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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/09/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 17.9.2025 svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024 al n. 872, vertente
tra
rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso dall'Avv. Parte_1
Andrea Ranalli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Frosinone, Via
Mastroianni n. 14,
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv.
[...]
Luciano Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale
Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo per malattia professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) Parte_1 CP_1 aveva lavorato da oltre 40 anni come coltivatore diretto, eseguendo tutte le mansioni a tale attività inerenti;
2) in particolare, svolgeva attività connesse all'allevamento di circa 15 mucche, quali la mungitura, la raccolta del latte ed il trasporto manuale dei secchi di latte, l'alimentazione dei bovini, la pulizia della stalla;
inoltre coltivava circa 3 ettari di vigna, utilizzando vanga e zappa e forbici per potare e raccogliere i grappoli;
concimava e potava la vigna;
realizzava circa 3000 balle di fieno da sollevare e caricare sul trattore per trasportarle fino al fienile ove scaricarle e sistemarle manualmente;
utilizzava frequentemente il decespugliatore ed il falcetto;
estirpava manualmente le erbacce, raccoglieva la legna da caricare e scaricare a mano;
riempiva, sollevava e spostava sacchi di mangime, farina, granturco e di altri prodotti vari;
3) tali attività comportavano un sovraccarico degli arti superiori, con esecuzione di movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue, l'esecuzione di azioni di presa della mano con uso di forza;
4) aveva così contratto la malattia professionale della tendinopatia della cuffia dei rotatori, per la quale aveva proposto domanda amministrativa all' ma inutilmente, chiedendo il CP_1 riconoscimento della predetta malattia professionale e la liquidazione del relativo indennizzo, commisurato ad una percentuale di danno biologico del 6%, da unificarsi ad un pregresso danno biologico di cui risultava portatore.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione CP_1 dell'indennizzo, nella misura predetta, da unificare al già riconosciuto 13%, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U..
I testi escussi hanno confermato che l'attore ha lavorato per 40 anni come coltivatore diretto, eseguendo tutte le mansioni inerenti a tale attività, svolgendo attività manuali che comportavano
2 il mantenimento di posture incongrue, lo spostamento ed il sollevamento di pesi.
Tale attività ha determinato l'insorgenza a carico del ricorrente della malattia professionale della lesione bilaterale della cuffia dei rotatori, come approfonditamente ha argomentato il C.T.U. medico-legale nominato in corso di causa. In particolare, il perito ha sottolineato che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, non in maniera occasionale, ma in maniera continuativa per tutto l'orario di lavoro, con la mansione di coltivatore diretto, comportava un rischio idoneo, una azione esagerata e continuativa afferente alla spalla destra e sinistra. Il perito ha così ritenuto di quantificare complessivamente in misura pari al 4% il danno biologico conseguente alla malattia professionale accertata, per analogia alle voci tabellari del distretto spalla (COD 224 E COD 227).
Il perito ha anche operato la valutazione sincretica del danno complessivo a carico dell'attore, tenendo conto anche di altra malattia professionale, in precedenza riconosciuta dall' in CP_1 misura pari al 13%; pertanto, aggiungendo la percentuale del 4 %, il danno biologico complessivo risulta del 16 % (sedici percento).
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l' CP_1 va condannato a liquidare in favore dell'attore la rendita di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' soccombente, nella misura liquidata in CP_1 dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale della lesione bilaterale cuffia dei rotatori, il ricorrente presenta un danno biologico in misura del 4%;
2) previa unificazione dei postumi indicati al capo 1) con quelli del 13%, già riconosciuti dall'Istituto per postumi da infortunio a carico della spalla destra e a carico della colonna lombo- sacrale, condanna l' a liquidare in suo favore la rendita di cui al D.Lgs. n.38/2000, CP_1 detratto l'indennizzo già liquidato, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3 3) pone a carico dell' le spese del giudizio, liquidate in €.1.500,00, per compenso CP_1 professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 17.9.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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