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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/07/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1608 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Elvira Licchetta, come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. Antonella Vernazza, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 9/06/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato l'8/04/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in TI (LE) il 20/08/2005;
- che dalla loro unione sono nati due figli: , di anni 16 e Persona_1 Per_2 di anni 11;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1 Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni espresse nel ricorso introduttivo, come modificate da successive note volte ad integrare, relativamente al mantenimento dei minori, quanto dichiarato in udienza.
In particolare:
1) i coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) con riferimento alla casa coniugale le parti hanno concordemente deciso di vendere l'immobile onde estinguere il contratto di mutuo in essere e di dividere la somma residua al 50%. A tal fine hanno già conferito mandato all'Agenzia
filiale di TI e in data 4/04/2025 hanno stipulato Controparte_1 preliminare di compravendita;
3) nelle more della vendita le parti, al solo fine di non gravarsi di ulteriori spese e volendo garantire e tutelare l'equilibrio dei figli con una presenza costante e quotidiana di entrambi i genitori, occuperanno l'immobile sito in Soleto alla via
Arnaldo Vergine n. 8 abitando, però, piani diversi e resi indipendenti. In particolare, la Sig.ra e il Sig. a periodi alternati e già Pt_1 Parte_2 concordati, abiteranno l'uno il piano terra e l'altro il primo piano insieme ai figli minori e, l'altro, il piano seminterrato. Fino a che le parti continueranno a vivere nell'immobile, sebbene in piani diversi e indipendenti, essendo lo stesso servito da un unico contatore elettrico, da impianti di gas e idrici unici, tutte le utenze nonché le imposte ad esso relative saranno pagate per intero dal Sig.
[...]
; Parte_2
4) i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, anche in relazione alla responsabilità genitoriale, ma convivranno con la madre, che si occuperà della loro cura quotidiana, nell'abitazione in Soleto alla Via Arnaldo
Vergine n. 8 fino a che la stessa non sarà venduta. Dopo la vendita dell'immobile vivranno con la madre presso altra abitazione ove trasferiranno la loro residenza;
i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
2 5) il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli trascorrerà con i figli:
- n. 2 giorni infrasettimanali, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00 e salvo diverse esigenze da concordarsi tra i genitori stessi;
- i fine settimana alternati, dalle ore 9:00 del sabato e, per il minore che frequenta la scuola anche di sabato, dalle ore 13 alle ore 20:00 della domenica;
- per i 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- per sei giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
6) il sig. CP_2
a) nelle more della vendita e fino a che abiterà l'immobile in Soleto alla via Arnaldo Vergine n. 8, pagherà per intero le rate del mutuo e le utenze a servizio dello stesso. Nell'ipotesi in cui il Sig. dovesse Parte_2 trasferirsi altrove e l'immobile non dovesse essere stato ancora venduto, le rate del mutuo contratto da entrambe le parti verranno corrisposte da ciascuno nella misura del 50% e le utenze e le imposte resteranno a carico della Sig.ra qualora continuerà ad abitare l'immobile con Pt_1
i figli minori;
b) continuerà a pagare le rate degli ulteriori quattro sopraindicati prestiti fino alla completa estinzione;
c) il sig. rinuncia alla sua quota di AUU che verrà Parte_2 interamente percepito dalla sig.ra inoltre, si impegna a Pt_1 corrispondere la somma di euro 300,00 (150,00 euro per figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, entro il 25 di ogni mese;
7) il pagamento delle spese straordinarie per i minori, per tali richiamando il vigente protocollo del Tribunale di Lecce, sarà a carico di entrambe le parti in misura pari al 50%;
3 8) il sig. e la sig.ra rinunciano reciprocamente alla Parte_2 Pt_1 percezione di assegni di mantenimento per sé stessi essendo entrambi economicamente indipendenti;
9) l'autovettura FIAT PANDA tg. EA476KF, già di proprietà della sig.ra
, rimane di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1 Parte_1
10) l'autovettura tipo Nissan tg. FM063XD, già di proprietà del sig. Parte_2 rimane di proprietà del sig. ; Parte_2
11) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli;
12) per ogni questione non determinata dal presente atto, anche ai fini interpretativi delle clausole, dovrà farsi riferimento al Protocollo del
Tribunale di Lecce in materia di responsabilità genitoriale;
13) resta inteso tra le parti che il presente accordo è sottoscritto allo stato dei fatti e nelle condizioni, anche economiche, attualmente in essere. Le parti – nel rispetto degli obblighi di lealtà e di reciproca trasparenza – si impegnano a non nascondersi alcunché e a comunicarsi tempestivamente ogni mutamento delle condizioni economiche, lavorative, familiari, logistiche e quant'altro possa portare alla modifica del presente accordo.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. Deve, tuttavia, puntualizzarsi che, non essendo stato sottoscritto dal Tribunale alcun protocollo sulla responsabilità genitoriale, deve ritenersi che al punto 12) dell'accordo le parti abbiano fatto riferimento al Protocollo sull'identificazione delle spese straordinarie effettivamente in vigore presso questo Tribunale.
4 La regolamentazione richiesta dalle parti, con la specificazione di cui sopra, può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in TI (Le), il 20/08/2005
[...]
(trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 61, parte II, serie A, anno 2005), alle condizioni di cui in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4/07/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1608 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Elvira Licchetta, come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. Antonella Vernazza, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 9/06/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato l'8/04/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in TI (LE) il 20/08/2005;
- che dalla loro unione sono nati due figli: , di anni 16 e Persona_1 Per_2 di anni 11;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1 Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni espresse nel ricorso introduttivo, come modificate da successive note volte ad integrare, relativamente al mantenimento dei minori, quanto dichiarato in udienza.
In particolare:
1) i coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) con riferimento alla casa coniugale le parti hanno concordemente deciso di vendere l'immobile onde estinguere il contratto di mutuo in essere e di dividere la somma residua al 50%. A tal fine hanno già conferito mandato all'Agenzia
filiale di TI e in data 4/04/2025 hanno stipulato Controparte_1 preliminare di compravendita;
3) nelle more della vendita le parti, al solo fine di non gravarsi di ulteriori spese e volendo garantire e tutelare l'equilibrio dei figli con una presenza costante e quotidiana di entrambi i genitori, occuperanno l'immobile sito in Soleto alla via
Arnaldo Vergine n. 8 abitando, però, piani diversi e resi indipendenti. In particolare, la Sig.ra e il Sig. a periodi alternati e già Pt_1 Parte_2 concordati, abiteranno l'uno il piano terra e l'altro il primo piano insieme ai figli minori e, l'altro, il piano seminterrato. Fino a che le parti continueranno a vivere nell'immobile, sebbene in piani diversi e indipendenti, essendo lo stesso servito da un unico contatore elettrico, da impianti di gas e idrici unici, tutte le utenze nonché le imposte ad esso relative saranno pagate per intero dal Sig.
[...]
; Parte_2
4) i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, anche in relazione alla responsabilità genitoriale, ma convivranno con la madre, che si occuperà della loro cura quotidiana, nell'abitazione in Soleto alla Via Arnaldo
Vergine n. 8 fino a che la stessa non sarà venduta. Dopo la vendita dell'immobile vivranno con la madre presso altra abitazione ove trasferiranno la loro residenza;
i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
2 5) il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli trascorrerà con i figli:
- n. 2 giorni infrasettimanali, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00 e salvo diverse esigenze da concordarsi tra i genitori stessi;
- i fine settimana alternati, dalle ore 9:00 del sabato e, per il minore che frequenta la scuola anche di sabato, dalle ore 13 alle ore 20:00 della domenica;
- per i 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- per sei giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
6) il sig. CP_2
a) nelle more della vendita e fino a che abiterà l'immobile in Soleto alla via Arnaldo Vergine n. 8, pagherà per intero le rate del mutuo e le utenze a servizio dello stesso. Nell'ipotesi in cui il Sig. dovesse Parte_2 trasferirsi altrove e l'immobile non dovesse essere stato ancora venduto, le rate del mutuo contratto da entrambe le parti verranno corrisposte da ciascuno nella misura del 50% e le utenze e le imposte resteranno a carico della Sig.ra qualora continuerà ad abitare l'immobile con Pt_1
i figli minori;
b) continuerà a pagare le rate degli ulteriori quattro sopraindicati prestiti fino alla completa estinzione;
c) il sig. rinuncia alla sua quota di AUU che verrà Parte_2 interamente percepito dalla sig.ra inoltre, si impegna a Pt_1 corrispondere la somma di euro 300,00 (150,00 euro per figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, entro il 25 di ogni mese;
7) il pagamento delle spese straordinarie per i minori, per tali richiamando il vigente protocollo del Tribunale di Lecce, sarà a carico di entrambe le parti in misura pari al 50%;
3 8) il sig. e la sig.ra rinunciano reciprocamente alla Parte_2 Pt_1 percezione di assegni di mantenimento per sé stessi essendo entrambi economicamente indipendenti;
9) l'autovettura FIAT PANDA tg. EA476KF, già di proprietà della sig.ra
, rimane di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1 Parte_1
10) l'autovettura tipo Nissan tg. FM063XD, già di proprietà del sig. Parte_2 rimane di proprietà del sig. ; Parte_2
11) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli;
12) per ogni questione non determinata dal presente atto, anche ai fini interpretativi delle clausole, dovrà farsi riferimento al Protocollo del
Tribunale di Lecce in materia di responsabilità genitoriale;
13) resta inteso tra le parti che il presente accordo è sottoscritto allo stato dei fatti e nelle condizioni, anche economiche, attualmente in essere. Le parti – nel rispetto degli obblighi di lealtà e di reciproca trasparenza – si impegnano a non nascondersi alcunché e a comunicarsi tempestivamente ogni mutamento delle condizioni economiche, lavorative, familiari, logistiche e quant'altro possa portare alla modifica del presente accordo.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. Deve, tuttavia, puntualizzarsi che, non essendo stato sottoscritto dal Tribunale alcun protocollo sulla responsabilità genitoriale, deve ritenersi che al punto 12) dell'accordo le parti abbiano fatto riferimento al Protocollo sull'identificazione delle spese straordinarie effettivamente in vigore presso questo Tribunale.
4 La regolamentazione richiesta dalle parti, con la specificazione di cui sopra, può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in TI (Le), il 20/08/2005
[...]
(trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 61, parte II, serie A, anno 2005), alle condizioni di cui in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4/07/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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