1 Persona_2 presso la scuola materna “Don Luca Passi” di Calcinate (BG), Via Circonvallazione Ponente, n.4, per l'anno 2023/2024, anche senza il consenso della madre, provvedendo a sottoscrivere autonomamente, senza ritardo, il relativo modulo;
- dispone che il costo della scuola materna (e di eventuali buoni mensa) verrà ripartito al 50% tra i genitori, rimanendo a carico di
[...]
l'intero costo del servizio di post-scuola; Pt_1
- dà atto che entrambi i genitori concordano di intraprendere il percorso di mediazione familiare presso il “Consultorio ” già a partire Per_6 da gennaio 2024;
- incarica il Servizio Sociale competente di proseguire il monitoraggio del nucleo, di attivare/proseguire ogni intervento di osservazione domiciliare, educativa o di supporto/sostegno alla genitorialità ritenuto necessario in favore dei genitori, con invito a trasmettere a questa Autorità Giudiziaria una relazione di aggiornamento sul monitoraggio svolto, sugli interventi attuati in favore della coppia genitoriale e sulla condizione di benessere psico-emotivo del piccolo entro il Per_1 termine del 15/05/2024, avendo cura, così come previsto dall'art. 473.bis.27 c.p.c., di tenere distinti i fatti accertati, le dichiarazioni eventualmente rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori socio-assistenziali e socio-sanitari;
- fissa per la verifica del buon esito del percorso di mediazione e per l'esame della relazione del Servizio Sociale l'udienza del 04 giugno 2024, ore 11:00, assegnando alle Parti termine fino a cinque giorni prima dell'udienza suddetta per il deposito di una eventuale breve memoria ex artt. 473.bis.27 c.p.c.;
- riserva all'esito del percorso di mediazione familiare l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473.bis.22 c.p.c.
- riserva all'esito del giudizio la decisione sulle spese di lite» (v. ordinanza resa in data 24/11/2023).
Acquisiste le risultanze dell'indagine sociale e dell'osservazione domiciliare affidata al Servizio territoriale, ed esperito senza buon esito il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza tenutasi in data 04/06/2024 la difesa del ricorrente insisteva nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie articolate in atti, ivi compresa “la nomina di un CTU medico psicologo e/o psichiatra il quale, in stretto coordinamento con gli operatori e i professionisti dei Servizi sociali che da tempo stanno seguendo il nucleo familiare, accerti le cause del disagio manifestato da avendo particolare riguardo al nuovo contesto sentimentale Per_1 vissuto dalla ed alla presenza del cane nella casa familiare” (v. CP_1 CP_3 memoria depositata in data 29/05/2024 e verb. ud. 04/06/2024), mentre la difesa della convenuta contestava le richieste e deduzioni avversarie, sottolineando come
13 il Servizio sociale avesse rilevato dinamiche disfunzionali soprattutto in relazione agli atteggiamenti assunti dai nonni paterni di in ogni caso rimettendosi alle Per_1 decisioni del giudice delegato (v. memoria depositata in data 30/05/2024 e verb. ud. 04/06/2024).
Riservata la decisione, con ordinanza resa ex art. 473-bis.22 c.p.c., il Giudice delegato confermava i provvedimenti emessi da questo Tribunale con decreto n. 1481/2023 del 02/03/2023, pubblicato in data 09/03/2023, nonché gli incarichi e le deleghe già demandate al Servizio Sociale territorialmente competente, per quanto concerne il monitoraggio del nucleo familiare e il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione di madre e padre, disponendo, altresì, l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio psico-diagnostica volta ad indagare le condizioni di benessere psico-fisiche ed emotive del piccolo nonché le capacità genitoriali Per_1 di madre e padre anche attraverso la conoscenza dei rispettivi contesti familiari di provenienza, nominando all'uopo la dr.ssa (v. ordinanza del CP_4
05/06/2024).
Acquisita la relazione di c.t.u. depositata in data 15/11/2024 e la relazione sociale di aggiornamento relativa anche all'osservazione domiciliare, all'esito dell'udienza tenutasi in data 17/12/2024 il giudice delegato incaricava nuovamente i Servizi Contr sociali e specialistici di monitorare il nucleo con prosecuzione dell' presso il domicilio paterno per ulteriori 4 mesi, nonché di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità e/o di supporto psicologico in favore di , e di Parte_1 vigilare sull'andamento del percorso già intrapreso dalla madre presso la specialista privata di fiducia, assegnando ai Servizi termine per la trasmissione di un'ultima relazione di aggiornamento.
Rigettando ogni altra istanza istruttoria reiterata in udienza da procuratori delle parti, la presente causa veniva istruita anche mediante l'acquisizione degli atti contenuti nel procedimento penale medio tempore iscritto a carico di Parte_1 scaturito dalla denunzia-querela sporta da in relazione alle condotte Controparte_1 persecutorie e controllanti agite ai suoi danni dall'ex compagno (v. atti del procedimento penale iscritto al n. 6847/2023 r.g.n.r.).
All'udienza tenutasi in data 29/05/2025, la difesa del ricorrente dichiarava di rinunziare alla domanda di affidamento esclusivo a sé del minore, senza mancare di osservare che la signora ha dormito per tre notti presso l'abitazione del sig. CP_1
fatto che è stato riferito al signor da alcuni parenti e da una vicina Tes_1 Pt_1 che ha visto il sig. la signora e il bambino in giardino mentre Tes_1 CP_1 facevano in barbecue;
la difesa paterna chiedeva al Tribunale adito anche di sanzionare la convenuta per la violazione dell'obbligo di informativa imposto ai genitori nell'ordinanza resa in data 24/11/2023, avendo la madre portato a Per_1
Desenzano del Garda in occasione delle vacanze Natalizie dell'anno 2024 e a Milano a casa di una zia della madre durante le vacanze pasquali 2025, senza che il padre lo sapesse. Di contro, la difesa della madre ribadiva come il comportamento
14 controllante e denigratorio assunto dal signor e dai suoi membri della Pt_1 famiglia nei confronti della madre [fosse] di pregiudizio per il bambino e che, nonostante tutto quanto già osservato in sede di educativa domiciliare e accertato dalla c.t.u., il sig. non aveva modificato il suo comportamento, come Pt_1 neppure lo avevano fatto i suoi familiari (v. verbale udienza).
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 17/09/2025 in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., per la rimessione della causa in decisione con assegnazione ai difensori delle parti di un termine fino a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito della nota di precisazione delle conclusioni, fino a 30 giorni prima per il deposito della comparsa conclusionale e fino a 15 giorni prima per il deposito della memoria di replica. Con ordinanza resa fuori udienza in data 23/09/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * *
Così riassunti i fatti di causa, il Collegio rileva, preliminarmente, che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione posto che l'indagine sulle capacità genitoriali di madre e padre e la qualità della relazione sussistente tra e ciascun genitore è stata svolta sia attraverso la consulenza Per_1 tecnica d'ufficio sia mediante l'intervento osservativo dei Servizi sociali incaricati dal Tribunale, le cui relazioni e valutazioni – del tutto coerenti e conformi – neppure sono state specificatamente contestate dalle odierne parti in causa.
Ciò presupposto, prima di affrontare il merito preme al Collegio ricordare il principio di diritto in base al quale il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (cfr. Cass. n. 29730/2020; Cass. n. 26517/2024).
Ebbene, ancorché le domande di parte convergano “formalmente” in punto di affidamento del minore, appare evidente a questo Collegio come le reciproche recriminazioni avanzate da madre e padre durante tutto il corso di questa procedura, unitamente ai fatti accertati e alle valutazioni compiute sulle capacità genitoriali di ciascuno di loro, rendono del tutto impraticabile il regime dell'affidamento condiviso.
In punto di diritto, è il caso di ricordare che con l'adozione della Legge n. 54/2006 anche il nostro ordinamento si è progressivamente uniformato ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, in particolare per quanto concerne la tutela del superiore interesse del minore alla bigenitorialità. Tale 15 principio costituisce, oggi, una delle direttrici fondamentali nella disciplina della responsabilità genitoriale, orientando le decisioni dell'Autorità giudiziaria in materia di affidamento. Nel nostro ordinamento, dunque, il regime dell'affido condiviso rappresenta la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenuto conto delle inclinazioni ed aspirazioni di questo. La Suprema Corte, infatti, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio secondo cui, in materia di affidamento dei figli, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità di padre e madre di crescere ed educare il figlio, giudizio che potrà fondarsi anche sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass, n. 27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa o manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), con ciò valutando le reali attitudini educative, affettive e relazionali in funzione della tutela dell'equilibrio psicofisico del minore (v. Cass. n. 197/2024).
Inoltre, i giudici di legittimità hanno chiarito che se la mera conflittualità tra in seno alla coppia genitoriale – conflittualità che spesso connota i procedimenti separatizi - non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, è pur vero che questo conflitto deve mantenersi nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, assumendo, diversamente, connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 26517/2024; Cass. n. 6535/2019). All'esito di simili verifiche, infatti, il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quali l'affidamento esclusivo o rafforzato del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro (cfr. Cass. n. 4056/2023; Cass. n. 32876/2022).
16 Fatta questa premessa giuridica in tema di affidamento, pare necessario ricostruire le dinamiche familiari alla luce di quanto emerso dall'istruttoria, ponendo a fondamento della presente decisione le risultanze dell'indagine psicodiagnostica espletata a mezzo del Consulente e gli esiti dell'osservazione (anche domiciliare) demandata al Servizio territoriale, indagini che hanno messo in luce un contesto familiare paterno particolarmente ostile nei riguardi della figura materna e l'incapacità di di esercitare una funzione genitoriale autonoma e Parte_1 sganciata dalle influenze negative della propria famiglia di origine.
Sin dalla prima relazione trasmessa a questo Ufficio, il Servizio sociale dava atto che I fattori di rischio osservati sono relativi alle dinamiche conflittuali insorte tra la famiglia allargata paterna e la sig.ra che attualmente rendono complesso CP_1 il raggiungimento di accordi sui diversi fronti (ad esempio l'iscrizione alla scuola dell'infanzia) delegando all'autorità giudiziaria un potere decisionale in tal senso. Si dava atto che già durante il primo colloquio, aveva espresso Parte_1 preoccupazione rispetto all'esercizio delle funzioni genitoriali da parte della madre e alla nuova frequentazione della donna («Il suo nuovo compagno ha due denunce, mia madre l'ha visto mentre spintonava l'ex sulle scale del condominio») e particolarmente critico risultava il tema dell'assegnazione della casa familiare, questione che aveva coinvolto anche la rete familiare del che documenta Pt_1 tramite video e foto gli spostamenti della signora cosa da loro confermata, CP_1 per fornire “prove” del fatto che la donna viva nella casa familiare assegnatale saltuariamente. Nella relazione si dava atto che, già in data 13/11/2023, l'Assistente sociale e l'Educatrice avevano incontrato la famiglia (il ricorrente, i Pt_1 genitori e la sorella) poiché avevano espresso «la necessità di raccontare il loro punto di vista sulla situazione» e, durante l'incontro, era emersa da parte di costoro una forte preoccupazione in merito alle capacità genitoriali della signora CP_1 nonché un'evidente rabbia del nucleo familiare nei confronti della anche se CP_1 si poteva rilevare un posizionamento differente da parte del Sig. : lo stesso Pt_1 in presenza della propria famiglia si è dimostrato adeso alle argomentazioni da loro sollevate, mentre in presenza della lo stesso si è dimostrato più CP_1 disponibile ad un dialogo volto a ridurre il conflitto (v. relazione sociale datata 16/11/2023 a firma dell'Assistente sociale Dr.ssa dell'Ambito di Testimone_3
Grumello del Monte).
Negli stessi termini, la relazione educativa riportava come, se dall'osservazione del contesto materno non erano emerse criticità, dall'osservazione del contesto paterno, fin dai primi accessi, si rendeva necessario per l'Educatrice ribadire in più situazioni alla famiglia allargata del sig. il ruolo della scrivente (nonni e sorella) di Pt_1 fronte alle diverse sollecitazioni alla scrivente della loro disapprovazione per la nuova relazione istaurata dalla signora alle capacità di quest'ultima di CP_1 gestione dell'abitazione e alle “chiacchere di paese”, al punto che nei momenti di scambio con la scrivente in merito alla figura materna i vari componenti familiari, ad eccezione del padre di L., non hanno sempre usato un tono adeguato, usando
17 anche parole non consone riferite alla madre, che successivamente L. ha ripetuto nel contesto materno. A riguardo, anche la signora comunica che CP_1 nell'ultimo periodo capiti che, al rientro dell'abitazione paterna, il minore riporta frasi come “papà bravo, mamma cattiva” (frase sentita anche dalla scrivente),
“papà parco”, “la mamma fa piangere il papà”, “mamma culo”, esaltando poi la parentela paterna, screditando quella materna (v. relazione educativa datata 09/11/2023 a firma dell'Educatrice Professionale Dr.ssa Persona_5 dell'Ufficio minori e famiglie di Grumello del Monte).
L'enorme difficoltà di di affrancarsi dal nucleo di origine e dalle Parte_1 dinamiche disfunzionali sopra descritte veniva ribadita nella relazione di aggiornamento trasmessa dal Servizio nel mese di maggio 2024, ove, dopo un ulteriore periodo di osservazione domiciliare, l'Assistente sociale scriveva di aver proseguito i colloqui con entrambi i genitori finalizzati alla stipula di accordi nell'interesse di (tra cui - si legge nella relazione - gestire in modo Per_1 maggiormente costruttivo l'assunzione di decisioni in tema di salute ed educazione (prenotazione visite mediche, gestione dei contatti con il pediatra di famiglia ecc.) al fine di evitare le divergenze avvenute nel mese di aprile 2024 relative alla terapia farmacologica prescritta dal pediatra di famiglia su cui i genitori avevano opinioni differenti); proseguiva facendo osservare che Le preoccupazioni esposte dal sig. e dalla sua famiglia a partire da giugno 2023 a carico della madre, non Pt_1 hanno trovato riscontro nell'ambito degli interventi attuati dal servizio scrivente, posto che La signora appare attenta ai bisogni del figlio, sia fisici che CP_1 educativi;
è spesso coinvolta dallo stesso nelle attività di gioco, creando un vero e proprio momento di “divertimento” in cui ha libertà di espressione e di Per_1 movimento. […] Per quanto riguarda la comunicazione madre-figlio, viene usato un linguaggio adeguato all'età del bambino, accogliendo e ascoltando quello che viene comunicato dallo stesso. La madre appare presente anche a livello affettivo. I genitori, nonostante gli episodi di accesa conflittualità avvenuti nei mesi precedenti, hanno dichiarato di voler apportare un cambiamento alle loro dinamiche relazionali, esplicitando la volontà di assumere decisioni nell'interesse del figlio senza eccessivi condizionamenti da parte di figure esterne. Tale aspetto, dichiarato negli intenti, risulta ancora critico (v. relazione del Servizio Sociale
“Ambito di Grumello del Monte”, datata 24/05/2024, a firma dell'assistente sociale dr.ssa . Infatti, se da un lato i genitori parevano in grado di Testimone_3 rispondere ai bisogni del piccolo dall'altro lato, il Servizio sociale ribadiva Per_1 come la conflittualità fosse prevalentemente espressa da parte della famiglia allargata paterna che nutre sentimenti di rabbia e sfiducia nei confronti della sig.ra arrivando a metterne in discussione le capacità genitoriali e, all'interno di CP_1 tale dinamica, tende a non prendere alcuna posizione né
contro
Parte_1 né in difesa dell'ex compagna, faticando a portare avanti gli accordi presi con quest'ultima per non contrariare la famiglia d'origine.
Nella relazione redatta dall'Educatore domiciliare, datata 13/05/2024, a firma della
18 dr.ssa Naomi Mosca, si precisava che se il padre aveva mostrato graduale apertura nei confronti della figura educativa la nonna paterna di aveva fin da subito Per_1 voluto chiarire la sua posizione riguardo alla situazione relazionale tra il figlio e la signora ribadendo più volte la sua posizione nei confronti della mamma di CP_1
individuando nella stessa il capro espiatorio della situazione di tensione tra Per_1 la coppia genitoriale, esternazioni di fronte alle quali manteneva Parte_1 quasi sempre una posizione di silenzio lasciando che [fossero] sempre i suoi genitori a esprimere un giudizio o una considerazione sul contesto/sulla situazione del momento. In questi termini si esprimeva l'Educatrice professionale: Entrambi i genitori, nei due contesti separati, risultano essere in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze del figlio seppur con le loro caratteristiche individuali. Degno di nota è però il fatto che la conflittualità all'interno della coppia, nonché il clima di tensione tra la famiglia d'origine del signor e la madre, non Pt_1 sempre appare tutelante per , in quanto, anche alla presenza dell'educatrice Per_1 professionale durante gli scambi, il bambino è stato esposto a comunicazioni, anche se indirette ma in sua presenza, contenenti un linguaggio screditante della figura materna.
Nell'ultima relazione trasmessa a questo Ufficio nel mese di maggio 2025 il Servizio sociale rappresentava che nel mese di gennaio era stato avviato un percorso di supporto psicologico in favore del signor ma che, nonostante Parte_1
l'avvio del percorso, Il processo di emancipazione del sig. dalla propria Pt_1 famiglia d'origine risulta ancora agli albori e ciò lo si evince dal contenuto delle mail che quest'ultimo trasmette alla scrivente in cui emerge ancora il tema del controllo e della sfiducia nei confronti della sig.ra […] Da parte della Pt_4 1 Nella predetta relazione l'Assistente sociale scrive: “In data 17/02/2025 il sig.
ha trasmesso alla scrivente la seguente mail: “Buongiorno dott Pt_1 Tes_3 questa mattina ore 7:00 mio papà mentre usciva per andare all'lavorare ha incontrato e che stavano mettendo sulla macchina del . ha CP_1 Tes_1 CP_6 Per_1 salutato mio papà, mio papà ha detto a ON che doveva dormire nella casa Per_1 Tes_ dove e collocato. ha risposto che era venuto su a salutare ma la CP_1 macchina di ON non c'era. a seguito mio papà in macchina mentre mio papà Tes_1 Tes_ era a piedi (andava da mia sorella perché oggi la macchina la prendeva lei) si è fermato a abbassato il finestrino e chiamato mio papà è de nata una piccola discussione. Erano lontani 3/4 mt mi diceva che lei quando ha il bambino lo può Tes_1 portare dove vuole mio papà risponde che il bambino deve dormire nella casa dove è collocato dicendogli anche che in quella casa non doveva entrarci e Tes_1 Tes_1 risponde che non né mai entrato nella casa di e che siamo stati noi a tirare in Per_1 Tes_ Tes_ mezzo , risponde che a forza di calpestare la merda noi rimarremo nella merda e mio papà gli ha detto di andarsene e lui se ne andato buona giornata grazie”.
In data 03/03/2025 il sig. trasmette la seguente mail: “Buongiorno dott Pt_1 oggi alle ore 11 sono uscito sul balcone della cucina perché dovevo sistemare Tes_3
19 famiglia del sig. permangono convinzioni che non risulta possibile sfatare, Pt_1 come ad esempio il fatto che debba dormire a Calcinate perché l'ha detto il Per_1
Giudice”, oppure ancora che la casa dei nonni materni sia stata dichiarata inagibile. La scrivente ribadisce continuamente al sig. che tali convinzioni non Pt_1 rappresentino la realtà dei fatti. In occasione di un colloquio di monitoraggio svolto con la sig.ra la stessa ha espresso il desiderio nel mediolungo periodo di CP_1 acquistare una nuova abitazione rimanendo (compatibilmente con le disponibilità del mercato immobiliare) nell'ambito di Grumello del Monte: all'epoca del colloquio la stessa non ne aveva ancora parlato con il sig. temendo Pt_1 ripercussioni legali. La scrivente ha suggerito alla madre di affrontare tale tematica con il sig. , tenuto conto del fatto che tale aspetto non rappresenta in alcun Pt_1 modo un pregiudizio per che rimarrebbe molto vicino ai suoi affetti Per_1 famigliari. A fronte di questo quadro, il Servizio sociale proponeva la chiusura dell'educativa domiciliare presso l'abitazione paterna entro il mese di giugno 2025, la prosecuzione del percorso psicologico a favore del signor segnalando, Pt_1 ancora una volta che si ritiene opportuno continuare a rinforzare il sig. Pt_1 affinchè si emancipi e rinforzi nel proprio ruolo genitoriale (v. relazione sociale datata 15/05/2025 a firma dell'Assistente sociale Dr.ssa Testimone_3 dell'Ambito di Grumello del Monte).
Nella relazione a firma dello psicologo-psicoterapeuta dott. quanto Persona_7 all'andamento del percorso di psicologico intrapreso da si legge: Parte_1
“Nel corso dei colloqui ha iniziato un processo di maggiore riflessione e Pt_1 ristrutturazione delle proprie modalità relazionali. È stato invitato ad allenarsi a formulare domande, esprimere pensieri e porre limiti con tono fermo ma non aggressivo, sviluppando una maggiore assertività. Ha riconosciuto che la sua tendenza a evitare il conflitto lo porta a non affrontare le situazioni scomode e a non chiarire i propri bisogni, salvo poi accumulare frustrazione fino a reagire con esplosioni emotive che lui stesso definisce sproporzionate. Tali vissuti sono stati rielaborati all'interno del percorso, promuovendo una lettura meno centrata sul controllo e più orientata alla tutela del benessere del minore. In questo senso, si segnala positivamente la disponibilità mostrata dal padre a collaborare con la madre nella ricerca di un nuovo pediatra per frutto di un dialogo avvenuto Per_1 in modo costruttivo e condiviso. Durante gli incontri è stato valorizzato il ruolo paterno e la presenza costante di nella vita del figlio. Si è lavorato sulla Pt_1 necessità di contenere le interferenze dei familiari, in particolare dei nonni paterni, favorendo un'assunzione più piena di responsabilità nella gestione del bambino. In questa direzione, ha mostrato segnali di cambiamento, riferendo di essere Pt_1 diventato più capace di porre limiti e di prendere decisioni in modo autonomo, pur continuando a confrontarsi con le proprie difficoltà emotive. Nel complesso, il delle cose, e ho visto ON che attraversava il parco con il bambino aveva lo Per_1 zainetto e continuava a guardarsi indietro 5 minuti dopo e partito lui con il panda per raggiungerla. Grazie buona giornata da ”. Pt_1
20 percorso sta rappresentando per uno spazio di elaborazione significativa. Si Pt_1 osserva un progressivo aumento della consapevolezza rispetto al proprio funzionamento relazionale, una maggiore attenzione all'efficacia comunicativa e una crescente capacità di orientare le proprie azioni in funzione del benessere del figlio, anche a fronte delle criticità ancora presenti nel rapporto con la madre. Sebbene permangano fatiche legate alla cogenitorialità, si segnala un'evoluzione positiva nelle modalità di gestione delle relazioni e una volontà di mantenere un atteggiamento cooperativo e centrato sulle esigenze del bambino”.
Nella relazione di aggiornamento relativa all'educativa svolta presso il domicilio paterno nel periodo gennaio–aprile 2025 si specifica che durante gli accessi domiciliari, i signori non presentano più agli incontri, non Pt_1 chiedendo/ricercando scambi comunicativi con la scrivente;
si evidenzia come il signor abbia accettato ben volentieri l'iniziativa di un percorso di Parte_1 supporto psicologico messo a disposizione dal servizio di riferimento, riportando all'educatrice che per lui era fonte di benessere e di aiuto nel “vedere le cose in modo diverso”; quanto al rapporto padre-figlio si dà atto che, rispetto al passato,
[...] ha assunto una modalità normativa adeguata alla situazione restando fermo Pt_1 sulla posizione che assume nei confronti del figlio quando deve impartire delle regole, apparendo anche propositivo nel proporre nuovi stimoli nell'attività con il figlio (come il ricercare nuove attività da svolgere insieme, quali preparare la cena, apparecchiare la tavola o fare un puzzle) e pure rispetto al passato, appariva Per_1 più sereno e tranquillo in presenza della figura paterna, che veniva dal bambino ricercata costantemente. La relazione dell'Educatrice, pur non evidenziando criticità nel rapporto padre-figlio, ancora una volta riportava la necessità di un supporto e consolidamento del sostegno alla genitorialità, per il signor . Sempre nella Pt_1 medesima relazione, l'Educatrice segnalava che, stando ai racconti del il Pt_1 rapporto tra i genitori era ancora abbastanza altalenante, come dimostrava un episodio - recentemente accaduto - in cui il minore veniva portato in pronto soccorso a causa di ripetuti episodi di vomito e, dopo essere stato avvisato dalla signora il padre si recava all'ospedale per sincerarsi delle condizioni del figlio ma CP_1 al suo arrivo insieme al nonno paterno si sarebbe creata una situazione di tensione e pure nei giorni seguenti i genitori non erano riusciti a trovare un accordo rispetto alle modalità e ai tempi di rientro del bambino alla scuola materna (v. relazione redatta dall'Educatore domiciliare, datata 15/04/2025, a firma della dr.ssa Naomi Mosca).
Le dinamiche disfunzionali sopra descritte e le fragilità di rispetto Parte_1 alla capacità di esercitare una funzione genitoriale coerente e adeguata nell'ambito del regime di bigenitorialità hanno trovato conferma negli accertamenti svolti dalla Consulente nominata d'ufficio.
In primo luogo, pare necessario mettere in evidenza che anche nel corso dei colloqui svoltisi con la Consulente dr.ssa venivano descritte da CP_4 [...] quelle forme di controllo messe in atto nei confronti della e del Pt_1 CP_1 minore mediante appostamenti sotto la casa familiare e riprese fotografiche. Dai
21 racconti delle parti e dei rispettivi nuclei familiari si apprendeva come l'ostilità serbata dai ( e di lui genitori) nei confronti della Pt_1 Parte_1 CP_1 originava dalle modalità con cui era terminata la relazione sentimentale tra i due e da tutto ciò che era avvenuto successivamente, ossia l'annullamento del matrimonio poco prima della sua celebrazione, il rientro di al domicilio dei Parte_1 propri genitori, l'assegnazione della casa familiare in favore della e l'avvio CP_1 di una relazione sentimentale tra quest'ultima e un amico del signor vicino Pt_1 di casa dei di lui genitori2. 2 Nel corso della c.t.u. è a spiegare di aver detto subito ai genitori che Parte_1 la sua preoccupazione era riuscire in tempi rapidi a dare una casa al figlio e ha per questo ha chiesto il loro supporto. Riconosce che con si era pensato CP_1 inizialmente all'affitto ma poi confrontandosi con i genitori aveva compreso che forse per la sua situazione economica, lavorando solo lui, sarebbe stato più fattibile l'acquisto, riuscendo ad ottenere una buona rata del mutuo e in considerazione del fatto che si era presentata un'occassione di vendita di una casa di proprietà di amici dei suoi genitori in Calcinate Per tanto dopo aver condiviso e visto la casa con hanno CP_1 optato per l'acquisto, visto che l'abitazione era piaciuta anche a lei. Il sig. Pt_1 spiega che non avendo ai tempi un lavoro i suoi genitori si erano offerti di CP_1 pagare la metà dell'anticipo e, successivamente, hanno contribuito anche per l'acquisto del mobilio. Soldi che il sig. mette in evidenza i genitori gli hanno prestato e Pt_1 che pertanto lui nel tempo dovrà ridare (p. 20 rel. c.t.u.); dopo la decisione di annullare il matrimonio la sig.ra spiega di essersi trasferita a vivere con presso i CP_1 Per_1 suoi genitori fino ad aprile 2023 quando in seguito alla prima udienza le è stata assegnata la casa coniugale;
a suo avviso i forti contrasti hanno avuto inizio propri in seguito a tale evento. La sig.ra afferma che in quel periodo sono cominciati CP_1 dei veri e propri pedinamenti (che ritiene sia ben documentato negli atti e in merito quali è stata sporta una denuncia) da parte del nonno paterno e del cognato volti a controllare i suoi spostamenti. Riferisce di aver impiegato circa un mese per trasferirsi a vivere definitivamente nella casa coniugale, che sottolinea peraltro sia stata lasciata in cattive condizioni dal sig. Evidenzia come in quel periodo avesse trovato un Pt_1 impiego come scaffalista per una cooperativa e pertanto terminasse il lavoro la sera tardi (alle 24); chiarisce che dopo la separazione sia stata supportata nell'accudimento di da sua madre, che in quel periodo svolgeva una parte di lavoro in smart Per_1 working, e che solitamente si recava a dormire con lei nella casa coniugale, mentre più raramente il bambino veniva portato a dormire dai nonni. Afferma che in questa fase si verifica l'episodio, descritto negli atti, per cui una sera è stato richiesto l'intervento dei carabinieri in quanto i nonni materni mentre uscivano di casa con per recarsi Per_1 alla propria abitazione, dovendo la nonna la mattina dopo recarsi presto al lavoro a Milano, sono stati fermati dal sig. e dal nonno paterno. Riferisce come il quel Pt_1 periodo sia anche iniziata la sua relazione con l'attuale compagno , ex amico di Tes_1
evidenziando come il 23 aprile giorno del loro primo appuntamento loro siano Pt_1 stati fotografati e le foto inviate all'avvocato, ciò a testimonianza, a visione della sig.ra del controllo e pedinamenti esercitati dal sig. e dai parenti paterni. CP_1 Pt_1
22 Dal confronto con i nonni paterni di a parere della Consulente, emergeva in Per_1 modo evidente come gli stessi si siano sentiti traditi dalla sig.ra rea ai loro CP_1 occhi di aver tenuto celato le difficoltà in essere e aver tradito al loro fiducia. Chiaro è al riguardo il risentimento nutrito della nonna paterna nei confronti della sig.ra : “Ci siamo fidati ciecamente di , le abbiamo voluto tanto bene, CP_1 CP_1 una seconda figlia e come ha detto anche sua mamma da noi trattata da principessa e da lui da regina, quello che abbiamo promesso ti abbiamo dato e ci ha sbattuto la porta in faccia non dicendoci che le cose non andavamo bene” sentenzia il sig.
. Intervistati rispetto ai pedinamenti e ai controlli esercitati dei confronti
Pt_1 della madre e dei nonni materni i genitori del sig. forniscono resoconti in
Pt_1 linea con quanto presente agli atti. Invitati a spostare l'attenzione sulle competenze genitoriali del figlio, i nonni si dicono sicuri che sia in grado di accudire il
Pt_1 figlio senza la loro guida. Ritengono di poter affermare ciò in quanto pur vivendo con loro è lui che accudisce e si prende cura di portando ad esempio il fatto Per_1 che grazie al papà il bambino ha superato la paura dell'acqua. Riportano, poi, un evento avvenuto in corso di Ctu, ossia il fatto che il sig. dopo essersi
Pt_1 confrontato e aver dato l'assenso per acconsentire che fosse iscritto al post Per_1 scuola, come da suggerimento delle insegnanti, abbia ritirato il consenso, questo in quanto i nonni paterni non condividevano. In merito a ciò il nonno assicura di aver compreso, anche grazie il supporto della consulente di parte paterna, la necessità di fare un passo indietro nel ruolo di nonni in quanto le scelte dei genitori non
La sig.ra sostiene che questi episodi si siano verificati diverse volte generando CP_1 in lei un forte stato d'ansia (pp. 27-28 rel. c.t.u.). Per quanto concerne gli appostamenti e pedinamenti riferiti dalla mamma di suo figlio messi in atto dal lui e dai suoi familiari in seguito all'assegnazione della casa coniugale, il sig. dichiara che passando Pt_1
“casualmente” davanti alla suddetta abitazione (aprile 2023) ha visto il figlio uscire accompagnato dai nonni materni alle 22 30 e di essersi pertanto preoccupato non sapendo dove lo stessero portando e pensando fossero diretti alla loro casa che a convinzione del sig. era stata indicata come insalubre anche nel Decreto del Pt_1
Giudice successivo alla prima udienza (dato di fatto non riportato in nessun atto del giudice). Per tanto su consiglio del proprio avvocato quando la cosa si è verificata nuovamente ha ritenuto di intervenire, insieme al padre e al cognato, fermando i nonni materni che quella sera intorno alle 22 si apprestavano ad uscire dalla casa coniugale con (episodio di aprile 2023 già descritto agli atti); l'intervento dei Carabinieri Per_1
e la richiesta ai nonni materni di fermarsi presso la casa coniugale fatta degli stessi è letta dal sig. come conferma alle proprie convinzioni (pp. 30-31 rel. c.t.u.). Pt_1
Per quanto riguarda l'attuale relazione sentimentale instaurata dal madre di suo figlio con il sig. il sig. riconosce che lui ha vissuto la cosa come un vero e Tes_1 Pt_1 proprio tradimento e specifica che la situazione è ancor più complicata dal fatto che lo stesso viva nel medesimo condomino dei suoi genitori, dove ora lui risiede;
afferma che se il nuovo compagno fosse stato una persona estranea non sarebbe stato per lui un problema (p. 32 rel. c.t.u.).
23 devono essere messe in discussione dai nonni. Il nonno spiega che loro hanno letto ciò come un tentativo di limitare il tempo a disposizione con il nipote e di aver capito solo dopo che non era questo il fine. Pertanto, dichiarano che d'ora in poi si limiteranno a offrire il loro aiuto per quanto riguarda il lavare o il cucinare, oppure le volte in cui il figlio avrà qualche impegno si offriranno di occuparsi di lui. La nonna interpellata riconosce piangendo che probabilmente ha sbagliato ma ci tiene a precisare di aver ragionato da nonna e non da mamma e di essere preoccupata non per il figlio ma per il nipote. Invitata ad esplicitare tale preoccupazione afferma di non riuscire a spiegarsi bene ma di temere per la sua condizione di figlio di separati, il suo dover fare molti spostamenti e cambiamenti. Tuttavia, il vissuto della nonna emerge chiaro dalle sue parole: “Quando mi hanno detto che era meglio che il bambino facesse il posticipo mi sono sentita segare le gambe come che mi togliessero il bambino”. … Alla richiesta di provare a dar senso all'agito del figlio che una volta appresa la sua contrarietà rispetto al posticipo si è allineato alla sua posizione, la nonna paterna arriva a dire che questo potrebbe essere dovuto al tentativo di di non darle un dispiacere. Il confronto in merito alla capacità Pt_1 da loro ravvisata nel figlio di riuscire a mantenere fede alle proprie scelte e intenti quando in antitesi con il loro parere e pertanto ad esprimersi su quanto loro effettivamente credano che lui possa fare il genitore in autonomia senza la loro guida e presenza continua, porta la nonna paterna ad ammettere che in realtà loro non hanno mai provato a lasciarlo fare. Si dicono disposti a dargli fiducia e dichiarano di essere favorevoli lasciagli i suoi spazi nell'esercizio della sua funzione genitoriale (pp. 52-54 rel. c.t.u.). Sempre dal colloquio con i nonni paterni, la CTU riscontrava che la sig.ra viene definita dal nonno in termini di brava CP_1 mamma che si impegna e voglio bene al figlio anche se mette in evidenza come alcune sue modalità di occuparsi di non collimano con il loro modo di Per_1 intendere la cura di un bambino. Di fatto emerge uno sguardo ipercritico dei nonni paterni nei confronti della madre di loro nipote tanto che ha domanda diretta la nonna ritiene che la sig.ra non sia una mamma adeguata. Di fatto poi fa CP_1 eco anche il nonno riportando tutta una serie di segnalazione risalenti anche al primo periodo dopo la separazione in cui a loro dire il bambino puzzata e non veniva lavato ecc. Ora sostengono che non sia maleodorante ma lamentano la Per_1 presenza dei peli del cane e del fatto che il cane del compagno della madre non sia ben accurato e venga tenuto a contato con il bambino: lamentano non sia igienico. Allo stato attuale emerge che, quando va dai nonni il fine settimana viene Per_1 cambiato gli vengono messi i panni acquistati dal papà e quando torna a casa la domenica rimessi i panni puliti della mamma (pp. 54-55 rel. c.t.u.). Degno di nota, a parere della CTU, era che al termine della visita domiciliare presso la residenza paterna la nonna paterna [avesse] sottolineato alla Ctu il fatto che, quando AN è da loro ritrovi il sorriso, così come il nonno paterno, accompagnando la scrivente all'uscita del condomino, ci ha tenuto a mostrale l'ubicazione dell'appartamento del sig. nuovo compagno della sig.ra (pp. 48-49 rel. c.t.u). Tes_1 CP_1
24 Conosciuti a colloquio anche i signori (genitori di , la CTU CP_1 Controparte_1 dava atto che i nonni materni di dopo aver ricostruito la storia della coppia Per_1 genitoriale, descrivevano i due anni dopo la separazione molto difficili: emotivamente e psicologicamente pesanti, a causa di un'assoluta mancanza di comunicazione e dialogo che rende difficile ogni cosa. … Confermano che fino all'assegnazione della casa coniugale la figlia è tornata a vivere da loro insieme a
A loro metro di giudizio le cose sono andate da subito male: discutevano su Per_1 tutto e perdeva facilmente la pazienza, tanto che sostengono: “Lui andava Pt_1 via sgommava bestemmiava, i vicini lo volevamo denunciare perché c'erano bambini presenti”. Ritengono che la situazione sia peggiorata ulteriormente in seguito all'assegnazione a della casa coniugale. Da quel momento, a CP_1 visione dei nonni materni, non solo sono aumentate le lamentele rispetto a come accudiva ma sono anche iniziati gli appostamenti e pedinamenti, CP_1 Per_1 così come documentato negli atti. Evidenziano come tali comportamenti siano ancor oggi presenti, seppur sia stata ridotta la frequenza. Segnalano, ad esempio, il fatto che recentemente , dopo aver lasciato il bambino al padre, si è recata a fare CP_1 un aperitivo con un'amica ed è stata seguita: lo stesso riferiscono i nonni, Per_1 ha riportato che era andato con il papà a vedere dove andava la mamma e poi al parco. Stimolati a formulare un'ipotesi che possa dar senso ai suddetti agiti, i sig.ri sostengono di non saper darsi una spiegazione se non supponendo che CP_1
l'obiettivo sia quello di screditare la madre per poter ottenere l'affido prevalente e di conseguenza riavere da subito la casa coniugale (pp. 58-59 rel. ct.u.). Descrivono la figlia in termini di mamma dolce, apprensiva e attenta, a cui mostra di Per_1 essere legato e di cui ricerca molto per le coccole. Sostengono di non potersi esprimere sul ruolo di padre di avendolo osservato solo nelle prime fasi di Pt_1 accudimento. Stimolati a ipotizzare possibili strategie di risoluzione della vicenda in corso, i nonni materni mettono in evidenza il fatto che ci vorrebbe una collaborazione reciproca mentre invece vi è un muro. Vedono che la figlia si sente sempre e continuamente messa sotto processo, cosa che le genera molta ansia e insicurezza. Sul punto i nonni ben chiariscono: “Lei si sente sempre sotto processo quando lo deve consegnare si agita e deve controllarlo, se ha le etichette giuste dei vestiti che non siano adeguati, ossia non troppo grandi o piccoli, o le unghiette, o fargli il bagno, si stressa anche AN perché lo deve consegnare integro perché altrimenti scattano le foto. Il papà gli compra le scarpe e il giubbotto e le tiene per sé, ce lo riconsegna la domenica con gli stessi vestiti del venerdì perché gliene mettono altri, ma perché? Quando lo ritira idem perché c'è sempre qualcosa che non andava bene”. Ci tengono a precisare che le lamentele in passato siano sempre state avanzate perlopiù dal nonno paterno che accompagnava a prendere o Pt_1 portare oggi pensano i passaggi del bambino avvengano solo tra i due Per_1 genitori (p. 60 rel. ct.u.).
L'indagine espletata a mezzo della c.t.u. ha permesso di far luce anche sulla figura del signor nei cui confronti la difesa paterna ha mosso continue critiche Tes_1
25 e accuse fin dall'inizio di questo procedimento, reiterate anche all'esito dell'approfondimento psico-diagnostico3. Ebbene, in relazione a quanto emerso dal colloquio avvenuto con l'attuale compagno della la CTU scrive: “Invitato a CP_1 esprimere il suo punto di vista sul benessere attuale di così come da lui Per_1 percepito, il sig. sostiene di vedere perlopiù sereno anche se riconosce Tes_1 Per_1 che da figlio lui stesso di genitori separati percepisce il suo essere sempre un po'
“Sballottato” da una parte all'altra ma soprattutto il suo ritrovarsi tra due fronti opposti, con la sensazione che venga un po' condizionato. Motivando tali sue osservazioni e sensazioni il sig. afferma di aver notato come al bambino Tes_1 vengano trasmesse, magari anche involontariamente, paure e preoccupazioni che fino a poco prima non aveva e che si manifestano sempre in concomitanza delle udienze in Tribunali o in vista di valutazioni o quant'altro. Ad esempio, il sig. Tes_1 riporta il fatto che ad un certo punto ha iniziato incomprensibilmente a Per_1 manifestare paura per il suo cane, con cui fino a poco tempo prima giocava e a cui si sdraiava vicino, e poi in udienza è emersa la questione dei peli del cane;
oppure la paura del fatto che lui guidi la macchina o il terrore manifestato da quando Per_1 3 All'udienza del 04/06/2024, tra le altre doglianze, la difesa paterna lamentava come i Servizi sociali non avessero chiarito quali erano le condizioni di vita del bambino presso la casa familiare, in particolare anche in considerazione della presenza di un cane di grossa taglia, ritenuto potenzialmente pericoloso per la razza (pastore cecoslovacco), e comunque riferisce che nei tragitti in auto il cane viene trasportato senza museruola e senza le prescrizioni previste dal Codice della strada, per garantire la sicurezza dei passeggeri, in particolare di che viene alloggiato nei sedili posteriori dotati di Per_1 seggiolino, segnalando che in data 31 maggio 2024, a seguito della festa dell'asilo di trasportava il minore in auto e si accorgeva che dietro la sua Per_1 Parte_1 autovettura il signor teneva una guida imprudente e alquanto pericolosa, non Tes_1 mantenendo la dovuta distanza dall'auto guidata dal signor . Per questo Pt_1 episodio riferisce che il suo assistito ha sporto una denuncia-querela nei confronti di in data 01/06/2024, con una successiva integrazione del 03/06/2024, che Tes_1 depositerà se autorizzato dal Giudice delegato. Ancora all'udienza di esame della relazione peritale tenutasi in data 17/12/2024, la difesa del ricorrente esprimeva come la CTU avesse descritto un quadro positivo in termini di responsabilità genitoriale, mentre era stata sottovalutata l'interferenza del signor attuale compagno della madre, nel rapporto genitoriale e anche nei Tes_1 confronti del minore, nel senso che questa figura, dal punto di vista del ricorrente, influenzerebbe negativamente il percorso di crescita del bambino, proprio in ragione di quelle manifestazioni di disagio espresse dal minore e che non sono state indagate dalla consulente. Ulteriori dubbi sulle capacità genitoriali della madre e sull'adeguatezza dell'ambiente a cui era esposto il minore venivano sollevati in occasione dell'ultima udienza Per_1 tenutasi in data 29/05/2025, ove l'odierno ricorrente lamentava di non sapere esattamente dove il minore pernotta, posto che la mamma viene vista pernottare a casa del signor anche senza il bambino e che ciò che il padre fatica ad accettare è il Tes_1 fatto che non si comprende se vi è o meno questa convivenza tra la signora e CP_1 l'attuale compagno, a quale contesto il bambino è esposto e con chi dorme la notte, anche perché quando si sveglia chiede spesso di poter dormire nel letto Per_1 matrimoniale. 26 si sporca. Riconosce che tali paure rientrino facilmente nel momento in cui il bambino viene rassicurato oppure si trasforma e affronta la paura con il gioco, ad esempio una volta che era terrorizzato perché si era sporcato con il gelato il sig.
ricorda di essersi sporcato anche lui volontariamente e questo ha disteso Tes_1
l'atmosfera. … il sig. mostra nel confronto sul punto di essere pienamente Tes_1 consapevole del suo ruolo. Esplicita chiaramente di non volere e di non essere per nulla intenzionato a sostituirsi alla figura paterna in quanto un padre ce l'ha Per_1 ed è molto presente, cosa che ritiene sia per lui sia una grande fortuna. Tuttavia, valuta giusto e legittimo, anche perché frutto della sua esperienza personale di figlio, che i genitori che si separano possano rifarsi una vita con nuovi compagni, purché questo avvenga dando priorità al benessere e ai vissuti dei figli, cosa che a suo modo di vedere richiede e passa attraverso il rispetto dei ruoli e l'evitare la messa in atto di forzature su di loro. Per questo in merito al suo posizionamento nei confronti di chiarisce: “Io non voglio mettermi al posto del padre, come ho Per_1 fatto io con i rispettivi compagni dei miei genitori dopo, non voglio sostituirmi alla figura di padre, è il figlio della mia compagna, sempre interfacciandomi con
, un padre ce l'ha per fortuna”. Conferma che oggi il bambino si rivolga a CP_1 lui chiamandolo per nome e non più con l'appellativo di zio e ribadisce che per spiegare la situazione al bambino lui e si sono fatti aiutare da alcuni libretti CP_1 suggeriti dalla prima educatrice da loro individuata e interpellata in Per_5 qualità di persona competente a cui chiedere indicazioni in merito (pp. 62-64 rel. c.t.u.).
Chiarito il quadro intorno alla coppia genitoriale, quanto alla figura paterna di la Consulente scrive quanto si reputa utile riportare Parte_1 pedissequamente: “La tendenza del sig. a porsi nei confronti della madre Pt_1 di suo figlio in termini sempre un po' critici e di messa in discussione della sua adeguatezza materna è emersa in modo evidente anche nel corso dei colloqui peritali. Significativo in tal senso è apparso il passaggio in cui il sig. dopo Pt_1 che in sede di colloquio di coppia si è detto disponibile ad accogliere la richiesta materna di tenere con sé in un sabato di spettanza della madre (in quanto la Per_1 sig.ra doveva partecipare ad una giornata formativa a Milano) ed essere CP_1 apparso contento di fronte alla proposta di tenerlo anche a dormire il sabato, ha evidenziato, poi, alla Ctu il fatto che la mamma fosse arriva non alle 18 ma alle 20 e 30, sostenendo che quello era il terzo weekend di fila che teneva il figlio. L'approfondimento svolto in merito ha permesso di capire come in realtà lui aveva visto secondo il solito calendario delle visite tenendolo in più solo il giorno Per_1 che di fatto era stato richiesto e pattuito, peraltro, senza tenerlo a dormire come ipotizzato inizialmente” (p. 33 rel. c.t.u.). Di fronte alla domanda diretta se lui ritenga o meno la sig.ra adeguata e capace di occuparsi del figlio, il sig. CP_1
sostiene che la vede adeguata ma ritiene che debba essere meno distratta: Pt_1
“La vedo che è in grado di occuparsi di però deve stare non distratta a pensare Per_1 ad altro, cioè deve pensare ai bisogni di ”. Stimolato ad esplicitare in modo Per_1
27 più preciso e chiaro le proprie preoccupazioni, il sig. evidenzia come lui Pt_1 abbia paura non solo che la madre a causa del compagno non dia la giusta importanza a ma anche che lui possa crescere “Sbandato” in ragione del Per_1 fatto che le regole che lui cerca di dare e dà al figlio poi non vengano portate avanti e rispettate anche dalla madre: “Io cerco di dargli delle regole e voglio che le regole quando è della mamma siano simili, capisco che non possono essere uguali ma si devono assomigliare”. Invitato ad esemplificare un possibile attuale disaccordo educativo tra loro il sig. porta il fatto che, mentre lui tutte le sere controlla Pt_1 le mani e le unghie al figlio per assicurarsi che siano pulite la stessa cosa non fa la madre, tanto che a dichiarazione paterna è capitato molte volte che il bambino arrivasse con le unghie sporche e lunghe e la mamma di fronte a tale comunicazione non dicesse nulla ma si mostrasse contrariata. Stimolato a prendere in considerazione il fatto che un conto è avere abitudini di igiene diverse un altro è l'incuria, il sig. riporta un ulteriore esempio legato all'ora Pt_1 dell'addormentamento che ha permesso di rilevare come le regole genitoriali sul punto siano le medesime nei due contesti di vita del minore ( si corica Per_1
d'abitudine intorno alle 21 mentre ora che non fa più il riposino a scuola questo è anticipato alle 20.30) ma il sig. pensa che questo dalla madre non avvenga Pt_1 in quanto alcune persone affidabili gli hanno riferito di aver visto dei pub il figlio fino oltre le 23. Invitato, infine, ad esprimersi in merito all'attuale maggior bisogno di il padre lo individua nel poter ricevere affetto di entrambi i genitori e Per_1 avere tanta premura nei suoi confronti: “Perché è quella che ricerca di più”, evidenzia (p. 43 rel. c.t.u.). Sulle competenze genitoriali di la CTU Parte_1 scrive: Rispetto ai bisogni primari, intesi come la cura e la protezione del figlio il sig. ha mostrato di essere un padre preoccupato di preservare il figlio da Pt_1 situazioni di potenziale pericolo, per cui anche egli stesso ha riconosciuto di richiamare a fare attenzione a possibili rischi e non esporsi troppo;
Per_1 all'interno di questa condotta educativa rientrano le preoccupazioni per il pelo del cane, della muffa o dei vestiti non puliti a dovere, tuttavia il pericolo di questo approccio, nel quale ogni incognita rappresenta un potenziale pericolo, è che possa poi diventare un limite nell'esplorare l'ambiente circostante da parte del bambino, che percependo lo stato d'ansia nel genitore nel tempo tende ad interiorizzarlo e vivere egli stesso con ansia le situazioni nuove. In riferimento a bisogni secondari, che riguardano la sfera psicologica ed emotiva, il sig. è apparso meno Pt_1 consapevole della propria “funzione riflessiva” nei confronti del figlio, ponendosi su un piano maggiorente concreto rispetto alla madre. Lo stesso ha esposto di vedere il figlio sereno e allegro, per cui empiricamente riconosce che sta bene, ma Per_1 non è riuscito ad “innescare” una riflessione su come il figlio potrebbe aver percepito la conflittualità tra genitori e sui vissuti che potrebbero generare in Per_1 le critiche alla madre e al suo contesto, oltre agli agiti in tal senso, intesi come i pedinamenti/inseguimenti fatti insieme al nonno paterno. È evidente che lo stesso avrebbe bisogno di un supporto per poter sviluppare e migliorare questi aspetti legati alla genitorialità, al fine di comprendere meglio il mondo interiore di Per_1
28 e di come poter essere una guida autorevole e consapevole anche sul piano simbolico (p. 73 rel. c.t.u.).
Dall'altro lato, l'indagine della Consulente ha messo in luce la piena adeguatezza genitoriale della madre, sotto ogni profilo: riguardo alla madre, sig.ra CP_1 occorre considerare che al momento della nascita di aveva compiuto 20 anni, Per_1 era pertanto comprensibile attendersi una certa immaturità nella cura/gestione di un neonato;
tuttavia, da quanto emerso in fare peritale si sono rilevate unicamente delle insicurezze, del tutto normali per una giovane neomamma;
la stessa è quindi risultata adeguata rispetto alle funzioni di cura, protezione ed educazione del figlio. Nel complesso si è saputa organizzare nella gestione di anche quando Per_1 aveva impegni lavorativi che la occupavano in orari serali ed è riuscita a conciliare il ruolo materno con quello lavorativo. Come spesso accade con i bambini piccoli si è appoggiata ai propri genitori per riuscire a gestire la quotidianità e garantire a un ambiente adeguato e sereno. Rispetto a competenze genitoriali più Per_1 complesse, quali il cogliere gli stati mentali del figlio formulando riflessioni appropriate al suo sviluppo, riuscendo quindi a creare una relazione empatica e autorevole la sig.ra è risultata essere una madre che si pone sempre in CP_1 ascolto di , attenta ai suoi bisogni e alle sue reazioni e disponibile ad Per_1 organizzare uno spazio mentale favorevole e accogliente allo stesso. La sensazione avuta dalla domiciliare e dai colloqui clinici è che la sig.ra sia molto capace CP_1 di leggere gli stati mentali del figlio e di trattarlo come un “essere intenzionale”, portatore di sentimenti, convinzioni, intenzioni e desideri, e non un contenitore in cui inserire delle informazioni o da programmare. Questa sua competenza sarà sempre più importante in fase di crescita quando i bisogni del figlio saranno sempre meno concreti/primari e più sbilanciati su versanti simbolici/secondari. L'indagine peritale ha quindi permesso di cogliere le competenze genitoriali della mamma di che si pongono su un livello di buona capacità in termini Per_1 concreti e di alto profilo relativamente agli aspetti formali. Lo stile educativo genitoriale della stessa è di tipo comprensivo/permissivo, nel quale viene dato spazio all'ascolto e alle spiegazioni, tuttavia la sig.ra è apparsa in difficoltà CP_1 quando si è posto nei suoi confronti in modo rigido e/o capriccioso, faticando Per_1 ad essere ferma sulle proprie posizioni e dando quindi al figlio la sensazione di poter continuare a mantenere il comportamento inadeguato. Rispetto alla co-genitorialità la sig.ra ha mostrato un atteggiamento complessivamente aperto e CP_1 collaborativo nei confronti del sig. Anche di fronte a situazioni spinose Pt_1
[come, ad esempio, l'ubriacatura o i pedinamenti] affrontate durante la perizia non si è mai posta in termini rivendicativi, ma in ottica di comprendere e/o cercare delle soluzioni condivise. La stessa non ha nessuna intenzione di mettere in discussione l'importanza e il ruolo paterno del sig. e questo dato è avvalorato dalle Pt_1 attenzioni che sta avendo rispetto all'introduzione della figura del nuovo compagno, il quale ha più volte sottolineato di non avere nessuna intenzione di sostituirsi al padre e di comprendere la delicatezza della relazione con la sig.ra
29 nel rapporto con (pp. 72-73 rel. c.t.u.). CP_1 Per_1
Rispetto a quanto emerso dall'osservazione dell'interazione tra ciascun genitore e il minore, la CTU rappresenta come si approcci in modo sereno e tranquillo Per_1 con entrambi, mostrando di essere in sintonia con loro e di non incontrare particolari difficoltà nel rapportarsi all'uno e all'altro, ciò nonostante, la presenza di diversità nello stile relazionale e interattivo. … Diversamente nel corso dell'osservazione alla presenza di entrambi i genitori si sono rilevati movimenti attuati dal minore e ritenuti degni di nota. In primis l'arrivo presso lo studio della Ctu, a differenza degli accessi avvenuti in precedenza con il singolo genitore, è stato contraddistinto dalla presenza di uno stato di forte agitazione e disregolazione emotiva (caratterizzata da forte pianto, urla, agiti volti a buttarsi a terra) manifestato da Si precisa che il bambino è giunto accompagnato dalla sola Per_1 madre, in quanto il sig. era già presente in loco, ma era a conoscenza del Pt_1 fatto che ad attenderlo ci sarebbe stato anche il padre. …nello svolgersi della successiva interazione di gioco con i genitori ha mostrato una evidente Per_1 propensione e un forte attaccamento al padre ma anche una chiara fatica a staccarsi da lui. Di fatto per la maggior parte dell'osservazione è rimasto seduto sulle sue ginocchia, sebbene entrambi i genitori abbiano cercato di indurlo a sedersi sulla sua sedia, così come non ha mai voluto né accettato che il sig. si mettesse in Pt_1 disparte, per aderire alla richiesta della Ctu di alternare momenti di gioco con entrambi i genitori ad altri con il singolo, questo nonostante il padre abbia agito tentativi in tale direzione. Al contrario non ha mostrato fatiche nello staccarsi Per_1 dalla figura materna né ha espresso contrarietà al fatto che la mamma si mettesse in disparte. A tal riguardo è apparso significativo il fatto che se in presenza Per_1 della sola madre non ha mostrato fatiche (né sono emersi aspetti di criticità nell'interazione di gioco tra loro) nella situazione di compartecipazione dei genitori ha fatto fatica ad includerla nell'attività ludica arrivando a dichiarare di non volere che lei partecipasse, accogliendola e accettando di giocare con lei solo dopo che ha plausibilmente percepito dai movimenti paterni (che gli ha chiesto più volte perché non volesse giocare con la mamma per, poi, coinvolgerla lui nel gioco ) che questo fosse anche desiderio dello stesso, sentendosi pertanto legittimato. Di fatto AN ha mantenuto un posizionamento più centrato e meno critico sul padre;
significativo in tal senso è apparso il momento cui il bambino ha chiesto ad entrambi i genitori di partecipare ad un'attività di disegno, consistente nel riprodurre sul foglio un cerchio usando come modello un tappo, lodando il lavoro del padre e, al contrario, correggendo quello della madre, questo nonostante la prestazione di quest'ultima fosse migliore di quella paterna. Similmente ha sostenuto di volere lui stesso apporre le firme sul disegno comune e, di fatto, ha scarabocchiato il foglio in diverse parti ma, poi, ha sostenuto che erano tutte firme del papà (pp. 45-47 rel. ct.u.).
Per il vero, a fronte di uno stato di buona salute e di benessere del piccolo che Per_1 si esprime come un bambino affabile e affettuoso, perfettamente in linea con le tappe
30 evolutive, la CTU mette in evidenza che proprio queste caratteristiche del bambino portano a recepire con una certa facilità gli stati emotivi che circolano nelle Per_1 relazioni, ma anche ad essere particolarmente recettivo alla comunicazione non verbale e a sperimentare una reazione intensa alle emozioni;
più in particolare, con riguardo alle reazioni emotive talvolta sproporzionate del bambino, la CTU reputa plausibile ipotizzare che gli agiti di richiedano di essere letti in un'ottica di Per_1 complessità che tenga in dovuta considerazione non solo il temperamento del minore, la sua attuale fase di crescita e le fragilità rilevate nel funzionamento delle sue principali figure di riferimento genitoriale, ma anche e soprattutto l'alta conflittualità che ha contraddistinto il processo separativo della coppia in esame con il permanere di rilevanti fatiche e criticità comunicative. Si valuta, infatti, importante ribadire come queste siano apparse caratterizzate in modo particolare dalla presenza di disfunzionali processi di triangolazione comunicativa generati in gran parte all'inappropriato e malsano coinvolgimento e ruolo esercitato in particolare nella vicenda dalla famiglia paterna. Nello specifico si evidenzia come se da una parte sembra manifestare tali reazioni emotive in misura maggiore Per_1 all'interno della relazione con la madre, e la stessa sia apparsa in maggior difficoltà rispetto al padre a gestire in modo efficace i suddetti agiti del figlio, dall'altra si rileva come tali manifestazioni emergano perlopiù nei momenti in cui il bambino si accinge a passare o passa da un contesto di vita all'altro. A ciò si aggiunge il fatto che nell'osservazione dell'interazione con la sola madre è apparso sereno e tranquillo (non ha manifestato nessun disequilibro emotivo) e la stessa si è mostrata non solo adeguata nel rapportarsi e interagire con lui ma anche attenta e capace di salvaguardare agli occhi del figlio l'immagine del padre, che, anche nel corso dei confronti peritali, non ha mai denigrato né messo in discussione nel suo ruolo di padre. Diversamente sul versante paterno è stata notata l'emergere nelle modalità di lettura e percezione degli eventi espresse dal sig. una spiccata e Pt_1 resistente tendenza a percepire un senso di sfiducia rispetto alle capacità della sig. di occuparsi adeguatamente del figlio, ponendosi in modo perlopiù critico CP_1 nei suoi confronti. Pertanto, nonostante nel corso nell'interazione congiunta genitori-figlio il padre sia apparso adeguato e orientato a collaborare e coinvolgere la madre nel processo interattivo con il bambino, è indubbio… che tale sentimento di sfiducia del padre verso la madre sia stato e venga percepito dal minore. Ciò appare ancor più plausibile se si considera il temperamento sensibile espresso da
, il significativo legame d'affetto nutrito nei confronti del padre ma Per_1 soprattutto il fatto che tale convinzione di inidoneità materna è condivisa e alimentata dai nonni paterni, a cui il sig. ha mostrato non solo di affidarsi Pt_1 ma anche d' incontrare fatiche nell' arginare e/o porre limiti all'influenza di fatto da loro esercitata sull'esercizio della sua funzione genitoriale. Alla luce di quanto espresso appare plausibile agli scriventi ipotizzare che tutto ciò possa allo stato attuale contribuire all'affaticamento emotivo del minore e lo renda passibile, se non ben gestito, di tradurre in un fattore di rischio per la salvaguardia di un suo futuro benessere psicofisico e nonché equilibrato processo di sviluppo (pp. 76-77
31 rel. c.t.u.).
Condividendo appieno le conclusioni della Consulente del Tribunale, il Collegio non può che respingere con fermezza la tesi di parte ricorrente secondo cui i disagi manifestati da sono da ricondurre alla precocità e all'assenza di buon senso Per_1 nell'introduzione del nuovo compagno nella sua vita da parte della (p. 21 CP_1 comp.concl.). Appare chiaro che queste manifestazioni emotive del piccolo Per_1 non siano da ricondurre alla frequentazione con l'attuale compagno della madre, quanto – è il caso di ribadirlo – alla presenza di disfunzionali processi di triangolazione comunicativa generati in gran parte all'inappropriato e malsano coinvolgimento e ruolo esercitato in particolare nella vicenda dalla famiglia paterna (v. rel. c.t.u.).
Invero, anche dal confronto avvenuto tra la CTU e l'Assistente sociale emergeva chiaramente come tra le principali criticità del nucleo vi fosse la poca tenuta degli accordi raggiunti dai genitori (spesso grazie all'intervento del servizio sociale), accordi che di fatto, per un motivo o per l'altro, non vengono mai rispettati. Più in particolare in questi termini si esprime la CTU: in riferimento alla suddetta criticità, questa è stata rilevata in misura maggiore se non predominante a carico del padre che, pur apparendo capace di accogliere e seguire le indicazioni date da operatori o insegnanti e di condividere e riconoscere che determinate richieste siano solo ed esclusivamente a tutela del benessere del figlio, subisce la disfunzionale influenza dei genitori con cui vive, i quali possiedono e mantengono una visione negativa e critica sulla sig.ra e sull'esercizio della sua funzione materna;
rispetto alle CP_1 dinamiche e ai posizionamenti genitoriali, si chiarisce che mentre la madre non ha mai mosso critiche al padre, lamentando sempre e solo l'ingerenza dei nonni paterni, così non è stato per il sig. che in diverse occasioni ha mostrato la Pt_1 tendenza a muovere varie e numerose critiche all'operato materno;
nel confronto con le insegnanti effettuato a marzo 2024 è stata riportata una situazione in miglioramento, dopo l'intervento fatto ad inizio anno con i genitori in merito alla necessità di lavorare su alcuni aspetti dell'autonomia del bambino. Diversamente nell'incontro tenutosi il 02 ottobre 2024 le insegnanti hanno segnalato: 1) una maggiore sofferenza emotiva di rispetto all'anno scolastico precedente, Per_1 contraddistinta dalla tendenza ad agire molti capricci ma anche dalla difficoltà a lasciarsi consolare. Tale aspetto è stato confermato anche dai genitori e Contr dall'educatrice ; 2) un riemergere della conflittualità di coppia con la difficoltà ad assumere decisioni. Nel caso specifico in merito alla proposta degli insegnanti di iscrivere il bambino al posticipo per due giorni a settimana: la madre si è espressa favorevolmente, il padre ha chiesto il tempo di riflettere sul tema. Ne ha parlato anche con l'educatrice, sembrando propenso ad autorizzare, ma a seguito dell'intervento della nonna paterna, ha dato parere negativo. Sempre dal confronto con il Servizio territoriale emergeva che gli incontri con i nonni paterni e la zia paterna [avevano] messo in risalto come gli stessi non considerino il sig. Pt_1 capace, riconoscano in lui fragilità e tendano a sostituirsi ma soprattutto
32 sperimentino molta più rabbia per la situazione generatesi con la sig.ra , CP_1 che probabilmente rappresentava per loro una fonte di tranquillità in quanto supporto per il figlio. Il posizionamento assunto dai nonni paterni con i servizi è sempre stato quello di riversare una critica continua verso la madre di , Per_1 esasperando molto fatti ed eventi. Ai nonni paterni è stato rimandato il fatto che il loro agire alimenti il conflitto della coppia genitoriale e abbia pericolose ripercussioni sulla vita di (pp. 65-66 rel. c.t.u.). Per_1
Le stesse dinamiche venivano riportate in sede consulenziale dall'Educatrice professionale, che faceva osservare come il minore nell'ultimo periodo abbia attuato un cambiamento in termini regressivi, alternando momenti in cui si muove in totale autonomia ad altri in cui ricerca molto il contatto fisico e richiede attenzioni, con modalità tipiche di un bambino più piccolo (sbiascica parole, trascina i piedi). Questo in particolare quando è in relazione con la madre. Fatica ad accettare i “no” che paiono innescare in lui forti reazioni emotive e oppositive;
anche queste agite soprattutto nel rapporto con la mamma, che tende ad essere meno autorevole del padre. Il bambino inizia ora a mostrare maggior serenità nel passaggio tra i due contesti di vita. Prima associava la presenza dell'educatrice al fatto di dover andare dal padre e iniziava a piangere quando sentiva il citofono: era necessario preparalo in anticipo;
ora è più tranquillo;
rispetto al suggerimento d'iscrivere il bambino al posticipo il sig. confrontandosi con l'educatrice ha mostrato di capire Pt_1
l'utilità della proposta ed è apparso orientarsi in tale direzione, il problema è sorto nel momento in cui, con il rientro a casa, la nonna con toni accessi ha espresso la propria contrarietà - avendo percepito la suddetta proposta come un modo per escluderla e impedirle di esercitare il suo ruolo di nonna - generando il conseguente un cambio d'idea del padre;
… il padre ha mostrato la tendenza ad esprimere sempre un certo senso di sfiducia nei confronti della madre di suo figlio e a rimandarle un suo non essere capace;
rilevante in tal senso è stata la questione della recente problema di salute del bambino che il padre reputa dovuta a scarsa attenzione e alla cura sbagliata adottata dalla madre, che al contrario ha sostenuto di essersi mossa secondo le indicazioni del pediatra;
il sig. preso Pt_1 singolarmente comprende il senso degli interventi, chiede anche supporto all'educatrice (a cui manifesta le sue angosce) ma nel momento in cui intervengono i nonni si sente come in dovere di allinearsi al loro pensiero;
si è lavorato su ridefinire il fine dell'intervento educativo in quanto inizialmente la nonna lo utilizzava come modo per sfogarsi della situazione, ciò in presenza del bambino;
- il padre fatica ad accettare la figura del nuovo compagno in quanto molto preoccupato e in ansia che questo possa comportare per lui la perdita di o il rapporto con la madre di suo figlio;
appare molto angosciato dall'idea Per_1 che al bambino possa accadere qualcosa (pp. 67-68 rel. c.t.u.).
Accertata, in ogni contesto, l'eccessiva e nociva ingerenza della famiglia di origine del nella vita del nipotino e il conseguente innalzamento del conflitto in Pt_1 seno alla coppia genitoriale, la CTU conclude osservando che il nucleo genitoriale
33 del piccolo comprende non soltanto dai genitori, sig. e sig.ra Per_1 Pt_1
ma anche i rispettivi nonni e in particolare i nonni paterni, i quali non si CP_1 limitano ad offrire supporto al figlio nella gestione del nipote, ma si sono assunti un ruolo di primo piano nella crescita di , contraendo di fatto la Per_1 responsabilità genitoriale del padre, da loro ritenuto implicitamente non sufficientemente adeguato e andando a influire sulle scelte genitoriali della madre, da loro esplicitamente considerata non del tutto idonea nelle funzioni genitoriali. Emerge quindi un sistema familiare allargato molto sbilanciato, nel quale le decisioni del sig. sono subordinate alla revisione dei suoi Pt_1 genitori;
se, ad esempio, il padre di concorda con la madre una variazione Per_1 nell'orario di gestione del figlio e i nonni paterni non sono d'accordo “riformano” quanto stabilito dai genitori, il sig. abbandona la propria decisione e si Pt_1 conforma a quanto stabilito dai propri genitori. Questo specifico aspetto assume un'importante rilevanza nella vita del minore, perché va a modificare il normale assetto genitoriale padre-madre e crea una polarizzazione verso le figure dei nonni paterni, che per loro stessa ammissione ritengono la sig.ra una madre non CP_1 adeguata e per cui occorre una continua correzione delle decisioni, fino ad arrivare a gesti invero preoccupanti, quali veri e propri pedinamenti e/o inseguimenti della stessa al fine di controllarla o reperire materiale “probatorio” (p. 70 rel. c.t.u.).
Ora, senza mettere in discussione il sincero sentimento d'affetto nutrito da
[...] per il IG, appare imprescindibile che, a tutela del percorso di Pt_1 crescita del piccolo continui ad essere supportato a livello Per_1 Parte_1 personale e genitoriale attraverso un percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità il cui andamento andrà monitorato dal Servizio sociale. Le dinamiche osservate durante tutto il corso di questo procedimento inducono il Tribunale a prediligere in questo tempo un affidamento esclusivo in capo alla madre, quale regime maggiormente idoneo a preservare il bambino dalle dinamiche conflittuali ancora in essere vista l'impossibilità per la coppia genitoriale di assumere decisioni comuni sulla vita quotidiana del minore a causa dei repentini “ripensamenti” del padre dopo il confronto coi propri genitori.
L'affidamento esclusivo del minore alla madre, in altri termini, si rende assolutamente necessario per offrire a un tempo adeguato (essendo Parte_1 parsa del tutto insufficiente la durata del presente giudizio) per consolidare le proprie competenze, in particolare la capacità di empatizzare, leggere e tenere in dovuta considerazione le esigenze e i bisogni del figlio in un processo di efficace accompagnamento (anche in ottica futura) del suo sviluppo di crescita, capacità al momento riscontrata unicamente con riferimento alla figura materna (p. 78 rel. c.t.u.), dato che il si pone ancora in veste di figlio che sente di dover Pt_1 sottostare alle decisioni dei propri genitori, evidentemente ritenute più adeguate (p. 74 rel. c.t.u.).
Peraltro, la posizione assunta dal padre nell'affermare la sua genitorialità si è
34 manifestata anche in forme di controllo - per quanto indirette - sulla vita della signora osservata e monitorata nei suoi spostamenti da parenti e conoscenti, CP_1 pedinata e inseguita da e dal di lui padre, condotte che sono indice Parte_1 di inidoneità all'esercizio di una responsabilità genitoriale condivisa (v. atti del procedimento penale iscritto al n. 6847/2023 r.g.n.r.).
