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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2711/2024 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Faccenda;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Serrelli;
CP_1
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.5.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020180003989932000, notificato in data 9.4.2024, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 1.451,72 a titolo di omesso versamento contributi previdenziali DM 10 nella gestione Aziende per il periodo 11/2012-1/2013.
A sostegno della opposizione il ricorrente eccepiva la prescrizione del credito contributivo e la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/99, chiedendo pertanto l'annullamento dell'avviso di addebito o in subordine la riduzione al minimo delle sanzioni. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Con vittoria delle spese di lite.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 7.3.2025.
Preliminarmente si osserva che, come noto, il D.L. n. 78/2010 ha mutato il tradizionale sistema di riscossione, non soltanto nel contesto delle imposte, ma anche per i contributi previdenziali.
La disposizione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, rubricata «Potenziamento dei processi di CP_ riscossione dell' , ha introdotto un nuovo sistema di riscossione che interessa le modalità di recupero dei crediti contributivi dell' , prevedendo espressamente al comma 1 che a CP_2
CP_ decorrere dal 1° gennaio 2011 il recupero delle somme dovute all' «a qualunque titolo», anche a seguito di accertamento, è effettuato attraverso la notifica al debitore di un avviso di addebito, CP_ atto dell' con valore di titolo esecutivo.
In base al tenore letterale della norma, l'avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti. CP_ Non è più necessaria dunque la formazione del ruolo da parte dell e la trasmissione dello stesso al concessionario che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella.
L'atto di determinazione della pretesa (avviso di addebito) e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa (il ruolo) e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata (precetto) sono unificati.
Ne deriva che unico legittimato passivo per l'opposizione avverso l'avviso di addebito –sia per CP_ motivi inerenti il merito della pretesa che per motivi inerenti a vizi formali dell'atto- è l' cui esclusivamente –così come correttamente avvenuto nella specie- l'opposizione va notificata.
L'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo, acquisendo così natura di atto impositivo e atto esattivo allo stesso tempo.
Con disposizione di coordinamento contenuta nel comma 14 dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010 in esame, il legislatore ha previsto che ogni riferimento contenuto in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all'avviso di CP_ addebito emesso dall' contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento.
In questo contesto, ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, l'avviso di addebito, avendo valore di titolo esecutivo e, quindi, di cartella di pagamento, potrà essere opposto dal contribuente nel termine di 40 giorni dalla notifica, davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, competente in ragione dell'ubicazione della sede dell'Istituto di previdenza che ha emesso l'avviso stesso (art. 444 co. 3 c.p.c.) o della residenza del ricorrente (art. 444 c. 1 c.p.c.).
Resta fermo il termine perentorio di venti giorni per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovvero per la censura attinente a vizi formali dell'avviso di addebito. Fatta questa premessa, occorre inquadrare la domanda: la parte opponente si duole, per un verso, della illegittimità dell'avviso di addebito per vizio formale attinente alla iscrizione a ruolo (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi) e, per altro verso, della infondatezza della pretesa CP_ dell' per prescrizione dei contributi (con ciò configurando una opposizione ex art. 24 d.lgs.
46/99).
Come invero affermato dalla Corte di Cassazione “l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo attiene alla regolarità della cartella esattoriale opposta, costituente un estratto del ruolo, e, come tale, configura un'opposizione agli atti esecutivi” (art. 617 c.p.c.; cfr, Cass., nn. 25757/2008;
18207/2003 6756/2012).
Alla luce di tali rilievi, nella specie, risulta non tempestivamente proposta, e pertanto è inammissibile, la opposizione agli atti esecutivi (art. 25 dlgs 46/99) e, viceversa, è ammissibile in quanto tempestiva, l'opposizione ex art. 24 del d.lgs 46/99: invero dalla documentazione versata in atti l'avviso di addebito risulta notificato all'opponente in data 9.4.2024 ed il ricorso giudiziale di opposizione risulta depositato in data 16.5.2024 (al 37° giorno).
Tanto premesso, venendo all'esame del merito della opposizione in questione deve rilevarsi la fondatezza della eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente in relazione ai contributi oggetto dell'avviso di addebito che, come risulta da tale atto, si riferiscono agli anni 2012 e 2013
(periodo di competenza: 11/2012-1/2013).
Posto invero che nella specie si applica il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 comma 9 L. 335/1995, decorrente dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi, è evidente che alla data di notifica dell'avviso di addebito (9.4.2024) tale termine era oramai decorso. L' non ha offerto prova di alcun ulteriore idoneo atto interruttivo intervenuto CP_1 medio tempore, tra la scadenza del termine per il versamento (anno 2013) e la notifica dell'avviso di addebito. Né d'altronde nel caso di specie può trovare applicazione la sospensione del termine di prescrizione prevista, per i periodi correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al
30.06.2021, dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia COVID. Trattasi in specie della normativa prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) che, tuttavia, è entrata in vigore quando il termine di prescrizione quinquennale era, con riferimento ai contributi di causa, già decorso con conseguente inapplicabilità di tale normativa alla fattispecie in esame.
Ne deriva l'accertamento della prescrizione dei contributi e sanzioni di cui all'avviso di addebito n.
40020180003989932000, con conseguente annullamento dell'atto.
Il ricorso va pertanto accolto e le spese di lite poste a carico dell' secondo la regola della CP_1 soccombenza, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la inammissibilità della opposizione agli atti esecutivi;
2. dichiara la prescrizione dei contributi e sanzioni di cui all' avviso di addebito n.
40020180003989932000 che per l'effetto annulla;
3. pone a carico dell' le spese di lite che liquida complessivamente in € 650,00 oltre spese CP_1 generali al 15%, spese contributo unificato, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Faccenda.
Salerno, 7.3.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio