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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2698 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione con ordinanza del 8.6.2024, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
N. 675/2018 della DI. (P. IVA/C.F. Parte_1 Controparte_1
), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Leonardo Pallotta,
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del sindaco pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Auciello
PARTE CONVENUTA
Oggetto: appalto di opere pubbliche
Conclusioni: come da notte di trattazione scritta in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., la curatela del Fallimento n.
675/2018 della società ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_2
all'intestato Tribunale, la , domandando condannarsi Controparte_2
quest'ultima al pagamento della somma pari ad euro 146.790,10, a titolo di corrispettivo residuo afferente all'affidamento di lavori di cui alla determina dirigenziale del ridetto Comune n. 108 del 7.10.2023 ed al susseguente contratto di appalto rep. 2356 del 6.12.2013, previo accertamento della relativa debenza.
2. – La curatela ha dunque esposto che: con determinazione dirigenziale n. 108 del
07.10.2013 il Comune di DO IO (RM) aggiudicava in via definitiva alla società con sede in Roma, alla via Prenestina n. 390 Controparte_1
(c.f./p.iva ), i lavori per la “Realizzazione Asilo Nido a P.IVA_1 [...]
in Località Finestroni” (POR FERS Lazio 2007/2013 – Programma CP_2
PLUS ASSE II “Ambiente e prevenzione dei rischi” Attività II); in data 6.12.2013 veniva sottoscritto il relativo contratto di appalto tra il Comune di
[...]
e la società per l'importo complessivo di euro CP_2 Controparte_1
1.526.826,89 iva inclusa;
la società è stata dichiarata fallita Controparte_1
dal Tribunale di Roma con sentenza n. 689/2018 del 2.10.2018; dall'esame di alcune domande di ammissione al passivo è emerso che nell'àmbito della procedura esecutiva allibrata al n. R.G.E. 11027/2015, pendente innanzi al
Tribunale di Roma, promossa dalla il Parte_3 Parte_4
in data 8.2.2016 si dichiarava debitore nei confronti della
[...] [...]
del complessivo importo di euro 146.790,10, relativo alla fattura Parte_2
n. 2/A del 14.12.2015, emessa in relazione al VI SAL dei lavori di realizzazione dell'asilo nido oggetto di aggiudicazione e di appalto;
da tale dichiarazione del terzo pignorato è altresì emerso che su tali importi il Comune di Controparte_2
segnalava di essere stato destinatario di ulteriori pignoramenti presso terzi, nonché del vincolo al pagamento, tra l'altro, in forza di procure irrevocabili all'incasso
2 rilasciate dalla società fallita, rispettivamente alla MTD Impianti S.r.l. per l'importo di euro 86.000,00 ed a favore della per l'importo di Controparte_3
euro 23.787,58; risulta infatti che con contratto del 20.1.2014 la Controparte_1
subappaltava alla con sede in Brescia, alla via
[...] Controparte_3
Corsica n. 143, una parte dei lavori e precisamente l'esecuzione di servizi di fornitura e di posa in opera di struttura in legno lamellare per la realizzazione dell'asilo nido oggetto di appalto;
rispetto al corrispettivo pattuito, era ancora dovuto alla l'importo di euro 23.787,58, come emerge Controparte_3
dall'istanza di ammissione al passivo del fallimento della depositata CP_1
dalla medesima società; agli atti della curatela risulta essere stata depositata anche istanza di ammissione al passivo da parte di altra subappaltatrice, la MTD S.r.l., relativamente al corrispettivo di una parte dei lavori commissionati dal Parte_4
alla per un importo di complessivi euro 109.828,46; anche
[...] Parte_2
nei confronti della MTD S.r.l. (già MTD Impianti S.r.l.) risultava essere stata rilasciata dalla una procura irrevocabile all'incasso del Controparte_1
credito da quest'ultima vantato nei confronti del per la Parte_4
complessiva somma di euro 86.000,00; il fenomeno negoziale intercorso è qualificabile in termini di mandato irrevocabile all'incasso, riconducibile al mandato in rem propriam che, in caso di fallimento del mandante, è assoggettato alla norma di cui all'art. 72 l.f., in virtù del quale il contratto rimane sospeso ed il curatore è legittimato a sciogliersi dal contratto, salvo che non scelga di subentrarvi;
la sopravvivenza del contratto di mandato in rem propriam, legittima il mandatario a riscuotere anche dopo il fallimento del mandante il credito di quest'ultimo, senza però poter azionare il sottostante patto di compensazione, atteso che il sopraggiungere della vicenda fallimentare esclude l'operatività della compensazione ex art. 56 l.f., la quale è subordinata alla circostanza che entrambi i fatti genetici delle obbligazioni di cui si chiede la compensazione siano antecedenti all'apertura della procedura fallimentare.
3 3. – La curatela della società ricorrente, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 689/2018 del 2.10.2018, ha articolato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via principale nel merito: accertata e dichiarata dovuta dal al la Controparte_4 Controparte_5 CP_1
somma di € 146.790,10 (centoquarantaseimilasettecentonovanta/10), a titolo di corrispettivo residuo relativamente all'affidamento lavori di cui alla determina dirigenziale n. 108 del
07.10.2013 e del successivo contratto di appalto rep. 2356 del 06.12.2013, ovvero ogni altra somma maggiore o minore che dovesse risultare residua, condannare per l'effetto il
[...]
al pagamento nei confronti n. 675 della la somma Parte_4 Parte_1 CP_1
di € 146.790,10 (centoquarantaseimilasettecentonovanta/10), ovvero ogni altra somma maggiore
o minore che dovesse risultare residua in ragione del titolo contrattuale di cui sopra. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”.
4. – Si è costituita in data 13.5.2022, a seguito di ordine giudiziale di rinnovazione della notificazione, la , eccependo che le somme Controparte_2
domandate sono oggetto di procure irrevocabili all'incasso in favore di
[...]
e M.T.D. S.r.l., soggiungendo altresì come in virtù delle Controparte_3
ordinanze di assegnazione emesse nell'àmbito di procedimenti esecutivi risulta assegnato ai creditori della un importo complessivo Controparte_1
superiore ad euro 102.000,00, che il è obbligato a pagare, quale terzo Pt_4
pignorato, ai creditori pignoranti;
l'amministrazione comunale ha inoltre dedotto che non consta un valido impegno di spesa per giustificare il pagamento domandato dalla curatela.
5. – La ha articolato le seguenti conclusioni: “- In via Controparte_2
principale e, comunque, in ogni caso, rigettare tutte le domande ex adverso proposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
6. – Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione, con ordinanza del 8.6.2024, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note
4 scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Così ricostruiti l'oggetto della causa e lo svolgimento del processo, merita, in primo luogo, chiarire fisionomia e limiti del mandato irrevocabile all'incasso, per come elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e merito.
1.1. – Occorre anzitutto osservare che il mandato irrevocabile all'incasso, a differenza della cessione di credito, non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo la legittimazione a riscuoterlo, e la garanzia si realizza in forma empirica e di fatto, come conseguenza della disponibilità del credito verso il terzo e della prevista possibilità che, al momento dell'incasso, il mandatario trattenga le somme riscosse, soddisfacendo così il suo credito;
ne consegue che, non integrando il mandato stesso una cessione di credito con funzione di garanzia, gli atti solutori sono autonomamente revocabili, ai sensi della L. Fall., art. 67, indipendentemente dalla revocabilità del mandato (cfr., ex aliis, Cass. n. 1391-03,
Cass. 16261-02).
1.2. – Si ha mandato in rem propriam, ossia mandato conferito anche nell'interesse del mandatario, quando l'interesse di quest'ultimo sia assicurato da un rapporto sinallagmatico fra mandante e mandatario con contenuto bilaterale;
tale è la ragione per cui il mandato resta irrevocabile: id est, sottratto all'unilaterale disposizione del mandante stesso (cfr. Cass. n. 22529/11); exempli gratia, il mandato in rem propriam all'incasso opera quando vi sia stata l'attribuzione al mandatario della facoltà di utilizzare le somme incassate per estinguere un debito del mandante nei suoi confronti (cfr. Cass. n. 21823-05, Cass. n. 13165-04).
1.3. – Il mandato irrevocabile all'incasso persegue la finalità dell'estinzione dei debiti verso il mandatario, non attraverso il trasferimento della titolarità dei medesimi diritti, realizzata con la loro cessione, ma solamente in maniera indiretta,
5 attraverso il meccanismo di compensazione col debito del mandante avente ad oggetto il versamento delle somme incassate (cfr. Cass. n. 19054/2003).
1.4. – Non è consentito all'impresa subappaltatrice di agire direttamente nei confronti della stazione appaltante, poiché per effetto del subappalto né si ha la comparsa di un nuovo soggetto nel rapporto originario né sorge un rapporto giuridico fra l'amministrazione pubblica ed il subappaltatore, ciò che rileva nell'àmbito dell'operazione negoziale sottesa al rilascio di un mandato all'incasso che, come visto, pur potendo assolvere alle medesime finalità solutorie e di garanzia della cessione di credito, conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante, che ne conserva la titolarità esclusiva (cfr. Corte appello Potenza, n.413/2018).
2. – Orbene, nel presente giudizio, pur non essendo stati prodotti in atti i mandati irrevocabili all'incasso conferiti dalla società appaltatrice in Parte_2
favore delle subappaltatrici e M.T.D. S.r.l., la relativa Controparte_3
sussistenza è ammessa da entrambe le parti, nonché nella dichiarazione di terzo ex art. 547 cod. proc. civ. proveniente dal Comune convenuto e contrassegnata dal prot. n. 11646 del 8.2.2016, ove si espone che la società M.T.D. S.r.l. è stata nominata dalla società procuratore speciale per l'incasso di Controparte_1
euro 86.000,00, mentre la società è stata nominata al Controparte_3
medesimo titolo per euro 23.787,58.
3. – Emerge poi dagli atti che:
- la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma Controparte_1
con sentenza n. 689/2018 del 2.10.2018, fallimento n. 675/2018;
- la società ha fatto istanza di ammissione al passivo Controparte_3
del suindicato fallimento per il residuo importo pari ad euro 23.787,58, dovuto a saldo della fattura n. 100253/1 del 5 ottobre 2015, afferente al “contratto del 20 gennaio 2014, la società subappaltava alla società Parte_2 Controparte_3
l'esecuzione di servizi di fornitura e di posa in opera di struttura in legno lamellare per la
6 realizzazione dell'asilo nido di cui sopra (cfr. doc. n. 2), ottenendone relativa autorizzazione dal
; Parte_4
- la società M.T.D. S.r.l. ha fatto istanza di ammissione al passivo del suindicato fallimento per la somma euro 106.442,18, derivante da importi dovuti dalla
[...]
in virtù di contratto di subappalto sempre relativo all'appalto per Parte_2
la realizzazione di asilo nido in favore del Comune di . Controparte_2
4. – Devesi sul punto osservare che il rilascio dei suddetti mandati all'incasso, non prodotti in atti ma considerati da entrambe le parti quali presupposti delle rispettive argomentazioni – mandati che non trasferiscono, come suesposto, la titolarità del credito secondo il meccanismo della cessione sibbene indirettamente possono produrre, attraverso il trattenimento delle somme riscosse dal mandatario sulla base di un patto di compensazione accessorio al mandato, il medesimo effetto solutorio della cessione del credito –, non legittima il debitore del mandante, che non abbia già effettuato il pagamento al mandatario procuratore per l'incasso con ciò adempiendo l'obbligazione verso il mandante, a ritenere estinto nei confronti di quest'ultimo il credito di cui il mandante resta titolare esclusivo.
Merita peraltro considerare che le parti hanno omesso di depositare, per quanto siano stati concessi anche i richiesti termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., i suddetti mandati, di talché il tenore delle relative clausole non è esaminabile nel presente giudizio.
5. – Parte convenuta argomenta, poi, l'infondatezza delle domande attoree in virtù del fatto che sono state instaurate nei confronti della Controparte_2
varie procedure esecutive da creditori della società nel cui Pt_2 Controparte_1
àmbito sono state emesse ordinanze di assegnazione di somme anteriormente al fallimento di quest'ultima società, sicché “risulta validamente assegnato ai creditori della un importo complessivo superiore ad € 102.000,00, che l'Ente, quindi, è Controparte_1
obbligato a pagare, quale terzo pignorato, ai creditori pignoranti”.
7 5.1. – Ebbene, a prescindere dalla circostanza che le ridette ordinanze di assegnazione, per come prodotte, ineriscono anche a soggetti diversi da quelli che le parti individuano nel presente giudizio come mandatari per l'incasso, sono noti i principi di diritto, da tempo affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
- “In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, opera il trasferimento coattivo ed immediato del credito stesso al creditore pignorante, alla stregua di una "datio in solutum", oltre che la conclusione dell'espropriazione; peraltro l'assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del "debitor debitoris" nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario.” (Cass civ., sez. 1,
Sentenza n. 7508 del 31/03/2011, Rv. 617490 - 01);
- “In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 cod. proc. civ. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 legge fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo
"salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 legge fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto
8 estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ.. Il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue, infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo.” (Cass civ., Sez.
1, sentenza n. 7508 del 31/03/2011, Rv. 617490 - 01).
5.2. – Risulta infatti d'uopo rammentare che, alla stregua della sentenza di legittimità suindicata, del resto in conformità al consolidato orientamento della
Suprema Corte, emerge quanto segue: “Questa Corte ha costantemente affermato che, in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 cod. proc. civ. è inefficace, ai sensi della L. Fall., art. 44, se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo
"salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che dev'essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1^, 6 settembre 2007, n.
18714; 12 gennaio 2006. n. 463; 26 gennaio 2006, n. 1544). Tale orientamento, che estende alla L. Fall., art. 44, gli esiti interpretativi cui la giurisprudenza di legittimità era pervenuta con riferimento all'oggetto della revocatoria fallimentare nell'ipotesi di pagamento eseguito dal terzo nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore, trova fondamento nella considerazione che, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dalla L. Fall., art. 56, il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia
9 pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo (cfr.
Cass., Sez. 1, 14 febbraio 2000, n. 1611). A quest'ultima categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art. 553 cit.: il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo, onde è soggetto alla sanzione dell'inefficacia prevista dall'art. 44 cit. (cfr. Cass.,
Sez. 1^, 26 luglio 2001, n. 10200).” (Cass civ., Sez. 1, sentenza n. 7508 del
31/03/2011).
5.3. – Da quanto esposto emerge chiaramente come l'emissione di un'ordinanza di assegnazione non opera l'immediata estinzione del credito per il quale si è proceduto in via esecutiva, effetto che discende, invece, dal pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario;
tale pagamento, peraltro, ove intervenuto successivamente al fallimento, è inefficace, ai sensi dell'art. 44 legge fall., in quanto idoneo ad alterare la par condicio creditorum, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che la stessa non produce in via immediata effetto satisfattivo per il creditore procedente, rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato.
5.4. – Ebbene, nel caso di specie parte convenuta non dimostra e neppure allega che sia stato effettivamente eseguito il pagamento a seguito dell'ordinanza di assegnazione, che comunque si sarebbe rivelato inefficace ove successivo al fallimento, invece annettendo all'ordinanza di assegnazione ex se un effetto estintivo del debito, effetto che essa beninteso non produce.
6. – Parte convenuta eccepisce, inoltre, che “le somme pretese dal fallimento non risultano precedute da alcuna determinazione dirigenziale che abbia previamente impegnato contabilmente e specificamente le spese relative al presunto servizio che esso ha dichiarato di aver svolto, né
10 risultava alcun contratto o comunque un atto scritto valido proveniente dal competente dirigente con cui esso sia stata richiesto”.
6.1. – Come noto, l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 191
d.lgs. n. 267 del 2000; diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione
(così Cass. civ. nn. 9364/2023; 33768/2019; 15410/2018).
A ciò aggiungasi che l'art. 192 d.lgs. n. 267 del 2000, sotto la rubrica
“Determinazioni a contrattare e relative procedure”, stabilisce che: “
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”.
La determinazione del responsabile del procedimento di spesa deve essere prodotta all'atto della stipula e costituisce il presupposto necessario ai fini di una valida conclusione del contratto, in quanto atto decisionale che stabilisce il contenuto del futuro contratto e conferisce la legittimazione negoziale a contrarre all'organo cui compete la manifestazione della volontà negoziale dell'ente di fronte all'altro contraente, così consentendo il riferimento all'ente della volontà che manifesterà all'esterno l'organo cui spetta tale legittimazione.
6.2. – Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto la determinazione dirigenziale del n. 108 del 7.10.2013, a firma del Parte_4
“dirigente/capo di gabinetto” arch. mediante la quale sono stati Persona_1
11 affidati alla società i lavori per la realizzazione di asilo nido Parte_2
in , località Finestroni, per importo complessivo pari ad euro Controparte_2
1.388.024,45, oltre IVA al 10%, ivi dandosi atto che la spesa a copertura dell'intervento risulta impegnata e disponibile a fronte della determina n. 135 del
18.12.2012.
Inoltre, è stata prodotta in atti la nota della prot. n. Controparte_2
11646 del 8.2.2016, costituente dichiarazione di terzo ex art. 547 cod. proc. civ., ove la suddetta amministrazione dichiara quanto segue:
6.3. – Alla stregua della suindicata documentazione non può essere fondatamente revocato in dubbio che tra la e la Controparte_2 Parte_2
sia intercorso contratto di appalto per la realizzazione di asilo nido nel
[...]
territorio del ridetto comune, località Finestroni, per l'iniziale importo complessivo di euro 1.388.024,45, in relazione al quale residua un credito in favore della
[...]
ed a carico della pari ad euro Parte_2 Controparte_2
146.790,10, afferente alla fattura n. 2/A del 4.12.2015, emessa in relazione al dei lavori di realizzazione del menzionato asilo nido, credito residuo con
[...]
riguardo al quale peraltro, come si evince dalla nota della Controparte_2
e da quanto sostenuto dalla stessa amministrazione nel presente
[...]
12 giudizio, i creditori della hanno esperito pignoramento Parte_2
presso terzi nei confronti del predetto Pt_4
7. – Conclusivamente, richiamato quanto sopra esposto in ordine ai principi che governano l'assegnazione di somme nell'àmbito di pignoramento presso terzi in caso di fallimento della società debitrice, la deve Controparte_2
essere condannata a corrispondere al Fallimento della Parte_6 [...]
società dichiarata fallita dal Tribunale ordinario di Roma con Controparte_1
sentenza n. 689/2018 del 2.10.2018, la somma pari ad euro 146.790,10, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, non avendo parte attrice domandato il riconoscimento di interessi da data anteriore, quale residuo corrispettivo dovuto per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'asilo nido nel territorio comunale di , località Finestroni, per come Controparte_2
indicato nei superiori motivi.
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
8. – Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna la , in persona del sindaco p.t., a Controparte_2
corrispondere al Fallimento n. 675/2018 della società Parte_2
dichiarata fallita dal Tribunale ordinario di Roma con sentenza n. 689/2018 del
2.10.2018, in persona del curatore p.t., la somma pari ad euro 146.790,10, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, per il titolo e ai sensi di cui in motivazione;
13 2. condanna la , in persona del sindaco p.t., al Controparte_2
pagamento in favore del Fallimento n. 675/2018 della Pt_2 Controparte_1
società dichiarata fallita dal Tribunale ordinario di Roma con sentenza n.
689/2018 del 2.10.2018, in persona del curatore p.t., delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.300,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 6 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2698 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione con ordinanza del 8.6.2024, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
N. 675/2018 della DI. (P. IVA/C.F. Parte_1 Controparte_1
), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Leonardo Pallotta,
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del sindaco pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Auciello
PARTE CONVENUTA
Oggetto: appalto di opere pubbliche
Conclusioni: come da notte di trattazione scritta in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., la curatela del Fallimento n.
675/2018 della società ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_2
all'intestato Tribunale, la , domandando condannarsi Controparte_2
quest'ultima al pagamento della somma pari ad euro 146.790,10, a titolo di corrispettivo residuo afferente all'affidamento di lavori di cui alla determina dirigenziale del ridetto Comune n. 108 del 7.10.2023 ed al susseguente contratto di appalto rep. 2356 del 6.12.2013, previo accertamento della relativa debenza.
2. – La curatela ha dunque esposto che: con determinazione dirigenziale n. 108 del
07.10.2013 il Comune di DO IO (RM) aggiudicava in via definitiva alla società con sede in Roma, alla via Prenestina n. 390 Controparte_1
(c.f./p.iva ), i lavori per la “Realizzazione Asilo Nido a P.IVA_1 [...]
in Località Finestroni” (POR FERS Lazio 2007/2013 – Programma CP_2
PLUS ASSE II “Ambiente e prevenzione dei rischi” Attività II); in data 6.12.2013 veniva sottoscritto il relativo contratto di appalto tra il Comune di
[...]
e la società per l'importo complessivo di euro CP_2 Controparte_1
1.526.826,89 iva inclusa;
la società è stata dichiarata fallita Controparte_1
dal Tribunale di Roma con sentenza n. 689/2018 del 2.10.2018; dall'esame di alcune domande di ammissione al passivo è emerso che nell'àmbito della procedura esecutiva allibrata al n. R.G.E. 11027/2015, pendente innanzi al
Tribunale di Roma, promossa dalla il Parte_3 Parte_4
in data 8.2.2016 si dichiarava debitore nei confronti della
[...] [...]
del complessivo importo di euro 146.790,10, relativo alla fattura Parte_2
n. 2/A del 14.12.2015, emessa in relazione al VI SAL dei lavori di realizzazione dell'asilo nido oggetto di aggiudicazione e di appalto;
da tale dichiarazione del terzo pignorato è altresì emerso che su tali importi il Comune di Controparte_2
segnalava di essere stato destinatario di ulteriori pignoramenti presso terzi, nonché del vincolo al pagamento, tra l'altro, in forza di procure irrevocabili all'incasso
2 rilasciate dalla società fallita, rispettivamente alla MTD Impianti S.r.l. per l'importo di euro 86.000,00 ed a favore della per l'importo di Controparte_3
euro 23.787,58; risulta infatti che con contratto del 20.1.2014 la Controparte_1
subappaltava alla con sede in Brescia, alla via
[...] Controparte_3
Corsica n. 143, una parte dei lavori e precisamente l'esecuzione di servizi di fornitura e di posa in opera di struttura in legno lamellare per la realizzazione dell'asilo nido oggetto di appalto;
rispetto al corrispettivo pattuito, era ancora dovuto alla l'importo di euro 23.787,58, come emerge Controparte_3
dall'istanza di ammissione al passivo del fallimento della depositata CP_1
dalla medesima società; agli atti della curatela risulta essere stata depositata anche istanza di ammissione al passivo da parte di altra subappaltatrice, la MTD S.r.l., relativamente al corrispettivo di una parte dei lavori commissionati dal Parte_4
alla per un importo di complessivi euro 109.828,46; anche
[...] Parte_2
nei confronti della MTD S.r.l. (già MTD Impianti S.r.l.) risultava essere stata rilasciata dalla una procura irrevocabile all'incasso del Controparte_1
credito da quest'ultima vantato nei confronti del per la Parte_4
complessiva somma di euro 86.000,00; il fenomeno negoziale intercorso è qualificabile in termini di mandato irrevocabile all'incasso, riconducibile al mandato in rem propriam che, in caso di fallimento del mandante, è assoggettato alla norma di cui all'art. 72 l.f., in virtù del quale il contratto rimane sospeso ed il curatore è legittimato a sciogliersi dal contratto, salvo che non scelga di subentrarvi;
la sopravvivenza del contratto di mandato in rem propriam, legittima il mandatario a riscuotere anche dopo il fallimento del mandante il credito di quest'ultimo, senza però poter azionare il sottostante patto di compensazione, atteso che il sopraggiungere della vicenda fallimentare esclude l'operatività della compensazione ex art. 56 l.f., la quale è subordinata alla circostanza che entrambi i fatti genetici delle obbligazioni di cui si chiede la compensazione siano antecedenti all'apertura della procedura fallimentare.
3 3. – La curatela della società ricorrente, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 689/2018 del 2.10.2018, ha articolato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via principale nel merito: accertata e dichiarata dovuta dal al la Controparte_4 Controparte_5 CP_1
somma di € 146.790,10 (centoquarantaseimilasettecentonovanta/10), a titolo di corrispettivo residuo relativamente all'affidamento lavori di cui alla determina dirigenziale n. 108 del
07.10.2013 e del successivo contratto di appalto rep. 2356 del 06.12.2013, ovvero ogni altra somma maggiore o minore che dovesse risultare residua, condannare per l'effetto il
[...]
al pagamento nei confronti n. 675 della la somma Parte_4 Parte_1 CP_1
di € 146.790,10 (centoquarantaseimilasettecentonovanta/10), ovvero ogni altra somma maggiore
o minore che dovesse risultare residua in ragione del titolo contrattuale di cui sopra. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”.
4. – Si è costituita in data 13.5.2022, a seguito di ordine giudiziale di rinnovazione della notificazione, la , eccependo che le somme Controparte_2
domandate sono oggetto di procure irrevocabili all'incasso in favore di
[...]
e M.T.D. S.r.l., soggiungendo altresì come in virtù delle Controparte_3
ordinanze di assegnazione emesse nell'àmbito di procedimenti esecutivi risulta assegnato ai creditori della un importo complessivo Controparte_1
superiore ad euro 102.000,00, che il è obbligato a pagare, quale terzo Pt_4
pignorato, ai creditori pignoranti;
l'amministrazione comunale ha inoltre dedotto che non consta un valido impegno di spesa per giustificare il pagamento domandato dalla curatela.
5. – La ha articolato le seguenti conclusioni: “- In via Controparte_2
principale e, comunque, in ogni caso, rigettare tutte le domande ex adverso proposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
6. – Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione, con ordinanza del 8.6.2024, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note
4 scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Così ricostruiti l'oggetto della causa e lo svolgimento del processo, merita, in primo luogo, chiarire fisionomia e limiti del mandato irrevocabile all'incasso, per come elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e merito.
1.1. – Occorre anzitutto osservare che il mandato irrevocabile all'incasso, a differenza della cessione di credito, non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo la legittimazione a riscuoterlo, e la garanzia si realizza in forma empirica e di fatto, come conseguenza della disponibilità del credito verso il terzo e della prevista possibilità che, al momento dell'incasso, il mandatario trattenga le somme riscosse, soddisfacendo così il suo credito;
ne consegue che, non integrando il mandato stesso una cessione di credito con funzione di garanzia, gli atti solutori sono autonomamente revocabili, ai sensi della L. Fall., art. 67, indipendentemente dalla revocabilità del mandato (cfr., ex aliis, Cass. n. 1391-03,
Cass. 16261-02).
1.2. – Si ha mandato in rem propriam, ossia mandato conferito anche nell'interesse del mandatario, quando l'interesse di quest'ultimo sia assicurato da un rapporto sinallagmatico fra mandante e mandatario con contenuto bilaterale;
tale è la ragione per cui il mandato resta irrevocabile: id est, sottratto all'unilaterale disposizione del mandante stesso (cfr. Cass. n. 22529/11); exempli gratia, il mandato in rem propriam all'incasso opera quando vi sia stata l'attribuzione al mandatario della facoltà di utilizzare le somme incassate per estinguere un debito del mandante nei suoi confronti (cfr. Cass. n. 21823-05, Cass. n. 13165-04).
1.3. – Il mandato irrevocabile all'incasso persegue la finalità dell'estinzione dei debiti verso il mandatario, non attraverso il trasferimento della titolarità dei medesimi diritti, realizzata con la loro cessione, ma solamente in maniera indiretta,
5 attraverso il meccanismo di compensazione col debito del mandante avente ad oggetto il versamento delle somme incassate (cfr. Cass. n. 19054/2003).
1.4. – Non è consentito all'impresa subappaltatrice di agire direttamente nei confronti della stazione appaltante, poiché per effetto del subappalto né si ha la comparsa di un nuovo soggetto nel rapporto originario né sorge un rapporto giuridico fra l'amministrazione pubblica ed il subappaltatore, ciò che rileva nell'àmbito dell'operazione negoziale sottesa al rilascio di un mandato all'incasso che, come visto, pur potendo assolvere alle medesime finalità solutorie e di garanzia della cessione di credito, conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante, che ne conserva la titolarità esclusiva (cfr. Corte appello Potenza, n.413/2018).
2. – Orbene, nel presente giudizio, pur non essendo stati prodotti in atti i mandati irrevocabili all'incasso conferiti dalla società appaltatrice in Parte_2
favore delle subappaltatrici e M.T.D. S.r.l., la relativa Controparte_3
sussistenza è ammessa da entrambe le parti, nonché nella dichiarazione di terzo ex art. 547 cod. proc. civ. proveniente dal Comune convenuto e contrassegnata dal prot. n. 11646 del 8.2.2016, ove si espone che la società M.T.D. S.r.l. è stata nominata dalla società procuratore speciale per l'incasso di Controparte_1
euro 86.000,00, mentre la società è stata nominata al Controparte_3
medesimo titolo per euro 23.787,58.
3. – Emerge poi dagli atti che:
- la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma Controparte_1
con sentenza n. 689/2018 del 2.10.2018, fallimento n. 675/2018;
- la società ha fatto istanza di ammissione al passivo Controparte_3
del suindicato fallimento per il residuo importo pari ad euro 23.787,58, dovuto a saldo della fattura n. 100253/1 del 5 ottobre 2015, afferente al “contratto del 20 gennaio 2014, la società subappaltava alla società Parte_2 Controparte_3
l'esecuzione di servizi di fornitura e di posa in opera di struttura in legno lamellare per la
6 realizzazione dell'asilo nido di cui sopra (cfr. doc. n. 2), ottenendone relativa autorizzazione dal
; Parte_4
- la società M.T.D. S.r.l. ha fatto istanza di ammissione al passivo del suindicato fallimento per la somma euro 106.442,18, derivante da importi dovuti dalla
[...]
in virtù di contratto di subappalto sempre relativo all'appalto per Parte_2
la realizzazione di asilo nido in favore del Comune di . Controparte_2
4. – Devesi sul punto osservare che il rilascio dei suddetti mandati all'incasso, non prodotti in atti ma considerati da entrambe le parti quali presupposti delle rispettive argomentazioni – mandati che non trasferiscono, come suesposto, la titolarità del credito secondo il meccanismo della cessione sibbene indirettamente possono produrre, attraverso il trattenimento delle somme riscosse dal mandatario sulla base di un patto di compensazione accessorio al mandato, il medesimo effetto solutorio della cessione del credito –, non legittima il debitore del mandante, che non abbia già effettuato il pagamento al mandatario procuratore per l'incasso con ciò adempiendo l'obbligazione verso il mandante, a ritenere estinto nei confronti di quest'ultimo il credito di cui il mandante resta titolare esclusivo.
Merita peraltro considerare che le parti hanno omesso di depositare, per quanto siano stati concessi anche i richiesti termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., i suddetti mandati, di talché il tenore delle relative clausole non è esaminabile nel presente giudizio.
5. – Parte convenuta argomenta, poi, l'infondatezza delle domande attoree in virtù del fatto che sono state instaurate nei confronti della Controparte_2
varie procedure esecutive da creditori della società nel cui Pt_2 Controparte_1
àmbito sono state emesse ordinanze di assegnazione di somme anteriormente al fallimento di quest'ultima società, sicché “risulta validamente assegnato ai creditori della un importo complessivo superiore ad € 102.000,00, che l'Ente, quindi, è Controparte_1
obbligato a pagare, quale terzo pignorato, ai creditori pignoranti”.
7 5.1. – Ebbene, a prescindere dalla circostanza che le ridette ordinanze di assegnazione, per come prodotte, ineriscono anche a soggetti diversi da quelli che le parti individuano nel presente giudizio come mandatari per l'incasso, sono noti i principi di diritto, da tempo affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
- “In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, opera il trasferimento coattivo ed immediato del credito stesso al creditore pignorante, alla stregua di una "datio in solutum", oltre che la conclusione dell'espropriazione; peraltro l'assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del "debitor debitoris" nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario.” (Cass civ., sez. 1,
Sentenza n. 7508 del 31/03/2011, Rv. 617490 - 01);
- “In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 cod. proc. civ. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 legge fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo
"salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 legge fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto
8 estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ.. Il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue, infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo.” (Cass civ., Sez.
1, sentenza n. 7508 del 31/03/2011, Rv. 617490 - 01).
5.2. – Risulta infatti d'uopo rammentare che, alla stregua della sentenza di legittimità suindicata, del resto in conformità al consolidato orientamento della
Suprema Corte, emerge quanto segue: “Questa Corte ha costantemente affermato che, in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 cod. proc. civ. è inefficace, ai sensi della L. Fall., art. 44, se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo
"salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che dev'essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1^, 6 settembre 2007, n.
18714; 12 gennaio 2006. n. 463; 26 gennaio 2006, n. 1544). Tale orientamento, che estende alla L. Fall., art. 44, gli esiti interpretativi cui la giurisprudenza di legittimità era pervenuta con riferimento all'oggetto della revocatoria fallimentare nell'ipotesi di pagamento eseguito dal terzo nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore, trova fondamento nella considerazione che, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dalla L. Fall., art. 56, il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia
9 pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo (cfr.
Cass., Sez. 1, 14 febbraio 2000, n. 1611). A quest'ultima categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art. 553 cit.: il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo, onde è soggetto alla sanzione dell'inefficacia prevista dall'art. 44 cit. (cfr. Cass.,
Sez. 1^, 26 luglio 2001, n. 10200).” (Cass civ., Sez. 1, sentenza n. 7508 del
31/03/2011).
5.3. – Da quanto esposto emerge chiaramente come l'emissione di un'ordinanza di assegnazione non opera l'immediata estinzione del credito per il quale si è proceduto in via esecutiva, effetto che discende, invece, dal pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario;
tale pagamento, peraltro, ove intervenuto successivamente al fallimento, è inefficace, ai sensi dell'art. 44 legge fall., in quanto idoneo ad alterare la par condicio creditorum, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che la stessa non produce in via immediata effetto satisfattivo per il creditore procedente, rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato.
5.4. – Ebbene, nel caso di specie parte convenuta non dimostra e neppure allega che sia stato effettivamente eseguito il pagamento a seguito dell'ordinanza di assegnazione, che comunque si sarebbe rivelato inefficace ove successivo al fallimento, invece annettendo all'ordinanza di assegnazione ex se un effetto estintivo del debito, effetto che essa beninteso non produce.
6. – Parte convenuta eccepisce, inoltre, che “le somme pretese dal fallimento non risultano precedute da alcuna determinazione dirigenziale che abbia previamente impegnato contabilmente e specificamente le spese relative al presunto servizio che esso ha dichiarato di aver svolto, né
10 risultava alcun contratto o comunque un atto scritto valido proveniente dal competente dirigente con cui esso sia stata richiesto”.
6.1. – Come noto, l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 191
d.lgs. n. 267 del 2000; diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione
(così Cass. civ. nn. 9364/2023; 33768/2019; 15410/2018).
A ciò aggiungasi che l'art. 192 d.lgs. n. 267 del 2000, sotto la rubrica
“Determinazioni a contrattare e relative procedure”, stabilisce che: “
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”.
La determinazione del responsabile del procedimento di spesa deve essere prodotta all'atto della stipula e costituisce il presupposto necessario ai fini di una valida conclusione del contratto, in quanto atto decisionale che stabilisce il contenuto del futuro contratto e conferisce la legittimazione negoziale a contrarre all'organo cui compete la manifestazione della volontà negoziale dell'ente di fronte all'altro contraente, così consentendo il riferimento all'ente della volontà che manifesterà all'esterno l'organo cui spetta tale legittimazione.
6.2. – Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto la determinazione dirigenziale del n. 108 del 7.10.2013, a firma del Parte_4
“dirigente/capo di gabinetto” arch. mediante la quale sono stati Persona_1
11 affidati alla società i lavori per la realizzazione di asilo nido Parte_2
in , località Finestroni, per importo complessivo pari ad euro Controparte_2
1.388.024,45, oltre IVA al 10%, ivi dandosi atto che la spesa a copertura dell'intervento risulta impegnata e disponibile a fronte della determina n. 135 del
18.12.2012.
Inoltre, è stata prodotta in atti la nota della prot. n. Controparte_2
11646 del 8.2.2016, costituente dichiarazione di terzo ex art. 547 cod. proc. civ., ove la suddetta amministrazione dichiara quanto segue:
6.3. – Alla stregua della suindicata documentazione non può essere fondatamente revocato in dubbio che tra la e la Controparte_2 Parte_2
sia intercorso contratto di appalto per la realizzazione di asilo nido nel
[...]
territorio del ridetto comune, località Finestroni, per l'iniziale importo complessivo di euro 1.388.024,45, in relazione al quale residua un credito in favore della
[...]
ed a carico della pari ad euro Parte_2 Controparte_2
146.790,10, afferente alla fattura n. 2/A del 4.12.2015, emessa in relazione al dei lavori di realizzazione del menzionato asilo nido, credito residuo con
[...]
riguardo al quale peraltro, come si evince dalla nota della Controparte_2
e da quanto sostenuto dalla stessa amministrazione nel presente
[...]
12 giudizio, i creditori della hanno esperito pignoramento Parte_2
presso terzi nei confronti del predetto Pt_4
7. – Conclusivamente, richiamato quanto sopra esposto in ordine ai principi che governano l'assegnazione di somme nell'àmbito di pignoramento presso terzi in caso di fallimento della società debitrice, la deve Controparte_2
essere condannata a corrispondere al Fallimento della Parte_6 [...]
società dichiarata fallita dal Tribunale ordinario di Roma con Controparte_1
sentenza n. 689/2018 del 2.10.2018, la somma pari ad euro 146.790,10, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, non avendo parte attrice domandato il riconoscimento di interessi da data anteriore, quale residuo corrispettivo dovuto per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'asilo nido nel territorio comunale di , località Finestroni, per come Controparte_2
indicato nei superiori motivi.
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
8. – Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna la , in persona del sindaco p.t., a Controparte_2
corrispondere al Fallimento n. 675/2018 della società Parte_2
dichiarata fallita dal Tribunale ordinario di Roma con sentenza n. 689/2018 del
2.10.2018, in persona del curatore p.t., la somma pari ad euro 146.790,10, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, per il titolo e ai sensi di cui in motivazione;
13 2. condanna la , in persona del sindaco p.t., al Controparte_2
pagamento in favore del Fallimento n. 675/2018 della Pt_2 Controparte_1
società dichiarata fallita dal Tribunale ordinario di Roma con sentenza n.
689/2018 del 2.10.2018, in persona del curatore p.t., delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.300,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 6 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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