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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/05/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 42/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente ad Parte_1 C.F._1
Acate in Corso Indipendenza n. 316, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Karis Pace che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 ad Acate in Corso Indipendenza n. 316, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Valentina
Sanzone, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 09.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c onc ordatario a il 13.06.2015, matrimonio CP_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 31, parte II, Serie A, dell'anno
2015, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 13.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. l'immobile sito in Acate, Corso Indipendenza nr. 316, ove i coniugi convivevano in costanza di matrimonio, resterà nell'assoluta disponibilità del signor , trattandosi di Persona_1 abitazione di proprietà della sua famiglia di origine;
in merito al suddetto immobile, la SI non avrà, quindi, nulla da pretendere;
Parte_2
2. i ricorrenti potranno stabilire liberamente il loro domicilio ove riterranno più opportuno e senza dover dare alcuna comunicazione all'altro/a;
3. i signori e , essendosi già accordati sulla suddivisione Persona_1 Parte_2 degli oggetti di utilizzo comune ( ci si riferisce sia ai regali di nozze, che agli oggetti acquistati in costanza di matrimonio) ed essendo ciascuno di loro entrato già in possesso di tutti gli oggetti di uso personale (la SI ha già provveduto a portar via dalla casa Pt_2 familiare tutti gli oggetti che erano di sua proprietà e di suo uso esclusivo) non avranno più nulla a che pretendere uno dall'altra in merito alla suddivisione e/o restituzione di entrambe le categorie degli oggetti in discorso;
4. la SI , avendo già provveduto a portar via dalla casa coniugale tutta la mobilia Pt_2 di sua proprietà (ci si riferisce alla camera da letto che fu regalo di nozze della famiglia di origine), non avrà nulla più da pretendere dal signor per quanto concerne i mobili Per_1 dell'abitazione sita in Acate, Corso Indipendenza 316. Il ricorrente, infatti, fatta eccezione per i mobili della camera da letto, già tutti portati via dalla ricorrente ed in possesso della stessa, è proprietario esclusivo di tutta la mobilia presente nella casa coniugale;
5. il signor si assume l'obbligo di versare alla SI , a titolo di Per_1 Pt_2 mantenimento, una somma una tantum pari ad € 1.800,00, a mezzo vaglia postale;
ciò avverrà entro 10 giorni dall'omologa del presente ricorso per separazione consensuale. che l'udienza di comparizione del dì 09.04.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate ed inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e , che Persona_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio c oncord atario a in data 13.06.2015, matrimonio CP_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 31, parte II, Serie A, dell'anno 2015;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di CP_1 legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 42/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente ad Parte_1 C.F._1
Acate in Corso Indipendenza n. 316, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Karis Pace che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 ad Acate in Corso Indipendenza n. 316, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Valentina
Sanzone, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 09.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c onc ordatario a il 13.06.2015, matrimonio CP_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 31, parte II, Serie A, dell'anno
2015, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 13.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. l'immobile sito in Acate, Corso Indipendenza nr. 316, ove i coniugi convivevano in costanza di matrimonio, resterà nell'assoluta disponibilità del signor , trattandosi di Persona_1 abitazione di proprietà della sua famiglia di origine;
in merito al suddetto immobile, la SI non avrà, quindi, nulla da pretendere;
Parte_2
2. i ricorrenti potranno stabilire liberamente il loro domicilio ove riterranno più opportuno e senza dover dare alcuna comunicazione all'altro/a;
3. i signori e , essendosi già accordati sulla suddivisione Persona_1 Parte_2 degli oggetti di utilizzo comune ( ci si riferisce sia ai regali di nozze, che agli oggetti acquistati in costanza di matrimonio) ed essendo ciascuno di loro entrato già in possesso di tutti gli oggetti di uso personale (la SI ha già provveduto a portar via dalla casa Pt_2 familiare tutti gli oggetti che erano di sua proprietà e di suo uso esclusivo) non avranno più nulla a che pretendere uno dall'altra in merito alla suddivisione e/o restituzione di entrambe le categorie degli oggetti in discorso;
4. la SI , avendo già provveduto a portar via dalla casa coniugale tutta la mobilia Pt_2 di sua proprietà (ci si riferisce alla camera da letto che fu regalo di nozze della famiglia di origine), non avrà nulla più da pretendere dal signor per quanto concerne i mobili Per_1 dell'abitazione sita in Acate, Corso Indipendenza 316. Il ricorrente, infatti, fatta eccezione per i mobili della camera da letto, già tutti portati via dalla ricorrente ed in possesso della stessa, è proprietario esclusivo di tutta la mobilia presente nella casa coniugale;
5. il signor si assume l'obbligo di versare alla SI , a titolo di Per_1 Pt_2 mantenimento, una somma una tantum pari ad € 1.800,00, a mezzo vaglia postale;
ciò avverrà entro 10 giorni dall'omologa del presente ricorso per separazione consensuale. che l'udienza di comparizione del dì 09.04.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate ed inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e , che Persona_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio c oncord atario a in data 13.06.2015, matrimonio CP_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 31, parte II, Serie A, dell'anno 2015;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di CP_1 legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti