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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 4650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4650 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 27534/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE X CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 27534/2021 promosso da
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in qualità di eredi di C.F. C.F._2 Persona_1
(Avv.ti Frigerio Alessandro e Francesco Gummati) –attori- C.F._3
contro
C.F. (Avv. Cerretti Matteo) Controparte_1 P.IVA_1
– convenuta –
Oggetto: RESPONSABILITA' EX ART. 2051 C.C.
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra e il sig. Parte_1 Pt_2
in qualità di eredi del SI. deceduto in data 25.2.2021
[...] Persona_1
(docc.16 e 17 att.), convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale
[...]
di , assumendone la responsabilità ex art. 2051 c.c. ovvero CP_2 CP_1
pagina 1 di 9 ex art. 2043 c.c. per il sinistro occorso in data 21.05.2018 alle ore 13,30 circa, quando, mentre il de cuius si trovava a percorrere a bordo del proprio motoveicolo
Honda la Strada provinciale n.161-Viale delle Industrie in direzione Paullo, nel centro abitato di Premenugo di Settala, giunto all'altezza della rotatoria di
Premenugo, nell'affrontare la semicurva “la ruota anteriore del motociclo perdeva improvvisamente e inaspettatamente aderenza a causa di una chiazza oleosa, probabilmente gasolio, presente sulla superficie stradale, provocandone la caduta”.
Sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Locale di Settala, che redigevano il verbale (doc.1 att.) e accertavano la presenza di una macchia di liquido oleoso sul manto stradale.
Gli attori allegavano inoltre che il SI. veniva trasportato presso il Persona_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale A. Uboldo di Cernusco sul Naviglio dove veniva ricoverato per frattura biossea pluriframmentaria del III medio-distale della tibia e del III medio del perone sinistro; che, successivamente, veniva sottoposto ad una serie di interventi chirurgici volti alla stabilizzazione delle fratture;
che in data
19.03.2019 veniva dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico legale (doc.9 att.).
Gli eredi allegavano inoltre che, in data 09.12.2020, il SI. veniva Persona_1 ricoverato presso la clinica Humanitas di al fine di monitorare l'insorgenza CP_1
di una patologia tumorale ai polmoni;
che, in seguito ad un ulteriore ricovero, si appurava la presenza di un “carcinoma squamocellulare invasivo del polmone dx”; che in data 25.02.2021, il SI. , in conseguenza della predetta Persona_1
patologia, decedeva in Segrate.
Gli attori si rivolgevano quindi ad un consulente di parte per la quantificazione dei postumi del sinistro del 21.5.2018, che venivano valutati in un danno permanente pari all'8% e una invalidità temporanea di 15 giorni al 100%, 135 giorni al 75%, 55 giorni al 50%, 100 giorni al 25%.
Allegavano infine che per le lesioni subite il de cuius era stato costretto ad abbandonare l'hobby della motocicletta e che aveva sostenuto esborsi pari ed pagina 2 di 9 euro 28.173,67.
La sig.ra e il sig. concludevano quindi per la condanna Parte_1 Parte_2
della convenuta al risarcimento dei danni per le lesioni subite Controparte_2 dal SI. , che, quantificavano in complessivi € 70.142,05 o nella Persona_1
diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio , per chiedere il rigetto della domanda Controparte_2 degli attori, contestando l'an debeatur per l'assenza di prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il sinistro occorso al SI. e, in particolare, eccepiva Per_1 la piena visibilità della chiazza d'olio e l'inesigibilità di un intervento immediato.
Alla prima udienza del 9.11.2021, tenutasi con la modalità di trattazione scritta, venivano assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., scaduti i quali veniva ammessa la prova testimoniale dedotta dagli attori e la prova contraria, riservata all'esito la disposizione della CTU sulla documentazione medica del de cuius.
All'esito dell'istruttoria orale, con l'ordinanza del 26.05.2023 depositata il
29.05.2023, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, così disattendendosi l'istanza attorea di disposizione di CTU medico-legale, “ritenuto che, pur all'esito dell'istruttoria orale e dell'audizione del teste oculare , la causa, Tes_1
tenuto conto delle descritte modalità e circostanze del fatto, sia matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria”, e fissandosi per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 15.02.2024, sostituita con il deposito di note scritte.
Gli attori, in data 20.12.2023, depositavano istanza di revoca della predetta ordinanza, insistendo per disposizione di CTU medico legale, non avendo a loro dire parte convenuta fornito la prova liberatoria richiesta dal dettato normativo.
Il Giudice tratteneva comunque la causa in decisione alla scadenza dei termini massimi per conclusionali e repliche riservandosi all'esito di valutare la detta istanza.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente, si rileva che deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame l'art. 2051 c.c., trattandosi di sinistro avvenuto sulla carreggiata di una strada pagina 3 di 9 provinciale asseritamente causato dalla presenza di una chiazza di materiale oleoso.
Occorre rammentare che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza della
Corte di legittimità in tema di danni da cose in custodia, la responsabilità è di natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto di custodia;
pertanto, il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare, inoltre, che la responsabilità del custode è esclusa “allorché la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed
è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno”. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo
(costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. ex multis Cass. Civ. n.
4476 del 2011).
Sotto il profilo dell'onus probandi, in ragione delle predette considerazioni, allorché la cosa sia di per sé statica ed inerte, come nel caso di specie, e, dunque, il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, la prova del nesso causale
è particolarmente stringente, in quanto il danneggiato deve provare, oltre alla sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia,
pagina 4 di 9 altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il sinistro. Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (cfr. da ultimo
Cass. civ. n. 21212 del 2015).
Ciò premesso, occorre precisare che, nella fattispecie concreta, trattasi di responsabilità ex 2051 c.c. in relazione ai beni demaniali, “in questi casi riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell'attore, della conoscenza, da parte dell'ente custode, della presenza sulla strada dell'olio che aveva causato la caduta) (Cass. ord. n. 6703 del 19/03/2018; in tal senso anche Cass. ord. n. 16295 del 18/06/2019 e Cass ord.
n. 6826 del 11/03/2021).
Applicando tali principi nel caso che viene qui all'attenzione del Giudicante, deve ritenersi integrata la prova del caso fortuito, in quanto la presenza di una macchia d'olio lungo la carreggiata costituisce di per sé una circostanza eccezionale ed estemporanea creata da terzi, difficilmente eliminabile nell'immediatezza, non essendo esigibile un intervento riparatore istantaneo in assenza di segnalazione.
Invero non appare condivisibile la prospettazione attorea secondo cui la prova liberatoria del caso fortuito dovrebbe ricavarsi unicamente dalle allegazioni del custode, atteso che la valutazione dell'intero quadro probatorio è rimessa al pagina 5 di 9 prudente apprezzamento del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., a prescindere da chi abbia formulato i capitoli di prova e intimato i testimoni. In particolare, nel caso in esame viene anzitutto in rilevo il rapporto d'incidente, da vagliarsi anche alla luce delle testimonianze assunte all'udienza del 12.01.2023. A nulla rileva dunque che l'ente custode non abbia indicato testimoni o allegato circostanze specifiche.
Il sig. , agente verbalizzante, della cui attendibilità non si ha Testimone_2
motivo di dubitare, confermava la presenza di una macchia oleosa non ancora assorbita, e sul punto dichiarava: “Cap. 1) Posso dire che io e il collega Tes_3
siamo arrivati a fare i rilievi del sinistro ed abbiamo trovato il sig.
[...] Per_1
a terra, nonché il motociclo rovesciato sul fianco sinistro con il lato guida
[...]
rivolto nel senso opposto di marcia, a seguito di rotazione avvenuta durante la caduta. Autorizzato dal Giudice consulto i rilievi fotografici che ho portato con me ed indico al Giudice nella prima foto allegata al rapporto di sinistro la posizione nella quale abbiamo trovato la moto. Indico anche sulla stessa foto e su quella seguente la macchia oleosa che abbiamo riscontrato, non so dire se si trattasse di gasolio o di olio motore. Cap. 2) Io non ero presente, ma è verosimile che il sig. sia scivolato sulla chiazza di liquido oleoso di cui ho parlato sopra. Voglio Per_1
aggiungere che il motoveicolo in questione, per il suo peso, è poco facilmente controllabile se perde aderenza al suolo a causa di una sostanza oleosa. ADR:
Quando siamo arrivati la scia oleosa non si era ancora riassorbita. Inoltre era ancora visibile, tant'è vero che gli astanti ce la hanno indicata subito.”
Anche SI. , della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, Testimone_3 confermava la presenza del liquido non ancora assorbito: “Cap. 1) Confermo, lo so perché sono intervenuto insieme al collega a fare i rilievi dopo il sinistro. Tes_2
Cap. 2) Confermo, abbiamo visto, fotografato e misurato la chiazza oleosa in questione. ADR: Quando siamo arrivati la chiazza in questione non si era riassorbita e mettendo lo stivale risultava scivolosa. Abbiamo così ricostruito la dinamica in base alla lunghezza e alle dimensioni della chiazza oleosa e alla posizione nella quale abbiamo trovato la moto, nonché in base ai segni freschi lasciati sull'asfalto dalle pedivelle della moto.”
pagina 6 di 9 L'unico testimone presente al momento della caduta era il SI. _3
, il quale dichiarava: “Cap. 1) Confermo, ho visto il sig.
[...] Persona_1
cadere davanti a me, che lo seguivo con la mia autovettura e che mi sono fermato per chiamare l'ambulanza. Cap. 2) Non ho fatto caso alla presenza di liquidi oleosi sull'asfalto, ma ho visto che il sig. è scivolato anche se Persona_1
procedeva ad andatura ridotta. Non ha preso nessun ostacolo, ho visto proprio che la moto gli è scivolata via. Ricordo che ho pensato a soccorrere il sig. Per_1
che si era rotto la gamba e per evitare che altri veicoli potessero investirlo ho messo la mia macchina di traverso in attesa dei soccorsi. (…) Cap. 7) Io ricordo di aver chiamato solo il 118, non ricordo se ho parlato con i Vigili. “A questo punto vengono lette al teste le dichiarazioni da lui rese alla Polizia Locale nell'immediatezza del sinistro ed il teste dichiara: “In questo momento non ricordo la presenza della macchia di gasolio. Se l'ho detto ai Vigili, la avrò vista.”
All'esito dell'istruttoria emerge la presenza di una macchia oleosa, lunga circa 15 metri e avente larghezza pari a 50 centimetri, non ancora assorbita (v. per le misure ultima pagina rapporto di incidente sub doc. 1 att.).
Considerato che il sinistro è avvenuto alle ore 13:30 circa di un giorno di maggio, e dunque in condizioni di piena visibilità anche per le dimensioni della macchia oleosa, trattasi di insidia evitabile, tenuto anche conto che si trovava in prossimità di una curva, dove è comunque richiesto di moderare la velocità, il che avrebbe consentito di porre attenzione ad eventuali insidie.
Inoltre, per quanto attiene alla diligenza dell'Ente custode, che incide sulla prova del fortuito nella misura in cui da essa si desuma indirettamente l'impossibilità di eliminare una situazione pericolosa di cui non era pervenuta notizia, la dichiarazione proveniente dal Settore Avvocatura della di Controparte_2
(doc. 1 conv.), che attesta la mancata ricezione di segnalazioni di eventuali CP_1
anomalie del manto stradale in data 21.05.2018 e nei giorni precedenti, sebbene di provenienza della stessa parte convenuta, riveste una efficacia probatoria certamente superiore a quella di un comune documento di provenienza unilaterale, in considerazione del ruolo istituzionale rivestito da chi l'ha sottoscritta.
pagina 7 di 9 Al riguardo non si può che ribadire che non grava in capo al custode una presunzione di colpa: “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”
(Cass. Sentenza n. 11152 del 2023).
Invero, in base alle allegazioni delle parti e alle risultanze delle prova testimoniale assunta non è neppure dato sapere da quanto tempo si era verificato il versamento del liquido oleoso, di cui è peraltro ignota la natura (materiale oleoso o gasolio, con conseguenti differenti tempi di assorbimento anche in ragione della tipologia del manto stradale, neppure essa specificata).
Quel che però è certo, anche all'esito dell'istruttoria orale, è che la sostanza in questione non fosse al momento del sinistro ancora assorbita, il che di per sé lascia presumere che lo sversamento fosse avvenuto non molto tempo prima del sinistro, inducendo a concludere per l'inesigibilità di un tempestivo intervento riparatore.
La ritenuta sussistenza del fortuito esclude di per sé il nesso causale e dunque anche la responsabilità ex art. 2043 c.c., invero solo genericamente dedotta da parte attrice.
Le argomentazioni innanzi esposte per motivare la ritenuta infondatezza nell'an della domanda attorea sono assorbenti anche rispetto alle ragioni esposte nell'istanza attorea di revoca di ordinanza del 20.12.2023 e rendono superfluo l'esame della domanda sotto il profilo del quantum.
Ne deriva l'integrale rigetto della domanda attorea, ritenendosi raggiunta la prova del caso fortuito in base a tutti gli elementi di prova agli atti.
pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia
Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge le domande degli attori e Parte_1 Parte_2
2) dichiara tenuti e condanna gli attori e rifondere Parte_1 Parte_2
a le spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per Controparte_4
compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Milano, 6.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE X CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 27534/2021 promosso da
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in qualità di eredi di C.F. C.F._2 Persona_1
(Avv.ti Frigerio Alessandro e Francesco Gummati) –attori- C.F._3
contro
C.F. (Avv. Cerretti Matteo) Controparte_1 P.IVA_1
– convenuta –
Oggetto: RESPONSABILITA' EX ART. 2051 C.C.
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra e il sig. Parte_1 Pt_2
in qualità di eredi del SI. deceduto in data 25.2.2021
[...] Persona_1
(docc.16 e 17 att.), convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale
[...]
di , assumendone la responsabilità ex art. 2051 c.c. ovvero CP_2 CP_1
pagina 1 di 9 ex art. 2043 c.c. per il sinistro occorso in data 21.05.2018 alle ore 13,30 circa, quando, mentre il de cuius si trovava a percorrere a bordo del proprio motoveicolo
Honda la Strada provinciale n.161-Viale delle Industrie in direzione Paullo, nel centro abitato di Premenugo di Settala, giunto all'altezza della rotatoria di
Premenugo, nell'affrontare la semicurva “la ruota anteriore del motociclo perdeva improvvisamente e inaspettatamente aderenza a causa di una chiazza oleosa, probabilmente gasolio, presente sulla superficie stradale, provocandone la caduta”.
Sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Locale di Settala, che redigevano il verbale (doc.1 att.) e accertavano la presenza di una macchia di liquido oleoso sul manto stradale.
Gli attori allegavano inoltre che il SI. veniva trasportato presso il Persona_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale A. Uboldo di Cernusco sul Naviglio dove veniva ricoverato per frattura biossea pluriframmentaria del III medio-distale della tibia e del III medio del perone sinistro; che, successivamente, veniva sottoposto ad una serie di interventi chirurgici volti alla stabilizzazione delle fratture;
che in data
19.03.2019 veniva dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico legale (doc.9 att.).
Gli eredi allegavano inoltre che, in data 09.12.2020, il SI. veniva Persona_1 ricoverato presso la clinica Humanitas di al fine di monitorare l'insorgenza CP_1
di una patologia tumorale ai polmoni;
che, in seguito ad un ulteriore ricovero, si appurava la presenza di un “carcinoma squamocellulare invasivo del polmone dx”; che in data 25.02.2021, il SI. , in conseguenza della predetta Persona_1
patologia, decedeva in Segrate.
Gli attori si rivolgevano quindi ad un consulente di parte per la quantificazione dei postumi del sinistro del 21.5.2018, che venivano valutati in un danno permanente pari all'8% e una invalidità temporanea di 15 giorni al 100%, 135 giorni al 75%, 55 giorni al 50%, 100 giorni al 25%.
Allegavano infine che per le lesioni subite il de cuius era stato costretto ad abbandonare l'hobby della motocicletta e che aveva sostenuto esborsi pari ed pagina 2 di 9 euro 28.173,67.
La sig.ra e il sig. concludevano quindi per la condanna Parte_1 Parte_2
della convenuta al risarcimento dei danni per le lesioni subite Controparte_2 dal SI. , che, quantificavano in complessivi € 70.142,05 o nella Persona_1
diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio , per chiedere il rigetto della domanda Controparte_2 degli attori, contestando l'an debeatur per l'assenza di prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il sinistro occorso al SI. e, in particolare, eccepiva Per_1 la piena visibilità della chiazza d'olio e l'inesigibilità di un intervento immediato.
Alla prima udienza del 9.11.2021, tenutasi con la modalità di trattazione scritta, venivano assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., scaduti i quali veniva ammessa la prova testimoniale dedotta dagli attori e la prova contraria, riservata all'esito la disposizione della CTU sulla documentazione medica del de cuius.
All'esito dell'istruttoria orale, con l'ordinanza del 26.05.2023 depositata il
29.05.2023, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, così disattendendosi l'istanza attorea di disposizione di CTU medico-legale, “ritenuto che, pur all'esito dell'istruttoria orale e dell'audizione del teste oculare , la causa, Tes_1
tenuto conto delle descritte modalità e circostanze del fatto, sia matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria”, e fissandosi per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 15.02.2024, sostituita con il deposito di note scritte.
Gli attori, in data 20.12.2023, depositavano istanza di revoca della predetta ordinanza, insistendo per disposizione di CTU medico legale, non avendo a loro dire parte convenuta fornito la prova liberatoria richiesta dal dettato normativo.
Il Giudice tratteneva comunque la causa in decisione alla scadenza dei termini massimi per conclusionali e repliche riservandosi all'esito di valutare la detta istanza.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente, si rileva che deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame l'art. 2051 c.c., trattandosi di sinistro avvenuto sulla carreggiata di una strada pagina 3 di 9 provinciale asseritamente causato dalla presenza di una chiazza di materiale oleoso.
Occorre rammentare che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza della
Corte di legittimità in tema di danni da cose in custodia, la responsabilità è di natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto di custodia;
pertanto, il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare, inoltre, che la responsabilità del custode è esclusa “allorché la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed
è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno”. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo
(costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. ex multis Cass. Civ. n.
4476 del 2011).
Sotto il profilo dell'onus probandi, in ragione delle predette considerazioni, allorché la cosa sia di per sé statica ed inerte, come nel caso di specie, e, dunque, il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, la prova del nesso causale
è particolarmente stringente, in quanto il danneggiato deve provare, oltre alla sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia,
pagina 4 di 9 altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il sinistro. Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (cfr. da ultimo
Cass. civ. n. 21212 del 2015).
Ciò premesso, occorre precisare che, nella fattispecie concreta, trattasi di responsabilità ex 2051 c.c. in relazione ai beni demaniali, “in questi casi riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell'attore, della conoscenza, da parte dell'ente custode, della presenza sulla strada dell'olio che aveva causato la caduta) (Cass. ord. n. 6703 del 19/03/2018; in tal senso anche Cass. ord. n. 16295 del 18/06/2019 e Cass ord.
n. 6826 del 11/03/2021).
Applicando tali principi nel caso che viene qui all'attenzione del Giudicante, deve ritenersi integrata la prova del caso fortuito, in quanto la presenza di una macchia d'olio lungo la carreggiata costituisce di per sé una circostanza eccezionale ed estemporanea creata da terzi, difficilmente eliminabile nell'immediatezza, non essendo esigibile un intervento riparatore istantaneo in assenza di segnalazione.
Invero non appare condivisibile la prospettazione attorea secondo cui la prova liberatoria del caso fortuito dovrebbe ricavarsi unicamente dalle allegazioni del custode, atteso che la valutazione dell'intero quadro probatorio è rimessa al pagina 5 di 9 prudente apprezzamento del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., a prescindere da chi abbia formulato i capitoli di prova e intimato i testimoni. In particolare, nel caso in esame viene anzitutto in rilevo il rapporto d'incidente, da vagliarsi anche alla luce delle testimonianze assunte all'udienza del 12.01.2023. A nulla rileva dunque che l'ente custode non abbia indicato testimoni o allegato circostanze specifiche.
Il sig. , agente verbalizzante, della cui attendibilità non si ha Testimone_2
motivo di dubitare, confermava la presenza di una macchia oleosa non ancora assorbita, e sul punto dichiarava: “Cap. 1) Posso dire che io e il collega Tes_3
siamo arrivati a fare i rilievi del sinistro ed abbiamo trovato il sig.
[...] Per_1
a terra, nonché il motociclo rovesciato sul fianco sinistro con il lato guida
[...]
rivolto nel senso opposto di marcia, a seguito di rotazione avvenuta durante la caduta. Autorizzato dal Giudice consulto i rilievi fotografici che ho portato con me ed indico al Giudice nella prima foto allegata al rapporto di sinistro la posizione nella quale abbiamo trovato la moto. Indico anche sulla stessa foto e su quella seguente la macchia oleosa che abbiamo riscontrato, non so dire se si trattasse di gasolio o di olio motore. Cap. 2) Io non ero presente, ma è verosimile che il sig. sia scivolato sulla chiazza di liquido oleoso di cui ho parlato sopra. Voglio Per_1
aggiungere che il motoveicolo in questione, per il suo peso, è poco facilmente controllabile se perde aderenza al suolo a causa di una sostanza oleosa. ADR:
Quando siamo arrivati la scia oleosa non si era ancora riassorbita. Inoltre era ancora visibile, tant'è vero che gli astanti ce la hanno indicata subito.”
Anche SI. , della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, Testimone_3 confermava la presenza del liquido non ancora assorbito: “Cap. 1) Confermo, lo so perché sono intervenuto insieme al collega a fare i rilievi dopo il sinistro. Tes_2
Cap. 2) Confermo, abbiamo visto, fotografato e misurato la chiazza oleosa in questione. ADR: Quando siamo arrivati la chiazza in questione non si era riassorbita e mettendo lo stivale risultava scivolosa. Abbiamo così ricostruito la dinamica in base alla lunghezza e alle dimensioni della chiazza oleosa e alla posizione nella quale abbiamo trovato la moto, nonché in base ai segni freschi lasciati sull'asfalto dalle pedivelle della moto.”
pagina 6 di 9 L'unico testimone presente al momento della caduta era il SI. _3
, il quale dichiarava: “Cap. 1) Confermo, ho visto il sig.
[...] Persona_1
cadere davanti a me, che lo seguivo con la mia autovettura e che mi sono fermato per chiamare l'ambulanza. Cap. 2) Non ho fatto caso alla presenza di liquidi oleosi sull'asfalto, ma ho visto che il sig. è scivolato anche se Persona_1
procedeva ad andatura ridotta. Non ha preso nessun ostacolo, ho visto proprio che la moto gli è scivolata via. Ricordo che ho pensato a soccorrere il sig. Per_1
che si era rotto la gamba e per evitare che altri veicoli potessero investirlo ho messo la mia macchina di traverso in attesa dei soccorsi. (…) Cap. 7) Io ricordo di aver chiamato solo il 118, non ricordo se ho parlato con i Vigili. “A questo punto vengono lette al teste le dichiarazioni da lui rese alla Polizia Locale nell'immediatezza del sinistro ed il teste dichiara: “In questo momento non ricordo la presenza della macchia di gasolio. Se l'ho detto ai Vigili, la avrò vista.”
All'esito dell'istruttoria emerge la presenza di una macchia oleosa, lunga circa 15 metri e avente larghezza pari a 50 centimetri, non ancora assorbita (v. per le misure ultima pagina rapporto di incidente sub doc. 1 att.).
Considerato che il sinistro è avvenuto alle ore 13:30 circa di un giorno di maggio, e dunque in condizioni di piena visibilità anche per le dimensioni della macchia oleosa, trattasi di insidia evitabile, tenuto anche conto che si trovava in prossimità di una curva, dove è comunque richiesto di moderare la velocità, il che avrebbe consentito di porre attenzione ad eventuali insidie.
Inoltre, per quanto attiene alla diligenza dell'Ente custode, che incide sulla prova del fortuito nella misura in cui da essa si desuma indirettamente l'impossibilità di eliminare una situazione pericolosa di cui non era pervenuta notizia, la dichiarazione proveniente dal Settore Avvocatura della di Controparte_2
(doc. 1 conv.), che attesta la mancata ricezione di segnalazioni di eventuali CP_1
anomalie del manto stradale in data 21.05.2018 e nei giorni precedenti, sebbene di provenienza della stessa parte convenuta, riveste una efficacia probatoria certamente superiore a quella di un comune documento di provenienza unilaterale, in considerazione del ruolo istituzionale rivestito da chi l'ha sottoscritta.
pagina 7 di 9 Al riguardo non si può che ribadire che non grava in capo al custode una presunzione di colpa: “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”
(Cass. Sentenza n. 11152 del 2023).
Invero, in base alle allegazioni delle parti e alle risultanze delle prova testimoniale assunta non è neppure dato sapere da quanto tempo si era verificato il versamento del liquido oleoso, di cui è peraltro ignota la natura (materiale oleoso o gasolio, con conseguenti differenti tempi di assorbimento anche in ragione della tipologia del manto stradale, neppure essa specificata).
Quel che però è certo, anche all'esito dell'istruttoria orale, è che la sostanza in questione non fosse al momento del sinistro ancora assorbita, il che di per sé lascia presumere che lo sversamento fosse avvenuto non molto tempo prima del sinistro, inducendo a concludere per l'inesigibilità di un tempestivo intervento riparatore.
La ritenuta sussistenza del fortuito esclude di per sé il nesso causale e dunque anche la responsabilità ex art. 2043 c.c., invero solo genericamente dedotta da parte attrice.
Le argomentazioni innanzi esposte per motivare la ritenuta infondatezza nell'an della domanda attorea sono assorbenti anche rispetto alle ragioni esposte nell'istanza attorea di revoca di ordinanza del 20.12.2023 e rendono superfluo l'esame della domanda sotto il profilo del quantum.
Ne deriva l'integrale rigetto della domanda attorea, ritenendosi raggiunta la prova del caso fortuito in base a tutti gli elementi di prova agli atti.
pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia
Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge le domande degli attori e Parte_1 Parte_2
2) dichiara tenuti e condanna gli attori e rifondere Parte_1 Parte_2
a le spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per Controparte_4
compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Milano, 6.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
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