Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tuscolana, n. 739, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Vincenzo Brasca, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Guidonia Montecelio, Via Controparte_1
Nomentana, n. 55, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Pirro, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Roma, in data 18.07.1998, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 707, Parte II, Serie A05, Anno 1998), Per_ sono genitori di (nata in data [...]), (nato in data [...]), Per_1
(nato in data [...]). Per_3
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza presidenziale del 21.09.2018, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, omologata con decreto del Tribunale di Tivoli del
08.11.2018.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle seguenti condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- Pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori;
Per_3
- Collocamento prevalente del figlio presso la madre, nell'abitazione di Per_3
Fonte Nuova, Via Cicerone, n. 10/A;
- Assegnazione dell'indicata abitazione alla madre;
- Frequentazione del figlio con il padre, secondo le determinazioni e gli Per_3 impegni del figlio, ormai vicino alla maggiore età;
- Contributo del padre al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre dell'importo mensile di Euro 300,00, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre adeguamento Istat come per legge;
- Assegno unico erogato in favore dei figli da percepirsi interamente dalla madre;
- Spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore interamente a carico del padre;
- Spese di lite compensate, in virtù dell'esito conciliativo.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 3
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e , presso il Comune di Roma, in data 18.07.1998;
[...] Controparte_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto
n. 707, Parte II, Serie A05, Anno 1998);
3) Dispone che le condizioni di cessazione degli effetti civili matrimonio siano conformi a quelle concordate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.01.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai