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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 17 gennaio 2025
Tribunale di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2816/2023 R.G., avente ad oggetto “usucapione”, vertente
tra
(C.F ), quale procuratore generale di Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Orlandino, presso il cui CodiceFiscale_2 studio a Carovigno, in via Isaia Pagliara, n. 30, è elettivamente domiciliato;
attore e
e CP_1 CP_2 convenute contumaci
All'odierna udienza parte attrice ha discusso oralmente la causa, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamato e trascritto.
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale procuratore generale di Parte_1
, ha riferito che quest'ultimo stipulò nel 1995 un contratto preliminare di acquisto Parte_2 dei terreni iscritti ubicati a Carovigno, in c.da San Giuseppe, in catasto al fg 58, p.lle 76 e 120, fg.
46, p.lla 302 e fg. 59, p.lle 36 e 105. Che di essi erano comproprietari (madre), Persona_1
, e (figli); che nelle more Persona_2 Controparte_3 CP_2 CP_1 era deceduta, lasciando i terreni in eredità ai figli in parti uguali;
era poi Persona_1 deceduto i cui eredi avevano tutti rinunciato all'eredità ed , Persona_2 Controparte_3 nubile, alla quale erano succeduti i germani. L'attore ha riferito che , titolare di Parte_2 omonima azienda agricola, era stato immesso nel possesso dei beni sin dalla sottoscrizione del contratto preliminare, andato smarrito. Che avrebbe curato in via continuativa, pacifica ed esclusiva
1 la coltivazione dei terreni, di cui si sarebbe occupato , suo procuratore generale, Parte_1 nei tempi più recenti. Ha chiesto, dunque, di accertare l'intervenuto acquisto in suo favore per usucapione dei beni immobili indicati, con vittoria di spese.
Le convenute, pur ritualmente convenute in giudizio, sono rimaste contumaci.
La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale di All'esito, la difesa di CP_2 parte attrice ha rinunciato all'assunzione delle prove testimoniali ammesse e, invitata dal magistrato, ha discusso oralmente la causa.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Occorre preliminarmente richiamare la disciplina prevista dagli artt. 1158 e seguenti del codice civile, secondo cui l'usucapione rappresenta una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario che ricorre nell'ipotesi in cui il richiedente dimostri la sussistenza del corpus possessionis, ovvero di aver esercitato sul bene un possesso protrattosi per almeno venti anni in maniera continua, pacifica, ininterrotta e manifesta;
è necessaria, altresì, la prova dell'elemento soggettivo integrante l'animus possidendi, con cui deve intendersi non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa (fattispecie, peraltro, ricorrente nel caso in esame), bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quelle del diritto di proprietà ed ingenerando nei confronti dei terzi la convinzione di esserne l'effettivo titolare (ex multis, Cass. n. 9671/2014). Ebbene, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, è necessario che il richiedente fornisca prova del possesso, rimettendosi al giudice di merito l'accertamento di fatto consistente nel valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri concretamente esercitati su un bene, essendo necessario considerare anche il modo in cui tale attività si correli con il comportamento del proprietario (Cass., ord. n. 6123/2020); è, infatti, necessario che il comportamento tenuto dal soggetto presenti caratteri tali da rilevare anche all'esterno una indiscussa e piena signoria di fatto sul bene e, quindi, il concorso di condotte che manifestino un inequivoco animus possidendi (Cass.
n. 19090/2022) nonché un utilizzo uti dominus, pacifico e non clandestino, continuativo ed ininterrotto per oltre un ventennio del bene. Non può, invece, riconoscersi l'usucapione nei confronti del soggetto che abbia la mera detenzione del bene: quest'ultima si estrinseca, al pari del possesso, in un potere di fatto sulla cosa, ma si differenzia poiché il detentore non pone in essere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, bensì vanta un mero animus detinendi, riconoscendo che sulla cosa insiste un diritto reale altrui.
Ebbene, l'interrogatorio formale reso da ha confermato le circostanze in fatto CP_2 allegate dall'attore, ovvero la sua immissione nel possesso del bene sin dalla sottoscrizione del contratto preliminare;
la circostanza che egli se ne sia occupato in via continuativa e pacifica sin dal 1995, che veniva considerato dalle promittenti venditrici come il proprietario e che né la convenuta né l'altra non comparsa per ragioni di salute, abbiano mai CP_2 CP_1 rivendicato la proprietà del bene;
infine, che negli ultimi anni è ad occuparsi Parte_1 della cura di quei beni.
Il valore confessorio delle dichiarazioni rese dalla convenuta avrebbe reso in ogni caso superfluo l'ascolto dei testimoni.
La domanda di usucapione merita, pertanto, accoglimento.
Nulla sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione ed opposizione dei convenuti alla domanda attorea.
2
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2816/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda formulata da , quale procuratore generale di Parte_1 Pt_2
e, per l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuto acquisto in favore di della
[...] Parte_2 piena proprietà dei terrenio rappresentato in Catasto al foglio 58, p.lle 76 e 120, al foglio 46, p.lla
302 e al foglio 59, p.lle 36 e 105 per usucapione;
ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Brindisi di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
nulla sulle spese.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per i dovuti adempimenti.
Brindisi, 17 gennaio 2025.
Il Giudice
Roberta Marra
3
Tribunale di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2816/2023 R.G., avente ad oggetto “usucapione”, vertente
tra
(C.F ), quale procuratore generale di Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Orlandino, presso il cui CodiceFiscale_2 studio a Carovigno, in via Isaia Pagliara, n. 30, è elettivamente domiciliato;
attore e
e CP_1 CP_2 convenute contumaci
All'odierna udienza parte attrice ha discusso oralmente la causa, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamato e trascritto.
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Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale procuratore generale di Parte_1
, ha riferito che quest'ultimo stipulò nel 1995 un contratto preliminare di acquisto Parte_2 dei terreni iscritti ubicati a Carovigno, in c.da San Giuseppe, in catasto al fg 58, p.lle 76 e 120, fg.
46, p.lla 302 e fg. 59, p.lle 36 e 105. Che di essi erano comproprietari (madre), Persona_1
, e (figli); che nelle more Persona_2 Controparte_3 CP_2 CP_1 era deceduta, lasciando i terreni in eredità ai figli in parti uguali;
era poi Persona_1 deceduto i cui eredi avevano tutti rinunciato all'eredità ed , Persona_2 Controparte_3 nubile, alla quale erano succeduti i germani. L'attore ha riferito che , titolare di Parte_2 omonima azienda agricola, era stato immesso nel possesso dei beni sin dalla sottoscrizione del contratto preliminare, andato smarrito. Che avrebbe curato in via continuativa, pacifica ed esclusiva
1 la coltivazione dei terreni, di cui si sarebbe occupato , suo procuratore generale, Parte_1 nei tempi più recenti. Ha chiesto, dunque, di accertare l'intervenuto acquisto in suo favore per usucapione dei beni immobili indicati, con vittoria di spese.
Le convenute, pur ritualmente convenute in giudizio, sono rimaste contumaci.
La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale di All'esito, la difesa di CP_2 parte attrice ha rinunciato all'assunzione delle prove testimoniali ammesse e, invitata dal magistrato, ha discusso oralmente la causa.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Occorre preliminarmente richiamare la disciplina prevista dagli artt. 1158 e seguenti del codice civile, secondo cui l'usucapione rappresenta una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario che ricorre nell'ipotesi in cui il richiedente dimostri la sussistenza del corpus possessionis, ovvero di aver esercitato sul bene un possesso protrattosi per almeno venti anni in maniera continua, pacifica, ininterrotta e manifesta;
è necessaria, altresì, la prova dell'elemento soggettivo integrante l'animus possidendi, con cui deve intendersi non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa (fattispecie, peraltro, ricorrente nel caso in esame), bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quelle del diritto di proprietà ed ingenerando nei confronti dei terzi la convinzione di esserne l'effettivo titolare (ex multis, Cass. n. 9671/2014). Ebbene, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, è necessario che il richiedente fornisca prova del possesso, rimettendosi al giudice di merito l'accertamento di fatto consistente nel valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri concretamente esercitati su un bene, essendo necessario considerare anche il modo in cui tale attività si correli con il comportamento del proprietario (Cass., ord. n. 6123/2020); è, infatti, necessario che il comportamento tenuto dal soggetto presenti caratteri tali da rilevare anche all'esterno una indiscussa e piena signoria di fatto sul bene e, quindi, il concorso di condotte che manifestino un inequivoco animus possidendi (Cass.
n. 19090/2022) nonché un utilizzo uti dominus, pacifico e non clandestino, continuativo ed ininterrotto per oltre un ventennio del bene. Non può, invece, riconoscersi l'usucapione nei confronti del soggetto che abbia la mera detenzione del bene: quest'ultima si estrinseca, al pari del possesso, in un potere di fatto sulla cosa, ma si differenzia poiché il detentore non pone in essere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, bensì vanta un mero animus detinendi, riconoscendo che sulla cosa insiste un diritto reale altrui.
Ebbene, l'interrogatorio formale reso da ha confermato le circostanze in fatto CP_2 allegate dall'attore, ovvero la sua immissione nel possesso del bene sin dalla sottoscrizione del contratto preliminare;
la circostanza che egli se ne sia occupato in via continuativa e pacifica sin dal 1995, che veniva considerato dalle promittenti venditrici come il proprietario e che né la convenuta né l'altra non comparsa per ragioni di salute, abbiano mai CP_2 CP_1 rivendicato la proprietà del bene;
infine, che negli ultimi anni è ad occuparsi Parte_1 della cura di quei beni.
Il valore confessorio delle dichiarazioni rese dalla convenuta avrebbe reso in ogni caso superfluo l'ascolto dei testimoni.
La domanda di usucapione merita, pertanto, accoglimento.
Nulla sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione ed opposizione dei convenuti alla domanda attorea.
2
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2816/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda formulata da , quale procuratore generale di Parte_1 Pt_2
e, per l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuto acquisto in favore di della
[...] Parte_2 piena proprietà dei terrenio rappresentato in Catasto al foglio 58, p.lle 76 e 120, al foglio 46, p.lla
302 e al foglio 59, p.lle 36 e 105 per usucapione;
ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Brindisi di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
nulla sulle spese.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per i dovuti adempimenti.
Brindisi, 17 gennaio 2025.
Il Giudice
Roberta Marra
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