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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4050/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239021554136000 TARI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 08 Maggio 2024, la Signora Ricorrente_1 ,codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l' intimazione di pagamento n. 29320239021554136000, notificata in data 12.02.2024 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320110071412874000 relativa a TARI anno 2010, recante la somma di euro 248,43 e contro l'Agenzia delle Entrate - SC. La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Si eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata dall'AdER e, dunque, del credito vantato. Va rilevato che la pretesa creditoria dalla stessa portata e richiesta con l'intimazione di pagamento oggi impugnata e come meglio indicata in epigrafe, è palesemente illegittima in quanto, il tributo richiesto
(tari 2010), è ormai prescritto e la suddetta pretesa creditoria estinta per legge. Per normativa e giurisprudenza costante, il termine prescrizionale della tassa per i rifiuti solidi urbani ha una durata quinquennale che decorre da quando il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato (aprile del 2012, se provata la notifica della cartella di pagamento) e l'iscrizione a ruolo del tributo non è atto idoneo a mutare il termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Esclusione della proroga dei termini di accertamento per emergenza Covid-19; Inapplicabilità della scissione della notifica;
inapplicabilità del D.L. 18/2020. In particolare, l'art. 67 del D.L. 18/2020 non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle attività di controllo, liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti citati, precisamente nel periodo emergenziale;
attività, dunque, che fa riferimento a cartelle, intimazioni, ingiunzioni e accertamenti già in precedenza notificati. Ad ogni modo, non solo la prescrizione è ben maturata prima del periodo pandemico diffusosi nel febbraio 2020 ma, in assenza di prova della notifica della cartella sottesa, giova evidenziare che il tributo è afferente all'anno 2010, quindi prescritto da molto più di dieci anni.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SC, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In via preliminare, si eccepisce la violazione dell'articolo 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92 – introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. D) del D.Lgs. n. 220/2023 ed entrato in vigore a far data dal 4 gennaio 2024 – che espressamente dispone: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Orbene, nel caso che ci occupa parte ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione e le sottese cartella di pagamento, formulando eccezioni afferenti anche a motivi di merito della pretesa impositiva, chiamando in causa unicamente questo Agente della riscossione. Sempre in via preliminare si eccepisce, la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
Nel caso che ci occupa la cartella di pagamento opposta n. 29320110071412874/000, risulta correttamente notificata in data 08/02/2012, nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di notificazioni dal codice di procedura civile, a seguito della ricezione del ruolo da parte del Comune di Catania. In ordine all'eccezione di omessa notifica della cartella, si rappresenta che la stessa è stata correttamente notificata, come risulta dalla produzione allegata dei rispettivi referti di notificazione. Dalla disamina della relata che si produce, emerge che la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., messo notificatore, mediante consegna dell'atto nelle mani di persona di famiglia;
dell'avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata. In merito alla eccepita prescrizione del credito interessato dalla cartella n. 29320110071412874000 richiamata nel avviso di intimazione oggi opposto, non può non rilevarsi come la stessa sia destituita da qualsivoglia fondamento giuridico. Ed invero, per la cartella n.
29320110071412874000 notificata in data 08/02/2012, la prescrizione prevista per i tributi portati dalle stessa
è stata interrotta con la notifica in data 24/07/2017 dell'intimazione di pagamento n. 29320169027753121000 ed in data 25/01/2024 dall'intimazione di pagamento n. 29320239021554136000. Per completezza, si rileva che la notifica dell'avviso di intimazione n. 29620239021554136000 è stata effettuata avuto riguardo all'interruzione del termine di sospensione come introdotto dall'art. 68 del DL n. 18/2020 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid 19).
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. All'udienza del 07 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso inammissibile.
Il ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-SC, in data 10 Aprile 2024 risulta tardivo perché notificato oltre i sessanta giorni previsti dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992, rispetto alla notifica dell'atto impugnato avvenuta il 25 Gennaio 2024 (cfr. documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate -
SC), e non in data 12 Febbraio 2024 come indicato dal ricorrente nel ricorso introduttivo. In riferimento alla data dell'avvenuta notificazione dell'atto impugnato (25 Gennaio 2024), il ricorso, di conseguenza, doveva essere notificato all'Ente entro il 25 Marzo 2024. la Signora Ricorrente_1, tuttavia, ha proposto ricorso a mezzo PEC in data 10 Aprile 2024 (come provato dallo stesso ricorrente che ha depositato la ricevuta di consegna della PEC), con ricezione dello stesso da parte dell'Agenzia delle
Entrate - SC in data 10 Aprile 2024 (cfr. ricevuta di consegna versata in atti). Risulta, palese, che, in applicazione dei richiamati principi, la spedizione del ricorso oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge comporta senz'altro l'inammissibilità dello stesso in quanto tardivamente proposto. La Corte ritiene di non esaminare ulteriori eccezioni mosse dalle parti perché assorbite da quanto sopra.
Alla luce delle superiori considerazioni, e non avendo parte ricorrente in alcun modo replicato ai precisi rilievi in fatto e diritto dell'Ente Impositore, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ogni altra questione oppositiva, di legittimità o di merito, risulta assorbita da tale inammissibilità.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente costituita Agenzia delle Entrate -
SC, delle spese di lite che si liquidano in euro 233,00 (duecentotrentatre/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania in data 07 Gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Panebianco)
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4050/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239021554136000 TARI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 08 Maggio 2024, la Signora Ricorrente_1 ,codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l' intimazione di pagamento n. 29320239021554136000, notificata in data 12.02.2024 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320110071412874000 relativa a TARI anno 2010, recante la somma di euro 248,43 e contro l'Agenzia delle Entrate - SC. La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Si eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata dall'AdER e, dunque, del credito vantato. Va rilevato che la pretesa creditoria dalla stessa portata e richiesta con l'intimazione di pagamento oggi impugnata e come meglio indicata in epigrafe, è palesemente illegittima in quanto, il tributo richiesto
(tari 2010), è ormai prescritto e la suddetta pretesa creditoria estinta per legge. Per normativa e giurisprudenza costante, il termine prescrizionale della tassa per i rifiuti solidi urbani ha una durata quinquennale che decorre da quando il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato (aprile del 2012, se provata la notifica della cartella di pagamento) e l'iscrizione a ruolo del tributo non è atto idoneo a mutare il termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Esclusione della proroga dei termini di accertamento per emergenza Covid-19; Inapplicabilità della scissione della notifica;
inapplicabilità del D.L. 18/2020. In particolare, l'art. 67 del D.L. 18/2020 non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle attività di controllo, liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti citati, precisamente nel periodo emergenziale;
attività, dunque, che fa riferimento a cartelle, intimazioni, ingiunzioni e accertamenti già in precedenza notificati. Ad ogni modo, non solo la prescrizione è ben maturata prima del periodo pandemico diffusosi nel febbraio 2020 ma, in assenza di prova della notifica della cartella sottesa, giova evidenziare che il tributo è afferente all'anno 2010, quindi prescritto da molto più di dieci anni.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SC, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In via preliminare, si eccepisce la violazione dell'articolo 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92 – introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. D) del D.Lgs. n. 220/2023 ed entrato in vigore a far data dal 4 gennaio 2024 – che espressamente dispone: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Orbene, nel caso che ci occupa parte ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione e le sottese cartella di pagamento, formulando eccezioni afferenti anche a motivi di merito della pretesa impositiva, chiamando in causa unicamente questo Agente della riscossione. Sempre in via preliminare si eccepisce, la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
Nel caso che ci occupa la cartella di pagamento opposta n. 29320110071412874/000, risulta correttamente notificata in data 08/02/2012, nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di notificazioni dal codice di procedura civile, a seguito della ricezione del ruolo da parte del Comune di Catania. In ordine all'eccezione di omessa notifica della cartella, si rappresenta che la stessa è stata correttamente notificata, come risulta dalla produzione allegata dei rispettivi referti di notificazione. Dalla disamina della relata che si produce, emerge che la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., messo notificatore, mediante consegna dell'atto nelle mani di persona di famiglia;
dell'avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata. In merito alla eccepita prescrizione del credito interessato dalla cartella n. 29320110071412874000 richiamata nel avviso di intimazione oggi opposto, non può non rilevarsi come la stessa sia destituita da qualsivoglia fondamento giuridico. Ed invero, per la cartella n.
29320110071412874000 notificata in data 08/02/2012, la prescrizione prevista per i tributi portati dalle stessa
è stata interrotta con la notifica in data 24/07/2017 dell'intimazione di pagamento n. 29320169027753121000 ed in data 25/01/2024 dall'intimazione di pagamento n. 29320239021554136000. Per completezza, si rileva che la notifica dell'avviso di intimazione n. 29620239021554136000 è stata effettuata avuto riguardo all'interruzione del termine di sospensione come introdotto dall'art. 68 del DL n. 18/2020 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid 19).
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. All'udienza del 07 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso inammissibile.
Il ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-SC, in data 10 Aprile 2024 risulta tardivo perché notificato oltre i sessanta giorni previsti dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992, rispetto alla notifica dell'atto impugnato avvenuta il 25 Gennaio 2024 (cfr. documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate -
SC), e non in data 12 Febbraio 2024 come indicato dal ricorrente nel ricorso introduttivo. In riferimento alla data dell'avvenuta notificazione dell'atto impugnato (25 Gennaio 2024), il ricorso, di conseguenza, doveva essere notificato all'Ente entro il 25 Marzo 2024. la Signora Ricorrente_1, tuttavia, ha proposto ricorso a mezzo PEC in data 10 Aprile 2024 (come provato dallo stesso ricorrente che ha depositato la ricevuta di consegna della PEC), con ricezione dello stesso da parte dell'Agenzia delle
Entrate - SC in data 10 Aprile 2024 (cfr. ricevuta di consegna versata in atti). Risulta, palese, che, in applicazione dei richiamati principi, la spedizione del ricorso oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge comporta senz'altro l'inammissibilità dello stesso in quanto tardivamente proposto. La Corte ritiene di non esaminare ulteriori eccezioni mosse dalle parti perché assorbite da quanto sopra.
Alla luce delle superiori considerazioni, e non avendo parte ricorrente in alcun modo replicato ai precisi rilievi in fatto e diritto dell'Ente Impositore, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ogni altra questione oppositiva, di legittimità o di merito, risulta assorbita da tale inammissibilità.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente costituita Agenzia delle Entrate -
SC, delle spese di lite che si liquidano in euro 233,00 (duecentotrentatre/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania in data 07 Gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Panebianco)