Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3781 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6364/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Benedetta Ferone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6364/2020 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 6.12.2024 con ordinanza del 9.12.2024 previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
nato a [...], il [...], CF Parte_1
ed elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Maria C.F._1
Bakunin, n.161, presso lo studio legale dell'avv. Filippo Pucino CF.
, che lo rappresenta e lo difende, giusta procura in atti;
C.F._2
- ATTORE -
CONTRO
(C.F. ) con sede in Trieste alla via Controparte_1 P.IVA_1
Machiavelli n. 4, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore dott.
[...]
e dott. rappresentata e difesa dall'avv. Francesco CP_2 Controparte_3
Malatesta (C.F. ) con domicilio presso il suo studio in C.F._3
Caserta, Corso Trieste n. 55. Giusta procura in atti;
CONVENUTA –
NONCHE'
, domiciliata in Pozzuoli, alla Via Catullo n. 19; Controparte_4
CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, la nonché , al fine di Controparte_1 Controparte_4 vederli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'evento verificatosi in data 11.6.2015, alle ore 12.30 circa, presso la via G. Severini, sita in Monteruscello-Pozzuoli.
L'attore deduceva, in particolare: - che, nelle suddette condizioni di tempo e di luogo, mentre era alla guida del ciclomotore Piaggio Liberty tg. X7677G, con direzione Via Modigliani, giunto all'altezza del civico n.11, veniva investito e scaraventato a terra dall'autovettura Fiat Idea tg. DM985ZH, di proprietà di e condotta nell'occasione da tale Controparte_4 Per_1
; - che, in particolare, il conducente dell'autovettura Fiat Idea, nel
[...]
ripartire da una posizione di sosta, in senso opposto e contrario alla direzione di marcia consentita, dal margine destro della carreggiata, urtava con il proprio lato anteriore, la parte anteriore del ciclomotore Piaggio Liberty, che viaggiava regolarmente sulla destra e nel senso di marcia consentito e lo scaraventava a terra unitamente al conducente;
- che, in conseguenza del sinistro, esso attore era costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale
“Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, ove gli veniva diagnosticato:
“Trauma contusivo toraco addominale con S.L.O. e S.L.O.I., con prognosi riservata”. “Escoriazioni al bacino a destra”. “GL15”; - che, sul luogo del sinistro, interveniva la Polizia Municipale del Comune di Pozzuoli, che redigeva relazione di incidente stradale;
- che, nel corso della degenza, presso il predetto ospedale, l'istante veniva sottoposto ad intervento chirurgico di
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“Laparatomia con packing epatico”; - che successivamente si sottoponeva ad ulteriori controlli medici e visite specialistiche;
- che, al momento del sinistro,
l'autovettura Fiat Idea tg. DM985ZH era assicurata per la responsabilità civile verso terzi con la PA;
- che, pertanto, Controparte_5
provvedeva, con raccomandate, alla rituale costituzione in mora della
PA; - che, in data 19.12.2017, la PA veniva invitata a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 d.l. n. 132/2014, rimasta senza alcun effetto.
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di dichiarare la esclusiva responsabilità nella produzione dell'evento dannoso di e, Controparte_4 per l'effetto, di condannarla in solido con la quale compagnia Controparte_1
assicurativa del veicolo danneggiante, al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 232.819,82 ai quali aggiungere il risarcimento del danno da ridotta capacità lavorativa specifica oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva: - Controparte_1
l'improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e
148 c.d.a. per non essersi, l'attore, sottoposto a visita medico-legale; -
l'infondatezza nel merito della pretesa attorea alla luce, altresì, della scopertura assicurativa per la RCA del motoveicolo attoreo e della circostanza che esso attore si poneva alla guida del ciclomotore senza Controparte_6
aver mai conseguito la patente di guida. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
regolarmente citata, non si costituiva, restando Controparte_4
contumace.
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, cpc, ammessa ed assunta la prova testimoniale, veniva disposta CTU medico - legale, all'esito della quale la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
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All'udienza del 6.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva poi riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, va dichiarata la proponibilità e la procedibilità della domanda ex artt. 145 e 148 c.d.a. avendo, parte attrice, ritualmente inoltrato, prima dell'instaurazione del giudizio e per il tramite del proprio difensore, lettera di messa in mora con richiesta di risarcimento danni a mezzo pec del
15.11.2019 alla Controparte_1
La domanda è, altresì, procedibile nei confronti della responsabile civile, in applicazione del principio secondo cui “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la preventiva richiesta risarcitoria di cui all'art. 22 legge n. 990 del 1969 – poiché la ratio della disposizione è quella di favorire, nel cosiddetto spatium deliberandi, la possibilità della liquidazione dell'indennizzo senza far luogo alla domanda giudiziale – deve essere formulata nei confronti del solo assicuratore e come tale è idonea ai fini della proponibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno proposta nei confronti del solo responsabile civile, anche se nei confronti di costui nessuna richiesta preventiva sia stata inoltrata” (Cass. sezione III, sentenza 7 febbraio 2014, n. 2827).
Parimenti depositato in atti è l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, inviato alla a mezzo pec del 26.2.20 e Controparte_1 alla responsabile civile, , con raccomandata dell'8.12.20. Controparte_4
La domanda è, altresì, proponibile essendosi, esso attore, regolarmente sottoposto a visita medico-legale in data 10.9.20, ad opera del fiduciario dell'assicurazione, dott. Tale circostanza è desumibile dallo scambio Per_2 di corrispondenza tra il difensore dell'attore e la compagnia. Invero, il difensore, in data 26.10.2020, chiedeva alla compagnia in nome e per conto del suo assistito la trasmissione di copia della relazione medico legale a firma del Dott. fiduciario della compagnia. Per_2
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Sussiste altresì la legittimazione attiva, avendo l'attore agito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'evento lesivo dedotto, nella qualità di conducente del motociclo Piaggio Liberty tg.
X7677G (cfr. rapporto di incidente stradale).
Parimenti, sussiste la legittimazione passiva della responsabile civile,
, (come risulta dal certificato cronologico in atti) e della Controparte_4
compagnia che assicurava il veicolo Fiat Idea tg. DM985ZH, Controparte_1
circostanza non contestata e provata dall'apertura della pratica di gestione del sinistro in favore di Parte_1
L'assicurazione ha eccepito, poi, la mancata copertura assicurativa del motociclo di proprietà di condotto nell'occasione da Parte_2 [...]
Pt_1
La circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte dell'attore nei propri scritti difensivi.
Ora, l'art. 122 D.lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private, o
C.d.A.) prevede l'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, stabilendo che “I veicoli a motore senza guida di rotaie (…) non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada”.
Orbene questo giudice in passato ha sposato l'indirizzo sorto con alcune pronunce di merito secondo cui il conducente e il proprietario di veicolo che circola senza assicurazione non hanno diritto al risarcimento del danno.
Tuttavia, pur ritenendo valide le argomentazioni sviluppate nelle sentenze suddette, questo giudice non può non tenere conto dei principi espressi dalla
Corte di Cassazione che si è orientata nel senso di ritenere che “In materia di assicurazione obbligatoria della r.c. auto, se è vero che l'art. 122 cod. ass. stabilisce l'obbligo assicurativo in capo a chiunque pone in circolazione un veicolo, ciò non significa che l'inadempimento di tale obbligo comporti
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l'inammissibilità, per il danneggiato dalla circolazione, di esperire azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile;
qualora infatti il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato della fruizione dell'azione ex art. 144 in quanto il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era proprietario non era stato assicurato, avrebbe dovuto inserire expressis verbis una siffatta sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla certezza economica del risarcimento, la quale è all'origine dell'assicurazione obbligatoria della r.c. auto. (Cass.1179/2022).
Per le stesse ragioni, alcuna rilevanza, in ordine alla verificazione dell'evento e al nesso di causalità tra l'evento e le conseguenze dannose da esso scaturite, può essere attribuita alla circostanza che l'attore, in occasione del sinistro, circolasse in assenza della patente di guida, mai conseguita. La guida del motociclo senza patente, da parte dell'attore invero non ha avuto concreta rilevanza causale nella produzione o nell'aggravamento del danno, considerata la dinamica del sinistro.
Non è infatti apprezzabile sul piano probatorio un diverso e ridotto esito dell'evento, ove il mezzo fosse stato condotto da persona munita della patente di guida.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento avendo, parte attrice, adeguatamente assolto il proprio onus probandi, ex art 2697 cc in combinato disposto con l'art. 2054 cc.
Invero, non emergono dubbi in ordine all'effettiva verificazione del sinistro in cui è rimasto coinvolto secondo le riferite modalità e Parte_1
imputabile alla esclusiva responsabilità del veicolo investitore.
La prova testimoniale espletata ha, difatti, evidenziato una responsabilità del conducente del veicolo Fiat Idea tg. DM985ZH, di proprietà di CP_4
[...]
Il teste presente sul luogo teatro dell'evento, ha confermato tanto Tes_1
l'evento occorso, quanto la dinamica dell'incidente. Ed invero, ha dichiarato che l'autovettura Fiat Idea, nel ripartire da una posizione di sosta, in senso
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opposto e contrario alla direzione di marcia consentita, dal margine destro della carreggiata, urtava con il proprio lato anteriore, la parte anteriore del ciclomotore Piaggio Liberty, scaraventandolo a terra unitamente al conducente (cfr. “Tanto so in quanto io mi trovavo in via Modigliani in compagnia di mio figlio Francesco, all'altezza di negozi di scuola guida e
“tutto per casa”, stavo parlando con un amico . Intorno alle ore 12:30 Per_3
ho potuto notare una autovettura di cui non ricordo né il modello né il colore, ferma accostata sul marciapiede destro dove c'è la scuola guida ed il magazzino casa per tutti. Ho potuto notare che questa autovettura aveva il cofano anteriore aperto e c'era all'interno un signore che cercava di metterla in moto perchè non partiva. Dopo circa 10 minuti è arrivata una autovettura
Fiat Idea, di cui non ricordo il colore, credo scura, grigia, dal senso vietato, con un signore a bordo che ha accostato l'autovettura all'autovettura in panne, muso contro muso, ed è sceso con dei cavi per la batteria. Collegati i cavi, dopo aver messo in moto la macchina in panne, dopo pochi minuti la
Fiat Idea è ripartita controsenso e dopo circa tre metri ha impattato anteriormente il motociclo condotto da un ragazzo”; “Preciso che la Fiat
Idea appena ripartita stava tentando di fare inversione a circa due - tre metri dalla posizione di sosta, in quanto sulla sinistra c'era uno slargo, presumo che volesse fare inversione poiché il senso di marcia percorso era vietato, quando è sopraggiunto un ciclomotore, di colore blu o nero, un motorino 50, ad andatura normale, che è stato impattato con la parte anteriore destra dell'autovettura, all'altezza del faro, che ha impattato il motorino sul lato destro anteriore. Dopo l'impatto il conducente del motorino che indossava il casco, ha impattato la pancia contro il faro destro dell'autovettura e poi è caduto all'indietro. Io mi trovavo a circa un metro, un metro e mezzo dall'impatto”; “l'impatto è avvenuto nella corsia di marcia del motociclo”;
“Posso dire che dopo l'impatto mi sono avvicinato al ragazzo il quale lamentava dolori alla pancia, sono sopraggiunte altre persone, qualcuno ha chiamato il 118, ma non so dire chi;
dopo circa 5 o 10 minuti, sono
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sopraggiunti lo zio del ragazzo che ho riconosciuto quale il mio amico
, e la madre del ragazzo. Ho aspettato l'arrivo del 118, poi sono Pt_3 andato a casa a mangiare qualcosa e mi sono recato all'ospedale con mia moglie;
lì ho appreso che il ragazzo era stato trasferito al;
Per_4
“Preciso che sebbene indossasse il casco si vedeva che era un ragazzo giovane”).
La circostanza poi che i testi non siano stati indicati nel rapporto di sinistro stradale redatto dalla Polizia Municipale non rileva, in quanto può ragionevolmente presumersi che gli stessi si siano allontanati dal luogo del sinistro e che non abbiano atteso l'arrivo della polizia.
Invero, il teste dichiarava che, subito dopo l'arrivo Tes_1 dell'autoambulanza, si allontanava dal luogo dell'incidente, senza attendere l'arrivo delle Autorità.
A tal proposito, va richiamata altresì la sentenza del Giudice di Pace prodotta in atti, n. 16691/2020, di accoglimento della domanda di risarcimento danni riportati dal motociclo , proposta da proprietaria Controparte_6 Parte_2
dello stesso, nei confronti della Controparte_1
Nel corso del relativo procedimento veniva escusso tale , Testimone_2
presente sul posto al momento del fatto, circostanza, questa, riferita anche dal teste escusso nel presente giudizio, che dichiarava di trovarsi sul luogo del sinistro “in compagnia di mio figlio Francesco”.
La dinamica dell'accaduto emerge, altresì, dal rapporto di intervento della
Polizia Municipale in cui veniva verbalizzato che “il signor Per_1
conducente della Fiat Idea, in via Severini, strada a senso unico di marcia, posizionava il suo veicolo controsenso sul margine destro della carreggiata, ponendosi davanti a un veicolo in panne al fine di metterlo in moto con i cavetti della batteria. Non riuscendoci, poneva in essere una manovra per ricollocarsi nel giusto senso di marcia. Tale manovra veniva in collisione con il ciclomotore condotto dal signor il quale percorreva la via Severini Pt_1 in direzione via Modigliano”.
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Ne consegue che, in forza della ritenuta verificazione del fatto, così come prospettato e provato in giudizio, le convenute sono tenute al risarcimento dei danni cagionati dal veicolo investitore.
Invero, dal complesso probatorio raccolto, può dirsi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 in caso di scontro tra veicoli. E' pacificamente emersa infatti l'esclusiva responsabilità del conducente della
Fiat.
La presunzione di corresponsabilità non opera quando sia raggiunta la prova che l'evento dannoso dipenda dalla colpa esclusiva di uno dei conducenti, e, al contempo, deve dirsi superata ove sia accertato in concreto che la condotta di guida di uno dei conducenti sia stata pienamente conforme alle norme della circolazione ed alle regole della prudenza (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 343 del
17/01/1996).
Pertanto, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno
(cfr. Cass. n. 29803/08 e Cass. n. 18631/2015).
Nel caso di specie, la dinamica del sinistro, come pacificamente emersa nel corso dell'istruttoria, induce ad apprezzare positivamente la colpa esclusiva del conducente del veicolo Fiat Idea, rientrando, l'ipotesi per cui è causa, in una di quelle per cui la legge, in particolare l'allegato A del Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (D.P.R. 254/2006), stabilisce la responsabilità esclusiva del veicolo che esce da una posizione di sosta o da un'area privata e ne urta un altro che sta circolando.
Nel caso di specie, peraltro, l'autovettura Fiat Idea tentava un'inversione di marcia su di una strada a senso unico di circolazione, dopo esservisi immessa in senso contrario a quello di marcia.
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La corresponsabilità di è esclusa, inoltre, dalla circostanza Parte_1
che lo stesso, come emerso nel corso dell'istruttoria, indossasse regolarmente il casco di protezione al momento della collisione e circolasse regolarmente nel senso di marcia consentito.
Ne consegue in definitiva, l'attribuibilità esclusiva del sinistro per cui è causa al conducente del veicolo Fiat Idea.
Quanto all'individuazione e alla quantificazione dei danni lamentati, la consulenza medico-legale, della quale si condividono i risultati, essendo immune da vizi logici e scientifici, ha evidenziato che le lesioni riportate dall'attore hanno avuto una evoluzione tale da determinare un'invalidità temporanea totale di 50 giorni e parziale di giorni 100 giorni al 50%. Quanto al danno biologico, inteso come danno alla salute permanente, all'esito del sinistro il CTU lo ha valutato condivisibilmente al 27%.
Per la liquidazione del danno, come su individuato, può farsi riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore “equo”, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tali tabelle, come ritenuto dalla S.C., costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione (in termini, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14402 del 30/06/2011, Sez. 3, Sentenza n. 24473 del 18/11/2014).
Si ritiene di poter riconoscere nel caso che occupa anche il danno morale soggettivo che si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza. Per la prova del danno morale, inteso come sofferenza interiore,
“non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza”; “tale strumento di giudizio consente di
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evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr. Cass. civ., 25164 del 10.11.2020).
Nella specie, tenuto conto del periodo di invalidità temporanea e dei postumi subiti, si reputa che una corretta liquidazione che comprenda anche le sofferenze psichiche subite possa essere quella di ricorrere alla tecnica di
'appesantire' il punto percentuale corrispondente all'invalidità del 27% comunque accertata dal CTU e dunque di ricorrere alle recentissime tabelle di
Milano che prevedono un aumento percentuale del danno biologico.
Non si ritiene invece di procedere ad un'ulteriore personalizzazione del danno stante l'assoluta carenza, in termini di allegazione e prova, di pregiudizi peculiari che possano giustificare un risarcimento ulteriore che superi quello già liquidato nelle suindicate tabelle.
In forza di tali tabelle il danno può, dunque, essere così determinato:
- ITT per gg. 50: € 5.750,00;
- ITP al 50% per gg. 100: € 5.750,00;
- postumi invalidanti permanenti al 27%, tenuto conto dell'età di anni 17 del danneggiato all'epoca del sinistro: € 115.465,00 che, con l'appesantimento del punto percentuale per il riconoscimento del danno morale (€ 49.649,00) è pari ad € 165.114,00 per un totale di € 176.614,00 all'attualità.
Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base dei parametri attualmente vigenti (cfr. Cass. n. 7272/2012; n. 11152/2015), il totale riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale di € 176.614,00 non deve essere ulteriormente incrementato della rivalutazione, ma del solo lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del fatto causativo del danno, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali, calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza
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n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) sul capitale devalutato alla data del sinistro, 11.6.2015, e rivalutato in base agli indici
Istat, anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Conseguentemente le parti convenute sono tenute al pagamento dell'importo complessivo già rivalutato di € 176.614,00 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data dell'11.6.2015 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
All'importo riconosciuto vanno aggiunte le spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CTU, nella misura di € 185,82 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno subito per la lesione della propria capacità lavorativa generica e specifica.
Sul punto, si rilevi come il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità,
è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura, non necessariamente in modo proporzionale, qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa.
Tale presunzione, però, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato, dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare (cfr. Cass. Civ., 15.6.2018, n. 15737).
Nel caso di specie, le allegazioni dell'attore circa il danno subito in relazione alla perdita di capacità lavorativa, generica e specifica, sono del tutto generiche e nulla ha provato sul punto.
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Tra l'altro, lo stesso CTU ha escluso che i postumi subiti possano incidere sulla capacità lavorativa specifica dell'attore.
La genericità delle allegazioni sul punto, pertanto, non consentono al giudice di addivenire ad una liquidazione di detta voce di danno, con la conseguenza che la domanda in parte qua deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al d.m. 55/14, così come modificato con D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022, in applicazione del criterio del decisum (valore della controversia compreso tra euro 52.000,00 e 260.000,00) in applicazione dei parametri medi.
Le spese di CTU vanno poste a carico delle convenute, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_4
accoglie, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento danni proposta da e, per l'effetto, condanna la ed Parte_1 Controparte_1 CP_4
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma
[...] di € 176.614,00 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data dell'11.6.2015 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo e della somma di € 185,82 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna la ed , in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_4 rifusione delle spese di lite in favore di spese liquidate in € Parte_1
1.571,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore;
rigetta ogni altra domanda;
pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
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Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 15.4.2025
Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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