Sentenza 14 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 14/06/2021, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2021
N. 00801/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00330/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 330 del 2009, proposto dalla società Co.Ge.Fo. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Scarpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco, 3895;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Magistrato alle Acque di Venezia, l’Agenzia del Demanio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex lege presso la sede dell’Avvocatura in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
- della nota dell'Agenzia del Demanio, sede di Venezia, in data 13 novembre 2008, notificata in data 19 novembre 2008 n. prot. 2008/26773 con la quale è stato chiesto alla ricorrente il pagamento per occupazione di un'area di mq. 3340 ad uso cantiere in località Isola delle Vignole, del verbale di sopralluogo del 22 settembre 2008, nonchè di ogni altro atto ad esso connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Magistrato alle Acque di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 giugno 2021 la dott.ssa Marina PerreLI e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, nonché del D.L. 44/2021;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha esposto: a) che svolge attività di realizzazione di lavori marittimi, infissione di pali, palancole e gruppi di ormeggio, costruzione di passerelle e pontili in legno ed è proprietaria di una vasta area di circa 33.400 mq sull'isola delle Vignole, adibita a cantiere e deposito; b) che il 2 novembre 2001 è subentrata nell'attività della società TR e AL CC e F.LI s.n.c. e che il 5 marzo 2002 con nota prot. n. 1521 ha presentato istanza al Magistrato alle Acque di Venezia per subentrare in tutte le concessioni, sia marittime che terrestri, di cui era titolare la suddetta società; c) che con nota prot. n. 1571 del 21 febbraio 2006 il Magistrato alle Acque di Venezia ha informato la ricorrente che avrebbe trattenuto la competenza per la richiesta relativa alla concessione marittima, mentre l’istanza concernente la concessione terrestre dell’area identificata al foglio 9, mappali 5 e 6, sarebbe stata seguita dall'Agenzia del Demanio di Venezia e considerata come nuova concessione attesa l’archiviazione del precedente titolo per messa in liquidazione dell’originario concessionario; d) che il 23 novembre 2005 il Magistrato alle Acque ha rilasciato la concessione n. rep. 1089 relativa allo spazio acqueo antistante all'Isola delle Vignole; e) che il 5 settembre 2006, con le note n. 16301/06 e n.16302/06, l'Agenzia del Demanio ha comunicato l'ultimazione dell'iter, subordinando il rilascio della concessione al pagamento della somma di euro 17.967,00, a titolo di pregressa indennità di occupazione maturata fino al 31 agosto 2006; f) che la predetta richiesta di pagamento è stata ribadita in data 25 ottobre 2006 con nota prot. n. 19467; g) che con nota del 3 novembre 2006 la società ricorrente ha contestato la predetta richiesta di pagamento, evidenziando di non aver mai utilizzato l’area in questione, essendosi limitata solo a effettuare attività di manutenzione ordinaria e di eliminazione di arbusti e/o rovi per evitare fenomeni di autocombustione; h) che il 21 giugno 2007 la società ricorrente ha comunicato all'Agenzia del Demanio il venir meno dell'interesse per tale concessione e in data 13 febbraio 2008ha inoltrato al Magistrato alle Acque la dichiarazione del legale rappresentante pro tempore relativa al mancato utilizzo della stessa; i) che il 22 settembre 2008 l'Agenzia del Demanio ha eseguito un sopralluogo presso l'Isola delle Vignole a seguito del quale, ritenendo che l'area corrispondente ai mappali 5 e 6 fosse arbitrariamente utilizzata dalla società ricorrente, ha adottato la nota prot. n. 26773 del 13 novembre 2008, notificata il successivo 19 novembre 2008, con la quale è stato chiesto il pagamento dell'importo di euro 27.159,21, a titolo di indennizzi non pagati dall’1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2008.
1.2. La società ricorrente deduce l’illegittimità della predetta nota per violazione degli artt. 1 e 10 della legge n. 241/1990, dell’art. 30 del Codice della Navigazione, nonché per eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione.
2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Magistrato alle Acque di Venezia, l’Agenzia del Demanio si sono costituiti in giudizio ed hanno eccepito, in via preliminare di rito, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione avendo ad oggetto il presente giudizio l'ingiunzione di pagamento del canone dovuto per l'occupazione abusiva di area demaniale e trattandosi, pertanto, di questione che investe l'indennizzo preteso dalla P.A. per l'occupazione sine titulo del bene.
Nel merito le amministrazioni resistenti hanno concluso per la reiezione del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. All’udienza dell’8 giugno 2021, sentito il difensore della società ricorrente in video collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Occorre, in primo luogo, esaminare la questione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni resistenti.
4.1. L’eccezione è fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 4803/2020 ha ribadito che “in materia di concessioni demaniali, le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi riservate alla giurisdizione dell'A.G.O. sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, nelle quali cioè non assume rilievo un potere di intervento della pubblica amministrazione a tutela di interessi generali (…), resta attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo la lite che coinvolga l'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, venendo in rilievo provvedimenti autoritativi di questa e dei quali si chieda in via principale la valutazione al giudice adito per la disapplicazione o l'annullamento”.
4.2. Tanto premesso nel caso di specie con la nota gravata l’amministrazione resistente, preso atto dell’esito del sopralluogo effettuato il 22 settembre 2008 e accertato l'utilizzo senza titolo della aree corrispondenti ai mappali 5 e 6 da parte della società ricorrente, le ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro 27.159,21, a titolo di indennizzi non pagati dall’1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2008.
4.3. Ne discende che nel caso di specie la controversia, in base ai criteri generali del riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario avendo contenuto patrimoniale e non involgendo alcuna verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, peraltro pacificamente inesistente nel caso di specie, avendo la ricorrente presentato un’istanza di subentro alla società CC, riqualificata dall’Agenzia del Demanio come richiesta di nuova concessione, dovendosi ritenere quella precedente cessata per messa in liquidazione dell’originario titolare.
Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo essendo l’indennità per l’occupazione sine titulo una fattispecie in cui, a fronte di una determinazione che costituisce esercizio di un potere vincolato, la posizione giuridica soggettiva del ricorrente assume pacificamente la consistenza di diritto soggettivo, la cui lesione è pertanto devoluta, anche ai fini della eventuale prosecuzione del giudizio ex art. 11 c.p.a., alla giurisdizione del giudice ordinario, (cfr. T.A.R. Toscana, III, 26.4.2012, n. 839; T.A.R. Lazio, Latina, 28.3.2011, n. 294; T.A.R. Campania, Napoli, V, 3.10.2007, n. 8855; Cons. Stato, VI, 5.4.2006, n. 1775).
5. La declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione esime il Collegio dal dover esaminare il merito della controversia, ivi compresa l’eccezione di prescrizione della pretesa azionata, sollevata dal difensore della ricorrente solo in sede di udienza di discussione, come si evince dal verbale.
6. Sussistono giusti motivi, in considerazione della definizione in rito della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario innanzi al quale la causa può essere riassunta, ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, svoltasi in video collegamento, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, nonché del D.L. 44/2021, con l'intervento dei magistrati:
Marina PerreLI, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Nicola Bardino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marina PerreLI |
IL SEGRETARIO