Art. 9.
Nei confronti degli ufficiali di cui agli articoli 2, 3, 5, 7 e 8 non si applica la disposizione dell' articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336 , estesa al personale militare con la legge 9 ottobre 1971, n. 824 .
Nei confronti degli ufficiali di cui agli articoli 2, 3, 5, 7 e 8 non si applica la disposizione dell' articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336 , estesa al personale militare con la legge 9 ottobre 1971, n. 824 .