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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/05/2025, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6773/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6773/2020 promossa da:
, (C.F. ), e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, domiciliate come in atti;
rappresentate e difese dall'avv. ANDREA C.F._2
COSIMO FASSARI giusta procura in atti.
ATTRICI
contro
(C.F. ), domiciliato come in atti;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE AUGELLO giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il 4.12.2024 le parti hanno concluso come da verbale.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, le attrici e Parte_2 Parte_1
, premesso di essere comproprietarie del fondo agricolo sito in agro di Acireale, contrada “S. Tecla-
[...]
Timpa Falconieri” in provincia di Catania, iscritto nel N.C.T. del comune di Acireale al foglio 42,
particelle n. 26-27-28-60-61-111-168-170- 171-207, per una superficie complessiva di ha 5.33.34
interamente coltivato a limoneto, dopo aver agito in sede cautelare (con ricorso per danno temuto)
hanno convenuto in giudizio il per sentirlo condannare, Controparte_2
ex artt. 2051 – 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali (morte di piante di agrume per asfissia,
perdita di parte della produzione pendente e di quella futura, crollo di parte dei muri paraterra,
instabilità di moltissimi tratti di muri paraterra, danni a una stradella) subiti dal proprio fondo,
quantificati in € 52.000,00 o nella diversa somma da accertare, a causa di perdite di acqua dalle tubazioni di parte convenuta, che corrono lungo il terreno di parte attrice.
Radicatosi il contraddittorio, si è tardivamente costituito (dopo il deposito della prima c.t.u.) il
, chiedendo, previa ulteriore istruttoria, il rigetto integrale Controparte_2
della domanda o, in subordine, una diversa quantificazione del danno o la condanna al risarcimento in forma specifica, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta e ai restanti atti difensivi,
cui per brevità si rinvia.
Orbene, la domanda di parte attrice è fondata e merita di essere accolta, senza necessità di ulteriore istruttoria.
Giova innanzitutto premettere che nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata é, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del pagina 2 di 12 bene avente diritto al risarcimento, non é richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/01/2024, n.2203).
Nella fattispecie il pregresso accoglimento di una azione di danno temuto proposta dagli attori,
gli atti negoziali, i quali documentano che già a partire dagli anni ottanta del secolo scorso le attrici e i loro danti causa disponevano del terreno nella sua interezza (non è contestato che il defunto dante causa delle attrici, , abbia concesso nel 1980, al il passaggio di Parte_3 Controparte_3
tubazioni d'acqua in acciaio - alcune collocate nel sottosuolo ed altre fuori terra-), la limitata e generica contestazione di parte convenuta (che ha ipotizzato la proprietà pubblica soltanto di una non meglio individuata stradella, senza al contempo indicare né il fondamento normativo di tale argomentazione né
l'effettivo proprietario del bene) e i dati catastali dimostrano adeguatamente, in questa sede, la proprietà del fondo per cui è causa, comprensivo della stradella.
In ogni caso, a tal fine, non sarebbe utile alcuna attività istruttoria, poiché i termini di rito sono spirati, con conseguente preclusione per le nuove produzioni documentali (compresi i titoli), e perché
non può essere delegata al c.t.u. l'indagine su questioni giuridiche, come l'accertamento della proprietà
di un fondo o di una stradella.
Ciò posto, la disposizione che nel merito viene in rilievo al riguardo è dunque l'art. 2051 c.c.,
che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia, stabilendo che “ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Ai fini dell'operatività della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. occorrono due presupposti e cioè:
a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il "custode" della cosa;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato "dalla cosa".
pagina 3 di 12 Quanto al primo profilo, va osservato che la parte convenuta non ha contestato il rapporto di custodia con la cosa indicata da parte attrice quale presupposto dell'azione risarcitoria. Al contrario parte convenuta ha dedotto, pur senza provarlo entro i termini di rito, di avere provveduto alla manutenzione della tubatura causa del danno. Peraltro, il rapporto di custodia non sempre e non necessariamente implica la proprietà della cosa fonte del processo dannoso, intendendosi piuttosto custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione — potendo eliminare le situazioni di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa — e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Nel caso in esame i testi hanno confermato che la conduttura indicata come fonte di danno è utilizzata dalla parte convenuta.
Il secondo requisito, ossia quello del danno cagionato “dalla cosa”, sussiste quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a cagione del suo intrinseco potere,
vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa.
Più in particolare, per quanto attiene alla vicenda processuale in esame, deve ritenersi che il proprietario di una tubazione, dalla quale provengano perdite idriche in danno del terreno nonché delle coltivazioni e dei manufatti circostanti, è responsabile dei danni cagionati, qualora non dimostri il caso fortuito.
Assume dunque rilievo innanzitutto la prova della circostanza che la tubazione della parte convenuta, per il suo stato di degrado, abbia subito e subisca delle perdite.
A tal fine, giova brevemente osservare che il giudice civile può porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti,
ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (cfr.
Cassazione civile sez. III, 31/10/2023, n.30298). Per alto verso, la sentenza o l'ordinanza pronunciata pagina 4 di 12 all'esito di altro processo costituisce documentazione delle suddette prove, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione.
Nella fattispecie è stata prodotta l'ordinanza depositata il 17.2.2020, con la quale, in accoglimento del ricorso per danno temuto proposto dalle attuali attrici, nel pieno contraddittorio e all'esito di c.t.u., è
stato ordinato al odierno convenuto di porre rimedio all'accertato pericolo consistente in CP_2
perdite idriche, anche ingenti, derivanti dalla conduttura del , arrugginite, in condizioni di CP_2
compromissione e vetustà nonché provvisoriamente riparate con interventi non idonei a ripristinarne la tenuta.
Inoltre, i testi indicati da parte attrice, e , a diretta Testimone_1 Testimone_2
conoscenza dei fatti oggetto di causa e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno confermato non solo lo stato di degrado delle condutture della parte convenuta, forate in più punti,
bensì anche di avere assistito all'evento dannoso, ossia alla fuoriuscita di acqua, all'inondazione del fondo e alla perdita di piante, manufatti e parti del fondo (cfr. dichiarazioni del teste “Preciso Tes_1
che ho visto personalmente l'acqua che fuoriusciva dai tubi invadendo il terreno. I danni da me
descritti e riscontrati direttamente sono quindi la conseguenza di tale circostanza di fatto da me
osservata. In particolare, sono morte per asfissia radicale 20 piante di limone, nel terrazzamento sono
presenti vere e proprie buche per l'asportazione del terreno, la stradella in discesa è stata erosa e non
esiste più, parte dell'impianto irriguo è stato asportato insieme ai muri..”; teste : “Ho visto Tes_2
personalmente la fuoriuscita di acqua dalle tubature antiche e sostanzialmente marce. La riparazione
è stata effettuata su tubature che comunque non possono trattenere il liquido perché ormai usurate. La
fuoriuscita si è verificata più volte, mi pare già dal 2017 e fino a quando la fornitura d'acqua non è
stata interrotta. Confermo quindi anche tutti i danni, precisando che, poiché l'acqua proveniva da tubi
sopraelevati, si è verificato una sorta di effetto cascata, con acqua in grado di travolgere le cose e
pagina 5 di 12 mettere in pericolo le persone, come effettivamente accaduto”..).
Considerando, quindi, che la responsabilità del custode è esclusa solo dal fortuito -qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (cfr. Cass. civ. n. 295/2015) -
non si individua nel caso in esame, alla luce delle risultanze disponibili, alcun fattore dotato di autonomo impulso causale e tale da interrompere il nesso di derivazione accertato tra le condizioni del canale della convenuta e l'evento dannoso.
Per caso fortuito ex art. 2051 deve infatti intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che, interrompendo il nesso di causalità, risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno. In questi termini, la Cassazione ha precisato che il fortuito dovrà essere connotato da impulso causale autonomo, imprevedibilità nonché assoluta eccezionalità (Cass. n. 5741/2009),
descrivendolo come un fatto caratterizzato dall'essere estraneo alla sfera di custodia del soggetto. Il
fortuito, quindi, per liberare il custode dall'obbligo risarcitorio, dovrebbe secondo tale visione prospettica essere: a) causa esclusiva del danno;
b) del tutto estraneo alla sfera di custodia.
Il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. è pacificamente elemento impeditivo della responsabilità;
pertanto, l'attore in giudizio deve limitarsi a dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità materiale con il bene in custodia, mentre spetta al custode, per escludere la propria responsabilità, provare il caso fortuito, essendo pertanto posto a suo carico il rischio che il danno si sia generato da una causa rimasta ignota (Cass. n. 2660/2013). Quanto alla nozione di caso fortuito, la giurisprudenza maggioritaria ne dà un'interpretazione tale da far assumere connotati oggettivi alla responsabilità del custode. Si ritiene, in particolare, che il caso fortuito quale elemento impeditivo della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia non il fatto imprevedibile e imprevenibile con la diligenza ma il fatto estraneo al rischio tipico della cosa - ossia il fatto naturale integrante forza maggiore o il fatto dello stesso danneggiato o il fatto del terzo - che incida sul nesso causale in modo da pagina 6 di 12 interromperlo di talchè il danno sia causalmente riconducibile non alla cosa ma all'elemento esterno.
Nell'eventualità in cui persista un'incertezza sulla individuazione della concreta causa del danno,
rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cass. 06/2284).
Nella fattispecie già la circostanza che la parte convenuta, costituendosi tardivamente, non abbia dimostrato di avere provveduto alla manutenzione a regola d'arte delle condutture, da presumersi fonte di pericolo per il loro degrado e le loro caratteristiche, esclude la sussistenza di una ipotesi di caso fortuito. Si aggiunga che nella vicenda in esame non sarebbe nemmeno stato sufficiente dimostrare di avere provveduto a una riparazione, perché nel caso concreto gli interventi da adottare sono stati già
specificamente individuati in sede cautelare, in assenza di prova di attuazione. Non esclude inoltre il pericolo o la serietà del pregiudizio la circostanza che la parte danneggiata non abbia scelto di attuare coattivamente il provvedimento cautelare, anticipando costi non indifferenti.
E' vero che non si può ragionevolmente pretendere che un eserciti una vigilanza e una CP_2
manutenzione costanti e quotidiane sugli impianti di sua proprietà, ma è vero anche che sarebbe stato onere della parte convenuta, prima di ipotizzare responsabilità altrui, esporre – e dimostrare – quale fosse il suo piano di manutenzione delle condutture e dimostrare che la rottura delle stesse si sia verificata nonostante la massima diligenza, per fatto del terzo, eventi naturali o condotta dello stesso danneggiato.
Al contrario è stata parte attrice a dimostrare che il bene nella custodia di parte convenuta è tuttora in condizioni di degrado obiettivamente e prevedibilmente idonee a costituire un pericolo.
Non vi è al contempo prova che, ferme le eventuali caratteristiche della zona in cui si trova il fondo in questione (terreno di tipo vulcanico, caratterizzato da un'elevata permeabilità del suolo), le quali avrebbero anzi richiesto maggiori oneri di manutenzione e controllo, che il pregiudizio abbia trovato pagina 7 di 12 esclusivamente causa in fattori naturali ovvero nelle condizioni del terreno di parte attrice o nella condotta anche omissiva della parte danneggiata.
Ciò premesso circa l'an della responsabilità del convenuto, occorre in primo luogo CP_2
chiarire che quest'ultimo non è legittimato a chiedere di provvedere al risarcimento in forma specifica,
anziché per equivalente. Non sussiste inoltre alcun potere del giudice, a differenza del caso inverso,
idoneo a incidere su tale scelta del danneggiato.
L'art. 2058 c.c. è infatti chiaro nello stabilire che il danneggiato, non il danneggiante, possa chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile. Pertanto, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito (come del resto, nella responsabilità contrattuale), compete al danneggiato, in via generale, il risarcimento per equivalente, e, tuttavia, gli è consentito chiedere, con una scelta che spetta solo a lui e non al danneggiante (il quale può - bensì - attivarsi, anche nel corso del processo, per risarcire spontaneamente il danno anche in una forma diversa da quella prescelta dal creditore, ma quest'ultimo può tuttavia legittimamente rifiutare una forma di risarcimento eventualmente diversa da quella da lui richiesta in giudizio), la reintegrazione in forma specifica,
qualora essa sia in tutto o in parte possibile e non risulti eccessivamente onerosa per il debitore. Quanto
ai poteri d'ufficio del giudice, essi sono previsti, al riguardo, a tutela del danneggiante, dal capoverso dell'art. 2058 c.c., ma solo per la ipotesi in cui sia stata richiesta la reintegrazione in forma specifica, e non sono estensibili alla diversa ed ordinaria ipotesi di domanda di risarcimento per equivalente (così
Cassazione civile sez. III, 25/07/1997, n. 6985).
Ciò precisato, in ordine alla quantificazione per equivalente del risarcimento dovuto deve in primo luogo osservarsi che il mandato al c.t.u. concerneva il riscontro e la stima di pregiudizi confermati dai testi e documentati in atti, non l'accertamento della prova del pregiudizio.
Occorre inoltre precisare, pur ribandendosi che, in via di principio, l'espletamento delle attività
pagina 8 di 12 dell'ausiliario avvenuto senza alcun coinvolgimento di una delle parti costituisce vizio della c.t,u, che nella fattispecie la parte convenuta risulta a ben vedere essersi costituita dopo il deposito della c.t.u.
Trova dunque piuttosto applicazione il principio secondo cui il consulente tecnico di ufficio non è
tenuto ad avvertire la parte contumace dell'inizio delle operazioni peritali (cfr. Cassazione civile sez. I,
22/11/1991, n.12578).
Esclusa quindi l'eccepita nullità della prima c.t.u., la seconda c.t.u. è stata comunque necessaria perché in relazione alle mere difese, anche sul piano tecnico, non sono ravvisabili preclusioni di sorta;
le contestazioni e le critiche da parte delle parti rispetto alla consulenza tecnica d'ufficio, salvo non rappresentino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, rappresentano argomentazioni difensive, possono essere avanzate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello,
purché non introducano nuovi fatti, nuove richieste o eccezioni o nuove prove, ma siano focalizzate sull'affidabilità e sulla valutazione dei risultati della consulenza tecnica (cfr. Cassazione civile sez. III,
11/11/2024, n.29075). Nel caso concreto, parte convenuta ha sollevato nuove contestazioni, in parte anche ammissibili, dopo il deposito della prima c.t.u.
Ciò nonostante, il c.t.u. Dott. , con argomentazioni che si condividono perché Persona_1
esenti da censure sul piano tecnico e giuridico, ha ribadito, pur tenendo conto delle nuove osservazioni,
che i danni derivanti dalle continue e copiose perdite della condotta irrigua del
[...]
ammontano a circa € 55.000,00, considerando i seguenti costi, aggiornati al Controparte_4
Prezzario Agricoltura 2023 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 n. 39 del 15 settembre 2023):
ripristino piante di limone € 350,00; mancati redditi € 2.160,00; ripristino terreno agrario € 1.770,00;
ripristino stradella € 7.039,80; ripristino muri paraterra € 43.500,00. Non si vedono in proposito le ragioni per cui il c.t.u., indipendentemente dal contenuto del primo elaborato, pur disponendo dei valori del 2023 debba rimanere fermo al Prezziario 2015 (che andrebbe poi comunque rivalutato).
pagina 9 di 12 Non rileva che la somma in parola sia leggermente superiore a quella stimata da parte attrice,
poiché quest'ultima in citazione, pur proponendo una stima, ha chiesto il risarcimento del danno con formulazione aperta in relazione alla quantificazione, pari alla somma di € 52.000,00 o “quella diversa somma che risulterà di Giustizia”.
Quale consolidata modalità liquidatoria ex officio del danno in questione, appare valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del 1995; pertanto sull'importo liquidato con riferimento al 2023, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo. Le somme suddette costituiscono infatti un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, pure di ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio integrando una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 98/1287 e Cass. n.
11781/02).
Le spese processuali, al pari delle spese di c.t.u. già liquidate in atti, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto a favore delle Controparte_2
attrici e , nella misura indicata in dispositivo (valore effettivo € Parte_2 Parte_1
55.000,00; parametro medio per scaglione con riferimento a tutte le fasi processuali, considerando sia l'inziale natura contumaciale, che ha ridotto l'attività processuale effettivamente utile, sia le esigenze difensive sopravvenute alla costituzione di parte convenuta, con riduzione però entro i limiti della nota spese, secondo il principio della domanda).
Quanto alla proposta transattiva formulata da parte convenuta, da ultimo ribadita all'udienza del
4.12.2024, va rilevato che le parti sono state invitate a interloquire sulla stessa perché, a norma del pagina 10 di 12 primo comma dell'art. 91 c.p.c., il Giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”. Poiché la domanda è stata accolta in misura diversa e quantitativamente superiore rispetto alla proposta, quest'ultima non assume rilievo, nemmeno ai fini delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6773/2020 R.G.,
1) accoglie la domanda della parte attrice e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
a pagare in favore delle attrici e la
[...] Parte_2 Parte_1
complessiva di euro 55.000,00, oltre rivalutazione e interessi per come in parte motiva;
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2
favore delle attrici e , che liquida in euro 11.425,000 per Parte_2 Parte_1
compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, oltre spese vive per € 550.00,
IVA e CPA come per legge.
3) pone le spese di entrambe le c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta
[...]
. Controparte_2
Così deciso in Catania, il 25 maggio 2025
pagina 11 di 12 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6773/2020 promossa da:
, (C.F. ), e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, domiciliate come in atti;
rappresentate e difese dall'avv. ANDREA C.F._2
COSIMO FASSARI giusta procura in atti.
ATTRICI
contro
(C.F. ), domiciliato come in atti;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE AUGELLO giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il 4.12.2024 le parti hanno concluso come da verbale.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, le attrici e Parte_2 Parte_1
, premesso di essere comproprietarie del fondo agricolo sito in agro di Acireale, contrada “S. Tecla-
[...]
Timpa Falconieri” in provincia di Catania, iscritto nel N.C.T. del comune di Acireale al foglio 42,
particelle n. 26-27-28-60-61-111-168-170- 171-207, per una superficie complessiva di ha 5.33.34
interamente coltivato a limoneto, dopo aver agito in sede cautelare (con ricorso per danno temuto)
hanno convenuto in giudizio il per sentirlo condannare, Controparte_2
ex artt. 2051 – 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali (morte di piante di agrume per asfissia,
perdita di parte della produzione pendente e di quella futura, crollo di parte dei muri paraterra,
instabilità di moltissimi tratti di muri paraterra, danni a una stradella) subiti dal proprio fondo,
quantificati in € 52.000,00 o nella diversa somma da accertare, a causa di perdite di acqua dalle tubazioni di parte convenuta, che corrono lungo il terreno di parte attrice.
Radicatosi il contraddittorio, si è tardivamente costituito (dopo il deposito della prima c.t.u.) il
, chiedendo, previa ulteriore istruttoria, il rigetto integrale Controparte_2
della domanda o, in subordine, una diversa quantificazione del danno o la condanna al risarcimento in forma specifica, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta e ai restanti atti difensivi,
cui per brevità si rinvia.
Orbene, la domanda di parte attrice è fondata e merita di essere accolta, senza necessità di ulteriore istruttoria.
Giova innanzitutto premettere che nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata é, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del pagina 2 di 12 bene avente diritto al risarcimento, non é richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/01/2024, n.2203).
Nella fattispecie il pregresso accoglimento di una azione di danno temuto proposta dagli attori,
gli atti negoziali, i quali documentano che già a partire dagli anni ottanta del secolo scorso le attrici e i loro danti causa disponevano del terreno nella sua interezza (non è contestato che il defunto dante causa delle attrici, , abbia concesso nel 1980, al il passaggio di Parte_3 Controparte_3
tubazioni d'acqua in acciaio - alcune collocate nel sottosuolo ed altre fuori terra-), la limitata e generica contestazione di parte convenuta (che ha ipotizzato la proprietà pubblica soltanto di una non meglio individuata stradella, senza al contempo indicare né il fondamento normativo di tale argomentazione né
l'effettivo proprietario del bene) e i dati catastali dimostrano adeguatamente, in questa sede, la proprietà del fondo per cui è causa, comprensivo della stradella.
In ogni caso, a tal fine, non sarebbe utile alcuna attività istruttoria, poiché i termini di rito sono spirati, con conseguente preclusione per le nuove produzioni documentali (compresi i titoli), e perché
non può essere delegata al c.t.u. l'indagine su questioni giuridiche, come l'accertamento della proprietà
di un fondo o di una stradella.
Ciò posto, la disposizione che nel merito viene in rilievo al riguardo è dunque l'art. 2051 c.c.,
che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia, stabilendo che “ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Ai fini dell'operatività della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. occorrono due presupposti e cioè:
a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il "custode" della cosa;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato "dalla cosa".
pagina 3 di 12 Quanto al primo profilo, va osservato che la parte convenuta non ha contestato il rapporto di custodia con la cosa indicata da parte attrice quale presupposto dell'azione risarcitoria. Al contrario parte convenuta ha dedotto, pur senza provarlo entro i termini di rito, di avere provveduto alla manutenzione della tubatura causa del danno. Peraltro, il rapporto di custodia non sempre e non necessariamente implica la proprietà della cosa fonte del processo dannoso, intendendosi piuttosto custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione — potendo eliminare le situazioni di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa — e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Nel caso in esame i testi hanno confermato che la conduttura indicata come fonte di danno è utilizzata dalla parte convenuta.
Il secondo requisito, ossia quello del danno cagionato “dalla cosa”, sussiste quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a cagione del suo intrinseco potere,
vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa.
Più in particolare, per quanto attiene alla vicenda processuale in esame, deve ritenersi che il proprietario di una tubazione, dalla quale provengano perdite idriche in danno del terreno nonché delle coltivazioni e dei manufatti circostanti, è responsabile dei danni cagionati, qualora non dimostri il caso fortuito.
Assume dunque rilievo innanzitutto la prova della circostanza che la tubazione della parte convenuta, per il suo stato di degrado, abbia subito e subisca delle perdite.
A tal fine, giova brevemente osservare che il giudice civile può porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti,
ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (cfr.
Cassazione civile sez. III, 31/10/2023, n.30298). Per alto verso, la sentenza o l'ordinanza pronunciata pagina 4 di 12 all'esito di altro processo costituisce documentazione delle suddette prove, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione.
Nella fattispecie è stata prodotta l'ordinanza depositata il 17.2.2020, con la quale, in accoglimento del ricorso per danno temuto proposto dalle attuali attrici, nel pieno contraddittorio e all'esito di c.t.u., è
stato ordinato al odierno convenuto di porre rimedio all'accertato pericolo consistente in CP_2
perdite idriche, anche ingenti, derivanti dalla conduttura del , arrugginite, in condizioni di CP_2
compromissione e vetustà nonché provvisoriamente riparate con interventi non idonei a ripristinarne la tenuta.
Inoltre, i testi indicati da parte attrice, e , a diretta Testimone_1 Testimone_2
conoscenza dei fatti oggetto di causa e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno confermato non solo lo stato di degrado delle condutture della parte convenuta, forate in più punti,
bensì anche di avere assistito all'evento dannoso, ossia alla fuoriuscita di acqua, all'inondazione del fondo e alla perdita di piante, manufatti e parti del fondo (cfr. dichiarazioni del teste “Preciso Tes_1
che ho visto personalmente l'acqua che fuoriusciva dai tubi invadendo il terreno. I danni da me
descritti e riscontrati direttamente sono quindi la conseguenza di tale circostanza di fatto da me
osservata. In particolare, sono morte per asfissia radicale 20 piante di limone, nel terrazzamento sono
presenti vere e proprie buche per l'asportazione del terreno, la stradella in discesa è stata erosa e non
esiste più, parte dell'impianto irriguo è stato asportato insieme ai muri..”; teste : “Ho visto Tes_2
personalmente la fuoriuscita di acqua dalle tubature antiche e sostanzialmente marce. La riparazione
è stata effettuata su tubature che comunque non possono trattenere il liquido perché ormai usurate. La
fuoriuscita si è verificata più volte, mi pare già dal 2017 e fino a quando la fornitura d'acqua non è
stata interrotta. Confermo quindi anche tutti i danni, precisando che, poiché l'acqua proveniva da tubi
sopraelevati, si è verificato una sorta di effetto cascata, con acqua in grado di travolgere le cose e
pagina 5 di 12 mettere in pericolo le persone, come effettivamente accaduto”..).
Considerando, quindi, che la responsabilità del custode è esclusa solo dal fortuito -qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (cfr. Cass. civ. n. 295/2015) -
non si individua nel caso in esame, alla luce delle risultanze disponibili, alcun fattore dotato di autonomo impulso causale e tale da interrompere il nesso di derivazione accertato tra le condizioni del canale della convenuta e l'evento dannoso.
Per caso fortuito ex art. 2051 deve infatti intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che, interrompendo il nesso di causalità, risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno. In questi termini, la Cassazione ha precisato che il fortuito dovrà essere connotato da impulso causale autonomo, imprevedibilità nonché assoluta eccezionalità (Cass. n. 5741/2009),
descrivendolo come un fatto caratterizzato dall'essere estraneo alla sfera di custodia del soggetto. Il
fortuito, quindi, per liberare il custode dall'obbligo risarcitorio, dovrebbe secondo tale visione prospettica essere: a) causa esclusiva del danno;
b) del tutto estraneo alla sfera di custodia.
Il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. è pacificamente elemento impeditivo della responsabilità;
pertanto, l'attore in giudizio deve limitarsi a dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità materiale con il bene in custodia, mentre spetta al custode, per escludere la propria responsabilità, provare il caso fortuito, essendo pertanto posto a suo carico il rischio che il danno si sia generato da una causa rimasta ignota (Cass. n. 2660/2013). Quanto alla nozione di caso fortuito, la giurisprudenza maggioritaria ne dà un'interpretazione tale da far assumere connotati oggettivi alla responsabilità del custode. Si ritiene, in particolare, che il caso fortuito quale elemento impeditivo della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia non il fatto imprevedibile e imprevenibile con la diligenza ma il fatto estraneo al rischio tipico della cosa - ossia il fatto naturale integrante forza maggiore o il fatto dello stesso danneggiato o il fatto del terzo - che incida sul nesso causale in modo da pagina 6 di 12 interromperlo di talchè il danno sia causalmente riconducibile non alla cosa ma all'elemento esterno.
Nell'eventualità in cui persista un'incertezza sulla individuazione della concreta causa del danno,
rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cass. 06/2284).
Nella fattispecie già la circostanza che la parte convenuta, costituendosi tardivamente, non abbia dimostrato di avere provveduto alla manutenzione a regola d'arte delle condutture, da presumersi fonte di pericolo per il loro degrado e le loro caratteristiche, esclude la sussistenza di una ipotesi di caso fortuito. Si aggiunga che nella vicenda in esame non sarebbe nemmeno stato sufficiente dimostrare di avere provveduto a una riparazione, perché nel caso concreto gli interventi da adottare sono stati già
specificamente individuati in sede cautelare, in assenza di prova di attuazione. Non esclude inoltre il pericolo o la serietà del pregiudizio la circostanza che la parte danneggiata non abbia scelto di attuare coattivamente il provvedimento cautelare, anticipando costi non indifferenti.
E' vero che non si può ragionevolmente pretendere che un eserciti una vigilanza e una CP_2
manutenzione costanti e quotidiane sugli impianti di sua proprietà, ma è vero anche che sarebbe stato onere della parte convenuta, prima di ipotizzare responsabilità altrui, esporre – e dimostrare – quale fosse il suo piano di manutenzione delle condutture e dimostrare che la rottura delle stesse si sia verificata nonostante la massima diligenza, per fatto del terzo, eventi naturali o condotta dello stesso danneggiato.
Al contrario è stata parte attrice a dimostrare che il bene nella custodia di parte convenuta è tuttora in condizioni di degrado obiettivamente e prevedibilmente idonee a costituire un pericolo.
Non vi è al contempo prova che, ferme le eventuali caratteristiche della zona in cui si trova il fondo in questione (terreno di tipo vulcanico, caratterizzato da un'elevata permeabilità del suolo), le quali avrebbero anzi richiesto maggiori oneri di manutenzione e controllo, che il pregiudizio abbia trovato pagina 7 di 12 esclusivamente causa in fattori naturali ovvero nelle condizioni del terreno di parte attrice o nella condotta anche omissiva della parte danneggiata.
Ciò premesso circa l'an della responsabilità del convenuto, occorre in primo luogo CP_2
chiarire che quest'ultimo non è legittimato a chiedere di provvedere al risarcimento in forma specifica,
anziché per equivalente. Non sussiste inoltre alcun potere del giudice, a differenza del caso inverso,
idoneo a incidere su tale scelta del danneggiato.
L'art. 2058 c.c. è infatti chiaro nello stabilire che il danneggiato, non il danneggiante, possa chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile. Pertanto, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito (come del resto, nella responsabilità contrattuale), compete al danneggiato, in via generale, il risarcimento per equivalente, e, tuttavia, gli è consentito chiedere, con una scelta che spetta solo a lui e non al danneggiante (il quale può - bensì - attivarsi, anche nel corso del processo, per risarcire spontaneamente il danno anche in una forma diversa da quella prescelta dal creditore, ma quest'ultimo può tuttavia legittimamente rifiutare una forma di risarcimento eventualmente diversa da quella da lui richiesta in giudizio), la reintegrazione in forma specifica,
qualora essa sia in tutto o in parte possibile e non risulti eccessivamente onerosa per il debitore. Quanto
ai poteri d'ufficio del giudice, essi sono previsti, al riguardo, a tutela del danneggiante, dal capoverso dell'art. 2058 c.c., ma solo per la ipotesi in cui sia stata richiesta la reintegrazione in forma specifica, e non sono estensibili alla diversa ed ordinaria ipotesi di domanda di risarcimento per equivalente (così
Cassazione civile sez. III, 25/07/1997, n. 6985).
Ciò precisato, in ordine alla quantificazione per equivalente del risarcimento dovuto deve in primo luogo osservarsi che il mandato al c.t.u. concerneva il riscontro e la stima di pregiudizi confermati dai testi e documentati in atti, non l'accertamento della prova del pregiudizio.
Occorre inoltre precisare, pur ribandendosi che, in via di principio, l'espletamento delle attività
pagina 8 di 12 dell'ausiliario avvenuto senza alcun coinvolgimento di una delle parti costituisce vizio della c.t,u, che nella fattispecie la parte convenuta risulta a ben vedere essersi costituita dopo il deposito della c.t.u.
Trova dunque piuttosto applicazione il principio secondo cui il consulente tecnico di ufficio non è
tenuto ad avvertire la parte contumace dell'inizio delle operazioni peritali (cfr. Cassazione civile sez. I,
22/11/1991, n.12578).
Esclusa quindi l'eccepita nullità della prima c.t.u., la seconda c.t.u. è stata comunque necessaria perché in relazione alle mere difese, anche sul piano tecnico, non sono ravvisabili preclusioni di sorta;
le contestazioni e le critiche da parte delle parti rispetto alla consulenza tecnica d'ufficio, salvo non rappresentino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, rappresentano argomentazioni difensive, possono essere avanzate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello,
purché non introducano nuovi fatti, nuove richieste o eccezioni o nuove prove, ma siano focalizzate sull'affidabilità e sulla valutazione dei risultati della consulenza tecnica (cfr. Cassazione civile sez. III,
11/11/2024, n.29075). Nel caso concreto, parte convenuta ha sollevato nuove contestazioni, in parte anche ammissibili, dopo il deposito della prima c.t.u.
Ciò nonostante, il c.t.u. Dott. , con argomentazioni che si condividono perché Persona_1
esenti da censure sul piano tecnico e giuridico, ha ribadito, pur tenendo conto delle nuove osservazioni,
che i danni derivanti dalle continue e copiose perdite della condotta irrigua del
[...]
ammontano a circa € 55.000,00, considerando i seguenti costi, aggiornati al Controparte_4
Prezzario Agricoltura 2023 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 n. 39 del 15 settembre 2023):
ripristino piante di limone € 350,00; mancati redditi € 2.160,00; ripristino terreno agrario € 1.770,00;
ripristino stradella € 7.039,80; ripristino muri paraterra € 43.500,00. Non si vedono in proposito le ragioni per cui il c.t.u., indipendentemente dal contenuto del primo elaborato, pur disponendo dei valori del 2023 debba rimanere fermo al Prezziario 2015 (che andrebbe poi comunque rivalutato).
pagina 9 di 12 Non rileva che la somma in parola sia leggermente superiore a quella stimata da parte attrice,
poiché quest'ultima in citazione, pur proponendo una stima, ha chiesto il risarcimento del danno con formulazione aperta in relazione alla quantificazione, pari alla somma di € 52.000,00 o “quella diversa somma che risulterà di Giustizia”.
Quale consolidata modalità liquidatoria ex officio del danno in questione, appare valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del 1995; pertanto sull'importo liquidato con riferimento al 2023, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo. Le somme suddette costituiscono infatti un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, pure di ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio integrando una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 98/1287 e Cass. n.
11781/02).
Le spese processuali, al pari delle spese di c.t.u. già liquidate in atti, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto a favore delle Controparte_2
attrici e , nella misura indicata in dispositivo (valore effettivo € Parte_2 Parte_1
55.000,00; parametro medio per scaglione con riferimento a tutte le fasi processuali, considerando sia l'inziale natura contumaciale, che ha ridotto l'attività processuale effettivamente utile, sia le esigenze difensive sopravvenute alla costituzione di parte convenuta, con riduzione però entro i limiti della nota spese, secondo il principio della domanda).
Quanto alla proposta transattiva formulata da parte convenuta, da ultimo ribadita all'udienza del
4.12.2024, va rilevato che le parti sono state invitate a interloquire sulla stessa perché, a norma del pagina 10 di 12 primo comma dell'art. 91 c.p.c., il Giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”. Poiché la domanda è stata accolta in misura diversa e quantitativamente superiore rispetto alla proposta, quest'ultima non assume rilievo, nemmeno ai fini delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6773/2020 R.G.,
1) accoglie la domanda della parte attrice e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
a pagare in favore delle attrici e la
[...] Parte_2 Parte_1
complessiva di euro 55.000,00, oltre rivalutazione e interessi per come in parte motiva;
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2
favore delle attrici e , che liquida in euro 11.425,000 per Parte_2 Parte_1
compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, oltre spese vive per € 550.00,
IVA e CPA come per legge.
3) pone le spese di entrambe le c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta
[...]
. Controparte_2
Così deciso in Catania, il 25 maggio 2025
pagina 11 di 12 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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