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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 20/01/2026, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 622/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, EL
D'AMBROSIO CORRADO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3380/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15276/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 06/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1863049230001262 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7619/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti già depositati
Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3380/2025 la società Ricorrente_1 S.p.a. ha appellato la sentenza n. 15276/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa avverso l'avviso di accertamento n° 1863049230001262 - imposta comunale pubblicita' e pubbliche affissioni
2018.
Con il ricorso di primo grado, ricorrente (Ricorrente_1 SpA) ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, eccependo l'illegittimità dell'imposta per superamento del limite massimo di aumento del 25% previsto per il Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP).
2.- Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso poiché la giurisprudenza stabilisce che la sostituzione dell'ICP con il CIMP postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento, la cui carenza comporta l'ultrattività del regime ICP.
In assenza di un regolamento CIMP efficace (poiché il D.C.C. n. 419/99 aveva un valore meramente programmatico e l'ordinanza n. 253/2001 era stata annullata), continua ad applicarsi l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), la quale è cumulabile con il canone concessorio e non è vincolata ai limiti di aumento previsti per il CIMP dall'art. 62 del D. Lgs. 446/1997.
È stato respinto anche il motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto, in quanto l'avviso impugnato esponeva in modo esaustivo i criteri impositivi e i calcoli effettuati.
.3.- Ha proposto appello e depositato memorie illustrative la società contribuente per i seguenti motivi:
.- omessa e/o erronea pronunciata sull'avviso che applica tariffe annullate e senza atti presupposti;
.- .- mancanza di prova sulla corretta applicazione delle tariffe e sulla documentazione necessaria;
.- insufficiente motivazione dell'atto su somme dovute e qualificazione del titolo;
.- applicazione dell'imposta in conformità alle pronunce giurisprudenziali e normative vigenti.
.- mancato pronunciamento sulle questioni di merito relative alle tariffe e agli atti generali..
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, che ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
1.- L'appellante ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di accertamento per avere il Comune applicato, per l'annualità 2018, tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità comprensive della maggiorazione del 20%, in assenza di una valida base normativa e regolamentare, nonché per l'omessa pronuncia del giudice di primo grado su tale specifica doglianza.
Dagli atti risulta che il Comune di Napoli ha abrogato il proprio regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità con deliberazione consiliare n. 419/1999.
In mancanza di un regolamento vigente, presupposto indefettibile ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 507/1993,
l'imposta non poteva essere legittimamente applicata per l'annualità oggetto di accertamento.
In ogni caso, anche a voler prescindere da tale profilo, la maggiorazione del 20% delle tariffe ICP non risulta applicabile per l'anno 2018.
La norma che consentiva tale incremento è stata abrogata dall'art. 23 del d.l. n. 83/2012, e la portata di tale abrogazione è stata definitivamente chiarita dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma
739, della legge n. 208/2015.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2018, che ha affermato l'illegittimità dell'applicazione di maggiorazioni tariffarie non più previste dall'ordinamento, escludendo che gli enti locali possano continuare ad applicare incrementi fondati su disposizioni abrogate, in assenza di una nuova e specifica base legislativa.
La giurisprudenza di merito si è uniformata a tali principi, ritenendo illegittimi gli atti impositivi fondati su tariffe ICP maggiorate del 20% per annualità successive al 2012, in mancanza di una deliberazione adottata ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000. In tal senso si sono espresse, tra le altre, la C.G.T. di primo grado di Napoli con le sentenze n. 15716/2023, n. 2217/2024, n. 9965/2024 e n. 14067/2024, nonché la C.G.T. di secondo grado con la sentenza n. 3072/2025.
Nel caso di specie, il Comune non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di una deliberazione idonea a legittimare, per l'anno 2018, l'applicazione delle tariffe nella misura maggiorata.
Il Giudice di primo grado, omettendo di pronunciarsi su tale censura, è incorso, pertanto, nel vizio denunciato.
2.- È fondata anche la doglianza coon cui l'appellante ha censurato l'avviso di accertamento per difetto di motivazione e indeterminatezza della pretesa, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, rilevando che l'atto non consente di individuare il titolo giuridico dell'imposizione né le modalità di determinazione dell'importo richiesto.
Dall'esame dell'atto impugnato emerge che la pretesa tributaria è formulata in termini generici e non verificabili.
L'Amministrazione si limita ad indicare un “totale dell'importo dovuto” derivante dalla sommatoria di una non meglio precisata tariffa per la pubblicità e di un asserito canone di locazione per l'installazione degli impianti, senza specificare le singole componenti, le tariffe applicate, né gli atti presupposti posti a fondamento della pretesa.
Nel prospetto allegato all'avviso è indicata un'unica tariffa €/mq per ciascun impianto, senza che sia possibile comprendere se essa derivi dall'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, di un canone concessorio, ovvero dalla combinazione di più voci. Né risultano allegati o richiamati, nel loro contenuto essenziale, i regolamenti o le deliberazioni comunali asseritamente applicati.
Tale modalità di redazione dell'atto viola l'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, che impone all'Amministrazione di indicare in modo chiaro e completo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, al fine di consentire al contribuente un'effettiva tutela difensiva. Il principio di adeguata motivazione degli atti impositivi trova fondamento anche nei principi di legalità, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa, come ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 15 del 2018, che ha sottolineato l'esigenza di certezza e trasparenza nella determinazione dei carichi tributari.
La giurisprudenza di questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha già ritenuto illegittimi atti strutturati in termini analoghi, affermando che, ove dall'avviso non sia possibile ricostruire il titolo e le modalità di determinazione della pretesa, l'atto risulta viziato per difetto di motivazione e di prova. In tal senso si sono espresse la C.G.T. di II grado, Sez. 8, sentenza n. 6466/24, la C.G.T. di II grado, Sez. 18, sentenza n.
6835/24, nonché la C.G.T. di II grado, Sez. 14, sentenza n. 3135/25.
Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha assolto all'onere di rendere intelligibile e verificabile la pretesa avanzata, né ha fornito prova della legittimità delle tariffe applicate.
3.- Infine, è fondato il motivo con cui l'appellante ha dedotto l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 115 c.p.c., nonché la violazione del limite massimo della tariffa del canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità fissato dall'art. 62 del d.lgs. n. 446/1997, rilevando come il giudice di prime cure abbia escluso tale violazione richiamando in astratto un principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione (sent. n. 19017/2023), senza tuttavia verificare quali tariffe siano state in concreto applicate nell'avviso di accertamento impugnato e senza valutare le puntuali evidenze documentali offerte dalla contribuente.
La sentenza impugnata, infatti, si è limitata ad affermare la legittimità della pretesa sul presupposto che il canone applicato non eccederebbe i limiti di legge, omettendo però ogni concreta verifica in ordine alla natura del prelievo effettivamente richiesto, al regime giuridico adottato dal Comune e alla riconducibilità delle tariffe applicate al canone di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 446/1997.
Tale impostazione non è conforme al principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19017 del 2023, secondo cui la verifica del rispetto dei limiti tariffari fissati dall'art. 62 del d.lgs. n. 446/1997 deve essere condotta sulla base delle tariffe concretamente applicate dall'Amministrazione, non potendo il giudice arrestarsi ad una qualificazione meramente formale del prelievo, ma dovendo accertare, alla luce degli atti e delle prove, se l'importo richiesto rispetti i vincoli legislativi posti a tutela del contribuente.
Nel caso di specie, la contribuente ha documentato, con plurime e convergenti evidenze processuali, che il Comune di Napoli ha soppresso, a decorrere dall'1.1.2002, l'imposta comunale sulla pubblicità, sostituendola con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ex art. 62 del d.lgs. n. 446/1997, introdotto con atto di natura regolamentare rappresentato dal Piano Generale degli Impianti – Norme di attuazione approvato con deliberazione consiliare n. 419/1999. Ha altresì dimostrato che le tariffe applicate nell'avviso impugnato sono quelle fissate con l'ordinanza sindacale 31.12.2001 n. 223, successivamente annullata in sede giurisdizionale, e comunque applicate anche per l'anno 2018.
A fronte di tali risultanze documentali, il giudice di primo grado non ha svolto alcun accertamento in ordine alla conformità delle tariffe applicate ai limiti previsti dall'art. 62 del d.lgs. n. 446/1997, né ha verificato se le stesse rispettino i criteri legali propri del canone sostitutivo dell'imposta, limitandosi a richiamare in modo apodittico un principio di diritto senza calarlo nella concreta fattispecie.
Tale omissione integra la denunciata violazione dell'art. 115 c.p.c., avendo il giudice di prime cure ignorato prove documentali decisive e fatti pacificamente emergenti dagli atti, con conseguente erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso la violazione del limite tariffario previsto dalla legge.
