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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 5865/2018 del ruolo generale, promossa da
(P. IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Raffone (C.F.: ), presso il cui C.F._1
studio, in Castellammare di Stabia, alla Via Tavernola, n. 41, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dagli Avv.ti Vincenzo Ruggiero (C.F.: ) e C.F._3
Corinna Della Monica (C.F.: ), presso il cui CodiceFiscale_4
studio, in Napoli, alla Via Miguel Cervantes de Saavedra, n. 55.5/A, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 1069/2018 del G.U. del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 30.04.2018 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 28.11.2018, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Torre
Annunziata, adito dal , in opposizione a decreto ingiuntivo n. CP_1
198/2011 (per € 16.984,00), lo ha revocato e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, ha condannato l'odierna appellante al risarcimento dei danni, per vizi dell'opera, liquidati in complessivi € 16.522,00, oltre interessi e spese di lite.
2. Con l'originaria istanza monitoria, la nella Parte_1
premessa di aver eseguito, nell'interesse del , lavori edili CP_1
appaltati nell'aprile 2010 e di aver ricevuto in acconto un importo pari al 50% del totale complessivo, invocava la condanna del committente al pagamento del saldo, pari a complessivi € 16.984,00.
2.1. L'ingiunto, nel proporre opposizione, aveva eccepito il mancato completamento dell'opera, eseguita, peraltro, non a perfetta regola d'arte, e comunque foriera di danni, per i quali spiegava domanda riconvenzionale.
2.2. Il Tribunale, sulla scorta degli esiti peritali della disposta ctu, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, ha condannato l'opposta al risarcimento dei danni subiti dal e liquidati in CP_1
complessivi € 16.552,00.
3. Con il gravame, affidato a tre ordini di motivi, l'appellante lamenta
“erronea valutazione dei fatti costitutivi del credito” (primo motivo); erronea valutazione degli esiti della prova orale (secondo motivo); pone in discussione, sotto il profilo logico – scientifico, le risultanze peritali fatte acriticamente proprie dal Tribunale (terzo motivo). 3.1. Ha resistito l'appellato, spiegando, a sua volta, gravame incidentale, diretto alla riforma della sentenza impugnata, erronea nella liquidazione dei danni (primo motivo) e nella omessa pronuncia di risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'appaltatore
(secondo motivo). Vinte le spese del grado, anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
3.2. Con ordinanza del 25.09.2024, all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
4. Con il primo motivo, l'appellante principale lamenta, in estrema sintesi, la violazione dell'art. 1665 c.c., per avere il accettato CP_1
l'opera senza riserve, per effetto del mancato riscontro, senza giusti motivi, all'invito rivoltogli dall'appaltatore alla verifica delle opere eseguite.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. L'appellante omette di indicare la data in cui sarebbe stato rivolto l'invito al a presenziare all'incontro per la verifica, in CP_1
contraddittorio, dell'opera, avendo fatto, invece, generico riferimento ad una “racc.ta A/R” (V. pag. 4 dell'atto di appello) indirizzata anche al
, per le finalità di cui sopra. CP_1
Di contro, parte appellata ha documentato che la nota richiamata da controparte è stata inviata al solo in data 29.11.2011, vale a CP_1
dire tre giorni dopo la notifica del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo dalla cui opposizione ha tratto origine il contenzioso de quo.
Risultano, altresì, documentate le note attraverso le quali il CP_1
ha lamentato i vizi dell'opera, a mezzo racc. del 22.09.2011 e del 07.11.2011, che militano, senz'altro, per la tempestività della denuncia.
5. Il secondo motivo, con il quale l'appellante lamenta violazione dell'art. 116 c.p.c., con riferimento agli esiti della prova orale, è inammissibile.
Il Tribunale, infatti, ha omesso ogni riferimento all'istruttoria orale, i cui esiti non sono risultati di certo determinanti per la pronuncia impugnata.
La censura si articola nel richiamo, quasi integrale, delle dichiarazioni dei testi escussi, ma non è dato comprendere la finalità di simile argomentazione, se non per affermare l'irrilevante primato della attendibilità dei testi addotti da parte opposta, piuttosto che di quelli di parte opponente.
6. A miglior sorte non conduce il terzo motivo, con il quale l'appellante principale lamenta adesione acritica del Tribunale alle risultanze peritali acquisite in primo grado.
6.1. Anche in questo caso, l'appellante si limita a riportare integralmente le osservazioni del proprio CTP, Geom.
[...]
, senza fare cenno alle puntuali valutazioni operate dal CTU a Per_1
pag. 4 dell'allegato alla relazione peritale: “Valutazione sulle osservazioni di parte”.
6.2. Il CTU ha ricondotto i vizi dell'opera a due tipologie: a) erronea pendenza per il deflusso delle acque pluviali, registrata su di un'esigua porzione di pavimentazione (angolo Nord-Est del cortile); b) presenza sulla facciata dell'immobile di numerose cavillature, con conseguente effetto visivo a “ragnatela”.
Il CTP della a ben vedere, non ha contestato Parte_1
l'esistenza dei richiamati vizi, ma si è limitato a giustificare gli stessi, con il preventivo accordo che sarebbe intervenuto con il , CP_1 quanto all'erronea pendenza della pavimentazione (che, diversamente, avrebbe pregiudicato lo scorrimento del cancello di ingresso); e con l'impossibilità di prevenire i fenomeni fessurativi riscontrati sulla facciata ed imputabili alle escursioni termiche, “oltre ad altre concause non imputabili alla (V. pag. 12 Parte_1
dell'atto di appello).
7. È infondato, anche, il primo motivo di gravame incidentale, con il quale il lamenta erronea liquidazione del danno, in quanto il CP_1
Tribunale avrebbe trascurato la rettifica operata dal CTU, in sede di riscontro alle osservazioni del tecnico di parte opponente, con l'aggiunta di ulteriori € 3.026,78.
In realtà, il CTU si è limitato a prendere atto delle “errate quantità contabilizzate dall'impresa nel consuntivo da essa unilateralmente redatto”, e non già della erronea quantificazione dei danni lamentati dal , sì da legittimarlo alla pretesa ulteriore di € 3.026,78. CP_1
7.1. Sotto altro profilo, l'appellante incidentale lamenta omessa pronuncia in ordine ai vizi che si sarebbero manifestati
“successivamente al deposito della CTU” (V. pag. 20 della comparsa di costituzione e risposta dell'appellato).
Detti vizi consisterebbero nelle fessurazioni presenti sui frontalini, fonte di infiltrazioni, oltre che costituire – si assume - “un evidente pericolo per la pubblica incolumità”; e nell'aggravamento dello stato dei lavori, per l'ulteriore deterioramento della facciata del fabbricato.
Gli uni e gli altri avrebbero giustificato l'ulteriore pretesa del CP_1
per complessivi € 44.976,06 (V. pag. 21 della comparsa di costituzione e risposta dell'appellato), di cui € 29.672,45 per il ripristino dei frontalini, ed € 15.303,61 per l'intervento sulla facciata.
7.2. Quanto alla prima voce di danno, il CTU, in riscontro alle osservazioni di parte opponente, ha preso puntuale posizione, evidenziando “che, per il lasso di tempo intercorso tra la posa in opera della stessa e la data degli accessi di C.T.U., non è possibile stabilire un nesso di causa con vizi e/o difformità imputabili all'appaltatore, così come per i problemi ai frontalini (per cui valgono le medesime considerazioni, in uno al tipo di lavoro progettato/commissionato) ed altro” (V. pag. 3 dell'allegato “Valutazione sulle osservazioni di parte” alla relazione peritale).
7.3. Quanto alla voce di danno correlata all'ulteriore deterioramento della facciata, trattasi all'evidenza di danni dei quali non può farsi carico all'appaltatore, dal momento che lo stesso committente avrebbe potuto evitarli (o ne avrebbe potuto, quanto meno, attenuare la portata) se fosse intervenuto per tempo secondo le prescrizioni contenute nella ctu (art. 1227 c.c.).
8. Da ultimo, inammissibile è il secondo motivo di gravame incidentale, con il quale il lamenta omessa pronuncia in ordine CP_1
all'istanza risolutoria del contratto d'appalto dedotto in lite.
La censura difetta di decisività, dal momento che l'appellante incidentale omette di indicare in che termini la pronuncia risolutoria avrebbe potuto incidere sulla quantificazione dei danni, per come liquidati dal Tribunale nella impugnata sentenza.
Anzi, in parte conclusiva al motivo in disamina, il invoca la CP_1
declaratoria di risoluzione del contratto “con effetti retroattivi, dichiarando dunque non dovuta alcuna somma in favore della impresa” (V. pag. 24 della comparsa di costituzione dell'appellato), statuizione, questa, già contenuta nella sentenza impugnata, per effetto della revoca integrale dell'ingiunzione opposta.
9. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione inter partes delle spese del presente grado, ma non esime, sia l'appellante principale che quello incidentale, al versamento del doppio del contributo unificato, rispettivamente versato per il gravame principale e per quello incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 28.11.2018, da nei confronti di;
nonché Parte_1 Controparte_1
sull'appello incidentale spiegato da questi avverso la sentenza n.
1068/2018 del G.U. del Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale che quello incidentale;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dichiara sussistenti i presupposti per l'obbligo di versamento, sia per l'appellante principale che per quello incidentale, di un importo pari al contributo unificato, rispettivamente versato per il gravame principale e per quello incidentale.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.02.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo