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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione Civile Unica
Il Giudice
a scioglimento della riserva assunta in data 12.03.2025, all'esito dell'udienza tenutasi il giorno 11/03/2025, in modalità cartolare, nel procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., N. 585-1/2024 R.G.A.C.C.,
RILEVATO CHE
Parte opponente, (C.F. ), proponeva Controparte_1 C.F._1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 19/03/2024 per l'importo di €
37.377,64 in forza del decreto ingiuntivo n. 378/2021 (RG 657/2021) emesso dal Tribunale di Lucca. Secondo la ricostruzione dell'opponente il credito sarebbe originato da una scrittura privata del 20/09/2009 con la quale il sig. si costituiva accollante della CP_1 debitrice principale, Immobiliare Liri di Macera Ambrogio & C. sas, per l'importo di Euro
70.000,00. A seguito di diversi pagamenti, in data 12/01/2021, la debitrice principale proponeva un accordo di saldo e stralcio per Euro 5.000,00, ammontando il debito residuo ad Euro 10.634,00. Nonostante questo, in data 17/02/2021 la creditrice avrebbe iscritto a ruolo ricorso per decreto ingiuntivo per la somma di Euro 35.836,64, somma eccessiva rispetto al credito residuo. A sostegno della propria tesi allegava una serie di pagamenti che sarebbero avvenuti fra il 30/09/2009 ed il 12/01/2021.
Chiedeva: in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
nel merito, dichiarare che parte creditrice-opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata. Con vittoria di spese di giudizio.
Parte opposta, (C.F. ), si costituiva eccependo che il credito CP_2 P.IVA_1
sarebbe stato accertato con il decreto ingiuntivo n. 379/2021, emesso dal Tribunale di
Lucca in data 10/3/2021 a definizione del procedimento monitorio RG n. 657/2021, notificato in data 04/05/2021 e non opposto entro i termini di legge. In ogni caso le circostanze allegate dall'opponente sarebbero inveritiere, in quanto il debito residuo ammonterebbe ad Euro 35.836,64 e non ad Euro 10.000.
Chiedeva: il rigetto della spiegata opposizione.
OSSERVA.
Si rileva come tutti i motivi proposti non riguardino in alcun modo la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto. Pertanto, l'opposizione proposta deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. (in base al principio secondo il quale il Giudice non è vincolato alla qualificazione giuridica attribuita dalle parti, in proposito Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, n.17791, Cassazione civile sez. III,
08/04/2024, n.9378).
Le eccezioni sollevate dall'opponente, riguardando pagamenti che sarebbero avvenuti anteriormente rispetto all'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo, appaiono relative al merito della pretesa sostanziale azionata col ricorso per decreto ingiuntivo. Di conseguenza avrebbero dovuto essere fatte valere attraverso l'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c., non mediante opposizioni esecutive. Si rileva altresì che il decreto non è stato opposto entro i termini di legge.
Non essendo sussistente il fumus boni iuris, risulta superfluo procedere con l'indagine circa il periculum e l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva non può che essere rigettata.
Sulle spese processuali
In applicazione del principio di globalità, ogni valutazione in punto di spese processuali relative a qualsiasi fase di un procedimento cautelare in corso di causa è rimessa all'esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
IL GIUDICE
Visti gli artt. 617, 624 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• RIGETTA l'istanza di sospensione;
• Nulla dispone sulle spese processuali, rimettendo la decisone alla definizione del giudizio di merito;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Massa, 16.04.2025
Il Giudice dell'esecuzione
Dott. Alessandro Pellegri
Sezione Civile Unica
Il Giudice
a scioglimento della riserva assunta in data 12.03.2025, all'esito dell'udienza tenutasi il giorno 11/03/2025, in modalità cartolare, nel procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., N. 585-1/2024 R.G.A.C.C.,
RILEVATO CHE
Parte opponente, (C.F. ), proponeva Controparte_1 C.F._1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 19/03/2024 per l'importo di €
37.377,64 in forza del decreto ingiuntivo n. 378/2021 (RG 657/2021) emesso dal Tribunale di Lucca. Secondo la ricostruzione dell'opponente il credito sarebbe originato da una scrittura privata del 20/09/2009 con la quale il sig. si costituiva accollante della CP_1 debitrice principale, Immobiliare Liri di Macera Ambrogio & C. sas, per l'importo di Euro
70.000,00. A seguito di diversi pagamenti, in data 12/01/2021, la debitrice principale proponeva un accordo di saldo e stralcio per Euro 5.000,00, ammontando il debito residuo ad Euro 10.634,00. Nonostante questo, in data 17/02/2021 la creditrice avrebbe iscritto a ruolo ricorso per decreto ingiuntivo per la somma di Euro 35.836,64, somma eccessiva rispetto al credito residuo. A sostegno della propria tesi allegava una serie di pagamenti che sarebbero avvenuti fra il 30/09/2009 ed il 12/01/2021.
Chiedeva: in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
nel merito, dichiarare che parte creditrice-opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata. Con vittoria di spese di giudizio.
Parte opposta, (C.F. ), si costituiva eccependo che il credito CP_2 P.IVA_1
sarebbe stato accertato con il decreto ingiuntivo n. 379/2021, emesso dal Tribunale di
Lucca in data 10/3/2021 a definizione del procedimento monitorio RG n. 657/2021, notificato in data 04/05/2021 e non opposto entro i termini di legge. In ogni caso le circostanze allegate dall'opponente sarebbero inveritiere, in quanto il debito residuo ammonterebbe ad Euro 35.836,64 e non ad Euro 10.000.
Chiedeva: il rigetto della spiegata opposizione.
OSSERVA.
Si rileva come tutti i motivi proposti non riguardino in alcun modo la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto. Pertanto, l'opposizione proposta deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. (in base al principio secondo il quale il Giudice non è vincolato alla qualificazione giuridica attribuita dalle parti, in proposito Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, n.17791, Cassazione civile sez. III,
08/04/2024, n.9378).
Le eccezioni sollevate dall'opponente, riguardando pagamenti che sarebbero avvenuti anteriormente rispetto all'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo, appaiono relative al merito della pretesa sostanziale azionata col ricorso per decreto ingiuntivo. Di conseguenza avrebbero dovuto essere fatte valere attraverso l'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c., non mediante opposizioni esecutive. Si rileva altresì che il decreto non è stato opposto entro i termini di legge.
Non essendo sussistente il fumus boni iuris, risulta superfluo procedere con l'indagine circa il periculum e l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva non può che essere rigettata.
Sulle spese processuali
In applicazione del principio di globalità, ogni valutazione in punto di spese processuali relative a qualsiasi fase di un procedimento cautelare in corso di causa è rimessa all'esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
IL GIUDICE
Visti gli artt. 617, 624 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• RIGETTA l'istanza di sospensione;
• Nulla dispone sulle spese processuali, rimettendo la decisone alla definizione del giudizio di merito;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Massa, 16.04.2025
Il Giudice dell'esecuzione
Dott. Alessandro Pellegri