Alla luce di quanto sopra, il quarto motivo di appello deve essere accolto, risultando l'avviso di accertamento illegittimo anche sotto il profilo del mancato rispetto dei limiti imposti dall'art. 62 del d.lgs. n. 446/1997, come interpretato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19017 del 2023.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, EL
D'AMBROSIO CORRADO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3380/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15276/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 06/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1863049230001262 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7619/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti già depositati
Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3380/2025 la società Ricorrente_1 S.p.a. ha appellato la sentenza n. 15276/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa avverso l'avviso di accertamento n° 1863049230001262 - imposta comunale pubblicita' e pubbliche affissioni
2018.
Con il ricorso di primo grado, ricorrente (Ricorrente_1 SpA) ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, eccependo l'illegittimità dell'imposta per superamento del limite massimo di aumento del 25% previsto per il Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP).
2.- Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso poiché la giurisprudenza stabilisce che la sostituzione dell'ICP con il CIMP postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento, la cui carenza comporta l'ultrattività del regime ICP.
In assenza di un regolamento CIMP efficace (poiché il D.C.C. n. 419/99 aveva un valore meramente programmatico e l'ordinanza n. 253/2001 era stata annullata), continua ad applicarsi l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), la quale è cumulabile con il canone concessorio e non è vincolata ai limiti di aumento previsti per il CIMP dall'art. 62 del D. Lgs. 446/1997.
È stato respinto anche il motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto, in quanto l'avviso impugnato esponeva in modo esaustivo i criteri impositivi e i calcoli effettuati.
.3.- Ha proposto appello e depositato memorie illustrative la società contribuente per i seguenti motivi:
.- omessa e/o erronea pronunciata sull'avviso che applica tariffe annullate e senza atti presupposti;
.- .- mancanza di prova sulla corretta applicazione delle tariffe e sulla documentazione necessaria;
.- insufficiente motivazione dell'atto su somme dovute e qualificazione del titolo;
.- applicazione dell'imposta in conformità alle pronunce giurisprudenziali e normative vigenti.
.- mancato pronunciamento sulle questioni di merito relative alle tariffe e agli atti generali..
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, che ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
1.- L'appellante ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di accertamento per avere il Comune applicato, per l'annualità 2018, tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità comprensive della maggiorazione del 20%, in assenza di una valida base normativa e regolamentare, nonché per l'omessa pronuncia del giudice di primo grado su tale specifica doglianza.
Dagli atti risulta che il Comune di Napoli ha abrogato il proprio regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità con deliberazione consiliare n. 419/1999.
In mancanza di un regolamento vigente, presupposto indefettibile ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 507/1993,
l'imposta non poteva essere legittimamente applicata per l'annualità oggetto di accertamento.
In ogni caso, anche a voler prescindere da tale profilo, la maggiorazione del 20% delle tariffe ICP non risulta applicabile per l'anno 2018.
La norma che consentiva tale incremento è stata abrogata dall'art. 23 del d.l. n. 83/2012, e la portata di tale abrogazione è stata definitivamente chiarita dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma
739, della legge n. 208/2015.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2018, che ha affermato l'illegittimità dell'applicazione di maggiorazioni tariffarie non più previste dall'ordinamento, escludendo che gli enti locali possano continuare ad applicare incrementi fondati su disposizioni abrogate, in assenza di una nuova e specifica base legislativa.
La giurisprudenza di merito si è uniformata a tali principi, ritenendo illegittimi gli atti impositivi fondati su tariffe ICP maggiorate del 20% per annualità successive al 2012, in mancanza di una deliberazione adottata ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000. In tal senso si sono espresse, tra le altre, la C.G.T. di primo grado di Napoli con le sentenze n. 15716/2023, n. 2217/2024, n. 9965/2024 e n. 14067/2024, nonché la C.G.T. di secondo grado con la sentenza n. 3072/2025.
Nel caso di specie, il Comune non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di una deliberazione idonea a legittimare, per l'anno 2018, l'applicazione delle tariffe nella misura maggiorata.
Il Giudice di primo grado, omettendo di pronunciarsi su tale censura, è incorso, pertanto, nel vizio denunciato.
2.- È fondata anche la doglianza coon cui l'appellante ha censurato l'avviso di accertamento per difetto di motivazione e indeterminatezza della pretesa, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, rilevando che l'atto non consente di individuare il titolo giuridico dell'imposizione né le modalità di determinazione dell'importo richiesto.
Dall'esame dell'atto impugnato emerge che la pretesa tributaria è formulata in termini generici e non verificabili.
L'Amministrazione si limita ad indicare un “totale dell'importo dovuto” derivante dalla sommatoria di una non meglio precisata tariffa per la pubblicità e di un asserito canone di locazione per l'installazione degli impianti, senza specificare le singole componenti, le tariffe applicate, né gli atti presupposti posti a fondamento della pretesa.
