Sentenza 23 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 23/11/2022, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 01840/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00972/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’accertamento e la declaratoria
- dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato nell'ambito del procedimento ex artt. 133 e ss. T.U.L.P.S. n. 773/1931 ed ex artt. 249 e ss. R.D. n. 635/1940, avviato con istanza del 16.12.2020;
- conseguentemente dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 novembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente - dipendente della -OMISSIS- in qualità di Guardia giurata ed in servizio presso -OMISSIS-- chiede, con ricorso ex art. 117 c.p.a., notificato il 10/08/2022 e depositato in giudizio il 22/08/2022, l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dalla Prefettura di Taranto sull’istanza del 16.12.2020, presentata tramite il suo datore di lavoro, tendente al rinnovo biennale del decreto di nomina a guardia giurata particolare e della licenza di porto d’armi per difesa personale, nell’ambito del procedimento ex artt. 133 e ss. T.U.L.P.S. n. 773/1931 ed ex artt. 249 e ss. R.D. n. 635/1940, e, conseguentemente, dell’obbligo della P.A. resistente di concludere il procedimento amministrativo di cui sopra.
A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
VIOLAZIONE ART. 2 L. 241/90 – VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE ART.133 E SS. TULPS E 249 E SS. R.D.635/1940 – VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI DD.PP.CC.MM.nn.214/2012 e 58/2013 VIOLAZIONE DEI DOVERI DI BUONA E CORRETTA AZIONE AMMINISTRATIVA.
Il 25/08/2022, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, per resistere al ricorso.
Il 07/11/2022, la difesa del ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo “ che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giustizia ”, allegando i titoli di polizia (decreto di approvazione quale guardia particolare giurata e licenza di porto di pistola per difesa personale) rinnovati per due anni a decorrere dal 26/10/2022.
In pari data 07/11/2022, il difensore del ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione ex artt. 4 D.L. n. 28/2020 e 25 D.L. n. 137/2020.
Nella Camera di Consiglio del 22/11/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso (regolare in rito) è diventato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Osserva, infatti, il Collegio che, il 07/11/2022, la difesa del ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo “ che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giustizia ”, allegando i titoli di polizia (decreto di approvazione quale guardia particolare giurata e licenza di porto di pistola per difesa personale) rinnovati per due anni a decorrere dal 26/10/2022.
Non resta, quindi, al Tribunale - alla stregua della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse presentata dal ricorrente e della documentazione versata in atti, dalla quale risulta che la pretesa azionata dal ricorrente con il ricorso introduttivo è stata pienamente soddisfatta nelle more del presente giudizio - che dichiarare il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.
3. - Sussistono, nel particolare caso di specie, i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, in considerazione della richiesta in tal senso di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO