Rigetto
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/05/2025, n. 3879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3879 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03879/2025REG.PROV.COLL.
N. 01595/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1595 del 2023, proposto dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 4704/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025, il Cons. Giovanni Tulumello e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dal procuratore della parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza gravata ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato per l’annullamento della nota prot. n. -OMISSIS-del 22 dicembre 2014, con la quale il Ministero della giustizia ha respinto l’istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal sig. -OMISSIS- per la propria difesa nel procedimento penale n. -OMISSIS-, concluso con sentenza di assoluzione.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal Ministero della Giustizia.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il ricorrente in primo grado.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 marzo 2025.
2. L’appellato, ufficiale giudiziario, aveva errato nell’attestare l’avvenuto trasferimento del destinatario della notifica commettendo un error in persona : tale errore, secondo il giudice penale, non era dovuto a dolo ma a “ superficialità e approssimazione ” (tanto da inviare gli atti all’organo competente per l’azione disciplinare, poi esercitata ed archiviata).
Tanto premesso in fatto, il primo motivo di appello (che lamenta la “ Violazione e falsa applicazione dell’art 18 del D.L. 67/1997conv. in L. 134/2012. Invasione della sfera discrezionale dell’Amministrazione nell’esercizio del potere valutativo tecnico – discrezionale ”) deduce in sostanza la ritenuta insindacabilità della valutazione dell’Amministrazione.
Il secondo motivo (“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del D.L. 67/1997conv. in L. 134/2012. Sull’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborso. Assenza del requisito della connessione dei fatti con l’espletamento del servizio e con l’assolvimento degli obblighi istituzionali ”), deduce l’assenza della connessione con l’espletamento del servizio proprio in ragione di quanto sottolineato dal giudice penale.
3. Entrambi i motivi di gravame, ad avviso del Collegio, sono infondati, per le assorbenti ragioni – relative alla c.d. spettanza del bene della vita – che le spese in questione si riferiscono al processo penale, e che questo ha riguardato un atto d’ufficio; e che la segnalata approssimazione e superficialità non elide tale nesso, ma semmai lo conferma (pur dando una connotazione negativa allo svolgimento della funzione, rilevante – come visto, senza esito – sul piano disciplinare).
4. Nello specifico, deve osservarsi che nella specie non si ravvisa alcuno sconfinamento del T.A.R. in una sfera di valutazioni riservata alla discrezionalità dell’Amministrazione, essendosi avuto semplicemente un giudizio di sussistenza del lamentato vizio di erronea applicazione dell’articolo 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, con particolare riferimento al presupposto legale della “ connessione ” del procedimento per il quale era stato chiesto il rimborso delle spese legali con le funzioni svolte dal richiedente.
5. Sotto tale profilo, le conclusioni del primo giudice si pongono in linea con la pacifica giurisprudenza applicativa della norma suindicata, che ritiene sussistente la condizione de qua purché gli atti compiuti dal dipendente, e per i quali lo stesso viene sottoposto a procedimento penale, siano riferibili all’amministrazione di appartenenza o comunque non in contrasto con i compiti e doveri del dipendente stesso (ciò che – come già chiarito - pacificamente ricorre nel caso che occupa, laddove la falsità ideologica che era stata imputata all’originario ricorrente sarebbe stata commessa nell’esercizio delle sue funzioni, segnatamente nella compilazione di una relata di notifica, ancorché sulla scorta di accertamenti in loco ritenuti insufficienti e superficiali).
6. Quanto all’ulteriore argomentazione che richiama l’indirizzo secondo cui il rimborso non spetterebbe nei casi in cui vi sia conflitto di interessi tra il dipendente e l’Amministrazione, con riguardo a una possibile rilevanza disciplinare delle condotte commesse dal primo nonostante l’intervenuta assoluzione in sede penale, trattasi di rilievo del tutto inconferente tenuto conto che già in primo grado l’odierno appellato ha documentato di aver conseguito l’archiviazione del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti addirittura in data anteriore a quella dell’adozione del diniego di rimborso impugnato.
7. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell’appellato delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro tremila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.