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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9374/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 26 luglio 2024
da
in persona dell'Ing. in qualità di Amministratore Parte_1 Parte_2
Delegato, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Vischi e dall'Avv. Marina Renoldi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Rucellai&Raffaelli in Milano, Via Monte Napoleone n. 18, giusta procura speciale allegata al ricorso. ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Michela Paolini in forza di procura alle liti allegata alla memoria difensiva e elettivamente domiciliato nel suo studio in Macerata Borgo Santa Croce n. 5/A convenuto
OGGETTO: patto di non concorrenza, violazione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 26 luglio 2024, si è rivolta al Tribunale di Milano, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, chiedendo accogliersi le conclusioni di seguito riportate:
“- in via principale, nel merito:
- accertare e dichiarare la validità del patto di non concorrenza tra le parti di cui in atti e l'intervenuta violazione dello stesso da parte del Sig. per i Controparte_1 motivi esposti in narrativa, e per l'effetto:
- condannare il convenuto a pagare ad a titolo di penale prevista dal Parte_1 patto di non concorrenza del 16 dicembre 2022, il complessivo importo di € 20.590,87, ovvero quel diverso, maggiore o minore importo, che venisse accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
- ordinare al Sig. C.F. , di astenersi Controparte_1 C.F._1 immediatamente dallo svolgimento di attività concorrenziale vietata descritta dal patto di non concorrenza con sottoscritto il 16 dicembre 2022, per il periodo Parte_1 di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con e, quindi, sino al Parte_1
2 maggio 2025, e, in particolare, dallo svolgimento di attività concorrenziale in favore di 7Layers S.r.l.;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la nullità del patto di non concorrenza stipulato inter partes (eventualmente eccepita ex adverso), condannare il convenuto a restituire alla società ricorrente l'importo lordo di € 11.782,87, da egli ricevuto nel corso del rapporto di lavoro da quale Parte_1 corrispettivo degli obblighi di non concorrenza, oltre contribuzione sociale ed incidenza sul TFR, ovvero quel diverso, maggiore o minore importo che venisse accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, anche all'esito di eventuale CTU, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo e rivalutazione monetaria”.
Deduceva parte ricorrente:
-di aver, con decorrenza dal 1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019, assunto quale dipendente presso la filiale di Macerata, il Sig. con contratto di Controparte_1 lavoro subordinato a tempo determinato, le mansioni di “Cyber Sales specialist” e inquadramento nel III livello del CCNL Commercio (cfr. lettera di assunzione sub doc.
3);
-che, con lettera del 4 dicembre 2019, il rapporto era stato trasformato a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2020, con inquadramento nel II livello del precitato CCNL e incremento della retribuzione annua lorda (“RAL”) da € 26.000,00 ad € 29.000,00 (doc. 4);
-che, nello svolgimento delle predette mansioni di “Cyber Sales specialist” il Sig. si occupava dello studio, elaborazione e messa in opera dei servizi di Cyber CP_1 Security di , tra i quali il precitato servizio di “SOC as a Service”, nonché forniva Pt_1 il supporto alla rete vendita (“Sales”) di per tali servizi, quale “pre-sales”, in Pt_1 tutto il Centro Italia (cfr. anche doc. 3), a riporto del proprio responsabile (Sig. Pt_3
). Inoltre, il convenuto svolgeva attività di affiancamento alla predetta rete
[...] vendita e ai colleghi “pre-sales” nuovi assunti, e manteneva, in collaborazione Pt_1 con il i rapporti con i fornitori di soluzioni Cyber della società Controparte_2 esponente;
-che, per tali ragioni, il Sig. aveva conoscenza delle strategie di mercato di CP_1
in relazione ai predetti servizi di Cyber Security e aveva accesso a informazioni Pt_1
e a dati aziendali, anche di natura riservata, di (quali, ad esempio, le tecnologie Pt_1
e le soluzioni informatiche elaborate, i programmi software, i brevetti, il know how aziendale relativo ai servizi di Cyber Security, le liste clienti e fornitori, i servizi offerti,
i prezzi e gli sconti praticati, i margini di sulle varie commesse); Pt_1
-che, in considerazione dell'incremento delle specifiche competenze professionali maturate dal Sig. in data 9 giugno 2021, la società gli aveva sottoposto un CP_1 patto di non concorrenza, dallo stesso accettato il 15 giugno 2021, in forza del quale il convenuto si obbligava nei confronti della società esponente, per un periodo di 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro “ad astenersi sia direttamente che indirettamente, dal prestare la sua opera in qualsivoglia veste, in imprese individuali
e/o società che operano nel settore della vendita e/o erogazione di servizi di Cyber
Security”, con la precisazione, che “Costituirà violazione del presente patto di non concorrenza, la prestazione d'opera, consulenza, collaborazione occasionale diretta o indiretta, anche in imprese aventi in origine oggetto sociale diverso dalla c.d. Cyber
Security, che abbiano poi esteso successivamente il campo della loro attività in tale settore” (art. 1). Veniva inoltre pattuito che “il vincolo di non concorrenza è limitato al territorio della Regione Marche e della Regione Lazio, e riguarderà imprese e società che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in detto territorio: i) operano;
ii) hanno Sede Legale;
iii) hanno filiali, succursali, società controllate o controllanti” (art. 2) (doc. 5);
-che, a fronte del predetto obbligo di non concorrenza e di una RAL nel frattempo aumentata ad € 32.000,00, si impegnava a corrispondere al Sig. con Pt_1 CP_1 decorrenza dal 1° giugno 2021, una somma annua lorda di € 3.500,00 da erogarsi in 12 quote mensili (di € 291,67 ciascuna) e che “potrà essere oggetto di ulteriore adeguamento in futuro in ragione anche della Sua RAL e della Sua anzianità di servizio”. Le parti pattuivano inoltre una penale per il caso di violazione del patto da parte del lavoratore, salvo il diritto di al maggior danno e all'inibitoria, e un Pt_1 obbligo di riservatezza (cfr. doc. 5);
-che, a seguito dell'incremento ad € 36.000,00 della RAL del lavoratore, a partire dal
1° maggio 2022 (doc. 6), le parti modificavano il predetto patto di non concorrenza aumentando il corrispettivo precedentemente pattuito, al fine di riequilibrarlo rispetto a tale incremento, corrispettivo che passava ad € 3.960,00 lordi annui, da versarsi sempre in 12 quote mensili (di € 330,00 ciascuna) (doc. 7); poi, in data 16 dicembre 2022, in considerazione dell'ulteriore incremento ad € 40.000,00 della RAL del lavoratore con decorrenza da dicembre 2022 (doc. 8), le parti rivedevano il predetto patto in modo da adeguare, aumentandolo, il corrispettivo a favore del Sig. CP_1 per i propri obblighi di non concorrenza per mantenere la percentuale dell'11% della
RAL. In particolare, con il patto di non concorrenza sottoscritto il 16 dicembre 2022 (per svista il convenuto indicava in calce l'anno 2023) (doc. 9);
-che il rapporto di lavoro tra e il Sig. terminava consensualmente in Pt_1 CP_1 data 2 maggio 2024, a seguito delle dimissioni volontarie presentate dal lavoratore il
14 aprile 2024 (doc. 10);
-che nel corso del rapporto di lavoro ha integralmente corrisposto al convenuto Pt_1 gli importi previsti dai patti di non concorrenza sottoscritti tra le parti, e ciò per il complessivo importo lordo di € 11.782,87 (cfr. buste paga agosto 2021-maggio 2024 e prospetto riepilogativo che si producono sub docc. 12-13);
-che, alla fine di maggio 2024 la società esponente apprendeva che il convenuto, subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro, si era reso inadempiente al patto di non concorrenza da ultimo sottoscritto e in essere tra le parti (cfr. doc. 9, artt. 1 e 2). E infatti, come risulta dalle dichiarazioni pubbliche presenti sul profilo LinkedIn del Sig.
(doc. 14), quest'ultimo iniziava a svolgere “a tempo pieno” attività di CP_1
“Cyber Security Sales Specialist” per la 7Layers S.r.l. (di seguito “7Layers”), società attiva nel settore dei servizi di Cyber Security, operante in tutta Italia (e quindi anche nelle Regioni Marche e Lazio), e che è controllata da la quale ha varie CP_3 sedi anche nel Lazio e segnatamente a Roma (cfr. visure delle predette società sub docc. 15-16 nonché estratti delle pagine internet e di Linkedin di 7Layers S.r.l. sub docc. 17-18); che, in considerazione di quanto sopra e dell'inefficacia della diffida notificata al resistente, la società ha inteso tutelare i propri interessi proponendo il presente ricorso.
Si è costituito il sig. che ha eccepito la nullità del patto di non concorrenza CP_1 per indeterminatezza del corrispettivo, eccessiva ampiezza dell'ambito territoriale e delle limitazioni imposte, nonché sproporzione del corrispettivo.
Per il caso di accertata nullità, ha chiesto che la condanna alla restituzione sia prevista per somme nette e non lorde.
In via riconvenzionale, ha dedotto di aver sempre, almeno dal settembre 2022, svolto mansioni riconducibili alla figura del Quadro con diritto alle differenze retributive quantificate in € 15.463,66. Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 7 aprile 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte da che denuncia la violazione del patto di non Parte_1 concorrenza da parte dell'allora dipendente impongono che si proceda, CP_1 anzitutto, allo scrutinio di validità dello stesso.
Non vi è dubbio, invero, che perché si possa parlare di violazione è necessario che siano sorti degli obblighi da una fonte contrattuale valida ed efficace.
A tal riguardo, posto che laddove il patto di non concorrenza risultasse manchevole di uno dei requisiti di cui all'art. 2125 c.c., la conseguenza sarebbe la nullità (invalidità rilevabile d'ufficio), nessuna rilevanza può assumere l'eventuale riconoscimento, da parte dell'obbligato, della validità del patto, come pretenderebbe desumere parte ricorrente dal doc. sub 11.
Il patto di non concorrenza è disciplinato dall'art. 2125 c.c. che recita: “il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo in favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo”.
