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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/11/2025, n. 3823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3823 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 7673/2024
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 18.09.2025, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
Parte_1
c/
+ 1 CP_1 Parte_2
l'Avv. Fabio Roselli per parte attrice ricorrente ha depositato note di trattazione scritta in data
16.09.2025;
l'Avv. Giuseppe Nerone per parte resistente ha depositato note di trattazione scritta in data
17.02.2025.
Il Giudice Onorario, preso atto delle note depositate, decide la causa mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Proc. n. 7673/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7673 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “somministrazione”, vertente tra
(CF: ), in persona dell'Amm.re p.t., sito in Via Dragonetti Parte_1 P.IVA_1
69 – Aversa (CE) ed elettivamente domiciliato in Via Ettore Corcioni 28 – Aversa (CE), presso lo studio di Avv. Fabio Roselli (CF: ) che lo rappresenta e difende come da C.F._1 procura in atti
- attore e
(CF: ), in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza Controparte_2 P.IVA_2
Municipio – Aversa (CE), ivi domiciliato unitamente all'Avv. Giuseppe Nerone (CF:
) che lo rappresenta e difende come da procura in atti C.F._2
- convenuto nonché
PI: ), in persona del l.r.p.t., con sede in Piazza Cirillo 3 – Grumo Controparte_3 P.IVA_3
VA (NA), elettivamente domiciliato alla Via Gramsci 35 – Caivano (NA) presso lo studio dell'Avv. Roberto Russo (CF: ) che la rappresenta e difende come da procura C.F._3 in atti
- convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione Con citazione ritualmente notificata, il conveniva in giudizio il Parte_1 CP_2
e la chiedendo l'accertamento negativo del credito vantato dai
[...] Controparte_3 convenuti per canoni idrici relativi agli anni dal 2012 al 2023, pari ad €. 27.594,43 come risultante da estratto conto fornito dall'ente.
A sostegno della propria pretesa, il deduceva che le fatture non erano mai state Parte_1 regolarmente notificate risultando, pertanto, inesigibili e sosteneva che, mentre le annualità dal
2012 al 2015 erano soggette a prescrizione quinquennale, quelle successive al 1° gennaio 2020 erano prescritte ai sensi della legge n. 205 del 2017, la quale prevede un termine di prescrizione biennale per i crediti relativi alla somministrazione di acqua.
L'attore contestava, inoltre, la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivamente sostenuti, in quanto le letture risultavano fittizie, importate o prive di riscontro documentale e lamentava, infine, l'inesistenza del servizio di depurazione, contestando le relative voci tariffarie applicate.
Chiedeva quindi al Tribunale:
“NEL MERITO
1. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto A), l'inesigibilità del credito di € 27.594,43, di cui all'estratto conto impugnato agli atti del per totale assenza di prova di Controparte_2 consegna e notifica di tutte le fatture e/o di atti prodromici, disponendo, per l'effetto, lo storno integrale della somma a debito e/o della minor somma ritenuta di giustizia;
2. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto A), in ogni caso, non dovuta la somma di euro 27.594,43, stante l'assenza di prova dell'esistenza della pretesa creditoria;
3. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto B), che il credito di euro 8.075,21, portato in dettaglio dalle fatture per le annualità dal 2012 al 2015 così come elencate al punto B), è comunque prescritto, stante il decorso del termine di cui all'art. 2948 c.c. dalla loro emissione e/o dal relativo periodo di consumo;
4. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto C) in diritto, che il credito di € 8.680,52, portato in dettaglio dalle fatture n. 20192103015 del 30.06.2020, n. 20201102961 del 11.01.2021,
n. 20211102917 del 29.10.2021, è prescritto, stante il decorso del termine biennale di cui all'art. 1
c.
4-10 Legge 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) e dell'art. 2934 c.c. dalla sua emissione e/o dal periodo di consumo ivi contabilizzato;
5. sempre in via principale, ma gradata, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto D),
l'illegittimità del credito portato dalle fatture e atti elencate/i nell'estratto conto, perché riferibili a consumi fittizi e non corrispondenti a quelli effettivi, nonché provenienti da un contatore su cui sia stata omessa qualsivoglia verifica periodica, disponendo l'integrale storno e condannando l'Ente all'emissione delle fatture in base ai consumi reali ove provati;
6. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto E), che comunque nulla è dovuto per il servizio di depurazione delle acque, disponendo lo storno delle relative “voci di addebito” da ciascuna fattura;
7. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al capo E), l'irregolarità delle tariffe applicate, per l'effetto, ordinare all'Ente la relativa rielaborazione secondo gli indici di legge e/o regolamentari e/o convenzionali per l'ipotesi che venga fornita la prova in giudizio;
8. in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità nonché inesistenza del credito vantato dall'Ente e, per l'effetto, disporne l'annullamento e/o lo storno;
CP_
9. condannare l' resistente all'annullamento di tutte le fatture contenute nell'estratto e/o allo storno in relazione ai crediti accertati e dichiarati prescritti e/o non dovuti in ragione dell'accoglimento della domanda.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.”
Costituitosi in giudizio il eccepiva l'infondatezza della domanda, sosteneva la Controparte_2 regolarità della fatturazione, effettuata tramite sistema elettronico e posta ordinaria. Il CP_2 negava l'intervenuta prescrizione deducendo l'esistenza e la validità degli atti interruttivi allegati, sosteneva la corretta contabilizzazione dei consumi e la regolare lettura dei contatori, nonché
l'esistenza del servizio di depurazione, gestito in convenzione con la Regione Campania.
Instava, pertanto, per il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto.
Vinte le spese.
Costituitasi la eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione Controparte_3 passiva, in quanto mero concessionario della riscossione e non titolare del credito, chiedeva il rigetto della domanda per inammissibilità e infondatezza, contestava nel merito le difese dell'attore e formulava richiesta di manleva nei confronti del CP_2
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
-Dichiarare, comunque, carenza di legittimazione passiva del concessionario su eventuali vizi di merito della pretesa.
-Rigettare la domanda in quanto inammissibile per omessa impugnativa degli atti emessi dal concessionario
-Rigettare la domanda di inesigibilità totale del credito.
-Accertare e dichiarare il dies a quo del termine di prescrizione del credito dalla data di scadenza e/o emissione in riferimento ad ogni singola fattura e per lo effetto dichiarare la prescrizione o meno delle fatture, in ogni caso applicando la prescrizione quinquennale per le fatture emesse precedentemente all'1/1/2020 e quella biennale per le successive;
-Rigettare la domanda di integrale storno della posizione debitoria per inesistenza delle letture e di interventi manutentivi sul contatore, per malfunzionamento del contatore l'irregolarità della fatturazione per consumi fittizi e non corrispondenti agli effettivi, provenienti da contatore malfunzionante e non manutento in quanto infondata e non provata.
-Si rimette alla giustizia per il servizio di depurazione per inesistenza del servizio e l'irregolarità delle tariffe applicate visti contrastanti orientamenti dello stesso distretto sulla documentazione prodotta dall'ente.
-In ogni caso compensare le spese di lite sussistendone i presupposti data la complessità e la relativa novità delle questioni trattate – in relazione al complesso contenzioso a svilupparsi al riguardo unitamente ai contrasti nella giurisprudenza di merito anche del distretto in ordine alla interpretazione della normativa sottesa alla presente controversia”.
All'udienza di comparizione le parti chiedevano rinvio per la decisione ed il Tribunale fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al
18.9.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1. Sul merito della domanda
L'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) stabilisce che “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le micro imprese, come definite dalla Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio”.
Il comma 10 dell'art. 1, della legge n. 205 del 2017, prevede poi una precisa norma transitoria per la quale: “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
In merito a tale ultima disposizione la Suprema Corte ha così statuito: “In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che
“Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva… c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020″, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico – la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020
– a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore, utilizzando la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c.” (Cfr.: Cass. Civ.
Sez. 1, Ordinanza n. 15102 del 29/05/2024) (Rv. 671347 - 01).
Tracciate le coordinate necessarie alla soluzione delle questioni sottoposte all'esame del Tribunale, si osserva che il ha affermato di aver inviato le fatture al Condominio attoreo Controparte_2 per posta ordinaria, tale circostanza rileva solo ai fini della valutazione del decorso della prescrizione e degli importi ivi contabilizzati.
In merito alla produzione documentale dei convenuti va rilevato che il Comune di ha CP_2 depositato, in modo completamente alluvionale, copiosa documentazione riguardante solleciti, messe in mora, accertamenti e pignoramenti, le cui notifiche sono state allegate separatamente, prive della necessaria indicazione degli atti cui ineriscono, nonché le fatture contestate.
Parimenti la per le varie fatture si è limitata a richiamare le interruttive senza Controparte_3 nemmeno identificarle, ma solo indicando la presunta data di notifica, spesso con errori di trascrizione tra il numero identificativo dell'atto e quello riportato nell'allegato prodotto. Comunque, dall'esame complessivo dei documenti allegati emerge che:
1) La messa in mora racc. A/R CRS01D271117001440AR (cfr. all. 7bis comparsa CP_2
, avviso n. 1854 risulta inviata direttamente alla sede del Condominio e mai recapitata per
[...] motivi non evincibili dalla ricevuta (cfr. all. 33 comparsa , pertanto, non ha Controparte_2 validi effetti interruttivi. Deve precisarsi che dalla medesima non emerge l'indicazione dell'amministratore, per cui, come statuito dalla Suprema Corte, “La notifica di un atto indirizzato al condominio, qualora non avvenga nelle mani dell'amministratore, può essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un "ufficio" dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest'ultimo” (Cfr.: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11303 del 16/05/2007), dai documenti allegati nulla risulta sul punto.
2) La messa in mora anno 2019 (cfr. all. 7 ter comparsa risulta priva di Controparte_2 identificativo e, quindi, non è in alcun modo collegabile alla presunta ricevuta di notifica indicata dal la quale, comunque, è priva di indicazioni effettive sull'esito della notifica (cfr. all. CP_2
32 comparsa , pertanto, non ha effetto interruttivo. Controparte_2
3) Gli atti della sollecito 2020/566 del 26.11.2020 notificato a mezzo PEC il Controparte_3
2.12.2020 (cfr. all.ti 35 e 27 comparsa costituzione , accertamento esecutivo Controparte_2
2021/377 del 21.6.2021 notificato a mezzo PEC il 20.5.2022 (cfr. all.ti 3 e 27bis comparsa di costituzione , accertamento esecutivo 2021/1661 del 27.7.2021 notificato a Controparte_2 mezzo PEC il 20.5.2022 (cfr. all.ti 3bis e 4 comparsa di costituzione , il sollecito Controparte_2
2022/2218 del 15.11.2022 notificato a mezzo PEC il 16.11.2022 (cfr. all. comparsa CP_3
, l'intimazione 2023/4714 del 10.10.2023 notificata a mezzo PEC il 14.11.2023 (cfr. all.
[...] comparsa , nonché i solleciti n. 2024/266 del 18.03.2024 e n. 2024/2180 del Controparte_3
23.10.2024 (che riguardano però fatture non oggetto dell'eccezione di prescrizione) risultano correttamente notificati.
In considerazione della eccezione di prescrizione quinquennale proposta dal per le 8 Parte_1 fatture riguardanti le annualità dal 2012 al 2015 e degli atti interruttivi prodotti dai convenuti, emerge che le fatture:
1) 3904 del 14.1.2013 - AC 3° TR. 2012 - €. 1.339,64 residuo per €. 385,48
2) 9475 del 19.4.2013 - AC 4° TR. 2012 - €. 1.376,60 residuo per €. 543,65
3) 15068 del 12.12.2013 - AC 1° TR. 2013 - €. 1.132,49 residuo per €. 346,79
4) 3937 del 14.4.2014 - AC 2° TR. 2013 - €. 1.092,17 residuo per €. 389,66
5) 9558 del 17.7.2014 - AC 3° TR. 2013 - €. 1.724,79 residuo €. 630,37 6) 15199 del 22.10.2014 - AC 4° TR. 2013 - €. 1.546,75 residuo €. 841,75
7) 82014 del 10.12.2015 - AC 1°- 2° 2015 - €. 3.219,20 residuo 1.391,35 con scadenza 9.1.2016
8) 20141103230 del 26.7.2016 - CG 2012-2014 - €. 5.502,63 residuo per €. 3.546,16 sono tutte prescritte per lo spirare del relativo termine quinquennale.
Il ha, altresì, eccepito la prescrizione biennale delle seguenti 3 fatture emesse Parte_1 successivamente alla data dell'1.1.2020:
1) 20192103015 del 30.06.2020 – Conguaglio 2018-2019 - €. 1.383,71
2) 20201102961 del 11.01.2021 – Consumi 2020 - €. 4.876,87
3) 20211102917 del 29.10.2021 – Consumi 1° semestre – €. 2.419,94
Di tali fatture, solo la prima, può essere dichiarata prescritta, stante il decorso del relativo termine biennale alla data del primo atto interruttivo, e cioè del sollecito 2022/2218 del 15.11.2022 notificato il 16.11.2022, mentre le altre due fatture hanno visto il termine biennale utilmente interrotto dagli atti inoltrati dalla Pertanto, l'importo prescritto ammonta Controparte_3 complessivamente a €. 9.458,92.
Le ulteriori istanze formulate dal sono risultate destituite di fondamento. Parte_1
Difatti, in merito all'eccezione di erroneo calcolo dei consumi, va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità qualora l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesti i consumi che gli sono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, è onerato sia di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività; assolto tale onere assertivo e probatorio da parte dell'utente, al gestore spetterà l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore.
Se, invece, l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza nell'adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza,
i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita (Cfr. Cassazione civile, Sez. 6, 09/01/2020, n.297).
Del resto, che tali principi siano espressione di un consolidato orientamento della Suprema Corte risulta anche da pronunce successive a quella richiamata (ex plurimis ved. Cass. 34701/2021), con le quali è stato affermato: “in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore richiedendone la verifica — e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (da ultimo: Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 28984 del 18/10/2023; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del
09/01/2020, Rv. 656455 - 01).
In sostanza, “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731 - 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
30290 del 15/12/2017, Rv. 646832 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 -
01).” (cfr. Cass. 34701/2021 cit.).
Nel caso di specie, l'attore, solo in tale sede deduce il malfunzionamento del contatore dell'acqua per carenza di manutenzione, e si è limitato ad addurre genericamente l'erroneità delle letture o delle misurazioni senza tuttavia specificare quali sarebbero stati i consumi effettivi delle abitazioni facenti parte del Condominio, allegando precedenti fatture pagate o indicandoli in via presuntiva, sicché non sussistono elementi per ritenere errate le indicazioni contenute nelle fatture oggetto di lite in ordine ai m.c. di acqua consumati dall'utenza intestata al predetto.
In merito alla contestazione relativa all'asserita assenza del servizio di depurazione, occorre osservare che la necessità del recupero integrale dei costi è prescritta dall'art. 9 della direttiva n.
2000/60/CE, a norma del quale «Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III»; la disposizione, ha sottolineato la Corte di giustizia (con sentenza in causa C-686/15, Keljka ), è intesa Per_1 all'adozione, da parte degli Stati membri, di una politica generale di recupero di detti costi, alla luce, in particolare, del principio in base al quale chi inquina paga: gli Stati membri devono dunque provvedere affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo alla realizzazione degli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva n. 2000/60; - a tal fine, la direttiva in questione dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, la quale preveda che il prezzo dei servizi idrici fatturato al consumatore comprenda non soltanto una parte variabile calcolata in funzione del volume di acqua effettivamente consumato dall'interessato, ma anche una parte fissa non correlata a tale volume (Corte giust., causa C-686/15, cit.); nell'ordinamento interno, l'art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, come modificato a seguito dell'esito positivo del referendum abrogativo di parte di esso, ha quindi disposto che «1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione, delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»; l'art. 10 del d.l. n. 70/11, conv. in l. n. 106/11, ha conseguentemente stabilito, ai commi 11 e 14, che l' in materia di acqua, poi Controparte_5 soppressa e incorporata, quanto alla funzione in questione, nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base all'art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/11, come convertito, e al relativo allegato A,
«...predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell' ..», poi attuato con le delibere richiamate (Cass. S.U. Sez. U - , CP_5
Ordinanza n. 29593 del 11/10/2022 (Rv. 665913 - 01).
In merito alla “tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina", la Suprema
Corte ha affermato "che i Comuni non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue".
Invero, "la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. Sicché, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n.
9500).
Nella fattispecie in esame, il convenuto ha prodotto un'attestazione della Giunta CP_2
Regionale della Campania circa il funzionamento del depuratore regionale (Cfr. all. 1bis comparsa di costituzione , la convenzione per la determinazione e regolazione del Controparte_2 pagamento del corrispettivo del servizio regionale comprensoriale di depurazione e collettamento del 22.05.2013 (Cfr. all. 2 comparsa di costituzione , nonché le disposizioni di Controparte_2 pagamento in favore della Regione Campania per la fruizione del servizio di depurazione (Cfr. all.
39 comparsa di costituzione . Controparte_2
Pertanto, tutte le domande fondate sulla erronea quantificazione dei consumi, malfunzionamento del misuratore ed indebita richiesta di pagamento del servizio di depurazione e fognatura vanno disattese.
2. Sulle spese di lite
In merito alle spese del giudizio, si ritiene che nel caso di soccombenza reciproca sia consentita la compensazione totale o parziale delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. n.
2. La nozione di soccombenza reciproca sottende, anche in relazione al principio di causalità una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero, anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cfr.: Cass. S.U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022; Cass. Civ. Sez. III 22.02.2016 n.
3438: Cass. Civ. Sez. III 10.11.2015 n. 22871; Cass. Sez. II 23.09.2013 n. 21684).
Pertanto, in considerazione dell'esito complessivo della lite si giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara la prescrizione delle fatture nn. 3904 del 14.1.2013, 9475 del 19.4.2013, 15068 del 12.12.2013, 3937 del
14.4.2014, 9558 del 17.7.2014, 15199 del 22.10.2014, 82014 del 10.12.2015, 20141103230 del
26.7.2016 e 20192103015 del 30.06.2020;
2) Rigetta tutte le altre domande;
3) Spese compensate.
Così deciso in Aversa, 18/09/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 7673/2024
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 18.09.2025, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
Parte_1
c/
+ 1 CP_1 Parte_2
l'Avv. Fabio Roselli per parte attrice ricorrente ha depositato note di trattazione scritta in data
16.09.2025;
l'Avv. Giuseppe Nerone per parte resistente ha depositato note di trattazione scritta in data
17.02.2025.
Il Giudice Onorario, preso atto delle note depositate, decide la causa mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Proc. n. 7673/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7673 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “somministrazione”, vertente tra
(CF: ), in persona dell'Amm.re p.t., sito in Via Dragonetti Parte_1 P.IVA_1
69 – Aversa (CE) ed elettivamente domiciliato in Via Ettore Corcioni 28 – Aversa (CE), presso lo studio di Avv. Fabio Roselli (CF: ) che lo rappresenta e difende come da C.F._1 procura in atti
- attore e
(CF: ), in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza Controparte_2 P.IVA_2
Municipio – Aversa (CE), ivi domiciliato unitamente all'Avv. Giuseppe Nerone (CF:
) che lo rappresenta e difende come da procura in atti C.F._2
- convenuto nonché
PI: ), in persona del l.r.p.t., con sede in Piazza Cirillo 3 – Grumo Controparte_3 P.IVA_3
VA (NA), elettivamente domiciliato alla Via Gramsci 35 – Caivano (NA) presso lo studio dell'Avv. Roberto Russo (CF: ) che la rappresenta e difende come da procura C.F._3 in atti
- convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione Con citazione ritualmente notificata, il conveniva in giudizio il Parte_1 CP_2
e la chiedendo l'accertamento negativo del credito vantato dai
[...] Controparte_3 convenuti per canoni idrici relativi agli anni dal 2012 al 2023, pari ad €. 27.594,43 come risultante da estratto conto fornito dall'ente.
A sostegno della propria pretesa, il deduceva che le fatture non erano mai state Parte_1 regolarmente notificate risultando, pertanto, inesigibili e sosteneva che, mentre le annualità dal
2012 al 2015 erano soggette a prescrizione quinquennale, quelle successive al 1° gennaio 2020 erano prescritte ai sensi della legge n. 205 del 2017, la quale prevede un termine di prescrizione biennale per i crediti relativi alla somministrazione di acqua.
L'attore contestava, inoltre, la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivamente sostenuti, in quanto le letture risultavano fittizie, importate o prive di riscontro documentale e lamentava, infine, l'inesistenza del servizio di depurazione, contestando le relative voci tariffarie applicate.
Chiedeva quindi al Tribunale:
“NEL MERITO
1. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto A), l'inesigibilità del credito di € 27.594,43, di cui all'estratto conto impugnato agli atti del per totale assenza di prova di Controparte_2 consegna e notifica di tutte le fatture e/o di atti prodromici, disponendo, per l'effetto, lo storno integrale della somma a debito e/o della minor somma ritenuta di giustizia;
2. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto A), in ogni caso, non dovuta la somma di euro 27.594,43, stante l'assenza di prova dell'esistenza della pretesa creditoria;
3. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto B), che il credito di euro 8.075,21, portato in dettaglio dalle fatture per le annualità dal 2012 al 2015 così come elencate al punto B), è comunque prescritto, stante il decorso del termine di cui all'art. 2948 c.c. dalla loro emissione e/o dal relativo periodo di consumo;
4. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto C) in diritto, che il credito di € 8.680,52, portato in dettaglio dalle fatture n. 20192103015 del 30.06.2020, n. 20201102961 del 11.01.2021,
n. 20211102917 del 29.10.2021, è prescritto, stante il decorso del termine biennale di cui all'art. 1
c.
4-10 Legge 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) e dell'art. 2934 c.c. dalla sua emissione e/o dal periodo di consumo ivi contabilizzato;
5. sempre in via principale, ma gradata, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto D),
l'illegittimità del credito portato dalle fatture e atti elencate/i nell'estratto conto, perché riferibili a consumi fittizi e non corrispondenti a quelli effettivi, nonché provenienti da un contatore su cui sia stata omessa qualsivoglia verifica periodica, disponendo l'integrale storno e condannando l'Ente all'emissione delle fatture in base ai consumi reali ove provati;
6. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto E), che comunque nulla è dovuto per il servizio di depurazione delle acque, disponendo lo storno delle relative “voci di addebito” da ciascuna fattura;
7. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al capo E), l'irregolarità delle tariffe applicate, per l'effetto, ordinare all'Ente la relativa rielaborazione secondo gli indici di legge e/o regolamentari e/o convenzionali per l'ipotesi che venga fornita la prova in giudizio;
8. in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità nonché inesistenza del credito vantato dall'Ente e, per l'effetto, disporne l'annullamento e/o lo storno;
CP_
9. condannare l' resistente all'annullamento di tutte le fatture contenute nell'estratto e/o allo storno in relazione ai crediti accertati e dichiarati prescritti e/o non dovuti in ragione dell'accoglimento della domanda.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.”
Costituitosi in giudizio il eccepiva l'infondatezza della domanda, sosteneva la Controparte_2 regolarità della fatturazione, effettuata tramite sistema elettronico e posta ordinaria. Il CP_2 negava l'intervenuta prescrizione deducendo l'esistenza e la validità degli atti interruttivi allegati, sosteneva la corretta contabilizzazione dei consumi e la regolare lettura dei contatori, nonché
l'esistenza del servizio di depurazione, gestito in convenzione con la Regione Campania.
Instava, pertanto, per il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto.
Vinte le spese.
Costituitasi la eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione Controparte_3 passiva, in quanto mero concessionario della riscossione e non titolare del credito, chiedeva il rigetto della domanda per inammissibilità e infondatezza, contestava nel merito le difese dell'attore e formulava richiesta di manleva nei confronti del CP_2
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
-Dichiarare, comunque, carenza di legittimazione passiva del concessionario su eventuali vizi di merito della pretesa.
-Rigettare la domanda in quanto inammissibile per omessa impugnativa degli atti emessi dal concessionario
-Rigettare la domanda di inesigibilità totale del credito.
-Accertare e dichiarare il dies a quo del termine di prescrizione del credito dalla data di scadenza e/o emissione in riferimento ad ogni singola fattura e per lo effetto dichiarare la prescrizione o meno delle fatture, in ogni caso applicando la prescrizione quinquennale per le fatture emesse precedentemente all'1/1/2020 e quella biennale per le successive;
-Rigettare la domanda di integrale storno della posizione debitoria per inesistenza delle letture e di interventi manutentivi sul contatore, per malfunzionamento del contatore l'irregolarità della fatturazione per consumi fittizi e non corrispondenti agli effettivi, provenienti da contatore malfunzionante e non manutento in quanto infondata e non provata.
-Si rimette alla giustizia per il servizio di depurazione per inesistenza del servizio e l'irregolarità delle tariffe applicate visti contrastanti orientamenti dello stesso distretto sulla documentazione prodotta dall'ente.
-In ogni caso compensare le spese di lite sussistendone i presupposti data la complessità e la relativa novità delle questioni trattate – in relazione al complesso contenzioso a svilupparsi al riguardo unitamente ai contrasti nella giurisprudenza di merito anche del distretto in ordine alla interpretazione della normativa sottesa alla presente controversia”.
All'udienza di comparizione le parti chiedevano rinvio per la decisione ed il Tribunale fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al
18.9.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1. Sul merito della domanda
L'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) stabilisce che “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le micro imprese, come definite dalla Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio”.
Il comma 10 dell'art. 1, della legge n. 205 del 2017, prevede poi una precisa norma transitoria per la quale: “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
In merito a tale ultima disposizione la Suprema Corte ha così statuito: “In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che
“Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva… c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020″, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico – la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020
– a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore, utilizzando la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c.” (Cfr.: Cass. Civ.
Sez. 1, Ordinanza n. 15102 del 29/05/2024) (Rv. 671347 - 01).
Tracciate le coordinate necessarie alla soluzione delle questioni sottoposte all'esame del Tribunale, si osserva che il ha affermato di aver inviato le fatture al Condominio attoreo Controparte_2 per posta ordinaria, tale circostanza rileva solo ai fini della valutazione del decorso della prescrizione e degli importi ivi contabilizzati.
In merito alla produzione documentale dei convenuti va rilevato che il Comune di ha CP_2 depositato, in modo completamente alluvionale, copiosa documentazione riguardante solleciti, messe in mora, accertamenti e pignoramenti, le cui notifiche sono state allegate separatamente, prive della necessaria indicazione degli atti cui ineriscono, nonché le fatture contestate.
Parimenti la per le varie fatture si è limitata a richiamare le interruttive senza Controparte_3 nemmeno identificarle, ma solo indicando la presunta data di notifica, spesso con errori di trascrizione tra il numero identificativo dell'atto e quello riportato nell'allegato prodotto. Comunque, dall'esame complessivo dei documenti allegati emerge che:
1) La messa in mora racc. A/R CRS01D271117001440AR (cfr. all. 7bis comparsa CP_2
, avviso n. 1854 risulta inviata direttamente alla sede del Condominio e mai recapitata per
[...] motivi non evincibili dalla ricevuta (cfr. all. 33 comparsa , pertanto, non ha Controparte_2 validi effetti interruttivi. Deve precisarsi che dalla medesima non emerge l'indicazione dell'amministratore, per cui, come statuito dalla Suprema Corte, “La notifica di un atto indirizzato al condominio, qualora non avvenga nelle mani dell'amministratore, può essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un "ufficio" dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest'ultimo” (Cfr.: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11303 del 16/05/2007), dai documenti allegati nulla risulta sul punto.
2) La messa in mora anno 2019 (cfr. all. 7 ter comparsa risulta priva di Controparte_2 identificativo e, quindi, non è in alcun modo collegabile alla presunta ricevuta di notifica indicata dal la quale, comunque, è priva di indicazioni effettive sull'esito della notifica (cfr. all. CP_2
32 comparsa , pertanto, non ha effetto interruttivo. Controparte_2
3) Gli atti della sollecito 2020/566 del 26.11.2020 notificato a mezzo PEC il Controparte_3
2.12.2020 (cfr. all.ti 35 e 27 comparsa costituzione , accertamento esecutivo Controparte_2
2021/377 del 21.6.2021 notificato a mezzo PEC il 20.5.2022 (cfr. all.ti 3 e 27bis comparsa di costituzione , accertamento esecutivo 2021/1661 del 27.7.2021 notificato a Controparte_2 mezzo PEC il 20.5.2022 (cfr. all.ti 3bis e 4 comparsa di costituzione , il sollecito Controparte_2
2022/2218 del 15.11.2022 notificato a mezzo PEC il 16.11.2022 (cfr. all. comparsa CP_3
, l'intimazione 2023/4714 del 10.10.2023 notificata a mezzo PEC il 14.11.2023 (cfr. all.
[...] comparsa , nonché i solleciti n. 2024/266 del 18.03.2024 e n. 2024/2180 del Controparte_3
23.10.2024 (che riguardano però fatture non oggetto dell'eccezione di prescrizione) risultano correttamente notificati.
In considerazione della eccezione di prescrizione quinquennale proposta dal per le 8 Parte_1 fatture riguardanti le annualità dal 2012 al 2015 e degli atti interruttivi prodotti dai convenuti, emerge che le fatture:
1) 3904 del 14.1.2013 - AC 3° TR. 2012 - €. 1.339,64 residuo per €. 385,48
2) 9475 del 19.4.2013 - AC 4° TR. 2012 - €. 1.376,60 residuo per €. 543,65
3) 15068 del 12.12.2013 - AC 1° TR. 2013 - €. 1.132,49 residuo per €. 346,79
4) 3937 del 14.4.2014 - AC 2° TR. 2013 - €. 1.092,17 residuo per €. 389,66
5) 9558 del 17.7.2014 - AC 3° TR. 2013 - €. 1.724,79 residuo €. 630,37 6) 15199 del 22.10.2014 - AC 4° TR. 2013 - €. 1.546,75 residuo €. 841,75
7) 82014 del 10.12.2015 - AC 1°- 2° 2015 - €. 3.219,20 residuo 1.391,35 con scadenza 9.1.2016
8) 20141103230 del 26.7.2016 - CG 2012-2014 - €. 5.502,63 residuo per €. 3.546,16 sono tutte prescritte per lo spirare del relativo termine quinquennale.
Il ha, altresì, eccepito la prescrizione biennale delle seguenti 3 fatture emesse Parte_1 successivamente alla data dell'1.1.2020:
1) 20192103015 del 30.06.2020 – Conguaglio 2018-2019 - €. 1.383,71
2) 20201102961 del 11.01.2021 – Consumi 2020 - €. 4.876,87
3) 20211102917 del 29.10.2021 – Consumi 1° semestre – €. 2.419,94
Di tali fatture, solo la prima, può essere dichiarata prescritta, stante il decorso del relativo termine biennale alla data del primo atto interruttivo, e cioè del sollecito 2022/2218 del 15.11.2022 notificato il 16.11.2022, mentre le altre due fatture hanno visto il termine biennale utilmente interrotto dagli atti inoltrati dalla Pertanto, l'importo prescritto ammonta Controparte_3 complessivamente a €. 9.458,92.
Le ulteriori istanze formulate dal sono risultate destituite di fondamento. Parte_1
Difatti, in merito all'eccezione di erroneo calcolo dei consumi, va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità qualora l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesti i consumi che gli sono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, è onerato sia di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività; assolto tale onere assertivo e probatorio da parte dell'utente, al gestore spetterà l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore.
Se, invece, l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza nell'adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza,
i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita (Cfr. Cassazione civile, Sez. 6, 09/01/2020, n.297).
Del resto, che tali principi siano espressione di un consolidato orientamento della Suprema Corte risulta anche da pronunce successive a quella richiamata (ex plurimis ved. Cass. 34701/2021), con le quali è stato affermato: “in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore richiedendone la verifica — e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (da ultimo: Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 28984 del 18/10/2023; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del
09/01/2020, Rv. 656455 - 01).
In sostanza, “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731 - 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
30290 del 15/12/2017, Rv. 646832 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 -
01).” (cfr. Cass. 34701/2021 cit.).
Nel caso di specie, l'attore, solo in tale sede deduce il malfunzionamento del contatore dell'acqua per carenza di manutenzione, e si è limitato ad addurre genericamente l'erroneità delle letture o delle misurazioni senza tuttavia specificare quali sarebbero stati i consumi effettivi delle abitazioni facenti parte del Condominio, allegando precedenti fatture pagate o indicandoli in via presuntiva, sicché non sussistono elementi per ritenere errate le indicazioni contenute nelle fatture oggetto di lite in ordine ai m.c. di acqua consumati dall'utenza intestata al predetto.
In merito alla contestazione relativa all'asserita assenza del servizio di depurazione, occorre osservare che la necessità del recupero integrale dei costi è prescritta dall'art. 9 della direttiva n.
2000/60/CE, a norma del quale «Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III»; la disposizione, ha sottolineato la Corte di giustizia (con sentenza in causa C-686/15, Keljka ), è intesa Per_1 all'adozione, da parte degli Stati membri, di una politica generale di recupero di detti costi, alla luce, in particolare, del principio in base al quale chi inquina paga: gli Stati membri devono dunque provvedere affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo alla realizzazione degli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva n. 2000/60; - a tal fine, la direttiva in questione dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, la quale preveda che il prezzo dei servizi idrici fatturato al consumatore comprenda non soltanto una parte variabile calcolata in funzione del volume di acqua effettivamente consumato dall'interessato, ma anche una parte fissa non correlata a tale volume (Corte giust., causa C-686/15, cit.); nell'ordinamento interno, l'art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, come modificato a seguito dell'esito positivo del referendum abrogativo di parte di esso, ha quindi disposto che «1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione, delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»; l'art. 10 del d.l. n. 70/11, conv. in l. n. 106/11, ha conseguentemente stabilito, ai commi 11 e 14, che l' in materia di acqua, poi Controparte_5 soppressa e incorporata, quanto alla funzione in questione, nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base all'art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/11, come convertito, e al relativo allegato A,
«...predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell' ..», poi attuato con le delibere richiamate (Cass. S.U. Sez. U - , CP_5
Ordinanza n. 29593 del 11/10/2022 (Rv. 665913 - 01).
In merito alla “tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina", la Suprema
Corte ha affermato "che i Comuni non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue".
Invero, "la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. Sicché, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n.
9500).
Nella fattispecie in esame, il convenuto ha prodotto un'attestazione della Giunta CP_2
Regionale della Campania circa il funzionamento del depuratore regionale (Cfr. all. 1bis comparsa di costituzione , la convenzione per la determinazione e regolazione del Controparte_2 pagamento del corrispettivo del servizio regionale comprensoriale di depurazione e collettamento del 22.05.2013 (Cfr. all. 2 comparsa di costituzione , nonché le disposizioni di Controparte_2 pagamento in favore della Regione Campania per la fruizione del servizio di depurazione (Cfr. all.
39 comparsa di costituzione . Controparte_2
Pertanto, tutte le domande fondate sulla erronea quantificazione dei consumi, malfunzionamento del misuratore ed indebita richiesta di pagamento del servizio di depurazione e fognatura vanno disattese.
2. Sulle spese di lite
In merito alle spese del giudizio, si ritiene che nel caso di soccombenza reciproca sia consentita la compensazione totale o parziale delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. n.
2. La nozione di soccombenza reciproca sottende, anche in relazione al principio di causalità una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero, anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cfr.: Cass. S.U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022; Cass. Civ. Sez. III 22.02.2016 n.
3438: Cass. Civ. Sez. III 10.11.2015 n. 22871; Cass. Sez. II 23.09.2013 n. 21684).
Pertanto, in considerazione dell'esito complessivo della lite si giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara la prescrizione delle fatture nn. 3904 del 14.1.2013, 9475 del 19.4.2013, 15068 del 12.12.2013, 3937 del
14.4.2014, 9558 del 17.7.2014, 15199 del 22.10.2014, 82014 del 10.12.2015, 20141103230 del
26.7.2016 e 20192103015 del 30.06.2020;
2) Rigetta tutte le altre domande;
3) Spese compensate.
Così deciso in Aversa, 18/09/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.