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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 23697/2021 promossa da: in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. FLORIS Pietro del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino alla Via Amedeo Avogadro n. 26, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo PASTRONE Controparte_1 Controparte_2
del Foro di Torino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino al Corso Duca degli
Abruzzi n. 32, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTI CONVENUTE-
e
contro
: in persona del legale rappresentante signor Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. FRAGOMELI Cinzia del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reano (TO) alla via Villarbasse n. 48, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA-
pagina 1 di 29 avente per oggetto: Appalto;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (nelle “note scritte” depositate in data 22.05.2025):
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria,
In via istruttoria
- Ammettere le istanze istruttorie dedotte in giudizio con le memorie del 27.01.2023 e 15.02.2023.
- Disporre integrazione e/o chiamate a chiarimenti il CTU sulla mancata quantificazione del valore delle lavorazioni effettivamente eseguite ed accertate dallo stesso CTU ma non valorizzate.
In via preliminare di merito:
- Accertare e dichiarare la tardività delle contestazioni relative a vizi e difformità delle opere e, per
l'effetto, dichiarare la decadenza dei convenuti, IGg.ri e e Controparte_2 Controparte_1 società dalla garanzia per vizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c.; Controparte_3
- Per l'effetto, rigettare tutte le eccezioni e le domande riconvenzionali formulate dai convenuti;
Nel merito in via principale:
- Previo ogni accertamento presupposto, dichiarare tenuta e condannare la società Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva di euro
9.045,00 oltre IVA di legge ed oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo effettivo per i titoli indicati in atti.
- Previo ogni accertamento presupposto, dichiarare tenuti e condannare i signori Controparte_2
e al pagamento, in favore della della somma di euro 19.910,00 oltre Controparte_1 Parte_1
IVA di legge oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo per i titoli indicati in atti.
- Dichiarare altresì tenuti i signori e al pagamento, in solido Controparte_2 Controparte_1
con la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di euro Controparte_3
9.045,00 oltre IVA di legge per i titoli in atti.
Nel merito in via subordinata: accertare il compenso spettante per le opere maggiori realizzate e, per
l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento – in favore dell'attrice – della somma di euro 28.955,00 oltre IVA o, in ulteriore subordine alla minor somma di euro 17.615,00 o di 11.750,00 oltre IVA e accessori come da relazione peritale veriore somma accertanda in giudizio.
pagina 2 di 29 Nel merito in via di ulteriore subordine:
Dichiarare tenuti e condannare i signori al pagamento della somma accertata CP_2 CP_1 oltre IVA anche a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c..
In ogni caso:
Con vittoria di spese, compensi da avvocato calcolati in base al DM 55/2014 ed al rimborso forfettario del 15%, onorari, iva e cpa come per legge”.
Per la parte convenuta IG.ri e (nelle “note scritte” Controparte_1 Controparte_2
depositate in data 22.05.2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Torino, contrariis rejectis,
In via istruttoria:
Ammettere i capitoli di prova per testimoni e per interpello dedotti in comparsa nella parte narrativa
(parte in fatto) e nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c.
Disporre integrazione della già̀ esperita consulenza tecnica d'ufficio in relazione alla quantificazione, anche in via equitativa, del disagio recato e recando ai convenuti per i malfunzionamenti degli impianti, per il ritardo nella consegna dell'immobile e per l'esecuzione dei futuri lavori di emenda.
Nel merito
Accertare l'insussistenza del credito fatto valere dalla per i motivi indicati in Parte_1
comparsa di costituzione e nelle successive memorie depositate ex art. 183 c.p.c.
Respingere conseguentemente ogni domanda avanzata dalla stessa nel presente Parte_1
procedimento nei confronti dei convenuti Controparte_5
In via riconvenzionale
Accertare le inadempienze e quantificati i danni ed il costo delle opere di emenda conseguenti alle dedotte inadempienze della ed ai vizi lamentati e di conseguenza condannare Parte_1 quest'ultima al risarcimento dei danni così subiti dai convenuti quantificati in Controparte_5
Euro 25.700,00, come da CTU.
In ogni caso
Con vittoria delle competenze professionali del presente grado del giudizio, oltre spese forfetarie, oneri fiscali e previdenziali di legge”.
pagina 3 di 29
Per la parte convenuta come da “note scritte” depositate in data 22.05.2025): Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Torino, contrariis rejectis,
In via istruttoria:
Ammettere i capitoli di prova per testimoni e per interpello dedotti in comparsa nella parte narrativa e nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c.
Nel merito accertare l'insussistenza dei crediti vantati da , anche alla luce della CTU , Parte_1 nonché l'inesistenza delle voci di credito portate dal documento 2 come posta in essere dalla società
e/o comunque l'avvenuto pagamento delle prestazioni ivi elencate e di conseguenza Parte_1
respingere ogni domanda avanzata dalla società nel presente procedimento nei confronti Parte_1
della convenuta CP_3
In via riconvenzionale
Accertare le maggiori somme pagate dalla alla e di Controparte_3 Parte_1 conseguenza condannare quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella somma già indicata in Euro 8.830,00 o come emerso in corso di causa in sede di CTU
In ogni caso
Con vittoria delle competenze professionali del presente grado del giudizio, oltre spese forfetarie, oneri fiscali e previdenziali di legge”.
pagina 4 di 29 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 25.11.2021 ritualmente notificato a mezzo PEC alla CP_3
e in pari data a mezzo del servizio postale ai sig.ri e la
[...] Controparte_2 Controparte_1
ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino le parti ricorrenti, Parte_1 chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, riservata la deduzione delle istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
In via istruttoria
Ammettere consulenza tecnica d'ufficio sulle opere eseguite dalla con riserva di Parte_1 formulare il quesito nel corso dell'istruttoria entro i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Nel merito in via principale
- Previo ogni accertamento presupposto, dichiarare tenuti e condannare la società in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva di euro
9.045,00 oltre IVA di legge ed oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo effettivo per i titoli indicati in atti.
- Previo ogni accertamento presupposto, dichiarare tenuti e condannare i signori e Controparte_2
al pagamento, in favore della della somma di euro 19.910,00 oltre IVA Controparte_1 Parte_1
di legge oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo per i titoli indicati in atti.
pagina 5 di 29 - Dichiarare altresì tenuti i signori e al pagamento, in solido con la Controparte_2 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 9.045,00 Controparte_3
oltre IVA di legge per i titoli in atti.
Nel merito in via subordinata
Nella ipotesi di contestazione degli importi richiesti, previo ogni accertamento di rito e presupposto, accertare il compenso spettante per le opere maggiori realizzate e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento – in favore dell'attrice – della somma di euro 28.955,00 oltre IVA o veriore somma accertanda in giudizio.
Nel merito in via di ulteriore subordine
Dichiarare tenuti e condannare i signori e al pagamento della somma di euro CP_2 CP_1
28.955,00 oltre IVA anche a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c..
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi da avvocato calcolati in base al DM 55/2014 ed al rimborso forfettario del 15%, onorari, iva e cpa come per legge.”
1.3. Si sono costituite telematicamente in data 04.03.2022 le parti convenute IGnori CP_1
e depositando comparsa di costituzione e risposta contenente domanda
[...] Controparte_2
riconvenzionale, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Torino, contrariis rejectis,
In via preliminare e/o pregiudiziale:
Dichiarare l'improcedibilità dell'azione svolta dalla “ per il mancato esperimento Parte_1 della negoziazione assistita obbligatoria nei confronti della “ parte alla quale la Controparte_3
presente causa è comune.
Dichiarare l'improcedibilità dell'azione svolta dalla “ per la difformità tra l'atto di Parte_1 CP_3 citazione notificato alla “ e quello notificato ai convenuti - Controparte_3 CP_1 CP_2
In via istruttoria: Ammettere i capitoli di prova per testimoni e per interpello dedotti in comparsa nella parte narrativa (parte in fatto) e nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c., con riserva allo stato di meglio capitolare ed indicare testimoni e prova per interpello.
Disporre consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti temi:
• accertamento della presenza dei vizi dedotti nelle opere realizzate dalla “ nel Parte_1
compendio immobiliare della IGnora CP_1
• determinazione e quantificazione delle opere di emenda necessarie ad eliminare detti vizi;
pagina 6 di 29 • quantificazione del disagio recato e recando alla famiglia dei convenuti per i malfunzionamenti degli impianti, per il ritardo nella consegna dell'immobile e per l'esecuzione dei futuri lavori di emenda;
• accertamento della sussunzione di opere definite dall'attrice come extracapitolato all'interno del contratto di appalto generale ed allegati;
• quantificazione delle opere eventualmente risultanti extracapitolato sulla base del Preziario della
Regione Piemonte (anno 2018) o di quell'altro prezziario che il Tribunale riterrà di giustizia;
CP_
• Nel merito Accertare l'insussistenza del credito fatto valere dalla “ ” per i motivi Parte_1 indicati in narrativa. Respingere conseguentemente ogni domanda avanzata dalla stessa “ ” Parte_1
nel presente procedimento nei confronti dei convenuti - In via riconvenzionale CP_2 CP_1
Accertare le inadempienze e quantificati i danni ed il costo delle opere di emenda conseguenti alle dedotte inadempienze della “ ” ed ai vizi lamentati e di conseguenza condannare quest'ultima Parte_1
al risarcimento dei danni così subiti dai convenuti - che sin da ora si quantificano in CP_1 CP_2
Euro 20.000,00, salvo veriore determinazione in corso di causa.
In ogni caso Con vittoria delle competenze professionali del presente grado del giudizio, oltre spese forfetarie, oneri fiscali e previdenziali di legge”.
1.4. Si è costituita telematicamente in data 03.03.2022 la parte convenuta in Controparte_3
persona del legale rappresentante signor depositando comparsa di costituzione Controparte_4
e risposta contenente domanda riconvenzionale, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Torino, contrariis rejectis,
In via pregiudiziale:
Dichiarare l'improcedibilità dell'azione svolta nei confronti della per il mancato Controparte_3
esperimento della negoziazione assistita;
In via istruttoria: Ammettere i capitoli di prova per testimoni e per interpello dedotti in comparsa nella parte narrativa e nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c., sui quali potranno essere sentiti, oltra a controparte, anche gli indicandi testimoni.
Nel merito
Fatta espressa riserva di integrazione e/o modifica delle conclusioni di merito formulate di seguito nei termini di legge, accertare l'insussistenza dei predetti asseriti crediti, per tutti i motivi indicati in narrativa, nonché l'inesistenza delle voci di credito portate dal documento 2 come posta in essere dalla società e/o comunque l'avvenuto pagamento delle prestazioni ivi elencate e di Parte_1
conseguenza
pagina 7 di 29 respingere ogni domanda avanzata dalla società “ ” nel presente procedimento nei confronti Parte_1
della convenuta CP_3
in via riconvenzionale accertare le maggiori somme pagate dalla alla e CP_3 Parte_1
di conseguenza condannare quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente percepite allo stato quantificabili in Euro 8.830,00.
In ogni caso Con vittoria delle competenze professionali del presente grado del giudizio, oltre spese forfetarie, oneri fiscali e previdenziali di legge”.
1.5. All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. la parte attrice ha eccepito la decadenza della denuncia dei vizi da parte delle convenute e si è rimessa in punto di mancato esperimento della negoziazione assistita;
le parti convenute hanno insistito nelle proprie eccezioni relativamente alla improcedibilità dell'azione svolta dalla per il mancato esperimento della Parte_1 negoziazione assistita nonché per la difformità tra l'atto di citazione notificato alla Controparte_3
e quello notificato alle parti convenute Controparte_5
In subordine le parti hanno chiesto concordemente la concessione dei termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
Il Giudice Istruttore dr. CARBONE, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.03.2022:
“premesso che
- la citazione notificata telematicamente a il 2.12.21 e depositata all'atto Controparte_3 dell'iscrizione a ruolo reca la data d'udienza del 15 marzo 2022;
- la citazione notificata a reca la data d'udienza del 25 marzo 2022; Parte_3
- con decreto ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. il G.I., basandosi sulla prima delle due citazioni (la seconda, depositata il 14.12.21, è divenuta materialmente visibile sul terminale solo dopo), ha differito la prima udienza dal 15 marzo 2022 al 23 marzo 2022; - tale udienza si colloca in data intermedia tra la data indicata nella citazione notificata a (15.3.22) e quella indicata nella citazione CP_3
notificata a (25.3.22); Parte_3
- ne risulta, nei confronti dei convenuti un'involontaria anticipazione della prima Parte_3 udienza disposta in carenza dei presupposti dell'art. 163 bis comma 3 c.p.c.; -
per questi motivi
si impone la rifissazione d'udienza in data successiva al 25.3.22, come era stato chiesto dai convenuti con istanza del 3.3.22; Parte_3
- la rifissazione riguarda tutte le parti convenute, e quindi anche poiché l'attrice ha Controparte_3
agito nei loro confronti in un unico giudizio dal quale non è opportuna la separazione;
- quanto alle
pagina 8 di 29 domande riconvenzionali, si deve premettere che il differimento d'udienza da parte del G.I. ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. comporta ai sensi dell'art. 166 c.p.c. che si debba far riferimento alla data rifissata per accertare la tempestività della costituzione (Cass. 2299/17, 1127/15);
- tuttavia, il principio non può trovare applicazione nella fattispecie in esame e in riferimento all'udienza fissata ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. al 23.3.22 perché tale data era anteriore a quella indicata in una delle due citazioni;
- la pronuncia dell'eventuale decadenza poggerebbe, pertanto, su un presupposto giuridicamente erroneo;
- pertanto le costituzioni con relative domande riconvenzionali devono considerarsi tempestive, giacché i termini vanno calcolati non in riferimento al primo erroneo differimento ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. al 23 marzo 2022, bensì in relazione al nuovo differimento che viene disposto ad una data futura a correzione del primo rinvio e con effetti sananti;
- rilevato infine che non è stato attivato il procedimento di negoziazione assistita”; ha fissato una nuova udienza ex art. 183 c.p.c..
1.6. Nel corso della nuova udienza ex art. 183 c.p.c. in data 28.11.2022 il Giudice, su richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.:
1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, oltre a non più di 4 pagine di eventuale trattazione;
2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali, oltre a non più di
4 pagine di eventuale trattazione.
3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
1.7. All'udienza del 22.05.2023 le parti hanno richiamato le proprie deduzioni e istanze istruttorie e si sono opposte a quelle avversarie;
la parte convenuta ha insistito per il Controparte_3
disconoscimento ex art. 2712 c.c. dei documenti n. 17 e 18 della parte attrice.
A scioglimento della riserva assunta in udienza, con Ordinanza del 27.05.2023 il successivo Giudice dr.ssa VIGONE:
- ha disposto CTU sul seguente quesito: “Accerti il CTU se i lavori in oggetto siano stati correttamente eseguiti e in particolare accerti se sussistono i vizi denunziati. In caso affermativo ne evidenzi i costi
pagina 9 di 29 per l'eliminazione. Accerti il valore delle opere indicate come extracapitolato. Accerti se il contratto di subappalto e relativo computo metrico/capitolato prevedano un corrispettivo delle opere a corpo, nonché quali voci ed opere siano escluse da tale contratto e computo. Stabilisca infine l'effettivo valore delle opere indicate da parte attrice nei documenti nn. 25 e 26, indicando anche quali voci siano già ricomprese nel contratto principale o, comunque, rientrino tra quelle già pagate”.
- ha nominato il CTU arch. Persona_1
- ha fissato per la comparizione e il giuramento della stessa l'udienza del 26.06.2023.
1.8. Nel corso della predetta udienza il nominato CTU ha prestato il proprio giuramento ed ha fissato l'inizio delle operazioni peritali alla data del 21.07.2023.
Il Giudice ha fissato il termine per il deposito della relazione finale al 15.12.2023 ed un successivo termine per la disamina della perizia all'udienza del 18.12.2023.
1.9. All'udienza dell'08.04.2024 la parte attrice ha chiesto la riconvocazione del CTU a chiarimenti, le parti convenute e si sono opposte mentre la parte convenuta CP_1 CP_2 CP_3 si è rimessa sull'opportunità della convocazione. Le parti, inoltre, hanno insistito per
[...]
l'ammissione delle prove orali.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.04.2024 il Giudice, con Ordinanza del
10.04.2024 ha disposto la riconvocazione del CTU a chiarimenti, impregiudicata ogni ulteriore decisione istruttoria.
1.10. Con Ordinanza in data 14.05.2024 il nuovo Giudice Istruttore:
- ha revocato la precedente ordinanza del Giudice Dott. Luisa VIGONE con la quale era stata disposta la riconvocazione del CTU a chiarimenti;
- ha rigettato le prove orali dedotte dalle parti;
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione demandata ex art. 5 quater D.Lgs. n.
28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissato udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore.
pagina 10 di 29 - ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che la successiva udienza sia sostituita dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 14 novembre 2024 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
1.11. Con Ordinanza del 20.11.2024 il Giudice Istruttore, lette le note scritte depositate dalle parti in data 13.11.2024:
- ha concesso un rinvio dell'udienza per i medesimi incombenti così come richiesto, dovendo essere favorito l'auspicato buon esito della mediazione
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che la successiva udienza sia sostituita dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 06.02.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
1.12. Con Ordinanza in data 12.02.2025 il Giudice Istruttore:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni, avendo la mediazione demandata dato esito negativo, nonostante:
➢ le risultanze della CTU, ritenuta sufficientemente esaustiva con Ordinanza del 14/05/2024;
➢ il rigetto delle prove orali dedotte dalle parti con la citata Ordinanza;
➢ la conseguente prevedibilità dell'esito del presente giudizio;
➢ gli evidenti vantaggi che sarebbero derivati alle parti tutte dal raggiungimento di un accordo transattivo;
- ha rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 164/2024 (c.d. “Correttivo CARTABIA”), “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui
… all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
- ha ritenuto opportuno procedere alla decisione della causa a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, fissando a tale fine udienza (sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto si dirà infra) ed ordinando la discussione della causa nella stessa udienza a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. (con la precisazione che al termine della discussione orale il giudice, se non provvederà ai sensi del primo pagina 11 di 29 comma dell'art. 281 sexies c.p.c., depositerà la sentenza nei successivi trenta giorni come previsto dall'ultimo comma del citato articolo);
- ha ritenuto opportuno sostituire la successiva udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (come modificato dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), tenuto conto che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 22.05.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”.
pagina 12 di 29 - ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.13. Le parti hanno depositato le rispettive note scritte chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti.
2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2) e n. 3), c.p.c. nonché l'istanza di integrazione e/o chiamata a chiarimenti della CTU stante la mancata quantificazione delle lavorazioni effettivamente eseguite ed accertate dalla stessa CTU ma non valorizzate.
A sua volta, nelle proprie conclusioni definitive, le parti convenute IGnori e CP_1 CP_2 hanno reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nella comparsa di costituzione e risposta nonché nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2) e n. 3), c.p.c, oltre alla richiesta di integrazione della già esperita consulenza tecnica d'ufficio in relazione alla quantificazione, anche in via equitativa, del disagio recato e recando ai convenuti per il malfunzionamento degli impianti e per il ritardo nella consegna dell'immobile.
Infine, nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta a reiterato l'istanza Controparte_3
di ammissione delle prove dedotte nella comparsa di costituzione e risposta nonché nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2) e n. 3), c.p.c.
Le suddette istanze non possono trovare accoglimento.
Invero, come già ritenuto dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza in data 14 maggio 2024, le prove orali dedotte dalle parti risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo su circostanze in parte irrilevanti, in parte documentali, in parte valutative ed in parte generiche e tenuto altresì conto di quanto si dirà infra trattando nel merito e delle risultanze della esperita CTU.
Inoltre, non possono trovare accoglimento le istanze di integrazione e/o chiamata a chiarimenti della
CTU avanzate dalla parte attrice e dalle parti convenute IGnori risultando la CP_1 CP_2
CTU depositata dall'Arch. in data 15 marzo 2024 sufficientemente esaustiva e tenuto Per_1
altresì conto di quanto si dirà infra trattando nel merito.
pagina 13 di 29 2.2. Nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c. le parti convenute anno chiesto CP_1 CP_2 il disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c. alcuni documenti prodotti dalla Parte_1
Le predette istanze non possono trovare accoglimento, risultando irrilevanti, tenuto anche conto di quanto si dirà infra.
3. Sul merito della presente causa
3.1. Venendo a trattare del merito, deve anzitutto osservare che non sono oggetto di contestazione tra le parti le seguenti circostanze:
- Nel mese di Aprile 2018 i IGnori e si rivolgevano alla Controparte_2 Controparte_1 società nella figura dell'Arch. affinchè predisponesse uno Controparte_3 Controparte_4 studio architettonico e funzionale delle opere e delle ristrutturazioni da eseguire all'interno dell'appartamento di loro proprietà sito in Torino al Corso Galileo Ferraris n. 86;
- Nel mese di maggio 2018 la affidava in subappalto l'esecuzione dell'intera Controparte_3 ristrutturazione dell'immobile alla società Parte_1
- Il “contratto di subappalto (art. 1655 c.c.)” sottoscritto tra la e la Controparte_3 Parte_1 prevedeva, come indicato nell'art. 3 “oggetto del contratto” l'esecuzione dei lavori di
[...]
“demolizioni e rimozioni, costruzione delle partizioni interne e sottofondi, posa pavimenti e rivestimenti, opere di controsoffittatura, impianto elettrico – TV – telefono – citofono, predisposizione impianto di raffrescamento;
predisposizione, antifurto, decorazioni”; le parti specificavano altresì che
“tutto ciò non elencato è presente nel preventivo concordato” (cfr. doc n. 1 della parte attrice, doc. 1 e della parte convenuta doc. n. 7 delle parti convenute;
Controparte_3 CP_2 CP_1
- All'interno del preventivo allegato al contratto veniva indicato un “elenco lavori” il quale comprendeva (cfr. doc n. 1 della parte attrice, doc. 1 e della parte convenuta e doc. Controparte_3
n. 7 delle parti convenute : CP_2 CP_1
pagina 14 di 29 “Impianto di cantiere: messa in sicurezza e posa quadro elettrico
demolizione e rimozione:
demolizione dei tramezzi sp. 10cm
demolizione dei tramezzi sp. 40 (finestre e porte)
demolizione del battuto e di tutti i pavimenti pulizia del grezzo e tracciamento dei nuovi muri costruzioni: costruzione muri interni sp.12 cm
fornitura e posa lastre fonoassorbenti,
fornitura e posa lastre cartongesso, realizzazione rappezzi di intonaco, realizzazione nuovo intonaco tradizionale, posa controtelaio porta di ingresso,
fornitura e posa controtelai per porte a battente filomuro n.7,
fornitura e posa controtelai porte scrigno n. 3, posa porte a battente e scrigno,
fornitura e posa nuovi davanzali e soglie,
formazione massetto cellulare sp 12/15, formazione di autolivellante sp. 3/5 cm, rasatura di tutti i muri, realizzazione controsoffitti in cartongesso. avimenti e rivestimenti: posa pavimenti in gres,
posa di tutti i rivestimenti, realizzazione solaio strutturale, impianto elettrico”
- il totale delle opere ammontava ad euro 51.170,00 come da preventivo.
- i IGnori anno riconosciuto di aver commissionato alla CP_2 CP_1 Parte_1
la realizzazione di opere extra capitolato, eccependo peraltro di averle già tutte saldate.
pagina 15 di 29 3.2. Evidenziate le circostanze non contestate tra le parti, oggetto del contendere della presente causa risultano essere, pertanto, da un lato, le maggiori lavorazioni e le opere che la parte attrice afferma di aver eseguito extra capitolato (e per le quali mediante la propria Parte_1
domanda chiede, a titolo di maggiore importo, il pagamento delle somme indicate nelle proprie conclusioni) e, dall'altro lato, l'accertamento richiesto dalle parti convenute dell'inesistenza del credito fatto valere dalla poiché tutte le opere realizzate sarebbero già state Parte_1 saldate, nonché l'accertamento delle inadempienze e la quantificazione dei danni (e relativi costi di ripristino) conseguenti alle lavorazioni non eseguite alla regola dell'arte dall'impresa subappaltatrice, con le conseguenti domande riconvenzionali.
3.3. Ciò chiarito, la parte attrice ha innanzitutto chiesto, in via preliminare di merito, di accertare e dichiarare “la tardività delle contestazioni relative a vizi e difformità delle opere e, per l'effetto, dichiarare la decadenza dei convenuti, IGg.ri e e società Controparte_2 Controparte_1 dalla garanzia per vizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c.”, chiedendo, per Controparte_3
l'effetto, di “rigettare tutte le eccezioni e le domande riconvenzionali formulate dai convenuti”.
L'eccezione e la domanda sopra indicate non risultano fondate.
Invero, all'interno dei propri scritti difensivi la parte attrice sostiene che nessuna delle parti convenute abbia mai formulato contestazioni inerenti alla corretta esecuzione delle opere e/o il mancato completamento delle stesse da parte della quantomeno sino alla notifica dell'atto di Parte_1
citazione che ha incardinato il presente giudizio, e, in ogni caso, ben oltre il termine di decadenza stabilito dalla legge ai sensi dell'art. 1667 c.c. ai sensi del quale “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”.
In realtà, i IGnori anno provato di aver inviato in data 23-27.01.2019 per il CP_2 CP_1 tramite della una email di contestazione con la quale hanno portato all'attenzione Controparte_3 della tutta una serie incongruità e difetti nell'esecuzione dei lavori di Parte_1 ristrutturazione, “alcuni anche macroscopici, altri fondamentali per la vivibilità della casa” (cfr. doc.
n.12 della parte convenuta doc. n. 44 delle parti convenute . CP_3 CP_2 CP_1
Deve, infatti, condividersi l'orientamento della giurisprudenza prevalente secondo la quale, in tema di appalto, ai fini di cui all'art. 1667 c.c. non è necessaria una denuncia specifica una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale cioè da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo per converso sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformità o dei vizi,
pagina 16 di 29 suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accettabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo.
Per tali motivi l'eccezione sollevata dalla parte attrice, seppure tempestivamente proposta, dapprima nel corso della prima udienza ex art. 183 c.p.c. e successivamente reiterata all'interno della prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. non può essere accolta.
3.4. Nel merito, la parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti domande:
“ Nel merito in via principale:
- Previo ogni accertamento presupposto, dichiarare tenuta e condannare la società Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva di euro
9.045,00 oltre IVA di legge ed oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo effettivo per i titoli indicati in atti.
- Previo ogni accertamento presupposto, dichiarare tenuti e condannare i signori Controparte_2
e al pagamento, in favore della della somma di euro 19.910,00 oltre Controparte_1 Parte_1
IVA di legge oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo per i titoli indicati in atti.
- Dichiarare altresì tenuti i signori e al pagamento, in solido Controparte_2 Controparte_1
con la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di euro Controparte_3
9.045,00 oltre IVA di legge per i titoli in atti.
Nel merito in via subordinata: accertare il compenso spettante per le opere maggiori realizzate e, per
l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento – in favore dell'attrice – della somma di euro 28.955,00 oltre IVA o, in ulteriore subordine alla minor somma di euro 17.615,00 o di 11.750,00 oltre IVA e accessori come da relazione peritale veriore somma accertanda in giudizio.
Nel merito in via di ulteriore subordine:
Dichiarare tenuti e condannare i signori al pagamento della somma accertata CP_2 CP_1 oltre IVA anche a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.”
A sostegno delle proprie domande la parte attrice ha dedotto, in particolare:
- che nel corso delle lavorazioni, la ordinava l'esecuzione di varianti e lavori Controparte_3
aggiuntivi che venivano chiesti dai committenti;
- che i maggiori lavori non previsti nel contratto iniziale consistevano nel riempimento del massetto, formazione di un massetto di spessore 12/15 cm, fornitura di un quadro elettrico, fornitura di impianto idrosanitario, impianto di aspirazione, impianto termico, impianto radiante monopex completo, sistema di regolazione a 3 zone compresi termostati e fornitura caldaia ITALTHERM city class 25K;
pagina 17 di 29 - che a titolo di maggiori lavori non previsti, la chiedeva il pagamento di Euro Parte_1
14.925,00 in più rispetto al preventivo iniziale di Euro 51.170,00 (cfr. doc. 1 e doc. 2 della parte attrice);
- che la provvedeva al pagamento sia delle somme concordate sia della maggior Controparte_3
parte di lavori extra capitolato arrivando a versare la somma di 59.600,00 Euro (cfr. doc. nn. 3 – 11 della parte attrice) tra il mese di maggio 2018 ed il mese di febbraio 2019;
- che oltre alle maggiori opere e forniture indicate nel rendiconto del mese di novembre 2018 (cfr. doc.
n. 2 della parte attrice), i proprietari dell'immobile chiedevano direttamente alla Parte_1
nella persona del responsabile di cantiere (signor ) di realizzare opere diverse e Parte_4
maggiori;
- che la a fronte delle richieste, presentava vari preventivi e così i proprietari Parte_1
pagavano alcune maggiori lavorazioni quali: riqualificazione energetica, sostituzione di impianto di climatizzazione invernale, posa pavimento al piano garage e posa di un pannello apribile in rete grezzo per i condizionatori (cfr. doc. nn. 12 e 13 della parte attrice);
- che, terminati i lavori, la presentava l'aggiornamento delle varianti eseguite su Parte_1
specifica e diretta richiesta dei IGnori CP_2 CP_1
- che, alla luce delle lavorazioni effettivamente svolte, la risultava creditrice Parte_1 dell'ulteriore compenso di Euro 19.910,00 oltre IVA (cfr. doc. n.14 della parte attrice);
- che tra le opere extra capitolato, risultano non saldate numerose lavorazioni tra le quali: l'installazione del quadro elettrico, l'installazione dell'impianto idrosanitario, l'impianto di aspirazione, l'impianto termico e riscaldamento (comprensivo della fornitura impianto radiante monopex completo), il sistema regolazione a 3 zone compresi termostati e la caldaia 25K, oltre ad altre opere Controparte_6 indicate nell'aggiornamento varianti del 14.01.2019;
- che la era creditrice dell'importo di Euro 9.045,00 verso la e Parte_1 Controparte_3
di Euro 19.910,00 verso i IGnori cfr. doc n. 14 della parte attrice); CP_2 CP_1
- che, nonostante i numerosi solleciti e la diffida legale notificata ai signori e Controparte_2
a mezzo posta in data 15.07.2020, il debito non risulta saldato (cfr. doc. n.15 della Controparte_1
parte attrice);
- che ad oggi, il valore delle opere realizzate e non pagate ammonta ad Euro 28.955,00 Euro oltre IVA di legge di cui Euro 19.910,00 per opere commissionate direttamente dalla proprietà e Euro 9.045,00 per opere commissionate dalla ma direttamente fruite dai IGnori e Controparte_3 CP_2
CP_1
pagina 18 di 29 3.5. La parte convenuta a eccepito, in particolare: Controparte_3
- che la società adempiva totalmente al contratto versando alla Controparte_3 Parte_1
una somma superiore a quella preventivata e precisamente pari a Euro 60.000,00. (cfr. doc. n. 4 della parte convenuta);
- che la nel corso delle opere di ristrutturazione non ha mai inviato alla società Parte_1
comunicazione alcuna, né mail con richieste di opere extra capitolato o preventivi Controparte_3
per opere in variante non comprese nel contratto;
- che la non ha mai chiesto l'esecuzione di opere extra alla società Controparte_3 Parte_1
[...]
- che gli asseriti maggiori lavori elencati dalla società attrice al punto 6 (cfr. pag.2 dell'atto di citazione della , erano opere ricomprese nel preventivo allegato al contratto (cfr. doc. n. 1 Parte_1
della parte attrice) e precisamente:
“riempimento del massetto, formazione di un massetto di spessore 12/15 cm”, è certamente una voce compresa nel preventivo concordato (doc. 1) ove al foglio 2 si legge la dicitura “formazione massetto sp 12/15 formazione di autolivellante sp 3/5 massetto + autolivellante 5.000 Euro”: tale opera è quindi già stata saldata dalla Parte_5
“fornitura di un quadro elettrico” è da considerarsi compresa nella voce al preventivo di spesa
“IMPIANTO ELETTRICO”;
- che i lavori extra capitolato relativi alla “fornitura di un impianto idrosanitario, dell'impianto di aspirazione, impianto termico, impianto radiante monopex completo, sistema di regolazione a 3 zone compresi termostati e fornitura caldaia ” erano stati direttamente richiesti dalla proprietà CP_6
e non dalla società CP_3
- che l'impianto termico radiante con fornitura della caldaia era stato direttamente richiesto dai IGnori
da questi ultimi saldato, come si evince dalla fattura n. 51 dell'importo di CP_2 CP_1
Euro 13.948,00 e dal bonifico effettuato in data 29.10.2018. (cfr. doc. n. 5 della parte convenuta);
- che le voci di spesa relative a tale impianto di climatizzazione venivano più volte indebitamente ripetute nelle varie richieste, e nelle domande formulate duplicando la stessa richiesta di pagamento
(cfr. doc 2 e 14 della parte attrice con doc. 6 della parte convenuta);
- che anche la somma di Euro 800,00 relativa al quadro elettrico veniva chiesta indistintamente nei due conteggi, sia in quello azionato nei confronti della che in quello azionato nei Controparte_3
confronti dei IGnori CP_2 CP_1
- che il conteggio totale riportato nel doc. 2 di controparte ammontava ad Euro 68.645,00, ma nelle voci di spesa erano ricomprese attività e forniture (impianto termico) addebitate alla proprietà, e da pagina 19 di 29 questa già pagate;
se, infatti, dal totale indicato dalla parte attrice si sottrae l'importo di Euro
13.948,00 versati dai committenti IGnori e si perviene a una cifra di CP_1 CP_2
54.697,00, che rappresenta l'importo a carico della Controparte_3
- che la società pagava somme superiori al preventivo di spesa e comprese nel Controparte_3
contratto, (oltre alle somme che erano di competenza di opere direttamente richieste dalla proprietà o comunque non dovute), per un importo pari ad Euro 8.830,00, somma non giustificata da nessun documento e pertanto insta, in via riconvenzionale per la restituzione di tutte le maggiori somme versate e non dovute.
3.6. Le parti convenute IGnori e hanno eccepito in Controparte_1 Controparte_2
particolare:
- che, oltre alle opere descritte nel capitolato concordato con la società i IGnori Controparte_3
e avevano commissionato direttamente alla Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
ulteriori lavorazioni e forniture extracapitolato, la cui necessità e/o opportunità erano emerse in corso di lavori;
- che anche i corrispettivi di tali opere e forniture erano state regolarmente corrisposti dai IGnori
e alla ditta esecutrice dei lavori Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
direttamente, mediante bonifici bancari, come da documenti allegati (cfr. doc n. 19 delle parti convenute);
- che sul finire dell'anno 2018 - inizio del 2019 erano sorte alcune prime contestazioni dei IGnori
e in relazione alla mancata esecuzione o ultimazione di opere Controparte_1 Controparte_2
ovvero per la loro scadente qualità ovvero, ancora, per il mancato funzionamento di impianti;
- che sia i IGnori e che la società anche Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
direttamente tramite lo stesso Arch. avevano chiesto ripetutamente alla CP_3 Parte_1
di intervenire per il ripristino e/o il rifacimento di numerose opere e lavori eseguiti all'interno
[...] dell'appartamento sito in Torino al Corso Galileo Ferraris n. 86 e 86/H (cfr. doc. n. 44, 45,46 delle parti convenute) quali:
• la parete in corrispondenza del portone di ingresso all'abitazione è storta (cfr. doc. 27 - Foto porta - delle parti convenute)
• la porta di ingresso è stata montata non in corrispondenza della soglia di ingresso e non a filo pavimento (cfr. doc. n. 28 - Foto soglia - delle parti convenute);
• la porta di ingresso è più bassa del vano (cfr. doc. n. 29 - Foto vano porta - delle parti convenute);
pagina 20 di 29 • la caldaia perde acqua e non è dotata di apposito canale di deflusso dell'acqua, cosicché il balcone è sempre allagato;
o il balcone non era stato piastrellato (lo sarà in un secondo tempo, con odierna richiesta di sovrapprezzo);
• i sanitari dei bagni non sono stati correttamente fissati a pareti e pavimento e si muovono;
o mancano stuccature di fori e ripristini per errate pose di piani dei bagni (cfr. DOC. n. 30 - Foto sottolavello - delle parti convenute);
• sono presenti numerose crepe in tutte le opere realizzate in cartongesso, a causa della mancata applicazione della rete sottostante;
• una serie di faretti posti in prossimità della libreria non è stata collegata ai relativi trasformatori;
o tutte le parti comuni (scala, vano porta su cortile, pavimentazione esterna, etc.) sono da rifare per evidenti opere abbandonate e non ultimate;
• il sistema di climatizzatore non funziona ed è rumorosissimo;
• vi sono state perdite con infiltrazioni sui muri a cagione di improprie coperture provvisorie del terrazzo, con danni alle sottostanti pareti, non ripristinati;
• crepe con distaccamenti di intonaco su più parti di muratura;
• dettagli di chiusura impianti mal eseguiti o mai terminati, per esempio connettori ancora a vista e tubi idraulici non sigillati (cfr. doc. n. 31 - Foto connettore termoarredo 1 e doc. n. 32 -
Foto connettore termoarredo 2 - delle parti convenute);
• rotture in più parti dello stucco sia della pavimentazione sia nei rivestimenti;
o mancanza di finitura con silicone o malta tra muri e pavimenti;
• gravi formazioni di macchie di umidità sui muri perimetrali;
• l'impianto elettrico non è certificato e si disattiva senza apparente motivo, malgrado i plurimi controlli eseguiti da ditte terze appositamente chiamate dalla committenza (si produce un estratto delle interruzioni registrate dal sistema di allarme);
• la stanza di VI era priva di coibentazione nel cassonetto ed i committenti hanno dovuto provvedere autonomamente;
o il riscaldamento a pavimento della stessa stanza non scalda, non consentendo di superare i 17 gradi;
• i tre scalda salviette dei bagni non sono collegati all'impianto di riscaldamento (cfr. doc. n. 33
- Foto connettori - delle parti convenute );
• l'impianto di condizionamento dell'alloggio presentava una elevata rumorosità ed era totalmente inefficace;
pagina 21 di 29 - che la inviava una diffida in data 12.06.2020 con cui richiedeva il pagamento di Parte_1
opere extra capitolato per complessivi Euro 32.459,67, che tuttavia i IGnori e Controparte_1
avevano già saldato, ovvero che non erano state eseguite ovvero, ancora, che Controparte_2
erano state convenute in diverso e minor prezzo o addirittura che mai erano state richieste (cfr. doc. n.
20 delle parti convenute);
- che parte delle opere elencate nel documento del 2020 erano già state conteggiate (e pagate) nella fattura n. 52 del 2018, ove vengono indicati «lavori per intervento di riqualificazione energetica … sostituzione di impianto di climatizzazione invernale con impianto dotato di caldaio a condensazione» ed erano già state saldate dai IGnori e tramite bonifico Controparte_1 Controparte_2
bancario di importo pari ad Euro 13.948,00 eseguito in data 29.10.2018 (Cfr. doc. n. 19 delle parti convenute).
- che, analogamente, anche la voce di spesa descritta alla fattura n. 66 del 2018, recante la descrizione della fornitura e posa di «pannello apribile in rete grezzo per condizionatori posa al piano garage con bancali pavimento flottante», era stata pagata con bonifico bancario di importo pari a Euro 605,00;
- che le “maggiori opere” indicate da controparte a sostegno delle proprie richieste risultano tutte pacificamente ricomprese nel preventivo e nel computo metrico allegati al contratto a suo tempo siglato tra la “ e la . CP_3 Parte_1
3.7. Come si è detto in precedenza, con Ordinanza del 27.05.2023 è stata disposta una CTU, nominando all'uopo l'Arch. . Persona_1
3.7.1. Al CTU è stato conferito, innanzitutto, il quesito n. 1, del seguente tenore letterale “Accerti il
CTU se i lavori in oggetto siano stati correttamente eseguiti e in particolare accerti se sussistano i vizi denunziati. In caso affermativo ne evidenzi i costi per l'eliminazione”.
Dalla relazione peritale è emerso, in sintesi, che:
- una parte delle lavorazioni e delle opere eseguiti dalla non sono stati eseguiti a Parte_1 regola d'arte;
- il costo complessivo degli interventi di ripristino delle opere è stato stimato in Euro 25.708,00 arrotondato ad Euro 25.700,00.
3.7.2. Al CTU è stato conferito, in secondo luogo, il quesito n. 2, del seguente tenore letterale: “Accerti il valore delle opere indicate come extra capitolato. Accerti se il contratto di subappalto e relativo computo metrico/capitolato prevedano un corrispettivo delle opere a corpo, nonché quali voci ed opere
pagina 22 di 29 siano escluse da tale contratto e computo. Stabilisca infine l'effettivo valore delle opere indicate da parte attrice nei documenti nn. 25 e 26, indicando anche quali voci siano già ricomprese nel contratto principale o, comunque, rientrino tra quelle già pagate”.
Dalla relazione peritale è emerso, in sintesi, quanto segue:
- Il contratto di subappalto stipulato tra le parti e la il quale Controparte_3 Parte_1
non riporta alcuna data, è composto dal contratto vero e proprio formato da 18 articoli riguardanti: le parti contraenti, le precisazioni, l'oggetto del contratto, i requisiti tecnico-professionali per l'affidamento dell'appalto, gli obblighi dell'appaltatore, la cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro, l'importo lavoro (che fa riferimento al preventivo allegato), revisione dei prezzi, divieto di subappalto dei lavori, consegna lavori, penali, pagamenti, variazione dei lavori, collaudo, garanzie, responsabilità e prescrizioni in norme di sicurezza e contribuzione, foro competente, norme di misurazione. Quest'ultimo articolo, il 18, prevede che le misurazioni vengano fatte a corpo (cfr. pag.
22-23 della CTU).
- Al contratto di subappalto è allegato un preventivo, anche questo senza alcuna data, riguardante l'elenco dei lavori edili di ristrutturazione da eseguirsi nel cantiere di Corso Galileo Ferraris 86, di proprietà sei IGnori cfr. pag. 23 della CTU). CP_2 CP_1
- L'importo totale del preventivo è pari ad Euro 51.170,00.
- Il doc. 25 è composto da due documenti:
1) Un estratto conto dei lavori, non datato, elaborato sulla base del preventivo, con aggiunta/modifica di alcune voci, per un totale complessivo di Euro 68.645,00; su tale documento è riportato l'elenco delle fatture intestate a per un importo totale di Euro 60.000,00, con un residuo di soli CP_3
Euro 400,00 ancora da versare.
2) Un conteggio recante la data del 14.01.2019 e successivamente la dicitura “aggiornamento varianti
04.05.2020”; tale documento redatto dalla è indirizzato direttamente ai IGg.ri Parte_1
CP_2 CP_1
- La prima parte della tabella si conclude con un importo di Euro 16.860,00.
- Nella seconda parte, sul retro del documento, sono aggiunte ulteriori n. 5 voci di importo complessivo pari ad Euro 3.050,00 ed il totale delle opere è aggiornato ad Euro 19.910,00 (Iva esclusa).
- Il doc. 26 riporta la tabella con il conteggio delle lavorazioni alla data del 14.01.2019 per Euro
16.860,00, pertanto il documento 25 sopra riportato risulta un aggiornamento del doc. 26 in quanto comprende anche le varianti al 04.05.2020. (cfr. par n. 23 della CTU).
- Dal confronto tra i documenti n. 25 e 26 è emerso che risultano ripetute, e quindi conteggiate due volte, le seguenti voci:
pagina 23 di 29 - Voci attribuite a Controparte_3
• Voce “Formazione di massetto cellulare con riempimento 12/15 cm”, Euro 1.800,00.
Si ritiene che tale voce debba essere ricompresa nella voce successiva (massetto + autolivellante Euro 5.000,00) pertanto dovrebbe essere portato in detrazione l'importo di Euro
1.800,00
• Voce “quadro elettrico” Euro 800,00.
A parere del CTU il quadro elettrico deve essere compreso nel costo totale dell'impianto elettrico (Euro 8.310,00). Non essendo esplicitata la composizione dell'impianto elettrico, si ritiene che sia considerato l'impianto elettrico completo, comprensivo quindi di quadro, pertanto deve essere portata in detrazione la somma di Euro 800,00
- Voci attribuite ai IGg.ri Parte_3
• Voce “differenza regolazione impianto di riscaldamento a tre zone” Euro 495,00 Voce ripetuta nell'elenco varianti indirizzato ai IGg.ri Parte_3
Detta voce è già stata indicata nel conteggio delle opere indirizzato a Controparte_3
Si ritiene pertanto che la somma di Euro 495,00 debba essere detratta dall'elenco varianti in capo ai IGg.ri Parte_3
• Voce “Fornitura caldaia compreso accessoristica e tubo fumi-defangatore”
Euro 1.800,00.
3.7.3. Il CTU, a seguito delle osservazioni delle parti, ha pertanto concluso affermando testualmente quanto segue (cfr. relazione scritta alle pagine 40 e seguenti):
“ Esaminata la documentazione agli atti, ascoltati i CTP delle Parti ed eseguiti gli opportuni sopralluoghi e incontri in contraddittorio - ad eccezione dell'incontro del 08/01/2024 ove risultava assente l'attrice - la scrivente intende rispondere ai quesiti formulati dall'Illustrissimo IG. Giudice come segue.
Quesito n.
1 - Accerti il CTU se i lavori in oggetto siano stati correttamente eseguiti e in particolare accerti se sussistano i vizi denunziati. In caso affermativo ne evidenzi i costi per l'eliminazione.
La scrivente dichiara che le opere oggetto di causa presentano vari vizi che vengono elencati nel paragrafo D a pag. 15.
Per quanto concerne la quantificazione, a seguito delle osservazioni delle parti, il CTU
pagina 24 di 29 ha ritenuto di apportare alcune modifiche di modesta entità al Computo Metrico estimativo che rettificano l'importo dei costi di ripristino ad un totale complessivo di Euro 25.708,79, arrotondato ad
Euro 25.700,00 (All. 9).
Quesito n.
2 - Accerti il valore delle opere indicate come extra capitolato. Accerti se il contratto di subappalto e relativo computo metrico/capitolato prevedano un corrispettivo delle opere a corpo, nonché quali voci ed opere siano escluse da tale contratto e computo. Stabilisca infine l'effettivo valore delle opere indicate da parte attrice nei documenti nn. 25 e 26, indicando anche quali voci siano già ricomprese nel contratto principale o, comunque, rientrino tra quelle già pagate.
In via preliminare, si evidenzia che nei conteggi riguardanti i pagamenti effettuati da CP_3
a favore di nella bozza di relazione compare un refuso in quanto la somma
[...] Parte_1
iniziale effettivamente corrisposta da è Euro 59.600,00 e non Euro 58.600,00 Controparte_3
(mero errore di battitura).
È stato anche chiarito che i restanti Euro 400,00 sono stati saldati in data 09/09/2020, pertanto la somma corrisposta da a favore di ammonta Controparte_3 Parte_1
complessivamente ad Euro 60.000,00.
La proprietà ha direttamente corrisposto a la somma di Euro Parte_3 Parte_1
12.680,00 (oltre IVA) a fronte di fattura n. 52 del 19/10/2018. Come già più volte evidenziato, la discrepanza fra l'oggetto della fattura ed il conteggio allegato non permette di chiarire quali siano le lavorazioni effettivamente saldate.
Il valore delle varianti effettuate da (come da doc. 1 e 2 di parte attrice, Parte_1
corrispondenti ai doc. 25 e 26 dei convenuti - aggiornato alle modifiche Parte_3
apportate a seguito delle osservazioni delle parti detraendo la voce di Euro 450,00 relativa alla fornitura e posa di controtelai per porte scrigno (riportata nel preventivo e ripetuta nell'aggiornamento varianti) - ammonta a:
- differenza voce demolizioni/rimozioni Euro 670,00
- impianto idrosanitario Euro 6.000,00
- impianto termico/riscaldamento Euro 4.850,00
- impianto radiante monopex Euro 1.780,00
- Sistema regolazione a tre zone Euro 495,00
Totale Euro 13.795,00 attribuite a Controparte_3
Non è stato invece modificato l'importo a carico della proprietà indicato in Euro 17.615,00.
L'importo complessivo delle opere come da documenti, detratti gli importi erroneamente ripetuti ed ora corretti ammonta a:
pagina 25 di 29 Euro 51.170,00 (preventivo) + Euro 13.795,00 (varianti addebitate a + Euro Controparte_3
17.615,00 (varianti addebitate alla proprietà) = Euro 82.580,00 (Iva esclusa).
Come sopra indicato, l'importo già corrisposto da ammonta ad Euro 60.000,00 e Controparte_3
quello pagato dalla proprietà Euro 12.680,00.
Risulta pertanto un residuo di Euro 9.900,00.
Infine, portando in detrazione l'importo del ripristino dei vizi, quantificato in Euro 25.700,00 come da computo metrico aggiornato, il valore delle opere realizzate da al netto dei vizi sopra Parte_1
stimati è conteggiato in:
Euro 82.580,00 - Euro 25.700,00 = Euro 56.880,00 arrotondato a Euro 56.900,00.”
3.8. In conclusione, tenuto conto di tutti i rilievi svolti e alla luce di quanto emerso dalla relazione tecnica d'ufficio, la quale viene condivisa da codesto Giudice e alla quale dichiara di aderire, stante la completezza ed esaustività della perizia, si devono trarre le seguenti conclusioni:
- deve dichiararsi tenuta e condannarsi la parte attrice società in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle parti convenute IGnori CP_1
e della somma di Euro 2.750,00, a titolo di risarcimento dei danni
[...] Controparte_2
subiti, già dedotti gli acconti ed al netto dei vizi, secondo quanto esposto in motivazione, oltre interessi oltre interessi di mora dalla data della proposizione della domanda giudiziale fino al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.;
- deve dichiararsi tenuta e condannarsi la parte attrice società in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte convenuta società CP_3
della somma di Euro 13.030,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti, già dedotti gli acconti
[...]
ed al netto dei vizi, secondo quanto esposto in motivazione, oltre interessi oltre interessi di mora dalla data della proposizione della domanda giudiziale fino al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.;
- devono rigettarsi tutte le altre domande di merito ed istruttorie proposte dalle parti.
3.9. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente pagina 26 di 29 che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509).
4. Sulle spese processuali del presente giudizio.
4.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”
4.2. Nel caso di specie, infatti, è innanzitutto ravvisabile una parziale soccombenza reciproca delle parti
(tenuto anche conto che, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”: Cass. civile, sez. III, 21 ottobre 2009, n. 22381).
pagina 27 di 29 4.3. Inoltre, si deve richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.”
Nel caso di specie, sussistono altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, ravvisabili nella particolare natura della causa, implicante complesse questioni di carattere tecnico-giuridico.
4.4. Per la medesima ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto del 26.03.2024, devono porsi definitivamente a carico delle parti in egual misura. Invero, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso:
“Compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1023);
“Il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa. Non risulta, difatti, in tal modo violato il divieto di condanna di quest'ultima alle spese (art. 91 c.p.c.), dato che la compensazione delle spese processuali
- nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio - è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 08 settembre 2005, n. 17953).
pagina 28 di 29
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
23697/2021 R.G. promossa dalla in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore (parte attrice) contro i IGnori e Parte_2 Controparte_1 CP_2
(parti convenute), nonché contro la in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_3
pro tempore signor (parte convenuta) nel contraddittorio delle parti: Controparte_4
1) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice società in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle parti convenute IGnori e Controparte_1
della somma di Euro 2.750,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti, già Controparte_2
dedotti gli acconti ed al netto dei vizi, secondo quanto esposto in motivazione, oltre interessi oltre interessi di mora dalla data della proposizione della domanda giudiziale fino al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c..
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice società in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte convenuta società Controparte_3
della somma di Euro 13.030,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti, già dedotti gli acconti ed al netto dei vizi, secondo quanto esposto in motivazione, oltre interessi oltre interessi di mora dalla data della proposizione della domanda giudiziale fino al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c..
3) Rigetta tutte le altre domande di merito ed istruttorie proposte dalle parti.
4) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c.
5) Pone le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto del 26.03.2024, definitivamente a carico:
• della parte attrice società nella misura di 1/3 (un terzo); Parte_1
• delle parti convenute IGnori e nella misura Controparte_1 Controparte_2
di 1/3 (un terzo);
• della parte convenuta società nella misura di 1/3 (un terzo). Controparte_3
Così deciso in Torino, in data 03 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA pagina 29 di 29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 23697/2021 promossa da: in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. FLORIS Pietro del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino alla Via Amedeo Avogadro n. 26, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo PASTRONE Controparte_1 Controparte_2
del Foro di Torino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino al Corso Duca degli
Abruzzi n. 32, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTI CONVENUTE-
e
contro
: in persona del legale rappresentante signor Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. FRAGOMELI Cinzia del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reano (TO) alla via Villarbasse n. 48, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA-
pagina 1 di 29 avente per oggetto: Appalto;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (nelle “note scritte” depositate in data 22.05.2025):
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria,
In via istruttoria
- Ammettere le istanze istruttorie dedotte in giudizio con le memorie del 27.01.2023 e 15.02.2023.
- Disporre integrazione e/o chiamate a chiarimenti il CTU sulla mancata quantificazione del valore delle lavorazioni effettivamente eseguite ed accertate dallo stesso CTU ma non valorizzate.
In via preliminare di merito:
- Accertare e dichiarare la tardività delle contestazioni relative a vizi e difformità delle opere e, per
l'effetto, dichiarare la decadenza dei convenuti, IGg.ri e e Controparte_2 Controparte_1 società dalla garanzia per vizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c.; Controparte_3
- Per l'effetto, rigettare tutte le eccezioni e le domande riconvenzionali formulate dai convenuti;
Nel merito in via principale:
- Previo ogni accertamento presupposto, dichiarare tenuta e condannare la società Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva di euro
9.045,00 oltre IVA di legge ed oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo effettivo per i titoli indicati in atti.
- Previo ogni accertamento presupposto, dichiarare tenuti e condannare i signori Controparte_2
e al pagamento, in favore della della somma di euro 19.910,00 oltre Controparte_1 Parte_1
IVA di legge oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo per i titoli indicati in atti.
- Dichiarare altresì tenuti i signori e al pagamento, in solido Controparte_2 Controparte_1
con la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di euro Controparte_3
9.045,00 oltre IVA di legge per i titoli in atti.
Nel merito in via subordinata: accertare il compenso spettante per le opere maggiori realizzate e, per
l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento – in favore dell'attrice – della somma di euro 28.955,00 oltre IVA o, in ulteriore subordine alla minor somma di euro 17.615,00 o di 11.750,00 oltre IVA e accessori come da relazione peritale veriore somma accertanda in giudizio.
pagina 2 di 29 Nel merito in via di ulteriore subordine:
Dichiarare tenuti e condannare i signori al pagamento della somma accertata CP_2 CP_1 oltre IVA anche a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c..
In ogni caso:
Con vittoria di spese, compensi da avvocato calcolati in base al DM 55/2014 ed al rimborso forfettario del 15%, onorari, iva e cpa come per legge”.
Per la parte convenuta IG.ri e (nelle “note scritte” Controparte_1 Controparte_2
depositate in data 22.05.2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Torino, contrariis rejectis,
In via istruttoria:
Ammettere i capitoli di prova per testimoni e per interpello dedotti in comparsa nella parte narrativa
(parte in fatto) e nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c.
Disporre integrazione della già̀ esperita consulenza tecnica d'ufficio in relazione alla quantificazione, anche in via equitativa, del disagio recato e recando ai convenuti per i malfunzionamenti degli impianti, per il ritardo nella consegna dell'immobile e per l'esecuzione dei futuri lavori di emenda.
Nel merito
Accertare l'insussistenza del credito fatto valere dalla per i motivi indicati in Parte_1
comparsa di costituzione e nelle successive memorie depositate ex art. 183 c.p.c.
Respingere conseguentemente ogni domanda avanzata dalla stessa nel presente Parte_1
procedimento nei confronti dei convenuti Controparte_5
In via riconvenzionale
Accertare le inadempienze e quantificati i danni ed il costo delle opere di emenda conseguenti alle dedotte inadempienze della ed ai vizi lamentati e di conseguenza condannare Parte_1 quest'ultima al risarcimento dei danni così subiti dai convenuti quantificati in Controparte_5
Euro 25.700,00, come da CTU.
In ogni caso
Con vittoria delle competenze professionali del presente grado del giudizio, oltre spese forfetarie, oneri fiscali e previdenziali di legge”.
pagina 3 di 29
Per la parte convenuta come da “note scritte” depositate in data 22.05.2025): Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Torino, contrariis rejectis,
In via istruttoria:
Ammettere i capitoli di prova per testimoni e per interpello dedotti in comparsa nella parte narrativa e nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c.
Nel merito accertare l'insussistenza dei crediti vantati da , anche alla luce della CTU , Parte_1 nonché l'inesistenza delle voci di credito portate dal documento 2 come posta in essere dalla società
e/o comunque l'avvenuto pagamento delle prestazioni ivi elencate e di conseguenza Parte_1
respingere ogni domanda avanzata dalla società nel presente procedimento nei confronti Parte_1
della convenuta CP_3
In via riconvenzionale
Accertare le maggiori somme pagate dalla alla e di Controparte_3 Parte_1 conseguenza condannare quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella somma già indicata in Euro 8.830,00 o come emerso in corso di causa in sede di CTU
In ogni caso
Con vittoria delle competenze professionali del presente grado del giudizio, oltre spese forfetarie, oneri fiscali e previdenziali di legge”.
pagina 4 di 29 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 25.11.2021 ritualmente notificato a mezzo PEC alla CP_3
e in pari data a mezzo del servizio postale ai sig.ri e la
[...] Controparte_2 Controparte_1
ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino le parti ricorrenti, Parte_1 chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, riservata la deduzione delle istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
In via istruttoria
Ammettere consulenza tecnica d'ufficio sulle opere eseguite dalla con riserva di Parte_1 formulare il quesito nel corso dell'istruttoria entro i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Nel merito in via principale
- Previo ogni accertamento presupposto, dichiarare tenuti e condannare la società in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva di euro
9.045,00 oltre IVA di legge ed oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo effettivo per i titoli indicati in atti.
- Previo ogni accertamento presupposto, dichiarare tenuti e condannare i signori e Controparte_2
al pagamento, in favore della della somma di euro 19.910,00 oltre IVA Controparte_1 Parte_1
di legge oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo per i titoli indicati in atti.
pagina 5 di 29 - Dichiarare altresì tenuti i signori e al pagamento, in solido con la Controparte_2 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 9.045,00 Controparte_3
oltre IVA di legge per i titoli in atti.
Nel merito in via subordinata
Nella ipotesi di contestazione degli importi richiesti, previo ogni accertamento di rito e presupposto, accertare il compenso spettante per le opere maggiori realizzate e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento – in favore dell'attrice – della somma di euro 28.955,00 oltre IVA o veriore somma accertanda in giudizio.
Nel merito in via di ulteriore subordine
Dichiarare tenuti e condannare i signori e al pagamento della somma di euro CP_2 CP_1
28.955,00 oltre IVA anche a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c..
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi da avvocato calcolati in base al DM 55/2014 ed al rimborso forfettario del 15%, onorari, iva e cpa come per legge.”
1.3. Si sono costituite telematicamente in data 04.03.2022 le parti convenute IGnori CP_1
e depositando comparsa di costituzione e risposta contenente domanda
[...] Controparte_2
riconvenzionale, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Torino, contrariis rejectis,
In via preliminare e/o pregiudiziale:
Dichiarare l'improcedibilità dell'azione svolta dalla “ per il mancato esperimento Parte_1 della negoziazione assistita obbligatoria nei confronti della “ parte alla quale la Controparte_3
presente causa è comune.
Dichiarare l'improcedibilità dell'azione svolta dalla “ per la difformità tra l'atto di Parte_1 CP_3 citazione notificato alla “ e quello notificato ai convenuti - Controparte_3 CP_1 CP_2
In via istruttoria: Ammettere i capitoli di prova per testimoni e per interpello dedotti in comparsa nella parte narrativa (parte in fatto) e nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c., con riserva allo stato di meglio capitolare ed indicare testimoni e prova per interpello.
Disporre consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti temi:
• accertamento della presenza dei vizi dedotti nelle opere realizzate dalla “ nel Parte_1
compendio immobiliare della IGnora CP_1
• determinazione e quantificazione delle opere di emenda necessarie ad eliminare detti vizi;
pagina 6 di 29 • quantificazione del disagio recato e recando alla famiglia dei convenuti per i malfunzionamenti degli impianti, per il ritardo nella consegna dell'immobile e per l'esecuzione dei futuri lavori di emenda;
• accertamento della sussunzione di opere definite dall'attrice come extracapitolato all'interno del contratto di appalto generale ed allegati;
• quantificazione delle opere eventualmente risultanti extracapitolato sulla base del Preziario della
Regione Piemonte (anno 2018) o di quell'altro prezziario che il Tribunale riterrà di giustizia;
CP_
• Nel merito Accertare l'insussistenza del credito fatto valere dalla “ ” per i motivi Parte_1 indicati in narrativa. Respingere conseguentemente ogni domanda avanzata dalla stessa “ ” Parte_1
nel presente procedimento nei confronti dei convenuti - In via riconvenzionale CP_2 CP_1
Accertare le inadempienze e quantificati i danni ed il costo delle opere di emenda conseguenti alle dedotte inadempienze della “ ” ed ai vizi lamentati e di conseguenza condannare quest'ultima Parte_1
al risarcimento dei danni così subiti dai convenuti - che sin da ora si quantificano in CP_1 CP_2
Euro 20.000,00, salvo veriore determinazione in corso di causa.
In ogni caso Con vittoria delle competenze professionali del presente grado del giudizio, oltre spese forfetarie, oneri fiscali e previdenziali di legge”.
1.4. Si è costituita telematicamente in data 03.03.2022 la parte convenuta in Controparte_3
persona del legale rappresentante signor depositando comparsa di costituzione Controparte_4
e risposta contenente domanda riconvenzionale, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Torino, contrariis rejectis,
In via pregiudiziale:
Dichiarare l'improcedibilità dell'azione svolta nei confronti della per il mancato Controparte_3
esperimento della negoziazione assistita;
In via istruttoria: Ammettere i capitoli di prova per testimoni e per interpello dedotti in comparsa nella parte narrativa e nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c., sui quali potranno essere sentiti, oltra a controparte, anche gli indicandi testimoni.
Nel merito
Fatta espressa riserva di integrazione e/o modifica delle conclusioni di merito formulate di seguito nei termini di legge, accertare l'insussistenza dei predetti asseriti crediti, per tutti i motivi indicati in narrativa, nonché l'inesistenza delle voci di credito portate dal documento 2 come posta in essere dalla società e/o comunque l'avvenuto pagamento delle prestazioni ivi elencate e di Parte_1
conseguenza
pagina 7 di 29 respingere ogni domanda avanzata dalla società “ ” nel presente procedimento nei confronti Parte_1
della convenuta CP_3
in via riconvenzionale accertare le maggiori somme pagate dalla alla e CP_3 Parte_1
di conseguenza condannare quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente percepite allo stato quantificabili in Euro 8.830,00.
In ogni caso Con vittoria delle competenze professionali del presente grado del giudizio, oltre spese forfetarie, oneri fiscali e previdenziali di legge”.
1.5. All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. la parte attrice ha eccepito la decadenza della denuncia dei vizi da parte delle convenute e si è rimessa in punto di mancato esperimento della negoziazione assistita;
le parti convenute hanno insistito nelle proprie eccezioni relativamente alla improcedibilità dell'azione svolta dalla per il mancato esperimento della Parte_1 negoziazione assistita nonché per la difformità tra l'atto di citazione notificato alla Controparte_3
e quello notificato alle parti convenute Controparte_5
In subordine le parti hanno chiesto concordemente la concessione dei termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
Il Giudice Istruttore dr. CARBONE, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.03.2022:
“premesso che
- la citazione notificata telematicamente a il 2.12.21 e depositata all'atto Controparte_3 dell'iscrizione a ruolo reca la data d'udienza del 15 marzo 2022;
- la citazione notificata a reca la data d'udienza del 25 marzo 2022; Parte_3
- con decreto ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. il G.I., basandosi sulla prima delle due citazioni (la seconda, depositata il 14.12.21, è divenuta materialmente visibile sul terminale solo dopo), ha differito la prima udienza dal 15 marzo 2022 al 23 marzo 2022; - tale udienza si colloca in data intermedia tra la data indicata nella citazione notificata a (15.3.22) e quella indicata nella citazione CP_3
notificata a (25.3.22); Parte_3
- ne risulta, nei confronti dei convenuti un'involontaria anticipazione della prima Parte_3 udienza disposta in carenza dei presupposti dell'art. 163 bis comma 3 c.p.c.; -
per questi motivi
si impone la rifissazione d'udienza in data successiva al 25.3.22, come era stato chiesto dai convenuti con istanza del 3.3.22; Parte_3
- la rifissazione riguarda tutte le parti convenute, e quindi anche poiché l'attrice ha Controparte_3
agito nei loro confronti in un unico giudizio dal quale non è opportuna la separazione;
- quanto alle
pagina 8 di 29 domande riconvenzionali, si deve premettere che il differimento d'udienza da parte del G.I. ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. comporta ai sensi dell'art. 166 c.p.c. che si debba far riferimento alla data rifissata per accertare la tempestività della costituzione (Cass. 2299/17, 1127/15);
- tuttavia, il principio non può trovare applicazione nella fattispecie in esame e in riferimento all'udienza fissata ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. al 23.3.22 perché tale data era anteriore a quella indicata in una delle due citazioni;
- la pronuncia dell'eventuale decadenza poggerebbe, pertanto, su un presupposto giuridicamente erroneo;
- pertanto le costituzioni con relative domande riconvenzionali devono considerarsi tempestive, giacché i termini vanno calcolati non in riferimento al primo erroneo differimento ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. al 23 marzo 2022, bensì in relazione al nuovo differimento che viene disposto ad una data futura a correzione del primo rinvio e con effetti sananti;
- rilevato infine che non è stato attivato il procedimento di negoziazione assistita”; ha fissato una nuova udienza ex art. 183 c.p.c..
1.6. Nel corso della nuova udienza ex art. 183 c.p.c. in data 28.11.2022 il Giudice, su richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.:
1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, oltre a non più di 4 pagine di eventuale trattazione;
2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali, oltre a non più di
4 pagine di eventuale trattazione.
3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
1.7. All'udienza del 22.05.2023 le parti hanno richiamato le proprie deduzioni e istanze istruttorie e si sono opposte a quelle avversarie;
la parte convenuta ha insistito per il Controparte_3
disconoscimento ex art. 2712 c.c. dei documenti n. 17 e 18 della parte attrice.
A scioglimento della riserva assunta in udienza, con Ordinanza del 27.05.2023 il successivo Giudice dr.ssa VIGONE:
- ha disposto CTU sul seguente quesito: “Accerti il CTU se i lavori in oggetto siano stati correttamente eseguiti e in particolare accerti se sussistono i vizi denunziati. In caso affermativo ne evidenzi i costi
pagina 9 di 29 per l'eliminazione. Accerti il valore delle opere indicate come extracapitolato. Accerti se il contratto di subappalto e relativo computo metrico/capitolato prevedano un corrispettivo delle opere a corpo, nonché quali voci ed opere siano escluse da tale contratto e computo. Stabilisca infine l'effettivo valore delle opere indicate da parte attrice nei documenti nn. 25 e 26, indicando anche quali voci siano già ricomprese nel contratto principale o, comunque, rientrino tra quelle già pagate”.
- ha nominato il CTU arch. Persona_1
- ha fissato per la comparizione e il giuramento della stessa l'udienza del 26.06.2023.
1.8. Nel corso della predetta udienza il nominato CTU ha prestato il proprio giuramento ed ha fissato l'inizio delle operazioni peritali alla data del 21.07.2023.
Il Giudice ha fissato il termine per il deposito della relazione finale al 15.12.2023 ed un successivo termine per la disamina della perizia all'udienza del 18.12.2023.
1.9. All'udienza dell'08.04.2024 la parte attrice ha chiesto la riconvocazione del CTU a chiarimenti, le parti convenute e si sono opposte mentre la parte convenuta CP_1 CP_2 CP_3 si è rimessa sull'opportunità della convocazione. Le parti, inoltre, hanno insistito per
[...]
l'ammissione delle prove orali.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.04.2024 il Giudice, con Ordinanza del
10.04.2024 ha disposto la riconvocazione del CTU a chiarimenti, impregiudicata ogni ulteriore decisione istruttoria.
1.10. Con Ordinanza in data 14.05.2024 il nuovo Giudice Istruttore:
- ha revocato la precedente ordinanza del Giudice Dott. Luisa VIGONE con la quale era stata disposta la riconvocazione del CTU a chiarimenti;
- ha rigettato le prove orali dedotte dalle parti;
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione demandata ex art. 5 quater D.Lgs. n.
28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissato udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore.
pagina 10 di 29 - ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che la successiva udienza sia sostituita dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 14 novembre 2024 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
1.11. Con Ordinanza del 20.11.2024 il Giudice Istruttore, lette le note scritte depositate dalle parti in data 13.11.2024:
- ha concesso un rinvio dell'udienza per i medesimi incombenti così come richiesto, dovendo essere favorito l'auspicato buon esito della mediazione
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che la successiva udienza sia sostituita dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 06.02.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
1.12. Con Ordinanza in data 12.02.2025 il Giudice Istruttore:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni, avendo la mediazione demandata dato esito negativo, nonostante:
➢ le risultanze della CTU, ritenuta sufficientemente esaustiva con Ordinanza del 14/05/2024;
➢ il rigetto delle prove orali dedotte dalle parti con la citata Ordinanza;
➢ la conseguente prevedibilità dell'esito del presente giudizio;
➢ gli evidenti vantaggi che sarebbero derivati alle parti tutte dal raggiungimento di un accordo transattivo;
- ha rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 164/2024 (c.d. “Correttivo CARTABIA”), “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui
… all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
- ha ritenuto opportuno procedere alla decisione della causa a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, fissando a tale fine udienza (sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto si dirà infra) ed ordinando la discussione della causa nella stessa udienza a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. (con la precisazione che al termine della discussione orale il giudice, se non provvederà ai sensi del primo pagina 11 di 29 comma dell'art. 281 sexies c.p.c., depositerà la sentenza nei successivi trenta giorni come previsto dall'ultimo comma del citato articolo);
- ha ritenuto opportuno sostituire la successiva udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (come modificato dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), tenuto conto che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 22.05.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”.
pagina 12 di 29 - ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.13. Le parti hanno depositato le rispettive note scritte chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti.
2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2) e n. 3), c.p.c. nonché l'istanza di integrazione e/o chiamata a chiarimenti della CTU stante la mancata quantificazione delle lavorazioni effettivamente eseguite ed accertate dalla stessa CTU ma non valorizzate.
A sua volta, nelle proprie conclusioni definitive, le parti convenute IGnori e CP_1 CP_2 hanno reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nella comparsa di costituzione e risposta nonché nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2) e n. 3), c.p.c, oltre alla richiesta di integrazione della già esperita consulenza tecnica d'ufficio in relazione alla quantificazione, anche in via equitativa, del disagio recato e recando ai convenuti per il malfunzionamento degli impianti e per il ritardo nella consegna dell'immobile.
Infine, nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta a reiterato l'istanza Controparte_3
di ammissione delle prove dedotte nella comparsa di costituzione e risposta nonché nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2) e n. 3), c.p.c.
Le suddette istanze non possono trovare accoglimento.
Invero, come già ritenuto dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza in data 14 maggio 2024, le prove orali dedotte dalle parti risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo su circostanze in parte irrilevanti, in parte documentali, in parte valutative ed in parte generiche e tenuto altresì conto di quanto si dirà infra trattando nel merito e delle risultanze della esperita CTU.
Inoltre, non possono trovare accoglimento le istanze di integrazione e/o chiamata a chiarimenti della
CTU avanzate dalla parte attrice e dalle parti convenute IGnori risultando la CP_1 CP_2
CTU depositata dall'Arch. in data 15 marzo 2024 sufficientemente esaustiva e tenuto Per_1
altresì conto di quanto si dirà infra trattando nel merito.
pagina 13 di 29 2.2. Nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c. le parti convenute anno chiesto CP_1 CP_2 il disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c. alcuni documenti prodotti dalla Parte_1
Le predette istanze non possono trovare accoglimento, risultando irrilevanti, tenuto anche conto di quanto si dirà infra.
3. Sul merito della presente causa
3.1. Venendo a trattare del merito, deve anzitutto osservare che non sono oggetto di contestazione tra le parti le seguenti circostanze:
- Nel mese di Aprile 2018 i IGnori e si rivolgevano alla Controparte_2 Controparte_1 società nella figura dell'Arch. affinchè predisponesse uno Controparte_3 Controparte_4 studio architettonico e funzionale delle opere e delle ristrutturazioni da eseguire all'interno dell'appartamento di loro proprietà sito in Torino al Corso Galileo Ferraris n. 86;
- Nel mese di maggio 2018 la affidava in subappalto l'esecuzione dell'intera Controparte_3 ristrutturazione dell'immobile alla società Parte_1
- Il “contratto di subappalto (art. 1655 c.c.)” sottoscritto tra la e la Controparte_3 Parte_1 prevedeva, come indicato nell'art. 3 “oggetto del contratto” l'esecuzione dei lavori di
[...]
“demolizioni e rimozioni, costruzione delle partizioni interne e sottofondi, posa pavimenti e rivestimenti, opere di controsoffittatura, impianto elettrico – TV – telefono – citofono, predisposizione impianto di raffrescamento;
predisposizione, antifurto, decorazioni”; le parti specificavano altresì che
“tutto ciò non elencato è presente nel preventivo concordato” (cfr. doc n. 1 della parte attrice, doc. 1 e della parte convenuta doc. n. 7 delle parti convenute;
Controparte_3 CP_2 CP_1
- All'interno del preventivo allegato al contratto veniva indicato un “elenco lavori” il quale comprendeva (cfr. doc n. 1 della parte attrice, doc. 1 e della parte convenuta e doc. Controparte_3
n. 7 delle parti convenute : CP_2 CP_1
pagina 14 di 29 “Impianto di cantiere: messa in sicurezza e posa quadro elettrico
demolizione e rimozione:
demolizione dei tramezzi sp. 10cm
demolizione dei tramezzi sp. 40 (finestre e porte)
demolizione del battuto e di tutti i pavimenti pulizia del grezzo e tracciamento dei nuovi muri costruzioni: costruzione muri interni sp.12 cm
fornitura e posa lastre fonoassorbenti,
fornitura e posa lastre cartongesso, realizzazione rappezzi di intonaco, realizzazione nuovo intonaco tradizionale, posa controtelaio porta di ingresso,
fornitura e posa controtelai per porte a battente filomuro n.7,
fornitura e posa controtelai porte scrigno n. 3, posa porte a battente e scrigno,
fornitura e posa nuovi davanzali e soglie,
formazione massetto cellulare sp 12/15, formazione di autolivellante sp. 3/5 cm, rasatura di tutti i muri, realizzazione controsoffitti in cartongesso. avimenti e rivestimenti: posa pavimenti in gres,
posa di tutti i rivestimenti, realizzazione solaio strutturale, impianto elettrico”
- il totale delle opere ammontava ad euro 51.170,00 come da preventivo.
- i IGnori anno riconosciuto di aver commissionato alla CP_2 CP_1 Parte_1
la realizzazione di opere extra capitolato, eccependo peraltro di averle già tutte saldate.
pagina 15 di 29 3.2. Evidenziate le circostanze non contestate tra le parti, oggetto del contendere della presente causa risultano essere, pertanto, da un lato, le maggiori lavorazioni e le opere che la parte attrice afferma di aver eseguito extra capitolato (e per le quali mediante la propria Parte_1
domanda chiede, a titolo di maggiore importo, il pagamento delle somme indicate nelle proprie conclusioni) e, dall'altro lato, l'accertamento richiesto dalle parti convenute dell'inesistenza del credito fatto valere dalla poiché tutte le opere realizzate sarebbero già state Parte_1 saldate, nonché l'accertamento delle inadempienze e la quantificazione dei danni (e relativi costi di ripristino) conseguenti alle lavorazioni non eseguite alla regola dell'arte dall'impresa subappaltatrice, con le conseguenti domande riconvenzionali.
3.3. Ciò chiarito, la parte attrice ha innanzitutto chiesto, in via preliminare di merito, di accertare e dichiarare “la tardività delle contestazioni relative a vizi e difformità delle opere e, per l'effetto, dichiarare la decadenza dei convenuti, IGg.ri e e società Controparte_2 Controparte_1 dalla garanzia per vizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c.”, chiedendo, per Controparte_3
l'effetto, di “rigettare tutte le eccezioni e le domande riconvenzionali formulate dai convenuti”.
L'eccezione e la domanda sopra indicate non risultano fondate.
Invero, all'interno dei propri scritti difensivi la parte attrice sostiene che nessuna delle parti convenute abbia mai formulato contestazioni inerenti alla corretta esecuzione delle opere e/o il mancato completamento delle stesse da parte della quantomeno sino alla notifica dell'atto di Parte_1
citazione che ha incardinato il presente giudizio, e, in ogni caso, ben oltre il termine di decadenza stabilito dalla legge ai sensi dell'art. 1667 c.c. ai sensi del quale “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”.
In realtà, i IGnori anno provato di aver inviato in data 23-27.01.2019 per il CP_2 CP_1 tramite della una email di contestazione con la quale hanno portato all'attenzione Controparte_3 della tutta una serie incongruità e difetti nell'esecuzione dei lavori di Parte_1 ristrutturazione, “alcuni anche macroscopici, altri fondamentali per la vivibilità della casa” (cfr. doc.
n.12 della parte convenuta doc. n. 44 delle parti convenute . CP_3 CP_2 CP_1
Deve, infatti, condividersi l'orientamento della giurisprudenza prevalente secondo la quale, in tema di appalto, ai fini di cui all'art. 1667 c.c. non è necessaria una denuncia specifica una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale cioè da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo per converso sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformità o dei vizi,
pagina 16 di 29 suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accettabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo.
Per tali motivi l'eccezione sollevata dalla parte attrice, seppure tempestivamente proposta, dapprima nel corso della prima udienza ex art. 183 c.p.c. e successivamente reiterata all'interno della prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. non può essere accolta.
3.4. Nel merito, la parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti domande:
“ Nel merito in via principale:
- Previo ogni accertamento presupposto, dichiarare tenuta e condannare la società Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva di euro
9.045,00 oltre IVA di legge ed oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo effettivo per i titoli indicati in atti.
- Previo ogni accertamento presupposto, dichiarare tenuti e condannare i signori Controparte_2
e al pagamento, in favore della della somma di euro 19.910,00 oltre Controparte_1 Parte_1
IVA di legge oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo per i titoli indicati in atti.
- Dichiarare altresì tenuti i signori e al pagamento, in solido Controparte_2 Controparte_1
con la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di euro Controparte_3
9.045,00 oltre IVA di legge per i titoli in atti.
Nel merito in via subordinata: accertare il compenso spettante per le opere maggiori realizzate e, per
l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento – in favore dell'attrice – della somma di euro 28.955,00 oltre IVA o, in ulteriore subordine alla minor somma di euro 17.615,00 o di 11.750,00 oltre IVA e accessori come da relazione peritale veriore somma accertanda in giudizio.
Nel merito in via di ulteriore subordine:
Dichiarare tenuti e condannare i signori al pagamento della somma accertata CP_2 CP_1 oltre IVA anche a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.”
A sostegno delle proprie domande la parte attrice ha dedotto, in particolare:
- che nel corso delle lavorazioni, la ordinava l'esecuzione di varianti e lavori Controparte_3
aggiuntivi che venivano chiesti dai committenti;
- che i maggiori lavori non previsti nel contratto iniziale consistevano nel riempimento del massetto, formazione di un massetto di spessore 12/15 cm, fornitura di un quadro elettrico, fornitura di impianto idrosanitario, impianto di aspirazione, impianto termico, impianto radiante monopex completo, sistema di regolazione a 3 zone compresi termostati e fornitura caldaia ITALTHERM city class 25K;
pagina 17 di 29 - che a titolo di maggiori lavori non previsti, la chiedeva il pagamento di Euro Parte_1
14.925,00 in più rispetto al preventivo iniziale di Euro 51.170,00 (cfr. doc. 1 e doc. 2 della parte attrice);
- che la provvedeva al pagamento sia delle somme concordate sia della maggior Controparte_3
parte di lavori extra capitolato arrivando a versare la somma di 59.600,00 Euro (cfr. doc. nn. 3 – 11 della parte attrice) tra il mese di maggio 2018 ed il mese di febbraio 2019;
- che oltre alle maggiori opere e forniture indicate nel rendiconto del mese di novembre 2018 (cfr. doc.
n. 2 della parte attrice), i proprietari dell'immobile chiedevano direttamente alla Parte_1
nella persona del responsabile di cantiere (signor ) di realizzare opere diverse e Parte_4
maggiori;
- che la a fronte delle richieste, presentava vari preventivi e così i proprietari Parte_1
pagavano alcune maggiori lavorazioni quali: riqualificazione energetica, sostituzione di impianto di climatizzazione invernale, posa pavimento al piano garage e posa di un pannello apribile in rete grezzo per i condizionatori (cfr. doc. nn. 12 e 13 della parte attrice);
- che, terminati i lavori, la presentava l'aggiornamento delle varianti eseguite su Parte_1
specifica e diretta richiesta dei IGnori CP_2 CP_1
- che, alla luce delle lavorazioni effettivamente svolte, la risultava creditrice Parte_1 dell'ulteriore compenso di Euro 19.910,00 oltre IVA (cfr. doc. n.14 della parte attrice);
- che tra le opere extra capitolato, risultano non saldate numerose lavorazioni tra le quali: l'installazione del quadro elettrico, l'installazione dell'impianto idrosanitario, l'impianto di aspirazione, l'impianto termico e riscaldamento (comprensivo della fornitura impianto radiante monopex completo), il sistema regolazione a 3 zone compresi termostati e la caldaia 25K, oltre ad altre opere Controparte_6 indicate nell'aggiornamento varianti del 14.01.2019;
- che la era creditrice dell'importo di Euro 9.045,00 verso la e Parte_1 Controparte_3
di Euro 19.910,00 verso i IGnori cfr. doc n. 14 della parte attrice); CP_2 CP_1
- che, nonostante i numerosi solleciti e la diffida legale notificata ai signori e Controparte_2
a mezzo posta in data 15.07.2020, il debito non risulta saldato (cfr. doc. n.15 della Controparte_1
parte attrice);
- che ad oggi, il valore delle opere realizzate e non pagate ammonta ad Euro 28.955,00 Euro oltre IVA di legge di cui Euro 19.910,00 per opere commissionate direttamente dalla proprietà e Euro 9.045,00 per opere commissionate dalla ma direttamente fruite dai IGnori e Controparte_3 CP_2
CP_1
pagina 18 di 29 3.5. La parte convenuta a eccepito, in particolare: Controparte_3
- che la società adempiva totalmente al contratto versando alla Controparte_3 Parte_1
una somma superiore a quella preventivata e precisamente pari a Euro 60.000,00. (cfr. doc. n. 4 della parte convenuta);
- che la nel corso delle opere di ristrutturazione non ha mai inviato alla società Parte_1
comunicazione alcuna, né mail con richieste di opere extra capitolato o preventivi Controparte_3
per opere in variante non comprese nel contratto;
- che la non ha mai chiesto l'esecuzione di opere extra alla società Controparte_3 Parte_1
[...]
- che gli asseriti maggiori lavori elencati dalla società attrice al punto 6 (cfr. pag.2 dell'atto di citazione della , erano opere ricomprese nel preventivo allegato al contratto (cfr. doc. n. 1 Parte_1
della parte attrice) e precisamente:
“riempimento del massetto, formazione di un massetto di spessore 12/15 cm”, è certamente una voce compresa nel preventivo concordato (doc. 1) ove al foglio 2 si legge la dicitura “formazione massetto sp 12/15 formazione di autolivellante sp 3/5 massetto + autolivellante 5.000 Euro”: tale opera è quindi già stata saldata dalla Parte_5
“fornitura di un quadro elettrico” è da considerarsi compresa nella voce al preventivo di spesa
“IMPIANTO ELETTRICO”;
- che i lavori extra capitolato relativi alla “fornitura di un impianto idrosanitario, dell'impianto di aspirazione, impianto termico, impianto radiante monopex completo, sistema di regolazione a 3 zone compresi termostati e fornitura caldaia ” erano stati direttamente richiesti dalla proprietà CP_6
e non dalla società CP_3
- che l'impianto termico radiante con fornitura della caldaia era stato direttamente richiesto dai IGnori
da questi ultimi saldato, come si evince dalla fattura n. 51 dell'importo di CP_2 CP_1
Euro 13.948,00 e dal bonifico effettuato in data 29.10.2018. (cfr. doc. n. 5 della parte convenuta);
- che le voci di spesa relative a tale impianto di climatizzazione venivano più volte indebitamente ripetute nelle varie richieste, e nelle domande formulate duplicando la stessa richiesta di pagamento
(cfr. doc 2 e 14 della parte attrice con doc. 6 della parte convenuta);
- che anche la somma di Euro 800,00 relativa al quadro elettrico veniva chiesta indistintamente nei due conteggi, sia in quello azionato nei confronti della che in quello azionato nei Controparte_3
confronti dei IGnori CP_2 CP_1
- che il conteggio totale riportato nel doc. 2 di controparte ammontava ad Euro 68.645,00, ma nelle voci di spesa erano ricomprese attività e forniture (impianto termico) addebitate alla proprietà, e da pagina 19 di 29 questa già pagate;
se, infatti, dal totale indicato dalla parte attrice si sottrae l'importo di Euro
13.948,00 versati dai committenti IGnori e si perviene a una cifra di CP_1 CP_2
54.697,00, che rappresenta l'importo a carico della Controparte_3
- che la società pagava somme superiori al preventivo di spesa e comprese nel Controparte_3
contratto, (oltre alle somme che erano di competenza di opere direttamente richieste dalla proprietà o comunque non dovute), per un importo pari ad Euro 8.830,00, somma non giustificata da nessun documento e pertanto insta, in via riconvenzionale per la restituzione di tutte le maggiori somme versate e non dovute.
3.6. Le parti convenute IGnori e hanno eccepito in Controparte_1 Controparte_2
particolare:
- che, oltre alle opere descritte nel capitolato concordato con la società i IGnori Controparte_3
e avevano commissionato direttamente alla Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
ulteriori lavorazioni e forniture extracapitolato, la cui necessità e/o opportunità erano emerse in corso di lavori;
- che anche i corrispettivi di tali opere e forniture erano state regolarmente corrisposti dai IGnori
e alla ditta esecutrice dei lavori Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
direttamente, mediante bonifici bancari, come da documenti allegati (cfr. doc n. 19 delle parti convenute);
- che sul finire dell'anno 2018 - inizio del 2019 erano sorte alcune prime contestazioni dei IGnori
e in relazione alla mancata esecuzione o ultimazione di opere Controparte_1 Controparte_2
ovvero per la loro scadente qualità ovvero, ancora, per il mancato funzionamento di impianti;
- che sia i IGnori e che la società anche Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
direttamente tramite lo stesso Arch. avevano chiesto ripetutamente alla CP_3 Parte_1
di intervenire per il ripristino e/o il rifacimento di numerose opere e lavori eseguiti all'interno
[...] dell'appartamento sito in Torino al Corso Galileo Ferraris n. 86 e 86/H (cfr. doc. n. 44, 45,46 delle parti convenute) quali:
• la parete in corrispondenza del portone di ingresso all'abitazione è storta (cfr. doc. 27 - Foto porta - delle parti convenute)
• la porta di ingresso è stata montata non in corrispondenza della soglia di ingresso e non a filo pavimento (cfr. doc. n. 28 - Foto soglia - delle parti convenute);
• la porta di ingresso è più bassa del vano (cfr. doc. n. 29 - Foto vano porta - delle parti convenute);
pagina 20 di 29 • la caldaia perde acqua e non è dotata di apposito canale di deflusso dell'acqua, cosicché il balcone è sempre allagato;
o il balcone non era stato piastrellato (lo sarà in un secondo tempo, con odierna richiesta di sovrapprezzo);
• i sanitari dei bagni non sono stati correttamente fissati a pareti e pavimento e si muovono;
o mancano stuccature di fori e ripristini per errate pose di piani dei bagni (cfr. DOC. n. 30 - Foto sottolavello - delle parti convenute);
• sono presenti numerose crepe in tutte le opere realizzate in cartongesso, a causa della mancata applicazione della rete sottostante;
• una serie di faretti posti in prossimità della libreria non è stata collegata ai relativi trasformatori;
o tutte le parti comuni (scala, vano porta su cortile, pavimentazione esterna, etc.) sono da rifare per evidenti opere abbandonate e non ultimate;
• il sistema di climatizzatore non funziona ed è rumorosissimo;
• vi sono state perdite con infiltrazioni sui muri a cagione di improprie coperture provvisorie del terrazzo, con danni alle sottostanti pareti, non ripristinati;
• crepe con distaccamenti di intonaco su più parti di muratura;
• dettagli di chiusura impianti mal eseguiti o mai terminati, per esempio connettori ancora a vista e tubi idraulici non sigillati (cfr. doc. n. 31 - Foto connettore termoarredo 1 e doc. n. 32 -
Foto connettore termoarredo 2 - delle parti convenute);
• rotture in più parti dello stucco sia della pavimentazione sia nei rivestimenti;
o mancanza di finitura con silicone o malta tra muri e pavimenti;
• gravi formazioni di macchie di umidità sui muri perimetrali;
• l'impianto elettrico non è certificato e si disattiva senza apparente motivo, malgrado i plurimi controlli eseguiti da ditte terze appositamente chiamate dalla committenza (si produce un estratto delle interruzioni registrate dal sistema di allarme);
• la stanza di VI era priva di coibentazione nel cassonetto ed i committenti hanno dovuto provvedere autonomamente;
o il riscaldamento a pavimento della stessa stanza non scalda, non consentendo di superare i 17 gradi;
• i tre scalda salviette dei bagni non sono collegati all'impianto di riscaldamento (cfr. doc. n. 33
- Foto connettori - delle parti convenute );
• l'impianto di condizionamento dell'alloggio presentava una elevata rumorosità ed era totalmente inefficace;
pagina 21 di 29 - che la inviava una diffida in data 12.06.2020 con cui richiedeva il pagamento di Parte_1
opere extra capitolato per complessivi Euro 32.459,67, che tuttavia i IGnori e Controparte_1
avevano già saldato, ovvero che non erano state eseguite ovvero, ancora, che Controparte_2
erano state convenute in diverso e minor prezzo o addirittura che mai erano state richieste (cfr. doc. n.
20 delle parti convenute);
- che parte delle opere elencate nel documento del 2020 erano già state conteggiate (e pagate) nella fattura n. 52 del 2018, ove vengono indicati «lavori per intervento di riqualificazione energetica … sostituzione di impianto di climatizzazione invernale con impianto dotato di caldaio a condensazione» ed erano già state saldate dai IGnori e tramite bonifico Controparte_1 Controparte_2
bancario di importo pari ad Euro 13.948,00 eseguito in data 29.10.2018 (Cfr. doc. n. 19 delle parti convenute).
- che, analogamente, anche la voce di spesa descritta alla fattura n. 66 del 2018, recante la descrizione della fornitura e posa di «pannello apribile in rete grezzo per condizionatori posa al piano garage con bancali pavimento flottante», era stata pagata con bonifico bancario di importo pari a Euro 605,00;
- che le “maggiori opere” indicate da controparte a sostegno delle proprie richieste risultano tutte pacificamente ricomprese nel preventivo e nel computo metrico allegati al contratto a suo tempo siglato tra la “ e la . CP_3 Parte_1
3.7. Come si è detto in precedenza, con Ordinanza del 27.05.2023 è stata disposta una CTU, nominando all'uopo l'Arch. . Persona_1
3.7.1. Al CTU è stato conferito, innanzitutto, il quesito n. 1, del seguente tenore letterale “Accerti il
CTU se i lavori in oggetto siano stati correttamente eseguiti e in particolare accerti se sussistano i vizi denunziati. In caso affermativo ne evidenzi i costi per l'eliminazione”.
Dalla relazione peritale è emerso, in sintesi, che:
- una parte delle lavorazioni e delle opere eseguiti dalla non sono stati eseguiti a Parte_1 regola d'arte;
- il costo complessivo degli interventi di ripristino delle opere è stato stimato in Euro 25.708,00 arrotondato ad Euro 25.700,00.
3.7.2. Al CTU è stato conferito, in secondo luogo, il quesito n. 2, del seguente tenore letterale: “Accerti il valore delle opere indicate come extra capitolato. Accerti se il contratto di subappalto e relativo computo metrico/capitolato prevedano un corrispettivo delle opere a corpo, nonché quali voci ed opere
pagina 22 di 29 siano escluse da tale contratto e computo. Stabilisca infine l'effettivo valore delle opere indicate da parte attrice nei documenti nn. 25 e 26, indicando anche quali voci siano già ricomprese nel contratto principale o, comunque, rientrino tra quelle già pagate”.
Dalla relazione peritale è emerso, in sintesi, quanto segue:
- Il contratto di subappalto stipulato tra le parti e la il quale Controparte_3 Parte_1
non riporta alcuna data, è composto dal contratto vero e proprio formato da 18 articoli riguardanti: le parti contraenti, le precisazioni, l'oggetto del contratto, i requisiti tecnico-professionali per l'affidamento dell'appalto, gli obblighi dell'appaltatore, la cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro, l'importo lavoro (che fa riferimento al preventivo allegato), revisione dei prezzi, divieto di subappalto dei lavori, consegna lavori, penali, pagamenti, variazione dei lavori, collaudo, garanzie, responsabilità e prescrizioni in norme di sicurezza e contribuzione, foro competente, norme di misurazione. Quest'ultimo articolo, il 18, prevede che le misurazioni vengano fatte a corpo (cfr. pag.
22-23 della CTU).
- Al contratto di subappalto è allegato un preventivo, anche questo senza alcuna data, riguardante l'elenco dei lavori edili di ristrutturazione da eseguirsi nel cantiere di Corso Galileo Ferraris 86, di proprietà sei IGnori cfr. pag. 23 della CTU). CP_2 CP_1
- L'importo totale del preventivo è pari ad Euro 51.170,00.
- Il doc. 25 è composto da due documenti:
1) Un estratto conto dei lavori, non datato, elaborato sulla base del preventivo, con aggiunta/modifica di alcune voci, per un totale complessivo di Euro 68.645,00; su tale documento è riportato l'elenco delle fatture intestate a per un importo totale di Euro 60.000,00, con un residuo di soli CP_3
Euro 400,00 ancora da versare.
2) Un conteggio recante la data del 14.01.2019 e successivamente la dicitura “aggiornamento varianti
04.05.2020”; tale documento redatto dalla è indirizzato direttamente ai IGg.ri Parte_1
CP_2 CP_1
- La prima parte della tabella si conclude con un importo di Euro 16.860,00.
- Nella seconda parte, sul retro del documento, sono aggiunte ulteriori n. 5 voci di importo complessivo pari ad Euro 3.050,00 ed il totale delle opere è aggiornato ad Euro 19.910,00 (Iva esclusa).
- Il doc. 26 riporta la tabella con il conteggio delle lavorazioni alla data del 14.01.2019 per Euro
16.860,00, pertanto il documento 25 sopra riportato risulta un aggiornamento del doc. 26 in quanto comprende anche le varianti al 04.05.2020. (cfr. par n. 23 della CTU).
- Dal confronto tra i documenti n. 25 e 26 è emerso che risultano ripetute, e quindi conteggiate due volte, le seguenti voci:
pagina 23 di 29 - Voci attribuite a Controparte_3
• Voce “Formazione di massetto cellulare con riempimento 12/15 cm”, Euro 1.800,00.
Si ritiene che tale voce debba essere ricompresa nella voce successiva (massetto + autolivellante Euro 5.000,00) pertanto dovrebbe essere portato in detrazione l'importo di Euro
1.800,00
• Voce “quadro elettrico” Euro 800,00.
A parere del CTU il quadro elettrico deve essere compreso nel costo totale dell'impianto elettrico (Euro 8.310,00). Non essendo esplicitata la composizione dell'impianto elettrico, si ritiene che sia considerato l'impianto elettrico completo, comprensivo quindi di quadro, pertanto deve essere portata in detrazione la somma di Euro 800,00
- Voci attribuite ai IGg.ri Parte_3
• Voce “differenza regolazione impianto di riscaldamento a tre zone” Euro 495,00 Voce ripetuta nell'elenco varianti indirizzato ai IGg.ri Parte_3
Detta voce è già stata indicata nel conteggio delle opere indirizzato a Controparte_3
Si ritiene pertanto che la somma di Euro 495,00 debba essere detratta dall'elenco varianti in capo ai IGg.ri Parte_3
• Voce “Fornitura caldaia compreso accessoristica e tubo fumi-defangatore”
Euro 1.800,00.
3.7.3. Il CTU, a seguito delle osservazioni delle parti, ha pertanto concluso affermando testualmente quanto segue (cfr. relazione scritta alle pagine 40 e seguenti):
“ Esaminata la documentazione agli atti, ascoltati i CTP delle Parti ed eseguiti gli opportuni sopralluoghi e incontri in contraddittorio - ad eccezione dell'incontro del 08/01/2024 ove risultava assente l'attrice - la scrivente intende rispondere ai quesiti formulati dall'Illustrissimo IG. Giudice come segue.
Quesito n.
1 - Accerti il CTU se i lavori in oggetto siano stati correttamente eseguiti e in particolare accerti se sussistano i vizi denunziati. In caso affermativo ne evidenzi i costi per l'eliminazione.
La scrivente dichiara che le opere oggetto di causa presentano vari vizi che vengono elencati nel paragrafo D a pag. 15.
Per quanto concerne la quantificazione, a seguito delle osservazioni delle parti, il CTU
pagina 24 di 29 ha ritenuto di apportare alcune modifiche di modesta entità al Computo Metrico estimativo che rettificano l'importo dei costi di ripristino ad un totale complessivo di Euro 25.708,79, arrotondato ad
Euro 25.700,00 (All. 9).
Quesito n.
2 - Accerti il valore delle opere indicate come extra capitolato. Accerti se il contratto di subappalto e relativo computo metrico/capitolato prevedano un corrispettivo delle opere a corpo, nonché quali voci ed opere siano escluse da tale contratto e computo. Stabilisca infine l'effettivo valore delle opere indicate da parte attrice nei documenti nn. 25 e 26, indicando anche quali voci siano già ricomprese nel contratto principale o, comunque, rientrino tra quelle già pagate.
In via preliminare, si evidenzia che nei conteggi riguardanti i pagamenti effettuati da CP_3
a favore di nella bozza di relazione compare un refuso in quanto la somma
[...] Parte_1
iniziale effettivamente corrisposta da è Euro 59.600,00 e non Euro 58.600,00 Controparte_3
(mero errore di battitura).
È stato anche chiarito che i restanti Euro 400,00 sono stati saldati in data 09/09/2020, pertanto la somma corrisposta da a favore di ammonta Controparte_3 Parte_1
complessivamente ad Euro 60.000,00.
La proprietà ha direttamente corrisposto a la somma di Euro Parte_3 Parte_1
12.680,00 (oltre IVA) a fronte di fattura n. 52 del 19/10/2018. Come già più volte evidenziato, la discrepanza fra l'oggetto della fattura ed il conteggio allegato non permette di chiarire quali siano le lavorazioni effettivamente saldate.
Il valore delle varianti effettuate da (come da doc. 1 e 2 di parte attrice, Parte_1
corrispondenti ai doc. 25 e 26 dei convenuti - aggiornato alle modifiche Parte_3
apportate a seguito delle osservazioni delle parti detraendo la voce di Euro 450,00 relativa alla fornitura e posa di controtelai per porte scrigno (riportata nel preventivo e ripetuta nell'aggiornamento varianti) - ammonta a:
- differenza voce demolizioni/rimozioni Euro 670,00
- impianto idrosanitario Euro 6.000,00
- impianto termico/riscaldamento Euro 4.850,00
- impianto radiante monopex Euro 1.780,00
- Sistema regolazione a tre zone Euro 495,00
Totale Euro 13.795,00 attribuite a Controparte_3
Non è stato invece modificato l'importo a carico della proprietà indicato in Euro 17.615,00.
L'importo complessivo delle opere come da documenti, detratti gli importi erroneamente ripetuti ed ora corretti ammonta a:
pagina 25 di 29 Euro 51.170,00 (preventivo) + Euro 13.795,00 (varianti addebitate a + Euro Controparte_3
17.615,00 (varianti addebitate alla proprietà) = Euro 82.580,00 (Iva esclusa).
Come sopra indicato, l'importo già corrisposto da ammonta ad Euro 60.000,00 e Controparte_3
quello pagato dalla proprietà Euro 12.680,00.
Risulta pertanto un residuo di Euro 9.900,00.
Infine, portando in detrazione l'importo del ripristino dei vizi, quantificato in Euro 25.700,00 come da computo metrico aggiornato, il valore delle opere realizzate da al netto dei vizi sopra Parte_1
stimati è conteggiato in:
Euro 82.580,00 - Euro 25.700,00 = Euro 56.880,00 arrotondato a Euro 56.900,00.”
3.8. In conclusione, tenuto conto di tutti i rilievi svolti e alla luce di quanto emerso dalla relazione tecnica d'ufficio, la quale viene condivisa da codesto Giudice e alla quale dichiara di aderire, stante la completezza ed esaustività della perizia, si devono trarre le seguenti conclusioni:
- deve dichiararsi tenuta e condannarsi la parte attrice società in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle parti convenute IGnori CP_1
e della somma di Euro 2.750,00, a titolo di risarcimento dei danni
[...] Controparte_2
subiti, già dedotti gli acconti ed al netto dei vizi, secondo quanto esposto in motivazione, oltre interessi oltre interessi di mora dalla data della proposizione della domanda giudiziale fino al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.;
- deve dichiararsi tenuta e condannarsi la parte attrice società in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte convenuta società CP_3
della somma di Euro 13.030,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti, già dedotti gli acconti
[...]
ed al netto dei vizi, secondo quanto esposto in motivazione, oltre interessi oltre interessi di mora dalla data della proposizione della domanda giudiziale fino al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.;
- devono rigettarsi tutte le altre domande di merito ed istruttorie proposte dalle parti.
3.9. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente pagina 26 di 29 che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509).
4. Sulle spese processuali del presente giudizio.
4.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”
4.2. Nel caso di specie, infatti, è innanzitutto ravvisabile una parziale soccombenza reciproca delle parti
(tenuto anche conto che, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”: Cass. civile, sez. III, 21 ottobre 2009, n. 22381).
pagina 27 di 29 4.3. Inoltre, si deve richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.”
Nel caso di specie, sussistono altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, ravvisabili nella particolare natura della causa, implicante complesse questioni di carattere tecnico-giuridico.
4.4. Per la medesima ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto del 26.03.2024, devono porsi definitivamente a carico delle parti in egual misura. Invero, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso:
“Compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1023);
“Il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa. Non risulta, difatti, in tal modo violato il divieto di condanna di quest'ultima alle spese (art. 91 c.p.c.), dato che la compensazione delle spese processuali
- nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio - è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 08 settembre 2005, n. 17953).
pagina 28 di 29
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
23697/2021 R.G. promossa dalla in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore (parte attrice) contro i IGnori e Parte_2 Controparte_1 CP_2
(parti convenute), nonché contro la in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_3
pro tempore signor (parte convenuta) nel contraddittorio delle parti: Controparte_4
1) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice società in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle parti convenute IGnori e Controparte_1
della somma di Euro 2.750,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti, già Controparte_2
dedotti gli acconti ed al netto dei vizi, secondo quanto esposto in motivazione, oltre interessi oltre interessi di mora dalla data della proposizione della domanda giudiziale fino al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c..
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice società in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte convenuta società Controparte_3
della somma di Euro 13.030,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti, già dedotti gli acconti ed al netto dei vizi, secondo quanto esposto in motivazione, oltre interessi oltre interessi di mora dalla data della proposizione della domanda giudiziale fino al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c..
3) Rigetta tutte le altre domande di merito ed istruttorie proposte dalle parti.
4) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c.
5) Pone le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto del 26.03.2024, definitivamente a carico:
• della parte attrice società nella misura di 1/3 (un terzo); Parte_1
• delle parti convenute IGnori e nella misura Controparte_1 Controparte_2
di 1/3 (un terzo);
• della parte convenuta società nella misura di 1/3 (un terzo). Controparte_3
Così deciso in Torino, in data 03 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA pagina 29 di 29