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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/12/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZZ de IA, all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2112/2025 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tota Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.02.2025, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno dell'invalidità civile. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico e allegando nuova documentazione medica.
Il C.T.U. già nominato nella precedente fase di giudizio, dott. , visionata la Persona_1 documentazione medica successiva ha così accertato: “Il signor è affetto da: Parte_2
pagina 1 di 2 Artrosi del rachide lombare. Codice 7010 percentuale 31; Fenomeno di . Per analogia Codice Per_2
6445 percentuale 11; Esiti di gastrectomia. Codice 6485 percentuale 11; Bronchite asmatica media.
Codice 6407 percentuale 45; Sindrome depressiva. Codice 2205 percentuale 25.
Applicando il calcolo riduzionistico previsto dal DM 5.2.1992, esse determinano un grado di invalidità pari al 77%.
Dalla documentazione in atti, dalla visita espletata, a parere del sottoscritto, vi sono i presupposti per riconoscere un grado di Invalidità pari al 77% dalla data della certificazione Psichiatrica del
30.01.2025”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità - fatta risalire a gennaio 2025 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno di invalidità civile da gennaio 2025.
La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno di invalidità Parte_2 civile dal 30 gennaio 2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZZ de IA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZZ de IA, all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2112/2025 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tota Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.02.2025, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno dell'invalidità civile. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico e allegando nuova documentazione medica.
Il C.T.U. già nominato nella precedente fase di giudizio, dott. , visionata la Persona_1 documentazione medica successiva ha così accertato: “Il signor è affetto da: Parte_2
pagina 1 di 2 Artrosi del rachide lombare. Codice 7010 percentuale 31; Fenomeno di . Per analogia Codice Per_2
6445 percentuale 11; Esiti di gastrectomia. Codice 6485 percentuale 11; Bronchite asmatica media.
Codice 6407 percentuale 45; Sindrome depressiva. Codice 2205 percentuale 25.
Applicando il calcolo riduzionistico previsto dal DM 5.2.1992, esse determinano un grado di invalidità pari al 77%.
Dalla documentazione in atti, dalla visita espletata, a parere del sottoscritto, vi sono i presupposti per riconoscere un grado di Invalidità pari al 77% dalla data della certificazione Psichiatrica del
30.01.2025”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità - fatta risalire a gennaio 2025 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno di invalidità civile da gennaio 2025.
La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno di invalidità Parte_2 civile dal 30 gennaio 2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZZ de IA
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