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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.14180/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. LUNA ALESSANDRO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(dott.ssa COLOMBO MARGHERITA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione del 21/01/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro CP_2
1.450,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.10.2024 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio CP_2
chiedendone la condanna al pagamento degli “arretrati maturati dall'ottobre 2022 al giugno 2024 a titolo di indennità di accompagnamento ex L. n. 18/1980, pari a complessivi € 11.115,96 come in parte motivo specificato”, oltre accessori di legge e spese del giudizio. Costituitosi in giudizio dichiarava di aver provveduto al pagamento delle somme CP_2
unitamente al rateo di novembre 2024.
All'udienza odierna le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, senza accordo sulle spese.
***
Preso atto della circostanza che l'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni della parte ricorrente, provvedendo alla liquidazione della prestazione richiesta, sia pure in data successiva alla proposizione del ricorso, va dichiarata cessata la materia del contendere. CP_ Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, il 21/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.14180/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. LUNA ALESSANDRO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(dott.ssa COLOMBO MARGHERITA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione del 21/01/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro CP_2
1.450,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.10.2024 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio CP_2
chiedendone la condanna al pagamento degli “arretrati maturati dall'ottobre 2022 al giugno 2024 a titolo di indennità di accompagnamento ex L. n. 18/1980, pari a complessivi € 11.115,96 come in parte motivo specificato”, oltre accessori di legge e spese del giudizio. Costituitosi in giudizio dichiarava di aver provveduto al pagamento delle somme CP_2
unitamente al rateo di novembre 2024.
All'udienza odierna le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, senza accordo sulle spese.
***
Preso atto della circostanza che l'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni della parte ricorrente, provvedendo alla liquidazione della prestazione richiesta, sia pure in data successiva alla proposizione del ricorso, va dichiarata cessata la materia del contendere. CP_ Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, il 21/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno