Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/01/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7864/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Alexander Beecroft e Agnese
Sgotti,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice:
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e Parte_1
in data 27.02.1992, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Genova di procedere alle relative annotazioni, senza ulteriori statuizioni economiche.
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conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.7.2024 a adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con Controparte_1
All'udienza del 21.1.2025 il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio del convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, nei termini sopra trascritti.
***
1. Con queste premesse, la domanda di scioglimento del matrimonio spiegata dall'attrice merita accoglimento.
Dagli elementi acquisiti risulta che:
- i coniugi (dalla cui unione è nato il figlio il 2.12.1992, ormai maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente) hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il
27.2.1992, atto ritualmente trascritto nei registri di stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale in forza di sentenza n.
4126/2011, resa da questo Tribunale il 19.11.2011;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
- non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, conseguentemente, nel caso di specie i presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Preso atto, per altro verso, che on ha avanzato domanda di riconoscimento Parte_1
2 in suo favore di una somma a titolo di assegno divorzile nei riguardi del marito;
che, di contro, nessuna reciproca domanda di ordine economico è stata formulata dal convenuto, rimasto contumace, non vi è luogo per assumere provvedimenti in punto economico a carico di una delle parti e a favore dell'altra.
3. Per quanto concerne le spese di lite, a fronte della natura della causa, nonché della mancata opposizione del convenuto – contumace –, le stesse devono rimanere a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
contratto a Genova (GE) il 27.2.1992.
Spese di lite irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 117, parte I, anno 1992) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.1.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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