Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 02/05/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. 149/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 e ss.
CCI promossa dal sig. (C.F.: ), nato Avigliana Parte_1 C.F._1
(TO), il 09/03/1969, residente in [...], rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Luca Lauricella (C.F.: ) e Emanuele Fiaschi (C.F.: C.F._2
), presso il cui studio in Castelfranco di sotto (PI), Via Calatafimi C.F._3
n. 17/B e domicilio digitale ( Email_1
è elettivamente domiciliato Email_2
PREMESSO che:
Il ricorrente ha presentato all'Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.
Con provvedimento del 05/02/2024 l'OCC ha provveduto alla nomina del dott. Per_1
.
[...]
In data 30/07/2024 il debitore ha depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;
RILEVATO e RITENUTO che:
1.- Sussiste la competenza del Tribunale di Pisa per le ragioni che seguono.
Il sig. ha avuto la propria residenza presso il comune di Pisa a partire dal Parte_1
17/10/2022 fino alla data 01/08/2023 quando ha presentato richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del comune di Torino, dove attualmente vive.
Osserva il Tribunale che il trasferimento della residenza non incide ai fini della competenza del Tribunale adito, essendo intervenuto nel corso dell'anno anteriore al deposito della domanda di liquidazione controllata, depositata in data 30/07/2024. Infatti, ai sensi dell'art. 28 CCII, se il trasferimento del centro degli interessi principali è sopraggiunto nell'anno antecedente alla data di deposito della domanda di liquidazione giudiziale è da considerarsi come non avvenuto ai fini dell'individuazione del Tribunale competente.
Il debitore, secondo quanto attestato dall'OCC, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.
Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.
La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.
In particolare, i debiti del ricorrente ammontano ad € 132.687,54=, secondo l'elenco creditori fornito. Gode attualmente di un reddito mensile di € 2.950,00 ed è proprietario di beni immobili e mobili, come da allegati A e B alla relazione particolareggiata dell'OCC.
Negli ultimi cinque anni è stato venduto un immobile in comproprietà fra il ricorrente, i fratelli e il loro padre, il cui ricavato è stato utilizzato, secondo quanto asserito, per l'estinzione di un finanziamento con Compass spa e per il residuo, versato ai comproprietari aventi diritto. R.g. 149/2024 P.U.
Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.
2.- Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012, “in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso
e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12” (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).
3.- Va ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII, determinando lo spossessamento totale in capo al debitore. Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.
Ne consegue che anche le giacenze sul conto corrente debbano intendersi acquisite alla procedura.
4.- Quota reddito minimo vitale.
Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio, il ricorrente ha indicato l'importo di € 2.465,00.
In base alla documentazione allegata al ricorso e come allegato nella relazione particolareggiata, in base agli accordi di separazione consensuale il ricorrente versa €
800,00 mensili alla ex moglie per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese R.g. 149/2024 P.U.
straordinarie in loro favore;
da agosto 2024 vive a Torino, ove conduce in locazione un appartamento unitamente alla nuova compagna, con canone pari a€ 720,00 mensili.
Inoltre, in base agli accordi di separazione, resta obbligato al pagamento delle rate di mutuo fino alla vendita della casa familiare, ove continuano ad abitare la ex moglie e i due figli del ricorrente.
Con riguardo alle spese di locazione, deve presumersi, vista la cointestazione del contratto con la convivente, che entrambi partecipino al 50% al pagamento del canone.
Va ricordato che la determinazione della somma esclusa dalla procedura ai sensi dell'art. 268 comma 4 CCII, spetta al giudice, il quale si attiene ai criteri fissati dalla detta norma e al parametro indicato dall'art. 283 comma 2 CCII, ove il legislatore ha codificato il criterio del minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159.
Detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 150/80, né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte.
La somma esclusa dalla liquidazione deve, dunque, essere determinata dal giudice, indipendentemente dalla richiesta della parte ricorrente, sulla base di detto parametro e tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
L'assegno sociale per il 2025 ammonta ad € 538,69 al mese;
tale valore su base annuale, considerate 13 mensilità, dà un totale di € 7.002,97 annui, che aumentato della metà (€
7.002,97 x ½) e cioè di € 3.501,48, e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (1,57 per una persona, posto che la convivente non è sullo stato di famiglia del ricorrente), suddiviso per R.g. 149/2024 P.U.
12 mesi fa € 875,33. A tale somma, che rappresenta il c.d. minimo vitale, vanno aggiunte le spese per la locazione, suddivisa tra i conviventi, pari a € 360,00 e le spese di mantenimento dei figli, pari a € 800,00 mensili, per un totale di € 2.035,33. Va tuttavia, tenuto conto che il ricorrente deve anche contribuire al 50% alle spese straordinarie per i figli e che è obbligato al pagamento delle rate di mutuo, sebbene non siano stati depositati giustificativi per il relativo pagamento.
In base a quanto precede, la somma indicata di € 2.465,00 può ritenersi congrua, salva verifica delle spese da parte del Liquidatore.
Il liquidatore, nel corso della procedura dovrà inoltre verificare eventuali mutamenti della situazione reddituale della famiglia e di darne comunicazione al giudice per eventuali modifiche.
5.- modalità di acquisizione.
L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al
Liquidatore medesimo.
E' dunque opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata;
2) ordinare alla debitrice di stornare mensilmente dalle somme ricavate dall'attività lavorativa quanto ecceda il limite indicato per le spese di mantenimento e di versare la detta eccedenza sul conto corrente della presente procedura, mentre la somma di € 1.900,00 mensili resterà a disposizione della parte ricorrente;
3) ordinare alla debitrice di versare le giacenze dei propri conti correnti sul conto corrente vincolato alla procedura che il Liquidatore aprirà.
6.- Viene elaborata una prima suddivisione in classi di creditori, comprendente i crediti in prededuzione, crediti assistiti da privilegio e crediti chirografari.
La nozione di crediti prededucibili appare oggi enucleata dal neoriformato art. 6 CCI il quale stabilisce, con indicazione piuttosto tassativa, che sono prededucibili per quanto qui rileva “a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) i crediti professionali R.g. 149/2024 P.U.
sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47; d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi
o dal debitore per il buon esito dello strumento”. La norma, con specifico riferimento alla crisi da sovraindebitamento, definisce prededucibile il compenso dell'OCC per le prestazioni rese nell'esercizio delle sue funzioni. I crediti dei professionisti-consulenti, invece, sono esplicitamente ammessi in prededuzione con riferimento alle sole “procedure maggiori” di accordo di ristrutturazione e di concordato preventivo, nel limite del 75% dei rispettivi compensi. Ben vero il riformato art. 6 – nella disciplina recata dal neointrodotto correttivo al Codice della crisi- precisa che sono da considerarsi prededucibili anche gli onorari dei professionisti il cui officio è stato domandato dal debitore per il buon esito dello strumento di regolazione della crisi prescelto. Sul punto bisogna però precisare che la liquidazione controllata, per espressa esclusione dell'art. 2, 1° co., lett m-bis), non figura tra gli strumenti di risoluzione della crisi e che l'art. 268 stabilisce che la domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore con l'ausilio dell'OCC, escludendo che ai fini del buon esito della stessa sia necessario il contributo di altre figure professionali pur eventualmente utile o prezioso.
La norma non prevede più, come invece in passato l'art. 111 L.F., una clausola generale di chiusura che dichiari prededucibili tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali;
ciò nell'evidente intento di ridurre e contingentare l'area della prededuzione.
Né può predicarsi l'estensione analogica, al di fuori dei casi espressamente previsti, delle ipotesi di prededuzione, attesa l'eccezionalità dell'istituto, il quale deroga ai principi della responsabilità patrimoniale generica e della par condicio creditorum ex artt. 2740 e 2741 R.g. 149/2024 P.U.
c.c., e la considerazione che la lacuna normativa appare, per quanto detto, corrispondere alla voluntas legis. Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 65, 3° co., CCI, che definisce meramente facoltativa la nomina dell'attestatore, e dell'art. 269 CCI il quale stabilisce che la domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore personalmente con l'eventuale assistenza di un OCC. Tale ultima disposizione se non rende radicalmente inammissibile la domanda presentata anche con l'ausilio di un legale, non può certo giustificare la prededuzione dei relativi compensi, atteso che il ricorso alla loro assistenza è concepita come meramente facoltativa ed eventuale dalla norma.
Pertanto, i compensi dei consulenti non possono essere qualificati, ed inseriti nel piano e nella proposta di concordato come creditori prededucibili. Essi dovranno essere esclusi dalla prima classe e ricondotti in altra autonoma classe, se del caso, con la previsione di un diverso privilegio.
Ben vero la domanda di liquidazione controllata non prevede alcuna forma di proposta e di piano, dal momento che essa interessa l'interezza del patrimonio del sovraindebitato e che alla formazione delle masse attive e passive si addiviene nella fase successiva all'apertura della procedura ad opera del liquidatore mediante l'inventario ed il programma di liquidazione, da una parte, e della verifica del passivo, dall'altro. Pertanto, l'indicata previsione della domanda e dell'attestazione dell'OCC, siccome non vincolante e non costituente oggetto precipuo della domanda di liquidazione controllata, non pare potersi riguardare quale causa di inammissibilità della stessa. Cionondimeno alla stregua delle cennate indicazioni dovrà attenersi il Liquidatore nella procedura di verifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI.
7.- Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso;
Visti gli artt. 268 ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Laura Pastacaldi;
R.g. 149/2024 P.U.
NOMINA Liquidatore l'avv. ; Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni dei redditi aggiornate, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale;
DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore;
DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di € 2.465,00.
INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:
1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza,
l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
R.g. 149/2024 P.U.
2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.
Pisa, 24/4/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Pastacaldi dott.ssa Eleonora Polidori