Le stesse doglienze avanzate dal ricorrente in questo giudizio fanno emergere come fatichi a cogliere lo spirito dell'affidamento condiviso, che, se è Parte_1 vero che richiede la compartecipazione dei genitori agli incombenti della vita quotidiana del minore e la condivisione delle decisioni e informazioni più rilevanti, non richiede certamente la preventiva concertazione o informazione in merito ad ogni spostamento del bambino al di fuori del Comune di residenza e Comuni limitrofi (v. p. 18 comp. concl.) - come sostiene il padre quando chiede di provare a mezzo di interrogatorio formale che la madre aveva condotto il bambino in visita da una zia a Milano - né richiede il consenso dell'altro genitore rispetto a ogni frequentazione parentale e amicale, salvo che essa costituisca fonte di pericolo e pregiudizio per il minore4.
Del tutto infondate e prive di qualsivoglia riscontro sono, infatti, le preoccupazioni paterne circa le condizioni di salute del figlio dovute alla vicinanza con il cane di
“grossa taglia” di proprietà dell'attuale compagno della madre;
indagando lo stato di benessere fisico del bambino tramite un colloquio con il pediatra di fiducia di , Per_1 la CTU scrive: “ad aprile 2024, ha avuto una da tipica infezione da Per_1
Streptococco curata con una crema antibiotica. In merito a tale evento e invitato a chiarire i passaggi che hanno portato alla diagnosi e alla prescrizione della cura, il Dott spiega che nell'ultimo anno la mamma ha di fatto tenuto maggiori Pt_5 contatti anche via e-mail, essendo questa una modalità di comunicazione che spesso lui utilizza con i genitori dei suoi pazienti per dare consigli ma anche nel caso di semplici diagnosi, come quelle legate a problemi dermatologici. Ricorda che la mamma di ad aprile 2024 aveva scritto per un problema di arrossamento Per_1 nella zona anale e dalle foto ne era emersa una chiara diagnosi di infezione da Streptococco con la conseguente prescrizione di una crema antibiotica;
ricorda che il decorso si era prolungato ma poi il tutto si era risolto. Interpellato rispetto al fatto di esseri confrontato in merito anche con il padre, il medico dichiara di aver ricevuto una telefonata dallo stresso orientata a chiarire alcuni dubbi sull'infezione del figlio in quanto non aveva ben capito cosa fosse successo: chiarimenti che sono stati dati e per cui il padre non ha più interpellato il medico. Alla richiesta di esprimere il proprio parere professionale sulla natura del problema infettivo, il Dott, ha ben chiarito come tale diagnosi non si associ a Pt_5 situazioni o condizioni di trascuratezza nell'igiene o nella cura del bambino ma è una patologia che si riscontra abbastanza frequentemente nei bambini di quell'età. Spesso emerge in seguito a pregresse infezioni virali tanto che, chiarisce il pediatra, tali diagnosi dermatologiche sono molto più frequenti nei periodi successivi alla diffusione di contagi virali tra i bambini, cosa che, ricorda, il Dott. di fatto Pt_5 si è verificata anche nel periodo in cui ha contratto l'infezione” (pp. 69-70 Per_1 rel. c.t.u.).
Ancora, sull'influenza (negativa) che il padre sostiene venga esercitata sul minore a causa delle frequentazioni con il compagno della madre, la CTU scrive: “Per quanto concerne l'ipotesi di lettura alternativa legata al fatto che le disfunzionali reazioni emotive del minore possono essere espressione diretta di un'inadeguatezza materna e/o conseguenza dell'avvio da parte della stessa dell'attuale relazione sentimentale con il sig. (che si ricorda essere un ex amico del sig. conosciuto e in Tes_1 Pt_1 passato chiamato zio da e residente nello stesso condominio dei nonni Per_1 paterni) gli elementi raccolti e le valutazioni svolte rendono tale ipotesi poco se non per niente plausibile. … in merito alla relazione tra la sig.ra e il sig. CP_1 gli scriventi ritengono che se da una parte è indubbio che ciò non abbia Tes_1 facilitato le cose e abbia certamente contribuito ad aumentare ulteriormente la complessità della situazione familiare e relazionale del minore, dall'altra non sono emersi elementi a favore del fatto che questo evento abbia generato in Per_1 confusione rispetto all'identità del proprio padre e nemmeno chiari stati di disagio e/o malessere, di fatto nel corso delle osservazioni svolte e dei resoconti raccolti il sig. non è emerso in termini di figura per lui particolarmente significativa” Tes_1
(p. 78 rel. c.t.u.).
Ancor più grave è che sia giunto ad accusare di Parte_1 Controparte_1 non essere un genitore sufficientemente “collaborativo” per il fatto di aver deciso di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale iscritto a suo carico con l'incolpazione di “atti persecutori”, attribuendo alla decisione della valore CP_1
“strumentale” poiché trova ragione nella convinzione (errata) che detto procedimento possa impedire l'accoglimento delle richieste di modifica avanzate dal ricorrente consentendole, così, di mantenere le condizioni di affido in essere (p.
36 2 memoria di replica). Ora, al di là del fatto che l'aver presentato opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero costituisce un diritto personalissimo della persona offesa – che a parere della si è resa necessaria CP_1 per permetterle di tutelare la sua persona vista la persistenza di queste forme di controllo attuate nei suoi confronti – sconcerta che il padre strumentalizzi tale decisione della madre per incolparla di non essere collaborativa, contrariamente a quanto emerge da tutte le relazioni versate in atti dal Servizio sociale e dalla relazione di c.t.u., mentre, dal canto suo, non mostra alcuna Pt_1 consapevolezza rispetto alla gravità di queste condotte dal punto di vista genitoriale poiché oggettivamente idonee a minare il rapporto di fiducia alla base della relazione genitoriale e, quindi, oggettivamente incompatibili con l'esercizio dell'affidamento condiviso.
Del resto, le continue recriminazioni di inadeguatezza rivolte alla figura materna non sono affatto cessate dopo l'espletamento della c.t.u. né dopo l'avvio del percorso psicologico da parte di Persona_9
In questo quadro appare importante delegare al Servizio sociale la prosecuzione del monitoraggio del nucleo per almeno due anni dalla comunicazione del presente provvedimento, affinché vigili sull'evoluzione dello stato di benessere del piccolo e sull'andamento del percorso di supporto psicologico e di parent training Per_1 che si invita a continuare con un operatore esperto in genitorialità. Pt_1
In definitiva, alla luce di tutto quanto accertato e osservato, ancorché stia Pt_1 proseguendo attivamente il percorso psicologico, il Tribunale reputa prematura la previsione di un affidamento condiviso attesa la necessità di verificare una reale e autentica trasformazione del funzionamento paterno in considerazione della manifestata volontà (per ora solo sul piano formale) di mostrarsi proattivo e propenso a seguire le indicazioni della Consulente;
infatti, già all'udienza di discussione della relazione peritale tenutasi in data 29/05/2025, come si è illustrato, riemergevano, dal lato paterno, tutte le preoccupazioni sulle incapacità della madre e sullo stato di malessere del bambino, preoccupazioni rivelatesi del tutto infondate. Del resto, analoghi propositi venivano rappresentati dalla coppia genitoriale all'Assistente sociale già nel maggio 2024, quanto scriveva testualmente: “I genitori, nonostante gli episodi di accesa conflittualità avvenuti nei mesi precedenti, hanno dichiarato di voler apportare un cambiamento alle loro dinamiche relazionali, esplicitando la volontà di assumere decisioni nell'interesse del figlio senza eccessivi condizionamenti da parte di figure esterne. Tale aspetto, dichiarato negli intenti, risulta ancora critico” (v. relazione sociale datata 24/05/2024). Dunque, a salvaguardia dell'interesse del piccolo di veder preservato il suo Per_1 percorso di crescita dall'esposizione ad un contesto familiare ostile verso la figura materna, il Tribunale reputa assolutamente necessario prevedere ex officio l'affidamento esclusivo di alla madre con riconoscimento in capo a Per_1 CP_1 del potere di assumere autonomamente tutte le decisioni di ordinaria
[...] amministrazione inerenti alla vita quotidiana del figlio, anche implicanti scelte di natura educativa (si pensi ad eventuali ingressi posticipati a scuola, uscite anticipate, attività ludiche-sportive, regime alimentare, frequentazioni parentali e amicali etc.) e di tenere autonomamente i rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche (si pensi ai colloqui con le insegnanti di scuola), con le autorità sanitarie (si pensi alle visite pediatriche etc.) e con ogni altro organo della pubblica amministrazione (si pensi alla richiesta di rilascio del documentato di identità, tessera sanitaria etc.), mentre le sole decisioni di maggiore rilevanza in tema di salute (a titolo esemplificativo, l'esecuzione di interventi chirurgici e/o di trattamenti sanitari etc.), istruzione (a titolo esemplificativo, scelta della scuola elementare) e cambio eventuale di residenza abituale dovranno essere previamente concordate tra madre e padre.
Resta inteso che la madre, in qualità di genitore affidatario di dovrà tenere Per_1 periodicamente informato il padre sull'andamento scolastico del figlio e sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, possibilmente per iscritto a mezzo posta elettronica o sms o via whatsapp. Il genitore non affidatario, infatti, conserva il diritto e il dovere di vigilare sull'affidamento, eventualmente prendendo contatti e assumendo informazioni sulla vita del bambino direttamente dalle insegnanti di scuola e dal pediatra del minore (art. 337-quater, ultimo comma c.c.).
Fermo il collocamento prevalente di presso il domicilio della madre, quanto Per_1 al regime di frequentazioni tra padre e figlio, visto il positivo andamento, il Tribunale reputa conforme ai bisogni del bambino recepire il calendario proposto dalla CTU (come rimodulato in risposta alle osservazioni della CTP materna), in base al quale, fatti salvi diversi e migliori accordi, terrà con sé a fine Parte_1 Per_1 settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino alla domenica ore 20.30 (ore 22.00 in periodo non scolastico), quando il figlio sarà riaccompagnato a casa della madre, nonché tutti i lunedì pomeriggio dall'uscita dalla scuola con riaccompagnamento dalla madre alle ore 20.00 e tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino all'ingresso a scuola il giovedì mattina. Quanto alle vacanze estive, il minore, dal prossimo anno potrà trascorrere due settimane non consecutive con ciascun genitore e dall'anno 2027 due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore in periodo da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno (dovranno essere comunicati anche indirizzo e recapiti del luogo di villeggiatura). Quanto alle vacanze natalizie, dal 2025 trascorrerà cinque Per_1 giorni consecutivi con ciascun genitore comprendenti, alternativamente, il giorno di Natale e di Capodanno;
dal 2026 il minore trascorrerà una settimana consecutiva con ciascun genitore comprendente, alternativamente il giorno di Natale e di Capodanno (dal 23/12 al 31/12 e dall'01/01 al 06/01). Quanto alle festività pasquali, dal 2026
38 trascorrerà, ad anni alterni con ciascun genitore, il periodo dal giovedì alla Per_1 domenica e dalla domenica al mercoledì successivo. Le altre festività infrannuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 31 ottobre, 1° novembre, 8 e 13 dicembre) verranno trascorse con il bambino ad anni alterni tra i genitori.
Quanto alle domande avanzate dalla difesa materna ex art. 473-bis.39 c.p.c., il Collegio ritiene fondata e meritevole di accoglimento l'istanza di ammonimento dell'odierno ricorrente affinché cessi di assumere condotte controllanti nei confronti della madre e del IG (nei periodi di permanenza del minore presso la madre), mediante appostamenti, pedinamenti e assunzione di informazioni da parte di vicini di casa e conoscenti, come avvenuto in passato e dallo stesso pacificamente ammesso anche durante i colloqui con l'Assistente sociale.
Il Tribunale, invece, ritiene che non possa essere accolta la domanda di condanna di al risarcimento del danno patito dall'altro genitore per effetto delle Parte_1 offese, aggressioni verbali e denigrazioni subite anche alla presenza del figlio minore posto che simili condotte sono state riscontrate dall'Educatrice professionale come messe in atto dei nonni paterni di sicché non paiono direttamente Per_1 riferibili alla persona di Parte_1
Ciò deciso in tema di esercizio della responsabilità genitoriale, va respinta la domanda dell'odierno ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della signora domanda fondata sulla circostanza che il padre sarebbe CP_1
– a suo dire – l'unico genitore in grado di garantire stabilità abitativa al figlio e che potrebbe impedire una “malsana” frequentazione con l'attuale compagno della madre. Ebbene, posto che si è già argomentato circa l'insussistenza di elementi di potenziale pregiudizio nella frequentazione del minore con il compagno di CP_1
a prescindere dalla prova di una eventuale instaurazione di una convivenza
[...] more uxorio tra e che abbia i requisiti della continuità Controparte_1 Tes_1
e stabilità – neppure emersi a livello indiziario – il Tribunale ritiene preponderante la necessità di preservare e tutelare l'interesse del piccolo alla conservazione Per_1 delle consuetudini di vita connesse al proprio habitat domestico (cfr. Tribunale Palermo, sez. I, 29/12/2016) e collegate allo sviluppo psicofisico di un bambino di appena 5 anni che sta già affrontando le fatiche della disgregazione del nucleo familiare in un contesto conflittuale come quello descritto nella relazione di c.t.u.
In proposito, è utile rimembrare che sia la Corte Costituzionale sia la Corte di Cassazione hanno chiarito che l'eventuale revoca dell'assegnazione della casa familiare deve pur sempre essere subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore (cfr. Corte Cost. sent. 308/2008), sicché, quand'anche il genitore assegnatario della casa coniugale abbia intrapreso una convivenza more uxorio, è compito del giudice valutare il superiore interesse del figlio, eventualmente confermando il precedente provvedimento di assegnazione della casa (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 24/06/2013, n. 15753 ove si afferma: “La stessa Corte Costituzionale, (Corte Cost. 29 luglio 2008 n. 308) investita della questione di legittimità dell'art. 39 155 quater c.c. [oggi art. 337-sexies c.c.] nella parte in cui prevede la cessazione dell'assegnazione, ove l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, l'ha ritenuta infondata, interpretando la norma nel senso che debba essere sempre prioritariamente salvaguardato l'interesse dei figli minori (ai quali comunque devono essere equiparati i figli conviventi, maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente). Dunque, la circostanza pacifica della nuova convivenza della madre, va sottoposta al vaglio del preminente interesse del figlio convivente, non autosufficiente economicamente”).
Ora, per quanto sopra esposto, ed in assenza di altre soluzioni abitative che possano essere utilmente considerate dal Tribunale in sostituzione della ex casa familiare, non può che essere confermata l'assegnazione, in favore della madre, dell'immobile sito in Calcinate, Via Circonvallazione Levante n. 9/D, unitamente agli arredi e corredi che la compongono, e ciò nel superiore interesse di Per_1
Venendo agli aspetti strettamente economici inerenti al mantenimento di , va Per_1 considerato che dal Modello 730/2025 del ricorrente risulta un reddito lordo annuo percepito nel 2024 pari ad euro 28.860; dalla certificazione unica 2025 prodotta dalla convenuta risulta un reddito lordo annuo percepito nel 2024 di euro 6.018; inoltre, negli scritti conclusionali la convenuta ha dichiarato di aver reperito un nuovo lavoro presso la cooperativa “Bergamo Assistenza Soc. Cooperativa” di Treviglio con la mansione di Ausiliaria Socio-Assistenziale avendo sottoscritto nel mese di luglio 2025 un contratto di apprendistato professionalizzante di 22 ore settimanali con retribuzione lorda mensile iniziale di circa € 1.300,00.
Ebbene, considerati i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare in favore di e Controparte_1 della capacità reddituale e lavorativa di ciascuna parte per come documentata in atti, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la domanda avanzata dalla convenuta di conferma del contributo economico di euro 200,00 al mese posto a carico di a titolo di mantenimento ordinario indiretto del figlio (fatta salva Parte_1 la rivalutazione annuale stabilita ex lege in base agli indici Istat con decorrenza da marzo 2024); tale importo, infatti, appare adeguato anche in ragione del fatto che CP_ l'assegno unico universale erogato dall spetta ex lege al genitore affidatario in via esclusiva, in questo caso alla signora CP_1
Entrambi i genitori dovranno contribuire in pari misura alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il figlio minore, da individuarsi in base al nuovo Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta integralmente in dispositivo.
Anche tenuto conto dell'accoglimento della domanda avanzata in corso di causa da ex art. 473-bis.38 c.p.c. avente ad oggetto l'iscrizione del minore Parte_1 alla scuola materna di Calcinate, il Tribunale ritiene prevalentemente soccombente il ricorrente in ordine a tutte le domande svolte in questo giudizio, motivo per cui va condannato a rifondere in favore dell'odierna convenuta le spese di lite, che tenuto conto dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e
40 integrazioni, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con riguardo alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, si liquidano in complessivi euro 7.616,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Anche le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, debbono essere poste integralmente a carico del soccombente posto che tale Parte_1 accertamento si rendeva necessario a fronte della richiesta avanzata dalla difesa paterna e della domanda di affidamento esclusivo del figlio minore reiterata in corso di causa e rinunziata solamente all'esito della c.t.u.
Stante la rinunzia del ricorrente alla domanda di affidamento esclusivo – per quanto sia intervenuta all'esito del giudizio – il Collegio non ravvisa i presupposti di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c. per condannarlo al versamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Tribunale non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica delle statuizioni contenute nel decreto emesso da questo Tribunale n. 1481/2023 del 02/03/2023, pubblicato in data 09/03/2023, così decide:
1) dispone l'affidamento esclusivo di alla madre con Persona_2 riconoscimento in capo a del potere di assumere Controparte_1 autonomamente tutte le decisioni di ordinaria amministrazione inerenti alla vita quotidiana del figlio, anche implicanti scelte di natura educativa (si pensi ad eventuali ingressi posticipati a scuola, uscite anticipate, attività ludiche- sportive, regime alimentare, frequentazioni parentali e amicali etc.) e di tenere autonomamente i rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche (si pensi ai colloqui con le insegnanti di scuola), con le autorità sanitarie (si pensi alle visite pediatriche etc.) e con ogni altro organo della pubblica amministrazione (si pensi alla richiesta di rilascio del documentato di identità, tessera sanitaria etc.), mentre le sole decisioni di maggiore rilevanza in tema di salute (a titolo esemplificativo, l'esecuzione di interventi chirurgici e/o di trattamenti sanitari etc.), istruzione (a titolo esemplificativo, scelta della scuola elementare) e cambio eventuale di residenza abituale dovranno essere previamente concordate tra madre e padre. Resta inteso che la madre, in qualità di genitore affidatario di dovrà tenere Per_1 periodicamente informato il padre sull'andamento scolastico del figlio e sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, possibilmente per iscritto 41 a mezzo posta elettronica o sms o via whatsapp. Il genitore non affidatario, infatti, conserva il diritto e il dovere di vigilare sull'affidamento, eventualmente prendendo contatti e assumendo informazioni sulla vita del bambino direttamente dalle insegnanti di scuola e dal pediatra del minore (art. 337-quater, ultimo comma c.c.);
2) dispone il collocamento prevalente di presso il domicilio della madre, Per_1 con diritto del padre di tenere con sé il minore in base al seguente calendario, fatti salvi diversi e migliori accordi:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino alla domenica ore 20.30 (ore 22.00 in periodo non scolastico), quando il figlio sarà riaccompagnato a casa della madre,
- tutti i lunedì pomeriggio dall'uscita dalla scuola con riaccompagnamento dalla madre alle ore 20.00 e tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino all'ingresso a scuola il giovedì mattina;
- quanto alle vacanze estive, il minore, dal prossimo anno potrà trascorrere due settimane non consecutive con ciascun genitore e dall'anno 2027 due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore in periodo da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno (dovranno essere comunicati anche indirizzo e recapiti del luogo di villeggiatura),
- quanto alle vacanze natalizie, dal corrente anno 2025 trascorrerà Per_1 cinque giorni consecutivi con ciascun genitore comprendenti, alternativamente, il giorno di Natale e di Capodanno;
dal 2026 il minore trascorrerà una settimana consecutiva con ciascun genitore comprendente, alternativamente il giorno di Natale e di Capodanno (dal 23/12 al 31/12 e dall'01/01 al 06/01),
- quanto alle festività pasquali, dal 2026 trascorrerà, ad anni alterni Per_1 con ciascun genitore, il periodo dal giovedì alla domenica e dalla domenica al mercoledì successivo. Le altre festività infrannuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 31 ottobre, 1° novembre, 8 e 13 dicembre) verranno trascorse con il bambino ad anni alterni tra i genitori;
3) ammonisce dall'assumere condotte controllanti nei Parte_1 confronti della madre e del IG (nei periodi di Controparte_1 permanenza del minore presso la madre), mediante appostamenti, pedinamenti, riprese fotografiche e assunzione di informazioni da parte di vicini di casa e conoscenti;
4) incarica il Servizio sociale territorialmente competente di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare per almeno due anni dalla comunicazione del presente provvedimento, affinché vigili sull'evoluzione dello stato di benessere del piccolo e sull'andamento del percorso di supporto Per_1
42 psicologico e di parent training che si invita a continuare Parte_1 con un operatore esperto in genitorialità;
5) conferma l'assegnazione, in favore della madre, dell'immobile sito in Calcinate, Via Circonvallazione Levante n. 9/D, unitamente agli arredi e corredi che la compongono, e ciò nel superiore interesse di Per_1
6) conferma a carico di l'obbligo di versare un contributo di Parte_1 euro 200,00 al mese in favore di a titolo di mantenimento Controparte_1 ordinario indiretto del figlio (fatta salva la rivalutazione annuale stabilita ex lege in base agli indici Istat con decorrenza da marzo 2024); CP_
7) dà atto che l'assegno unico universale erogato dall spetta ex lege al genitore affidatario in via esclusiva, in questo caso alla signora CP_1
8) dispone che entrambi i genitori dovranno contribuire in pari misura alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il figlio minore, da individuarsi in base al nuovo Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta di seguito: “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica
43 (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti
44 ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”;
9) condanna a rifondere in favore dell'odierna convenuta le Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.616,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
10) pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, integralmente e definitivamente a carico del soccombente Parte_1
11) rigetta nel resto.
Manda alla Cancelleria civile per quanto di competenza e per la trasmissione della presente sentenza al Servizio Sociale “Ambito di Grumello del Monte” (c.a. dr.ssa
. Tes_3
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Presidente estensore
IC MA
45 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 A pagina 17 comp. concl. parte ricorrente scrive: Il , stante l'assenza di Pt_1 qualsiasi legame affettivo importante nutrito dal verso il figlio risulta Tes_1 Per_1 legittimato ad impedire al di frequentare il figlio per svolgere alcuni compiti di Tes_1 cura del minore, quali portarlo con sé fuori porta per fare delle gite con la CP_1 praticare attività sportive o ricreative, sgridarlo se necessario, al fine di evitare a Per_1 confusione mentale circa i ruoli di quello che deve sempre essere identificato come il suo genitore paterno. Ancora a pagina 22 comp. concl. scrive: I risultati della CTU Per_ psicologica e la relazione dei servizi sociali hanno messo in evidenza il disagio di ma non sono stati in grado di accertare l'imputabilità di tale disagio alla nuova situazione sentimentale della madre, ritenuta viceversa dal la causa di tale Pt_1 disagio, con conseguente mancata adozione di provvedimenti urgenti da parte del Tribunale al fine di vietare alla di fare frequentare al (vista CP_1 Per_1 Tes_1
l'anaffettività da questi dimostrata verso e/o di temperarne i tempi e le modalità Per_1 di frequentazione nell'interesse del minore. 35 5 A pagina 24 comp. concl. il ricorrente scrive: Oggi la ha dimostrato di essere CP_1 una brava mamma, ma di peccare di eccessiva superficialità nella gestione di in Per_1 quanto omette di attenersi alle condizioni di collocamento del figlio nella casa familiare in modo prevalente, nonché di tutelare il figlio dalla confusione nello stesso ingenerata dalla frequentazione del suo nuovo compagno . Tes_1 37