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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3531/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3531/2016 R.G., avente ad oggetto: “appalto illecito di manodopera”;
PROMOSSO DA
, E , n.q. di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
di , rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta Persona_1
procura in atti, dagli Avv.ti Felice Calabrò e Giuseppe Minissale;
- RICORRENTI -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Rossella Pino;
- RESISTENTE –
Controparte_2 Controparte_3
[...] Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore
[...]
-CONTUMACI –
E NEI CONFRONTI
in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'Avv. Antonello Monoriti;
- TERZO CHIAMATO-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 31.07.2016, , e Parte_1 Parte_2 [...]
in qualità di eredi di esponevano che quest'ultimo aveva Pt_3 Persona_1 prestato, sin dall'1.7.1976, attività lavorativa alle dipendenze di diverse imprese appaltatrici di servizi ferroviari, quali Cesari Aimone Ferroviaria s.r.l., Servizi Ferroviari
s.r.l., ditta Soc. Cons. gest. Serv. Ferr. A r.l., Controparte_3 Controparte_5
svolgendo dapprima le mansioni di facchinaggio e Controparte_6
successivamente quelle di fattorinaggio.
Deducevano che il de cuius avesse sempre, di fatto, svolto la propria attività lavorativa direttamente per la società Ferrovie dello Stato, oggi atteso che, sin dal Controparte_1 momento della sua assunzione, l'espletamento dell'attività era avvenuto sotto le direttive ed il controllo del personale di detta società, nonché all'interno dei locali delle Ferrovie e, soprattutto, secondo l'organizzazione (mezzi, luoghi, tempi) della stessa.
Richiamavano copiosa documentazione sottoscritta da attestante la sussistenza CP_1
del rapporto di lavoro tra e la predetta società, nonché la tipologia di Persona_1
prestazioni ed interventi resi in suo favore e gli orari di lavoro giornaliero cui veniva sottoposto.
Sostenevano che la prestazione di servizio fornita dalle presunte appaltatrici era consistita, non già nel risultato della prestazione d'opera, bensì nel mero reperimento ed assunzione del personale da porre a servizio della committente, così essendo stata integrata una interposizione di manodopera, vietata dal nostro ordinamento.
Richiamavano il combinato disposto degli artt. 18 e 84 del d.lgs. n. 276/2003 e rilevavano che l'interposizione illecita si sostanzia in qualunque comportamento negoziale (appalto, fornitura, contrato d'opera) posto in essere da due datori di lavoro che coincida, di fatto, con una somministrazione di manodopera.
Richiamavano, altresì, giurisprudenza di merito e di legittimità a fondamento della illegittimità del contratto d'appalto fittizio nei casi in cui, come in quello di specie, il rapporto di lavoro subordinato sussista, di fatto, tra lavoratore e committente.
Chiedevano pertanto di ritenere e dichiarare l'intervenuta interposizione di manodopera effettuata dalle diverse società appaltatrici resistenti in favore delle Ferrovie dello Stato, oggi e dichiarane l'illegittimità e che, per l'effetto, Controparte_1 Persona_1
venisse considerato dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.a., oggi sin Controparte_1
dal momento della sua assunzione o da altra data accertata in corso di causa, con condanna di a provvedere alla ricostituzione della sua carriera con il riconoscimento CP_1 dell'anzianità di servizio maturata sin dalla data del primo impiego in favore delle Ferrovie
e/o al riconoscimento della qualifica di provenienza, dell'anzianità di servizio ai fini del
2 corretto inquadramento giuridico, economico e contrattuale, oltre al proseguimento, ove possibile del citato rapporto;
chiedevano, altresì, il riconoscimento del diritto del de cuius alla corresponsione delle differenze retributive maturate in applicazione dei
CC.CC.NN.LL. succedutisi, oltre al risarcimento dei danni subiti a causa dell'interposizione di manodopera illecita. Instavano per la rifusione delle spese giudiziali.
2.- costituitasi in giudizio con memoria depositata in data 10.3.2017, Controparte_1
eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti in quanto gli stessi hanno agito per un diritto, quale quello del riconoscimento del rapporto di lavoro tra il loro dante causa e , che, tuttavia, non essendo ancora entrato nella sua CP_1
disponibilità, non era trasmissibile.
Eccepiva, altresì, il parziale difetto di legittimazione passiva, deducendo di essere un nuovo soggetto giuridico estraneo, fino al 30.5.2000, al contratto d'appalto per cui era causa e rilevando che tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo a Ferrovie dello Stato S.p.a., con esclusione del ramo d'azienda ceduto relativo all'attività di trasporto, erano imputabili a ai sensi dell'art. 110 c.p.c. Controparte_8
Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183/2010.
Eccepiva, poi, l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale di tutte le pretese economiche antecedenti il quinquennio dalla data di notifica del ricorso nonché la prescrizione estintiva quinquennale (o, in subordine, decennale) della domanda rivolta ad ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro asseritamente intercorso tra le parti.
Deduceva, ancora, l'inammissibilità della domanda per contrasto con precedente ricorso per ingiunzione depositato in data 9.7.2012 dal quale dipendente della Per_1 CP_5 dall'1.1.2008 al 30.7.2010 e poi della chiedeva ed otteneva nei suoi
[...] CP_6
confronti, in qualità di committente, la somma di euro 1.700,64 a titolo di una tantum e aumento contrattuale, oltre interessi e rivalutazione.
Nel merito, contestava la fondatezza delle pretese ex adverso avanzate, affermando di essere del tutto estranea alle modalità di organizzazione e gestione delle risorse impiegate dalle ditte esterne nella fornitura del servizio appaltato e sostenendo, comunque, la legittimità e genuinità dell'appalto in questione.
Chiedeva, pertanto, che, previa dichiarazione del difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti e del proprio parziale difetto di legittimazione passiva, venisse accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 32 l. 183/2010, o prescrizione, nonché
3 l'inammissibilità delle domande per contrasto con precedente giudicato, o, in subordine, che il ricorso venisse rigettato, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3.- La la la società Controparte_9 Controparte_3
la e Controparte_4 Controparte_5
la benché ritualmente citate, non si costituivano in giudizio, Controparte_6
sicché ne va dichiarata la contumacia.
4.- In considerazione della domanda attorea volta alla regolarizzazione contributiva, veniva
CP_ integrato il contraddittorio con l' il quale si costituiva con memoria del 16.09.2023, eccependo la parziale prescrizione quinquennale della pretesa contributiva, ai sensi della
L.335/95.
Chiedeva, pertanto, che il ricorso venisse dichiarato inammissibile per intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali pretesi e, in ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente, che parte convenuta venisse condannata a versare nei suoi confronti la contribuzione previdenziale-assistenziale, non caduta in prescrizione, nella misura di legge, oltre sanzioni civili, in relazione agli importi eventualmente dovuti, a titolo retributivo e/o a qualsiasi altro titolo in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, in favore del lavoratore ricorrente.
5.- La causa veniva istruita mediante prova documentale e testimoniale.
6.- L'udienza del 4 febbraio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
7.- I ricorrenti chiedono dichiararsi l'illiceità dell'appalto intercorso tra e Controparte_1 le varie società convenute succedutesi sin dal 1976 nell'attività di facchinaggio e fattorinaggio, con conseguente accertamento e costituzione di un rapporto di lavoro del loro dante causa alle dirette dipendenze della prima.
Ordine logico di trattazione impone di esaminare innanzitutto le eccezioni preliminari sollevate da Controparte_1
8.- Fondata è l'eccezione di parziale difetto di legittimazione passiva, in considerazione che non è successore universale dell'azienda Controparte_1 Controparte_10
, prima, e dell' , poi, e da ultima delle ferrovie dello Stato
[...] Controparte_11
S.p.a. Ed invero, nel corso degli anni si è assistito ad una progressiva trasformazione delle
Ferrovie da in , istituito con la legge n. Controparte_12 Controparte_11
219/1985, e da quest'ultimo, a seguito della deliberazione del CIPE del 12.8.2002 ex legge n. 359/1992, in Ferrovie dello Stato S.p.a., che con delibera dell'assemblea Straordinaria del 19.4.2001 assumeva la denominazione , trascritta nel Controparte_8
registro delle imprese in data 4.7.2001.
4 Orbene, solo a partire dal 30.5.2001 affidava, prima in forza di affitto e poi di CP_13 cessione di ramo d'azienda, l'attività di trasporto a (già “ Controparte_1 Controparte_14
).
[...]
Ne consegue il difetto di legittimazione passiva di in relazione alla Controparte_1
domanda oggetto di causa per il periodo antecedente al 30.5.2000.
9.- L'eccezione di decadenza risulta infondata.
La L. n. 183 del 2010, all'art. 32, comma 4, lett. d), statuisce che: "Le
disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1,2 e 4, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine,
stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs. 6
settembre 2001, n. 368 e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c., con termine decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276,
art. 27, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto".
Quella che rileva nel presente giudizio è la disposizione di cui al comma 4 lett.
d).
La giurisprudenza di legittimità si è pronunciata più volte sul tema dell'ambito di applicabilità della decadenza prevista per l'impugnativa dei licenziamenti individuali, sancendo un orientamento ormai pacifico e condiviso.
5 In ordine all'interpretazione del combinato disposto della L. n. 183 del 2010,
all'art. 32, comma 4, lett. d), e L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, la suprema Corte
ha precisato “in tanto è configurabile la decadenza de qua in quanto vi sia, a monte, un provvedimento datoriale da "impugnare", ossia da "contestare o confutare" e che "l'estensione attuata dal citato art. 32, deve intendersi come diretta ad attrarre nella disciplina, prima limitata al solo licenziamento, una serie ulteriore di provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda, appunto,
impugnare, nel senso di contestarne la legittimità o la validità": con la conseguente eccedenza dal perimetro del citato art. 32, di tutte le ipotesi in cui non vi siano provvedimenti datoriali da impugnare, a fini di una denuncia di nullità o di illegittimità. E', quindi, ancora una volta il profilo impugnatorio a fungere da decisivo discrimine dell'applicazione della disciplina sulla decadenza, è questo il criterio da adottare per verificare l'applicabilità del regime di decadenza nell'ipotesi in cui, come nella specie, a fronte di un contratto di lavoro subordinato formalmente stipulato con un determinato appaltatore, si deduca la sussistenza di una interposizione fittizia di manodopera e perciò si chieda il riconoscimento del rapporto medesimo in capo al committente. Si cominci con il dire che lì dove il legislatore ha voluto prescindere da un atto formale oggetto dell'impugnazione lo ha reso esplicito -
v. lett. a) e b) - e in tali casi ha espressamente individuato un altro dies a quo,
certo, a partire dal quale calcolare il termine di decadenza.E' da ritenersi,
dunque, che anche dell'art. 32, comma 4 lett. d) al pari del comma 3, estende l'onere di impugnativa stragiudiziale purché vi siano specifici provvedimenti datoriali, cioè "atti", da contestare, in mancanza dei quali la decadenza non
6 opera. Ne' può sostenersi, sempre con riferimento all'appalto, che il dies a quo per far decorrere il termine di decadenza possa essere individuato nell'esatta data di scadenza dell'appalto medesimo con l'impresa appaltatrice, vuoi perché
una precisa data di scadenza ben può mancare, vuoi perché di essa il lavoratore - vale a dire il soggetto onerato dell'impugnativa - normalmente non
è a conoscenza. Il giudice ha l'obbligo di adottare - fra più possibili interpretazioni - una che sia costituzionalmente conforme. Introdurre nuovi termini decadenziali per l'esercizio d'un dato diritto appartiene alla discrezionalità del legislatore: nondimeno essa non può esprimersi con modalità tali da determinare, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti, il totale sacrificio o la compressione eccessiva di uno di essi,
dovendosi invece tenere conto della proporzionalità dei mezzi rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare e delle finalità che si vogliano perseguire,
considerate le circostanze e le limitazioni concretamente sussistenti (cfr., ex plurimis, Corte Cost. n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 e n. 50 del 2010, n.
