Ordinanza collegiale 30 novembre 2021
Ordinanza presidenziale 28 ottobre 2025
Decreto decisorio 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, ordinanza collegiale 30/11/2021, n. 3301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3301 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/11/2021
N. 01013/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2021, proposto da
Associazione Amici degli Animali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Galante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del Decreto Ingiuntivo definitivamente esecutivo n. 5959/2020 (R.G. 15201/2020) del 07/12/2020, emesso dal Tribunale di Palermo - Dott. Giuseppe Rini - munito di formula esecutiva il 18/12/2020, notificato in pari data e dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto di esecutorietà n. cronol. 84/2021 dell'11/02/2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- sulla base di quanto indicato nella nota del 16 settembre 2021 del Ragioniere Generale del Comune di Palermo, acquisita al fascicolo in data 8/11/2021, risulta che detto ente ha avviato la procedura di riequilibrio, ai sensi dell’art. 243 bis del d. lgs. n. 267/2000, con l’approvazione della deliberazione consiliare n. 343 del 16 settembre 2021, rappresentando la necessità della sospensione delle procedure esecutive;
- l’art. 243 bis , co. 4, del d. lgs. n. 267/2000 stabilisce che: “ 4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. ”;
- il giudizio di ottemperanza, secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa condivisa dal Collegio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 gennaio 2012, n. 226), è equiparabile, in toto, alle procedure esecutive; e, pertanto, rientra nell’ambito di applicazione del citato comma 4 dell’art. 243 bis, il quale fa discendere gli effetti sospensivi delle procedure esecutive dalla mera adozione della delibera consiliare (cfr. ordinanze T.A.R. Campania, Salerno, 2 settembre 2014, n. 1497; T.A.R. Sicilia, Catania, sezione III, 7 ottobre 2016, n. 2448);
- la disposizione introduce, pertanto, una causa di sospensione automatica delle procedure esecutive al verificarsi dell’evento indicato; sicché, in atto, non possono trovare ingresso eventuali richieste di rinvio o di fissazione di una successiva camera di consiglio (v. note di udienza di parte ricorrente);
Ritenuto, pertanto - impregiudicati i profili in rito, nel merito e sulle spese - di dovere disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, co. 1, cod. proc. amm. e dell’art. 243 bis , co. 4, del d. lgs. n. 267/2000, sino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio proposto dall’Amministrazione;
Ritenuto che il Comune di Palermo, cui la presente ordinanza viene trasmessa, dovrà, nel termine di trenta giorni dalla ricezione dei relativi atti, comunicare e documentare a questo Tribunale, mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo la procedura del P.A.T., che provvederà a darne avviso alla parte ricorrente, l’approvazione o il diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario, dando anche conto dell’eventuale inserimento del credito della parte ricorrente nel piano medesimo, come approvato dalla Corte dei Conti;
Ritenuto, infine, che il giudizio proseguirà ai sensi dell’art. 80, co. 1, cod. proc. amm. a seguito dell’istanza di fissazione dell’udienza, da presentarsi entro novanta giorni dalla ricezione del predetto avviso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), sospende il giudizio e dispone quanto specificato in motivazione per la sua prosecuzione.
Manda la Segreteria di comunicare copia della presente ordinanza alla Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, nonché al Comune di Palermo, in atto non costituito in giudizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore
Roberto Valenti, Consigliere
Maria Cappellano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO