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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/12/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1181/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1181/2018 R.G. vertente tra
Avv. (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Sabrina Crispino;
appellante principale-appellato incidentale
e
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Francesco Piraino;
appellato principale-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di
Catanzaro n. 1058/2018, depositata il 10.05.2018, avente ad oggetto pagamento somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'avv. “Voglia l'ecc.ma Corte di merito adita in totale riforma della Pt_1 sentenza impugnata accogliere le conclusioni di primo grado e pertanto così provvedere: - previo accertamento e declaratoria del credito residuo dell'appellante nella misura di cui in premessa, condannare in persona Controparte_1
1 del l.r.p.t. Piazza Municipio 1, 88042 Falerna (CZ) al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 21.026,42 oltre rivalutazione monetaria e interessi al soddisfo;
- condannare il resistente al pagamento delle spese di lite del doppio grado con attribuzione all'antistatario”.
Per il Comune: “
1. In via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile
l'appello proposto dall'Avv. per tutti i motivi ex ante Parte_1 rappresentati;
2. Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3. In via subordinata, e preliminare, qualora si dovesse ritenere ammissibile il presente gravame, riformare l'ordinanza di primo grado nella parte in cui statuisce l'ammissibilità del rito sommario, ex art. 28 L. n. 794/1942, alle prestazioni rese nei giudizi amministrativi. Nel merito respingere l'appello proposto in quanto infondato, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
4. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge del presente grado.”
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'avv. conveniva in Parte_1 giudizio il al fine di ottenere il pagamento della somma di euro Controparte_1
21.026,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
A fondamento della domanda esponeva che il con delibera di G.M. n. CP_1
142 del 19.07.2010, gli aveva conferito incarico al fine di proporre gravame al
Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR n. 1128/2010 e che detto incarico era stato disciplinato unilateralmente dall'atto di convenzione professionale predisposto dall'ente; che successivamente con pec del 12.01.2015 aveva comunicato al CP_1 la rinuncia al mandato a causa del venir meno del rapporto fiduciario ed aveva chiesto il pagamento della somma di €21.026,42 per le prestazioni rese sino a quel momento, eccependo la nullità della convenzione per violazione degli artt. 2233 e
2237 c.c..
Si costituiva il eccependo la inammissibilità del rito sommario e CP_1 contestando nel merito la pretesa.
Con ordinanza del 10.05.2018 pronunciata ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. il
Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
2 Segnatamente, il giudice di prime cure riteneva infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del rito sommario osservando che “le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 28 della L. n. 794 del 1942 — come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 34 del D. Lgs. N. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 — devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto D. Lgs n. 150 del
2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l' "an" della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda”.
Richiamato il principio sancito dalla Suprema Corte con sentenza n. 4002 del
29.02.2016 in tema di controversie ex art. 28 e ss. della L. 794/42, relative alla liquidazione delle spese e dei compensi degli avvocati, affermava poi che “tale procedimento non è limitato alle sole prestazioni giudiziali civili, ma anche a quelle amministrative e penali, per le quali ultime non è prevista la decisione del Tribunale in composizione collegiale, bensì in forma monocratica”.
Nel merito riteneva la domanda infondata in quanto la convenzione inter partes prevedeva che, in caso di rinuncia all'incarico da parte del professionista, questi non avesse diritto ad alcun compenso.
1.2. Avverso detta ordinanza proponeva appello, con citazione notificata l'11.06.2018, l'avv. il quale in via preliminare, in punto di ammissibilità del Pt_1 gravame, deduceva l'erroneità dell'affermazione del giudice di prime cure secondo cui il rito «speciale» di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 (che aveva riformato la procedura camerale di cui all'art. 28 l. 794/1942) si applicava anche ai compensi relativi alle controversie “amministrative e penali”, richiamando in proposito diverse pronunce le quali avevano statuito che il predetto rito continuava ad applicarsi esclusivamente ai compensi per le prestazioni rese nei giudizi civili e non operava, invece, per le prestazioni rese in altro tipo di giudizio;
evidenziava, quindi, che il giudizio de quo era stato proposto (e dunque andava inquadrato) nello schema ordinario dell'art. 702 bis c.p.c. e non già in quello speciale stabilito dalla legge 794 del 1942 e che quindi l'erronea qualificazione dell'azione compiuta dal giudice di primo grado non obbligava affatto esso appellante a proporre l'impugnazione con le forme di cui all'art. 111 Cost. perché quello che contava era la sostanza della domanda originariamente proposta e cioè una domanda - ordinaria - ex art. 702 bis
3 c.p.c.; che trattandosi dunque di procedimento ordinario di cognizione sommaria il rimedio avverso il provvedimento di rigetto era da ritenersi unicamente l'appello.
Fatta tale premessa, l'appellante lamentava l'illegittimità del provvedimento impugnato che aveva negato il diritto al compenso sulla base di una convenzione nulla per contrarietà a norme imperative (nella specie gli artt. 2233 e 2237 c.c.), rilevando che la clausola della esclusione del pagamento legata all'ipotesi di rinunzia al mandato era una clausola che incideva sulla libertà del consenso intimamente legata alla misura del compenso.
Si costituiva, con comparsa depositata in data 24.10.2018, il Controparte_1 il quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello sul rilievo che l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 non era appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito contestava la fondatezza delle censure sollevate dall'avv. e, in via Pt_1 incidentale, chiedeva la riforma dell'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità del rito sommario.
All'esito della prima udienza di trattazione del 13.11.2018 la causa veniva rinviata per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e successivamente per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.10.2021 veniva trattenuta in decisione per poi essere rimessa sul ruolo, giusta ordinanza del 15.03.2022, a causa del trasferimento di uno dei componenti del Collegio.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 15.07.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.11.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
4 2.1. Preliminarmente deve darsi atto che non risultano depositati scritti difensivi finali da parte dell'appellante principale.
L'appello principale deve essere dichiarato inammissibile.
E' consolidato il principio secondo cui l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza.
Con sentenza n. 390/11 le Sezioni Unite hanno affermato che, a prescindere dalla forma del provvedimento decisorio, sentenza ovvero ordinanza, ciò che assume decisivo rilievo è la natura assunta dal procedimento nel suo concreto svolgersi e questi principi non trovano deroga nemmeno a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 150 del 2011; il principio dell'apparenza è stato ritenuto l'unico conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell'economia dell'attività processuale, evitando l'irragionevolezza di imporre di fatto all'interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio circa l'esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo;
a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 150 del 2011, art. 14, la Suprema Corte ha fatto applicazione del criterio dell'apparenza in numerose decisioni (ex multis Cass. Civ.,
Sez. VI-2 n. 38647/2021; Cass. Civ. sez. II, n. 24515/2018). In particolare, ove il ricorrente abbia introdotto il giudizio per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato ex art. 702 bis c.p.c., e il giudice di primo grado abbia proceduto in composizione monocratica nelle forme del rito sommario ordinario, senza che risulti una scelta consapevole dello stesso di seguire le forme del rito speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, il provvedimento di primo grado deve essere impugnato con l'appello, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., non potendo essere proposto ricorso per cassazione "per saltum" se non nel caso di accordo delle parti, e ciò in ragione del principio di ultrattività del rito che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Cass. Civ., Sez. I,
8.1.2019, n. 210; Cass. Civ., Sez. II, 5.10.2018, n. 24515).
5 L'impugnazione deve essere, dunque, regolata secondo il principio della cd. apparenza del rito, ovverosia in base alla regola generale per cui, quando il giudice di prima istanza sceglie consapevolmente un determinato rito, il regime delle impugnazioni avverso la decisione conclusiva del grado è regolato dalle norme applicabili a quello specifico rito, a prescindere dalla correttezza della scelta operata.
In argomento, va infatti ribadito che «... al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento … che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 390 del 11/01/2011; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26163 del 12/12/2014; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 24515 del 5/10/2018)
Ora, nel caso di specie, le modalità con cui si è concretamente svolto il procedimento sono senza dubbio riconducibili al rito sommario speciale. Ed infatti il Tribunale, nell'esaminare l'eccezione di inammissibilità del rito sommario sollevata dal afferma espressamente che “le controversie per la CP_1 liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 28 della L. n. 794 del 1942 — come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 34 del D. Lgs. N. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 — devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto D. Lgs n. 150 del
2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l' "an" della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda” ed ancora che “tale procedimento non
è limitato alle sole prestazioni giudiziali civili, ma anche a quelle amministrative e penali, per le quali ultime non è prevista la decisione del Tribunale in composizione collegiale, bensì in forma monocratica”.
Avendo, dunque, il giudice di primo grado consapevolmente trattato la causa con il rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011, non importa se a torto o a ragione, il provvedimento conclusivo avrebbe dovuto essere impugnato con il rimedio previsto dal rito adottato ossia con il ricorso straordinario per Cassazione.
L'appello principale va quindi dichiarato inammissibile, con il che resta assorbito l'appello incidentale.
6 § 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
La liquidazione avviene secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022
(scaglione da €5.201 a €26.000).
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del
2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Avv. , nei confronti del in Parte_1 Controparte_1 persona del pro-tempore, avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del CP_2
Tribunale di Catanzaro n. 1058/2018, depositata il 10.05.2018, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello principale;
b) dichiara assorbito l'appello incidentale;
c) condanna l'appellante principale al pagamento, in favore del CP_1
, delle spese di lite del presente grado, che liquida in euro 2.906,00 per
[...] compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1181/2018 R.G. vertente tra
Avv. (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Sabrina Crispino;
appellante principale-appellato incidentale
e
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Francesco Piraino;
appellato principale-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di
Catanzaro n. 1058/2018, depositata il 10.05.2018, avente ad oggetto pagamento somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'avv. “Voglia l'ecc.ma Corte di merito adita in totale riforma della Pt_1 sentenza impugnata accogliere le conclusioni di primo grado e pertanto così provvedere: - previo accertamento e declaratoria del credito residuo dell'appellante nella misura di cui in premessa, condannare in persona Controparte_1
1 del l.r.p.t. Piazza Municipio 1, 88042 Falerna (CZ) al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 21.026,42 oltre rivalutazione monetaria e interessi al soddisfo;
- condannare il resistente al pagamento delle spese di lite del doppio grado con attribuzione all'antistatario”.
Per il Comune: “
1. In via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile
l'appello proposto dall'Avv. per tutti i motivi ex ante Parte_1 rappresentati;
2. Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3. In via subordinata, e preliminare, qualora si dovesse ritenere ammissibile il presente gravame, riformare l'ordinanza di primo grado nella parte in cui statuisce l'ammissibilità del rito sommario, ex art. 28 L. n. 794/1942, alle prestazioni rese nei giudizi amministrativi. Nel merito respingere l'appello proposto in quanto infondato, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
4. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge del presente grado.”
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'avv. conveniva in Parte_1 giudizio il al fine di ottenere il pagamento della somma di euro Controparte_1
21.026,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
A fondamento della domanda esponeva che il con delibera di G.M. n. CP_1
142 del 19.07.2010, gli aveva conferito incarico al fine di proporre gravame al
Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR n. 1128/2010 e che detto incarico era stato disciplinato unilateralmente dall'atto di convenzione professionale predisposto dall'ente; che successivamente con pec del 12.01.2015 aveva comunicato al CP_1 la rinuncia al mandato a causa del venir meno del rapporto fiduciario ed aveva chiesto il pagamento della somma di €21.026,42 per le prestazioni rese sino a quel momento, eccependo la nullità della convenzione per violazione degli artt. 2233 e
2237 c.c..
Si costituiva il eccependo la inammissibilità del rito sommario e CP_1 contestando nel merito la pretesa.
Con ordinanza del 10.05.2018 pronunciata ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. il
Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
2 Segnatamente, il giudice di prime cure riteneva infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del rito sommario osservando che “le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 28 della L. n. 794 del 1942 — come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 34 del D. Lgs. N. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 — devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto D. Lgs n. 150 del
2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l' "an" della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda”.
Richiamato il principio sancito dalla Suprema Corte con sentenza n. 4002 del
29.02.2016 in tema di controversie ex art. 28 e ss. della L. 794/42, relative alla liquidazione delle spese e dei compensi degli avvocati, affermava poi che “tale procedimento non è limitato alle sole prestazioni giudiziali civili, ma anche a quelle amministrative e penali, per le quali ultime non è prevista la decisione del Tribunale in composizione collegiale, bensì in forma monocratica”.
Nel merito riteneva la domanda infondata in quanto la convenzione inter partes prevedeva che, in caso di rinuncia all'incarico da parte del professionista, questi non avesse diritto ad alcun compenso.
1.2. Avverso detta ordinanza proponeva appello, con citazione notificata l'11.06.2018, l'avv. il quale in via preliminare, in punto di ammissibilità del Pt_1 gravame, deduceva l'erroneità dell'affermazione del giudice di prime cure secondo cui il rito «speciale» di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 (che aveva riformato la procedura camerale di cui all'art. 28 l. 794/1942) si applicava anche ai compensi relativi alle controversie “amministrative e penali”, richiamando in proposito diverse pronunce le quali avevano statuito che il predetto rito continuava ad applicarsi esclusivamente ai compensi per le prestazioni rese nei giudizi civili e non operava, invece, per le prestazioni rese in altro tipo di giudizio;
evidenziava, quindi, che il giudizio de quo era stato proposto (e dunque andava inquadrato) nello schema ordinario dell'art. 702 bis c.p.c. e non già in quello speciale stabilito dalla legge 794 del 1942 e che quindi l'erronea qualificazione dell'azione compiuta dal giudice di primo grado non obbligava affatto esso appellante a proporre l'impugnazione con le forme di cui all'art. 111 Cost. perché quello che contava era la sostanza della domanda originariamente proposta e cioè una domanda - ordinaria - ex art. 702 bis
3 c.p.c.; che trattandosi dunque di procedimento ordinario di cognizione sommaria il rimedio avverso il provvedimento di rigetto era da ritenersi unicamente l'appello.
Fatta tale premessa, l'appellante lamentava l'illegittimità del provvedimento impugnato che aveva negato il diritto al compenso sulla base di una convenzione nulla per contrarietà a norme imperative (nella specie gli artt. 2233 e 2237 c.c.), rilevando che la clausola della esclusione del pagamento legata all'ipotesi di rinunzia al mandato era una clausola che incideva sulla libertà del consenso intimamente legata alla misura del compenso.
Si costituiva, con comparsa depositata in data 24.10.2018, il Controparte_1 il quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello sul rilievo che l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 non era appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito contestava la fondatezza delle censure sollevate dall'avv. e, in via Pt_1 incidentale, chiedeva la riforma dell'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità del rito sommario.
All'esito della prima udienza di trattazione del 13.11.2018 la causa veniva rinviata per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e successivamente per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.10.2021 veniva trattenuta in decisione per poi essere rimessa sul ruolo, giusta ordinanza del 15.03.2022, a causa del trasferimento di uno dei componenti del Collegio.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 15.07.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.11.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
4 2.1. Preliminarmente deve darsi atto che non risultano depositati scritti difensivi finali da parte dell'appellante principale.
L'appello principale deve essere dichiarato inammissibile.
E' consolidato il principio secondo cui l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza.
Con sentenza n. 390/11 le Sezioni Unite hanno affermato che, a prescindere dalla forma del provvedimento decisorio, sentenza ovvero ordinanza, ciò che assume decisivo rilievo è la natura assunta dal procedimento nel suo concreto svolgersi e questi principi non trovano deroga nemmeno a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 150 del 2011; il principio dell'apparenza è stato ritenuto l'unico conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell'economia dell'attività processuale, evitando l'irragionevolezza di imporre di fatto all'interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio circa l'esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo;
a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 150 del 2011, art. 14, la Suprema Corte ha fatto applicazione del criterio dell'apparenza in numerose decisioni (ex multis Cass. Civ.,
Sez. VI-2 n. 38647/2021; Cass. Civ. sez. II, n. 24515/2018). In particolare, ove il ricorrente abbia introdotto il giudizio per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato ex art. 702 bis c.p.c., e il giudice di primo grado abbia proceduto in composizione monocratica nelle forme del rito sommario ordinario, senza che risulti una scelta consapevole dello stesso di seguire le forme del rito speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, il provvedimento di primo grado deve essere impugnato con l'appello, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., non potendo essere proposto ricorso per cassazione "per saltum" se non nel caso di accordo delle parti, e ciò in ragione del principio di ultrattività del rito che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Cass. Civ., Sez. I,
8.1.2019, n. 210; Cass. Civ., Sez. II, 5.10.2018, n. 24515).
5 L'impugnazione deve essere, dunque, regolata secondo il principio della cd. apparenza del rito, ovverosia in base alla regola generale per cui, quando il giudice di prima istanza sceglie consapevolmente un determinato rito, il regime delle impugnazioni avverso la decisione conclusiva del grado è regolato dalle norme applicabili a quello specifico rito, a prescindere dalla correttezza della scelta operata.
In argomento, va infatti ribadito che «... al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento … che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 390 del 11/01/2011; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26163 del 12/12/2014; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 24515 del 5/10/2018)
Ora, nel caso di specie, le modalità con cui si è concretamente svolto il procedimento sono senza dubbio riconducibili al rito sommario speciale. Ed infatti il Tribunale, nell'esaminare l'eccezione di inammissibilità del rito sommario sollevata dal afferma espressamente che “le controversie per la CP_1 liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 28 della L. n. 794 del 1942 — come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 34 del D. Lgs. N. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 — devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto D. Lgs n. 150 del
2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l' "an" della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda” ed ancora che “tale procedimento non
è limitato alle sole prestazioni giudiziali civili, ma anche a quelle amministrative e penali, per le quali ultime non è prevista la decisione del Tribunale in composizione collegiale, bensì in forma monocratica”.
Avendo, dunque, il giudice di primo grado consapevolmente trattato la causa con il rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011, non importa se a torto o a ragione, il provvedimento conclusivo avrebbe dovuto essere impugnato con il rimedio previsto dal rito adottato ossia con il ricorso straordinario per Cassazione.
L'appello principale va quindi dichiarato inammissibile, con il che resta assorbito l'appello incidentale.
6 § 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
La liquidazione avviene secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022
(scaglione da €5.201 a €26.000).
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del
2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Avv. , nei confronti del in Parte_1 Controparte_1 persona del pro-tempore, avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del CP_2
Tribunale di Catanzaro n. 1058/2018, depositata il 10.05.2018, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello principale;
b) dichiara assorbito l'appello incidentale;
c) condanna l'appellante principale al pagamento, in favore del CP_1
, delle spese di lite del presente grado, che liquida in euro 2.906,00 per
[...] compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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