221 del 2008 e n. 1130 del 1988; ordinanza n. 141 del 2001). Infine, è appena il caso di rammentare che il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 39, comma 1, che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore", non solo è inapplicabile ratione temporis perché
successivo ai fatti di causa, ma è altresì riferito alla sola somministrazione lavoro e non anche all'appalto illecito, sicché, sempre in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica”. (Cass. Civ. sent. n 30490/21; n. 4652/2021).
7 Orbene, nel caso di specie i ricorrenti non hanno inteso impugnare “un atto datoriale” dalla cui formalizzazione sarebbe decorso il termine decadenziale, di cui alle norme richiamate, il quale, pertanto, non è applicabile.
10.- Nel merito le pretese dei ricorrenti non sono risultate adeguatamente supportate da un quadro probatorio esaustivo.
L'esito della prova per testi non ha fornito indicazioni univoche a sostegno delle domande dei ricorrenti in quanto i testi di parte ricorrente sono incorsi in contraddizione tra loro.
Pertanto, le deposizioni a favore dei ricorrenti non possono ritenersi prevalenti rispetto a quelle dei testi di parte resistente che smentiscono la loro ricostruzione.
Il teste riferiva: “sono stato dipendente di , dal 2008 sino al Testimone_1 CP_1
2010 circa, per la divisione passeggeri nazionale ed internazionale, e come delegato da parte del dirigente di di Messina quale referente di impianto, secondo il CP_1
contratto di appalto, e comunicazioni operative di e posso dire che le attività CP_1
della ditta appaltatrice erano programmate e assegnate dalla ditta appaltatrice ai propri lavoratori, e nello specifico pulizia ambienti, e fattorinaggio, preciso che se arrivava una richiesta da parte di personale riferita alla divisione di cui facevo parte, veniva CP_1
elaborata nelle ventiquattrore al fine di fornire al referente della ditta appaltatrice la possibilità di organizzare il lavoro, ciò accadeva raramente”.
Nel confermare la circostanza che il responsabile del servizio con il quale si interfacciavano i referenti aziendali dell' di Messina per la ditta era il sig. Pt_4 [...]
o in caso di sua assenza un altro lavoratore della ditta ( , Persona_2 Parte_5
), in quanto i nominativi indicati in circostanza erano i referenti della ditta Persona_3 appaltatrice denominata “Ser. Fer.”, precisava, altresì, che i suddetti nominativi “venivano comunicati formalmente a , se non ricordo male ogni due anni alla scadenza dei CP_1 contratti subentrava un'altra ditta sulla scorta del contratto di appalto;
preciso che per il periodo in cui ho ricoperto l'incarico di referente di impianto, i referenti della ditta appaltatrice che si susseguivano erano gli stessi”.
Affermava, inoltre, che non v'era alcun tipo di controllo da parte di sul personale CP_1
incaricato dalle ditte appaltatrici e sulle prestazioni lavorative, limitandosi la resistente alla sola verifica dell'effettiva attuazione dei contenuti dei Capitolati tecnico-operativi del contratto stipulato con la ditta appaltatrice.
Proseguiva confermando che il personale di non controllava specificamente CP_1
l'operato degli addetti al servizio in appalto, ma verificava che le attività oggetto dell'appalto fossero eseguite secondo i dettami del relativo capitolato.
8 A tal fine riferiva: “noi come alla fine dell'intervento lavorativo da parte dei CP_1
dipendenti della ditta appaltatrice, secondo il piano di lavoro, andavamo a verificare se la prestazione era stata resa come dai capitolati di appalto, per i servizi effettuati dalla ditta appaltatrice, le attrezzature venivano forniti dalla ditta stessa ai suoi dipendenti”.
Confermava, infine, che il personale all'espletamento dei servizi appaltati veniva sempre organizzato, diretto e controllato esclusivamente dall'impresa appaltatrice, senza alcuna ingerenza da parte della società resistente e che il ricorrente non è mai stato tenuto nei confronti di alla firma di alcun foglio presenza, né ha mai dovuto giustificare CP_1 assenze e/o ritardi nei suoi confronti e/o produrre a quest'ultima eventuali certificazioni mediche.
Riferiva, altresì, che non ha predisponeva i turni di lavoro del personale della CP_1
ditta appaltatrice né si occupava della loro gestione, nè è mai intervenuta direttamente o indirettamente nell'organizzazione dell'attività lavorativa del dipendente.
Negava, in generale, tutte le circostanze di cui al ricorso precisando, tuttavia, di non poter aggiungere nulla in quanto non conosceva il Per_1
Di contenuto analogo anche le dichiarazioni rese dal teste nel giudizio Testimone_2
R.G. 358/2022, instaurato presso la Corte d'Appello di Messina sezione lavoro, che ben possono acquisirsi nel presente giudizio quale prova atipica, sussistendone i presupposti di pertinenza e rilevanza. Il teste riferiva che “Prima del pensionamento ero dipendente di
fino al 2014, per circa 5/6 anni fino a circa il 2014 e cioè orientativamente due CP_1 anni prima del mio pensionamento rivestivo l'incarico di responsabile regionale del settore pulizie, limitatamente al trasporto regionale. Ero interlocutore delle imprese appaltatrici del servizio di pulizia. Mi occupavo di predisporre i servizi di pulizie sia sui treni che negli impianti fissi di , tenendo conto dei turni di servizio e dunque CP_1
delle soste dei treni e consegnavo questo programma al referente della ditta appaltatrice che sapeva dunque in anticipo in che tempi e in che modi doveva espletare il servizio di pulizie secondo il capitolato. Non avevo nessun contatto diretto con il personale dipendente della ditta, ogni ditta esterna aveva una struttura operativa del tutto autonoma
e distinta da , con proprie maestranze. Giornalmente le Ditte esterne mi CP_1
comunicavano le liste dei dipendenti impiegati nel servizio di pulizia, perché per gli estranei non era consentito l'accesso negli impianti. Se si verificavano danni o disservizi venivano applicate penali alle ditte esterne ma nessun richiamo specifico né tantomeno sanzioni a carico del singolo dipendente. Periodicamente mi incontravo col responsabile delle imprese a cui facevo un report delle attività indicando gli aspetti positivi o negativi o correttivi da apportare. svolgeva un'attività di controllo sull'attività espletata, CP_1
9 un mio collaboratore e a volte anche io personalmente insieme al responsabile di turno della ditta. Salivamo sul treno e ispezionavamo gli impianti provvedendo a compilare un questionario già predisposto dove era indicativamente regolamentato il servizio di pulizie che doveva essere svolto, per esempio pulizia del posacenere. Non veniva effettuato alcun controllo sull'orario di lavoro che dovevano effettuare i dipendenti delle ditte. Per quanto in mia conoscenza le ditte di pulizia svolgevano esclusivamente le pulizie oggetto di appalto e il fattorinaggio faceva parte dei servizi accessori di pulizia.”
Il teste riferiva: “sono stato dipendente delle Ferrovie dello Testimone_3
Stato dal 21.09.1970 sino al 31.07.2004, e dal 1976/1977 come capostazione presso la stazione di Messina, e vedevo il sig. che svolgeva prima le mansioni di Persona_1
facchinaggio, consistente nel traporto di colli che venivano trasbordati da una parte all'altra della stazione, e poi di fattorinaggio che consisteva nel portare i vari documenti che dovevano essere consegnati ai macchinisti ed ai capotreni dei treni in partenza;
posso dire che il sig. svolgeva la sua attività per conto delle ferrovie dello stato, ma non Per_1 era dipendente delle ferrovie dello stato, e per quello che mi ricordo, all'epoca, era un lavoratore della ditta denominata “ ; preciso che quando svolgeva il CP_2 lavoro di fattorinaggio, il ricorrente veniva scritto nell'albo giornaliero insieme ai dipendenti delle ferrovie dello stato, così sapevamo che il sig. era presente in Per_1 quell'orario di lavoro ed era il responsabile per portare i documenti”.
Nel confermare che l'espletamento dell'attività lavorativa è sempre avvenuto sotto le direttive ed il controllo del personale delle ferrovie dello stato, oggi Controparte_1 nonché nel rispetto dell'organizzazione delle Ferrovie precisava che il ricorrente era sotto il suo controllo e dei suoi colleghi durante le ore di servizio e che i moduli e i vari fogli di corsa erano forniti dalle ferrovie dello stato.
Confermava che in caso di malattia o di assenza improvvisa dal lavoro, il lavoratore era tenuto ad avvisare tempestivamente il personale ferroviario competente nel settore ove prestava la propria attività in quanto bisognava trovare il sostituto e veniva fatto dalla segreteria delle ferrovie dello stato.
Riferiva di non essere a conoscenza di nessuna delle circostanze di cui alla memoria difensiva.
Il teste, nel corso della sua deposizione, ha ammesso, espressamente, che il non era Per_1 dipendente delle ferrovie dello stato ma era un lavoratore della ditta denominata CP_2
svolgendo la sua attività per conto delle Ferrovie dello stato, potendo tale ultima
[...] precisazione rinviare ad un contratto d'appalto in cui l'appaltatore, pur in autonomia e assumendosi il rischio d'impresa, di fatto svolge un'attività per il committente.
10 Il teste riferiva: “ho lavorato alle dipendenze delle Ferrovie dello stato Testimone_4
dal 1974 sino al 2013 data di pensionamento con la qualifica di capostazione e posso dire che per il mio lavoro vedevo il Sig. che caricava e scaricava colli e Per_1 successivamente il sig. ha svolto le mansioni di fattorino portando moduli ai treni”. Per_1
Nel confermare che il ha svolto la propria attività direttamente per le Ferrovie dello Per_1
Stato, oggi dichiarava che “la svolgeva direttamente alla mie dipendenze, Controparte_1
Cont stante che io lavoravo per facendo io le prescrizioni ai treni, che il sig. Per_1
consegnava al macchinista ed al capotreno;
posso dire che era il Sig. che Persona_3
si interfacciava con me in caso di malattia o assenza dei lavoratori porta moduli, indicati nel turno di lavoro.”
Le dichiarazioni rese dal teste non si ritengono conducenti ai fini di causa in quanto lo stesso ha dedotto che l'attività lavorativa veniva svolta dal ricorrente alle “sue” dipendenze Cont in quanto era lui stesso che, in qualità di lavoratore faceva le prescrizioni ai treni, che il sig. consegnava al macchinista ed al capotreno. Per_1
Va rilevato, altresì, che il teste, in contraddizione con quanto riferito dal collega
[...]
in merito al caso di assenza improvvisa o malattia dei lavoratori, ha Testimone_3
riferito che si interfacciava con il responsabile della per la sostituzione degli assenti e CP_3
non anche direttamente con i lavoratori.
11.- Il ricorso è, pertanto, rigettato.
La pronuncia nel merito assorbe le ulteriori eccezioni.
12.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di secondo CP_1
i parametri medi di cui al D.M. 147/22, in ragione del valore indeterminabile della controversia.
Nulla va disposto sulle spese nei confronti delle altre società convenute, rimaste contumaci. CP_ Le spese vanno compensate tra le parti e l' stante il sopravvenuto mutamento giurisprudenziale in ordine alla necessità di integrare il contraddittorio con l'ente previdenziale con riferimento alla domanda di versamento dei contributi previdenziali.
P.Q.M
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così dispone:
- rigetta le domande;
11 - condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore di che Controparte_1
liquida in euro 9.257,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
- nulla in ordine alle spese giudiziali nei confronti delle altre società convenute. CP_
- compensa le spese tra le parti e l'
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Messina, 05.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3531/2016 R.G., avente ad oggetto: “appalto illecito di manodopera”;
PROMOSSO DA
, E , n.q. di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
di , rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta Persona_1
procura in atti, dagli Avv.ti Felice Calabrò e Giuseppe Minissale;
- RICORRENTI -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Rossella Pino;
- RESISTENTE –
Controparte_2 Controparte_3
[...] Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore
[...]
-CONTUMACI –
E NEI CONFRONTI
in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'Avv. Antonello Monoriti;
- TERZO CHIAMATO-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 31.07.2016, , e Parte_1 Parte_2 [...]
in qualità di eredi di esponevano che quest'ultimo aveva Pt_3 Persona_1 prestato, sin dall'1.7.1976, attività lavorativa alle dipendenze di diverse imprese appaltatrici di servizi ferroviari, quali Cesari Aimone Ferroviaria s.r.l., Servizi Ferroviari
s.r.l., ditta Soc. Cons. gest. Serv. Ferr. A r.l., Controparte_3 Controparte_5
svolgendo dapprima le mansioni di facchinaggio e Controparte_6
successivamente quelle di fattorinaggio.
Deducevano che il de cuius avesse sempre, di fatto, svolto la propria attività lavorativa direttamente per la società Ferrovie dello Stato, oggi atteso che, sin dal Controparte_1 momento della sua assunzione, l'espletamento dell'attività era avvenuto sotto le direttive ed il controllo del personale di detta società, nonché all'interno dei locali delle Ferrovie e, soprattutto, secondo l'organizzazione (mezzi, luoghi, tempi) della stessa.
Richiamavano copiosa documentazione sottoscritta da attestante la sussistenza CP_1
del rapporto di lavoro tra e la predetta società, nonché la tipologia di Persona_1
prestazioni ed interventi resi in suo favore e gli orari di lavoro giornaliero cui veniva sottoposto.
Sostenevano che la prestazione di servizio fornita dalle presunte appaltatrici era consistita, non già nel risultato della prestazione d'opera, bensì nel mero reperimento ed assunzione del personale da porre a servizio della committente, così essendo stata integrata una interposizione di manodopera, vietata dal nostro ordinamento.
Richiamavano il combinato disposto degli artt. 18 e 84 del d.lgs. n. 276/2003 e rilevavano che l'interposizione illecita si sostanzia in qualunque comportamento negoziale (appalto, fornitura, contrato d'opera) posto in essere da due datori di lavoro che coincida, di fatto, con una somministrazione di manodopera.
Richiamavano, altresì, giurisprudenza di merito e di legittimità a fondamento della illegittimità del contratto d'appalto fittizio nei casi in cui, come in quello di specie, il rapporto di lavoro subordinato sussista, di fatto, tra lavoratore e committente.
Chiedevano pertanto di ritenere e dichiarare l'intervenuta interposizione di manodopera effettuata dalle diverse società appaltatrici resistenti in favore delle Ferrovie dello Stato, oggi e dichiarane l'illegittimità e che, per l'effetto, Controparte_1 Persona_1
venisse considerato dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.a., oggi sin Controparte_1
dal momento della sua assunzione o da altra data accertata in corso di causa, con condanna di a provvedere alla ricostituzione della sua carriera con il riconoscimento CP_1 dell'anzianità di servizio maturata sin dalla data del primo impiego in favore delle Ferrovie
e/o al riconoscimento della qualifica di provenienza, dell'anzianità di servizio ai fini del
2 corretto inquadramento giuridico, economico e contrattuale, oltre al proseguimento, ove possibile del citato rapporto;
chiedevano, altresì, il riconoscimento del diritto del de cuius alla corresponsione delle differenze retributive maturate in applicazione dei
CC.CC.NN.LL. succedutisi, oltre al risarcimento dei danni subiti a causa dell'interposizione di manodopera illecita. Instavano per la rifusione delle spese giudiziali.
2.- costituitasi in giudizio con memoria depositata in data 10.3.2017, Controparte_1
eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti in quanto gli stessi hanno agito per un diritto, quale quello del riconoscimento del rapporto di lavoro tra il loro dante causa e , che, tuttavia, non essendo ancora entrato nella sua CP_1
disponibilità, non era trasmissibile.
Eccepiva, altresì, il parziale difetto di legittimazione passiva, deducendo di essere un nuovo soggetto giuridico estraneo, fino al 30.5.2000, al contratto d'appalto per cui era causa e rilevando che tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo a Ferrovie dello Stato S.p.a., con esclusione del ramo d'azienda ceduto relativo all'attività di trasporto, erano imputabili a ai sensi dell'art. 110 c.p.c. Controparte_8
Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183/2010.
Eccepiva, poi, l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale di tutte le pretese economiche antecedenti il quinquennio dalla data di notifica del ricorso nonché la prescrizione estintiva quinquennale (o, in subordine, decennale) della domanda rivolta ad ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro asseritamente intercorso tra le parti.
Deduceva, ancora, l'inammissibilità della domanda per contrasto con precedente ricorso per ingiunzione depositato in data 9.7.2012 dal quale dipendente della Per_1 CP_5 dall'1.1.2008 al 30.7.2010 e poi della chiedeva ed otteneva nei suoi
[...] CP_6
confronti, in qualità di committente, la somma di euro 1.700,64 a titolo di una tantum e aumento contrattuale, oltre interessi e rivalutazione.
Nel merito, contestava la fondatezza delle pretese ex adverso avanzate, affermando di essere del tutto estranea alle modalità di organizzazione e gestione delle risorse impiegate dalle ditte esterne nella fornitura del servizio appaltato e sostenendo, comunque, la legittimità e genuinità dell'appalto in questione.
Chiedeva, pertanto, che, previa dichiarazione del difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti e del proprio parziale difetto di legittimazione passiva, venisse accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 32 l. 183/2010, o prescrizione, nonché
3 l'inammissibilità delle domande per contrasto con precedente giudicato, o, in subordine, che il ricorso venisse rigettato, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3.- La la la società Controparte_9 Controparte_3
la e Controparte_4 Controparte_5
la benché ritualmente citate, non si costituivano in giudizio, Controparte_6
sicché ne va dichiarata la contumacia.
4.- In considerazione della domanda attorea volta alla regolarizzazione contributiva, veniva
CP_ integrato il contraddittorio con l' il quale si costituiva con memoria del 16.09.2023, eccependo la parziale prescrizione quinquennale della pretesa contributiva, ai sensi della
L.335/95.
Chiedeva, pertanto, che il ricorso venisse dichiarato inammissibile per intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali pretesi e, in ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente, che parte convenuta venisse condannata a versare nei suoi confronti la contribuzione previdenziale-assistenziale, non caduta in prescrizione, nella misura di legge, oltre sanzioni civili, in relazione agli importi eventualmente dovuti, a titolo retributivo e/o a qualsiasi altro titolo in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, in favore del lavoratore ricorrente.
5.- La causa veniva istruita mediante prova documentale e testimoniale.
6.- L'udienza del 4 febbraio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
7.- I ricorrenti chiedono dichiararsi l'illiceità dell'appalto intercorso tra e Controparte_1 le varie società convenute succedutesi sin dal 1976 nell'attività di facchinaggio e fattorinaggio, con conseguente accertamento e costituzione di un rapporto di lavoro del loro dante causa alle dirette dipendenze della prima.
Ordine logico di trattazione impone di esaminare innanzitutto le eccezioni preliminari sollevate da Controparte_1
8.- Fondata è l'eccezione di parziale difetto di legittimazione passiva, in considerazione che non è successore universale dell'azienda Controparte_1 Controparte_10
, prima, e dell' , poi, e da ultima delle ferrovie dello Stato
[...] Controparte_11
S.p.a. Ed invero, nel corso degli anni si è assistito ad una progressiva trasformazione delle
Ferrovie da in , istituito con la legge n. Controparte_12 Controparte_11
219/1985, e da quest'ultimo, a seguito della deliberazione del CIPE del 12.8.2002 ex legge n. 359/1992, in Ferrovie dello Stato S.p.a., che con delibera dell'assemblea Straordinaria del 19.4.2001 assumeva la denominazione , trascritta nel Controparte_8
registro delle imprese in data 4.7.2001.
4 Orbene, solo a partire dal 30.5.2001 affidava, prima in forza di affitto e poi di CP_13 cessione di ramo d'azienda, l'attività di trasporto a (già “ Controparte_1 Controparte_14
).
[...]
Ne consegue il difetto di legittimazione passiva di in relazione alla Controparte_1
domanda oggetto di causa per il periodo antecedente al 30.5.2000.
9.- L'eccezione di decadenza risulta infondata.
La L. n. 183 del 2010, all'art. 32, comma 4, lett. d), statuisce che: "Le
disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1,2 e 4, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine,
stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs. 6
settembre 2001, n. 368 e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c., con termine decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276,
art. 27, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto".
Quella che rileva nel presente giudizio è la disposizione di cui al comma 4 lett.
d).
La giurisprudenza di legittimità si è pronunciata più volte sul tema dell'ambito di applicabilità della decadenza prevista per l'impugnativa dei licenziamenti individuali, sancendo un orientamento ormai pacifico e condiviso.
5 In ordine all'interpretazione del combinato disposto della L. n. 183 del 2010,
all'art. 32, comma 4, lett. d), e L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, la suprema Corte
ha precisato “in tanto è configurabile la decadenza de qua in quanto vi sia, a monte, un provvedimento datoriale da "impugnare", ossia da "contestare o confutare" e che "l'estensione attuata dal citato art. 32, deve intendersi come diretta ad attrarre nella disciplina, prima limitata al solo licenziamento, una serie ulteriore di provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda, appunto,
impugnare, nel senso di contestarne la legittimità o la validità": con la conseguente eccedenza dal perimetro del citato art. 32, di tutte le ipotesi in cui non vi siano provvedimenti datoriali da impugnare, a fini di una denuncia di nullità o di illegittimità. E', quindi, ancora una volta il profilo impugnatorio a fungere da decisivo discrimine dell'applicazione della disciplina sulla decadenza, è questo il criterio da adottare per verificare l'applicabilità del regime di decadenza nell'ipotesi in cui, come nella specie, a fronte di un contratto di lavoro subordinato formalmente stipulato con un determinato appaltatore, si deduca la sussistenza di una interposizione fittizia di manodopera e perciò si chieda il riconoscimento del rapporto medesimo in capo al committente. Si cominci con il dire che lì dove il legislatore ha voluto prescindere da un atto formale oggetto dell'impugnazione lo ha reso esplicito -
v. lett. a) e b) - e in tali casi ha espressamente individuato un altro dies a quo,
certo, a partire dal quale calcolare il termine di decadenza.E' da ritenersi,
dunque, che anche dell'art. 32, comma 4 lett. d) al pari del comma 3, estende l'onere di impugnativa stragiudiziale purché vi siano specifici provvedimenti datoriali, cioè "atti", da contestare, in mancanza dei quali la decadenza non
6 opera. Ne' può sostenersi, sempre con riferimento all'appalto, che il dies a quo per far decorrere il termine di decadenza possa essere individuato nell'esatta data di scadenza dell'appalto medesimo con l'impresa appaltatrice, vuoi perché
una precisa data di scadenza ben può mancare, vuoi perché di essa il lavoratore - vale a dire il soggetto onerato dell'impugnativa - normalmente non
è a conoscenza. Il giudice ha l'obbligo di adottare - fra più possibili interpretazioni - una che sia costituzionalmente conforme. Introdurre nuovi termini decadenziali per l'esercizio d'un dato diritto appartiene alla discrezionalità del legislatore: nondimeno essa non può esprimersi con modalità tali da determinare, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti, il totale sacrificio o la compressione eccessiva di uno di essi,
dovendosi invece tenere conto della proporzionalità dei mezzi rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare e delle finalità che si vogliano perseguire,
considerate le circostanze e le limitazioni concretamente sussistenti (cfr., ex plurimis, Corte Cost. n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 e n. 50 del 2010, n.
221 del 2008 e n. 1130 del 1988; ordinanza n. 141 del 2001). Infine, è appena il caso di rammentare che il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 39, comma 1, che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore", non solo è inapplicabile ratione temporis perché
successivo ai fatti di causa, ma è altresì riferito alla sola somministrazione lavoro e non anche all'appalto illecito, sicché, sempre in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica”. (Cass. Civ. sent. n 30490/21; n. 4652/2021).
7 Orbene, nel caso di specie i ricorrenti non hanno inteso impugnare “un atto datoriale” dalla cui formalizzazione sarebbe decorso il termine decadenziale, di cui alle norme richiamate, il quale, pertanto, non è applicabile.
10.- Nel merito le pretese dei ricorrenti non sono risultate adeguatamente supportate da un quadro probatorio esaustivo.
L'esito della prova per testi non ha fornito indicazioni univoche a sostegno delle domande dei ricorrenti in quanto i testi di parte ricorrente sono incorsi in contraddizione tra loro.
Pertanto, le deposizioni a favore dei ricorrenti non possono ritenersi prevalenti rispetto a quelle dei testi di parte resistente che smentiscono la loro ricostruzione.
Il teste riferiva: “sono stato dipendente di , dal 2008 sino al Testimone_1 CP_1
2010 circa, per la divisione passeggeri nazionale ed internazionale, e come delegato da parte del dirigente di di Messina quale referente di impianto, secondo il CP_1
contratto di appalto, e comunicazioni operative di e posso dire che le attività CP_1
della ditta appaltatrice erano programmate e assegnate dalla ditta appaltatrice ai propri lavoratori, e nello specifico pulizia ambienti, e fattorinaggio, preciso che se arrivava una richiesta da parte di personale riferita alla divisione di cui facevo parte, veniva CP_1
elaborata nelle ventiquattrore al fine di fornire al referente della ditta appaltatrice la possibilità di organizzare il lavoro, ciò accadeva raramente”.
Nel confermare la circostanza che il responsabile del servizio con il quale si interfacciavano i referenti aziendali dell' di Messina per la ditta era il sig. Pt_4 [...]
o in caso di sua assenza un altro lavoratore della ditta ( , Persona_2 Parte_5
), in quanto i nominativi indicati in circostanza erano i referenti della ditta Persona_3 appaltatrice denominata “Ser. Fer.”, precisava, altresì, che i suddetti nominativi “venivano comunicati formalmente a , se non ricordo male ogni due anni alla scadenza dei CP_1 contratti subentrava un'altra ditta sulla scorta del contratto di appalto;
preciso che per il periodo in cui ho ricoperto l'incarico di referente di impianto, i referenti della ditta appaltatrice che si susseguivano erano gli stessi”.
Affermava, inoltre, che non v'era alcun tipo di controllo da parte di sul personale CP_1
incaricato dalle ditte appaltatrici e sulle prestazioni lavorative, limitandosi la resistente alla sola verifica dell'effettiva attuazione dei contenuti dei Capitolati tecnico-operativi del contratto stipulato con la ditta appaltatrice.
Proseguiva confermando che il personale di non controllava specificamente CP_1
l'operato degli addetti al servizio in appalto, ma verificava che le attività oggetto dell'appalto fossero eseguite secondo i dettami del relativo capitolato.
8 A tal fine riferiva: “noi come alla fine dell'intervento lavorativo da parte dei CP_1
dipendenti della ditta appaltatrice, secondo il piano di lavoro, andavamo a verificare se la prestazione era stata resa come dai capitolati di appalto, per i servizi effettuati dalla ditta appaltatrice, le attrezzature venivano forniti dalla ditta stessa ai suoi dipendenti”.
Confermava, infine, che il personale all'espletamento dei servizi appaltati veniva sempre organizzato, diretto e controllato esclusivamente dall'impresa appaltatrice, senza alcuna ingerenza da parte della società resistente e che il ricorrente non è mai stato tenuto nei confronti di alla firma di alcun foglio presenza, né ha mai dovuto giustificare CP_1 assenze e/o ritardi nei suoi confronti e/o produrre a quest'ultima eventuali certificazioni mediche.
Riferiva, altresì, che non ha predisponeva i turni di lavoro del personale della CP_1
ditta appaltatrice né si occupava della loro gestione, nè è mai intervenuta direttamente o indirettamente nell'organizzazione dell'attività lavorativa del dipendente.
Negava, in generale, tutte le circostanze di cui al ricorso precisando, tuttavia, di non poter aggiungere nulla in quanto non conosceva il Per_1
Di contenuto analogo anche le dichiarazioni rese dal teste nel giudizio Testimone_2
R.G. 358/2022, instaurato presso la Corte d'Appello di Messina sezione lavoro, che ben possono acquisirsi nel presente giudizio quale prova atipica, sussistendone i presupposti di pertinenza e rilevanza. Il teste riferiva che “Prima del pensionamento ero dipendente di
fino al 2014, per circa 5/6 anni fino a circa il 2014 e cioè orientativamente due CP_1 anni prima del mio pensionamento rivestivo l'incarico di responsabile regionale del settore pulizie, limitatamente al trasporto regionale. Ero interlocutore delle imprese appaltatrici del servizio di pulizia. Mi occupavo di predisporre i servizi di pulizie sia sui treni che negli impianti fissi di , tenendo conto dei turni di servizio e dunque CP_1
delle soste dei treni e consegnavo questo programma al referente della ditta appaltatrice che sapeva dunque in anticipo in che tempi e in che modi doveva espletare il servizio di pulizie secondo il capitolato. Non avevo nessun contatto diretto con il personale dipendente della ditta, ogni ditta esterna aveva una struttura operativa del tutto autonoma
e distinta da , con proprie maestranze. Giornalmente le Ditte esterne mi CP_1
comunicavano le liste dei dipendenti impiegati nel servizio di pulizia, perché per gli estranei non era consentito l'accesso negli impianti. Se si verificavano danni o disservizi venivano applicate penali alle ditte esterne ma nessun richiamo specifico né tantomeno sanzioni a carico del singolo dipendente. Periodicamente mi incontravo col responsabile delle imprese a cui facevo un report delle attività indicando gli aspetti positivi o negativi o correttivi da apportare. svolgeva un'attività di controllo sull'attività espletata, CP_1
9 un mio collaboratore e a volte anche io personalmente insieme al responsabile di turno della ditta. Salivamo sul treno e ispezionavamo gli impianti provvedendo a compilare un questionario già predisposto dove era indicativamente regolamentato il servizio di pulizie che doveva essere svolto, per esempio pulizia del posacenere. Non veniva effettuato alcun controllo sull'orario di lavoro che dovevano effettuare i dipendenti delle ditte. Per quanto in mia conoscenza le ditte di pulizia svolgevano esclusivamente le pulizie oggetto di appalto e il fattorinaggio faceva parte dei servizi accessori di pulizia.”
Il teste riferiva: “sono stato dipendente delle Ferrovie dello Testimone_3
Stato dal 21.09.1970 sino al 31.07.2004, e dal 1976/1977 come capostazione presso la stazione di Messina, e vedevo il sig. che svolgeva prima le mansioni di Persona_1
facchinaggio, consistente nel traporto di colli che venivano trasbordati da una parte all'altra della stazione, e poi di fattorinaggio che consisteva nel portare i vari documenti che dovevano essere consegnati ai macchinisti ed ai capotreni dei treni in partenza;
posso dire che il sig. svolgeva la sua attività per conto delle ferrovie dello stato, ma non Per_1 era dipendente delle ferrovie dello stato, e per quello che mi ricordo, all'epoca, era un lavoratore della ditta denominata “ ; preciso che quando svolgeva il CP_2 lavoro di fattorinaggio, il ricorrente veniva scritto nell'albo giornaliero insieme ai dipendenti delle ferrovie dello stato, così sapevamo che il sig. era presente in Per_1 quell'orario di lavoro ed era il responsabile per portare i documenti”.
Nel confermare che l'espletamento dell'attività lavorativa è sempre avvenuto sotto le direttive ed il controllo del personale delle ferrovie dello stato, oggi Controparte_1 nonché nel rispetto dell'organizzazione delle Ferrovie precisava che il ricorrente era sotto il suo controllo e dei suoi colleghi durante le ore di servizio e che i moduli e i vari fogli di corsa erano forniti dalle ferrovie dello stato.
Confermava che in caso di malattia o di assenza improvvisa dal lavoro, il lavoratore era tenuto ad avvisare tempestivamente il personale ferroviario competente nel settore ove prestava la propria attività in quanto bisognava trovare il sostituto e veniva fatto dalla segreteria delle ferrovie dello stato.
Riferiva di non essere a conoscenza di nessuna delle circostanze di cui alla memoria difensiva.
Il teste, nel corso della sua deposizione, ha ammesso, espressamente, che il non era Per_1 dipendente delle ferrovie dello stato ma era un lavoratore della ditta denominata CP_2
svolgendo la sua attività per conto delle Ferrovie dello stato, potendo tale ultima
[...] precisazione rinviare ad un contratto d'appalto in cui l'appaltatore, pur in autonomia e assumendosi il rischio d'impresa, di fatto svolge un'attività per il committente.
10 Il teste riferiva: “ho lavorato alle dipendenze delle Ferrovie dello stato Testimone_4
dal 1974 sino al 2013 data di pensionamento con la qualifica di capostazione e posso dire che per il mio lavoro vedevo il Sig. che caricava e scaricava colli e Per_1 successivamente il sig. ha svolto le mansioni di fattorino portando moduli ai treni”. Per_1
Nel confermare che il ha svolto la propria attività direttamente per le Ferrovie dello Per_1
Stato, oggi dichiarava che “la svolgeva direttamente alla mie dipendenze, Controparte_1
Cont stante che io lavoravo per facendo io le prescrizioni ai treni, che il sig. Per_1
consegnava al macchinista ed al capotreno;
posso dire che era il Sig. che Persona_3
si interfacciava con me in caso di malattia o assenza dei lavoratori porta moduli, indicati nel turno di lavoro.”
Le dichiarazioni rese dal teste non si ritengono conducenti ai fini di causa in quanto lo stesso ha dedotto che l'attività lavorativa veniva svolta dal ricorrente alle “sue” dipendenze Cont in quanto era lui stesso che, in qualità di lavoratore faceva le prescrizioni ai treni, che il sig. consegnava al macchinista ed al capotreno. Per_1
Va rilevato, altresì, che il teste, in contraddizione con quanto riferito dal collega
[...]
in merito al caso di assenza improvvisa o malattia dei lavoratori, ha Testimone_3
riferito che si interfacciava con il responsabile della per la sostituzione degli assenti e CP_3
non anche direttamente con i lavoratori.
11.- Il ricorso è, pertanto, rigettato.
La pronuncia nel merito assorbe le ulteriori eccezioni.
12.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di secondo CP_1
i parametri medi di cui al D.M. 147/22, in ragione del valore indeterminabile della controversia.
Nulla va disposto sulle spese nei confronti delle altre società convenute, rimaste contumaci. CP_ Le spese vanno compensate tra le parti e l' stante il sopravvenuto mutamento giurisprudenziale in ordine alla necessità di integrare il contraddittorio con l'ente previdenziale con riferimento alla domanda di versamento dei contributi previdenziali.
P.Q.M
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così dispone:
- rigetta le domande;
11 - condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore di che Controparte_1
liquida in euro 9.257,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
- nulla in ordine alle spese giudiziali nei confronti delle altre società convenute. CP_
- compensa le spese tra le parti e l'
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Messina, 05.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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