Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 4545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4545 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
letto l'art. 127 ter c.p.c, lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 22799/'22 del ruolo generale, avente ad oggetto: pagamento spettanze lavorative
T R A
NDIAYE rappresentato e difeso, in virtà di procura in atti, dall' avv. Pt_1
Antonio Crocetta, presso il cui studio in Napoli, alla Piazza Garibaldi, n. 73, elett.te domicilia
C O N T R O
, rappta e difesa, in virtà di procura in atti, dall'Avv. DE De GE, CP_1 presso il cui studio in Ischia alla Via Dello Stadio n. 45, elett.te domicilia
E
in Controparte_2 persona del leg. rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procur generale alle lite per notar dall'Avv. Carlo Maria Liguori, con il quale è elettivamente Per_1 domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro.
NONCHE'
Stefano, con la quale elett.te doicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via CP_3
Alcide De Gasperi, n.55
Ragioni di fatto e di diritto on ricorso depositato in data 12.12.2022, il ricorrente in epigrafe deduceva: di essere assunto con contratto a tempo determinato, fino al 14.9.2022, da e dal CP_1 figlio De GE DE con mansioni di “lavapiatti -. aiuto cuoco” ed inquadramento nel VI livello del CCNL Turismo, presso l'albergo “Il Gattopardo” gestito dai convenuti in Forio (NA) alla via Giovanni Mazzella 166; di aver svolto con prevalenza mansiono di aiuto cuoco, riconducibili al superiore V livello;
di aver osservato orario di lavoro dalle 8,30 alle 21,30, con intervallo dalle 15,00 alle 18,00, per 6 giorni alla settimana; di aver fruito, nel mese di agosto 2022, di soli due giorni di riposo;
di di aver goduto di ferie per l'intera durata del rapporto di lavoro;
di aver percepito retribuzione mensile di cui ai bonifici in atti. Tanto premesso, assumendo il proprio diritto all'inquadramento nel superiore V livello del CNL, rassegnava le seguenti conclusioni “a) natura subordinata a tempo indeterminato accertare e dichiarare la “natura” subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, tra le parti, in modo costante e continuativo e senza soluzione di continuità, secondo le modalità analiticamente descritte in narrativa, al capo “FATTO”; b) inquadramento e differenze retributive accertare e dichiarare il diritto di parte attrice all'inquadramento
- per il periodo l'intero periodo di lavoro – al livello 5°, di cui al C.C.N.L. Turismo (Confcommercio) Per l' effetto, condannare la resistente al pagamento, in favore della istante, delle somme sotto riepilogate e analiticamente indicate…Per un totale di euro 8.965,45 oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito ed interessi successivi;
c) applicazione contrattuale parametrica ferma restando la declaratoria preliminare di cui alla lettera “b)” che precede, emettere medesima pronunzia di condanna –nella ipotesi di inapplicabilità della invocata fonte contrattuale – in applicazione ed alla stregua del precetto costituzionale di cui all' art. n. 36 e dell' art. 2099 del codice civile;
d) reintegrazione nella posizione contributiva e previdenziale risarcimento per omissione contributiva azione di condanna della resistente -alla reintegrazione in forma specifica mediante regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa-; condanna al risarcimento del danno per omissione contributiva e previdenziale. e) pagamento delle spese di giudizio condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva parte resistente. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso e della procura perché privi di firma digitale. Nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento. Si costituiva l' , che concludeva per la condanna di CP_2 al versamento dei primi in caso di accertamento dell'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro subordinato oggetto di causa Si costituiva l' , che rileva CP_3 al'irricevibilità da parte dell'istituto della contribuzione eventualmente prescritta.
Il ricorso va respinto.
La resistente eccepisce la nullità del ricorso in quanto privo di firma digitale. Va rilevato che dagli atti depositati si ricava che il ricorso è originato in formato digitale ed è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata. Il rilievo è quindi privo di fondamento.
Quanto all'eccezione di nullità della procura perché rilasciata su supporto analogico senza la certificazione autografa del difensore prima della scansione dell'originale cartaceo e l'attestazione della conformità all'originale. Orbene, nella fattispecie deve configurarsi mera irregolarità che non comporta l'inammissibilità del ricorso sanata dal tempestivo deposito dell'attestazione in data anteriore all'udienza di discussione.
Nel merito va osservato quanto segue.
In punto di fatto, va rilevato che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 6.5. al 14.9.2022 (cfr contratto di lavoro in atti).
Parte ricorrente aziona domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive sull'assunto della riconducibilità della mansioni al livello V in luogo del VI riconosciuto contrattualmente.
Con riferimento alle mansioni svolte, dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Il teste , che ha lavorato per parte resistente come portiere di notte Testimone_1 dal 6.5.2022 al 21.10.2022, ha dichiarato: “Io ed il ricorrente abbiamo lavorato insieme fino al 14.9. nel senso che da quella data il ricorrente non ha più lavorato. ADR: io osservavo orario di lavoro dalle 20,30 alle 9,00, tutti i giorni della settimana. ADR: oltre a fare il portiere di notte mi occupavo di richiedere al panificio il pane per il giorno successivo. Quindi appena arrivavo al lavoro mi recavo in cucina per avere dal maitre,
, il quantitativo da acquistare. Cucina e sala sono adiacenti. ADR: inoltre la Per_3 mia collega mi lasciava la lista dei clienti che rientravano dopo l'orario di Parte_2 chiusura della cucina e sulla base delle sue indicazioni chiedevo in cucina che preparassero dei pasti freddi. ADR: all'interno della cucina ho visto lo chef Giovanni di Scala, il secondo chef , il ricorrente ed altra persona di cui non Persona_4 ricordo il nome. ADr: ho visto il ricorrente pulire le verdure, impiattare le pietanze e l'ho visto anche i fornelli. Ho visto il ricorrente pulire la cucina. ADR: ho visto il ricorrente lavare i piatti. Mi trattenevo in cucina anche 10 minuti. Conosco
che abitava al primo piano dell'albergo, nel corpo centrale. ADR: in CP_1 alcune occasioni ho visto in cucina la dare istruzioni al ricorrente sul lavoro da CP_1 svolgere. ADR: io ricevevo busta paga. ADR: Le somme da me ricevute corrispondevano a quelle indicate in busta paga. ADR: al mattino, intorno alle 5,30, mi recavo in cucina per infornare i cornetti dal momento che a quell'ora in cucina non c'era nessuno. ADR: il ricorrente e arrivavano alle 7,45, mentre lo chef Per_4 arrivava 15/20 minuti... ADR: posso riferire ciò in quanto a quell'ora ero al mio posto in portineria. Al termine passavo per andar via attraverso la cucina per andare al parcheggio. Erano intenti a preparare la colazione. Mi recavo in cucina a svolgere quelle attività tutti i giorni. Vedevo il ricorrente tutti i giorni, sia al mattino che alla sera.
Il teste ha dichiarato: “Conosco il ricorrente in quanto abbiamo lavorato Tes_2 insieme dal 1°.
8.2022 al 15.9.2022 presso l'albergo il Gattopardo. Intendo dire che quando è iniziato il mio rapporto, il ricorrente già prestava attività presso l'albergo. Quando il mio rapporto è cessato, egli lavorava ancora. Io lavoravo come cameriera ai piani. Ho una lite con parte resistente. Non so dire se il ricorrente sia indicato come teste nel mio giudizio. ADR: il ricorrente lavorava in cucina, come addetto al lavaggio piatti. Posso dire che talvolta l'ho visto lavare e tagliare le verdure. Preciso che fruivo di vitto e alloggio e la zona in cui i dipendenti consumavano i pasti era attigua alla cucina, per cui ho visto il ricorrente svolgere dette attività. Io osservavo orario di lavoro dalle 7,30 alle 18,30, con intervallo 8,30 per il tempo di un caffè e 12/13. ADR: il ricorrente lavorava dalle 8,30 alle 21,30. Intendo dire che avendo vitto e alloggio, lo vedevo in albergo anche dopo lo svolgimento del mio lavoro. ADR: La cena era in fascia orari dalle 18 alle 19,00 ed il ricorrente cenava con noi. Era l'unico a svolgere mansioni di lavapiatti. Io non lavoravo il giovedì. Non so dire se il ricorrente lavorasse il giovedì. I signori e DE GE CP_1
DE erano presenti in struttura. risiedeva in albergo;
De GE viveva in CP_1 un'altra casa a Ischia ma era presente in albergo. Non ho mai visto questi signori dare istruzioni al ricorrente sul lavoro da svolgere. Venivo retribuita a mezzo bonifico bancario. ADR: ho ricevuto le buste paga alla fine del mio rapporto. Mi sono pervenute a mezzo posta. ADR: in cucina lavoravano: il cuoco, (che però ho visto Per_4 lavorare solo per una settimana), poi un ragazzo di cui non ricordo il nome che poi ha sostituito . Poi c'era l'addetto ai dolci, di cui non ricordo il nome, era una Per_4 ragazza. C'erano infine tre camerieri di cui non ricordo il nome”.
Va premesso in punto di diritto, che in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purchè non espletata in via sporadica od occasionale (vedi Cass. 22/12/2009 n. 26978, Cass. 18/3/2011 n. 6303 e più di recente n. 2969/21). Orbene, nel caso di specie, dall'istruttoria agli atti non è emersa prova dello svolgimento di mansioni di aiuto cuoco con caratteristiche di non occasionalità. Invero il teste , con mansioni di portiere di notte e dunque in una postazione di lavoro Tes_1 diversa da quella del ricorrente, pur avendo dichiarato di aver visto il ricorrente pulire le verdure ed impiattare le pietanze, ha peò precisato che si tratteneva in cucina, ove era solito recarsi per avere indicazioni sul quantitativo di pane da acquistare (incombenza allo stesso affidata), circa 10 minuti per cui le dichiarazioni dallo stesso rese non consentono di ritenere l'espletamento non sporadico, da parte del ricorrente, delle più qualificanti mansioni. Né probante si rivela la deposizione del teste Tes_2
la quale ha riferito che il ricorrente era l'unico addetto a mansioni di lavapiatti e
[...] di averlo visto solo qualche volta lavare e tagliare le verdure.
Pertanto, in difetto di prova dello svolgimento non occasionale né sporadico delle più qualificanti mansioni, deve concludersi per il rigetto del ricorso.
L'esito della lite e la natura delle questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Napoli, 8.6.2025
Il Giudice del lavoro