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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9243/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9243/2016 promossa da:
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Cagliari, via Dante n. 89, presso lo studio dell'avvocato Carlo Dessì, che li rappresenta unitamente all'avvocato Valerio Fundarò in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;
attori contro
( ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4 Selargius, viale Trieste n. 18, presso lo studio dell'avvocato Stefano Burranca, che lo rappresenta in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
e contro
( ), Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
( , ( ), C.F._6 CP_4 C.F._7
( ), CP_5 C.F._8 convenuti contumaci
CONCLUSIONI Nell'interesse della parte attrice:
“Piaccia al Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
In via principale accertare e dichiarare che è unico Controparte_1 erede di , nata a [...] il [...] e deceduta il 27/01/02, ex Persona_1 artt. 474, 476 e segg., 485 c.c., dichiarando nel contempo la mancata accettazione della medesima eredità e comunque l'intervenuta prescrizione per decorso del termine di dieci anni ai sensi dell'art. 480 c.c. nei confronti degli ulteriori chiamati Controparte_2 CP_4 [...] e e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il CP_3 CP_5 medesimo è unico proprietario dell'abitazione e Controparte_1 dell'adiacente locale commerciale situati a Pimentel (CA) e censiti al foglio 8, mappale 587 sub 2 (immobile categoria c/2 di 200 metri quadri situato nella strada comunale Guasila Pimentel al piano terra), al foglio 8, mappale
587 sub 1 (immobile residenziale categoria a/7 di 22,5 vani situato nella strada comunale Guasila Pimentel al piano terra e piano interrato) ed infine al foglio 8, mappale 78 (vigneto di ettari 0, are 72, centiare 60, particella interessata da immobile urbano di cui ai mappali precedenti ma non ancora regolarizzato).
In via ulteriormente principale: condannare ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c.
al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori nella Controparte_1 misura di Euro 70.000,00=, o nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, in virtù della sentenza di condanna n. 1932 del 08/11/10, depositata il 07/02/11, del Tribunale Collegiale di Cagliari, per tutti i fatti ivi indicati relativi al reato consumato di violenza sessuale di cui all'art. 609 quater c.p. e tentato di cui agli artt. 81, cpv. 56, 609 bis e ter c.p., commessi ai danni di all'epoca dei fatti minore degli anni quattordici, il Parte_1 tutto oltre alle spese legali liquidate nei tre gradi di giudizio penale.
In via subordinata accertare e dichiarare quali fra i convenuti siano eredi della defunta determinando altresì le rispettive quote ereditarie Persona_1
e condannando ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. comunque al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori in virtù della predetta sentenza di condanna n. 1932 del 08/11/10, depositata il 07/02/11, nella misura di
Euro 70.000,00= come quantificata al punto precedente. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello per sequestro conservativo e del successivo reclamo proposti dagli attori nei confronti di .”. Controparte_1 Nell'interesse della parte convenuta : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Giustizia adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi in fatto e in diritto espressi nella superiore espositiva:
In via preliminare:
1. Disporre l'integrazione del contradditorio con tutti i nipoti del de cuius;
Nel merito:
2. Rigettare la domanda attorea di accertamento dell'accettazione tacita di eredità da parte del , in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto, dichiarando che il non ha assunto la qualità di Controparte_1 erede;
3. Rigettare la domanda attorea di risarcimento del danno nella misura di euro 70.000,00, in quanto non conforme con la verità processuale accertata dal Giudice Penale con Giudicato, confermando il danno risarcibile nella misura di euro 5.000,00 già determinata dall'autorità penale;
4. Il tutto, con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P. come per legge.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio Parte_3 Persona_2 CP_5
e premettendo quanto Controparte_3 CP_4 Controparte_2 segue:
- con sentenza n. 1932, depositata in data 7 febbraio 2011, il Tribunale di
Cagliari ha condannato alla pena di due anni di reclusione Controparte_1 per il reato di violenza sessuale consumata di cui all'art. 609-quater, c.p. e tentata di cui agli artt. 609-bis e ter, c.p. commessi ai danni di Parte_1 all'epoca dei fatti minore degli anni quattordici;
- con detta sentenza è stato inoltre condannato al Controparte_1 risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, e al pagamento di una provvisionale pari a 5.000,00 euro, oltre al rimborso delle spese legali conseguenti alla costituzione di parte civile in misura pari a 3.500,00 euro oltre spese generali, iva e cpa;
- la sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Cagliari, nonché dalla Corte di Cassazione, con condanna del convenuto al pagamento delle ulteriori spese di lite;
- gli attori non sono ancora riusciti a mettere in esecuzione i titoli poiché
pur occupando stabilmente un immobile situato in Controparte_1
Pimentel ancora formalmente intestato alla madre deceduta in Persona_1 data 27 gennaio 2002, non risulta proprietario di alcun bene;
- gli attori hanno presentato ricorso al fine di ottenere il sequestro conservativo dei beni dell'odierno convenuto, ricorso che è stato dapprima rigettato e poi accolto in sede di reclamo, con provvedimento con il quale è stato autorizzato il sequestro anche degli immobili ancora intestati a Per_1
fino alla concorrenza di 70.000,00 euro;
[...]
- gli attori hanno dunque incardinato il presente giudizio al fine di a) accertare in capo a la qualità di erede di b) Controparte_1 Persona_1 dichiarare la prescrizione del diritto di Controparte_2 CP_4 e di accettare l'eredità di c) Controparte_3 CP_5 Persona_1 condannare al risarcimento del danno subito dagli attori in Controparte_1 conseguenza della condotta dallo stesso posta in essere.
1.1. In ordine alla domanda di accertamento in capo a Controparte_1 della qualità di unico erede di gli attori hanno precisato quanto Persona_1 segue:
- al momento del decesso era proprietaria dell'immobile - Persona_1 composto da un'abitazione e dall'adiacente locale commerciale - censito in catasto al foglio 8, mappale 587, sub. 2 e foglio 8, mappale 587, sub. 1, nonché del vigneto censito in catasto al foglio 8, mappale 78;
- detti immobili risultano ancora intestati a Persona_1
- chiamati all'eredità erano i figli Controparte_1 Controparte_2
e ; CP_4 Controparte_3 CP_5
- tra tutti i chiamati, è l'unico ad aver posseduto e Controparte_1 disposto dei beni ereditari in via esclusiva, pur non avendo mai formalmente accettato l'eredità;
- è nondimeno erede ai sensi degli articoli 474, 475 e Controparte_1
485 c.c. in quanto a) continua ad occupare l'immobile ereditario, nel quale risiede fin dal 1991 e nel quale ha ricevuto la notifica del ricorso per sequestro conservativo;
b) ha realizzato negli immobili ereditari opere di miglioramento fondiario;
c) successivamente al decesso di ha concesso in Persona_1 locazione alla società Sa Leonica s.r.l. una parte del fabbricato composto da piazzale in cemento e in sterrato e alla casa del custode e con contratto del 1 febbraio 2013, registrato in data 6 febbraio 2013, ha concesso in locazione a il vigneto di cui al foglio 8 mappale 78; d) ha presentato presso Parte_4 il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si è dichiarato proprietario dei beni ereditari.
1.2. Sulla domanda di risarcimento del danno hanno invece precisato:
- stante l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna, gli attori hanno il diritto ad essere risarciti dai danni subiti ai sensi degli articoli 185 c.p. e 2059 c.c.;
- oltre al danno derivante dalla lesione della propria sfera Parte_1 sessuale – che gli ha provocato un senso di angoscia a di paura nei confronti di tanto da costringerlo a rivolgersi a uno psicologo – nel Controparte_1 periodo immediatamente successivo ai fatti ha visto scadere il proprio rendimento scolastico e si è visto costretto ad abbandonare l'attività sportiva da sempre praticata per la vergogna e il timore del giudizio dei suoi coetanei, così come a limitare le frequentazioni con l'altro sesso;
- anche i suoi familiari hanno subito un danno, consistito nel radicale mutamento delle abitudini di vita, il padre infatti non lasciava mai solo il figlio nelle occasioni di vita sociale onde evitare che egli potesse incontrare e nell'angoscia acuita dalle notizie pubblicate dalla stampa Controparte_1 e dal clamore che le stesse avevano suscitato nell'ambito della ristretta comunità locale di Pimentel;
- il danno è quantificabile in misura pari a 70.000,00 euro, di cui 40.000,00 in favore di e 10.000,00 euro ciascuno in favore di Parte_1 Parte_2
e , oltre le spese del giudizio penale e civile. Parte_3
2. Con comparsa depositata in data 23 settembre 2017, si è costituito in giudizio il quale ha preliminarmente eccepito il difetto di Controparte_1 integrità del contraddittorio nei confronti dei figli dei chiamati all'eredità non accettanti, a loro volta chiamati in virtù dell'istituto della rappresentazione.
2.1. Nel merito ha replicato in ordine all'affermata sua qualità di erede di che: Persona_1
- egli non ha posto in essere atti di accettazione dell'eredità;
- a tal fine non assume rilevanza il fatto che egli abbia continuato a risiedere presso l'abitazione materna dopo l'apertura della successione posto che l'immissione in possesso e gli atti meramente conservativi di beni ereditari non comportano accettazione tacita;
- l'esponente non ha invece mai posto in essere atti di disposizione o locazioni, né ha mai dichiarato di essere titolare di beni caduti in successione.
2.2. Sulla domanda di risarcimento del danno ha sostenuto:
- il fatto, pur trattandosi di reato contro la persona, non è stato ritenuto di particolare gravità già in sede penale, ove infatti sono stati riconosciuti i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale;
- la richiesta risarcitoria di controparte è dunque esorbitante e non giustificata da certificazioni mediche o documenti equipollenti idonei a dimostrare il nesso di causalità tra la condotta e i danni lamentati;
- la richiesta risarcitoria deve dunque essere circoscritta a quanto già riconosciuto in sede penale.
3. , e CP_5 Controparte_3 CP_4 Controparte_2 benché ritualmente citati non si sono costituiti in giudizio.
4. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., nelle prime memorie il convenuto ha aggiunto che:
- poiché egli aveva la residenza presso l'abitazione materna già prima del decesso, non vi è stata alcuna immissione nel possesso posteriormente all'apertura della successione;
- il contratto di locazione in favore del sig. aveva ad oggetto Parte_4 beni diversi da quelli ereditari ed è stato stipulato in data 1 febbraio 2013, oltre il termine di 10 anni previsto per l'accettazione dell'eredità, quando dunque il relativo diritto era già prescritto;
- non costituisce atto di accettazione dell'eredità nemmeno la presentazione della richiesta di autorizzazione di variante in corso d'opera, in quanto risalente al 10 giugno 1992 e quindi a data anteriore all'apertura della successione, avvenuta in data 27 gennaio 2002;
- la documentazione relativa al consorzio di bonifica del 19 ottobre 2016, invece, oltre che generica è riferibile non personalmente al convenuto, ma alla
Parte_5
4.1. Gli attori, invece, preso atto della non contestazione in ordine all'occupazione dell'abitazione caduta in successione hanno rilevato come debba ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 485 c.c., non avendo il convenuto provato di aver provveduto a redigere l'inventario nel termine di legge. Nelle terze memorie gli attori hanno rappresentato che in seguito ad istanza di accesso inoltrata all'Agenzia delle Entrate era emersa l'esistenza di un contratto di locazione di immobile ereditario in favore del sig. Per_3
datato 24 luglio 2007.
[...]
5. Acquisito l'originale del contratto di locazione in commento, il convenuto ha disconosciuto la sottoscrizione nello stesso apposta ed è stata quindi disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se la firma in esso contenuto fosse o meno riconducibile al convenuto.
6. Il processo è stato inoltre istruito mediante produzioni documentali, interrogatorio formale e prova testimoniale.
7. All'udienza del 9 maggio 2024 la causa è stata tenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** *** *** 8. La domanda volta all'accertamento in capo a della Controparte_1 qualità di erede di è fondata e deve essere accolta, nei limiti di Persona_1 cui alle precisazioni che seguono.
Costituisce circostanza pacifica in causa, in quanto non contestata – ed anzi positivamente affermata – dal convenuto che egli successivamente al decesso della madre abbia continuato ad occupare l'abitazione Persona_4 materna, caduta in successione, sita in Pimentel, loc. Is Schirrus snc, ove egli ha mantenuto la residenza. Rispetto al chiamato che 'a qualsiasi titolo' sia al possesso dei beni ereditari, l'art. 485 c.c. prevede che questi debba redigere l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, in difetto è considerato erede puro e semplice. Secondo l'univoca interpretazione della norma in commento, la nozione di 'possesso' in essa contenuto è da intendersi in senso lato, come relazione materiale tra chiamato e beni (in tal senso Cass. civ., sez. II, 22 giugno 1995, n. 7076 secondo cui “Ai fini della situazione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, come previsto dall'art. 485 c.c., è necessaria, ma è anche sufficiente, una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità, e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni). È evidente come la norma si riferisca letteralmente alle ipotesi in cui il possesso del chiamato sia già esistente al momento dell'apertura della successione. Ciò tuttavia non esclude che, ai fini della fattispecie, assuma rilevanza anche un possesso acquisito in via successiva. La sola differenza risiede nel fatto per cui nel primo caso il termine di tre mesi per la redazione dell'inventario decorre dall'apertura della successione, mentre nel secondo dal momento di inizio del possesso (tanto è stato da ultimo ribadito da Cass. civ., sez. II, 1 giugno 2023, n. 15587, la quale ha precisato che l'art. 485 c.c. stabilisce “al comma 1, che il chiamato in possesso deve fare l'inventario entro tre mesi che decorrono dall'apertura della successione o dalla notizia della medesima, altrimenti è erede puro e semplice. Sebbene la norma si riferisca letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già, al momento dell'aperta successione, nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, ciò non vuol dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Invero, nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso (Cass. n. 15690/2020; n.
1438/2020).
Alla luce di quanto esposto è dunque infondata la tesi del convenuto, che sembrerebbe escludere l'operatività in concreto dell'art. 485 c.c. sulla base dell'argomentazione secondo cui a) l'immissione in possesso dei beni ereditari non integra accettazione tacita, b) egli non si sarebbe immesso nel possesso dell'abitazione materna successivamente al decesso, ma si sarebbe limitato a continuare ad abitarvi senza soluzione di continuità. È indubbio che la mera immissione in possesso non comporti di per sé accettazione tacita di eredità: tale situazione fattuale, infatti, viene in rilievo non ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.c., ma a norma dell'art. 485 c.c., che, come sopra esposto, si riferisce proprio all'ipotesi in cui il chiamato al momento dell'apertura della successione sia già al possesso di beni ereditari, pur trovando applicazione anche alle ipotesi in cui tale immissione avvenga successivamente (in tema Cass. civ., sez. VI, ord. 23 luglio 2020, n. 1569 così massimata: “L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius.”). Nel caso in esame, poiché è rimasto nel possesso Controparte_1 dell'abitazione materna e non ha redatto l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, egli è divenuto erede puro e semplice di ai sensi dell'art. 485 c.c. Persona_1
8.1. Ad abundantiam, vi è anche prova in atti del compimento di atti dispositivi del patrimonio ereditario.
È stato infatti acquisito agli atti il contratto, recante la data del 24 luglio
2007, con il quale ha concesso in locazione a Controparte_1 Per_3
in qualità di legale rappresentante della società Sa Leonica s.r.l., la
[...] porzione di terreno, comprendente il piazzale in cemento di 500 mq, piazzale in sterrato di 300 mq e casa del custode di 90 mq, insistenti sul lotto di terreno distinto in catasto al foglio 8 mappale 78, ancora intestato alla de cuius Per_1
(cfr. visura catastale prodotta dallo stesso convenuto nelle terze
[...] memorie di cui all'art. 183 c.p.c.). Come accertato in sede di consulenza grafologica, disposta in conseguenza del disconoscimento della sottoscrizione da parte di la Controparte_1 firma apposta nel contratto di locazione è certamente riconducibile al convenuto. Il raffronto con i documenti di comparazione ha consentito di accertare, pur nella variabilità morfologica della sottoscrizione, la presenza nella firma disconosciuta dei medesimi parametri strutturali riscontrati nelle firme autografe, parametri non riproducibili da un imitatore. Tra questi oltre a ritmo, ampiezze e loro variazioni, distribuzione dello spazio interno e pari dosaggio dello spazio tra le due locuzioni, pari disposizione lungo il rigo e nello spazio, il ctu ha individuato ulteriori elementi di dettaglio quali: a) attacco posto in posizione elevata e doppia angolatura nella formazione delle lettera maiuscola iniziale, b) nesso di legamento curvo e dinamico alla lettera che la segue -e; c) formazione di movimento unico nel gruppo -ei- con puntino della I unito in forma curva alla lettera, d) formazione di asola ovoidale entro la lettera -e e amplificazione del calibro della prima delle due D;
e) rovesciamento a sinistra della lettera V e gancetto di formazione;
f) contorsione assiale in attacco di nome;
g) formazione progressiva della lettera
Z e di tutto il gruppo -zio estremamente veloce, dinamico e personalizzato.
Non meritano accoglimento invece le osservazioni alla ctu presentate dal convenuto. In primo luogo, a fronte dell'iniziale omessa analisi dei documenti di comparazione offerti dal convenuto, il consulente nella versione definitiva della relazione ha provveduto ad esaminare anche le comparative indicate dal convenuto ed è giunto alle medesime conclusioni in termini di riconducibilità
a della sottoscrizione apposta nel contratto di locazione Controparte_1 oggetto di esame. Inoltre il consulente, anche mediante il richiamo alla letteratura di settore, ha dato ampio conto dell'attendibilità delle tecniche di indagine impiegate, della centralità, nell'esame, dell'interpretazione correlata alle condizioni oggettive e soggettive del momento grafico e delle ragioni dell'utilizzo del microscopio digitale in luogo dello stereomicroscopio. A tale ultimo proposito il consulente ha specificato infatti che “lo stereomicroscopio è utile perché soddisfa l'occhio con la magnificenza delle sue immagini, tuttavia poco o nulla assolve il compito tecnico perché non dispone di fonti di illuminazione se non esterne, non possiede la risoluzione degli IIRR e dell'UUVV. Soprattutto, contrariamente a quanto affermato dal difensore, non misura le tre dimensioni, al limite le cristallizza nella immagine e solo con determinate condizioni di luce (che si possono benissimo ricreare anche con gli strumenti in uso dei grafologi), ma non le misura.”. È stato quindi provato che successivamente al decesso di
[...] ha disposto di un bene ereditario mediante concessione Persona_5 dello stesso in locazione a terzi con riscossione dei relativi canoni.
A tale ultimo riguardo infatti occorre osservare come il convenuto non abbia provato, e nemmeno mai allegato, di aver depositato i canoni di locazione presso un conto intestato all'eredità di con la Persona_1 conseguenza che può fondatamente presumersi che egli li abbia riscossi, con ciò ponendo in essere un atto dispositivo – e non meramente conservativo – integrante accettazione tacita di eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. (Cass. civ., sez. II, 8 giugno 2015, n. 11823).
9. Tanto considerato, deve concludersi che è erede di Controparte_1
Persona_1 Non può però in questa sede essere accertato se egli sia l'unico erede. Unitamente a sono chiamati all'eredità gli altri Controparte_1 convenuti, e Controparte_2 CP_4 Controparte_3 CP_5
anch'ess figli di
[...] Persona_1 Costoro non hanno né accettato formalmente l'eredità, né compiuto atti che presuppongono la volontà di accettare l'eredità integranti accettazione tacita nel termine di dieci anni dall'apertura della successione. Detti convenuti, rimasti contumaci, non si sono nemmeno presentati a rendere l'interrogatorio formale dedotto sul punto, così confermando di non avere alcun interesse verso l'eredità in commento. Il loro diritto di accettare l'eredità deve dunque ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c. e la domanda in tal senso formulata dagli attori deve trovare accoglimento.
Nessuna statuizione può essere invece resa nei confronti degli ulteriori chiamati in rappresentazione ai sensi dell'art. 468 c.c. Non è contestato in causa che vi siano ulteriori chiamati (figli dei convenuti), i quali tuttavia non sono stati personalmente individuati, né citati nel presente giudizio. Nessun accertamento circa l'accettazione o mancata accettazione dell'eredità da parte di costoro può dunque essere resa in questa sede.
Da tanto deriva che deve essere dichiarato erede di Controparte_1
domanda rispetto alla quale gli ulteriori chiamati non sono Persona_1 litisconsorti necessari, essendo parti necessarie solo il soggetto nei cui confronti deve essere accertata la qualità di erede e colui che ha interesse a detto accertamento (nel caso in esame i creditori dell'erede), ma non può essere dichiarato anche che egli sia l'unico erede, poiché ciò implica l'ulteriore accertamento in ordine al difetto della qualità di erede dei chiamati in rappresentazione, soggetti estranei al giudizio e rispetto ai quali non è stata formulata alcuna specifica domanda. 10. Deve essere ora analizzata la domanda di risarcimento del danno.
Con sentenza 1932/2010 è stata condannato per il delitto Controparte_1 consumato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p. ai danni di Pt_1
per averlo costretto a subire toccamenti sulle parti intime, nonché per il
[...] delitto tentato di violenza sessuale per aver tentato di congiungersi a lui mediante avvicinamento dei propri genitali al corpo della vittima, senza riuscirci grazie alla reazione di quest'ultima. Per tali fatti, avvenuti in data 13 maggio 2008, è stato Controparte_1 condannato alla pena di 2 anni di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, e al pagamento in favore delle parti civili ( Pt_2
e ) di una provvisionale di 5.000,00 euro per il danno
[...] Parte_3 cagionato, da liquidarsi in separato giudizio, e della somma di 3.500,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, a titolo di rimborso delle spese di costituzione di parte civile. La sentenza è stata integralmente confermata dalla Corte d'appello di Cagliari, che ha anche condannato al rimborso delle Controparte_1 ulteriori spese processuali in misura pari a 900,00 euro, oltre iva e cpa, mentre il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 17 aprile 2013. L'art. 185 c.p. dispone che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga l'autore, o i soggetti che rispondono per il fatto di questi a norma delle leggi civili, al risarcimento del danno.
Il risarcimento del danno non patrimoniale – che propriamente interessa in questa sede – spetta, oltre che alla persona offesa, anche ai soggetti che da tale condotta abbiano subito un pregiudizio, in ragione del rapporto familiare intercorrente con la vittima del reato. Anche i danni subiti dai prossimi congiunti, infatti, sono conseguenza immediata e diretta del reato, sub specie di propagazione delle conseguenze dell'illecito alle vittime secondarie, vale a dire a quei soggetti che sono collegati da un legame significativo con il soggetto danneggiato in via primaria (Cass. civ., sez. un., 1 luglio 2002, n.
9556). Il fatto che in sede penale vi sia stata una condanna generica al risarcimento del danno, con riconoscimento di una provvisionale, assume nel giudizio civile effetto vincolante sulla statuizione di condanna al risarcimento del danno, ma resta ferma la necessità dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal fatto e dal nesso di causalità tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. civ., sez.
III, ord. 5 maggio 2020, n. 8477). Il danno non patrimoniale, quindi, deve essere in sede civile specificamente allegato e provato, non potendo mai considerarsi in re ipsa, pur potendosi ricorrere allo strumento delle presunzioni (Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2018, n. 11269). Con specifico riguardo poi alla quantificazione danni non patrimoniali, specie se derivanti da reati di violenza sessuale, è stata riconosciuta la necessità di ricorrere al criterio equitativo, stante la difficoltà da parte dei danneggiati di proporne una precisa quantificazione (Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2011, n. 13611). A tal fine occorre avere riguardo alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive della persona, all'entità della sofferenza e al turbamento dell'animo, operando un ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze che nel caso concreto abbiano potuto avere incidenza positiva o negativa sull'ammontare del pregiudizio (Cass. civ., sez. III, 13 settembre 2018, n. 22272). 10.1. Tanto precisato, ha lamentato un danno consistente Parte_1 nella lesione della propria libertà sessuale, nel turbamento conseguente alla condotta subita, considerato anche il contesto sociale in cui il fatto è avvenuto, nella avvertita necessità di essere accompagnato dai genitori in tutte le occasioni di vita sociale, nello scadimento del suo rendimento scolastico e nell'abbandono dell'attività sportiva fino ad allora esercitata per timore del giudizio dei suoi coetanei.
Il pregiudizio lamentato è qualificabile come danno morale ed esistenziale.
La lesione della libertà sessuale è insita nella condotta posta in essere dal convenuto, così come accertata in sede penale, da cui è certamente derivato un pregiudizio che deve essere valutato tenendo conto della giovane età della vittima, che all'epoca dei fatti aveva solo tredici anni, e del contesto in cui la condotta è stata realizzata, approfittando del rapporto di fiducia che quest'ultimo riponeva nei confronti dell'aggressore, vicino di casa e padre di un coetaneo. Al fine di valutare il turbamento provocato dal fatto in commento, occorre anche considerare che lo stesso è stato posto in essere nell'ambito di una comunità ristretta, in cui il fatto ha avuto rilevante risalto, come comprovato dalla documentazione in atti, situazione che ha certamente acuito la condizione di disagio del danneggiato.
I testimoni sentiti sul punto hanno inoltre confermato come Parte_1 fino al raggiungimento della maggiore età abbia avvertito la necessità di essere accompagnato dal padre in occasione delle uscite fuori di casa, per timore di incontrare Al riguardo il teste ha Controparte_1 Testimone_1 riferito “(…) le volte in cui lo vedevo in giro in paese, sempre almeno un paio di volte a settimana, ra sempre col padre il quale mi ha sempre detto Pt_1 che il ragazzo non voleva uscire da solo”. Anche ha riferito Testimone_2 che “della violenza subita da di cui mi si chiede, si parlava al Parte_1 tempo in paese, ma me ne riferì direttamente anche il Padre . Dopo Pt_2 che mi venne raccontato quell'episodio non è mai praticamente capitato di vedere n giro in paese, ma preciso che io esco pochissimo di casa e Pt_1 non frequento luoghi di aggregazione in paese come la piazza o i bar. Nelle rare mie uscite, negli anni mi è capitato sporadicamente di vedere n Pt_1 macchina o a piedi in compagnia dei suoi genitori, mentre non mi è mai capitato di vederlo da solo in giro”. Non è stato invece dimostrato che abbia dovuto seguire un Parte_1 percorso psicologico per superare il fatto, poiché dell'assunto non vi è nessuna prova documentale, mentre i testi hanno riferito de relato.
Né vi è nemmeno prova della sussistenza di un nesso di causalità tra l'andamento scolastico di e il fatto di reato. Sono state infatti Parte_1 prodotte in causa soltanto le pagelle degli anni successivi al fatto, ma non quelle antecedenti. Non potendosi per tale ragione operare un raffronto tra l'andamento scolastico antecedente e successivo, non è possibile affermare che vi sia stato un peggioramento e che questo peggioramento sia riconducibile ai fatti subiti.
Tenuto conto di tutte le circostanze di cui sopra e, riassuntivamente, della sofferenza inflitta attraverso la lesione della liberà e dignità sessuale, dell'età minore della vittima, dell'incidenza sullo stile di vita successivo fino alla maggiore età, per un arco temporale di cinque anni, il danno morale ed esistenziale subito da può essere equitativamente determinato in Parte_1 misura pari a 20.000,00 euro (quantificato ai valori attuali).
Deve inoltre essere riconosciuto il danno da mancata disponibilità della somma riconosciuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato l'equivalente monetario del danno subito. Detto danno può essere liquidato in via equitativa ai sensi degli articoli 1126 e 2056 c.c. applicando gli interessi al tasso legale. Tali interessi non devono essere calcolati sulla somma rivalutata al momento attuale, ma sulla somma capitale (ottenuta mediante devalutazione della somma liquidata) rivalutata di anno in anno dalla data dell'illecito a quella attuale (secondo il criterio indicato da Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712). Seguendo il calcolo sopra indicato l'importo, complessivo di interessi, è pari a 24.313,57 euro, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al saldo. 10.2. Quanto alla posizione di e , genitori della Parte_2 Parte_3 persona offesa, si è già detto circa la risarcibilità iure proprio del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti della vittima di un reato.
Nel presente giudizio detti attori hanno provato come dalla commissione del reato sia derivato un mutamento nelle loro abitudini di vita, dato dalla necessità di non lasciare mai solo il figlio per un arco Persona_6 temporale pari ad almeno cinque anni (fino al raggiungimento della maggiore età).
Non vi è prova di danni patrimoniali (es. spese mediche o per terapie psicologiche), né di ulteriori specifiche tipologie di danno. Il danno subito da e può essere quindi Parte_2 Parte_3 equitativamente determinato in misura pari a 4.000,00 euro ciascuno.
Anche in questo caso deve essere riconosciuto il danno da ritardo mediante applicazione degli interessi secondo il criterio di calcolo sopra riportato. L'importo finale è dunque pari a 4.862,74 euro, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
Dagli importi così riconosciuti deve essere detratta la provvisionale eventualmente già percepita. 11. Le spese processuali del giudizio penale sono state già liquidate in quella sede.
12. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
è quindi tenuto al rimborso in favore degli attori delle Controparte_1 spese del procedimento cautelare ante causam e del presente giudizio.
Quelle del procedimento cautelare vengono liquidate in misura pari a
4.500,00 euro oltre spese generali, accessori e spese vive. Quelle del giudizio di merito, tenuto conto del valore della causa (fino a 52.000,00 euro) e dell'attività difensiva svolta, in misura pari a 7.600,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive.
13. Infine, sempre in ragione della soccombenza, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa devono essere poste a carico del convenuto secondo la liquidazione di cui al Controparte_1 decreto del 20 dicembre 2021.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: DICHIARA che è erede di Controparte_1 Persona_1 DICHIARA prescritto il diritto di accettare l'eredità di da Persona_1 parte di e Controparte_2 CP_4 Controparte_3 CP_5
[...]
CONDANNA al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1 in misura pari a 24.313,57 euro, oltre interessi al tasso legale Parte_1 dalla decisione al saldo;
CONDANNA al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1
e in misura pari a 4.862,74 euro ciascuno, oltre Parte_2 Parte_3 interessi al tasso legale dalla decisione al saldo;
CONDANNA al rimborso in favore degli attori delle Controparte_1 spese del procedimento cautelare in misura pari a 4.500,00 euro oltre spese generali, accessori e spese vive e del presente giudizio in misura pari a
7.600,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive.
PONE definitivamente a carico di le spese della Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio come da decreto del 20 dicembre 2021. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 24 maggio 2025
Il GIUDICE
Monica Mascia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9243/2016 promossa da:
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Cagliari, via Dante n. 89, presso lo studio dell'avvocato Carlo Dessì, che li rappresenta unitamente all'avvocato Valerio Fundarò in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;
attori contro
( ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4 Selargius, viale Trieste n. 18, presso lo studio dell'avvocato Stefano Burranca, che lo rappresenta in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
e contro
( ), Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
( , ( ), C.F._6 CP_4 C.F._7
( ), CP_5 C.F._8 convenuti contumaci
CONCLUSIONI Nell'interesse della parte attrice:
“Piaccia al Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
In via principale accertare e dichiarare che è unico Controparte_1 erede di , nata a [...] il [...] e deceduta il 27/01/02, ex Persona_1 artt. 474, 476 e segg., 485 c.c., dichiarando nel contempo la mancata accettazione della medesima eredità e comunque l'intervenuta prescrizione per decorso del termine di dieci anni ai sensi dell'art. 480 c.c. nei confronti degli ulteriori chiamati Controparte_2 CP_4 [...] e e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il CP_3 CP_5 medesimo è unico proprietario dell'abitazione e Controparte_1 dell'adiacente locale commerciale situati a Pimentel (CA) e censiti al foglio 8, mappale 587 sub 2 (immobile categoria c/2 di 200 metri quadri situato nella strada comunale Guasila Pimentel al piano terra), al foglio 8, mappale
587 sub 1 (immobile residenziale categoria a/7 di 22,5 vani situato nella strada comunale Guasila Pimentel al piano terra e piano interrato) ed infine al foglio 8, mappale 78 (vigneto di ettari 0, are 72, centiare 60, particella interessata da immobile urbano di cui ai mappali precedenti ma non ancora regolarizzato).
In via ulteriormente principale: condannare ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c.
al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori nella Controparte_1 misura di Euro 70.000,00=, o nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, in virtù della sentenza di condanna n. 1932 del 08/11/10, depositata il 07/02/11, del Tribunale Collegiale di Cagliari, per tutti i fatti ivi indicati relativi al reato consumato di violenza sessuale di cui all'art. 609 quater c.p. e tentato di cui agli artt. 81, cpv. 56, 609 bis e ter c.p., commessi ai danni di all'epoca dei fatti minore degli anni quattordici, il Parte_1 tutto oltre alle spese legali liquidate nei tre gradi di giudizio penale.
In via subordinata accertare e dichiarare quali fra i convenuti siano eredi della defunta determinando altresì le rispettive quote ereditarie Persona_1
e condannando ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. comunque al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori in virtù della predetta sentenza di condanna n. 1932 del 08/11/10, depositata il 07/02/11, nella misura di
Euro 70.000,00= come quantificata al punto precedente. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello per sequestro conservativo e del successivo reclamo proposti dagli attori nei confronti di .”. Controparte_1 Nell'interesse della parte convenuta : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Giustizia adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi in fatto e in diritto espressi nella superiore espositiva:
In via preliminare:
1. Disporre l'integrazione del contradditorio con tutti i nipoti del de cuius;
Nel merito:
2. Rigettare la domanda attorea di accertamento dell'accettazione tacita di eredità da parte del , in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto, dichiarando che il non ha assunto la qualità di Controparte_1 erede;
3. Rigettare la domanda attorea di risarcimento del danno nella misura di euro 70.000,00, in quanto non conforme con la verità processuale accertata dal Giudice Penale con Giudicato, confermando il danno risarcibile nella misura di euro 5.000,00 già determinata dall'autorità penale;
4. Il tutto, con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P. come per legge.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio Parte_3 Persona_2 CP_5
e premettendo quanto Controparte_3 CP_4 Controparte_2 segue:
- con sentenza n. 1932, depositata in data 7 febbraio 2011, il Tribunale di
Cagliari ha condannato alla pena di due anni di reclusione Controparte_1 per il reato di violenza sessuale consumata di cui all'art. 609-quater, c.p. e tentata di cui agli artt. 609-bis e ter, c.p. commessi ai danni di Parte_1 all'epoca dei fatti minore degli anni quattordici;
- con detta sentenza è stato inoltre condannato al Controparte_1 risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, e al pagamento di una provvisionale pari a 5.000,00 euro, oltre al rimborso delle spese legali conseguenti alla costituzione di parte civile in misura pari a 3.500,00 euro oltre spese generali, iva e cpa;
- la sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Cagliari, nonché dalla Corte di Cassazione, con condanna del convenuto al pagamento delle ulteriori spese di lite;
- gli attori non sono ancora riusciti a mettere in esecuzione i titoli poiché
pur occupando stabilmente un immobile situato in Controparte_1
Pimentel ancora formalmente intestato alla madre deceduta in Persona_1 data 27 gennaio 2002, non risulta proprietario di alcun bene;
- gli attori hanno presentato ricorso al fine di ottenere il sequestro conservativo dei beni dell'odierno convenuto, ricorso che è stato dapprima rigettato e poi accolto in sede di reclamo, con provvedimento con il quale è stato autorizzato il sequestro anche degli immobili ancora intestati a Per_1
fino alla concorrenza di 70.000,00 euro;
[...]
- gli attori hanno dunque incardinato il presente giudizio al fine di a) accertare in capo a la qualità di erede di b) Controparte_1 Persona_1 dichiarare la prescrizione del diritto di Controparte_2 CP_4 e di accettare l'eredità di c) Controparte_3 CP_5 Persona_1 condannare al risarcimento del danno subito dagli attori in Controparte_1 conseguenza della condotta dallo stesso posta in essere.
1.1. In ordine alla domanda di accertamento in capo a Controparte_1 della qualità di unico erede di gli attori hanno precisato quanto Persona_1 segue:
- al momento del decesso era proprietaria dell'immobile - Persona_1 composto da un'abitazione e dall'adiacente locale commerciale - censito in catasto al foglio 8, mappale 587, sub. 2 e foglio 8, mappale 587, sub. 1, nonché del vigneto censito in catasto al foglio 8, mappale 78;
- detti immobili risultano ancora intestati a Persona_1
- chiamati all'eredità erano i figli Controparte_1 Controparte_2
e ; CP_4 Controparte_3 CP_5
- tra tutti i chiamati, è l'unico ad aver posseduto e Controparte_1 disposto dei beni ereditari in via esclusiva, pur non avendo mai formalmente accettato l'eredità;
- è nondimeno erede ai sensi degli articoli 474, 475 e Controparte_1
485 c.c. in quanto a) continua ad occupare l'immobile ereditario, nel quale risiede fin dal 1991 e nel quale ha ricevuto la notifica del ricorso per sequestro conservativo;
b) ha realizzato negli immobili ereditari opere di miglioramento fondiario;
c) successivamente al decesso di ha concesso in Persona_1 locazione alla società Sa Leonica s.r.l. una parte del fabbricato composto da piazzale in cemento e in sterrato e alla casa del custode e con contratto del 1 febbraio 2013, registrato in data 6 febbraio 2013, ha concesso in locazione a il vigneto di cui al foglio 8 mappale 78; d) ha presentato presso Parte_4 il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si è dichiarato proprietario dei beni ereditari.
1.2. Sulla domanda di risarcimento del danno hanno invece precisato:
- stante l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna, gli attori hanno il diritto ad essere risarciti dai danni subiti ai sensi degli articoli 185 c.p. e 2059 c.c.;
- oltre al danno derivante dalla lesione della propria sfera Parte_1 sessuale – che gli ha provocato un senso di angoscia a di paura nei confronti di tanto da costringerlo a rivolgersi a uno psicologo – nel Controparte_1 periodo immediatamente successivo ai fatti ha visto scadere il proprio rendimento scolastico e si è visto costretto ad abbandonare l'attività sportiva da sempre praticata per la vergogna e il timore del giudizio dei suoi coetanei, così come a limitare le frequentazioni con l'altro sesso;
- anche i suoi familiari hanno subito un danno, consistito nel radicale mutamento delle abitudini di vita, il padre infatti non lasciava mai solo il figlio nelle occasioni di vita sociale onde evitare che egli potesse incontrare e nell'angoscia acuita dalle notizie pubblicate dalla stampa Controparte_1 e dal clamore che le stesse avevano suscitato nell'ambito della ristretta comunità locale di Pimentel;
- il danno è quantificabile in misura pari a 70.000,00 euro, di cui 40.000,00 in favore di e 10.000,00 euro ciascuno in favore di Parte_1 Parte_2
e , oltre le spese del giudizio penale e civile. Parte_3
2. Con comparsa depositata in data 23 settembre 2017, si è costituito in giudizio il quale ha preliminarmente eccepito il difetto di Controparte_1 integrità del contraddittorio nei confronti dei figli dei chiamati all'eredità non accettanti, a loro volta chiamati in virtù dell'istituto della rappresentazione.
2.1. Nel merito ha replicato in ordine all'affermata sua qualità di erede di che: Persona_1
- egli non ha posto in essere atti di accettazione dell'eredità;
- a tal fine non assume rilevanza il fatto che egli abbia continuato a risiedere presso l'abitazione materna dopo l'apertura della successione posto che l'immissione in possesso e gli atti meramente conservativi di beni ereditari non comportano accettazione tacita;
- l'esponente non ha invece mai posto in essere atti di disposizione o locazioni, né ha mai dichiarato di essere titolare di beni caduti in successione.
2.2. Sulla domanda di risarcimento del danno ha sostenuto:
- il fatto, pur trattandosi di reato contro la persona, non è stato ritenuto di particolare gravità già in sede penale, ove infatti sono stati riconosciuti i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale;
- la richiesta risarcitoria di controparte è dunque esorbitante e non giustificata da certificazioni mediche o documenti equipollenti idonei a dimostrare il nesso di causalità tra la condotta e i danni lamentati;
- la richiesta risarcitoria deve dunque essere circoscritta a quanto già riconosciuto in sede penale.
3. , e CP_5 Controparte_3 CP_4 Controparte_2 benché ritualmente citati non si sono costituiti in giudizio.
4. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., nelle prime memorie il convenuto ha aggiunto che:
- poiché egli aveva la residenza presso l'abitazione materna già prima del decesso, non vi è stata alcuna immissione nel possesso posteriormente all'apertura della successione;
- il contratto di locazione in favore del sig. aveva ad oggetto Parte_4 beni diversi da quelli ereditari ed è stato stipulato in data 1 febbraio 2013, oltre il termine di 10 anni previsto per l'accettazione dell'eredità, quando dunque il relativo diritto era già prescritto;
- non costituisce atto di accettazione dell'eredità nemmeno la presentazione della richiesta di autorizzazione di variante in corso d'opera, in quanto risalente al 10 giugno 1992 e quindi a data anteriore all'apertura della successione, avvenuta in data 27 gennaio 2002;
- la documentazione relativa al consorzio di bonifica del 19 ottobre 2016, invece, oltre che generica è riferibile non personalmente al convenuto, ma alla
Parte_5
4.1. Gli attori, invece, preso atto della non contestazione in ordine all'occupazione dell'abitazione caduta in successione hanno rilevato come debba ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 485 c.c., non avendo il convenuto provato di aver provveduto a redigere l'inventario nel termine di legge. Nelle terze memorie gli attori hanno rappresentato che in seguito ad istanza di accesso inoltrata all'Agenzia delle Entrate era emersa l'esistenza di un contratto di locazione di immobile ereditario in favore del sig. Per_3
datato 24 luglio 2007.
[...]
5. Acquisito l'originale del contratto di locazione in commento, il convenuto ha disconosciuto la sottoscrizione nello stesso apposta ed è stata quindi disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se la firma in esso contenuto fosse o meno riconducibile al convenuto.
6. Il processo è stato inoltre istruito mediante produzioni documentali, interrogatorio formale e prova testimoniale.
7. All'udienza del 9 maggio 2024 la causa è stata tenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** *** *** 8. La domanda volta all'accertamento in capo a della Controparte_1 qualità di erede di è fondata e deve essere accolta, nei limiti di Persona_1 cui alle precisazioni che seguono.
Costituisce circostanza pacifica in causa, in quanto non contestata – ed anzi positivamente affermata – dal convenuto che egli successivamente al decesso della madre abbia continuato ad occupare l'abitazione Persona_4 materna, caduta in successione, sita in Pimentel, loc. Is Schirrus snc, ove egli ha mantenuto la residenza. Rispetto al chiamato che 'a qualsiasi titolo' sia al possesso dei beni ereditari, l'art. 485 c.c. prevede che questi debba redigere l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, in difetto è considerato erede puro e semplice. Secondo l'univoca interpretazione della norma in commento, la nozione di 'possesso' in essa contenuto è da intendersi in senso lato, come relazione materiale tra chiamato e beni (in tal senso Cass. civ., sez. II, 22 giugno 1995, n. 7076 secondo cui “Ai fini della situazione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, come previsto dall'art. 485 c.c., è necessaria, ma è anche sufficiente, una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità, e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni). È evidente come la norma si riferisca letteralmente alle ipotesi in cui il possesso del chiamato sia già esistente al momento dell'apertura della successione. Ciò tuttavia non esclude che, ai fini della fattispecie, assuma rilevanza anche un possesso acquisito in via successiva. La sola differenza risiede nel fatto per cui nel primo caso il termine di tre mesi per la redazione dell'inventario decorre dall'apertura della successione, mentre nel secondo dal momento di inizio del possesso (tanto è stato da ultimo ribadito da Cass. civ., sez. II, 1 giugno 2023, n. 15587, la quale ha precisato che l'art. 485 c.c. stabilisce “al comma 1, che il chiamato in possesso deve fare l'inventario entro tre mesi che decorrono dall'apertura della successione o dalla notizia della medesima, altrimenti è erede puro e semplice. Sebbene la norma si riferisca letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già, al momento dell'aperta successione, nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, ciò non vuol dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Invero, nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso (Cass. n. 15690/2020; n.
1438/2020).
Alla luce di quanto esposto è dunque infondata la tesi del convenuto, che sembrerebbe escludere l'operatività in concreto dell'art. 485 c.c. sulla base dell'argomentazione secondo cui a) l'immissione in possesso dei beni ereditari non integra accettazione tacita, b) egli non si sarebbe immesso nel possesso dell'abitazione materna successivamente al decesso, ma si sarebbe limitato a continuare ad abitarvi senza soluzione di continuità. È indubbio che la mera immissione in possesso non comporti di per sé accettazione tacita di eredità: tale situazione fattuale, infatti, viene in rilievo non ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.c., ma a norma dell'art. 485 c.c., che, come sopra esposto, si riferisce proprio all'ipotesi in cui il chiamato al momento dell'apertura della successione sia già al possesso di beni ereditari, pur trovando applicazione anche alle ipotesi in cui tale immissione avvenga successivamente (in tema Cass. civ., sez. VI, ord. 23 luglio 2020, n. 1569 così massimata: “L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius.”). Nel caso in esame, poiché è rimasto nel possesso Controparte_1 dell'abitazione materna e non ha redatto l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, egli è divenuto erede puro e semplice di ai sensi dell'art. 485 c.c. Persona_1
8.1. Ad abundantiam, vi è anche prova in atti del compimento di atti dispositivi del patrimonio ereditario.
È stato infatti acquisito agli atti il contratto, recante la data del 24 luglio
2007, con il quale ha concesso in locazione a Controparte_1 Per_3
in qualità di legale rappresentante della società Sa Leonica s.r.l., la
[...] porzione di terreno, comprendente il piazzale in cemento di 500 mq, piazzale in sterrato di 300 mq e casa del custode di 90 mq, insistenti sul lotto di terreno distinto in catasto al foglio 8 mappale 78, ancora intestato alla de cuius Per_1
(cfr. visura catastale prodotta dallo stesso convenuto nelle terze
[...] memorie di cui all'art. 183 c.p.c.). Come accertato in sede di consulenza grafologica, disposta in conseguenza del disconoscimento della sottoscrizione da parte di la Controparte_1 firma apposta nel contratto di locazione è certamente riconducibile al convenuto. Il raffronto con i documenti di comparazione ha consentito di accertare, pur nella variabilità morfologica della sottoscrizione, la presenza nella firma disconosciuta dei medesimi parametri strutturali riscontrati nelle firme autografe, parametri non riproducibili da un imitatore. Tra questi oltre a ritmo, ampiezze e loro variazioni, distribuzione dello spazio interno e pari dosaggio dello spazio tra le due locuzioni, pari disposizione lungo il rigo e nello spazio, il ctu ha individuato ulteriori elementi di dettaglio quali: a) attacco posto in posizione elevata e doppia angolatura nella formazione delle lettera maiuscola iniziale, b) nesso di legamento curvo e dinamico alla lettera che la segue -e; c) formazione di movimento unico nel gruppo -ei- con puntino della I unito in forma curva alla lettera, d) formazione di asola ovoidale entro la lettera -e e amplificazione del calibro della prima delle due D;
e) rovesciamento a sinistra della lettera V e gancetto di formazione;
f) contorsione assiale in attacco di nome;
g) formazione progressiva della lettera
Z e di tutto il gruppo -zio estremamente veloce, dinamico e personalizzato.
Non meritano accoglimento invece le osservazioni alla ctu presentate dal convenuto. In primo luogo, a fronte dell'iniziale omessa analisi dei documenti di comparazione offerti dal convenuto, il consulente nella versione definitiva della relazione ha provveduto ad esaminare anche le comparative indicate dal convenuto ed è giunto alle medesime conclusioni in termini di riconducibilità
a della sottoscrizione apposta nel contratto di locazione Controparte_1 oggetto di esame. Inoltre il consulente, anche mediante il richiamo alla letteratura di settore, ha dato ampio conto dell'attendibilità delle tecniche di indagine impiegate, della centralità, nell'esame, dell'interpretazione correlata alle condizioni oggettive e soggettive del momento grafico e delle ragioni dell'utilizzo del microscopio digitale in luogo dello stereomicroscopio. A tale ultimo proposito il consulente ha specificato infatti che “lo stereomicroscopio è utile perché soddisfa l'occhio con la magnificenza delle sue immagini, tuttavia poco o nulla assolve il compito tecnico perché non dispone di fonti di illuminazione se non esterne, non possiede la risoluzione degli IIRR e dell'UUVV. Soprattutto, contrariamente a quanto affermato dal difensore, non misura le tre dimensioni, al limite le cristallizza nella immagine e solo con determinate condizioni di luce (che si possono benissimo ricreare anche con gli strumenti in uso dei grafologi), ma non le misura.”. È stato quindi provato che successivamente al decesso di
[...] ha disposto di un bene ereditario mediante concessione Persona_5 dello stesso in locazione a terzi con riscossione dei relativi canoni.
A tale ultimo riguardo infatti occorre osservare come il convenuto non abbia provato, e nemmeno mai allegato, di aver depositato i canoni di locazione presso un conto intestato all'eredità di con la Persona_1 conseguenza che può fondatamente presumersi che egli li abbia riscossi, con ciò ponendo in essere un atto dispositivo – e non meramente conservativo – integrante accettazione tacita di eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. (Cass. civ., sez. II, 8 giugno 2015, n. 11823).
9. Tanto considerato, deve concludersi che è erede di Controparte_1
Persona_1 Non può però in questa sede essere accertato se egli sia l'unico erede. Unitamente a sono chiamati all'eredità gli altri Controparte_1 convenuti, e Controparte_2 CP_4 Controparte_3 CP_5
anch'ess figli di
[...] Persona_1 Costoro non hanno né accettato formalmente l'eredità, né compiuto atti che presuppongono la volontà di accettare l'eredità integranti accettazione tacita nel termine di dieci anni dall'apertura della successione. Detti convenuti, rimasti contumaci, non si sono nemmeno presentati a rendere l'interrogatorio formale dedotto sul punto, così confermando di non avere alcun interesse verso l'eredità in commento. Il loro diritto di accettare l'eredità deve dunque ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c. e la domanda in tal senso formulata dagli attori deve trovare accoglimento.
Nessuna statuizione può essere invece resa nei confronti degli ulteriori chiamati in rappresentazione ai sensi dell'art. 468 c.c. Non è contestato in causa che vi siano ulteriori chiamati (figli dei convenuti), i quali tuttavia non sono stati personalmente individuati, né citati nel presente giudizio. Nessun accertamento circa l'accettazione o mancata accettazione dell'eredità da parte di costoro può dunque essere resa in questa sede.
Da tanto deriva che deve essere dichiarato erede di Controparte_1
domanda rispetto alla quale gli ulteriori chiamati non sono Persona_1 litisconsorti necessari, essendo parti necessarie solo il soggetto nei cui confronti deve essere accertata la qualità di erede e colui che ha interesse a detto accertamento (nel caso in esame i creditori dell'erede), ma non può essere dichiarato anche che egli sia l'unico erede, poiché ciò implica l'ulteriore accertamento in ordine al difetto della qualità di erede dei chiamati in rappresentazione, soggetti estranei al giudizio e rispetto ai quali non è stata formulata alcuna specifica domanda. 10. Deve essere ora analizzata la domanda di risarcimento del danno.
Con sentenza 1932/2010 è stata condannato per il delitto Controparte_1 consumato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p. ai danni di Pt_1
per averlo costretto a subire toccamenti sulle parti intime, nonché per il
[...] delitto tentato di violenza sessuale per aver tentato di congiungersi a lui mediante avvicinamento dei propri genitali al corpo della vittima, senza riuscirci grazie alla reazione di quest'ultima. Per tali fatti, avvenuti in data 13 maggio 2008, è stato Controparte_1 condannato alla pena di 2 anni di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, e al pagamento in favore delle parti civili ( Pt_2
e ) di una provvisionale di 5.000,00 euro per il danno
[...] Parte_3 cagionato, da liquidarsi in separato giudizio, e della somma di 3.500,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, a titolo di rimborso delle spese di costituzione di parte civile. La sentenza è stata integralmente confermata dalla Corte d'appello di Cagliari, che ha anche condannato al rimborso delle Controparte_1 ulteriori spese processuali in misura pari a 900,00 euro, oltre iva e cpa, mentre il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 17 aprile 2013. L'art. 185 c.p. dispone che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga l'autore, o i soggetti che rispondono per il fatto di questi a norma delle leggi civili, al risarcimento del danno.
Il risarcimento del danno non patrimoniale – che propriamente interessa in questa sede – spetta, oltre che alla persona offesa, anche ai soggetti che da tale condotta abbiano subito un pregiudizio, in ragione del rapporto familiare intercorrente con la vittima del reato. Anche i danni subiti dai prossimi congiunti, infatti, sono conseguenza immediata e diretta del reato, sub specie di propagazione delle conseguenze dell'illecito alle vittime secondarie, vale a dire a quei soggetti che sono collegati da un legame significativo con il soggetto danneggiato in via primaria (Cass. civ., sez. un., 1 luglio 2002, n.
9556). Il fatto che in sede penale vi sia stata una condanna generica al risarcimento del danno, con riconoscimento di una provvisionale, assume nel giudizio civile effetto vincolante sulla statuizione di condanna al risarcimento del danno, ma resta ferma la necessità dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal fatto e dal nesso di causalità tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. civ., sez.
III, ord. 5 maggio 2020, n. 8477). Il danno non patrimoniale, quindi, deve essere in sede civile specificamente allegato e provato, non potendo mai considerarsi in re ipsa, pur potendosi ricorrere allo strumento delle presunzioni (Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2018, n. 11269). Con specifico riguardo poi alla quantificazione danni non patrimoniali, specie se derivanti da reati di violenza sessuale, è stata riconosciuta la necessità di ricorrere al criterio equitativo, stante la difficoltà da parte dei danneggiati di proporne una precisa quantificazione (Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2011, n. 13611). A tal fine occorre avere riguardo alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive della persona, all'entità della sofferenza e al turbamento dell'animo, operando un ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze che nel caso concreto abbiano potuto avere incidenza positiva o negativa sull'ammontare del pregiudizio (Cass. civ., sez. III, 13 settembre 2018, n. 22272). 10.1. Tanto precisato, ha lamentato un danno consistente Parte_1 nella lesione della propria libertà sessuale, nel turbamento conseguente alla condotta subita, considerato anche il contesto sociale in cui il fatto è avvenuto, nella avvertita necessità di essere accompagnato dai genitori in tutte le occasioni di vita sociale, nello scadimento del suo rendimento scolastico e nell'abbandono dell'attività sportiva fino ad allora esercitata per timore del giudizio dei suoi coetanei.
Il pregiudizio lamentato è qualificabile come danno morale ed esistenziale.
La lesione della libertà sessuale è insita nella condotta posta in essere dal convenuto, così come accertata in sede penale, da cui è certamente derivato un pregiudizio che deve essere valutato tenendo conto della giovane età della vittima, che all'epoca dei fatti aveva solo tredici anni, e del contesto in cui la condotta è stata realizzata, approfittando del rapporto di fiducia che quest'ultimo riponeva nei confronti dell'aggressore, vicino di casa e padre di un coetaneo. Al fine di valutare il turbamento provocato dal fatto in commento, occorre anche considerare che lo stesso è stato posto in essere nell'ambito di una comunità ristretta, in cui il fatto ha avuto rilevante risalto, come comprovato dalla documentazione in atti, situazione che ha certamente acuito la condizione di disagio del danneggiato.
I testimoni sentiti sul punto hanno inoltre confermato come Parte_1 fino al raggiungimento della maggiore età abbia avvertito la necessità di essere accompagnato dal padre in occasione delle uscite fuori di casa, per timore di incontrare Al riguardo il teste ha Controparte_1 Testimone_1 riferito “(…) le volte in cui lo vedevo in giro in paese, sempre almeno un paio di volte a settimana, ra sempre col padre il quale mi ha sempre detto Pt_1 che il ragazzo non voleva uscire da solo”. Anche ha riferito Testimone_2 che “della violenza subita da di cui mi si chiede, si parlava al Parte_1 tempo in paese, ma me ne riferì direttamente anche il Padre . Dopo Pt_2 che mi venne raccontato quell'episodio non è mai praticamente capitato di vedere n giro in paese, ma preciso che io esco pochissimo di casa e Pt_1 non frequento luoghi di aggregazione in paese come la piazza o i bar. Nelle rare mie uscite, negli anni mi è capitato sporadicamente di vedere n Pt_1 macchina o a piedi in compagnia dei suoi genitori, mentre non mi è mai capitato di vederlo da solo in giro”. Non è stato invece dimostrato che abbia dovuto seguire un Parte_1 percorso psicologico per superare il fatto, poiché dell'assunto non vi è nessuna prova documentale, mentre i testi hanno riferito de relato.
Né vi è nemmeno prova della sussistenza di un nesso di causalità tra l'andamento scolastico di e il fatto di reato. Sono state infatti Parte_1 prodotte in causa soltanto le pagelle degli anni successivi al fatto, ma non quelle antecedenti. Non potendosi per tale ragione operare un raffronto tra l'andamento scolastico antecedente e successivo, non è possibile affermare che vi sia stato un peggioramento e che questo peggioramento sia riconducibile ai fatti subiti.
Tenuto conto di tutte le circostanze di cui sopra e, riassuntivamente, della sofferenza inflitta attraverso la lesione della liberà e dignità sessuale, dell'età minore della vittima, dell'incidenza sullo stile di vita successivo fino alla maggiore età, per un arco temporale di cinque anni, il danno morale ed esistenziale subito da può essere equitativamente determinato in Parte_1 misura pari a 20.000,00 euro (quantificato ai valori attuali).
Deve inoltre essere riconosciuto il danno da mancata disponibilità della somma riconosciuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato l'equivalente monetario del danno subito. Detto danno può essere liquidato in via equitativa ai sensi degli articoli 1126 e 2056 c.c. applicando gli interessi al tasso legale. Tali interessi non devono essere calcolati sulla somma rivalutata al momento attuale, ma sulla somma capitale (ottenuta mediante devalutazione della somma liquidata) rivalutata di anno in anno dalla data dell'illecito a quella attuale (secondo il criterio indicato da Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712). Seguendo il calcolo sopra indicato l'importo, complessivo di interessi, è pari a 24.313,57 euro, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al saldo. 10.2. Quanto alla posizione di e , genitori della Parte_2 Parte_3 persona offesa, si è già detto circa la risarcibilità iure proprio del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti della vittima di un reato.
Nel presente giudizio detti attori hanno provato come dalla commissione del reato sia derivato un mutamento nelle loro abitudini di vita, dato dalla necessità di non lasciare mai solo il figlio per un arco Persona_6 temporale pari ad almeno cinque anni (fino al raggiungimento della maggiore età).
Non vi è prova di danni patrimoniali (es. spese mediche o per terapie psicologiche), né di ulteriori specifiche tipologie di danno. Il danno subito da e può essere quindi Parte_2 Parte_3 equitativamente determinato in misura pari a 4.000,00 euro ciascuno.
Anche in questo caso deve essere riconosciuto il danno da ritardo mediante applicazione degli interessi secondo il criterio di calcolo sopra riportato. L'importo finale è dunque pari a 4.862,74 euro, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
Dagli importi così riconosciuti deve essere detratta la provvisionale eventualmente già percepita. 11. Le spese processuali del giudizio penale sono state già liquidate in quella sede.
12. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
è quindi tenuto al rimborso in favore degli attori delle Controparte_1 spese del procedimento cautelare ante causam e del presente giudizio.
Quelle del procedimento cautelare vengono liquidate in misura pari a
4.500,00 euro oltre spese generali, accessori e spese vive. Quelle del giudizio di merito, tenuto conto del valore della causa (fino a 52.000,00 euro) e dell'attività difensiva svolta, in misura pari a 7.600,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive.
13. Infine, sempre in ragione della soccombenza, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa devono essere poste a carico del convenuto secondo la liquidazione di cui al Controparte_1 decreto del 20 dicembre 2021.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: DICHIARA che è erede di Controparte_1 Persona_1 DICHIARA prescritto il diritto di accettare l'eredità di da Persona_1 parte di e Controparte_2 CP_4 Controparte_3 CP_5
[...]
CONDANNA al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1 in misura pari a 24.313,57 euro, oltre interessi al tasso legale Parte_1 dalla decisione al saldo;
CONDANNA al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1
e in misura pari a 4.862,74 euro ciascuno, oltre Parte_2 Parte_3 interessi al tasso legale dalla decisione al saldo;
CONDANNA al rimborso in favore degli attori delle Controparte_1 spese del procedimento cautelare in misura pari a 4.500,00 euro oltre spese generali, accessori e spese vive e del presente giudizio in misura pari a
7.600,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive.
PONE definitivamente a carico di le spese della Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio come da decreto del 20 dicembre 2021. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 24 maggio 2025
Il GIUDICE
Monica Mascia