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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/11/2024, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 6 novembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4263 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte 1 Parte 3 [...] Parte_2
"tutti rappresentati e difesi dagli Pt 4
, Parte 5 e Parte 6
avv.ti Michele De Felice e Agnese Inverso presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Salernoalla via Mercanti n. 46;
- RICORRENTI -
E
Controparte_1 con sede in Salerno (Sa) alla via Andrea De Luca n.22/1, p.iva nato a [...] il [...] (c.f.P.IVA 1 , in persona del legale rapp.te p.t., CP_2
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce, dall'avv. Marco Sansone Codice Fiscale_1 fax 0974.717820, pec: (cod. fisc. C.F. 2 mail Email_1
,
recapiti gli ultimi due ove dichiara di voler ricevere le notificazioni e le Email 2 _
-
comunicazioni inerenti al presente procedimento) e con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vallo della Lucania, p.zza Vittorio Emanuele, 15;
RESISTENTE - OGGETTO: elemento perequativo di cui all'art. 13, Sez. IV, Titolo IV, del CCNL industria metalmeccanica 2012 e 2016.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 26.7.2023 i ricorrenti in epigrafe esponevano di essere tutti dipendenti o ex dipendenti, con vari inquadramenti, della - società in house della Controparte_1
provincia di Salerno svolgente attività di manutenzione strade, edilizia scolastica, vigilanza musei, verifica impianti termici, con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL addetti all'industria metalmeccanica privata;
di aver percepito, sino al 30.6.2013, una retribuzione complessiva costituita, oltre che dai minimi della contrattazione nazionale, da elementi accessori convenuti in sede di contrattazione aziendale di II livello;
- che tale erogazione sarebbe venuta meno dall'1.7.2013, a seguito della rottura delle trattative per il rinnovo del CIA, sicchè i lavoratori avrebbero percepito unicamente il minimo tabellare e il premio di produzione" consolidato "; che l'art. 13 del titolo IV del CCNL 5.12.2012 avrebbe tuttavia previsto che, in caso di mancanza di contrattazione di secondo livello e di corresponsione di una retribuzione composta solo da importi fissati dal CCNL, le aziende sono tenute ad erogare (nel mese di giugno successivo a quello di riferimento) un importo fisso pari – dall'1.1.2014 ad € 485,00 a titolo di "elemento perequativo"; che il pagamento di quanto sopra, per
-
alcuni di loro non sarebbe mai avvenuto, mentre, per altri, sarebbe avvenuto soltanto un pagamento parziale, fino all'anno 2020, per effetto di una precedente pronuncia giudiziale;
che, in particolare,
i ricorrenti avrebbero avuto diritto all'elemento perequativo nella seguente misura :
2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023 € 485 X 9 € 4.365,00 Parte 1
018/2019/2020/2021/2022/2023 € 485 X 5+3/12 € 2.546,25 Parte 7
Parte 3 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023 € 485 X 9 € 4.365,00
Parte 4 2021/2022/2023 € 485 X 3 € 1.455,00
Parte 5 2015/2016/2017/2018/2019/2020/ 2021/2022/2023 € 485 X 9 € 4.365,00
Parte_8 021/2022/2023 € 485 X 3 € 1.455,00
Parte_9 2021/2022 € 485 X 2 € 970,00
2018/2019/2020/2021/2022/2023 € 485 X 6 € 2.910,00 Parte 10
2019/2020/2021/2022/2023 € 485 X 5 € 2.425,00 Parte 11
Parte 12 2021/2022/2023 € 485X 3 € 1.455,00 A divano, pertanto, il Tribunale di Salerno per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente a percepire l'Elemento Perequativo di cui all'art. 13 (Sez.IV, Titolo IV) del CCNL 05.12.2012, 26.11.2016 e 05.02.2021 per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche per gli anni di erogazione specificati in ricorso;
condannare, per l'effetto, la società Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, per il titolo precisato, degli importi specificati nella tabella di seguito riportata, maggiorati di accessori di legge:
Parte 1 €4.365,00
Parte 7 2.546,25
Parte 3 €4.365,00
Parte_4 € 1.455,00
Parte_5 €4.365,00
Parte 8 . € 1.455,00
Parte_9 € 970,00
SOLE Pt 4 €2.910,00
Parte 11 € 2.425,00
Parte 12 €1.455,00
ovvero del diverso importo, maggiore o minore, meglio visto in corso di causa.
condannare la società, in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso del contributo unificato versato".
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio la [...]
Controparte_3 chiedendo preliminarmente che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di pagamento dell'elemento perequativo per gli anni 2021, 2022, atteso l'avvenuto pagamento delle provvidenze richieste;
sempre in via preliminare, la convenuta eccepiva la prescrizione presuntiva dei crediti, e , nel merito, la infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea. Segnatamente invocava la vincolatività, in quanto società partecipata pubblica, degli obiettivi programmatici imposti dalla Provincia di Salerno alla luce del comma 5 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 175/2016 e l'impossibilità di applicare aumenti retributivi o stabilire nuove/maggiori indennità o altre utilità a qualsiasi titolo (compresi fringe benefits) eccedenti i minimi previsti dai contratti collettivi nazionali, il difetto del presupposto di fatto per poter invocare l'art. 13, Sez. IV, Titolo IV, del CCNL industria metalmeccanica 2012 e 2016, la percezione, cioè, d'una retribuzione costituita solamente da voci previste dalla contrattazione collettiva nazionale,
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: a) dichiarare la cessata materia del contendere con riferimento al pagamento dell'elemento perequativo per gli anni 2021 e 2022, stante il pagamento avvenuto da parte della Società al ripristino delle condizioni soggettive ed oggettive per tale erogazione;
per il resto:
b) dichiarare la prescrizione di tutti gli importi asseritamente dovuti per gli anni 2014,
2015, 2016 e 2017;
c) dichiarare, relativamente alle altre annualità, inammissibili, improcedibili,
improponibili e comunque rigettare le domande proposte dai ricorrenti in quanto infondate in fatto e diritto;
c) condannare i ricorrenti, come in epigrafe indicati ed in solido tra loro, al pagamento del compenso professionale del giudizio.
La causa veniva istruita in via documentale e all'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla società [...]
Controparte_1 innanzitutto perché tardiva, ma, comunque, perché infondata.
Occorre premettere che con riguardo alle retribuzioni periodiche ( salari, stipendi, mensilità aggiuntive, gratifiche annuali ) vale il richiamo a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi contenuto nell'art. 2948 c.c.
E' bene altresì rimarcare che i crediti di lavoro relativi ai singoli emolumenti retributivi periodici, soggetti alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 e n. 5 c.c. ( riferito quest'ultimo alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro), sono sottoposti anche alla concorrente prescrizione presuntiva prevista dagli art. 2955 c.c. n. 2 ( un anno per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese) e n. 2956 c.c. ( tre anni per le retribuzioni corrisposte per periodi superiori al mese).
Tale istituto incontestabilmente ritenuto applicabile, anche se, decisamente in via residuale, ai crediti di lavoro, non costituisce prescrizione in senso proprio, non comportando l'estinzione del diritto, giacché si limita ad integrare a fronte del decorso del tempo stabilito ex lege - una presunzione legale del suo soddisfacimento, che può essere superata fornendo in giudizio la prova contraria nei limiti ammessi dallo stesso codice civile . La presunzione può essere infatti vinta sia attraverso la confessione giudiziale del datore di lavoro, sia attraverso il deferimento al medesimo datore di lavoro del giuramento decisorio ( ex artt. 2959 e 2960 c.c., fermo restando le implicazioni di carattere penale ed anche risarcitorio a carico del datore che abbia giurato il falso ( ex art. 2738 c.c.).
Ed in tal senso rinviene quindi ragione la coesistenza tra le due tipologie di prescrizione dei diritti di credito scaturenti dal contratto di lavoro.
E sulla scia di tali principi, è stato quindi osservato (vedi Cass.
9.4.2003 n. 5535; Cass. 18.2.2019 n.
4687) come le prescrizioni contemplate dagli artt. 2954 e ss. c.c. trovino il loro fondamento sul presupposto che in numerosi rapporti della vita quotidiana il pagamento suole avvenire con una certa immediatezza sicché il decorso di un breve periodo di tempo ( sei mesi, un anno o tre anni) fa presumere l'estinzione del debito , determinando una inversione dell'onere della prova con la possibilità che tale presunzione sia vinta mediante gli strumenti processuali decritti ( confessione giudiziale del datore di lavoro o deferimento allo stesso del giuramento decisorio ).
Tuttavia la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “l'ammissione del debitore di non avere estinto il debito ovvero la contestazione, da parte dello stesso, dell'entità del credito azionato, comporta, ai sensi dell'art. 2959 del codice civile il rigetto della eccezione di prescrizione (Cass. n.
12771/2012; Cass. n. 14927/2010; Cass n. 21107/2009; Cass. n. 11991/2014).
La contestazione del credito vantato, infatti, implica una sostanziale ammissione di persistenza del credito. In altri termini, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione presuntiva in tutti quei casi in cui il debitore contesti, anche implicitamente, l'entità delle somme richieste.
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso che ci occupa, atteso che il datore di lavoro, nonostante l'eccezione di prescrizione presuntiva, ha decisamente contestato il diritto dei ricorrenti al pagamento dei crediti indicati in ricorso. Il datore di lavoro ha contestato in definitiva il diritto dei ricorrenti al pagamento delle somme rivendicate, non perché queste sarebbero state già corrisposte, ma perché relative a spettanze non dovute .
L'eccezione di prescrizione presuntiva va pertanto rigettata. 'va comunque dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla Ciò premesso domanda di pagamento dell'elemento perequativo per gli anni 2021 e 2022.
Gli stessi ricorrenti, infatti, hanno riconosciuto di aver ricevuto il pagamento delle somme richieste per i predetti anni e per una parte addirittura prima della notifica del ricorso introduttivo.
La convenuta, tuttavia, ha chiarito che tale tardivo pagamento non nasce dal riconoscimento della fondatezza delle ragioni creditorie vantate in ricorso, ma unicamente da circostanze sopravvenute che avrebbero consentito di effettuare il pagamento sia pure tardivo, di una parte dei crediti. Ciò sarebbe stato possibile perché, a seguito del puntuale rispetto delle previsioni di cui al piano omologato ex art. 182 bis L.F., l'approvazione del bilancio d'esercizio riferito all'anno 2022 da parte dell'Assemblea avrebbe determinato il rientro in bonis della società con la copertura delle perdite e la ricapitalizzazione della Società e la ricostituzione del patrimonio netto aziendale. Pertanto, superate le limitazioni normative e le previsioni del socio unico, la avrebbe adempiuto Controparte_1
a quanto normativamente previsto.
A questo punto, pertanto, rimane da verificare se può ritenersi giustificato il tardivo pagamento dell'emolumento richiesto per gli anni 2021 e 2022 e, soprattutto, se i ricorrenti abbiamo diritto al pagamento della restante parte del credito vantata con il ricorso introduttivo.
ove non già soddisfatti al Ebbene, questo giudicante ritiene che i ricorrenti abbiano diritto pagamento dell'elemento perequativo disciplinato dall'art. 13 del ccnl .
Per dare contezza dei motivi di tale decisione, appare utile partire dal testo del predetto invocato art. 13. "A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l.
(lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non incidente sul t.f.r. ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
A decorrere dal 1° gennaio 2011 l'importo sopra riportato è elevato a 455 euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Elemento perequativo è elevato a 485 euro. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto".
Dal testo di detto articolo può ricavarsi come due siano sostanzialmente le condizioni perché sorga il diritto in capo a un lavoratore del settore metalmeccanico a detto elemento perequativo: 1) in azienda deve mancare una contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione (e, nel caso di specie, è incontestata una tale circostanza quantomeno per gli anni oggetto della richiesta attorea ossia a partire dal 2015); 2) la percezione da parte del dipendente nel corso dell'anno precedente di un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (e, nel caso di specie, come sopra rilevato, è proprio quanto contesta in punto di presupposto di fatto la Controparte_1
Sennonchè le buste paga allegate agli atti attestano agevolmente che i ricorrenti non hanno percepito trattamenti retributivi superiori a quelli fissati dalla contrattazione collettiva nazionale.
Nessuna delle voci indicate in dette buste trova il proprio fondamento all'infuori del CCNL di categoria: non i buoni pasto, atteso che essi hanno natura di agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. 21.7.2008, n. 20087; Cass.
8.8.2012, n. 14290; Cass. 14.7.2016, n. 14388), pertanto non rientrano proprio nel trattamento retributivo in senso stretto (Cass. 19.5.2016, n. 10354; Cass. 18.9.2019, n. 23303) e non rientrano nel trattamento retributivo in senso stesso.
Per quanto riguarda, infatti, il premio di produzione, si tratta di un elemento ormai consolidato della retribuzione .L'art. 12 del CCNL 05.12.2012 ("Premio di risultato"), e le analoghe disposizioni contenuta nel successivo CCNL 26.11.2016 dispongono infatti che, a seguito del rinvio alla contrattazione integrativa per l'istituzione di un Premio di risultato “Dal 1° luglio 1994 non trova più applicazione la disciplina per l'istituzione del «premio di produzione» di cui all'art. 9 del C.c.n.l.14 dicembre 1990 e l'indennità sostitutiva di cui al punto 4 dell'articolo sopracitato, per le aziende dalla stessa interessate, resta definitivamente fissata negli importi in essere al 30 giugno 1994 ai fini della retribuzione dei lavoratori." Il relativo importo, come da tabelle retributive allegate al CCNL, è esattamente corrispondente a quello erogato ai ricorrenti in busta paga, in base alla qualifica.
Quanto alla indennità di reperibilità/disponibilità, essa è prevista e regolata dall'art. 6 del CCNL
5.12.2012. Del resto come dichiarato nella memoria di costituzione in giudizio, la società convenuta ha
,
provveduto all'erogazione dell'Co relativo agli anni 2021 e 2022 pur avendo regolarmente corrisposto
,con ciòai lavoratori sia i buoni pasto che le ulteriori indennità contrattuali appena citate dimostrando che le stesse non erano ostative all'attribuzione dell'elemento perequativo di cui all'art. 13 sopra citato.
Discorso più articolato deve farsi, invece, rispetto all'altra ragione ostativa frapposta dalla [...]
Controparte_1 al riconoscimento dell'elemento perequativo, la vincolatività, cioè, degli obiettivi programmatici della Provincia di Salerno in forza dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016.
'A tal fine si rende necessaria una breve premessa generale sul modello organizzativo delle società in house attesa la natura giuridica della società Controparte_1 quale società in House providing della Provincia di Salerno.
Ed invero, è evidente l'anomalia del fenomeno dell'in house providing nel panorama del diritto societario. Costituisce un'anomalia il fatto che si tratti con società di capitali non destinate (se non in via del tutto marginale e strumentale) allo svolgimento di attività imprenditoriali a fine di lucro, così da dover operare necessariamente al di fuori del mercato.
E' stato quindi autorevolmente ritenuto che la società in house, non possa qualificarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. E' stato osservato, infatti, che essa non è altro che una longa manus della pubblica amministrazione, al punto che l'affidamento pubblico mediante in house contract neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte cost. n. 46/13, cit.), talché "l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa" (così Cons. Stato, Ad. plen., n. 1/08, cit.).
La disciplina europea in materia di in house è stata recepita nel nostro ordinamento, come noto, attraverso il d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) e il d.lgs. n. 175/2016 (t.u. sulle società partecipate), il cui art. 16 stabilisce che: "1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. […] 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci". Nell'analisi del fenomeno, sia che si voglia usare l'approccio sostanziale, sia che si voglia utilizzare quello funzionale o teleologico, si giunge alla medesima conclusione: esse non si pongono in termini di alterità rispetto all'ente pubblico socio. Da un lato, sono i caratteri costitutivi della società in house ad escludere la sua autonomia dal socio pubblico: ci troviamo innanzi a un modello organizzativo dove la partecipazione pubblica è totalitaria o comunque tale da consentire al socio di esercitare un controllo analogo a quello esercitato sulle sue articolazioni interne. Dall'altro lato, lo scopo cui la società in house è vincolata, e cioè svolgere attività a favore o per conto dell'amministrazione partecipante, la pone al di fuori del contesto del mercato (almeno potenzialmente) aperto alla concorrenza.
Da ciò consegue che, poiché non risulta possibile configurare un rapporto di alterità tra l'ente pubblico partecipante e la società in house che ad esso fa capo, è giocoforza concludere che anche la distinzione tra il patrimonio dell'ente e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità (cfr. SS.UU 25.11.2013 n.26283).
In estrema sintesi, il CP_5 contiene norme stringenti sul piano dell'acquisto, mantenimento e cessione delle partecipazioni, con una costante verifica funzionale della loro computabilità con l'interesse pubblico (artt. 4-8).
Ove ricorra tale qualità soggettiva, la società è altresì assoggettabile ad una complessa disciplina derogatoria delle disposizioni del codice civile in materia di società. Tale disciplina, in estrema sintesi, riguarda i seguenti aspetti:
a) disposizioni sulla governance di cui all'art. 11 (vincolo del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, definizione di limiti al trattamento economico degli amministratori, regole sulla incompatibilità/inconferibilità degli incarichi);
b) principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione (art. 6);
c) disciplina delle crisi d'impresa (art. 14, commi 2 e 3);
d) regole sulla gestione dei rapporti di lavoro (art. 19, commi 1-4);
e) criteri in tema di trasparenza (art. 22).
Per quanto riguarda più specificamente la gestione dei rapporti di lavoro, l'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016, così dispone "Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”.
Orbene, se è vero che il legislatore,con il citato t.u. in materia di società a partecipazione pubblica
,ha inteso affidare a principi e istituti di diritto privato la regolamentazione dei rapporti di lavoro con i dipendenti delle partecipate, è altrettanto vero che la presenza pubblica continua a condizionare e valorizzare le esigenze di tutela delle finanze collettive, attraverso l'avallo di principi preesistenti a presidio dei quali sono dettate norme di carattere imperativo, immediatamente cogenti. Non può consentirsi, dunque, neppure nel caso si tratti di società partecipate, che la forma privata della regolamentazione del rapporto di lavoro travalichi principi a tutela del contenimento della spesa per la corretta gestione delle casse pubbliche, se non – in ipotesi – nei casi espressamente previsti da leggi o
- -
fonti comunque generali. In altri termini, mentre il datore di lavoro privato ha l'obbligo di erogare la retribuzione tabellare, fermo restando la libera facoltà di elargire aumenti salariali o gratifiche retributive anche una tantum, quello pubblico, proprio perché gestisce risorse non di sua competenza
, ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente al rispetto della normativa di settore, non potendo procedere al di fuori delle previsioni contrattuali.
Sennonchè, nel caso che ci occupa, non è possibile evincere dalla documentazione in atti un vincolo per la società partecipata a non riconoscere ai ricorrenti l'elemento perequativo di cui all'art. 13
sopra citato.
Se è vero, infatti, che gli indirizzi programmatici dell Parte 13 per il triennio 2016/2018 prevedevano l'attuazione di misure volte alla razionalizzazione e al contenimento dei costi aziendali, detti indirizzi non contengono alcuno specifico riferimento alla impossibilità per la convenuta di riconoscere ai propri dipendenti retribuzioni eccedenti rispetto ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali. Detti indirizzi, infatti, si limitavano a fornire alla società delle indicazioni per la riduzione dei costi del personale, come per esempio la riduzione delle unità lavorative assegnate ai servizi indiretti, la definizione dei tempi di esecuzione di ogni singola fase di lavoro, una organizzazione più razionale delle squadre di lavoro, la definizione dei carichi di lavoro, la previsione di un piano triennale di pensionamento, cassa integrazione, mobilità, un piano di riconversione dei profili e delle competenze delle risorse umane anche mediante l'attività di cicli di formazione.
Ed anche l'integrazione al piano industriale approvato in data 4.5.2016, pur richiedendo una riduzione drastica della spesa del personale in misura percentuale non inferiore al 10% rispetto al costo sostenuto fino a quella data, si limitava ad ipotizzare alcuni interventi per la razionalizzazione delle spese del personale tra le quali l'adozione di misure sui buoni pasto, sui superminimi, sulla indennità del Direttore Generale senza alcun riferimento alla necessità, per la società partecipata, di applicare ai dipendenti unicamente i minimi contrattuali previsti dalla contrattazione nazionale.
Ma in ogni caso, anche a voler ritenere che, attesa la situazione di squilibrio finanziario/patrimoniale e di risultati d'esercizio negativi, rientrasse tra le linee di indirizzo fornite dall' Parte 13 e quindi nel divieto di applicare aumenti retributivi e/o stabilire nuove /maggiori indennità e/o altre utilità a qualsiasi titolo ( compresi fringe benefits), eccedenti i minimi previsti dai contratti collettivi, anche la disapplicazione dell'art. 13 del contratto nazionale, ciò non di meno un intervento in tal senso, incidendo sugli oneri contrattuali, avrebbe richiesto il rispetto della procedura prevista dallo stesso art. 19 del T.U.
E' da tener presente, infatti, che il comma 6 del predetto art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che
"Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello".
Ed ancora, il comma 7, recita: "I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie ....".
Per contro, come già sottolineato in un precedente della sezione ( sent. n. 106/2023 del 16.2.2023 giud. Per 1 in atti), nel caso di specie l'eliminazione dell'elemento perequativo di cui all'art. 13,
Sez. IV, Titolo IV, del CCNL industria metalmeccanica 2012 e 2016 non è stata preceduta da un tentativo di accordo sindacale e, prim'ancora, a ben vedere, da uno stesso provvedimento della società controllata. Detta eliminazione è stata realizzata per unilaterale deliberazione datoriale senza un tentativo di accordo sindacale e senza neppure, prim'ancora, a ben vedere, la previsione di un atto interno con un semplice, quindi, comportamento di fatto concludente.
Segnatamente, non è possibile, pena la sostanziale abrogazione dell'ultima parte del comma 6, ritenere che il ricorso alla contrattazione di secondo livello sia, per la società controllata, una semplice facoltà.
Non è però neppure possibile ritenere che con la clausola «ove possibile» il legislatore delegato abbia inteso escludere il ricorso alla contrattazione di secondo livello solamente in quelle realtà produttive in cui non esistano rappresentanze sindacali. Questa interpretazione, infatti, vanificherebbe il senso dell'intero comma 6.
Quindi, ove presenti in azienda, le organizzazioni sindacali hanno sempre diritto a trattare con una società a controllo pubblico in caso di modifiche comportanti il contenimento degli oneri contrattuali.
Allo stesso tempo, però, non può ritenersi che se le organizzazioni sindacali manifestano indisponibilità non è possibile pervenire al raggiungimento dell'obiettivo. A escludere una lettura di questo genere vale la considerazione che il legislatore delegato non rimette le misure che concretamente perseguono gli obiettivi di spending review alla contrattazione di secondo livello, ma a provvedimenti unilaterali del datore di lavoro «da recepire» in contrattazione di secondo livello.
Sostanzialmente, quindi, il datore di lavoro, nello schema del comma 6, individua dapprima un determinato provvedimento che consente di raggiungere uno degli obiettivi di cui al comma 5, dopo di che apre un tavolo con le organizzazioni sindacali per verificarne la disponibilità a trasfonderlo in un accordo di secondo livello (in modo da «recepire» quel provvedimento).
Se questo è il senso, la clausola «ove possibile» deve riferirsi all'eventualità che non si riesca a raggiungere un'intesa con le oo.ss. e non sia possibile «recepire» il provvedimento datoriale in un accordo di secondo livello. In questa eventualità, il fatto che non sia possibile «recepire>> il provvedimento in contrattazione di secondo livello legittima il datore di lavoro a adottare direttamente il provvedimento unilaterale da lui individuato.
Deve allora concludersi che il comma 6 consente di enucleare l'obbligo di aprire una trattativa con le oo.ss., prima di adottare un provvedimento unilaterale. 66Ne consegue che, rientrando tra gli “ oneri contrattuali “, il regime dell'elemento perequativo di cui all'art. 13 del CCNL industria metalmeccanica 2012 e 2016, esso poteva essere variato soltanto a seguito di una intesa con le rappresentanze sindacali aziendali e, laddove non si fosse riuscito a trovare un accordo, con provvedimento unilaterale del datore di lavoro.
Tanto a maggior ragione considerando che il predetto elemento perequativo non è stato semplicemente ridotto o sospeso, ma è stato direttamente del tutto eleminato. Per contro la Controparte 1
[...] prim'ancora di cercare un'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali sul punto non ha adottato un provvedimento con cui espressamente non riconosceva più ai propri dipendenti detto elemento perequativo e tanto in spregio dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza e prevedibilità delle condizioni di lavoro. Ogni lavoratore, infatti, ha diritto ad una prevedibilità minima del rapporto, a ricevere le necessarie informazioni sul rapporto di lavoro così da poter acquisire piena consapevolezza dei propri diritti e dei correlativi obblighi. Tra l'altro l'obbligo di trasparenza per le società partecipate trova espresso riconoscimento nell'art. 22 dello stesso d.lgs. n. 175/2016 rubricato, appunto, "Trasparenza” e che così recita "Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 E dunque, anche a voler escludere l'obbligo procedurale d'involgimento del sindacato, occorreva quantomeno un provvedimento espresso sul punto atteso l'obbligo sostanziale di trasparenza. Sulla base delle argomentazioni sopra esposte, va pertanto accolta la domanda formulata dai ricorrenti per la parte non ancora riconosciuta dalla datrice di lavoro.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
-dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di pagamento dell'elemento perequativo da erogare negli anni 2022 e 2023 con riferimento al credito maturato per gli anni 2021 e
2022;
-condanna la convenuta Controparte 1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento dell'elemento perequativo nella misura di
€3.395,00 in favore di Parte 1 ;
€ 2.546,25 in favore di Parte 2
€ 3.395,00 in favore di Parte 3
€ 485,00 in favore di Parte 4
€ 3.395,00 in favore di Parte_5
€ 485,00 in favore di Parte 6
€ 970,00 in favore di Parte_9
€ 1.940,00 in favore di Parte 10 ;
€ 1.455,00 in favore di Parte 11
€ 485,00 in favore di Parte 12
condanna altresì la società convenuta,, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento degli interessi e della rivalutazione sulle somme corrisposte in ritardo e sulle somme ancora da corrispondere sino all'effettivo soddisfo;
condanna infine la Controparte_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.900,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cap come per legge, con attribuzione ai procuratori che dichiarano averne fatto anticipo.
Salerno 6 novembre 2024 Il Giudice
A.M.D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 6 novembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4263 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte 1 Parte 3 [...] Parte_2
"tutti rappresentati e difesi dagli Pt 4
, Parte 5 e Parte 6
avv.ti Michele De Felice e Agnese Inverso presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Salernoalla via Mercanti n. 46;
- RICORRENTI -
E
Controparte_1 con sede in Salerno (Sa) alla via Andrea De Luca n.22/1, p.iva nato a [...] il [...] (c.f.P.IVA 1 , in persona del legale rapp.te p.t., CP_2
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce, dall'avv. Marco Sansone Codice Fiscale_1 fax 0974.717820, pec: (cod. fisc. C.F. 2 mail Email_1
,
recapiti gli ultimi due ove dichiara di voler ricevere le notificazioni e le Email 2 _
-
comunicazioni inerenti al presente procedimento) e con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vallo della Lucania, p.zza Vittorio Emanuele, 15;
RESISTENTE - OGGETTO: elemento perequativo di cui all'art. 13, Sez. IV, Titolo IV, del CCNL industria metalmeccanica 2012 e 2016.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 26.7.2023 i ricorrenti in epigrafe esponevano di essere tutti dipendenti o ex dipendenti, con vari inquadramenti, della - società in house della Controparte_1
provincia di Salerno svolgente attività di manutenzione strade, edilizia scolastica, vigilanza musei, verifica impianti termici, con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL addetti all'industria metalmeccanica privata;
di aver percepito, sino al 30.6.2013, una retribuzione complessiva costituita, oltre che dai minimi della contrattazione nazionale, da elementi accessori convenuti in sede di contrattazione aziendale di II livello;
- che tale erogazione sarebbe venuta meno dall'1.7.2013, a seguito della rottura delle trattative per il rinnovo del CIA, sicchè i lavoratori avrebbero percepito unicamente il minimo tabellare e il premio di produzione" consolidato "; che l'art. 13 del titolo IV del CCNL 5.12.2012 avrebbe tuttavia previsto che, in caso di mancanza di contrattazione di secondo livello e di corresponsione di una retribuzione composta solo da importi fissati dal CCNL, le aziende sono tenute ad erogare (nel mese di giugno successivo a quello di riferimento) un importo fisso pari – dall'1.1.2014 ad € 485,00 a titolo di "elemento perequativo"; che il pagamento di quanto sopra, per
-
alcuni di loro non sarebbe mai avvenuto, mentre, per altri, sarebbe avvenuto soltanto un pagamento parziale, fino all'anno 2020, per effetto di una precedente pronuncia giudiziale;
che, in particolare,
i ricorrenti avrebbero avuto diritto all'elemento perequativo nella seguente misura :
2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023 € 485 X 9 € 4.365,00 Parte 1
018/2019/2020/2021/2022/2023 € 485 X 5+3/12 € 2.546,25 Parte 7
Parte 3 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023 € 485 X 9 € 4.365,00
Parte 4 2021/2022/2023 € 485 X 3 € 1.455,00
Parte 5 2015/2016/2017/2018/2019/2020/ 2021/2022/2023 € 485 X 9 € 4.365,00
Parte_8 021/2022/2023 € 485 X 3 € 1.455,00
Parte_9 2021/2022 € 485 X 2 € 970,00
2018/2019/2020/2021/2022/2023 € 485 X 6 € 2.910,00 Parte 10
2019/2020/2021/2022/2023 € 485 X 5 € 2.425,00 Parte 11
Parte 12 2021/2022/2023 € 485X 3 € 1.455,00 A divano, pertanto, il Tribunale di Salerno per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente a percepire l'Elemento Perequativo di cui all'art. 13 (Sez.IV, Titolo IV) del CCNL 05.12.2012, 26.11.2016 e 05.02.2021 per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche per gli anni di erogazione specificati in ricorso;
condannare, per l'effetto, la società Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, per il titolo precisato, degli importi specificati nella tabella di seguito riportata, maggiorati di accessori di legge:
Parte 1 €4.365,00
Parte 7 2.546,25
Parte 3 €4.365,00
Parte_4 € 1.455,00
Parte_5 €4.365,00
Parte 8 . € 1.455,00
Parte_9 € 970,00
SOLE Pt 4 €2.910,00
Parte 11 € 2.425,00
Parte 12 €1.455,00
ovvero del diverso importo, maggiore o minore, meglio visto in corso di causa.
condannare la società, in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso del contributo unificato versato".
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio la [...]
Controparte_3 chiedendo preliminarmente che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di pagamento dell'elemento perequativo per gli anni 2021, 2022, atteso l'avvenuto pagamento delle provvidenze richieste;
sempre in via preliminare, la convenuta eccepiva la prescrizione presuntiva dei crediti, e , nel merito, la infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea. Segnatamente invocava la vincolatività, in quanto società partecipata pubblica, degli obiettivi programmatici imposti dalla Provincia di Salerno alla luce del comma 5 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 175/2016 e l'impossibilità di applicare aumenti retributivi o stabilire nuove/maggiori indennità o altre utilità a qualsiasi titolo (compresi fringe benefits) eccedenti i minimi previsti dai contratti collettivi nazionali, il difetto del presupposto di fatto per poter invocare l'art. 13, Sez. IV, Titolo IV, del CCNL industria metalmeccanica 2012 e 2016, la percezione, cioè, d'una retribuzione costituita solamente da voci previste dalla contrattazione collettiva nazionale,
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: a) dichiarare la cessata materia del contendere con riferimento al pagamento dell'elemento perequativo per gli anni 2021 e 2022, stante il pagamento avvenuto da parte della Società al ripristino delle condizioni soggettive ed oggettive per tale erogazione;
per il resto:
b) dichiarare la prescrizione di tutti gli importi asseritamente dovuti per gli anni 2014,
2015, 2016 e 2017;
c) dichiarare, relativamente alle altre annualità, inammissibili, improcedibili,
improponibili e comunque rigettare le domande proposte dai ricorrenti in quanto infondate in fatto e diritto;
c) condannare i ricorrenti, come in epigrafe indicati ed in solido tra loro, al pagamento del compenso professionale del giudizio.
La causa veniva istruita in via documentale e all'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla società [...]
Controparte_1 innanzitutto perché tardiva, ma, comunque, perché infondata.
Occorre premettere che con riguardo alle retribuzioni periodiche ( salari, stipendi, mensilità aggiuntive, gratifiche annuali ) vale il richiamo a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi contenuto nell'art. 2948 c.c.
E' bene altresì rimarcare che i crediti di lavoro relativi ai singoli emolumenti retributivi periodici, soggetti alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 e n. 5 c.c. ( riferito quest'ultimo alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro), sono sottoposti anche alla concorrente prescrizione presuntiva prevista dagli art. 2955 c.c. n. 2 ( un anno per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese) e n. 2956 c.c. ( tre anni per le retribuzioni corrisposte per periodi superiori al mese).
Tale istituto incontestabilmente ritenuto applicabile, anche se, decisamente in via residuale, ai crediti di lavoro, non costituisce prescrizione in senso proprio, non comportando l'estinzione del diritto, giacché si limita ad integrare a fronte del decorso del tempo stabilito ex lege - una presunzione legale del suo soddisfacimento, che può essere superata fornendo in giudizio la prova contraria nei limiti ammessi dallo stesso codice civile . La presunzione può essere infatti vinta sia attraverso la confessione giudiziale del datore di lavoro, sia attraverso il deferimento al medesimo datore di lavoro del giuramento decisorio ( ex artt. 2959 e 2960 c.c., fermo restando le implicazioni di carattere penale ed anche risarcitorio a carico del datore che abbia giurato il falso ( ex art. 2738 c.c.).
Ed in tal senso rinviene quindi ragione la coesistenza tra le due tipologie di prescrizione dei diritti di credito scaturenti dal contratto di lavoro.
E sulla scia di tali principi, è stato quindi osservato (vedi Cass.
9.4.2003 n. 5535; Cass. 18.2.2019 n.
4687) come le prescrizioni contemplate dagli artt. 2954 e ss. c.c. trovino il loro fondamento sul presupposto che in numerosi rapporti della vita quotidiana il pagamento suole avvenire con una certa immediatezza sicché il decorso di un breve periodo di tempo ( sei mesi, un anno o tre anni) fa presumere l'estinzione del debito , determinando una inversione dell'onere della prova con la possibilità che tale presunzione sia vinta mediante gli strumenti processuali decritti ( confessione giudiziale del datore di lavoro o deferimento allo stesso del giuramento decisorio ).
Tuttavia la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “l'ammissione del debitore di non avere estinto il debito ovvero la contestazione, da parte dello stesso, dell'entità del credito azionato, comporta, ai sensi dell'art. 2959 del codice civile il rigetto della eccezione di prescrizione (Cass. n.
12771/2012; Cass. n. 14927/2010; Cass n. 21107/2009; Cass. n. 11991/2014).
La contestazione del credito vantato, infatti, implica una sostanziale ammissione di persistenza del credito. In altri termini, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione presuntiva in tutti quei casi in cui il debitore contesti, anche implicitamente, l'entità delle somme richieste.
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso che ci occupa, atteso che il datore di lavoro, nonostante l'eccezione di prescrizione presuntiva, ha decisamente contestato il diritto dei ricorrenti al pagamento dei crediti indicati in ricorso. Il datore di lavoro ha contestato in definitiva il diritto dei ricorrenti al pagamento delle somme rivendicate, non perché queste sarebbero state già corrisposte, ma perché relative a spettanze non dovute .
L'eccezione di prescrizione presuntiva va pertanto rigettata. 'va comunque dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla Ciò premesso domanda di pagamento dell'elemento perequativo per gli anni 2021 e 2022.
Gli stessi ricorrenti, infatti, hanno riconosciuto di aver ricevuto il pagamento delle somme richieste per i predetti anni e per una parte addirittura prima della notifica del ricorso introduttivo.
La convenuta, tuttavia, ha chiarito che tale tardivo pagamento non nasce dal riconoscimento della fondatezza delle ragioni creditorie vantate in ricorso, ma unicamente da circostanze sopravvenute che avrebbero consentito di effettuare il pagamento sia pure tardivo, di una parte dei crediti. Ciò sarebbe stato possibile perché, a seguito del puntuale rispetto delle previsioni di cui al piano omologato ex art. 182 bis L.F., l'approvazione del bilancio d'esercizio riferito all'anno 2022 da parte dell'Assemblea avrebbe determinato il rientro in bonis della società con la copertura delle perdite e la ricapitalizzazione della Società e la ricostituzione del patrimonio netto aziendale. Pertanto, superate le limitazioni normative e le previsioni del socio unico, la avrebbe adempiuto Controparte_1
a quanto normativamente previsto.
A questo punto, pertanto, rimane da verificare se può ritenersi giustificato il tardivo pagamento dell'emolumento richiesto per gli anni 2021 e 2022 e, soprattutto, se i ricorrenti abbiamo diritto al pagamento della restante parte del credito vantata con il ricorso introduttivo.
ove non già soddisfatti al Ebbene, questo giudicante ritiene che i ricorrenti abbiano diritto pagamento dell'elemento perequativo disciplinato dall'art. 13 del ccnl .
Per dare contezza dei motivi di tale decisione, appare utile partire dal testo del predetto invocato art. 13. "A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l.
(lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non incidente sul t.f.r. ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
A decorrere dal 1° gennaio 2011 l'importo sopra riportato è elevato a 455 euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Elemento perequativo è elevato a 485 euro. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto".
Dal testo di detto articolo può ricavarsi come due siano sostanzialmente le condizioni perché sorga il diritto in capo a un lavoratore del settore metalmeccanico a detto elemento perequativo: 1) in azienda deve mancare una contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione (e, nel caso di specie, è incontestata una tale circostanza quantomeno per gli anni oggetto della richiesta attorea ossia a partire dal 2015); 2) la percezione da parte del dipendente nel corso dell'anno precedente di un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (e, nel caso di specie, come sopra rilevato, è proprio quanto contesta in punto di presupposto di fatto la Controparte_1
Sennonchè le buste paga allegate agli atti attestano agevolmente che i ricorrenti non hanno percepito trattamenti retributivi superiori a quelli fissati dalla contrattazione collettiva nazionale.
Nessuna delle voci indicate in dette buste trova il proprio fondamento all'infuori del CCNL di categoria: non i buoni pasto, atteso che essi hanno natura di agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. 21.7.2008, n. 20087; Cass.
8.8.2012, n. 14290; Cass. 14.7.2016, n. 14388), pertanto non rientrano proprio nel trattamento retributivo in senso stretto (Cass. 19.5.2016, n. 10354; Cass. 18.9.2019, n. 23303) e non rientrano nel trattamento retributivo in senso stesso.
Per quanto riguarda, infatti, il premio di produzione, si tratta di un elemento ormai consolidato della retribuzione .L'art. 12 del CCNL 05.12.2012 ("Premio di risultato"), e le analoghe disposizioni contenuta nel successivo CCNL 26.11.2016 dispongono infatti che, a seguito del rinvio alla contrattazione integrativa per l'istituzione di un Premio di risultato “Dal 1° luglio 1994 non trova più applicazione la disciplina per l'istituzione del «premio di produzione» di cui all'art. 9 del C.c.n.l.14 dicembre 1990 e l'indennità sostitutiva di cui al punto 4 dell'articolo sopracitato, per le aziende dalla stessa interessate, resta definitivamente fissata negli importi in essere al 30 giugno 1994 ai fini della retribuzione dei lavoratori." Il relativo importo, come da tabelle retributive allegate al CCNL, è esattamente corrispondente a quello erogato ai ricorrenti in busta paga, in base alla qualifica.
Quanto alla indennità di reperibilità/disponibilità, essa è prevista e regolata dall'art. 6 del CCNL
5.12.2012. Del resto come dichiarato nella memoria di costituzione in giudizio, la società convenuta ha
,
provveduto all'erogazione dell'Co relativo agli anni 2021 e 2022 pur avendo regolarmente corrisposto
,con ciòai lavoratori sia i buoni pasto che le ulteriori indennità contrattuali appena citate dimostrando che le stesse non erano ostative all'attribuzione dell'elemento perequativo di cui all'art. 13 sopra citato.
Discorso più articolato deve farsi, invece, rispetto all'altra ragione ostativa frapposta dalla [...]
Controparte_1 al riconoscimento dell'elemento perequativo, la vincolatività, cioè, degli obiettivi programmatici della Provincia di Salerno in forza dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016.
'A tal fine si rende necessaria una breve premessa generale sul modello organizzativo delle società in house attesa la natura giuridica della società Controparte_1 quale società in House providing della Provincia di Salerno.
Ed invero, è evidente l'anomalia del fenomeno dell'in house providing nel panorama del diritto societario. Costituisce un'anomalia il fatto che si tratti con società di capitali non destinate (se non in via del tutto marginale e strumentale) allo svolgimento di attività imprenditoriali a fine di lucro, così da dover operare necessariamente al di fuori del mercato.
E' stato quindi autorevolmente ritenuto che la società in house, non possa qualificarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. E' stato osservato, infatti, che essa non è altro che una longa manus della pubblica amministrazione, al punto che l'affidamento pubblico mediante in house contract neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte cost. n. 46/13, cit.), talché "l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa" (così Cons. Stato, Ad. plen., n. 1/08, cit.).
La disciplina europea in materia di in house è stata recepita nel nostro ordinamento, come noto, attraverso il d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) e il d.lgs. n. 175/2016 (t.u. sulle società partecipate), il cui art. 16 stabilisce che: "1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. […] 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci". Nell'analisi del fenomeno, sia che si voglia usare l'approccio sostanziale, sia che si voglia utilizzare quello funzionale o teleologico, si giunge alla medesima conclusione: esse non si pongono in termini di alterità rispetto all'ente pubblico socio. Da un lato, sono i caratteri costitutivi della società in house ad escludere la sua autonomia dal socio pubblico: ci troviamo innanzi a un modello organizzativo dove la partecipazione pubblica è totalitaria o comunque tale da consentire al socio di esercitare un controllo analogo a quello esercitato sulle sue articolazioni interne. Dall'altro lato, lo scopo cui la società in house è vincolata, e cioè svolgere attività a favore o per conto dell'amministrazione partecipante, la pone al di fuori del contesto del mercato (almeno potenzialmente) aperto alla concorrenza.
Da ciò consegue che, poiché non risulta possibile configurare un rapporto di alterità tra l'ente pubblico partecipante e la società in house che ad esso fa capo, è giocoforza concludere che anche la distinzione tra il patrimonio dell'ente e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità (cfr. SS.UU 25.11.2013 n.26283).
In estrema sintesi, il CP_5 contiene norme stringenti sul piano dell'acquisto, mantenimento e cessione delle partecipazioni, con una costante verifica funzionale della loro computabilità con l'interesse pubblico (artt. 4-8).
Ove ricorra tale qualità soggettiva, la società è altresì assoggettabile ad una complessa disciplina derogatoria delle disposizioni del codice civile in materia di società. Tale disciplina, in estrema sintesi, riguarda i seguenti aspetti:
a) disposizioni sulla governance di cui all'art. 11 (vincolo del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, definizione di limiti al trattamento economico degli amministratori, regole sulla incompatibilità/inconferibilità degli incarichi);
b) principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione (art. 6);
c) disciplina delle crisi d'impresa (art. 14, commi 2 e 3);
d) regole sulla gestione dei rapporti di lavoro (art. 19, commi 1-4);
e) criteri in tema di trasparenza (art. 22).
Per quanto riguarda più specificamente la gestione dei rapporti di lavoro, l'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016, così dispone "Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”.
Orbene, se è vero che il legislatore,con il citato t.u. in materia di società a partecipazione pubblica
,ha inteso affidare a principi e istituti di diritto privato la regolamentazione dei rapporti di lavoro con i dipendenti delle partecipate, è altrettanto vero che la presenza pubblica continua a condizionare e valorizzare le esigenze di tutela delle finanze collettive, attraverso l'avallo di principi preesistenti a presidio dei quali sono dettate norme di carattere imperativo, immediatamente cogenti. Non può consentirsi, dunque, neppure nel caso si tratti di società partecipate, che la forma privata della regolamentazione del rapporto di lavoro travalichi principi a tutela del contenimento della spesa per la corretta gestione delle casse pubbliche, se non – in ipotesi – nei casi espressamente previsti da leggi o
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fonti comunque generali. In altri termini, mentre il datore di lavoro privato ha l'obbligo di erogare la retribuzione tabellare, fermo restando la libera facoltà di elargire aumenti salariali o gratifiche retributive anche una tantum, quello pubblico, proprio perché gestisce risorse non di sua competenza
, ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente al rispetto della normativa di settore, non potendo procedere al di fuori delle previsioni contrattuali.
Sennonchè, nel caso che ci occupa, non è possibile evincere dalla documentazione in atti un vincolo per la società partecipata a non riconoscere ai ricorrenti l'elemento perequativo di cui all'art. 13
sopra citato.
Se è vero, infatti, che gli indirizzi programmatici dell Parte 13 per il triennio 2016/2018 prevedevano l'attuazione di misure volte alla razionalizzazione e al contenimento dei costi aziendali, detti indirizzi non contengono alcuno specifico riferimento alla impossibilità per la convenuta di riconoscere ai propri dipendenti retribuzioni eccedenti rispetto ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali. Detti indirizzi, infatti, si limitavano a fornire alla società delle indicazioni per la riduzione dei costi del personale, come per esempio la riduzione delle unità lavorative assegnate ai servizi indiretti, la definizione dei tempi di esecuzione di ogni singola fase di lavoro, una organizzazione più razionale delle squadre di lavoro, la definizione dei carichi di lavoro, la previsione di un piano triennale di pensionamento, cassa integrazione, mobilità, un piano di riconversione dei profili e delle competenze delle risorse umane anche mediante l'attività di cicli di formazione.
Ed anche l'integrazione al piano industriale approvato in data 4.5.2016, pur richiedendo una riduzione drastica della spesa del personale in misura percentuale non inferiore al 10% rispetto al costo sostenuto fino a quella data, si limitava ad ipotizzare alcuni interventi per la razionalizzazione delle spese del personale tra le quali l'adozione di misure sui buoni pasto, sui superminimi, sulla indennità del Direttore Generale senza alcun riferimento alla necessità, per la società partecipata, di applicare ai dipendenti unicamente i minimi contrattuali previsti dalla contrattazione nazionale.
Ma in ogni caso, anche a voler ritenere che, attesa la situazione di squilibrio finanziario/patrimoniale e di risultati d'esercizio negativi, rientrasse tra le linee di indirizzo fornite dall' Parte 13 e quindi nel divieto di applicare aumenti retributivi e/o stabilire nuove /maggiori indennità e/o altre utilità a qualsiasi titolo ( compresi fringe benefits), eccedenti i minimi previsti dai contratti collettivi, anche la disapplicazione dell'art. 13 del contratto nazionale, ciò non di meno un intervento in tal senso, incidendo sugli oneri contrattuali, avrebbe richiesto il rispetto della procedura prevista dallo stesso art. 19 del T.U.
E' da tener presente, infatti, che il comma 6 del predetto art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che
"Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello".
Ed ancora, il comma 7, recita: "I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie ....".
Per contro, come già sottolineato in un precedente della sezione ( sent. n. 106/2023 del 16.2.2023 giud. Per 1 in atti), nel caso di specie l'eliminazione dell'elemento perequativo di cui all'art. 13,
Sez. IV, Titolo IV, del CCNL industria metalmeccanica 2012 e 2016 non è stata preceduta da un tentativo di accordo sindacale e, prim'ancora, a ben vedere, da uno stesso provvedimento della società controllata. Detta eliminazione è stata realizzata per unilaterale deliberazione datoriale senza un tentativo di accordo sindacale e senza neppure, prim'ancora, a ben vedere, la previsione di un atto interno con un semplice, quindi, comportamento di fatto concludente.
Segnatamente, non è possibile, pena la sostanziale abrogazione dell'ultima parte del comma 6, ritenere che il ricorso alla contrattazione di secondo livello sia, per la società controllata, una semplice facoltà.
Non è però neppure possibile ritenere che con la clausola «ove possibile» il legislatore delegato abbia inteso escludere il ricorso alla contrattazione di secondo livello solamente in quelle realtà produttive in cui non esistano rappresentanze sindacali. Questa interpretazione, infatti, vanificherebbe il senso dell'intero comma 6.
Quindi, ove presenti in azienda, le organizzazioni sindacali hanno sempre diritto a trattare con una società a controllo pubblico in caso di modifiche comportanti il contenimento degli oneri contrattuali.
Allo stesso tempo, però, non può ritenersi che se le organizzazioni sindacali manifestano indisponibilità non è possibile pervenire al raggiungimento dell'obiettivo. A escludere una lettura di questo genere vale la considerazione che il legislatore delegato non rimette le misure che concretamente perseguono gli obiettivi di spending review alla contrattazione di secondo livello, ma a provvedimenti unilaterali del datore di lavoro «da recepire» in contrattazione di secondo livello.
Sostanzialmente, quindi, il datore di lavoro, nello schema del comma 6, individua dapprima un determinato provvedimento che consente di raggiungere uno degli obiettivi di cui al comma 5, dopo di che apre un tavolo con le organizzazioni sindacali per verificarne la disponibilità a trasfonderlo in un accordo di secondo livello (in modo da «recepire» quel provvedimento).
Se questo è il senso, la clausola «ove possibile» deve riferirsi all'eventualità che non si riesca a raggiungere un'intesa con le oo.ss. e non sia possibile «recepire» il provvedimento datoriale in un accordo di secondo livello. In questa eventualità, il fatto che non sia possibile «recepire>> il provvedimento in contrattazione di secondo livello legittima il datore di lavoro a adottare direttamente il provvedimento unilaterale da lui individuato.
Deve allora concludersi che il comma 6 consente di enucleare l'obbligo di aprire una trattativa con le oo.ss., prima di adottare un provvedimento unilaterale. 66Ne consegue che, rientrando tra gli “ oneri contrattuali “, il regime dell'elemento perequativo di cui all'art. 13 del CCNL industria metalmeccanica 2012 e 2016, esso poteva essere variato soltanto a seguito di una intesa con le rappresentanze sindacali aziendali e, laddove non si fosse riuscito a trovare un accordo, con provvedimento unilaterale del datore di lavoro.
Tanto a maggior ragione considerando che il predetto elemento perequativo non è stato semplicemente ridotto o sospeso, ma è stato direttamente del tutto eleminato. Per contro la Controparte 1
[...] prim'ancora di cercare un'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali sul punto non ha adottato un provvedimento con cui espressamente non riconosceva più ai propri dipendenti detto elemento perequativo e tanto in spregio dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza e prevedibilità delle condizioni di lavoro. Ogni lavoratore, infatti, ha diritto ad una prevedibilità minima del rapporto, a ricevere le necessarie informazioni sul rapporto di lavoro così da poter acquisire piena consapevolezza dei propri diritti e dei correlativi obblighi. Tra l'altro l'obbligo di trasparenza per le società partecipate trova espresso riconoscimento nell'art. 22 dello stesso d.lgs. n. 175/2016 rubricato, appunto, "Trasparenza” e che così recita "Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 E dunque, anche a voler escludere l'obbligo procedurale d'involgimento del sindacato, occorreva quantomeno un provvedimento espresso sul punto atteso l'obbligo sostanziale di trasparenza. Sulla base delle argomentazioni sopra esposte, va pertanto accolta la domanda formulata dai ricorrenti per la parte non ancora riconosciuta dalla datrice di lavoro.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
-dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di pagamento dell'elemento perequativo da erogare negli anni 2022 e 2023 con riferimento al credito maturato per gli anni 2021 e
2022;
-condanna la convenuta Controparte 1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento dell'elemento perequativo nella misura di
€3.395,00 in favore di Parte 1 ;
€ 2.546,25 in favore di Parte 2
€ 3.395,00 in favore di Parte 3
€ 485,00 in favore di Parte 4
€ 3.395,00 in favore di Parte_5
€ 485,00 in favore di Parte 6
€ 970,00 in favore di Parte_9
€ 1.940,00 in favore di Parte 10 ;
€ 1.455,00 in favore di Parte 11
€ 485,00 in favore di Parte 12
condanna altresì la società convenuta,, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento degli interessi e della rivalutazione sulle somme corrisposte in ritardo e sulle somme ancora da corrispondere sino all'effettivo soddisfo;
condanna infine la Controparte_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.900,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cap come per legge, con attribuzione ai procuratori che dichiarano averne fatto anticipo.
Salerno 6 novembre 2024 Il Giudice
A.M.D'Antonio