Sul punto è stato chiarito che: “Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza previsto dall'art. 2125 c.c., occorre osservare i seguenti criteri: a) il patto non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro, da identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato;
b) non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale;
c) quanto al corrispettivo dovuto, il patto non deve prevedere compensi simbolici o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato.” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 9790 del 26/05/2020, Rv. 657784 - 01). Le clausole di non concorrenza “sono finalizzate a salvaguardare l'imprenditore da qualsiasi "esportazione presso imprese concorrenti" del patrimonio immateriale dell'azienda, nei suoi elementi interni (organizzazione tecnica ed amministrativa, metodi e processi di lavoro, eccetera) ed esterni (avviamento, clientela, ecc.), trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato ed il suo successo rispetto alle imprese concorrenti e che l'art. 2125 cod.civ. si preoccupa di tutelare il lavoratore subordinato, affinchè le dette clausole non comprimano eccessivamente le possibilità di poter dirigere la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti, prevedendo che esse debbano essere subordinate a determinate condizioni, temporali e spaziali, e ad un corrispettivo adeguato, a pena della loro nullità” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24662 del 2014).
Ciò premesso e per quanto di interesse, il patto sottoscritto dalle parti e vigente al momento della cessazione del rapporto (patto del 16 dicembre 2022), prevedeva una durata di dodici mesi, l'interdizione sotto qualsivoglia veste e forma di attività di vendita o erogazione di servizi di Cyber Security all'interno del territorio delle Regioni Marche e Lazio, la previsione di un corrispettivo annuo di € 4404,00 erogato in costanza di rapporto e per quote mensili di € 367 cadauna.
Così delineati i contorni del patto, ritiene questo giudice che la previsione pattizia sia nulla proprio nella parte in cui prevede la corresponsione di un compenso che, ferma l'elargizione in corso di rapporto, non contempla una somma minima garantita a prescindere dalla durata del rapporto stesso.
La statuizione, invero, come, in modo del tutto condivisibile già stabilito da altro giudice di questo ufficio, non rispetta la previsione dell'art. 2125 c.c., in quanto “da un lato introduce una variabile legata alla durata del rapporto di lavoro che conferisce al patto un inammissibile elemento di aleatorietà' e indeterminatezza e, dall'altro, facendo dipendere l'entità' del corrispettivo esclusivamente dalla durata del rapporto, finisce di fatto per attribuire a tale corrispettivo la funzione di premiare la fedeltà del lavoratore, anzichè' di compensarlo per il sacrifico derivante dalla stipulazione del patto.” (Trib. Milano 28-9-10, est. Atanasio).
Il principio è stato ribadito da altre e successive pronunce sempre del Tribunale del
Lavoro di Milano che, peraltro, vengono richiamate e riportate nella narrativa della memoria
L' ammontare del compenso complessivamente inteso non è fisso e neppure determinabile in base a parametri oggettivi, ma dipende da una variabile legata alla durata del rapporto.
Pertanto il corrispettivo del patto è condizionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro ed è completamente svincolato dal periodo di vigenza del patto medesimo, e di fatto assume la natura di incentivo per la fidelizzazione del dipendente, perdendo, invece, la sua funzione di compenso per l'impegno a non espletare attivita' in concorrenza, non essendo configurabile alcun rapporto tra compenso e divieto di concorrenza. Le considerazioni fin qui esposte riguardano l'indeterminatezza del compenso ancor prima della sua, pur denunciata, incongruità. Ed, invero, di questa è possibile parlare solo laddove vi sia una somma predefinita da poter confrontare alla durata del vincolo. Diverso è il caso in esame in cui, invece, la previsione pattizia risulta di per sé in contrasto con il requisito della determinatezza in quanto, seppur fosse stabilita la somma annua, non era dato sapere ex ante quale sarebbe stato il compenso pagato al dipendente. Questi, quindi, mentre in forza del patto ha assunto un vincolo per il periodo di dodici mesi, non è stato posto nelle condizioni di conoscere, all'atto della sottoscrizione, quale sarebbe stato il corrispettivo la cui entità, infatti, dipendeva dalla durata del rapporto. Tale pattuizione ha impedito alle parti, meglio al dipendente le sue legittime valutazioni e lo ha esposto al rischio che, un anticipato recesso del datore di lavoro gli offrisse un compenso irrisorio a fronte di un vincolo che, invece, sarebbe, comunque durato per 12 mesi, oltre la cessazione del rapporto. La corresponsione del compenso in corso di rapporto avrebbe potuto non esporsi al rischio di cui si è detto laddove fosse stato previsto un minimo garantito, ovvero una somma che, anche in caso di recesso anticipato, comunque la società avrebbe dovuto versare.
In tale caso, il compenso avrebbe avuto una previsione che avrebbe consentito una valutazione in termini di congruità o non congruità, valutazione che, invece, è nel caso in esame preclusa. Per tale unica ragione il patto è nullo. Ogni ulteriore motivo di doglianza risulta assorbito.
I pagamenti effettuati in esecuzione di negozio nullo risultano privi di causa e, pertanto, ripetibili ai sensi dell'art. 2033 c.c..
Il resistente è perciò tenuto a restituire alla società ricorrente l'importo netto corrispondente di € 11.782,87 ricevuto a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza con interessi legali dalla data della domanda al saldo.
La somma da restituire è da intendersi al netto e non al lordo. La Suprema Corte ha più volte affermato in modo condivisibile che, nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, puo' ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da questo ultimo, restando esclusa la possibilita' di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Nel medesimo senso la Cassazione con la sentenza n. 19735 del 25/07/2018 ha rilevato che , in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non puo' pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui e' sorto ricade nel raggio di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n., n. 602 del 1973, articolo 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. Peraltro la nuova disciplina introdotta dal decreto Legge n. 34 del 2020, articolo 150 ha statuito che la restituzione delle somme indebitamente percepite, per effetto del nuovo comma 2-bis inserito nell'articolo 10 del TUIR, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito, cosi sancendo in via generale un principio gia' applicato dalla giurisprudenza.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale, il sig. assume che, CP_1 nonostante il suo inquadramento nel I livello CCNl di categoria, per le mansioni svolte, avrebbe avuto diritto al riconoscimento della qualifica di quadro, a far data dal settembre 2022.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01)
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (ex multis, Cass. Civ.,
Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025). Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01)
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice di merito deve altresì indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori. (Sez. L - ,
Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01).
In applicazione dei suindicati principi, occorre partire dalle declaratorie contrattuali.
Il CCNl Commercio colloca nel livello I: “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale;
capo centro EDP;
gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
responsabile laureato in chimica - farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
analista sistemista;
gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa;
responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;
responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità; responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;
responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità; responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;
copywriter nelle agenzie di pubblicità; art director nelle agenzie di pubblicità; producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità; account executive nelle agenzie di pubblicità; media planner nelle agenzie di pubblicità; pubblic relation executive nelle agenzie di pubblicità; research executive nelle agenzie di pubblicità; tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità; product manager;
coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;
esperto di sviluppo organizzativo;
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.”
L'art. 122 CCNl prevede che “Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa, ovvero
siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati”.
I tratti caratterizzanti la figura del quadro sono: lo svolgimento di funzioni direttive, peraltro di rilevante importanza, la discrezionalità decisionale e la responsabilità gestionale, l'autonomia decisionale.
Laddove l'impiegato di primo livello ha autonomia operativa e responsabilità nell'ambito delle funzioni delegate, il quadro ha autonomia decisionale e responsabilità gestionale.
Nella propria memoria, il sig. elenca ed illustra le mansioni svolte, ma le sue CP_1 deduzioni non appaiono sufficienti ad individuare quei tratti caratterizzanti e differenzianti propri della figura professionale del quadro.
La partecipazione ai vari meeting , ancorchè in compagnia dei vertici della società, non basta per far comprendere quale sia stato il ruolo del resistente in tali contesti.
Ugualmente il fatto che la discussione possa aver riguardato le strategie economiche o progettuali della società (pag. 9), posto che ciò che rileva è il contributo che a tali discussioni ha fornito il sig. e non la sua presenza. CP_1
L'espressione “interfacciarsi con i clienti” utilizzata a pag. 10 risulta oltremodo generica e non vale a far comprendere in cosa si sia concretizzata tale interlocuzione. Anche le ulteriori deduzioni “gestione totale dei rapporti con i partners, definizione di un piano economico…proposizione e supporto alle opzioni contrattuali …” considerato che ciò che vale per il superiore inquadramento è l'autonomia decisionale e la responsabilità, profili di cui non vi è evidenza nella memoria.
Le proposte ai clienti, di cui alla pag. 10 non valgono a far comprendere se il resistente avesse autonomia nella decisione con il cliente.
L'unica decisione di cui vi è traccia esplicita (sostituzione del Black Berry Cylance con il Cortex XDR), in quanto fatto isolato non vale, per il principio della prevalenza, a integrare il diritto rivendicato.
In ogni caso, la proposta di innovazioni che possano essere utili per lo sviluppo e le strategie aziendali non basta ad integrare i requisiti della declaratoria per i quadri, atteso che ciò che serva è l'autonomia decisionale. Sarebbe, quindi, stato necessario che il resistente specificasse se tale sua intuizione si è potuta tradurre in una decisionale finale o se ha reso necessario l'approvazione di altro.
Il coordinamento di altri dipendenti è poi prerogativa comune anche al lavoratore di I livello.
Quanto, infine, alla selezione del personale, anche in questo caso, non è stato specificato quale fosse il margine di autonomia decisionale.
Per tutte le ragioni sopra illustrate e che possono essere sintetizzate dell'assenza di deduzioni utili ai fini del riconoscimento del superiore livello, ragione per la quale anche non si è dato accesso alle prove orali, la domanda del resistente va rigettata.