Nel prospetto allegato all'avviso è indicata un'unica tariffa €/mq per ciascun impianto, senza che sia possibile comprendere se essa derivi dall'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, di un canone concessorio, ovvero dalla combinazione di più voci. Né risultano allegati o richiamati, nel loro contenuto essenziale, i regolamenti o le deliberazioni comunali asseritamente applicati.
Tale modalità di redazione dell'atto viola l'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, che impone all'Amministrazione di indicare in modo chiaro e completo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, al fine di consentire al contribuente un'effettiva tutela difensiva. Il principio di adeguata motivazione degli atti impositivi trova fondamento anche nei principi di legalità, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa, come ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 15 del 2018, che ha sottolineato l'esigenza di certezza e trasparenza nella determinazione dei carichi tributari.
La giurisprudenza di questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha già ritenuto illegittimi atti strutturati in termini analoghi, affermando che, ove dall'avviso non sia possibile ricostruire il titolo e le modalità di determinazione della pretesa, l'atto risulta viziato per difetto di motivazione e di prova. In tal senso si sono espresse la C.G.T. di II grado, Sez. 8, sentenza n. 6466/24, la C.G.T. di II grado, Sez. 18, sentenza n.
6835/24, nonché la C.G.T. di II grado, Sez. 14, sentenza n. 3135/25.
Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha assolto all'onere di rendere intelligibile e verificabile la pretesa avanzata, né ha fornito prova della legittimità delle tariffe applicate.
3.- Infine, è fondato il motivo con cui l'appellante ha dedotto l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 115 c.p.c., nonché la violazione del limite massimo della tariffa del canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità fissato dall'art. 62 del d.lgs. n. 446/1997, rilevando come il giudice di prime cure abbia escluso tale violazione richiamando in astratto un principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione (sent. n. 19017/2023), senza tuttavia verificare quali tariffe siano state in concreto applicate nell'avviso di accertamento impugnato e senza valutare le puntuali evidenze documentali offerte dalla contribuente.
La sentenza impugnata, infatti, si è limitata ad affermare la legittimità della pretesa sul presupposto che il canone applicato non eccederebbe i limiti di legge, omettendo però ogni concreta verifica in ordine alla natura del prelievo effettivamente richiesto, al regime giuridico adottato dal Comune e alla riconducibilità delle tariffe applicate al canone di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 446/1997.
Tale impostazione non è conforme al principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19017 del 2023, secondo cui la verifica del rispetto dei limiti tariffari fissati dall'art. 62 del d.lgs. n. 446/1997 deve essere condotta sulla base delle tariffe concretamente applicate dall'Amministrazione, non potendo il giudice arrestarsi ad una qualificazione meramente formale del prelievo, ma dovendo accertare, alla luce degli atti e delle prove, se l'importo richiesto rispetti i vincoli legislativi posti a tutela del contribuente.
Nel caso di specie, la contribuente ha documentato, con plurime e convergenti evidenze processuali, che il Comune di Napoli ha soppresso, a decorrere dall'1.1.2002, l'imposta comunale sulla pubblicità, sostituendola con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ex art. 62 del d.lgs. n. 446/1997, introdotto con atto di natura regolamentare rappresentato dal Piano Generale degli Impianti – Norme di attuazione approvato con deliberazione consiliare n. 419/1999. Ha altresì dimostrato che le tariffe applicate nell'avviso impugnato sono quelle fissate con l'ordinanza sindacale 31.12.2001 n. 223, successivamente annullata in sede giurisdizionale, e comunque applicate anche per l'anno 2018.
A fronte di tali risultanze documentali, il giudice di primo grado non ha svolto alcun accertamento in ordine alla conformità delle tariffe applicate ai limiti previsti dall'art. 62 del d.lgs. n. 446/1997, né ha verificato se le stesse rispettino i criteri legali propri del canone sostitutivo dell'imposta, limitandosi a richiamare in modo apodittico un principio di diritto senza calarlo nella concreta fattispecie.
Tale omissione integra la denunciata violazione dell'art. 115 c.p.c., avendo il giudice di prime cure ignorato prove documentali decisive e fatti pacificamente emergenti dagli atti, con conseguente erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso la violazione del limite tariffario previsto dalla legge.
Alla luce di quanto sopra, il quarto motivo di appello deve essere accolto, risultando l'avviso di accertamento illegittimo anche sotto il profilo del mancato rispetto dei limiti imposti dall'art. 62 del d.lgs. n. 446/1997, come interpretato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19017 del 2023.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.