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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2025, n. 5300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5300 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.N. 14431/2025 promossa da:
con gli avv.ti Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale dichiarare il diritto di ad accedere al contatore gas matricola n. Parte_1
MTSB033208019002, ubicato presso l'immobile sito in Via Fabbrichetta, 11, Collegno (TO) –
10093, al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n.
ed autorizzare la ricorrente ad eseguire tutte le operazioni che appariranno PartitaIVA_1 strumentali alla esecuzione delle operazioni di disalimentazione, autorizzando nel contempo l'esecuzione altresì nei confronti di eventuali terzi detentori del contatore medesimo, se necessario, delegando per l'esecuzione l'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente il quale potrà avvalersi anche dell'ausilio della forza pubblica e/o di eventuali ausiliari;
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ove ritenuto necessario, nel caso di accoglimento del presente giudizio, individuare e determinare le modalità operative necessarie per mettere in esecuzione il provvedimento richiesto di Disalimentazione del Punto di Riconsegna;
Voglia altresì l'Illustrissimo Tribunale condannare controparte al pagamento di tutte le spese di lite diritti ed onorari oltre rimborso forfetario e accessori” pagina 1 di 2 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 17.7.2025, ha adito Parte_1 il Tribunale onde ottenere l'autorizzazione ad accedere al contatore gas matricola n.
MTSB033208019002, ubicato presso l'immobile sito Collegno, via Fabbrichetta n. 11, al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna 00881206318436 intestato alla sig.ra CP_1
Con provvedimento del 4.8.2025, ritualmente comunicato, questo giudice, rilevata la mancanza della procura alle liti asseritamente rilasciata agli avv.ti Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo, ha assegnato a parte ricorrente, ex art. 182, II comma, c.p.c., termine perentorio sino al 10.9.2025 per il deposito della predetta procura.
Non avendo ottemperato all'ordine di integrazione, con provvedimento del 1.10.2025 è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. onde provvedere alla definizione del giudizio.
All'udienza del 27.11.2025 la ricorrente, evidenziando come la procura fosse stata nel frattempo depositata (in data 18.11.2025), ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
2. E' pacifico che la ricorrente non abbia provveduto a depositare la procura alle liti entro il termine perentorio del 10.9.2025, fissato dal giudice ex art. 182, II comma, c.p.c.
La circostanza che detta procura sia poi stata depositata in data 18.11.2025 non vale a sanare il vizio, posto che non solo i termini perentori non possono essere prorogati, ex art. 153, I comma,
c.p.c., ma la parte ricorrente non ha neppure formulato alcuna istanza motivata di rimessione in termini, ex art. 153, II comma, c.p.c.
Deve dunque dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza processuale in capo agli avv.ti Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo.
3. Nulla in punto spese, non essendo stato neppure instaurato il contraddittorio nei confronti della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Torino, in data 05/12/2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.N. 14431/2025 promossa da:
con gli avv.ti Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale dichiarare il diritto di ad accedere al contatore gas matricola n. Parte_1
MTSB033208019002, ubicato presso l'immobile sito in Via Fabbrichetta, 11, Collegno (TO) –
10093, al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n.
ed autorizzare la ricorrente ad eseguire tutte le operazioni che appariranno PartitaIVA_1 strumentali alla esecuzione delle operazioni di disalimentazione, autorizzando nel contempo l'esecuzione altresì nei confronti di eventuali terzi detentori del contatore medesimo, se necessario, delegando per l'esecuzione l'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente il quale potrà avvalersi anche dell'ausilio della forza pubblica e/o di eventuali ausiliari;
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ove ritenuto necessario, nel caso di accoglimento del presente giudizio, individuare e determinare le modalità operative necessarie per mettere in esecuzione il provvedimento richiesto di Disalimentazione del Punto di Riconsegna;
Voglia altresì l'Illustrissimo Tribunale condannare controparte al pagamento di tutte le spese di lite diritti ed onorari oltre rimborso forfetario e accessori” pagina 1 di 2 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 17.7.2025, ha adito Parte_1 il Tribunale onde ottenere l'autorizzazione ad accedere al contatore gas matricola n.
MTSB033208019002, ubicato presso l'immobile sito Collegno, via Fabbrichetta n. 11, al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna 00881206318436 intestato alla sig.ra CP_1
Con provvedimento del 4.8.2025, ritualmente comunicato, questo giudice, rilevata la mancanza della procura alle liti asseritamente rilasciata agli avv.ti Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo, ha assegnato a parte ricorrente, ex art. 182, II comma, c.p.c., termine perentorio sino al 10.9.2025 per il deposito della predetta procura.
Non avendo ottemperato all'ordine di integrazione, con provvedimento del 1.10.2025 è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. onde provvedere alla definizione del giudizio.
All'udienza del 27.11.2025 la ricorrente, evidenziando come la procura fosse stata nel frattempo depositata (in data 18.11.2025), ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
2. E' pacifico che la ricorrente non abbia provveduto a depositare la procura alle liti entro il termine perentorio del 10.9.2025, fissato dal giudice ex art. 182, II comma, c.p.c.
La circostanza che detta procura sia poi stata depositata in data 18.11.2025 non vale a sanare il vizio, posto che non solo i termini perentori non possono essere prorogati, ex art. 153, I comma,
c.p.c., ma la parte ricorrente non ha neppure formulato alcuna istanza motivata di rimessione in termini, ex art. 153, II comma, c.p.c.
Deve dunque dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza processuale in capo agli avv.ti Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo.
3. Nulla in punto spese, non essendo stato neppure instaurato il contraddittorio nei confronti della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Torino, in data 05/12/2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 2 di 2