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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente Relatore
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 12 giugno 2024 e vertente
TRA
( C.F. ), nato a [...], in data [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Roberta Valeriani presso il cui studio sito in AN, Via
Lorenteggio 37 è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Parente e Carmine D'Eredità presso il cui studio sito in
AN, Via Podgora n. 15 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di AN ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 02.07.2024
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Il signor chiede all'Ill.mo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti Parte_1 civili/scioglimento del matrimonio senza decidere alcunché d'altro essendo le parti autonome economicamente e non avendo figli.”
Per CP_1
“all'Ill.mo Tribunale di AN, essendo decorsi i termini di legge e previ gli incombenti di legge, di dichiarare con sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in AN il 06/11/2002, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, Anno 2002 R.03 N. 0944 P. 2 S. A, senza alcun'altra statuizione.”MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12 giugno 2024, , premesso di aver Parte_1 celebrato matrimonio con rito concordatario in AN (MI) in data 21 settembre 2002 (atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di AN (MI) – anno 2002, n. 944, R. 03, Parte II,
Serie A ) con , dalla cui unione non nascevano figli e da cui si era separato con CP_1 verbale ex art. 711 c.p.c. del 16 maggio 2007 e omologato con decreto del 28 giugno 2007 emesso dal Tribunale di AN, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza altre statuizioni.
In data 11.12.2024 si costituiva , la quale - aderiva alla domanda proposta da parte CP_1 ricorrente.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. dell'8 gennaio 2025, il Giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, procedeva all'audizione delle parti, le quali insistevano per la sola pronuncia sullo status senza altra statuizione
- il Giudice Delegato- quindi tratteneva la causa in decisone riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22/01/2025.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in AN (MI) in data 21 settembre 2002 (atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di AN (MI) – anno 2002, n. 944, R. 03, Parte II, Serie A).
Dalla loro unione non nascevano figli.
Si sono in seguito separati con verbale ex art. 711 c.p.c. del 16 maggio 2007 e omologato con decreto del 28 giugno 2007 emesso dal Tribunale di AN.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Sulle spese processuali
Le spese relative al procedimento devono essere integralmente compensate tra le parti, atteso il sostanziale accordo raggiunto tra le parti relativo alla sola pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in AN (MI) in data 21 CP_1 settembre 2002 (atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di AN (MI) – anno 2002,
n. 944, R. 03, Parte II, Serie A);
2) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) COMPENSA tra le parti integralmente le spese di lite.
Così deciso in AN nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente Relatore
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 12 giugno 2024 e vertente
TRA
( C.F. ), nato a [...], in data [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Roberta Valeriani presso il cui studio sito in AN, Via
Lorenteggio 37 è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Parente e Carmine D'Eredità presso il cui studio sito in
AN, Via Podgora n. 15 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di AN ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 02.07.2024
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Il signor chiede all'Ill.mo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti Parte_1 civili/scioglimento del matrimonio senza decidere alcunché d'altro essendo le parti autonome economicamente e non avendo figli.”
Per CP_1
“all'Ill.mo Tribunale di AN, essendo decorsi i termini di legge e previ gli incombenti di legge, di dichiarare con sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in AN il 06/11/2002, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, Anno 2002 R.03 N. 0944 P. 2 S. A, senza alcun'altra statuizione.”MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12 giugno 2024, , premesso di aver Parte_1 celebrato matrimonio con rito concordatario in AN (MI) in data 21 settembre 2002 (atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di AN (MI) – anno 2002, n. 944, R. 03, Parte II,
Serie A ) con , dalla cui unione non nascevano figli e da cui si era separato con CP_1 verbale ex art. 711 c.p.c. del 16 maggio 2007 e omologato con decreto del 28 giugno 2007 emesso dal Tribunale di AN, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza altre statuizioni.
In data 11.12.2024 si costituiva , la quale - aderiva alla domanda proposta da parte CP_1 ricorrente.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. dell'8 gennaio 2025, il Giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, procedeva all'audizione delle parti, le quali insistevano per la sola pronuncia sullo status senza altra statuizione
- il Giudice Delegato- quindi tratteneva la causa in decisone riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22/01/2025.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in AN (MI) in data 21 settembre 2002 (atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di AN (MI) – anno 2002, n. 944, R. 03, Parte II, Serie A).
Dalla loro unione non nascevano figli.
Si sono in seguito separati con verbale ex art. 711 c.p.c. del 16 maggio 2007 e omologato con decreto del 28 giugno 2007 emesso dal Tribunale di AN.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Sulle spese processuali
Le spese relative al procedimento devono essere integralmente compensate tra le parti, atteso il sostanziale accordo raggiunto tra le parti relativo alla sola pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in AN (MI) in data 21 CP_1 settembre 2002 (atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di AN (MI) – anno 2002,
n. 944, R. 03, Parte II, Serie A);
2) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) COMPENSA tra le parti integralmente le spese di lite.
Così deciso in AN nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Susanna Terni