Considerata la reciproca soccombenza, si ritiene di procedere alla totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-dichiara la nullità del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti e, per gli effetti, condanna il resistente alla restituzione di quanto ricevuto a tale titolo nella misura di €
11782,87 netti oltre interessi dalla domanda al saldo;
-rigetta la domanda riconvenzionale;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 7 aprile 2025 Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 26 luglio 2024
da
in persona dell'Ing. in qualità di Amministratore Parte_1 Parte_2
Delegato, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Vischi e dall'Avv. Marina Renoldi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Rucellai&Raffaelli in Milano, Via Monte Napoleone n. 18, giusta procura speciale allegata al ricorso. ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Michela Paolini in forza di procura alle liti allegata alla memoria difensiva e elettivamente domiciliato nel suo studio in Macerata Borgo Santa Croce n. 5/A convenuto
OGGETTO: patto di non concorrenza, violazione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 26 luglio 2024, si è rivolta al Tribunale di Milano, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, chiedendo accogliersi le conclusioni di seguito riportate:
“- in via principale, nel merito:
- accertare e dichiarare la validità del patto di non concorrenza tra le parti di cui in atti e l'intervenuta violazione dello stesso da parte del Sig. per i Controparte_1 motivi esposti in narrativa, e per l'effetto:
- condannare il convenuto a pagare ad a titolo di penale prevista dal Parte_1 patto di non concorrenza del 16 dicembre 2022, il complessivo importo di € 20.590,87, ovvero quel diverso, maggiore o minore importo, che venisse accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
- ordinare al Sig. C.F. , di astenersi Controparte_1 C.F._1 immediatamente dallo svolgimento di attività concorrenziale vietata descritta dal patto di non concorrenza con sottoscritto il 16 dicembre 2022, per il periodo Parte_1 di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con e, quindi, sino al Parte_1
2 maggio 2025, e, in particolare, dallo svolgimento di attività concorrenziale in favore di 7Layers S.r.l.;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la nullità del patto di non concorrenza stipulato inter partes (eventualmente eccepita ex adverso), condannare il convenuto a restituire alla società ricorrente l'importo lordo di € 11.782,87, da egli ricevuto nel corso del rapporto di lavoro da quale Parte_1 corrispettivo degli obblighi di non concorrenza, oltre contribuzione sociale ed incidenza sul TFR, ovvero quel diverso, maggiore o minore importo che venisse accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, anche all'esito di eventuale CTU, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo e rivalutazione monetaria”.
Deduceva parte ricorrente:
-di aver, con decorrenza dal 1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019, assunto quale dipendente presso la filiale di Macerata, il Sig. con contratto di Controparte_1 lavoro subordinato a tempo determinato, le mansioni di “Cyber Sales specialist” e inquadramento nel III livello del CCNL Commercio (cfr. lettera di assunzione sub doc.
3);
-che, con lettera del 4 dicembre 2019, il rapporto era stato trasformato a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2020, con inquadramento nel II livello del precitato CCNL e incremento della retribuzione annua lorda (“RAL”) da € 26.000,00 ad € 29.000,00 (doc. 4);
-che, nello svolgimento delle predette mansioni di “Cyber Sales specialist” il Sig. si occupava dello studio, elaborazione e messa in opera dei servizi di Cyber CP_1 Security di , tra i quali il precitato servizio di “SOC as a Service”, nonché forniva Pt_1 il supporto alla rete vendita (“Sales”) di per tali servizi, quale “pre-sales”, in Pt_1 tutto il Centro Italia (cfr. anche doc. 3), a riporto del proprio responsabile (Sig. Pt_3
). Inoltre, il convenuto svolgeva attività di affiancamento alla predetta rete
[...] vendita e ai colleghi “pre-sales” nuovi assunti, e manteneva, in collaborazione Pt_1 con il i rapporti con i fornitori di soluzioni Cyber della società Controparte_2 esponente;
-che, per tali ragioni, il Sig. aveva conoscenza delle strategie di mercato di CP_1
in relazione ai predetti servizi di Cyber Security e aveva accesso a informazioni Pt_1
e a dati aziendali, anche di natura riservata, di (quali, ad esempio, le tecnologie Pt_1
e le soluzioni informatiche elaborate, i programmi software, i brevetti, il know how aziendale relativo ai servizi di Cyber Security, le liste clienti e fornitori, i servizi offerti,
i prezzi e gli sconti praticati, i margini di sulle varie commesse); Pt_1
-che, in considerazione dell'incremento delle specifiche competenze professionali maturate dal Sig. in data 9 giugno 2021, la società gli aveva sottoposto un CP_1 patto di non concorrenza, dallo stesso accettato il 15 giugno 2021, in forza del quale il convenuto si obbligava nei confronti della società esponente, per un periodo di 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro “ad astenersi sia direttamente che indirettamente, dal prestare la sua opera in qualsivoglia veste, in imprese individuali
e/o società che operano nel settore della vendita e/o erogazione di servizi di Cyber
Security”, con la precisazione, che “Costituirà violazione del presente patto di non concorrenza, la prestazione d'opera, consulenza, collaborazione occasionale diretta o indiretta, anche in imprese aventi in origine oggetto sociale diverso dalla c.d. Cyber
Security, che abbiano poi esteso successivamente il campo della loro attività in tale settore” (art. 1). Veniva inoltre pattuito che “il vincolo di non concorrenza è limitato al territorio della Regione Marche e della Regione Lazio, e riguarderà imprese e società che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in detto territorio: i) operano;
ii) hanno Sede Legale;
iii) hanno filiali, succursali, società controllate o controllanti” (art. 2) (doc. 5);
-che, a fronte del predetto obbligo di non concorrenza e di una RAL nel frattempo aumentata ad € 32.000,00, si impegnava a corrispondere al Sig. con Pt_1 CP_1 decorrenza dal 1° giugno 2021, una somma annua lorda di € 3.500,00 da erogarsi in 12 quote mensili (di € 291,67 ciascuna) e che “potrà essere oggetto di ulteriore adeguamento in futuro in ragione anche della Sua RAL e della Sua anzianità di servizio”. Le parti pattuivano inoltre una penale per il caso di violazione del patto da parte del lavoratore, salvo il diritto di al maggior danno e all'inibitoria, e un Pt_1 obbligo di riservatezza (cfr. doc. 5);
-che, a seguito dell'incremento ad € 36.000,00 della RAL del lavoratore, a partire dal
1° maggio 2022 (doc. 6), le parti modificavano il predetto patto di non concorrenza aumentando il corrispettivo precedentemente pattuito, al fine di riequilibrarlo rispetto a tale incremento, corrispettivo che passava ad € 3.960,00 lordi annui, da versarsi sempre in 12 quote mensili (di € 330,00 ciascuna) (doc. 7); poi, in data 16 dicembre 2022, in considerazione dell'ulteriore incremento ad € 40.000,00 della RAL del lavoratore con decorrenza da dicembre 2022 (doc. 8), le parti rivedevano il predetto patto in modo da adeguare, aumentandolo, il corrispettivo a favore del Sig. CP_1 per i propri obblighi di non concorrenza per mantenere la percentuale dell'11% della
RAL. In particolare, con il patto di non concorrenza sottoscritto il 16 dicembre 2022 (per svista il convenuto indicava in calce l'anno 2023) (doc. 9);
-che il rapporto di lavoro tra e il Sig. terminava consensualmente in Pt_1 CP_1 data 2 maggio 2024, a seguito delle dimissioni volontarie presentate dal lavoratore il
14 aprile 2024 (doc. 10);
-che nel corso del rapporto di lavoro ha integralmente corrisposto al convenuto Pt_1 gli importi previsti dai patti di non concorrenza sottoscritti tra le parti, e ciò per il complessivo importo lordo di € 11.782,87 (cfr. buste paga agosto 2021-maggio 2024 e prospetto riepilogativo che si producono sub docc. 12-13);
-che, alla fine di maggio 2024 la società esponente apprendeva che il convenuto, subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro, si era reso inadempiente al patto di non concorrenza da ultimo sottoscritto e in essere tra le parti (cfr. doc. 9, artt. 1 e 2). E infatti, come risulta dalle dichiarazioni pubbliche presenti sul profilo LinkedIn del Sig.
(doc. 14), quest'ultimo iniziava a svolgere “a tempo pieno” attività di CP_1
“Cyber Security Sales Specialist” per la 7Layers S.r.l. (di seguito “7Layers”), società attiva nel settore dei servizi di Cyber Security, operante in tutta Italia (e quindi anche nelle Regioni Marche e Lazio), e che è controllata da la quale ha varie CP_3 sedi anche nel Lazio e segnatamente a Roma (cfr. visure delle predette società sub docc. 15-16 nonché estratti delle pagine internet e di Linkedin di 7Layers S.r.l. sub docc. 17-18); che, in considerazione di quanto sopra e dell'inefficacia della diffida notificata al resistente, la società ha inteso tutelare i propri interessi proponendo il presente ricorso.
Si è costituito il sig. che ha eccepito la nullità del patto di non concorrenza CP_1 per indeterminatezza del corrispettivo, eccessiva ampiezza dell'ambito territoriale e delle limitazioni imposte, nonché sproporzione del corrispettivo.
Per il caso di accertata nullità, ha chiesto che la condanna alla restituzione sia prevista per somme nette e non lorde.
In via riconvenzionale, ha dedotto di aver sempre, almeno dal settembre 2022, svolto mansioni riconducibili alla figura del Quadro con diritto alle differenze retributive quantificate in € 15.463,66. Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 7 aprile 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte da che denuncia la violazione del patto di non Parte_1 concorrenza da parte dell'allora dipendente impongono che si proceda, CP_1 anzitutto, allo scrutinio di validità dello stesso.
Non vi è dubbio, invero, che perché si possa parlare di violazione è necessario che siano sorti degli obblighi da una fonte contrattuale valida ed efficace.
A tal riguardo, posto che laddove il patto di non concorrenza risultasse manchevole di uno dei requisiti di cui all'art. 2125 c.c., la conseguenza sarebbe la nullità (invalidità rilevabile d'ufficio), nessuna rilevanza può assumere l'eventuale riconoscimento, da parte dell'obbligato, della validità del patto, come pretenderebbe desumere parte ricorrente dal doc. sub 11.
Il patto di non concorrenza è disciplinato dall'art. 2125 c.c. che recita: “il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo in favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo”.
Sul punto è stato chiarito che: “Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza previsto dall'art. 2125 c.c., occorre osservare i seguenti criteri: a) il patto non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro, da identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato;
b) non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale;
c) quanto al corrispettivo dovuto, il patto non deve prevedere compensi simbolici o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato.” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 9790 del 26/05/2020, Rv. 657784 - 01). Le clausole di non concorrenza “sono finalizzate a salvaguardare l'imprenditore da qualsiasi "esportazione presso imprese concorrenti" del patrimonio immateriale dell'azienda, nei suoi elementi interni (organizzazione tecnica ed amministrativa, metodi e processi di lavoro, eccetera) ed esterni (avviamento, clientela, ecc.), trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato ed il suo successo rispetto alle imprese concorrenti e che l'art. 2125 cod.civ. si preoccupa di tutelare il lavoratore subordinato, affinchè le dette clausole non comprimano eccessivamente le possibilità di poter dirigere la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti, prevedendo che esse debbano essere subordinate a determinate condizioni, temporali e spaziali, e ad un corrispettivo adeguato, a pena della loro nullità” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24662 del 2014).
Ciò premesso e per quanto di interesse, il patto sottoscritto dalle parti e vigente al momento della cessazione del rapporto (patto del 16 dicembre 2022), prevedeva una durata di dodici mesi, l'interdizione sotto qualsivoglia veste e forma di attività di vendita o erogazione di servizi di Cyber Security all'interno del territorio delle Regioni Marche e Lazio, la previsione di un corrispettivo annuo di € 4404,00 erogato in costanza di rapporto e per quote mensili di € 367 cadauna.
Così delineati i contorni del patto, ritiene questo giudice che la previsione pattizia sia nulla proprio nella parte in cui prevede la corresponsione di un compenso che, ferma l'elargizione in corso di rapporto, non contempla una somma minima garantita a prescindere dalla durata del rapporto stesso.
La statuizione, invero, come, in modo del tutto condivisibile già stabilito da altro giudice di questo ufficio, non rispetta la previsione dell'art. 2125 c.c., in quanto “da un lato introduce una variabile legata alla durata del rapporto di lavoro che conferisce al patto un inammissibile elemento di aleatorietà' e indeterminatezza e, dall'altro, facendo dipendere l'entità' del corrispettivo esclusivamente dalla durata del rapporto, finisce di fatto per attribuire a tale corrispettivo la funzione di premiare la fedeltà del lavoratore, anzichè' di compensarlo per il sacrifico derivante dalla stipulazione del patto.” (Trib. Milano 28-9-10, est. Atanasio).
Il principio è stato ribadito da altre e successive pronunce sempre del Tribunale del
Lavoro di Milano che, peraltro, vengono richiamate e riportate nella narrativa della memoria
L' ammontare del compenso complessivamente inteso non è fisso e neppure determinabile in base a parametri oggettivi, ma dipende da una variabile legata alla durata del rapporto.
Pertanto il corrispettivo del patto è condizionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro ed è completamente svincolato dal periodo di vigenza del patto medesimo, e di fatto assume la natura di incentivo per la fidelizzazione del dipendente, perdendo, invece, la sua funzione di compenso per l'impegno a non espletare attivita' in concorrenza, non essendo configurabile alcun rapporto tra compenso e divieto di concorrenza. Le considerazioni fin qui esposte riguardano l'indeterminatezza del compenso ancor prima della sua, pur denunciata, incongruità. Ed, invero, di questa è possibile parlare solo laddove vi sia una somma predefinita da poter confrontare alla durata del vincolo. Diverso è il caso in esame in cui, invece, la previsione pattizia risulta di per sé in contrasto con il requisito della determinatezza in quanto, seppur fosse stabilita la somma annua, non era dato sapere ex ante quale sarebbe stato il compenso pagato al dipendente. Questi, quindi, mentre in forza del patto ha assunto un vincolo per il periodo di dodici mesi, non è stato posto nelle condizioni di conoscere, all'atto della sottoscrizione, quale sarebbe stato il corrispettivo la cui entità, infatti, dipendeva dalla durata del rapporto. Tale pattuizione ha impedito alle parti, meglio al dipendente le sue legittime valutazioni e lo ha esposto al rischio che, un anticipato recesso del datore di lavoro gli offrisse un compenso irrisorio a fronte di un vincolo che, invece, sarebbe, comunque durato per 12 mesi, oltre la cessazione del rapporto. La corresponsione del compenso in corso di rapporto avrebbe potuto non esporsi al rischio di cui si è detto laddove fosse stato previsto un minimo garantito, ovvero una somma che, anche in caso di recesso anticipato, comunque la società avrebbe dovuto versare.
In tale caso, il compenso avrebbe avuto una previsione che avrebbe consentito una valutazione in termini di congruità o non congruità, valutazione che, invece, è nel caso in esame preclusa. Per tale unica ragione il patto è nullo. Ogni ulteriore motivo di doglianza risulta assorbito.
I pagamenti effettuati in esecuzione di negozio nullo risultano privi di causa e, pertanto, ripetibili ai sensi dell'art. 2033 c.c..
Il resistente è perciò tenuto a restituire alla società ricorrente l'importo netto corrispondente di € 11.782,87 ricevuto a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza con interessi legali dalla data della domanda al saldo.
La somma da restituire è da intendersi al netto e non al lordo. La Suprema Corte ha più volte affermato in modo condivisibile che, nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, puo' ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da questo ultimo, restando esclusa la possibilita' di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Nel medesimo senso la Cassazione con la sentenza n. 19735 del 25/07/2018 ha rilevato che , in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non puo' pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui e' sorto ricade nel raggio di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n., n. 602 del 1973, articolo 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. Peraltro la nuova disciplina introdotta dal decreto Legge n. 34 del 2020, articolo 150 ha statuito che la restituzione delle somme indebitamente percepite, per effetto del nuovo comma 2-bis inserito nell'articolo 10 del TUIR, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito, cosi sancendo in via generale un principio gia' applicato dalla giurisprudenza.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale, il sig. assume che, CP_1 nonostante il suo inquadramento nel I livello CCNl di categoria, per le mansioni svolte, avrebbe avuto diritto al riconoscimento della qualifica di quadro, a far data dal settembre 2022.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01)
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (ex multis, Cass. Civ.,
Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025). Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01)
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice di merito deve altresì indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori. (Sez. L - ,
Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01).
In applicazione dei suindicati principi, occorre partire dalle declaratorie contrattuali.
Il CCNl Commercio colloca nel livello I: “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale;
capo centro EDP;
gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
responsabile laureato in chimica - farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
analista sistemista;
gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa;
responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;
responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità; responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;
responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità; responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;
copywriter nelle agenzie di pubblicità; art director nelle agenzie di pubblicità; producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità; account executive nelle agenzie di pubblicità; media planner nelle agenzie di pubblicità; pubblic relation executive nelle agenzie di pubblicità; research executive nelle agenzie di pubblicità; tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità; product manager;
coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;
esperto di sviluppo organizzativo;
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.”
L'art. 122 CCNl prevede che “Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa, ovvero
siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati”.
I tratti caratterizzanti la figura del quadro sono: lo svolgimento di funzioni direttive, peraltro di rilevante importanza, la discrezionalità decisionale e la responsabilità gestionale, l'autonomia decisionale.
Laddove l'impiegato di primo livello ha autonomia operativa e responsabilità nell'ambito delle funzioni delegate, il quadro ha autonomia decisionale e responsabilità gestionale.
Nella propria memoria, il sig. elenca ed illustra le mansioni svolte, ma le sue CP_1 deduzioni non appaiono sufficienti ad individuare quei tratti caratterizzanti e differenzianti propri della figura professionale del quadro.
La partecipazione ai vari meeting , ancorchè in compagnia dei vertici della società, non basta per far comprendere quale sia stato il ruolo del resistente in tali contesti.
Ugualmente il fatto che la discussione possa aver riguardato le strategie economiche o progettuali della società (pag. 9), posto che ciò che rileva è il contributo che a tali discussioni ha fornito il sig. e non la sua presenza. CP_1
L'espressione “interfacciarsi con i clienti” utilizzata a pag. 10 risulta oltremodo generica e non vale a far comprendere in cosa si sia concretizzata tale interlocuzione. Anche le ulteriori deduzioni “gestione totale dei rapporti con i partners, definizione di un piano economico…proposizione e supporto alle opzioni contrattuali …” considerato che ciò che vale per il superiore inquadramento è l'autonomia decisionale e la responsabilità, profili di cui non vi è evidenza nella memoria.
Le proposte ai clienti, di cui alla pag. 10 non valgono a far comprendere se il resistente avesse autonomia nella decisione con il cliente.
L'unica decisione di cui vi è traccia esplicita (sostituzione del Black Berry Cylance con il Cortex XDR), in quanto fatto isolato non vale, per il principio della prevalenza, a integrare il diritto rivendicato.
In ogni caso, la proposta di innovazioni che possano essere utili per lo sviluppo e le strategie aziendali non basta ad integrare i requisiti della declaratoria per i quadri, atteso che ciò che serva è l'autonomia decisionale. Sarebbe, quindi, stato necessario che il resistente specificasse se tale sua intuizione si è potuta tradurre in una decisionale finale o se ha reso necessario l'approvazione di altro.
Il coordinamento di altri dipendenti è poi prerogativa comune anche al lavoratore di I livello.
Quanto, infine, alla selezione del personale, anche in questo caso, non è stato specificato quale fosse il margine di autonomia decisionale.
Per tutte le ragioni sopra illustrate e che possono essere sintetizzate dell'assenza di deduzioni utili ai fini del riconoscimento del superiore livello, ragione per la quale anche non si è dato accesso alle prove orali, la domanda del resistente va rigettata.
Considerata la reciproca soccombenza, si ritiene di procedere alla totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-dichiara la nullità del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti e, per gli effetti, condanna il resistente alla restituzione di quanto ricevuto a tale titolo nella misura di €
11782,87 netti oltre interessi dalla domanda al saldo;
-rigetta la domanda riconvenzionale;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 7 aprile 2025 Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia