Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/06/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.6.2025 , nella causa iscritta al n. 425 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso per giusta Parte_1
procura in calce al ricorso, dall'Avv. Ugo Di Somma, con studio in Montesarchio (Bn), alla via
Benevento, n. 86/a, presso il quale è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, CP_1 dall'avv.to Mariateresa Nasso e, elettivamente domiciliato in Benevento alla via Foschini 128
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.2.2025 il ricorrente in epigrafe identificato,ha chiesto :
“preliminarmente, di rimettere alla OR Costituzionale le questioni sollevate di legittimità costituzionale all'articolo 1 comma 41 della legge 335/95, tabella F, nella parte in cui prevede la decurtazione della pensione di reversibilità in base al reddito del coniuge superstite già pensionato, per violazione degli articoli 3, 29, 31 e 38 della Costituzione, in quanto ammissibili e manifestamente fondate;
- di rimettere alla OR Costituzionale le questioni sollevate di legittimità costituzionale affinché verifichi se è ragionevole utilizzare per un malato oncologico lo stesso coefficiente di trasformazione utilizzato per il calcolo della pensione di una persona sana, così come praticato dall' - di rimettere alla OR Costituzionale le questioni sollevate di CP_1
legittimità costituzionale affinché verifichi se è ragionevole utilizzare per un pensionato di oltre 70 anni, con pensione di vecchiaia, le percentuali di decurtazioni della pensione di reversibilità utilizzate per una persona ancora in età lavorativa;
- nel merito, previa fissazione di udienza di
[...]
e al risarcimento del conseguente danno. Con vittoria di onorari e spese generali con Per_1
distrazione allo scrivente procuratore antistatario.”.
CP_ Si è costituito l' con memoria depositata il 23.5.2025 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione per essere competente la OR EI NT in materia di pensioni EI dipendenti pubblici e, nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'azione chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
CP_ In via preliminare deve essere valutata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'
Giova ricordare che, la giurisdizione della OR EI NT è disciplinata dagli artt. 13 e 62 del
Regio Decreto n. 1214 del 12.7.1934. L'art. 13 del R.D. 12-7-1934, n. 1214 (testo unico delle leggi sulla OR EI conti) prevede la competenza della OR a giudicare "sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge".
Il successivo articolo 62, con cui si introduce la disciplina sui giudizi in materia di pensione, stabilisce che "Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della OR, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla OR EI conti".
Come è noto, anche dopo la cd. privatizzazione del pubblico impiego, la giurisdizione della OR EI NT permane per tutto quanto concerne le pensioni EI dipendenti dello Stato, degli enti territoriali e pubblici ex art. 62 del r.d. 1214 del 1934.
La giurisdizione, ai sensi dell'art. 386 c.p.c. va determinata sulla base dell'oggetto della domanda secondo il criterio del petitum sostanziale ed anche se con DL n.78/2010 conv. in l.n.122/2010 è stata attuata la soppressione dell' e le relative funzioni organizzative sono state attribuite CP_2 all' , tuttavia quest'ultima è una trasformazione volta a ridurre i costi della spesa pubblica CP_1
relativa agli apparati amministrativi, ma ciò non ha comportato una modifica delle regole del riparto di giurisdizione. Le Sezioni unite della OR di Cassazione hanno più volte affermato che spettano alla giurisdizione esclusiva della OR EI NT tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza del diritto a pensione EI dipendenti pubblici nonché quelle che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull'ammontare del trattamento e che prevale, ai fini della giurisdizione, il contenuto oggettivo del rapporto, ossia la sussistenza del diritto ad una pensione di un certo ammontare;
è, dunque, il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio l'elemento di discrimine della giurisdizione, anche se la vicenda specifica riguardi non già il pagamento della pensione ma la restituzione di somme percepite allo stesso titolo e la regola non soffre deroga neppure, ad esempio, nel caso in cui si contesti l'esperibilità, ai fini del recupero, del procedimento di riscossione adottato (v., per tutte: 23 giugno
1993, n. 6952; 16 novembre 2007, n. 23731; 18 giugno 2008, n. 16530; di recente Cass. Sez.Un, n.
11769/2015). Di recente
Cassazione civile, sez. un., 20/04/2015, n. 7958 ha affermato che “La giurisdizione della OR EI
NT in materia di pensioni (artt. 13 e 62 r.d. n. 1214 del 1934) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione EI pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico”. Più volte, pertanto , la OR ha osservato che la giurisdizione della OR EI NT in materia di pensioni ( artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214) ha carattere esclusivo , in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia , onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale ( Cass. 18 marzo 1999 n. 52 ; 15 gennaio 2003 n. 573 ; 14 giugno 2005 n.
12722 ; n. 23731/2007 ; n. 2298/2008 ;Ord.S.U. n. 153/2013 ; 4853/2013 ). CP_3
Nella specie parte ricorrente, coniuge superstite della sig.ra ex dipendente del Persona_1
, ha contestato la quantificazione della pensione di reversibilità versata Controparte_4
CP_ dall'
Le Sezioni Unite della OR di Cassazione con la sentenza n. 7755 del 27 marzo 2017 hanno chiarito che: “La controversia relativa all'ammontare della ritenuta fiscale operata dall'istituto previdenziale sulla pensione di reversibilità attiene al trattamento pensionistico e, se derivante da rapporto di pubblico impiego, rientra nella giurisdizione esclusiva della OR EI NT, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione EI pubblici dipendenti”. Non appare conferente il richiamo di parte ricorrente all'ordinanza n. 21741 del 27 agosto 2019 in quanto attinente ad una forma di previdenza integrativa, di tipo aziendale, in cui gli emolumenti pretesi in restituzione non assolvono ad una funzione assistenziale e come tale non riconducibile alla materia pensionistica (nello specifico il caso affrontato dalla Cassazione era relativo all'indennità integrativa della pensione di reversibilità).
Alla luce delle riportate disposizioni, non appare dubbio che la questione in oggetto rientri nella
"materia pensionistica" rilevando essa, per collocazione sistematica, finalità ed effetti, ai soli fini del trattamento pensionistico e risultando invece essa irrilevante sul rapporti di lavoro.
Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria essendo la giurisdizione in materia devoluta alla OR EI NT .
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Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della natura della controversia, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da
CP_ nei confronti dell' così provvede: Parte_1
1) Dichiara il difetto di giurisdizione stante la giurisdizione della OR EI NT
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento il 8.6.2023
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Adriana Mari