Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 30.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 250 dell'anno 2024 e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. NARDIS ANNA MARIA e giusta Parte_1
procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. GAMBINO ARMANDO, dall'Avv.BARONE CARMINE e dall'Avv.
TROVATI ANTONELLA giusta procura generale alle liti
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 15/2024 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
17/01/2024
Il sig. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila Parte_1
n. 15/2024 che ha respinto la sua domanda di accertamento negativo del credito vantato dall' con lettera raccomandata ricevuta il 10/7/2019, con la quale lo invitava a pagare, CP_1 entro 30 giorni dal relativo ricevimento, la somma di complessivi € 22.177,55 a titolo di sanzioni per omesso versamento contributi alla Gestione Separata di cui all'art.2, c.26,
L.335/95, relativi all'anno 2013 , a seguito di iscrizione d'ufficio a tale gestione nell'ambito della c.d. “operazione Poseidone”.
A fondamento della sua domanda in primo grado il sig. eccepiva l'insussistenza Pt_1 dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e dei crediti vantati dall' in relazione CP_1
ad esso, e comunque l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Il giudice di primo grado ha ritenuto il credito non prescritto, considerando quale dies a quo per il decorso della prescrizione il 20 agosto 2014 per l'anno di imposta 2013, tenendo conto del termine entro cui il pagamento dei contributi andava effettuato, poiché pur se il DPCM
13.6.2014 aveva prorogato sino al 08.07.2014 il termine per il versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, già precedentemente fissato al 16.06.2014, aveva altresì previsto la facoltà per il contribuente di eseguire il versamento sino al 20.08.2014 maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Ha inoltre ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per il ricorrente.
La sentenza è stata dal sig. impugnata con primo motivo di appello in relazione alla Pt_1
statuizione sulla prescrizione, ritenuta non conforme ai principi enunciati dalla Corte di
Cassazione in relazione al dies a quo per il computo della prescrizione dei contributi in caso di “doppio termine” per il pagamento.
L' si è costituito, contestando la fondatezza dell'appello ed eccependo – quanto al CP_1
termine di prescrizione – che il giudice di primo grado ha correttamente valutato il dies a quo decorrente dall'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento dei contributi.
Il motivo di appello è fondato, potendosi sul punto richiamare ex art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione dell'ordinanza di Cassazione n. 34841/2022 che ha enunciato il principio di diritto già applicato da questa Corte in un giudizio tra le stesse parti, proprio in riassunzione dalla Cassazione, avente ad oggetto medesima questione ma con riferimento a diverso periodo contributivo (l'anno precedente). La Cassazione ha infatti percisato che “in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante,
Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale
i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»”. Ha poi precisato che “assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione anche «il differimento» dei termini stessi, quale quello previsto dai d.P.C.M., (v. Cass. nr.10273 del 2021, in relazione al pagamento dei contributi
2009, e plurime successive conformi) che nel tempo, hanno attuato, in concreto, detto differimento”.
(…) “viene in rilievo l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 13.6.2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2013, n. 139, emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n.
241/1997, che ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 17 giugno 2013, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il giorno 8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione» [lett.a] «dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» [lett.b] (sulla natura regolamentare e quindi di fonte normativa dei d.D.P.C. quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge, come nella specie: v. Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr.
20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del
2002; nr. 1972 del 2000)” , aggiungendo che “in ordine al «doppio termine per il pagamento» (nel caso in esame:
8.7.2013 e 20.8.2013) la Corte ha anche chiarito che «la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva» (v., Cass. 21472 del 2020 con
i richiami a Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019)”
La Suprema Corte quindi ha concluso affermando che “il termine di pagamento cui fare riferimento è quello dell'8.7.2013 e non, come ritenuto nella pronuncia impugnata, quello del 20.8.2013”
Il principio è perfettamente sovrapponibile alle date dell'anno successivo, essendo rimaste uguali, ed essendo rimasto identico anche il meccanismo di “facilitazione di pagamento” che permette di pagare in un momento successivo alla scadenza dell'obbligazione ma con l'obbligazione accessoria degli interessi corrispettivi (peraltro nella medesima misura).
Nel caso di specie è pacifico tra le parti che la lettera di richiesta di pagamento sia stata notificata in data 10/7/2019. A tale data, in applicazione dei suddetti principi, il termine di prescrizione quinquennale era già decorso da due giorni.
Il primo motivo di appello deve quindi essere accolto e devono essere dichiarate prescritte le somme richieste dall' con lettera del 10/7/2019 relative ai contributi e sanzioni dovuti CP_1
alla gestione separata per l'anno 2013.
L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame del secondo motivo di appello, con il quale il sig. ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene fondata Pt_1
l'applicazione delle sanzioni ai contributi richiesti dall' , nonché del terzo motivo, perché CP_1
l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata potrebbe essere vagliato nel presente giudizio solo con riferimento all'anno 2013, anno per il quale i contributi richiesti sono, come detto, integralmente prescritti. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
In riforma della sentenza impugnata dichiara prescritto il credito di € 22.177,55 per omesso versamento di contributi alla gestione separata per l'anno 2013 richiesto dall' con lettera CP_1
del 10.7.2019.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante nella misura di CP_1
euro 1.865,0 per il primo grado, ed euro 1.984,00 per il grado di appello, in entrambi i casi oltre spese generali, iVA e CPA ,
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 30/01/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga