Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza dell'11/03/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9263/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli avv.ti Parte_1
Rosa Mineo e Rosario Campione;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Marta Odorizzi;
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Calabretta;
-Resistenti-
Le parti concludevano come da note autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.10.2024, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 022 2024 90080596 49/000, notificato in data
17.09.2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Brescia con cui è stato intimato
1
2.781,97 asseritamente dovuti a titolo di contributi previdenziali IVS anno 2015, presuntivamente notificato l'08.05.2016.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: la mancata notifica dell'avviso di addebito opposto e decadenza del diritto di iscrizione a ruolo ai sensi del d.lgs. 46/99; l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 3 l. 335/95, anche successiva all'eventuale intervenuta notifica dell'avviso di addebito opposto.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse la revoca e/o l'annullamento dell'avviso di intimazione e del conseguente avviso di addebito supra descritto.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
L nel costituirsi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_3 la regolarità dell'azione di riscossione e l'insussistenza dell'invocata prescrizione.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza dell'11.03.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Osserva il decidente che quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99. Si ricorda infatti che l'art. 24 del D.
L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare
2 il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez.
III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n.
2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010 ). Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare
(in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”. L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle
3 forme ordinarie. Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt.
617 e 618 bis c.p.c.. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003;
Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass.
n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
4 E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n.
16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Quanto alla giurisdizione e alla competenza, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr., in tal senso,
Cass., 5 giugno 2008, n. 14831).
Anche la competenza andrà poi determinata sulla base della natura del credito: il provvedimento dovrà essere impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro solo in presenza di crediti di natura previdenziale mentre il giudizio andrà proposto innanzi alle sezioni ordinarie in presenza di crediti relativi ad entrate statali non tributarie o a sanzioni amministrative.
Tanto premesso, nel caso di specie, la giurisdizione e competenza del giudice adito è
CP_ naturalmente limitata ai crediti di natura previdenziale dovuti all' con esclusione di tutti gli altri (sanzioni amministrative, tributi vari), avendo, peraltro, ad oggetto la presente impugnativa esclusivamente tali contributi.
Passando al merito dei motivi di opposizione, osserva il decidente che è necessario verificare la rituale notifica dell'avviso di addebito sotteso all'atto impugnato e la eventuale sussistenza successivamente alla detta notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Orbene, dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Desenzano del
Garda prodotto in atti si evince che all'epoca della notifica dell'avviso di addebito ovvero in data 08/10.05.2016, il sig. non risiedeva nel comune di Desenzano del Pt_1
Garda in quanto cancellato dall'anagrafe del Comune dal 06.10.2015 per emigrazione in altro Comune, e segnatamente, il comune di Santo AN QU (AG). Pertanto la
5 ridetta invocata notifica deve ritenersi inesistente. Inoltre, con riguardo al preavviso di iscrizione ipotecaria n. 02276201900001206000 prodotto da e presuntivamente CP_3
notificato in data 23/05 -03.06.2019 con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c., si osserva che dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente si evince che il sig. Pt_1 all'epoca della notifica del suddetto preavviso di iscrizione ipotecaria si trovava in stato di detenzione carceraria presso per scontare il cumulo di una serie di condanne ,e ciò per come si evince dall'estratto del casellario giudiziario del Tribunale di Rovigo allegato.
Nella specie, la decorrenza della pena va dal 05-12-2017 con scadenza pena al
20.01.2023. Pertanto, anche la notifica di questo preteso atto interruttivo della prescrizione deve ritenersi insanabilmente viziata.
Ebbene, anche tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale per la pandemia covid 19, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata, il termine di prescrizione era già decorso.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione, il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione nei cinque anni successivi alla maturazione del credito contributivo - nessuna prova avendo fornito i resistenti in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere indicati nell'avviso di addebito contestato.
Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dall'avviso di CP_1
addebito n. 32220160000503645000 e, per l'effetto, va dichiarato che alcuna somma è dovuta all'ente impositore.
In conseguenza va dichiarata l'inefficacia della intimazione di pagamento impugnata CP_ per la parte relativa ai crediti dichiarati prescritti.
In definitiva, il ricorso può trovare accoglimento.
Per quanto riguarda le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza nei confronti di
CP_ che non ha provato la regolare notifica dell'avviso di addebito.
6 Spese compensate tra le altre parti.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. n. CP_1
32220160000503645000 che annulla, nonché dichiara che nessuna somma è dovuta dal ricorrente all'ente impositore per i ridetti crediti;
in conseguenza dichiara l'inefficacia della intimazione di pagamento n. 022 2024
90080596 49/000 impugnata per la parte relativa ai crediti dichiarati prescritti;
CP_1
CP_ condanna l' a rifondere in favore dell'opponente le spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.918,00, di cui € 1.875,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Catania, 11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
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