Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/11/2024, n. 29792
CASS
Ordinanza 19 novembre 2024

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Nell'opposizione all'esecuzione proposta dal singolo condomino, a fronte dell'azione esecutiva intrapresa ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c. dal creditore del condominio in forza di titolo giudiziale, non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente condominiale, in quanto l'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento della corretta determinazione della misura nei cui limiti il condomino intimato è tenuto a rispondere in sede esecutiva della condanna irrogata al condominio, in ragione del criterio di parziarietà che sorregge l'imputazione ai singoli partecipanti delle obbligazioni assunte nell'interesse dell'intero condominio.

Commentari5

  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

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    https://www.ilcaso.it/

  • 3Creditore agisce contro il condomino moroso: Condominio sempre litisconsorte necessario?
    Redazione · https://www.avvocatoandreani.it/ · 6 febbraio 2025

    In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 29792/2024. Il caso: In forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo, recante condanna del Condominio Alfa al pagamento del corrispettivo di lavori edili oggetto di contratto di appalto, la Curatela del fallimento della società Delta s.r.l. in liquidazione intimò a Tizio, quale condomino del predetto condominio, precetto di pagamento della complessiva somma di euro 51.910, 58, di cui euro 30.393, 58 per sorte capitale. Tizio proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 1° comma cpc, contestando l'entità della somma dovuta, siccome non corrispondente alla propria quota millesimale. Il Tribunale, in parziale …

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    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/11/2024, n. 29792
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29792
Data del deposito : 19 novembre 2024

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