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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Fi- lippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e
127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza,
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udien- za, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente ri- chiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricor- so e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di TAnza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato do- po la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello sem- plificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 otto- bre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte convenu- ta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte attri- ce/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressa-
Pag. 1 di 10 mente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclu- sioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2538/ 2023 promosso da:
1. nata a [...]/PR (Bra- Persona_1 sile) in data 02.05.1995, in nome proprio e – insieme al sig.
[...] nato a [...]/SC (Brasile) il 07.07.1992, in quali- Controparte_1 tà di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del figlio minore:
2. , nato a [...]- Controparte_2 lis/SC (Brasile) il 27.10.2015;
3. , nata a [...]/PR (Brasi- Controparte_3 le) in data 15.08.1964;
4. , nato a [...]- Controparte_4 sa/PR (Brasile) in data 21.02.2000;
5. , nata a [...]/PR (Brasile) in data Controparte_5
25.09.1983, in nome proprio e – insieme al sig. Controparte_6
[..
, nato a [...]/MT (Brasile) il 20.06.1985, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto della fi- glia minore:
6. , nata a [...]/PR (Brasile) il Controparte_7
26.06.2014;
7. , nata a [...]/PR (Brasile) in data Persona_2
05.09.1985, in nome proprio e – insieme al sig. Controparte_8
, nato a [...]/SP (Brasile) il 18.02.1983, in qualità di
[...] genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto della figlia minore:
8. , nata a [...]/SP (Brasile) il 02.10.2016; Controparte_9
9. nata a [...]/PR (Brasi- Controparte_10 le) in data 11.04.1999;
10. , nata a [...]/PE (Brasile) in Controparte_11 data 25.01.1988;
Pag. 2 di 10 11. , nata a [...]/PR (Brasile) in Controparte_12 data 06.07.1983;
12. , nata a [...]- Controparte_13 zonte/MG (Brasile) in data 18.03.1994;
13. , nato a [...]/MG Controparte_14
(Brasile) in data 13.08.1992;
14. , nato a [...]- Controparte_15 sa/PR (Brasile) in data 01.04.1997;
15. , nato a [...]/MG (Brasile) Controparte_16 in data 04.11.1991;
16. , nata a Controparte_17
Curitiba/PR (Brasile) in data 09.06.1981; tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Villa- ricca (Na) in Viale della Vittoria n. 1 traversa n. 2, presso lo studio dell'avv. Antonella Castellone, che li rappresenta e difende, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Mini- Controparte_18 stro p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della TAnza italiana
FATTO E DIRITTO
1.- I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della TAnza ita- CP_18 liana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di (denominato anche o Persona_3 Persona_3 [...]
), nato in data [...] nel Comune di San Rufo (Salerno), Per_4 che non ha mai rinunciato alla TAnza italiana, come comprovato dal
Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giu- stizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stra-
Pag. 3 di 10 nieri della Repubblica Federale del Brasile. A sostegno della domanda, gli odierni istanti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tra- dotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica all'Avvocatura Controparte_18
Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costituiva nel presente pro- cedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2.- Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente perio- do: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello sta- to di TAnza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra ve- nisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigo- re della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissa- ta assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti
d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attri- buito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di TAnza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risie- dono all'estero e che il sig. (denominato anche Persona_3 Per_3
o , nasceva nel Comune di San Rufo (Salerno), città
[...] Persona_5 che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di
Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di
Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3.- In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, co-
Pag. 4 di 10 me l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdi- zionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di ob- biettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudi- ce a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di otte- nere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla neces- sità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la TAnza italiana), al- trimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, difatti, in base alla legislazione vigente ratione temporis, la trasmissione della citta- dinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio
1948.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla neces- sità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la TAnza italiana), al- trimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi generazio- nali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della TAnza italiana iure sanguinis.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge che dal matrimonio contratto dal con , nasceva in Brasile Persona_3 Persona_6 in data 06.10.1912, . Dall'unione di con Persona_7 Persona_7 [...]
(cittadino brasiliano), nascevano tre figli: Persona_8
NATEL in data 2 dicembre 1936, Per_9 CP_11 Per_10
in data 6 ottobre 1940,
[...] CP_11 Persona_11
NATEL in data 10 maggio 1942, tutti in epoca anteriore CP_11 all'entrata in vigore della Costituzione Italiana e dai quali discendono gli odierni ricorrenti.
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la titolarità della TAnza ita- liana va riconosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cit- tadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconosci-
Pag. 5 di 10 mento del loro stato di TAnza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadi- nanza (cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Si ritiene dunque sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4.- Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della TAnza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ri- cognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1912 E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la TAnza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa pre- cedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n.
555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della TAnza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguen- za, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della di- scendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si
è espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il se- guente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cit- tadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la TAnza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il ri- conoscimento della TAnza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e
Pag. 6 di 10 la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano (denominato Persona_3 anche nato a [...] il [...], Parte_1 abbia mai rinunciato alla TAnza italiana in favore di quella brasiliana, come si evince dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato in data 20.05.2022 dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segre- teria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri della Repubblica Fe- derale del Brasile, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la citta- dinanza italiana ai suoi discendenti.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di discendenza, in quanto dall'unione naturale di con (cit- Persona_7 Persona_12 tadino brasiliano), nascevano tre figli: Persona_13 in data 2 dicembre 1936; in data 6 ot- Controparte_19 tobre 1940; in data 10 maggio Parte_2
1942; eventi verificatisi tutti in epoca anteriore all'entrata in vigore della
Costituzione Italiana del 1948.
Orbene, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute negli artt. 1 e 10 della Legge n. 555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che salvo casi marginali non ricorren- ti nel caso di specie la trasmissione della TAnza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che <la donna TA che si marita a uno straniero perde la TAnza italiana, sempre ché il marito possieda una TAnza che pel fatto del matrimonio
a lei si comunichi>> (art. 10 Legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla TAnza ita- liana), nella parte in cui prevedeva la perdita della TAnza ita- liana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costitu- zione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuri- dica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente infe-
Pag. 7 di 10 riorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha di- chiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre TA .
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dal- la giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incosti- tuzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre TA italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre TA italiana dopo quella data, in quanto si- tuazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di tratta- mento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio sta- tus civitatis anche ai discendenti da TA italiana nati anterior- mente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata definitiva- mente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a
Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della TAnza è effet- to perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giu- ridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riac- quista la TAnza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge
n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sa- rebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di riconoscere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cittadini italiani non
Pag. 8 di 10 hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del lo- ro stato di TAnza originario illegittimamente compresso, posso- no farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natu- ra permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della TAnza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). Ne con- segue che il matrimonio della donna TA italiana con un cittadi- no straniero non è valso a privare la prima della TAnza italia- na, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la TAnza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accogli- mento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei provve- Controparte_18 dimenti conseguenti.
5.- Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della ma- teria e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronun- ciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_18
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nata a [...]/PR (Bra- Persona_1 sile) in data 02.05.1995;
2. nato a [...]- Controparte_2 lis/SC (Brasile) il 27.10.2015;
3. , nata a [...]/PR (Brasi- Controparte_3 le) in data 15.08.1964;
4. , nato a [...]- Controparte_4 sa/PR (Brasile) in data 21.02.2000;
5. nata a [...]/PR (Brasile) in data Controparte_5
25.09.1983;
Pag. 9 di 10 6. nata a [...]/PR (Brasile) il Controparte_7
26.06.2014;
7. , nata a [...]/PR (Brasile) in data Persona_2
05.09.1985;
8. nata a [...]/SP (Brasile) il 02.10.2016; Controparte_9
9. nata a [...]/PR (Brasi- Controparte_10 le) in data 11.04.1999;
10. , nata a [...]/PE (Brasile) in Controparte_11 data 25.01.1988;
11. , nata a [...]/PR (Brasile) in Controparte_12 data 06.07.1983;
12. , nata a [...]- Controparte_13 zonte/MG (Brasile) in data 18.03.1994;
13. , nato a [...]/MG Controparte_14
(Brasile) in data 13.08.1992;
14. , nato a [...]- Controparte_15 sa/PR (Brasile) in data 01.04.1997;
15. , nato a [...]/MG (Brasile) Controparte_16 in data 04.11.1991;
16. , nata a Controparte_17
Curitiba/PR (Brasile) in data 09.06.1981, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, Controparte_20 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Rufo (SA), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della TAnza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.02.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 10 di 10
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Fi- lippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e
127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza,
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udien- za, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente ri- chiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricor- so e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di TAnza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato do- po la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello sem- plificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 otto- bre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte convenu- ta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte attri- ce/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressa-
Pag. 1 di 10 mente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclu- sioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2538/ 2023 promosso da:
1. nata a [...]/PR (Bra- Persona_1 sile) in data 02.05.1995, in nome proprio e – insieme al sig.
[...] nato a [...]/SC (Brasile) il 07.07.1992, in quali- Controparte_1 tà di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del figlio minore:
2. , nato a [...]- Controparte_2 lis/SC (Brasile) il 27.10.2015;
3. , nata a [...]/PR (Brasi- Controparte_3 le) in data 15.08.1964;
4. , nato a [...]- Controparte_4 sa/PR (Brasile) in data 21.02.2000;
5. , nata a [...]/PR (Brasile) in data Controparte_5
25.09.1983, in nome proprio e – insieme al sig. Controparte_6
[..
, nato a [...]/MT (Brasile) il 20.06.1985, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto della fi- glia minore:
6. , nata a [...]/PR (Brasile) il Controparte_7
26.06.2014;
7. , nata a [...]/PR (Brasile) in data Persona_2
05.09.1985, in nome proprio e – insieme al sig. Controparte_8
, nato a [...]/SP (Brasile) il 18.02.1983, in qualità di
[...] genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto della figlia minore:
8. , nata a [...]/SP (Brasile) il 02.10.2016; Controparte_9
9. nata a [...]/PR (Brasi- Controparte_10 le) in data 11.04.1999;
10. , nata a [...]/PE (Brasile) in Controparte_11 data 25.01.1988;
Pag. 2 di 10 11. , nata a [...]/PR (Brasile) in Controparte_12 data 06.07.1983;
12. , nata a [...]- Controparte_13 zonte/MG (Brasile) in data 18.03.1994;
13. , nato a [...]/MG Controparte_14
(Brasile) in data 13.08.1992;
14. , nato a [...]- Controparte_15 sa/PR (Brasile) in data 01.04.1997;
15. , nato a [...]/MG (Brasile) Controparte_16 in data 04.11.1991;
16. , nata a Controparte_17
Curitiba/PR (Brasile) in data 09.06.1981; tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Villa- ricca (Na) in Viale della Vittoria n. 1 traversa n. 2, presso lo studio dell'avv. Antonella Castellone, che li rappresenta e difende, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Mini- Controparte_18 stro p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della TAnza italiana
FATTO E DIRITTO
1.- I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della TAnza ita- CP_18 liana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di (denominato anche o Persona_3 Persona_3 [...]
), nato in data [...] nel Comune di San Rufo (Salerno), Per_4 che non ha mai rinunciato alla TAnza italiana, come comprovato dal
Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giu- stizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stra-
Pag. 3 di 10 nieri della Repubblica Federale del Brasile. A sostegno della domanda, gli odierni istanti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tra- dotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica all'Avvocatura Controparte_18
Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costituiva nel presente pro- cedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2.- Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente perio- do: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello sta- to di TAnza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra ve- nisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigo- re della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissa- ta assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti
d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attri- buito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di TAnza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risie- dono all'estero e che il sig. (denominato anche Persona_3 Per_3
o , nasceva nel Comune di San Rufo (Salerno), città
[...] Persona_5 che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di
Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di
Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3.- In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, co-
Pag. 4 di 10 me l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdi- zionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di ob- biettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudi- ce a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di otte- nere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla neces- sità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la TAnza italiana), al- trimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, difatti, in base alla legislazione vigente ratione temporis, la trasmissione della citta- dinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio
1948.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla neces- sità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la TAnza italiana), al- trimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi generazio- nali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della TAnza italiana iure sanguinis.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge che dal matrimonio contratto dal con , nasceva in Brasile Persona_3 Persona_6 in data 06.10.1912, . Dall'unione di con Persona_7 Persona_7 [...]
(cittadino brasiliano), nascevano tre figli: Persona_8
NATEL in data 2 dicembre 1936, Per_9 CP_11 Per_10
in data 6 ottobre 1940,
[...] CP_11 Persona_11
NATEL in data 10 maggio 1942, tutti in epoca anteriore CP_11 all'entrata in vigore della Costituzione Italiana e dai quali discendono gli odierni ricorrenti.
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la titolarità della TAnza ita- liana va riconosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cit- tadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconosci-
Pag. 5 di 10 mento del loro stato di TAnza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadi- nanza (cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Si ritiene dunque sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4.- Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della TAnza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ri- cognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1912 E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la TAnza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa pre- cedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n.
555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della TAnza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguen- za, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della di- scendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si
è espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il se- guente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cit- tadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la TAnza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il ri- conoscimento della TAnza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e
Pag. 6 di 10 la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano (denominato Persona_3 anche nato a [...] il [...], Parte_1 abbia mai rinunciato alla TAnza italiana in favore di quella brasiliana, come si evince dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato in data 20.05.2022 dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segre- teria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri della Repubblica Fe- derale del Brasile, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la citta- dinanza italiana ai suoi discendenti.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di discendenza, in quanto dall'unione naturale di con (cit- Persona_7 Persona_12 tadino brasiliano), nascevano tre figli: Persona_13 in data 2 dicembre 1936; in data 6 ot- Controparte_19 tobre 1940; in data 10 maggio Parte_2
1942; eventi verificatisi tutti in epoca anteriore all'entrata in vigore della
Costituzione Italiana del 1948.
Orbene, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute negli artt. 1 e 10 della Legge n. 555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che salvo casi marginali non ricorren- ti nel caso di specie la trasmissione della TAnza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che <la donna TA che si marita a uno straniero perde la TAnza italiana, sempre ché il marito possieda una TAnza che pel fatto del matrimonio
a lei si comunichi>> (art. 10 Legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla TAnza ita- liana), nella parte in cui prevedeva la perdita della TAnza ita- liana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costitu- zione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuri- dica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente infe-
Pag. 7 di 10 riorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha di- chiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre TA .
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dal- la giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incosti- tuzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre TA italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre TA italiana dopo quella data, in quanto si- tuazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di tratta- mento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio sta- tus civitatis anche ai discendenti da TA italiana nati anterior- mente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata definitiva- mente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a
Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della TAnza è effet- to perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giu- ridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riac- quista la TAnza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge
n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sa- rebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di riconoscere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cittadini italiani non
Pag. 8 di 10 hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del lo- ro stato di TAnza originario illegittimamente compresso, posso- no farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natu- ra permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della TAnza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). Ne con- segue che il matrimonio della donna TA italiana con un cittadi- no straniero non è valso a privare la prima della TAnza italia- na, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la TAnza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accogli- mento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei provve- Controparte_18 dimenti conseguenti.
5.- Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della ma- teria e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronun- ciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_18
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nata a [...]/PR (Bra- Persona_1 sile) in data 02.05.1995;
2. nato a [...]- Controparte_2 lis/SC (Brasile) il 27.10.2015;
3. , nata a [...]/PR (Brasi- Controparte_3 le) in data 15.08.1964;
4. , nato a [...]- Controparte_4 sa/PR (Brasile) in data 21.02.2000;
5. nata a [...]/PR (Brasile) in data Controparte_5
25.09.1983;
Pag. 9 di 10 6. nata a [...]/PR (Brasile) il Controparte_7
26.06.2014;
7. , nata a [...]/PR (Brasile) in data Persona_2
05.09.1985;
8. nata a [...]/SP (Brasile) il 02.10.2016; Controparte_9
9. nata a [...]/PR (Brasi- Controparte_10 le) in data 11.04.1999;
10. , nata a [...]/PE (Brasile) in Controparte_11 data 25.01.1988;
11. , nata a [...]/PR (Brasile) in Controparte_12 data 06.07.1983;
12. , nata a [...]- Controparte_13 zonte/MG (Brasile) in data 18.03.1994;
13. , nato a [...]/MG Controparte_14
(Brasile) in data 13.08.1992;
14. , nato a [...]- Controparte_15 sa/PR (Brasile) in data 01.04.1997;
15. , nato a [...]/MG (Brasile) Controparte_16 in data 04.11.1991;
16. , nata a Controparte_17
Curitiba/PR (Brasile) in data 09.06.1981, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, Controparte_20 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Rufo (SA), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della TAnza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.02.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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