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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/11/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Il Tribunale di Civitavecchia, riunito in Camera di Consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati;
Dott. Francesco Vigorito – Presidente Relatore
Dott. ssa Giulia Sorrentino – Giudice
Dott. Daniele Sodani – Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
A seguito di reclamo al Collegio avverso l'ordinanza di rigetto datata 30/7/2025
(PEC 31/7/25) emessa dal Giudice dell'esecuzione nel procedimento R.G.E.
621/2025 R.G. proposta da c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura alle liti in calce al presente atto dall'Avv. Gennaro Imparato (C.F.
del Foro di Roma, presso il cui studio ivi, alla Via Silvestri C.F._2
n. CAP 00164) è elettivamente domiciliata.
RECLAMANTE
contro
, Cod. Fisc. , residente in [...]Controparte_1 C.F._3
(RM), VIA OROSEI N. 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
RECLAMATO
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo tempestivamente depositato in data 15.09.2025, Parte_1
proponeva reclamo avverso il provvedimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura RGE 621/25, in cui veniva rigettata l'istanza di correzione errore materiale (datata 17/07/2025).
La reclamante ha chiesto:
- che il Tribunale, in Camera di Consiglio, Voglia revocare l'ordinanza impugnata, e dare, con sentenza, i provvedimenti occorrenti per:
- procedere alla correzione di ciò che sembra esser stato un mero errore materiale;
- all'esito di ciò, Voglia “immettere sul ruolo la procedura esecutiva mobiliare rge 621/2025” e, per l'effetto, fissare la data di udienza di prima comparizione, possibilmente da svolgersi in presenza.
Come già rilevato nel provvedimento di fissazione del termine per il deposito delle memorie, in mancanza di una esplicita indicazione delle norme di cui si chiede l'applicazione, sembra che il reclamo, con il quale si chiede l'emissione di una sentenza e la prosecuzione dell'esecuzione a seguito della revoca del provvedimento e della caducazione del precedente provvedimento di improcedibilità, possa essere riferibile alla fattispecie di cui all'art. 630 c.p.c. in quanto l'altra ipotesi di reclamo, prevista avverso i provvedimenti del G.e. dal combinato disposto degli artt. 624 e
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
669 terdecies c.p.c., si riferisce alla impugnazione di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione e si decide con ordinanza.
Anche così qualificato il reclamo è, tuttavia, inammissibile poiché il reclamo, come si è visto, non è uno strumento generale di impugnazione degli atti del giudice dell'esecuzione ma ha unicamente, nell'ipotesi di cui all'art. 630 c.p.c., la funzione di far venir meno un provvedimento di estinzione tipico, e nell'ipotesi di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. di far venir meno il provvedimento di sospensione dell'esecuzione o di rigetto dell'istanza di sospensione.
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato è una ordinanza di rigetto di correzione di errore materiale conseguente ad un provvedimento di improcedibilità
(impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, ma non tempestivamente impugnato) e non rientra, quindi, nell'ambito dei provvedimenti reclamabili.
Il reclamo è, quindi, inammissibile.
Considerato che il reclamato non si è costituito, non si deve provvedere sulle spese.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento di reclamo ex art. 630 , comma 3, cpc , iscritto al
RG 1917/2025:
- Dichiara inammissibile il reclamo proposto da;
Parte_1
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Civitavecchia nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE estensore
Dott. Francesco Vigorito
3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Il Tribunale di Civitavecchia, riunito in Camera di Consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati;
Dott. Francesco Vigorito – Presidente Relatore
Dott. ssa Giulia Sorrentino – Giudice
Dott. Daniele Sodani – Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
A seguito di reclamo al Collegio avverso l'ordinanza di rigetto datata 30/7/2025
(PEC 31/7/25) emessa dal Giudice dell'esecuzione nel procedimento R.G.E.
621/2025 R.G. proposta da c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura alle liti in calce al presente atto dall'Avv. Gennaro Imparato (C.F.
del Foro di Roma, presso il cui studio ivi, alla Via Silvestri C.F._2
n. CAP 00164) è elettivamente domiciliata.
RECLAMANTE
contro
, Cod. Fisc. , residente in [...]Controparte_1 C.F._3
(RM), VIA OROSEI N. 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
RECLAMATO
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo tempestivamente depositato in data 15.09.2025, Parte_1
proponeva reclamo avverso il provvedimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura RGE 621/25, in cui veniva rigettata l'istanza di correzione errore materiale (datata 17/07/2025).
La reclamante ha chiesto:
- che il Tribunale, in Camera di Consiglio, Voglia revocare l'ordinanza impugnata, e dare, con sentenza, i provvedimenti occorrenti per:
- procedere alla correzione di ciò che sembra esser stato un mero errore materiale;
- all'esito di ciò, Voglia “immettere sul ruolo la procedura esecutiva mobiliare rge 621/2025” e, per l'effetto, fissare la data di udienza di prima comparizione, possibilmente da svolgersi in presenza.
Come già rilevato nel provvedimento di fissazione del termine per il deposito delle memorie, in mancanza di una esplicita indicazione delle norme di cui si chiede l'applicazione, sembra che il reclamo, con il quale si chiede l'emissione di una sentenza e la prosecuzione dell'esecuzione a seguito della revoca del provvedimento e della caducazione del precedente provvedimento di improcedibilità, possa essere riferibile alla fattispecie di cui all'art. 630 c.p.c. in quanto l'altra ipotesi di reclamo, prevista avverso i provvedimenti del G.e. dal combinato disposto degli artt. 624 e
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
669 terdecies c.p.c., si riferisce alla impugnazione di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione e si decide con ordinanza.
Anche così qualificato il reclamo è, tuttavia, inammissibile poiché il reclamo, come si è visto, non è uno strumento generale di impugnazione degli atti del giudice dell'esecuzione ma ha unicamente, nell'ipotesi di cui all'art. 630 c.p.c., la funzione di far venir meno un provvedimento di estinzione tipico, e nell'ipotesi di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. di far venir meno il provvedimento di sospensione dell'esecuzione o di rigetto dell'istanza di sospensione.
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato è una ordinanza di rigetto di correzione di errore materiale conseguente ad un provvedimento di improcedibilità
(impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, ma non tempestivamente impugnato) e non rientra, quindi, nell'ambito dei provvedimenti reclamabili.
Il reclamo è, quindi, inammissibile.
Considerato che il reclamato non si è costituito, non si deve provvedere sulle spese.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento di reclamo ex art. 630 , comma 3, cpc , iscritto al
RG 1917/2025:
- Dichiara inammissibile il reclamo proposto da;
Parte_1
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Civitavecchia nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE estensore
Dott. Francesco Vigorito
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