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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/07/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
n. 3230 /2024 r.g.
sent. n. ______
cont. n. ______
cron. n. ______
rep. n. _______
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI VERONA
sezione prima civile
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Antonella Guerra - Presidente
Silvia Rizzuto - Giudice
Virginia Manfroni - Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3230/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi promossa con ricorso depositato il 21/05/2024
da
(c. f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. VITCHEVA C.F._1
KRASSIMIRA, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
1 contro
(c. f. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. GALLUCCIO PASQUALE, presso il cui studio in
Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a mergine della comparsa di costituzione e risposta
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del
Pubblico Ministero
o 0 o
Oggetto: separazione giudiziale
o 0 o
Conclusioni per le parti
I procuratori delle parti concludono per l'emissione di sentenza parziale di separazione.
Conclusioni per il Pubblico Ministero
Il Pubblico Ministero si associa alla richiesta delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Occorre preliminarmente valutare i problemi di competenza giurisdizionale e di legge applicabile in ordine alla domanda di separazione in relazione alla nazionalità straniera delle parti (nate in Guinea Bissau).
Rilevato che in relazione alla nazionalità delle parti sussiste la giurisdizione italiana in base all'articolo 3 lettera a ipotesi i del regolamento 1111 del 2019
2 UE, che la legge applicabile è quella italiana alla luce dell'articolo 8 lett. a regolamento Ue 1259 del 2010.
Le parti, che hanno contratto matrimonio civile in data 6.12.2014 e dalla cui unione sono nati i figli in data 5.4.2012, Persona_1 Persona_2
in data 14.2.2016, in data 11.2.2020
[...] Persona_3
e in data 19.12.2005, dichiarano concordemente che la Parte_2
comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, e ciò appare comprovato dalla natura delle doglianze coltivate reciprocamente, dovendo pertanto ritenersi accertato che la comunione tra le parti non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
La causa va rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande delle parti.
Il regolamento delle spese processuali avverrà con la sentenza definitiva.
La cancelleria provvederà alla trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile del Comune di VERONA (VR) per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente decidendo, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
, che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile in Verona (VR) il 06/12/2014,
matrimonio trascritto nei Registri Atti di Matrimonio del Comune
VERONA (VR), anno 2014, parte I, Serie /, n. 60, Vol. 1.
3 2. Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la trattazione e l'istruzione sulle ulteriori domande.
3. Rimette alla decisione definitiva il regolamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile del Comune di VERONA per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 3.7.2025 su relazione della Giudice Virginia Manfroni
La Giudice est. La Presidente
Virginia Manfroni Antonella Guerra
4
sent. n. ______
cont. n. ______
cron. n. ______
rep. n. _______
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI VERONA
sezione prima civile
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Antonella Guerra - Presidente
Silvia Rizzuto - Giudice
Virginia Manfroni - Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3230/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi promossa con ricorso depositato il 21/05/2024
da
(c. f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. VITCHEVA C.F._1
KRASSIMIRA, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
1 contro
(c. f. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. GALLUCCIO PASQUALE, presso il cui studio in
Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a mergine della comparsa di costituzione e risposta
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del
Pubblico Ministero
o 0 o
Oggetto: separazione giudiziale
o 0 o
Conclusioni per le parti
I procuratori delle parti concludono per l'emissione di sentenza parziale di separazione.
Conclusioni per il Pubblico Ministero
Il Pubblico Ministero si associa alla richiesta delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Occorre preliminarmente valutare i problemi di competenza giurisdizionale e di legge applicabile in ordine alla domanda di separazione in relazione alla nazionalità straniera delle parti (nate in Guinea Bissau).
Rilevato che in relazione alla nazionalità delle parti sussiste la giurisdizione italiana in base all'articolo 3 lettera a ipotesi i del regolamento 1111 del 2019
2 UE, che la legge applicabile è quella italiana alla luce dell'articolo 8 lett. a regolamento Ue 1259 del 2010.
Le parti, che hanno contratto matrimonio civile in data 6.12.2014 e dalla cui unione sono nati i figli in data 5.4.2012, Persona_1 Persona_2
in data 14.2.2016, in data 11.2.2020
[...] Persona_3
e in data 19.12.2005, dichiarano concordemente che la Parte_2
comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, e ciò appare comprovato dalla natura delle doglianze coltivate reciprocamente, dovendo pertanto ritenersi accertato che la comunione tra le parti non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
La causa va rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande delle parti.
Il regolamento delle spese processuali avverrà con la sentenza definitiva.
La cancelleria provvederà alla trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile del Comune di VERONA (VR) per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente decidendo, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
, che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile in Verona (VR) il 06/12/2014,
matrimonio trascritto nei Registri Atti di Matrimonio del Comune
VERONA (VR), anno 2014, parte I, Serie /, n. 60, Vol. 1.
3 2. Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la trattazione e l'istruzione sulle ulteriori domande.
3. Rimette alla decisione definitiva il regolamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile del Comune di VERONA per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 3.7.2025 su relazione della Giudice Virginia Manfroni
La Giudice est. La Presidente
Virginia Manfroni Antonella Guerra
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