Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/06/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 7 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
17/05/1978, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Gramatica
e
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Dolcetta
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare con sentenza sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti
CONDIZIONI
1) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente a entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
2) Le figlie saranno collocate prevalentemente presso la madre con residenza nell'abitazione sita in 36063 Marostica (VI), Via Sant'Antonio n. 1.
3) Il padre potrà tenere con sé le figlie, secondo le necessità scolastiche e ricreative delle stesse, dal giovedì pomeriggio, quando andrà a prenderle all'uscita della scuola, fino al venerdì mattina, quando il signor le riaccompagnerà presso gli istituti scolastici. CP_1
Il padre, altresì, potrà stare con le figlie a fine settimana alternati dal venerdì tardo pomeriggio (ore 18.00 circa) quando le andrà a prendere a casa della madre, fino alla domenica sera, quando il signor riaccompagnerà le figlie a casa della Controparte_1
madre. I signori e comunque, potranno concordare tra loro giorni e orari CP_2 CP_1
di visita diversi in presenza di particolari circostanze e/o esigenze legate ai loro impegni personali e lavorativi nonché agli impegni extrascolastici e alle necessità delle figlie.
4) Durante le vacanze estive, le bambine trascorreranno dieci giorni consecutivi di vacanza con il padre e dieci giorni consecutivi con la madre. Nel caso in cui le settimane di ferie nel mese di agosto dei signori e dovessero coincidere, le figlie trascorreranno CP_2 CP_1
sette giorni consecutivi con il padre e sette giorni consecutivi con la madre.
5) Le bambine trascorreranno le vacanze natalizie secondo il calendario scolastico (periodo compreso tra il 23/12 ed il 07/01) una settimana con il padre ed una con la madre, precisando che se le bambine avranno trascorso il Natale con il padre, trascorreranno San Silvestro con la madre e viceversa. Il prossimo Natale 2024 verrà trascorso dalle figlie con il padre, la madre, poi, andrà a prenderle in data 30.12.2024 e le terrà con sé fino al 07.01.2025, giorno in cui le riporterà a scuola. Di conseguenza il Natale 2025 verrà dalle figlie trascorso con la madre, e così di seguito ad anni alterni.
6) Le bambine trascorreranno le vacanze pasquali secondo il calendario scolastico dal giovedì Santo alla Domenica di Pasqua un anno con il padre ed un anno con la madre, e così
anche il lunedì dell'Angelo e il martedì. Se la madre avrà tenuto con sé le figlie per la Pasqua, le stesse trascorreranno il lunedì dell'Angelo con il padre, e viceversa. La Pasqua 2025 verrà
trascorsa dalle figlie con il padre.
7) I signori e concordano fin d'ora tra di loro che nei giorni dei compleanni CP_2 CP_1
delle figlie entrambi abbiano il diritto di trascorrere con loro del tempo. A tal fine il genitore che avrà con sé le bambine nel giorno del compleanno di una delle tre minori, si impegna a garantire all'altro la possibilità di stare con loro per almeno due ore, che potranno essere trascorse anche presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore o presso la struttura dove sarà organizzata eventualmente la festa della minore o per l'ora di cena.
8) Le rate mensili del mutuo, pari ad € 1.016,74, verranno addebitate nel conto corrente
1042820 della Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. filiale di Marostica intestato a e i quali contribuiranno in parti uguali a garantire Controparte_1 Controparte_2
provvista per il pagamento della rata mensile.
9) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Controparte_1 Controparte_2
contributo al mantenimento delle figlie, l'importo di € 1.050,00 mensili. L'importo dovrà
essere versato mediante bonifico bancario alle coordinate del conto corrente intestato alla signora (IBAN: IT76 Z058 5660 5001 5157 0178 635), con valuta il giorno Controparte_2
15 di ogni mese;
detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
10) Il signor inoltre, contribuirà, nella misura del 60%, al pagamento Controparte_1
delle spese straordinarie relative alle figlie, per tali intendendosi spese scolastiche (tasse,
libri e corredo inizio anno, gite scolastiche, trasporto), medico dentistiche non coperte dal sistema medico nazionale e per una attività sportiva, documentate e previamente concordate, salvo i casi di necessità ed urgenza. Per la determinazione di cosa sia “spesa ordinaria” e cosa, invece, sia “spesa straordinaria” si farà riferimento al Protocollo del diritto di Famiglia applicato dal Tribunale di Vicenza.
11) L'assegno unico e universale per le figlie a carico, attualmente pari a circa € 390,00, verrà
usufruito dalla madre.
12) Il bonus figli del welfare aziendale, pari a circa € 500,00 a figlia verrà usufruito in parti uguali, così come tutti i benefit relativi ai figli erogati dal datore di lavoro - comune ai genitori - vengano ripartiti al 50% (a titolo esemplificativo ma non esaustivi gli importi erogati a titolo di provvidenze per figli studenti). 13) I signori e si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale CP_2 CP_1
variazione della abituale dimora e/o residenza.
14) I signori e si danno reciproco assenso al rinnovo e al rilascio del CP_2 CP_1
passaporto delle figlie minori.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/01/2025 e Controparte_1 [...]
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e CP_2
mantenimento delle figlie minori e Per_1 Per_2 Per_3
All'esito dell'udienza del 01.04.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze delle minori.
Le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico del signor nella misura del Controparte_1
60%
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto delle figlie minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento delle minori e Per_1 Per_2
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in Persona_4
epigrafe riportati;
b) compensa le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Vicenza, il 17.06.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo