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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/07/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Gaetano Savona, nella causa civile iscritta al n. 3753
del ruolo generale degli affari civili e contenziosi dell'anno 2024 riunita alla causa iscritta al n. 7198 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2022
promossa da
(c.f. , in persona degli Amm.ri, (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
), (C.F. ), e (P.IVA C.F._1 Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4
) tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Stefano Parisi Presicce e dall'avv. Giuseppe Macciotta, P.IVA_2
presso il cui studio in Cagliari, in viale Armando Diaz n.29 sono elettivamente domiciliati
Attori
Contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Accardi P_ CodiceFiscale_3
e Francesca Macis presso il cui studio in Cagliari, nella via Cimarosa n. 63, è elettivamente domiciliato
Convenuto
E
c.f. ) in persona del l.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_3
Ignazia Licheri e dall'avv. Andrea Cosenza presso il cui studio in Cagliari, nella via Sonnino n.117, è
elettivamente domiciliata
Convenuta
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
alle seguenti
CONCLUSIONI CONFORMI
Dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 6.6.2024 ha convenuto in giudizio e Parte_1 P_
affinché venisse accertato il danno subito dall'attrice a causa Controparte_2
dell'interruzione del rapporto contrattuale con la società convenuta e per l'illegittima estromissione della prima dall'affare “Portovesme” con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito.
L'attrice, a sostegno delle proprie richieste, ha esposto che:
- Il 30.3.2023, con atto Rep. 7345, Racc. 5866, registrato a Cagliari il 04/04/2023 al n. 7242, si è
conclusa l'operazione di cessione di quote societarie della tra e Pt_1 P_ [...]
e (società costituita da e Controparte_3 CP_4 Parte_4 Parte_2 Parte_3
- acquirenti;
[...]
- al fine di garantire la continuità aziendale, le parti avevano convenuto, all'art. 10 del preliminare, che,
a garanzia della continuità aziendale, avrebbe continuato a ricoprire la carica di P_
amministratore della sino al saldo dell'intero prezzo;
Pt_1
- nonostante gli impegni assunti, il 31.5.2023, dopo appena due mesi dalla cessione di quote, P_
, adducendo motivi personali, ha presentato le proprie dimissioni, compromettendo di fatto il
[...]
graduale subingresso nella gestione societaria della nuova proprietà;
- nonostante le dimissioni ha continuato a ricoprire il ruolo di referente nei rapporti commerciali P_
più rilevanti della , in particolare quello con la con la quale Pt_1 Controparte_2
aveva un contratto di agenzia per la fornitura di combustibile alla società Portovesme s.r.l.;
- il ruolo di referente con la AMT2 mantenuto sino al gennaio 2024 da , è sempre stato P_
caratterizzato, da parte di quest'ultimo, da estrema riservatezza e reticenza nel voler condividere le informazioni necessarie perché detto rapporto contrattuale potesse proseguire proficuamente senza il suo intervento;
- il 7.2.2024 ha appreso da ATM2 che Portovesme s.r.l. -cliente finale della Pt_1 Parte_5
si era determinata nel voler affidare ad altra azienda la fornitura di combustibili, ponendo fine al rapporto con la AMT2. L'attrice, vedendo venir meno il rapporto con il principale partner commerciale, ha domandato spiegazioni alla AMT2 sulla sua inerzia nel difendere gli interessi comuni senza ricevere alcuna risposta;
- a seguito del ritrovamento di alcune comunicazioni di negli uffici di , i nuovi P_ Pt_1
soci hanno appreso che l'iniziativa di risolvere il contratto con la Portovesme s.r.l. è stata di proposta e sollecitata da AMT2 su idea di che si era preventivamente consultato con il proprio P_
legale. La perdita di siffatto partener commerciale, avvenuta per mano di con la P_
complicità della AMT2 ha avuto e avrà un impatto importantissimo sulla reddittività della . Pt_1
Alla luce della vicenda così ricostruita, la ha chiesto l'accertamento della responsabilità di Pt_1
e della AMT2 per l'illegittima interruzione dei rapporti con la Portovesme s.r.l. e la P_
loro condanna al risarcimento dei danni.
2. Con atto del 27.9.2024 si è costituito in giudizio , il quale opponendosi alle avverse pretese P_
ha esposto che:
- Le sue dimissioni sono state concordate tra le parti che hanno concordato che, stante la differenza di vedute sulla gestione sociale, l'amministrazione dovesse essere assunta dalla nuova compagine sociale e sarebbe rimasto al fine di garantire in ogni caso la continuità aziendale come da accordi P_
preliminari di cessione;
- A seguito delle dimissioni, infatti, ha proseguito di fatto la sua attività che consisteva tra le P_
altre cose nel proseguite il rapporto con la ATM2 per la quale dovevano essere redatte quotidianamente le quotazioni di vendita dei prodotti petroliferi che quest'ultima forniva alla Portovesme s.r.l., per il compimento delle quali era necessario il possesso di competenze ed esperienza che i nuovi soci non sono mai stati interessati ad acquisire;
- In ragione dei rapporti con la ATM2 questa aveva informato che la condizioni contrattuali con P_
la Portovesme s.r.l. non erano più convenienti e alla scadenza del contratto il 31.12.2023 non avrebbe proposto il rinnovo alle stesse condizioni. Per queste ragioni, contrariamente a quanto affermato da
, , che aveva tutto l'interesse affinché il rapporto con la Portovesme proseguisse, ha Pt_1 P_
suggerito una rinegoziazione dei prezzi, soluzione che poi è stata effettivamente adottata dalla AMT2;
- È stata una scelta di Portovesme s.r.l. preferire un altro fornitore scelta che veniva comunicata alla
AMT2 il 2.2.2024;
- È in quel periodo che i rapporti tra e la sono degenerati a causa degli inadempimenti P_ Pt_1
della nuova compagine sociale nel pagamento di quanto ancora dovuto a per la cessione delle P_
quote della società.
Per queste ragioni ha chiesto il rigetto di tutte le pretese avverse e la condanna ex art. 96 P_
c.p.c. della . Pt_1
3. Con atto del 27.9.2924 si è costituta in giudizio la quale, confermando la Controparte_2
ricostruzione della vicenda effettuata da , ha domandato il rigetto di tutte le domande P_
attoree.
4. Con Ordinanza del 31.3.2025 il giudice ha dato atto che con il procedimento r.g. n. 7198/2024 Parte_1
, e hanno domandato, tra le altre cose, anche la
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_6
condanna di al risarcimento dei danni subiti da “a causa dell'illegittima P_ Parte_1
interruzione del rapporto contrattuale con la e per l'estromissione Controparte_2
dall'affare Portovesme e, per l'effetto condannarlo al pagamento in favore della della Parte_1
somma di € € 2.092.497,02 o di quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla verificazione fino al soddisfo” e, stante la coincidenza delle domande proposte nei confronti dei convenuti, ha disposto la riunione con il presente procedimento e la rimessione degli atti al Presidente per l'assegnazione al giudice competente per materia;
5. Con decreto del 20.5.2025 il Giudice ha rinviato all'udienza del 13.6.2025 per sentire le parti circa l'opportunità della riunione del presente procedimento con altri pendenti tra le medesime parti.
6. Con memoria del 10.6.2025 ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio e all'azione ex Pt_1
art 306 c.p.c. e, contestualmente, ne ha domandato l'accettazione da parte dei convenuti.
7. All'udienza del 27.6.2025 i convenuti preso atto della rinuncia agli atti accettandola e hanno chiesto di pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese stante l'accordo tra le parti.
Cagliari, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Gaetano Savona, nella causa civile iscritta al n. 3753
del ruolo generale degli affari civili e contenziosi dell'anno 2024 riunita alla causa iscritta al n. 7198 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2022
promossa da
(c.f. , in persona degli Amm.ri, (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
), (C.F. ), e (P.IVA C.F._1 Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4
) tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Stefano Parisi Presicce e dall'avv. Giuseppe Macciotta, P.IVA_2
presso il cui studio in Cagliari, in viale Armando Diaz n.29 sono elettivamente domiciliati
Attori
Contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Accardi P_ CodiceFiscale_3
e Francesca Macis presso il cui studio in Cagliari, nella via Cimarosa n. 63, è elettivamente domiciliato
Convenuto
E
c.f. ) in persona del l.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_3
Ignazia Licheri e dall'avv. Andrea Cosenza presso il cui studio in Cagliari, nella via Sonnino n.117, è
elettivamente domiciliata
Convenuta
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
alle seguenti
CONCLUSIONI CONFORMI
Dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 6.6.2024 ha convenuto in giudizio e Parte_1 P_
affinché venisse accertato il danno subito dall'attrice a causa Controparte_2
dell'interruzione del rapporto contrattuale con la società convenuta e per l'illegittima estromissione della prima dall'affare “Portovesme” con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito.
L'attrice, a sostegno delle proprie richieste, ha esposto che:
- Il 30.3.2023, con atto Rep. 7345, Racc. 5866, registrato a Cagliari il 04/04/2023 al n. 7242, si è
conclusa l'operazione di cessione di quote societarie della tra e Pt_1 P_ [...]
e (società costituita da e Controparte_3 CP_4 Parte_4 Parte_2 Parte_3
- acquirenti;
[...]
- al fine di garantire la continuità aziendale, le parti avevano convenuto, all'art. 10 del preliminare, che,
a garanzia della continuità aziendale, avrebbe continuato a ricoprire la carica di P_
amministratore della sino al saldo dell'intero prezzo;
Pt_1
- nonostante gli impegni assunti, il 31.5.2023, dopo appena due mesi dalla cessione di quote, P_
, adducendo motivi personali, ha presentato le proprie dimissioni, compromettendo di fatto il
[...]
graduale subingresso nella gestione societaria della nuova proprietà;
- nonostante le dimissioni ha continuato a ricoprire il ruolo di referente nei rapporti commerciali P_
più rilevanti della , in particolare quello con la con la quale Pt_1 Controparte_2
aveva un contratto di agenzia per la fornitura di combustibile alla società Portovesme s.r.l.;
- il ruolo di referente con la AMT2 mantenuto sino al gennaio 2024 da , è sempre stato P_
caratterizzato, da parte di quest'ultimo, da estrema riservatezza e reticenza nel voler condividere le informazioni necessarie perché detto rapporto contrattuale potesse proseguire proficuamente senza il suo intervento;
- il 7.2.2024 ha appreso da ATM2 che Portovesme s.r.l. -cliente finale della Pt_1 Parte_5
si era determinata nel voler affidare ad altra azienda la fornitura di combustibili, ponendo fine al rapporto con la AMT2. L'attrice, vedendo venir meno il rapporto con il principale partner commerciale, ha domandato spiegazioni alla AMT2 sulla sua inerzia nel difendere gli interessi comuni senza ricevere alcuna risposta;
- a seguito del ritrovamento di alcune comunicazioni di negli uffici di , i nuovi P_ Pt_1
soci hanno appreso che l'iniziativa di risolvere il contratto con la Portovesme s.r.l. è stata di proposta e sollecitata da AMT2 su idea di che si era preventivamente consultato con il proprio P_
legale. La perdita di siffatto partener commerciale, avvenuta per mano di con la P_
complicità della AMT2 ha avuto e avrà un impatto importantissimo sulla reddittività della . Pt_1
Alla luce della vicenda così ricostruita, la ha chiesto l'accertamento della responsabilità di Pt_1
e della AMT2 per l'illegittima interruzione dei rapporti con la Portovesme s.r.l. e la P_
loro condanna al risarcimento dei danni.
2. Con atto del 27.9.2024 si è costituito in giudizio , il quale opponendosi alle avverse pretese P_
ha esposto che:
- Le sue dimissioni sono state concordate tra le parti che hanno concordato che, stante la differenza di vedute sulla gestione sociale, l'amministrazione dovesse essere assunta dalla nuova compagine sociale e sarebbe rimasto al fine di garantire in ogni caso la continuità aziendale come da accordi P_
preliminari di cessione;
- A seguito delle dimissioni, infatti, ha proseguito di fatto la sua attività che consisteva tra le P_
altre cose nel proseguite il rapporto con la ATM2 per la quale dovevano essere redatte quotidianamente le quotazioni di vendita dei prodotti petroliferi che quest'ultima forniva alla Portovesme s.r.l., per il compimento delle quali era necessario il possesso di competenze ed esperienza che i nuovi soci non sono mai stati interessati ad acquisire;
- In ragione dei rapporti con la ATM2 questa aveva informato che la condizioni contrattuali con P_
la Portovesme s.r.l. non erano più convenienti e alla scadenza del contratto il 31.12.2023 non avrebbe proposto il rinnovo alle stesse condizioni. Per queste ragioni, contrariamente a quanto affermato da
, , che aveva tutto l'interesse affinché il rapporto con la Portovesme proseguisse, ha Pt_1 P_
suggerito una rinegoziazione dei prezzi, soluzione che poi è stata effettivamente adottata dalla AMT2;
- È stata una scelta di Portovesme s.r.l. preferire un altro fornitore scelta che veniva comunicata alla
AMT2 il 2.2.2024;
- È in quel periodo che i rapporti tra e la sono degenerati a causa degli inadempimenti P_ Pt_1
della nuova compagine sociale nel pagamento di quanto ancora dovuto a per la cessione delle P_
quote della società.
Per queste ragioni ha chiesto il rigetto di tutte le pretese avverse e la condanna ex art. 96 P_
c.p.c. della . Pt_1
3. Con atto del 27.9.2924 si è costituta in giudizio la quale, confermando la Controparte_2
ricostruzione della vicenda effettuata da , ha domandato il rigetto di tutte le domande P_
attoree.
4. Con Ordinanza del 31.3.2025 il giudice ha dato atto che con il procedimento r.g. n. 7198/2024 Parte_1
, e hanno domandato, tra le altre cose, anche la
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_6
condanna di al risarcimento dei danni subiti da “a causa dell'illegittima P_ Parte_1
interruzione del rapporto contrattuale con la e per l'estromissione Controparte_2
dall'affare Portovesme e, per l'effetto condannarlo al pagamento in favore della della Parte_1
somma di € € 2.092.497,02 o di quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla verificazione fino al soddisfo” e, stante la coincidenza delle domande proposte nei confronti dei convenuti, ha disposto la riunione con il presente procedimento e la rimessione degli atti al Presidente per l'assegnazione al giudice competente per materia;
5. Con decreto del 20.5.2025 il Giudice ha rinviato all'udienza del 13.6.2025 per sentire le parti circa l'opportunità della riunione del presente procedimento con altri pendenti tra le medesime parti.
6. Con memoria del 10.6.2025 ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio e all'azione ex Pt_1
art 306 c.p.c. e, contestualmente, ne ha domandato l'accettazione da parte dei convenuti.
7. All'udienza del 27.6.2025 i convenuti preso atto della rinuncia agli atti accettandola e hanno chiesto di pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese stante l'accordo tra le parti.
Cagliari, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona