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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/07/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1634/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Zicarelli Massimo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Paola (CS), alla via G. Falcone e P. Borsellino n. 7, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 333/2022
OPPONENTE
E
p.iva ), in persona dell'Amministratore unico e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., e, per essa, quale procuratore, rappresentata e difesa, Controparte_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Zurlo Raffaele e Ornati Andrea ed elettivamente domiciliati in La Spezia (SP), alla via Paolo Emilio Taviani n. 170, in virtù di procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 09.04.2025, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 333/2022, notificato a mezzo pec presso i procuratori costituiti in data 12.12.2022, giusto quanto evincibile dalle ricevute di invio, accettazione e consegna allegate in atti, il sig. proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 333/2022, depositato dal Tribunale di Paola in data 10.10.2022, all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 1112/2022 r.g., notificato in data 03/11/2022, con il quale veniva ingiunto al medesimo di pagare, in favore della per le causali di cui al ricorso, Controparte_1
1 la somma di € 59.600,70, oltre interessi come da domanda dal dovuto al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio, liquidate in € 2.135,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
A fondamento della proposta opposizione, il sig. deduceva che: l'ingiunzione è stata ottenuta Pt_1 sul presupposto di una cessione (contratto concluso in data 17.06.2021) in favore della
[...] di crediti pecuniari in titolarità della UniCredit S.p.A. per la cessione, la gestione, Controparte_1 la riscossione ed il recupero degli stessi;
tra i crediti rientranti nella suddetta cessione rientrerebbe un unico rapporto contrattuale intercorso tra l'opponente e la UniCredit S.p.A., nello specifico “NDG
0000000040172817” che per effetto della cessione dei crediti è in titolarità della Controparte_3
conseguenzialmente, ai fini dell'emissione del Decreto Ingiuntivo, parte ricorrente riteneva
[...] sufficiente la produzione del solo estratto conto certificato ex art 50 T.U.B., ritenendo, altresì, non rilevante la produzione e l'allegazione del contratto del credito portato in ingiunzione;
la
[...]
per effetto della cessione dei crediti è in titolarità della UniCredit S.p.A., nello Controparte_3 specifico “NDG 0000000040172817”, richiede con il rito monitorio la complessiva somma di euro
59.600,70 da ingiungersi all'opponente sul presupposto di n. 4 rapporti bancari dai quali sarebbero scaturiti i crediti acquistati pro soluto dalla UniCredit spa, che sarebbero certificati ex art. 50 T.U.B. nella misura del credito complessivo richiesto in ingiunzione.
L'opponente, pertanto, domandava, in relazione alla richiesta formulata dalla Controparte_1
e portata in ingiunzione n. 333/2022 D.I. del Tribunale di Paola, accertarsi e dichiararsi che la stessa va revocata per non avere i caratteri della certezza del credito e della sua esigibilità e, per l'effetto, revocarsi, annullarsi e dichiararsi nullo o inefficace il decreto opposto perché già parzialmente pagato il credito azionato, comunque per i motivi per come accertati in istruttoria;
in subordine, dichiararsi la intervenuta prescrizione del credito;
con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Massimo Zicarelli.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 20.06.2023, si costituiva in giudizio la in p.l.r.p.t. la quale chiedeva, in via pregiudiziale, concedere alla Controparte_1 [...] il termine per attivare il procedimento di mediazione;
in via preliminare, nel merito, Controparte_1 concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; in via principale, nel merito, rigettarsi l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il sig. Pt_1 al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o
[...] Controparte_1 minore, somma che risulterà all'esito dell'attività istruttoria;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite.
2 Instaurato il contraddittorio, il Giudice, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata da parte opposta, onerava la medesima ad avviare il procedimento di mediazione, conclusosi, tuttavia, con esito negativo, come da verbale di mediazione allegato.
Le parti, con note scritte autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 9.04.2025, precisavano le conclusioni e il Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Venendo all'esame degli atti di causa, risulta che la proponeva, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Paola, ricorso per emissione di decreto ingiuntivo deducendo che: Controparte_1
mediante un contratto di cessione dei crediti individuabili in blocco concluso in data 17.06.2021
[...] con UniCredit S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B., si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari di cui agli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999, costituito da crediti pecuniari nella titolarità di UniCredit S.p.A. e derivanti da contratti di credito di varia tipologia;
i relativi obblighi pubblicitari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B., sono stati assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 78 del 03.07.3021 – codice redazionale in data 25.05.2021, con atto della Dott.ssa C.F._2
, Notaio in Milano, Repertorio n. 3633 e Raccolta n. 1224, Persona_1 Controparte_1 ha conferito a procura speciale per la gestione, la riscossione ed il recupero dei propri Controparte_2 crediti affinché quest'ultima, in persona dei suoi amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti debitamente autorizzati, potesse, in nome e per conto di compiere tutti gli Controparte_1 atti ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni per la migliore realizzazione dell'incarico; tra i crediti rientranti nella cessione sono ricompresi quelli oggetto del ricorso per ingiunzione, come evincibile dal verbale di certificazione rilasciato per atto notarile dell'11.10.2021, Rep. n. 12.180 e Racc. n.
5.629, nonché dall'estratto della lista dei crediti ceduti;
il sig. intratteneva con Parte_1
IT S.p.a. il rapporto contrattuale contraddistinto con da NDG 0000000040172817; il predetto rapporto presentava un andamento irregolare e così, visto il perdurare dello stato di morosità, si verificava il passaggio a sofferenza dello stesso;
alla data della cessione, il credito vantato nei confronti del sig. ammontava complessivamente ad € 59.600,70, come peraltro Parte_1 risulta da estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.; è, pertanto, titolare Controparte_1 esclusiva, a tutti gli effetti di legge, delle ragioni di credito già vantate dalla cedente nei confronti della controparte, per il suddetto ammontare, oltre interessi successivi, in virtù di rituale cessione del credito;
la domanda monitoria è fondata, in via principale, sulla produzione dei movimenti di conto di cui all'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., come da giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.
3 31577/2019 e n. 20626/2021), secondo la quale anche la società cessionaria del credito acquistato in una operazione di cartolarizzazione può utilizzare lo strumento speciale di ingiunzione di cui all'art. 50 del T.U.B. in forza della certificazione rilasciata dall'istituto di credito cedente, in virtù dell'interpretazione del combinato disposto degli artt. 58 T.U.B. e 4 comma 1 L. n. 130 del 1999, conseguendone che, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, deve ritenersi sufficiente la produzione del solo estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., al tal fine non rilevando l'eventuale omessa allegazione del contratto. L'istante, pertanto, domandava, con il ricorso monitorio, ingiungersi al sig. il pagamento, in suo favore, della somma di € 59.600,70, oltre interessi Pt_1 legali maturandi sulla sola sorte capitale, nonché delle spese di procedura e successive occorrende.
Con missiva, datata 08.04.2016, indirizzata al sig. , avente ad oggetto il Parte_1 finanziamento n. 000004148048 intestato al predetto, la IT lo informava del fatto che, in data
09.03.2016, la banca stessa aveva concluso con la Società Consumer Three S.r.l. un contratto quadro di cessione di crediti relativi a finanziamenti a privati. Evidenziava che con detta operazione di cessione, compiuta ai sensi della legge n. 130 del 30.4.1999, disciplinante le operazioni di cartolarizzazione, la IT aveva ceduto alla predetta società specializzata una parte ben determinata dei crediti e, nello specifico, “Prestiti Personali”. Comunicava, dunque, che anche il finanziamento del sig. , rispondendo a determinati criteri, era stato oggetto di cessione, Pt_1 unitamente ai relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e che UniCredit S.p.A. aveva ricevuto, ai sensi della Legge 130/1999, l'incarico di provvedere, in nome e per conto di
Consumer Three S.r.l., alla gestione dei crediti e all'incasso delle somme dovute in relazione agli stessi. Precisava, inoltre, che la cessione non comportava alcun cambiamento gestionale e operativo, restando invariate le condizioni, le caratteristiche del finanziamento e le comunicazioni da parte della banca. Rappresentava che l'avviso di cessione relativo all'operazione di cartolarizzazione, che includeva l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, era stato pubblicato, come previsto dalla legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 37 del 26.03.3016 ed iscritto presso il registro delle imprese di Verona. A detta missiva veniva allegata copia dell'informativa individuale relativa al trattamento dei dati personali.
Seguono missive di identico tenore: datata 22.06.2016, relativamente al finanziamento n.
000006777415, intestato al sig. la cui cessione è stata pubblicata in G.U. parte II, n. 72 del Pt_1
18.6.2016; datata 21.03.2017, relativamente al finanziamento n. 000007295160 intestato al sig.
la cui cessione è stata pubblicata in G.U., parte II, n. 31 del 14.03.2017; datata 26.03.2018, Pt_1 relativamente al finanziamento n. 000008048464, intestato al sig. la cui cessione è stata Pt_1 pubblicata in G.U., parte II, n. 31 del 15.3.2018.
4 La Partner di IT, con missiva datata 18.02.2015, avente ad oggetto “Dichiarazione CP_4 premi pagati su polizza n° 009108071005856, indirizzata al sig. , ai fini della detraibilità Pt_1 fiscale, informava il predetto che nell'anno 2014 aveva versato, relativamente alla predetta polizza, con decorrenza 11.12.2014 della durata di 8 anni, un importo pari ad euro 893,67 e che detta polizza era una forma assicurativa temporanea caso morte che non prevedeva la concessione di prestiti e i cui premi coprivano esclusivamente il rischio di morte dell'assicurato. La Partner di IT, CP_4 ha inoltrato missive di analogo tenore e, in particolare: missiva datata 17.3.2017, relativa a dichiarazione premi pagati su polizza n. 7661844, decorrente dal 21.10.2016, della durata di dieci anni, per l'importo di euro 104,76; missiva datata 15.3.2018, relativa alla dichiarazione premi pagati su polizza n. 009108094013064, decorrente dal 28.09.2017, della durata di dieci anni, dell'importo di euro 1.073,13; missiva datata 19.2.2020, relativa alla polizza n. 009108094013064, relativa all'anno 2019. Con riguardo a quest'ultima segue estratto conto da cui si evince come la stessa sia inerente al finanziamento n. 18048464, di durata decennale, con capitale assicurato di euro 18.106,37, con premio unico. Con missiva datata 23.2.2022, la CNP vita di IT trasmetteva, con riferimento alla precitata polizza, documento unico di rendicontazione. Con missiva datata
23.02.2022, la trasmetteva al sig. documento unico di rendicontazione relativo al CP_4 Pt_1 contratto CreditExpress Dynamic2, n. 009108071005856, relativo all'anno 2021, con premio unico versato pari ad euro 893,67.
Sono prodotte n. 3 raccomandate, del 18.09.2020, indirizzate dalla IT al sig. , Parte_1 con le quali veniva comunicata la decadenza dal beneficio del termine.
Con la prima, relativa al finanziamento n. CO00000004148048 NDG 40172817, la banca, eseguiti i conteggi alla data del 17.09.2020, comunicava di aver constatato il mancato pagamento da parte del
, di rate scadute, invitando, indi, il predetto al rimborso, entro 15 giorni, di: € 5.504,62, per n. Pt_1
11 rate scadute non pagate, oltre € 264,53, per interessi di mora maturati sullo scaduto;
€12.067,87 quale importo residuo del finanziamento;
per un totale di € 17.837,02, oltre interessi, indennità di mora, spese ed accessori maturati fino all'effettivo ed integrale pagamento. Rappresentava che in caso di pagamento dell'importo specificato al punto 1, entro la scadenza, il contratto di finanziamento si sarebbe mantenuto in essere secondo l'originario piano di ammortamento, in caso contrario, detto contratto si sarebbe inteso risolto senza necessità di ulteriore diffida o messa in mora, con revoca dell'eventuale mandato Sepa e, conseguentemente dell'addebito SDD. Si sarebbe, pertanto, provveduto ad esperire, senza ulteriori comunicazioni, le più opportune azioni giudiziarie, anche nei confronti di eventuali coobbligati.
Con la seconda raccomandata, relativa al finanziamento n. CO00000007295160 NDG 40172817, la banca, eseguiti i conteggi alla data del 17.09.2020, comunicava di aver constatato il mancato
5 pagamento da parte del , di rate scadute, invitando, indi, il predetto, al rimborso, entro 15 Pt_1 giorni, di € 4.294,84 per n. 11 rate scadute non pagate, oltre € 232,25 per interessi di mora maturati sullo scaduto;
€ 5.139,41 quale importo residuo del finanziamento;
per un totale di € 9.666,50, oltre interessi, indennità di mora, spese ed accessori che sarebbero maturati fino all'effettivo ed integrale pagamento. Rappresentava che in caso di pagamento dell'importo specificato al punto 1, entro la scadenza, il contratto di finanziamento si sarebbe mantenuto in essere secondo l'originario piano di ammortamento;
in caso contrario, detto contratto si sarebbe inteso risolto senza necessità di ulteriore diffida o messa in mora, con revoca dell'eventuale mandato Sepa e, conseguentemente dell'addebito SDD. Si sarebbe, pertanto, provveduto ad esperire, senza ulteriori comunicazioni, le più opportune azioni giudiziarie, anche nei confronti di eventuali coobbligati.
Con la terza raccomandata, relativa al finanziamento n. CO00000008048464 NDG 40172817, la banca, eseguiti i conteggi alla data del 17.09.2020, comunicava di aver constatato il mancato pagamento da parte del di rate scadute, invitando il predetto al rimborso, entro 15 giorni, di € Pt_1
3.003,88, per n. 11 rate scadute non pagate, oltre € 151,34 per interessi di mora maturati sullo scaduto;
€ 17.123,67 quale importo residuo del finanziamento;
per un totale di € 20.278,89, oltre interessi, indennità di mora, spese ed accessori che sarebbero maturati fino all'effettivo ed integrale pagamento.
Rappresentava che in caso di pagamento dell'importo specificato al punto 1, entro la scadenza, il contratto di finanziamento si sarebbe mantenuto in essere secondo l'originario piano di ammortamento, in caso contrario;
detto contratto si sarebbe inteso risolto senza necessità di ulteriore diffida o messa in mora, con revoca dell'eventuale mandato Sepa e, conseguentemente dell'addebito
SDD. Si sarebbe, pertanto, provveduto ad esperire, senza ulteriori comunicazioni, le più opportune azioni giudiziarie, anche nei confronti di eventuali coobbligati.
Venendo all'esame del fascicolo del procedimento del monitorio, oltre alla visura camerale di
[...]
risulta prodotto estratto Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 78 del 03.07.2021, Controparte_1 ove è stato pubblicato avviso di cessione dei crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 4 della L. 30 aprile 1999 n. 130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (il "Regolamento") e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La Società comunicava di aver acquistato da UniCredit S.p.A., in forza di un Controparte_1 contratto di cessione di crediti individuabili in blocco, concluso in data 17 giugno 2021, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e con efficacia economica in data
21 giugno 2021 (incluso), pro soluto dal Cedente, tutti i crediti elencati nel suddetto contratto di
6 cessione derivanti da, inter alia, contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carta di credito o altri anticipi di varia natura, nonché dei crediti per il rimborso delle spese legali sostenute dal Cedente che, alla data del 21 giugno 2021, non fossero stati integralmente soddisfatti o comunque estinti o che non avessero formato oggetto di accordi stragiudiziali con il cedente per effetto dei quali era intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e che, alla data del 30 novembre
2020, soddisfacevano taluni criteri, tra cui, tra gli altri, essere originati da UniCredit S.p.A., classificati come “in sofferenza”, inclusi nella lista depositata, a cura e spese del cessionario dei
Crediti, presso il notaio Dott. , Repertorio numero 3710 - Raccolta numero 1255, e Persona_1 ivi consultabile. Si precisava che, unitamente ai crediti oggetto della cessione venivano, altresì, trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico
Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti al Cedente dai contratti richiamati nel suddetto contratto di cessione - che assistevano e garantivano il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
È prodotto atto del 25 maggio 2021 della Dott.ssa , Notaio in Milano, Repertorio n. Persona_1
3633 e Raccolta n. 1224, con il quale ha conferito a procura Controparte_1 Controparte_2 speciale per la gestione, la riscossione ed il recupero dei propri crediti.
Si riscontra in atti verbale di certificazione, per atto Notar Dott. dell'11.10.2021, Persona_2
Repertorio n. 12.180 e Raccolta n. 5.629, redatto su richiesta della con Controparte_1 riguardo all'atto di Cessione del Primo Portafoglio ai sensi dell'Accordo Quadro di cessione di crediti sottoscritto in data 17.06.2021, intercorso tra cedente IT S.p.A. e la cessionaria
[...]
così come riportato mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. Controparte_1
78 del 3.07.2021. Detto Notaio attesta che la documentazione lui esibita era la seguente: la prima e ultima pagina della proposta di contratto di cessione di crediti sottoscritta in data 17.6.2021 dalla cedente;
la prima e ultima pagina dell'accettazione alla proposta di contratto di cessione di crediti sottoscritta in data 17.6.2021 dalla cessionaria;
le rispettive ricevute di consegna e accettazione dell'invio mediante posta elettronica certificata della proposta e accettazione del contratto di cessione dei crediti di cui sopra, inviate, rispettivamente, dalla società cedente alla società cessionaria. Detta documentazione veniva allegata al verbale di certificazione. È allegato, infatti, atto di cessione dei crediti intercorso tra IT s.p.a. e e relative ricevute pec. Controparte_1
Risulta in atti l'estratto della lista dei crediti ceduti (NDG 0000000040172817, nominativo Pt_1
e suo codice fiscale, codice pratica 00000101689605, ,
[...] PartitaIVA_2 PartitaIVA_3
00000101729207, recanti i seguenti importi: € 18.140,16, € 9.892,72, € 20.746,05, € 10.821,77).
7 È prodotta documentazione contrattuale relativa ai finanziamenti erogati in favore del sig. Pt_1 da UniCredit S.p.a.
[...]
In particolare, con riferimento al contratto n. 4148048, si rileva come trattasi di contratto di prestito personale di importo totale pari ad € 33.093,68, da rimborsare mediante la corresponsione di rate mensili di importo pari ad euro 500,42, della durata di 96 mesi, sottoscritto dalle parti in data
03.12.2014. L'importo totale dovuto dal consumatore è stato calcolato in euro 48.040,32, il tasso di interesse fisso risulta pari al 9.90%, il TAEG pari a 10,73%. Tra gli ulteriori costi veniva pattuita la corresponsione di euro 296,75, quale spesa di istruttoria ed euro 82,73 quale imposta, nonché una polizza assicurativa per la protezione del credito personale di euro 3.418,57. All'art. 7 delle condizioni genarli di contratto, rubricato “ritardato pagamento”, si conveniva che il ritardo nel pagamento delle rate avrebbe comportato gravi conseguenze per il cliente quali ad esempio la vendita forzata dei beni e la conseguente segnalazione in banche dati pubbliche e private, nonché sistemi di informazione. Il ritardo, a partire dal giorno di scadenza, avrebbe comportato l'applicazione di interessi di mora in favore di IT nella misura del tasso contrattuale, maggiorato di un punto percentuale in ragione d'anno. All'art. 8, rubricato “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione”, si conveniva che IT, mediante invio di lettera raccomandata e senza preventiva messa in mora, avrebbe potuto dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine ove fossero ricorse le ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., con diritto di risolvere il contratto anche ai sensi dell'articolo
1456 c.c., al verificarsi di: non corrispondenza al vero delle informazioni fornite dal cliente;
mancato pagamento puntuale e integrale a IT di ogni somma alla stessa dovuta a qualsiasi titolo;
mancata osservanza degli obblighi previsti all'art. 4; protesti in capo al cliente o azioni esecutive o conservative nei suoi confronti.
Parimenti, il sig. stipulava con IT contratto n. 7295160. Trattasi di contratto di prestito Pt_1 personale di importo totale pari ad € 18.375,97, da rimborsare mediante la corresponsione di rate mensili di importo pari ad euro 390,44, della durata di 60 mesi. L'importo totale dovuto dal consumatore è stato calcolato in euro 23.429,45, il tasso di interesse fisso risulta pari al 10%, il TAEG pari a 10,48%. All'art. 7 delle condizioni genarli di contratto, rubricato “ritardato pagamento”, si conveniva che il ritardo nel pagamento delle rate avrebbe comportato gravi conseguenze per il cliente quali ad esempio la vendita forzata dei beni e la conseguente segnalazione in banche dati pubbliche e private, nonché sistemi di informazione. Il ritardo, a partire dal giorno di scadenza, avrebbe comportato l'applicazione di interessi di mora in favore di IT nella misura del tasso contrattuale, maggiorato di un punto percentuale in ragione d'anno. All'art. 8, rubricato “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione”, si conveniva che IT, mediante invio di lettera raccomandata e senza preventiva messa in mora, avrebbe potuto dichiarare il cliente decaduto dal
8 beneficio del termine ove fossero ricorse le ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., con diritto di risolvere il contratto anche ai sensi dell'articolo 1456 c.c., al verificarsi di: non corrispondenza al vero delle informazioni fornite dal cliente;
mancato pagamento puntuale e integrale a IT di ogni somma alla stessa dovuta a qualsiasi titolo;
mancata osservanza degli obblighi previsti all'art. 4; protesti in capo al cliente o azioni esecutive o conservative nei suoi confronti.
Il terzo contratto, n. 8048464, stipulato il 02.09.2017 dal sig. con la IT, è anch'esso un Pt_1 contratto di prestito personale dell'importo di € 21.329,30, da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di euro 273,08, di cui euro 234,14 relativi al prestito personale e 38,94 euro relativi al premio di polizza assicurativa, per un totale per la polizza di euro 3.041,87. L'importo totale dovuto dal consumatore è stato calcolato in euro 32.775,70, il tasso di interesse fisso risulta pari al 9,25%, il
TAEG pari a 14,11%. All'art. 7 delle condizioni genarli di contratto, rubricato “ritardato pagamento”, si conveniva che il ritardo nel pagamento delle rate avrebbe comportato gravi conseguenze per il cliente quali ad esempio la vendita forzata dei beni e la conseguente segnalazione in banche dati pubbliche e private, nonché sistemi di informazione. Il ritardo, a partire dal giorno di scadenza, avrebbe comportato l'applicazione di interessi di mora in favore di IT nella misura del tasso contrattuale, maggiorato di un punto percentuale in ragione d'anno. All'art. 8, rubricato “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione”, si conveniva che IT, mediante invio di lettera raccomandata e senza preventiva messa in mora avrebbe potuto dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine ove fossero ricorse le ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., con diritto di risolvere il contratto anche ai sensi dell'articolo 1456 c.c., al verificarsi di: non corrispondenza al vero delle informazioni fornite dal cliente;
mancato pagamento puntuale e integrale a IT di ogni somma alla stessa dovuta a qualsiasi titolo;
mancata osservanza degli obblighi previsti all'art. 4; protesti in capo al cliente o azioni esecutive o conservative nei suoi confronti.
Sono prodotti n. 4 estratti conto di IT, dal 27.11.2020 al 30.06.2021, certificati come da
“Dichiarazione ex art. 50 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993”, riferiti all'NDG 40172817 ed ai rapporti: n. 14148048, con saldo finale a sofferenza pari a 18.140,16; n. 17295160, con saldo finale a sofferenza pari ad euro 9.892,72; n. 18048464, con saldo finale a sofferenza pari ad euro 20.746,05;
n. 4212734, con saldo finale a sofferenza pari ad euro10.821,77. Quest'ultimo estratto appare riferirsi al contratto di conto corrente su cui, in relazione ai contratti sottoscritti, venivano accreditate e addebitate le somme inerenti ai finanziamenti personali ottenuti.
Dunque, il credito vantato nei confronti del sig. , per come deduce parte opposta, Parte_1 ammonta complessivamente ad € 59.600,70.
Con missiva, datata 22/07/2021, inoltrata al signor a mezzo raccomandata A/R, ricevuta in Pt_1 data 04/08/2021, come da avviso di ricevimento allegato, avente ad oggetto cessione pro-soluto
9 credito di euro 59.600,70, NDG 0000000040172817, Rif. Contratto: 00000101689604;
00000101689605; 00000101689606 ; 00000101729207, la comunicava al predetto Controparte_2 che, in data 21/06/2021, UniCredit S.p.A. nell'ambito di una cessione di portafoglio di crediti pecuniari in blocco, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993 e dell'art. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99, aveva ceduto alla il credito vantato nei suoi confronti. Informava, dunque, Controparte_1 detto debitore che la in qualità di nuovo titolare del credito, aveva Controparte_1 provveduto a conferire mandato alla società per il recupero della posizione. Controparte_2
Rappresentava che, alla data di cessione, il debito del nei di loro confronti ammontava ad Pt_1 euro 59.600,70, di cui euro 58.695,85 per capitale ed euro 904,85 per interessi. Informava il sig.
che gli obblighi di pubblicità della suddetta cessione erano stati assolti mediante la Pt_1 pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 78 del
03/07/2021, contrassegnata dal codice redazionale TX21AAB7502, in conformità a quanto disposto dall'art. 58, secondo comma, del D.lgs. 385/1993 e che, con la sottoscrizione del contratto di cessione sopra menzionato, diventava l'unica titolare del credito vantato, venendo Controparte_1 così a cessare ogni diritto di UniCredit S.p.A. in relazione al summenzionato credito.
In via preliminare, anche se non oggetto di contestazione alcuna, si rileva la tempestività della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo.
La società opposta nel proprio atto costitutivo conferma e non contesta, ex art. 115 c.p.c., di aver proceduto alla notifica del ricorso monitorio e del relativo provvedimento ingiuntivo in data
3.11.2022 (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione, punto n. 2.). CP_ Pertanto, poiché l'opponente ha provveduto alla notifica dell'atto di citazione in opposizione a in data 12.12.2022, come da ricevute pec di consegna all'uopo allegate, ne consegue la tempestività dell'opposizione proposta.
Tanto precisato, occorre chiarire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore con il ricorso monitorio (cfr.
Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001). Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia che la qualità di attore in senso sostanziale spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che il creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, deve
10 dimostrare la sua esistenza, mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia, infatti, come un ordinario procedimento di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto monitorio, ma si estende all'accertamento della fondatezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Pertanto, il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte, ancorché il decreto monitorio sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto. Quindi, l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr. in questo senso, tra le altre, Cass. civ. n. 15026/2005;
Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002).
È, poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento. Invece, il debitore convenuto (nella specie, la parte opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza, cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del
20.01.2015 n. 826). Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
11 Con specifico riferimento, poi, al giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo con cui è stato intimato il pagamento di un credito, la parte opposta (quale creditrice) assolve il proprio onere probatorio con la produzione del contratto allo stesso sotteso e della relativa documentazione contabile, mentre spetta all'opponente (quale debitore) contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato, la sua infondatezza e l'erroneità delle annotazioni riportate negli estratti contabili. In ogni caso, a nulla rileva la contestazione generica del valore probatorio della documentazione esibita, così come non costituisce una valida eccezione l'asserzione di pagamenti eseguiti e non contabilizzati di cui non se ne fornisca prova documentale (cfr. al riguardo, ex multis,
Tribunale Roma sez. VI del 13.03.2012 n. 5283, secondo cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione di un credito, comporta oneri probatori diversi incombenti sulle parti in causa. Parte opposta, il creditore, deve dimostrare la sussistenza del credito. Parte opponente, il debitore, deve contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria. Pertanto, l'istituto bancario, in quanto creditore, assolve il proprio onere con la produzione dei contratti di conto corrente, apertura di credito ed estratto conto contenente le operazioni effettuate, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Parte debitrice dovrebbe eccepire e provare l'eventuale erroneità di singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto. Tale non può ritenersi la contestazione generica del valore probatorio della documentazione esibita, così come non costituiscono valida eccezione l'asserzione di pagamenti eseguiti e non contabilizzati di cui non se ne fornisca prova documentale”).
In base agli atti di causa, la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi fondata, sicché l'opposizione spiegata va rigettata con conseguente conferma e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Il debitore opponente, nel contestare, seppur in via del tutto generica, i rapporti contrattuali posti a fondamento della pretesa creditoria, i tassi applicati e la mancata notifica dell'intervenuta cessione del credito, non chiede la restituzione di somme indebitamente versate, né avanza alcuna richiesta di risarcimento danni.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il suo riconoscimento ad opera del convenuto o lo svolgimento, da parte di quest'ultimo, di difese incompatibili con la sua negazione.
Invero, come rilevato dalla recente giurisprudenza di legittimità, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di
12 dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. civ. sez. VI del 5.11.2020 n. 24798, nonché in senso conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 22.02.2022 n. 5857).
La Suprema Corte, peraltro, di recente, ancora una volta, con la sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024, ha affrontato il tema dei requisiti probatori necessari a dimostrare l'avvenuta cessione del credito e, di conseguenza, la legittimazione del cessionario.
La citata sentenza si basa principalmente sulla normativa relativa alla cessione di crediti bancari in blocco, art. 58 TUB, quale quella avvenuta nel caso di specie, che consente agli istituti di credito di cedere in blocco l'intero portafoglio crediti, anche in assenza dell'assenso dei debitori ceduti, a condizione che venga data loro adeguata comunicazione. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, ha chiarito che l'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 del codice civile, può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma (Cass. ord. n.
20495/2020).
Tuttavia, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, seppur esenta dalla notificazione della cessione al debitore ceduto, a parere della Corte di legittimità, non è stata considerata sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito. La Corte ha quindi enunciato il seguente principio: “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. civ., sent. n.
3405 del 6 febbraio 2024; in senso conf. Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884;
Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Ebbene, con riferimento al caso di cui al presente giudizio, si rileva, innanzitutto, che l'opponente non contesta nello specifico la titolarità del credito in capo all'opposta (tant'è che nell'atto di opposizione il predetto disquisisce in ordine a detta cessione e come la medesima avrebbe riguardato
13 nello specifico la posizione debitoria del sig. identificata al n. NDG 0000000040172817), ma, Pt_1 piuttosto, eccepisce che la stessa non gli sia stata regolarmente comunicata.
In ogni caso, fermo restando quanto sopra precisato, dall'esame complessivo del materiale probatorio allegato in atti appare non esservi dubbio alcuno in ordine alla titolarità del credito in capo all'opposta.
Nella specie, infatti, per come sopra evidenziato, risulta essere, all'uopo, allegato in atti (cfr. all. 2 fascicolo monitorio), oltre alla visura camerale di estratto Gazzetta Ufficiale, Controparte_1
Parte Seconda, n. 78 del 03.07.2021, ove è stato pubblicato l'avviso di cessione dei crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 4 della L. 30 aprile 1999 n. 130 (la
"Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il "Testo Unico Bancario"); forma di pubblicità con la quale la ha Controparte_1 dato atto di aver acquistato da UniCredit S.p.A., in forza di un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco, concluso in data 17 giugno 2021, tutti i crediti elencati nel suddetto contratto di cessione, tra cui crediti derivanti da contratti di prestito personale e scoperti di conto corrente, quali quelli per cui è causa. Per garantire la migliore individuabilità di detti crediti, in G.U. si precisava che erano oggetto di cessione in blocco i crediti che alla data del 30 novembre 2020, soddisfacevano, taluni criteri, tra cui, tra gli altri, essere originati da UniCredit S.p.A., classificati come “in sofferenza”, inclusi nella lista depositata, a cura e spese del cessionario dei Crediti, presso il notaio Dott. , Repertorio numero 3710 - Raccolta numero 1255, e ivi consultabile. Persona_1
Non solo la pubblicazione in Gazzetta comprova l'intervenuta cessione, ma la prova dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti, con conseguente trasferimento dei medesimi in capo alla cessionaria, si ravvisa anche nell'ulteriore documentazione prodotta dall'opposta, tra cui il verbale di certificazione, per atto Notar Dott. dell'11.10.2021, Repertorio n. 12.180 e Persona_2
Raccolta n. 5.629, redatto su richiesta della con riguardo all'atto di Cessione Controparte_1 del primo portafoglio ai sensi dell'accordo quadro di cessione di crediti sottoscritto in data
17.06.2021, intercorso tra cedente IT S.p.A. e la cessionaria così come Controparte_1 riportato mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 78 del 3.07.2021. In particolare, nella precitata certificazione notarile (cfr. all. 4 fascicolo monitorio), il notaio rogante attesta l'autenticità della documentazione esibitagli.
Non vi sono dubbi, anche in ragione della coincidenza degli importi ivi riportati, che l'estratto della lista dei crediti ceduti, prodotto in atti, si riferisca alle posizioni debitorie del sig. . Invero, dal Pt_1 compendio probatorio in atti risulta, in maniera chiara ed inequivoca, che la posizione debitoria in capo al sig. è identificata espressamente con il seguente identificativo NDG Pt_1
0000000040172817. Nell'estratto della lista dei crediti, a detto identificativo segue poi l'indicazione del nominativo del sig. e il suo codice fiscale, cui ineriscono i seguenti crediti: Parte_1
14 “codice pratica 00000101689604, 00000101689605, 00000101689606, 00000101729207, recanti i seguenti importi € 18.140,16, € 9.892,72, € 20.746,05, € 10.821,77)”.
Va evidenziato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10200 del
2021).
Ne consegue che dubbio alcuno appare ricorrere in ordine alla titolarità attiva in capo all'opposta.
Peraltro, dalle deduzioni di parte opponente in ordine al fenomeno successorio verificatisi nella titolarità del credito vantato dalla emerge come la medesima, nel Controparte_1 confermare e, indi, non contestare, l'avvenuta cessione, si limiti unicamente a dolersi del fatto che l'intervenuta cessione non gli sarebbe stata giammai comunicata, asserendo che quanto documentato in atti non sarebbe stato recapitato al . Pt_1
La parte opponente, con riguardo all'operazioni di cessione del credito, non contesta, infatti, che la stessa sia avvenuta o che abbia incluso il proprio debito, quindi la titolarità del credito in capo all'opposta, ma si limita a contestarne la comunicazione nei suoi confronti.
Detta ultima circostanza risulta essere, peraltro, smentita dalle allegazioni documentali della società opposta.
Infatti, la già sin dall'avvio del procedimento monitorio, ha dimostrato di Controparte_1 aver provveduto a dare comunicazione al sig. dell'intervenuta cessione pro soluto del credito Pt_1 di € 59.600,70, NDG 0000000040172817, vantato nei suoi confronti, proprio a mezzo della sopracitata raccomandata, datata 22.7.2021, munita di avviso di ricevimento sottoscritto in data
4.08.2021 (cfr. all. 14 fascicolo monitorio). Ancora più nel dettaglio, con racc. A/R n. 61840070858-
2, del 22/07/2021, avente ad oggetto cessione pro-soluto credito di euro 59.600,70, NDG
0000000040172817, Rif. Contratto: 00000101689604; 00000101689605; 00000101689606;
00000101729207, la comunicava al sig. che, in data 21/06/2021, UniCredit Controparte_2 Pt_1
S.p.A. nell'ambito di una cessione di portafoglio di crediti pecuniari in blocco - ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993 e dell'art. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99, aveva ceduto alla Controparte_1
una società del gruppo , il credito vantato nei suoi confronti. Informava, dunque, detto
[...] CP_1 debitore che la in qualità di nuovo titolare del credito, aveva provveduto a Controparte_1 conferire mandato alla scrivente società associata EC (Unione Nazionale Controparte_2
Imprese a Tutela del Credito), per il recupero della posizione, rappresentando che, alla data di cessione, il debito del nei di loro confronti ammontava ad euro 59.600,70, di cui euro Pt_1
58.695,85 per capitale ed euro 904,85 per interessi. Informava, inoltre, il predetto debitore ceduto che
15 gli obblighi di pubblicità della suddetta cessione erano stati assolti mediante la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 78 del 03/07/2021, contrassegnata dal codice redazionale TX21AAB7502, in conformità a quanto disposto dall'art. 58, secondo comma, del D.lgs. 385/1993 e che, con la sottoscrizione del contratto di cessione sopra menzionato, diventava l'unica titolare del credito vantato, venendo così a Controparte_1 cessare ogni diritto di UniCredit S.p.A. in relazione al menzionato credito.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 del codice civile, può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma (Cass. ord. n. 20495/2020).
Nel caso in esame, detta cessione, oltre che essere stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, risulta essere stata all'uopo anche comunicata al debitore, ossia al sig. , per il tramite della Parte_1 citata raccomandata.
Va precisato che, secondo l'art. 214 c.p.c. “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”.
“Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI,
05/06/2014)” (cfr. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 17313 del 17 giugno 2021).
Dal tenore letterale dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, invero, si rileva come parte opponente, in punto di comunicazione della cessione del credito, si sia limitata, con un mero accenno, del tutto generico, a dedurre di non essere firmataria delle ricevute inerenti alle comunicazioni di cessione che asserisce, peraltro, non recare l'indicazione della qualità del sottoscrittore e dei singoli rapporti ceduti, senza null'altro precisare a tal riguardo. Indi, non solo l'opponente muove, dunque, una contestazione del tutto generica, frammista, proprio come sostiene la Cassazione, ad altre difese,
16 ma il medesimo non fa specifico riferimento alcuno né alla sottoscrizione che si intende disconoscere, né comunque al documento specifico e al profilo di esso che ha inteso contestare.
La Suprema Corte ha affermato che per l'atto stragiudiziale di costituzione in mora si applica la disciplina di cui all'art. 1335 c.c. Richiamando a supporto delle proprie argomentazioni taluni precedenti (Cass. n. 12954 del 2007; Cass. n. 13488 del 2011), ha chiarito che, quando l'intimazione
è stata spedita attraverso il servizio postale, mediante raccomandata, della relativa ricezione da parte del destinatario può essere fornita prova anche “sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, essendo quest'ultimo onerato di provare di non averne avuto conoscenza senza sua colpa” (cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 28/11/2013
n° 26708; Cass. n. 13651 del 2006).
Pertanto, nella notificazione a mezzo del servizio postale il perfezionamento della notifica non sempre coincide con il materiale recapito o ritiro del piego raccomandato da parte del notificato, ma, nonostante ciò, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (Cass. n. 10058 del 27 aprile 2010;
Cass. n. 13651 del 13 giugno 2006; Cass. n. 10926 del 24 M. 2005). Trattasi, dunque, di presunzione iuris tantum (art. 1335 c.c.).
“Nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso” (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 30787 del 26 novembre 2019).
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3312/2023 del 18.08.2023, riprendendo quanto già asserito dalla
Suprema Corte con l'ordinanza n. 9427 del 05.04.2023, afferma che “ove l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, esso deve ritenersi ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. Tale presunzione può essere superata solo tramite la prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
In ogni caso, la notifica al debitore ceduto dell'avvenuta cessione può ritenersi eseguita, stante la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla G.U., e, comunque, atteso che la notificazione della cessione “non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante
l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020.
Tanto premesso e argomentato, la spiegata opposizione è infondata.
17 Per quanto concerne le doglianze con cui l'opponente ha contestato la esigibilità e la certezza del credito ingiunto, siccome non congruamente provato, se non in base alle sole certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 50 TUB (cfr. all. 10-13 fascicolo monitorio) che conterebbero una erronea ricostruzione del credito, in primo luogo, va osservato come le stesse siano generiche e del tutto prive di riscontro probatorio.
Le difese di parte opponente, infatti, non si collocano sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione), ma configurano altrettante eccezioni ex art. 2697, comma 2, c.c. (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421). Sicché, qualora nessun fatto estintivo o modificativo del rapporto dedotto in giudizio risulti specificamente allegato e provato dal debitore opponente, l'opposizione va rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo (cfr., in questo senso, tra le altre, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale
Salerno dell'11.11.2015 n. 4736, Tribunale Lucca del 2.12.2015 n. 2095, Tribunale Arezzo n. 34 dell'11.01.2017). Quindi, con specifico riferimento al decreto ingiuntivo avente ad oggetto (come nella specie) la contestazione di un credito, il creditore assolve il proprio onere con la produzione dei contratti e degli estratti conto contenenti le operazioni eseguite, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. A fronte di ciò, spetta alla parte opponente, quale debitrice, contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato, l'eventuale erroneità delle singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto certificati (cfr., in tal senso, ex multis, Tribunale Roma sez. VI del 13.03.2012 n. 5283).
In considerazione di tanto, le contestazioni mosse da sono evidentemente generiche, Parte_1 oltre che prive di adeguato riscontro probatorio. Infatti, come osservato anche dall'opposta, le anzidette censure si sono risolte in vaghe ed indefinite asserzioni, rimaste tali nel corso del giudizio.
Non è stata fornita alcuna specifica allegazione e debita prova delle ragioni sottese alle medesime, anche indicando l'entità degli importi che sarebbero stati indebitamente applicati e gli errori eventualmente riscontrati negli estratti conto certificati ex art. 50 TUB depositati in atti. Invero,
l'opponente avrebbe dovuto specificamente indicare (mediante un congruo supporto motivazionale) nell'atto introduttivo del giudizio o, al più, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., peraltro neppure depositata, i fatti costitutivi delle eventuali illegittimità riscontrate, con la debita cristallizzazione del thema decindendum, anche al fine di consentire alla controparte l'esercizio del proprio diritto di difesa (cfr. al riguardo, ex plurimis, Tribunale Roma sez. XVII del 2.08.2019 n.
15979, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è giudizio a cognizione ordinaria, parte opponente pur essendo attrice in senso formale, è convenuta in senso sostanziale mentre parte opposta, sebbene convenuta in senso formale, è attrice in senso sostanziale;
fatta tale doverosa premessa si evidenzia che sebbene il ricorrente è tenuto a dare prova del fatto costitutivo
18 della sua pretesa, l'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica, essendo egli tenuto
a proporre tutte le sue difese, quale convenuto in senso sostanziale (ai sensi del comma uno dell'articolo 167 c.p.c.), prendendo posizione specifica sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”; nonché, in senso conforme, Tribunale Milano sez. VII del 22.10.2018 n. 10657, secondo cui “la mancata presa di posizione specifica ex art. 115 c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio.
Pertanto…una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici”).
La creditrice opposta ha, invece, congruamente assolto gli oneri probatori gravanti a suo carico, stante la produzione, tra l'altro, già in sede monitoria, dei contratti di finanziamento sottoscritti dall'opponente e dei relativi estratti conto certificati ex art. 50 TUB.
La infatti, al fine di comprovare l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, ha allegato, CP_1 già nel giudizio sommario, i tre contratti di prestito personale e, in particolare: contratto n. 4148048, contratto di prestito personale, avente quale destinazione d'uso “consolidamento del debito”, di importo totale pari ad € 33.093,68, con importo richiesto pari ad euro 29.675,11 e importo erogato pari a euro 14.000,00, da rimborsare mediante la corresponsione di rate mensili di importo pari ad euro 500,42, della durata di 96 mesi, sottoscritto dalle parti in data 03.12.2014. L'importo totale dovuto dal consumatore è stato calcolato in euro 48.040,32, il tasso di interesse fisso risulta pari al
9.90%, il TAEG pari a 10,73%. Tra gli ulteriori costi, all'art. 7 delle condizioni genarli di contratto, rubricato “ritardato pagamento”, si conveniva che il ritardo nel pagamento delle rate avrebbe comportato l'applicazione di interessi di mora in favore di IT nella misura del tasso contrattuale, maggiorato di un punto percentuale in ragione d'anno; contratto n. 7295160, contratto di prestito personale avente quale destinazione d'uso “consolidamento deb+liquidità”, di importo totale pari ad € 18.375,97, con importo richiesto di pari valore e importo erogato pari ad euro 10.000,00, da rimborsare mediante la corresponsione di rate mensili di importo pari ad euro 390,44, della durata di
60 mesi, sottoscritto dalle parti in data 21.10.2016. L'importo totale dovuto dal consumatore è stato calcolato in euro 23.429,45, il tasso di interesse fisso risulta pari al 10%, il TAEG pari a 10,48%.
All'art. 7 delle condizioni genarli di contratto, rubricato “ritardato pagamento”, anche in questo caso si conveniva che il ritardo, a partire dal giorno di scadenza, avrebbe comportato l'applicazione di interessi di mora in favore di IT nella misura del tasso contrattuale, maggiorato di un punto percentuale in ragione d'anno; contratto n. 8048464, stipulato il 02.09.2017 dal sig. con la Pt_1
19 IT, anch'esso contratto di prestito personale, con destinazione d'uso “consolidamento deb+liquidità”, dell'importo di € 21.329,30, con importo richiesto pari ad euro 18.106,37 e importo erogato pari ad euro 10.000,00, da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di euro 273,08, di cui euro 234,14 relativi al prestito personale e 38,94 euro relativi al premio di polizza assicurativa, per un totale per la polizza di euro 3.041,87. L'importo totale dovuto dal consumatore è stato calcolato in euro 32.775,70, il tasso di interesse fisso risulta pari al 9,25%, il TAEG pari a 14,11%. Anche in tal caso, all'art. 7 delle condizioni genarli di contratto, rubricato “ritardato pagamento”, si conveniva che il ritardo nel pagamento, a partire dal giorno di scadenza, avrebbe comportato l'applicazione di interessi di mora in favore di IT nella misura del tasso contrattuale, maggiorato di un punto percentuale in ragione d'anno.
La ha allegato n. 4 estratti conto di IT, dal 27.11.2020 al 30.06.2021, certificati come da CP_1
“Dichiarazione ex art. 50 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993”, riferiti all'NDG 40172817 ed ai rapporti: n. 14148048, con saldo finale a sofferenza pari a 18.140,16; n. 17295160, con saldo finale a sofferenza pari ad euro 9.892,72; n. 18048464, con saldo finale a sofferenza pari ad euro 20.746,05;
n. 4212734, con saldo finale a sofferenza pari ad euro10.821,77, quest'ultimo relativo al c/c citato.
Da detta documentazione, dunque, risulta che il credito vantato nei confronti del sig. Parte_1 ammonta complessivamente ad € 59.600,70.
Ordunque, poiché il prestito per consolidamento debiti è un tipo di finanziamento che permette di unificare diversi prestiti in corso, o altri tipi di debiti, in un unico prestito con una rata mensile singola, spesso con l'obiettivo di ridurre l'importo complessivo della rata o migliorare le condizioni di rimborso, prive di pregio si appalesano le contestazioni mosse dall'opponente sul punto, il quale, nonostante sia evidente che il medesimo abbia sottoscritto tutti i contratti summenzionati, accettando, peraltro, le condizioni ivi riportate ed essendo, pertanto, a conoscenza di quanto pattuito, siccome espressamente indicato in contratto, tuttavia, afferma genericamente l'erroneità dei saldi riportati nei singoli estratti, asserendo che, a fronte di somme erogate inferiori, sarebbe stato certificato un saldo superiore che, a suo dire, non avrebbe tenuto conto di importi già versati di cui, tuttavia, non offre alcun supporto probatorio, nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
Con specifico riguardo, poi, all'estratto conto certificato ex art. 50 T.u.b. (già prodotto dall'opposta in sede monitoria), la recente giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare
l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo
20 insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte” (cfr. Cass. civ. sez. III del 10.05.2024 n. 12818).
In considerazione del citato principio giurisprudenziale, vanno pertanto disattese, alla luce del compendio probatorio in atti, le contestazioni mosse dall'opponente in ordine alla valenza probatoria degli estratti di saldaconto, corredati da certificazione resa ai sensi dell'art. 50 Tub, prodotti dall'opposta in sede monitoria. L'estratto di saldaconto è una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, mentre l'ordinario estratto conto
è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo.
Comunque, “la disposizione contenuta nel co. 1 dell'art. 1832 c.c., ai sensi del quale si deve ritenere approvato l'estratto di conto corrente in difetto di tempestive contestazioni della parte cui sia stato trasmesso, salva l'impugnazione prevista nel secondo comma - diretta unicamente a far correggere i vizi formali e non sostanziali del conto - sottintende una presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto tra i soggetti del relativo rapporto obbligatorio. Tale presunzione di veridicità che è applicabile anche ai rapporti bancari in conto corrente in forza dell'espresso richiamo operato dall'art. 1857 c.c. alla predetta norma dell'art. 1832 c.c., - ed altresì applicabile ai documenti contabili con caratteristiche equipollenti come le "schede" del conto corrente (su cui Cass.
2.4.1985 n. 2249;
12.9.1990 n. 9427) - comporta che solo una contestazione puntuale e precisa da parte del debitore opponente può consentire la messa in discussione del salda-conto e di conseguenza può giustificare un accertamento contabile da parte del giudice. In altri termini, in base ad una consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 20.7.1967 n. 1860 e successive) le risultanze dell'estratto di conto corrente,
(il vecchio codex accepti et expensi) allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldo, hanno efficacia probatoria, quale prova scritta, non solo ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma hanno efficacia, fino a prova contraria, anche nell'eventuale giudizio di opposizione. Con la conseguenza che le risultanze stesse possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specificamente dirette contro determinate annotazioni da parte dell'opponente debitore il quale non si limiti ad un mero rifiuto del conto o ad una generica contestazione ovvero alla enunciazione di nulla dovere all'istituto bancario (Cass. 12.9.1990 n. 9427; 1.8.1987 n. 6656;
29.1.1982 n. 575; 5.1.1981 n. 23; 20.7.1967 n. 1869; 11.3.1966 n. 694).” (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. I del 7.03.1992 n. 2765)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2765 del 1992).
L'opponente nell'atto introduttivo del giudizio si è limitato a contestare, in modo vago e generico, la rilevanza probatoria degli estratti di saldaconto, asserendo che gli stessi fornirebbero una rappresentazione errata della situazione creditoria. Infatti, rispetto alla predetta produzione documentale, alcuna specifica contestazione è stata prospettata dall'opponente mediante
21 l'indicazione, tra l'altro, di eventuali errori riscontrati negli estratti conto depositati in atti. Invero,
l'opponente avrebbe dovuto specificamente indicare (mediante un congruo supporto motivazionale) nell'atto introduttivo del giudizio, prima difesa successiva al deposito della documentazione ex adverso prodotta già nella fase monitoria, le eventuali illegittimità riscontrate.
Peraltro, nei contratti di finanziamento posti a base del credito ingiunto risultano indicati con congrua specificazione gli oneri economici pattuiti e, comunque, considerato quanto asserito in via del tutto generica dall'opponente circa l'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello soglia, si precisa che anche tale contestazione deve essere specifica.
Come chiarito dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
“La contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass. Sez. sesta civile, ord. 30.01.2018 n.2311)
Il debitore, dunque, non può, come nel caso di specie, limitarsi a contestare, in maniera generica, l'an o il quantum del credito, né la CTU può essere utilizzata quale strumento volto a sopperire a carenze assertive, prima ancora che probatorie, della parte.
Indi, non si sarebbe potuto sopperire alle anzidette lacune mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile (peraltro non richiesta). La consulenza tecnica d'ufficio, come noto, non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, sicché non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume;
quindi, è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 30.01.2014 n. 2072). Alla luce di quanto sinora rilevato, non può ritenersi, anche a fronte della produzione documentale compiuta dall'opposta, che l'opponente abbia prospettato contestazioni (specifiche e circostanziate) idonee a supportare i motivi di doglianza denunciati, nonché a superare la presunzione di veridicità contabile e l'efficacia probatoria che connota le risultanze degli estratti di saldaconto depositati in atti.
22 In ultimo, si rileva l'infondatezza della generica eccezione di prescrizione del credito che parte opponente si limita a sollevare solo in sede di conclusioni della spiegata opposizione.
Ebbene, nel caso di specie deve applicarsi il termine di prescrizione ordinario di dieci anni, decorrente dalla scadenza dell'ultima rata prevista e valevole tanto per il capitale, quanto per gli interessi, corrispettivi e moratori. Ciò in ragione, secondo pacifica giurisprudenza, dell'unicità del debito sorto dalla stipula di un contratto di finanziamento, a nulla rilevando, ai fini della prescrizione, la sua rateizzazione in più versamenti periodici (cfr., infatti, in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale di dieci anni dalla scadenza dell'ultima rata ed alla natura unitaria del debito, ex plurimis, Cass. civ. sez. II del 27.11.2009 n. 25047 e Cass. civ. sez. III del 30.08.2011 n. 17798; nonché, rispetto all'applicazione dello stesso termine decennale anche agli interessi, sia corrispettivi che moratori, tra le altre, Cass. civ. sez. I dell'8.08.2013 n. 18951). Quindi, considerata l'ultima rata dei contratti di finanziamento posti a base del credito oggetto di ingiunzione, alcuna prescrizione decennale nel caso di specie sarebbe giammai maturata.
Si aggiunga, peraltro, che dal compendo probatorio in atti risulta come la stessa parte opponente abbia all'uopo allegato delle missive ricevute da IT tra il 2016 e il 2018 e inerenti ai suddetti rapporti contrattuali.
Inoltre, con missive datate 18.09.2020, allegate da parte opposta, quest'ultima provvedeva a comunicare al sig. , per ogni singolo rapporto contrattuale indicato, l'ammontare delle rate Pt_1 scadute e la conseguente decadenza dal beneficio del termine. Tali missive non risultano essere state contestate da parte opponente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Giova, in ogni caso, precisare che, anche in assenza delle stesse, la prescrizione sarebbe stata interrotta con la notifica del decreto oggetto di opposizione.
Alla luce di tutto quanto argomentato e rilevato, l'opposizione proposta dal sig. va Parte_1 disattesa, siccome infondata, con conferma e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo n.
333/2022 del 10.10.2022, r.g. 1112/2022.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di parte opponente, la quale deve essere condannata alla rifusione delle medesime in favore dell'opposta, liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 52.001 a € 260.000), con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria, in concreto limitata al deposito della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. di parte opposta, e di quelli medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1634/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
23 1. rigetta l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo n. 333/2022 del 10.10.2022, emesso dal Tribunale di Paola all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 1112/2022 r.g.;
2. condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta, in p.l.r.p.t., le spese di lite del presente procedimento di opposizione che si liquidano in € 11.268,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Paola lì, 12.07.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1634/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Zicarelli Massimo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Paola (CS), alla via G. Falcone e P. Borsellino n. 7, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 333/2022
OPPONENTE
E
p.iva ), in persona dell'Amministratore unico e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., e, per essa, quale procuratore, rappresentata e difesa, Controparte_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Zurlo Raffaele e Ornati Andrea ed elettivamente domiciliati in La Spezia (SP), alla via Paolo Emilio Taviani n. 170, in virtù di procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 09.04.2025, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 333/2022, notificato a mezzo pec presso i procuratori costituiti in data 12.12.2022, giusto quanto evincibile dalle ricevute di invio, accettazione e consegna allegate in atti, il sig. proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 333/2022, depositato dal Tribunale di Paola in data 10.10.2022, all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 1112/2022 r.g., notificato in data 03/11/2022, con il quale veniva ingiunto al medesimo di pagare, in favore della per le causali di cui al ricorso, Controparte_1
1 la somma di € 59.600,70, oltre interessi come da domanda dal dovuto al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio, liquidate in € 2.135,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
A fondamento della proposta opposizione, il sig. deduceva che: l'ingiunzione è stata ottenuta Pt_1 sul presupposto di una cessione (contratto concluso in data 17.06.2021) in favore della
[...] di crediti pecuniari in titolarità della UniCredit S.p.A. per la cessione, la gestione, Controparte_1 la riscossione ed il recupero degli stessi;
tra i crediti rientranti nella suddetta cessione rientrerebbe un unico rapporto contrattuale intercorso tra l'opponente e la UniCredit S.p.A., nello specifico “NDG
0000000040172817” che per effetto della cessione dei crediti è in titolarità della Controparte_3
conseguenzialmente, ai fini dell'emissione del Decreto Ingiuntivo, parte ricorrente riteneva
[...] sufficiente la produzione del solo estratto conto certificato ex art 50 T.U.B., ritenendo, altresì, non rilevante la produzione e l'allegazione del contratto del credito portato in ingiunzione;
la
[...]
per effetto della cessione dei crediti è in titolarità della UniCredit S.p.A., nello Controparte_3 specifico “NDG 0000000040172817”, richiede con il rito monitorio la complessiva somma di euro
59.600,70 da ingiungersi all'opponente sul presupposto di n. 4 rapporti bancari dai quali sarebbero scaturiti i crediti acquistati pro soluto dalla UniCredit spa, che sarebbero certificati ex art. 50 T.U.B. nella misura del credito complessivo richiesto in ingiunzione.
L'opponente, pertanto, domandava, in relazione alla richiesta formulata dalla Controparte_1
e portata in ingiunzione n. 333/2022 D.I. del Tribunale di Paola, accertarsi e dichiararsi che la stessa va revocata per non avere i caratteri della certezza del credito e della sua esigibilità e, per l'effetto, revocarsi, annullarsi e dichiararsi nullo o inefficace il decreto opposto perché già parzialmente pagato il credito azionato, comunque per i motivi per come accertati in istruttoria;
in subordine, dichiararsi la intervenuta prescrizione del credito;
con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Massimo Zicarelli.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 20.06.2023, si costituiva in giudizio la in p.l.r.p.t. la quale chiedeva, in via pregiudiziale, concedere alla Controparte_1 [...] il termine per attivare il procedimento di mediazione;
in via preliminare, nel merito, Controparte_1 concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; in via principale, nel merito, rigettarsi l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il sig. Pt_1 al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o
[...] Controparte_1 minore, somma che risulterà all'esito dell'attività istruttoria;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite.
2 Instaurato il contraddittorio, il Giudice, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata da parte opposta, onerava la medesima ad avviare il procedimento di mediazione, conclusosi, tuttavia, con esito negativo, come da verbale di mediazione allegato.
Le parti, con note scritte autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 9.04.2025, precisavano le conclusioni e il Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Venendo all'esame degli atti di causa, risulta che la proponeva, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Paola, ricorso per emissione di decreto ingiuntivo deducendo che: Controparte_1
mediante un contratto di cessione dei crediti individuabili in blocco concluso in data 17.06.2021
[...] con UniCredit S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B., si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari di cui agli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999, costituito da crediti pecuniari nella titolarità di UniCredit S.p.A. e derivanti da contratti di credito di varia tipologia;
i relativi obblighi pubblicitari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B., sono stati assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 78 del 03.07.3021 – codice redazionale in data 25.05.2021, con atto della Dott.ssa C.F._2
, Notaio in Milano, Repertorio n. 3633 e Raccolta n. 1224, Persona_1 Controparte_1 ha conferito a procura speciale per la gestione, la riscossione ed il recupero dei propri Controparte_2 crediti affinché quest'ultima, in persona dei suoi amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti debitamente autorizzati, potesse, in nome e per conto di compiere tutti gli Controparte_1 atti ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni per la migliore realizzazione dell'incarico; tra i crediti rientranti nella cessione sono ricompresi quelli oggetto del ricorso per ingiunzione, come evincibile dal verbale di certificazione rilasciato per atto notarile dell'11.10.2021, Rep. n. 12.180 e Racc. n.
5.629, nonché dall'estratto della lista dei crediti ceduti;
il sig. intratteneva con Parte_1
IT S.p.a. il rapporto contrattuale contraddistinto con da NDG 0000000040172817; il predetto rapporto presentava un andamento irregolare e così, visto il perdurare dello stato di morosità, si verificava il passaggio a sofferenza dello stesso;
alla data della cessione, il credito vantato nei confronti del sig. ammontava complessivamente ad € 59.600,70, come peraltro Parte_1 risulta da estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.; è, pertanto, titolare Controparte_1 esclusiva, a tutti gli effetti di legge, delle ragioni di credito già vantate dalla cedente nei confronti della controparte, per il suddetto ammontare, oltre interessi successivi, in virtù di rituale cessione del credito;
la domanda monitoria è fondata, in via principale, sulla produzione dei movimenti di conto di cui all'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., come da giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.
3 31577/2019 e n. 20626/2021), secondo la quale anche la società cessionaria del credito acquistato in una operazione di cartolarizzazione può utilizzare lo strumento speciale di ingiunzione di cui all'art. 50 del T.U.B. in forza della certificazione rilasciata dall'istituto di credito cedente, in virtù dell'interpretazione del combinato disposto degli artt. 58 T.U.B. e 4 comma 1 L. n. 130 del 1999, conseguendone che, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, deve ritenersi sufficiente la produzione del solo estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., al tal fine non rilevando l'eventuale omessa allegazione del contratto. L'istante, pertanto, domandava, con il ricorso monitorio, ingiungersi al sig. il pagamento, in suo favore, della somma di € 59.600,70, oltre interessi Pt_1 legali maturandi sulla sola sorte capitale, nonché delle spese di procedura e successive occorrende.
Con missiva, datata 08.04.2016, indirizzata al sig. , avente ad oggetto il Parte_1 finanziamento n. 000004148048 intestato al predetto, la IT lo informava del fatto che, in data
09.03.2016, la banca stessa aveva concluso con la Società Consumer Three S.r.l. un contratto quadro di cessione di crediti relativi a finanziamenti a privati. Evidenziava che con detta operazione di cessione, compiuta ai sensi della legge n. 130 del 30.4.1999, disciplinante le operazioni di cartolarizzazione, la IT aveva ceduto alla predetta società specializzata una parte ben determinata dei crediti e, nello specifico, “Prestiti Personali”. Comunicava, dunque, che anche il finanziamento del sig. , rispondendo a determinati criteri, era stato oggetto di cessione, Pt_1 unitamente ai relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e che UniCredit S.p.A. aveva ricevuto, ai sensi della Legge 130/1999, l'incarico di provvedere, in nome e per conto di
Consumer Three S.r.l., alla gestione dei crediti e all'incasso delle somme dovute in relazione agli stessi. Precisava, inoltre, che la cessione non comportava alcun cambiamento gestionale e operativo, restando invariate le condizioni, le caratteristiche del finanziamento e le comunicazioni da parte della banca. Rappresentava che l'avviso di cessione relativo all'operazione di cartolarizzazione, che includeva l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, era stato pubblicato, come previsto dalla legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 37 del 26.03.3016 ed iscritto presso il registro delle imprese di Verona. A detta missiva veniva allegata copia dell'informativa individuale relativa al trattamento dei dati personali.
Seguono missive di identico tenore: datata 22.06.2016, relativamente al finanziamento n.
000006777415, intestato al sig. la cui cessione è stata pubblicata in G.U. parte II, n. 72 del Pt_1
18.6.2016; datata 21.03.2017, relativamente al finanziamento n. 000007295160 intestato al sig.
la cui cessione è stata pubblicata in G.U., parte II, n. 31 del 14.03.2017; datata 26.03.2018, Pt_1 relativamente al finanziamento n. 000008048464, intestato al sig. la cui cessione è stata Pt_1 pubblicata in G.U., parte II, n. 31 del 15.3.2018.
4 La Partner di IT, con missiva datata 18.02.2015, avente ad oggetto “Dichiarazione CP_4 premi pagati su polizza n° 009108071005856, indirizzata al sig. , ai fini della detraibilità Pt_1 fiscale, informava il predetto che nell'anno 2014 aveva versato, relativamente alla predetta polizza, con decorrenza 11.12.2014 della durata di 8 anni, un importo pari ad euro 893,67 e che detta polizza era una forma assicurativa temporanea caso morte che non prevedeva la concessione di prestiti e i cui premi coprivano esclusivamente il rischio di morte dell'assicurato. La Partner di IT, CP_4 ha inoltrato missive di analogo tenore e, in particolare: missiva datata 17.3.2017, relativa a dichiarazione premi pagati su polizza n. 7661844, decorrente dal 21.10.2016, della durata di dieci anni, per l'importo di euro 104,76; missiva datata 15.3.2018, relativa alla dichiarazione premi pagati su polizza n. 009108094013064, decorrente dal 28.09.2017, della durata di dieci anni, dell'importo di euro 1.073,13; missiva datata 19.2.2020, relativa alla polizza n. 009108094013064, relativa all'anno 2019. Con riguardo a quest'ultima segue estratto conto da cui si evince come la stessa sia inerente al finanziamento n. 18048464, di durata decennale, con capitale assicurato di euro 18.106,37, con premio unico. Con missiva datata 23.2.2022, la CNP vita di IT trasmetteva, con riferimento alla precitata polizza, documento unico di rendicontazione. Con missiva datata
23.02.2022, la trasmetteva al sig. documento unico di rendicontazione relativo al CP_4 Pt_1 contratto CreditExpress Dynamic2, n. 009108071005856, relativo all'anno 2021, con premio unico versato pari ad euro 893,67.
Sono prodotte n. 3 raccomandate, del 18.09.2020, indirizzate dalla IT al sig. , Parte_1 con le quali veniva comunicata la decadenza dal beneficio del termine.
Con la prima, relativa al finanziamento n. CO00000004148048 NDG 40172817, la banca, eseguiti i conteggi alla data del 17.09.2020, comunicava di aver constatato il mancato pagamento da parte del
, di rate scadute, invitando, indi, il predetto al rimborso, entro 15 giorni, di: € 5.504,62, per n. Pt_1
11 rate scadute non pagate, oltre € 264,53, per interessi di mora maturati sullo scaduto;
€12.067,87 quale importo residuo del finanziamento;
per un totale di € 17.837,02, oltre interessi, indennità di mora, spese ed accessori maturati fino all'effettivo ed integrale pagamento. Rappresentava che in caso di pagamento dell'importo specificato al punto 1, entro la scadenza, il contratto di finanziamento si sarebbe mantenuto in essere secondo l'originario piano di ammortamento, in caso contrario, detto contratto si sarebbe inteso risolto senza necessità di ulteriore diffida o messa in mora, con revoca dell'eventuale mandato Sepa e, conseguentemente dell'addebito SDD. Si sarebbe, pertanto, provveduto ad esperire, senza ulteriori comunicazioni, le più opportune azioni giudiziarie, anche nei confronti di eventuali coobbligati.
Con la seconda raccomandata, relativa al finanziamento n. CO00000007295160 NDG 40172817, la banca, eseguiti i conteggi alla data del 17.09.2020, comunicava di aver constatato il mancato
5 pagamento da parte del , di rate scadute, invitando, indi, il predetto, al rimborso, entro 15 Pt_1 giorni, di € 4.294,84 per n. 11 rate scadute non pagate, oltre € 232,25 per interessi di mora maturati sullo scaduto;
€ 5.139,41 quale importo residuo del finanziamento;
per un totale di € 9.666,50, oltre interessi, indennità di mora, spese ed accessori che sarebbero maturati fino all'effettivo ed integrale pagamento. Rappresentava che in caso di pagamento dell'importo specificato al punto 1, entro la scadenza, il contratto di finanziamento si sarebbe mantenuto in essere secondo l'originario piano di ammortamento;
in caso contrario, detto contratto si sarebbe inteso risolto senza necessità di ulteriore diffida o messa in mora, con revoca dell'eventuale mandato Sepa e, conseguentemente dell'addebito SDD. Si sarebbe, pertanto, provveduto ad esperire, senza ulteriori comunicazioni, le più opportune azioni giudiziarie, anche nei confronti di eventuali coobbligati.
Con la terza raccomandata, relativa al finanziamento n. CO00000008048464 NDG 40172817, la banca, eseguiti i conteggi alla data del 17.09.2020, comunicava di aver constatato il mancato pagamento da parte del di rate scadute, invitando il predetto al rimborso, entro 15 giorni, di € Pt_1
3.003,88, per n. 11 rate scadute non pagate, oltre € 151,34 per interessi di mora maturati sullo scaduto;
€ 17.123,67 quale importo residuo del finanziamento;
per un totale di € 20.278,89, oltre interessi, indennità di mora, spese ed accessori che sarebbero maturati fino all'effettivo ed integrale pagamento.
Rappresentava che in caso di pagamento dell'importo specificato al punto 1, entro la scadenza, il contratto di finanziamento si sarebbe mantenuto in essere secondo l'originario piano di ammortamento, in caso contrario;
detto contratto si sarebbe inteso risolto senza necessità di ulteriore diffida o messa in mora, con revoca dell'eventuale mandato Sepa e, conseguentemente dell'addebito
SDD. Si sarebbe, pertanto, provveduto ad esperire, senza ulteriori comunicazioni, le più opportune azioni giudiziarie, anche nei confronti di eventuali coobbligati.
Venendo all'esame del fascicolo del procedimento del monitorio, oltre alla visura camerale di
[...]
risulta prodotto estratto Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 78 del 03.07.2021, Controparte_1 ove è stato pubblicato avviso di cessione dei crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 4 della L. 30 aprile 1999 n. 130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (il "Regolamento") e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La Società comunicava di aver acquistato da UniCredit S.p.A., in forza di un Controparte_1 contratto di cessione di crediti individuabili in blocco, concluso in data 17 giugno 2021, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e con efficacia economica in data
21 giugno 2021 (incluso), pro soluto dal Cedente, tutti i crediti elencati nel suddetto contratto di
6 cessione derivanti da, inter alia, contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carta di credito o altri anticipi di varia natura, nonché dei crediti per il rimborso delle spese legali sostenute dal Cedente che, alla data del 21 giugno 2021, non fossero stati integralmente soddisfatti o comunque estinti o che non avessero formato oggetto di accordi stragiudiziali con il cedente per effetto dei quali era intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e che, alla data del 30 novembre
2020, soddisfacevano taluni criteri, tra cui, tra gli altri, essere originati da UniCredit S.p.A., classificati come “in sofferenza”, inclusi nella lista depositata, a cura e spese del cessionario dei
Crediti, presso il notaio Dott. , Repertorio numero 3710 - Raccolta numero 1255, e Persona_1 ivi consultabile. Si precisava che, unitamente ai crediti oggetto della cessione venivano, altresì, trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico
Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti al Cedente dai contratti richiamati nel suddetto contratto di cessione - che assistevano e garantivano il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
È prodotto atto del 25 maggio 2021 della Dott.ssa , Notaio in Milano, Repertorio n. Persona_1
3633 e Raccolta n. 1224, con il quale ha conferito a procura Controparte_1 Controparte_2 speciale per la gestione, la riscossione ed il recupero dei propri crediti.
Si riscontra in atti verbale di certificazione, per atto Notar Dott. dell'11.10.2021, Persona_2
Repertorio n. 12.180 e Raccolta n. 5.629, redatto su richiesta della con Controparte_1 riguardo all'atto di Cessione del Primo Portafoglio ai sensi dell'Accordo Quadro di cessione di crediti sottoscritto in data 17.06.2021, intercorso tra cedente IT S.p.A. e la cessionaria
[...]
così come riportato mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. Controparte_1
78 del 3.07.2021. Detto Notaio attesta che la documentazione lui esibita era la seguente: la prima e ultima pagina della proposta di contratto di cessione di crediti sottoscritta in data 17.6.2021 dalla cedente;
la prima e ultima pagina dell'accettazione alla proposta di contratto di cessione di crediti sottoscritta in data 17.6.2021 dalla cessionaria;
le rispettive ricevute di consegna e accettazione dell'invio mediante posta elettronica certificata della proposta e accettazione del contratto di cessione dei crediti di cui sopra, inviate, rispettivamente, dalla società cedente alla società cessionaria. Detta documentazione veniva allegata al verbale di certificazione. È allegato, infatti, atto di cessione dei crediti intercorso tra IT s.p.a. e e relative ricevute pec. Controparte_1
Risulta in atti l'estratto della lista dei crediti ceduti (NDG 0000000040172817, nominativo Pt_1
e suo codice fiscale, codice pratica 00000101689605, ,
[...] PartitaIVA_2 PartitaIVA_3
00000101729207, recanti i seguenti importi: € 18.140,16, € 9.892,72, € 20.746,05, € 10.821,77).
7 È prodotta documentazione contrattuale relativa ai finanziamenti erogati in favore del sig. Pt_1 da UniCredit S.p.a.
[...]
In particolare, con riferimento al contratto n. 4148048, si rileva come trattasi di contratto di prestito personale di importo totale pari ad € 33.093,68, da rimborsare mediante la corresponsione di rate mensili di importo pari ad euro 500,42, della durata di 96 mesi, sottoscritto dalle parti in data
03.12.2014. L'importo totale dovuto dal consumatore è stato calcolato in euro 48.040,32, il tasso di interesse fisso risulta pari al 9.90%, il TAEG pari a 10,73%. Tra gli ulteriori costi veniva pattuita la corresponsione di euro 296,75, quale spesa di istruttoria ed euro 82,73 quale imposta, nonché una polizza assicurativa per la protezione del credito personale di euro 3.418,57. All'art. 7 delle condizioni genarli di contratto, rubricato “ritardato pagamento”, si conveniva che il ritardo nel pagamento delle rate avrebbe comportato gravi conseguenze per il cliente quali ad esempio la vendita forzata dei beni e la conseguente segnalazione in banche dati pubbliche e private, nonché sistemi di informazione. Il ritardo, a partire dal giorno di scadenza, avrebbe comportato l'applicazione di interessi di mora in favore di IT nella misura del tasso contrattuale, maggiorato di un punto percentuale in ragione d'anno. All'art. 8, rubricato “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione”, si conveniva che IT, mediante invio di lettera raccomandata e senza preventiva messa in mora, avrebbe potuto dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine ove fossero ricorse le ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., con diritto di risolvere il contratto anche ai sensi dell'articolo
1456 c.c., al verificarsi di: non corrispondenza al vero delle informazioni fornite dal cliente;
mancato pagamento puntuale e integrale a IT di ogni somma alla stessa dovuta a qualsiasi titolo;
mancata osservanza degli obblighi previsti all'art. 4; protesti in capo al cliente o azioni esecutive o conservative nei suoi confronti.
Parimenti, il sig. stipulava con IT contratto n. 7295160. Trattasi di contratto di prestito Pt_1 personale di importo totale pari ad € 18.375,97, da rimborsare mediante la corresponsione di rate mensili di importo pari ad euro 390,44, della durata di 60 mesi. L'importo totale dovuto dal consumatore è stato calcolato in euro 23.429,45, il tasso di interesse fisso risulta pari al 10%, il TAEG pari a 10,48%. All'art. 7 delle condizioni genarli di contratto, rubricato “ritardato pagamento”, si conveniva che il ritardo nel pagamento delle rate avrebbe comportato gravi conseguenze per il cliente quali ad esempio la vendita forzata dei beni e la conseguente segnalazione in banche dati pubbliche e private, nonché sistemi di informazione. Il ritardo, a partire dal giorno di scadenza, avrebbe comportato l'applicazione di interessi di mora in favore di IT nella misura del tasso contrattuale, maggiorato di un punto percentuale in ragione d'anno. All'art. 8, rubricato “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione”, si conveniva che IT, mediante invio di lettera raccomandata e senza preventiva messa in mora, avrebbe potuto dichiarare il cliente decaduto dal
8 beneficio del termine ove fossero ricorse le ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., con diritto di risolvere il contratto anche ai sensi dell'articolo 1456 c.c., al verificarsi di: non corrispondenza al vero delle informazioni fornite dal cliente;
mancato pagamento puntuale e integrale a IT di ogni somma alla stessa dovuta a qualsiasi titolo;
mancata osservanza degli obblighi previsti all'art. 4; protesti in capo al cliente o azioni esecutive o conservative nei suoi confronti.
Il terzo contratto, n. 8048464, stipulato il 02.09.2017 dal sig. con la IT, è anch'esso un Pt_1 contratto di prestito personale dell'importo di € 21.329,30, da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di euro 273,08, di cui euro 234,14 relativi al prestito personale e 38,94 euro relativi al premio di polizza assicurativa, per un totale per la polizza di euro 3.041,87. L'importo totale dovuto dal consumatore è stato calcolato in euro 32.775,70, il tasso di interesse fisso risulta pari al 9,25%, il
TAEG pari a 14,11%. All'art. 7 delle condizioni genarli di contratto, rubricato “ritardato pagamento”, si conveniva che il ritardo nel pagamento delle rate avrebbe comportato gravi conseguenze per il cliente quali ad esempio la vendita forzata dei beni e la conseguente segnalazione in banche dati pubbliche e private, nonché sistemi di informazione. Il ritardo, a partire dal giorno di scadenza, avrebbe comportato l'applicazione di interessi di mora in favore di IT nella misura del tasso contrattuale, maggiorato di un punto percentuale in ragione d'anno. All'art. 8, rubricato “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione”, si conveniva che IT, mediante invio di lettera raccomandata e senza preventiva messa in mora avrebbe potuto dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine ove fossero ricorse le ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., con diritto di risolvere il contratto anche ai sensi dell'articolo 1456 c.c., al verificarsi di: non corrispondenza al vero delle informazioni fornite dal cliente;
mancato pagamento puntuale e integrale a IT di ogni somma alla stessa dovuta a qualsiasi titolo;
mancata osservanza degli obblighi previsti all'art. 4; protesti in capo al cliente o azioni esecutive o conservative nei suoi confronti.
Sono prodotti n. 4 estratti conto di IT, dal 27.11.2020 al 30.06.2021, certificati come da
“Dichiarazione ex art. 50 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993”, riferiti all'NDG 40172817 ed ai rapporti: n. 14148048, con saldo finale a sofferenza pari a 18.140,16; n. 17295160, con saldo finale a sofferenza pari ad euro 9.892,72; n. 18048464, con saldo finale a sofferenza pari ad euro 20.746,05;
n. 4212734, con saldo finale a sofferenza pari ad euro10.821,77. Quest'ultimo estratto appare riferirsi al contratto di conto corrente su cui, in relazione ai contratti sottoscritti, venivano accreditate e addebitate le somme inerenti ai finanziamenti personali ottenuti.
Dunque, il credito vantato nei confronti del sig. , per come deduce parte opposta, Parte_1 ammonta complessivamente ad € 59.600,70.
Con missiva, datata 22/07/2021, inoltrata al signor a mezzo raccomandata A/R, ricevuta in Pt_1 data 04/08/2021, come da avviso di ricevimento allegato, avente ad oggetto cessione pro-soluto
9 credito di euro 59.600,70, NDG 0000000040172817, Rif. Contratto: 00000101689604;
00000101689605; 00000101689606 ; 00000101729207, la comunicava al predetto Controparte_2 che, in data 21/06/2021, UniCredit S.p.A. nell'ambito di una cessione di portafoglio di crediti pecuniari in blocco, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993 e dell'art. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99, aveva ceduto alla il credito vantato nei suoi confronti. Informava, dunque, Controparte_1 detto debitore che la in qualità di nuovo titolare del credito, aveva Controparte_1 provveduto a conferire mandato alla società per il recupero della posizione. Controparte_2
Rappresentava che, alla data di cessione, il debito del nei di loro confronti ammontava ad Pt_1 euro 59.600,70, di cui euro 58.695,85 per capitale ed euro 904,85 per interessi. Informava il sig.
che gli obblighi di pubblicità della suddetta cessione erano stati assolti mediante la Pt_1 pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 78 del
03/07/2021, contrassegnata dal codice redazionale TX21AAB7502, in conformità a quanto disposto dall'art. 58, secondo comma, del D.lgs. 385/1993 e che, con la sottoscrizione del contratto di cessione sopra menzionato, diventava l'unica titolare del credito vantato, venendo Controparte_1 così a cessare ogni diritto di UniCredit S.p.A. in relazione al summenzionato credito.
In via preliminare, anche se non oggetto di contestazione alcuna, si rileva la tempestività della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo.
La società opposta nel proprio atto costitutivo conferma e non contesta, ex art. 115 c.p.c., di aver proceduto alla notifica del ricorso monitorio e del relativo provvedimento ingiuntivo in data
3.11.2022 (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione, punto n. 2.). CP_ Pertanto, poiché l'opponente ha provveduto alla notifica dell'atto di citazione in opposizione a in data 12.12.2022, come da ricevute pec di consegna all'uopo allegate, ne consegue la tempestività dell'opposizione proposta.
Tanto precisato, occorre chiarire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore con il ricorso monitorio (cfr.
Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001). Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia che la qualità di attore in senso sostanziale spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che il creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, deve
10 dimostrare la sua esistenza, mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia, infatti, come un ordinario procedimento di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto monitorio, ma si estende all'accertamento della fondatezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Pertanto, il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte, ancorché il decreto monitorio sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto. Quindi, l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr. in questo senso, tra le altre, Cass. civ. n. 15026/2005;
Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002).
È, poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento. Invece, il debitore convenuto (nella specie, la parte opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza, cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del
20.01.2015 n. 826). Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
11 Con specifico riferimento, poi, al giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo con cui è stato intimato il pagamento di un credito, la parte opposta (quale creditrice) assolve il proprio onere probatorio con la produzione del contratto allo stesso sotteso e della relativa documentazione contabile, mentre spetta all'opponente (quale debitore) contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato, la sua infondatezza e l'erroneità delle annotazioni riportate negli estratti contabili. In ogni caso, a nulla rileva la contestazione generica del valore probatorio della documentazione esibita, così come non costituisce una valida eccezione l'asserzione di pagamenti eseguiti e non contabilizzati di cui non se ne fornisca prova documentale (cfr. al riguardo, ex multis,
Tribunale Roma sez. VI del 13.03.2012 n. 5283, secondo cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione di un credito, comporta oneri probatori diversi incombenti sulle parti in causa. Parte opposta, il creditore, deve dimostrare la sussistenza del credito. Parte opponente, il debitore, deve contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria. Pertanto, l'istituto bancario, in quanto creditore, assolve il proprio onere con la produzione dei contratti di conto corrente, apertura di credito ed estratto conto contenente le operazioni effettuate, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Parte debitrice dovrebbe eccepire e provare l'eventuale erroneità di singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto. Tale non può ritenersi la contestazione generica del valore probatorio della documentazione esibita, così come non costituiscono valida eccezione l'asserzione di pagamenti eseguiti e non contabilizzati di cui non se ne fornisca prova documentale”).
In base agli atti di causa, la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi fondata, sicché l'opposizione spiegata va rigettata con conseguente conferma e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Il debitore opponente, nel contestare, seppur in via del tutto generica, i rapporti contrattuali posti a fondamento della pretesa creditoria, i tassi applicati e la mancata notifica dell'intervenuta cessione del credito, non chiede la restituzione di somme indebitamente versate, né avanza alcuna richiesta di risarcimento danni.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il suo riconoscimento ad opera del convenuto o lo svolgimento, da parte di quest'ultimo, di difese incompatibili con la sua negazione.
Invero, come rilevato dalla recente giurisprudenza di legittimità, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di
12 dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. civ. sez. VI del 5.11.2020 n. 24798, nonché in senso conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 22.02.2022 n. 5857).
La Suprema Corte, peraltro, di recente, ancora una volta, con la sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024, ha affrontato il tema dei requisiti probatori necessari a dimostrare l'avvenuta cessione del credito e, di conseguenza, la legittimazione del cessionario.
La citata sentenza si basa principalmente sulla normativa relativa alla cessione di crediti bancari in blocco, art. 58 TUB, quale quella avvenuta nel caso di specie, che consente agli istituti di credito di cedere in blocco l'intero portafoglio crediti, anche in assenza dell'assenso dei debitori ceduti, a condizione che venga data loro adeguata comunicazione. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, ha chiarito che l'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 del codice civile, può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma (Cass. ord. n.
20495/2020).
Tuttavia, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, seppur esenta dalla notificazione della cessione al debitore ceduto, a parere della Corte di legittimità, non è stata considerata sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito. La Corte ha quindi enunciato il seguente principio: “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. civ., sent. n.
3405 del 6 febbraio 2024; in senso conf. Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884;
Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Ebbene, con riferimento al caso di cui al presente giudizio, si rileva, innanzitutto, che l'opponente non contesta nello specifico la titolarità del credito in capo all'opposta (tant'è che nell'atto di opposizione il predetto disquisisce in ordine a detta cessione e come la medesima avrebbe riguardato
13 nello specifico la posizione debitoria del sig. identificata al n. NDG 0000000040172817), ma, Pt_1 piuttosto, eccepisce che la stessa non gli sia stata regolarmente comunicata.
In ogni caso, fermo restando quanto sopra precisato, dall'esame complessivo del materiale probatorio allegato in atti appare non esservi dubbio alcuno in ordine alla titolarità del credito in capo all'opposta.
Nella specie, infatti, per come sopra evidenziato, risulta essere, all'uopo, allegato in atti (cfr. all. 2 fascicolo monitorio), oltre alla visura camerale di estratto Gazzetta Ufficiale, Controparte_1
Parte Seconda, n. 78 del 03.07.2021, ove è stato pubblicato l'avviso di cessione dei crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 4 della L. 30 aprile 1999 n. 130 (la
"Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il "Testo Unico Bancario"); forma di pubblicità con la quale la ha Controparte_1 dato atto di aver acquistato da UniCredit S.p.A., in forza di un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco, concluso in data 17 giugno 2021, tutti i crediti elencati nel suddetto contratto di cessione, tra cui crediti derivanti da contratti di prestito personale e scoperti di conto corrente, quali quelli per cui è causa. Per garantire la migliore individuabilità di detti crediti, in G.U. si precisava che erano oggetto di cessione in blocco i crediti che alla data del 30 novembre 2020, soddisfacevano, taluni criteri, tra cui, tra gli altri, essere originati da UniCredit S.p.A., classificati come “in sofferenza”, inclusi nella lista depositata, a cura e spese del cessionario dei Crediti, presso il notaio Dott. , Repertorio numero 3710 - Raccolta numero 1255, e ivi consultabile. Persona_1
Non solo la pubblicazione in Gazzetta comprova l'intervenuta cessione, ma la prova dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti, con conseguente trasferimento dei medesimi in capo alla cessionaria, si ravvisa anche nell'ulteriore documentazione prodotta dall'opposta, tra cui il verbale di certificazione, per atto Notar Dott. dell'11.10.2021, Repertorio n. 12.180 e Persona_2
Raccolta n. 5.629, redatto su richiesta della con riguardo all'atto di Cessione Controparte_1 del primo portafoglio ai sensi dell'accordo quadro di cessione di crediti sottoscritto in data
17.06.2021, intercorso tra cedente IT S.p.A. e la cessionaria così come Controparte_1 riportato mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 78 del 3.07.2021. In particolare, nella precitata certificazione notarile (cfr. all. 4 fascicolo monitorio), il notaio rogante attesta l'autenticità della documentazione esibitagli.
Non vi sono dubbi, anche in ragione della coincidenza degli importi ivi riportati, che l'estratto della lista dei crediti ceduti, prodotto in atti, si riferisca alle posizioni debitorie del sig. . Invero, dal Pt_1 compendio probatorio in atti risulta, in maniera chiara ed inequivoca, che la posizione debitoria in capo al sig. è identificata espressamente con il seguente identificativo NDG Pt_1
0000000040172817. Nell'estratto della lista dei crediti, a detto identificativo segue poi l'indicazione del nominativo del sig. e il suo codice fiscale, cui ineriscono i seguenti crediti: Parte_1
14 “codice pratica 00000101689604, 00000101689605, 00000101689606, 00000101729207, recanti i seguenti importi € 18.140,16, € 9.892,72, € 20.746,05, € 10.821,77)”.
Va evidenziato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10200 del
2021).
Ne consegue che dubbio alcuno appare ricorrere in ordine alla titolarità attiva in capo all'opposta.
Peraltro, dalle deduzioni di parte opponente in ordine al fenomeno successorio verificatisi nella titolarità del credito vantato dalla emerge come la medesima, nel Controparte_1 confermare e, indi, non contestare, l'avvenuta cessione, si limiti unicamente a dolersi del fatto che l'intervenuta cessione non gli sarebbe stata giammai comunicata, asserendo che quanto documentato in atti non sarebbe stato recapitato al . Pt_1
La parte opponente, con riguardo all'operazioni di cessione del credito, non contesta, infatti, che la stessa sia avvenuta o che abbia incluso il proprio debito, quindi la titolarità del credito in capo all'opposta, ma si limita a contestarne la comunicazione nei suoi confronti.
Detta ultima circostanza risulta essere, peraltro, smentita dalle allegazioni documentali della società opposta.
Infatti, la già sin dall'avvio del procedimento monitorio, ha dimostrato di Controparte_1 aver provveduto a dare comunicazione al sig. dell'intervenuta cessione pro soluto del credito Pt_1 di € 59.600,70, NDG 0000000040172817, vantato nei suoi confronti, proprio a mezzo della sopracitata raccomandata, datata 22.7.2021, munita di avviso di ricevimento sottoscritto in data
4.08.2021 (cfr. all. 14 fascicolo monitorio). Ancora più nel dettaglio, con racc. A/R n. 61840070858-
2, del 22/07/2021, avente ad oggetto cessione pro-soluto credito di euro 59.600,70, NDG
0000000040172817, Rif. Contratto: 00000101689604; 00000101689605; 00000101689606;
00000101729207, la comunicava al sig. che, in data 21/06/2021, UniCredit Controparte_2 Pt_1
S.p.A. nell'ambito di una cessione di portafoglio di crediti pecuniari in blocco - ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993 e dell'art. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99, aveva ceduto alla Controparte_1
una società del gruppo , il credito vantato nei suoi confronti. Informava, dunque, detto
[...] CP_1 debitore che la in qualità di nuovo titolare del credito, aveva provveduto a Controparte_1 conferire mandato alla scrivente società associata EC (Unione Nazionale Controparte_2
Imprese a Tutela del Credito), per il recupero della posizione, rappresentando che, alla data di cessione, il debito del nei di loro confronti ammontava ad euro 59.600,70, di cui euro Pt_1
58.695,85 per capitale ed euro 904,85 per interessi. Informava, inoltre, il predetto debitore ceduto che
15 gli obblighi di pubblicità della suddetta cessione erano stati assolti mediante la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 78 del 03/07/2021, contrassegnata dal codice redazionale TX21AAB7502, in conformità a quanto disposto dall'art. 58, secondo comma, del D.lgs. 385/1993 e che, con la sottoscrizione del contratto di cessione sopra menzionato, diventava l'unica titolare del credito vantato, venendo così a Controparte_1 cessare ogni diritto di UniCredit S.p.A. in relazione al menzionato credito.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 del codice civile, può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma (Cass. ord. n. 20495/2020).
Nel caso in esame, detta cessione, oltre che essere stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, risulta essere stata all'uopo anche comunicata al debitore, ossia al sig. , per il tramite della Parte_1 citata raccomandata.
Va precisato che, secondo l'art. 214 c.p.c. “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”.
“Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI,
05/06/2014)” (cfr. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 17313 del 17 giugno 2021).
Dal tenore letterale dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, invero, si rileva come parte opponente, in punto di comunicazione della cessione del credito, si sia limitata, con un mero accenno, del tutto generico, a dedurre di non essere firmataria delle ricevute inerenti alle comunicazioni di cessione che asserisce, peraltro, non recare l'indicazione della qualità del sottoscrittore e dei singoli rapporti ceduti, senza null'altro precisare a tal riguardo. Indi, non solo l'opponente muove, dunque, una contestazione del tutto generica, frammista, proprio come sostiene la Cassazione, ad altre difese,
16 ma il medesimo non fa specifico riferimento alcuno né alla sottoscrizione che si intende disconoscere, né comunque al documento specifico e al profilo di esso che ha inteso contestare.
La Suprema Corte ha affermato che per l'atto stragiudiziale di costituzione in mora si applica la disciplina di cui all'art. 1335 c.c. Richiamando a supporto delle proprie argomentazioni taluni precedenti (Cass. n. 12954 del 2007; Cass. n. 13488 del 2011), ha chiarito che, quando l'intimazione
è stata spedita attraverso il servizio postale, mediante raccomandata, della relativa ricezione da parte del destinatario può essere fornita prova anche “sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, essendo quest'ultimo onerato di provare di non averne avuto conoscenza senza sua colpa” (cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 28/11/2013
n° 26708; Cass. n. 13651 del 2006).
Pertanto, nella notificazione a mezzo del servizio postale il perfezionamento della notifica non sempre coincide con il materiale recapito o ritiro del piego raccomandato da parte del notificato, ma, nonostante ciò, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (Cass. n. 10058 del 27 aprile 2010;
Cass. n. 13651 del 13 giugno 2006; Cass. n. 10926 del 24 M. 2005). Trattasi, dunque, di presunzione iuris tantum (art. 1335 c.c.).
“Nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso” (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 30787 del 26 novembre 2019).
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3312/2023 del 18.08.2023, riprendendo quanto già asserito dalla
Suprema Corte con l'ordinanza n. 9427 del 05.04.2023, afferma che “ove l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, esso deve ritenersi ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. Tale presunzione può essere superata solo tramite la prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
In ogni caso, la notifica al debitore ceduto dell'avvenuta cessione può ritenersi eseguita, stante la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla G.U., e, comunque, atteso che la notificazione della cessione “non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante
l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020.
Tanto premesso e argomentato, la spiegata opposizione è infondata.
17 Per quanto concerne le doglianze con cui l'opponente ha contestato la esigibilità e la certezza del credito ingiunto, siccome non congruamente provato, se non in base alle sole certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 50 TUB (cfr. all. 10-13 fascicolo monitorio) che conterebbero una erronea ricostruzione del credito, in primo luogo, va osservato come le stesse siano generiche e del tutto prive di riscontro probatorio.
Le difese di parte opponente, infatti, non si collocano sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione), ma configurano altrettante eccezioni ex art. 2697, comma 2, c.c. (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421). Sicché, qualora nessun fatto estintivo o modificativo del rapporto dedotto in giudizio risulti specificamente allegato e provato dal debitore opponente, l'opposizione va rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo (cfr., in questo senso, tra le altre, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale
Salerno dell'11.11.2015 n. 4736, Tribunale Lucca del 2.12.2015 n. 2095, Tribunale Arezzo n. 34 dell'11.01.2017). Quindi, con specifico riferimento al decreto ingiuntivo avente ad oggetto (come nella specie) la contestazione di un credito, il creditore assolve il proprio onere con la produzione dei contratti e degli estratti conto contenenti le operazioni eseguite, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. A fronte di ciò, spetta alla parte opponente, quale debitrice, contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato, l'eventuale erroneità delle singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto certificati (cfr., in tal senso, ex multis, Tribunale Roma sez. VI del 13.03.2012 n. 5283).
In considerazione di tanto, le contestazioni mosse da sono evidentemente generiche, Parte_1 oltre che prive di adeguato riscontro probatorio. Infatti, come osservato anche dall'opposta, le anzidette censure si sono risolte in vaghe ed indefinite asserzioni, rimaste tali nel corso del giudizio.
Non è stata fornita alcuna specifica allegazione e debita prova delle ragioni sottese alle medesime, anche indicando l'entità degli importi che sarebbero stati indebitamente applicati e gli errori eventualmente riscontrati negli estratti conto certificati ex art. 50 TUB depositati in atti. Invero,
l'opponente avrebbe dovuto specificamente indicare (mediante un congruo supporto motivazionale) nell'atto introduttivo del giudizio o, al più, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., peraltro neppure depositata, i fatti costitutivi delle eventuali illegittimità riscontrate, con la debita cristallizzazione del thema decindendum, anche al fine di consentire alla controparte l'esercizio del proprio diritto di difesa (cfr. al riguardo, ex plurimis, Tribunale Roma sez. XVII del 2.08.2019 n.
15979, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è giudizio a cognizione ordinaria, parte opponente pur essendo attrice in senso formale, è convenuta in senso sostanziale mentre parte opposta, sebbene convenuta in senso formale, è attrice in senso sostanziale;
fatta tale doverosa premessa si evidenzia che sebbene il ricorrente è tenuto a dare prova del fatto costitutivo
18 della sua pretesa, l'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica, essendo egli tenuto
a proporre tutte le sue difese, quale convenuto in senso sostanziale (ai sensi del comma uno dell'articolo 167 c.p.c.), prendendo posizione specifica sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”; nonché, in senso conforme, Tribunale Milano sez. VII del 22.10.2018 n. 10657, secondo cui “la mancata presa di posizione specifica ex art. 115 c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio.
Pertanto…una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici”).
La creditrice opposta ha, invece, congruamente assolto gli oneri probatori gravanti a suo carico, stante la produzione, tra l'altro, già in sede monitoria, dei contratti di finanziamento sottoscritti dall'opponente e dei relativi estratti conto certificati ex art. 50 TUB.
La infatti, al fine di comprovare l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, ha allegato, CP_1 già nel giudizio sommario, i tre contratti di prestito personale e, in particolare: contratto n. 4148048, contratto di prestito personale, avente quale destinazione d'uso “consolidamento del debito”, di importo totale pari ad € 33.093,68, con importo richiesto pari ad euro 29.675,11 e importo erogato pari a euro 14.000,00, da rimborsare mediante la corresponsione di rate mensili di importo pari ad euro 500,42, della durata di 96 mesi, sottoscritto dalle parti in data 03.12.2014. L'importo totale dovuto dal consumatore è stato calcolato in euro 48.040,32, il tasso di interesse fisso risulta pari al
9.90%, il TAEG pari a 10,73%. Tra gli ulteriori costi, all'art. 7 delle condizioni genarli di contratto, rubricato “ritardato pagamento”, si conveniva che il ritardo nel pagamento delle rate avrebbe comportato l'applicazione di interessi di mora in favore di IT nella misura del tasso contrattuale, maggiorato di un punto percentuale in ragione d'anno; contratto n. 7295160, contratto di prestito personale avente quale destinazione d'uso “consolidamento deb+liquidità”, di importo totale pari ad € 18.375,97, con importo richiesto di pari valore e importo erogato pari ad euro 10.000,00, da rimborsare mediante la corresponsione di rate mensili di importo pari ad euro 390,44, della durata di
60 mesi, sottoscritto dalle parti in data 21.10.2016. L'importo totale dovuto dal consumatore è stato calcolato in euro 23.429,45, il tasso di interesse fisso risulta pari al 10%, il TAEG pari a 10,48%.
All'art. 7 delle condizioni genarli di contratto, rubricato “ritardato pagamento”, anche in questo caso si conveniva che il ritardo, a partire dal giorno di scadenza, avrebbe comportato l'applicazione di interessi di mora in favore di IT nella misura del tasso contrattuale, maggiorato di un punto percentuale in ragione d'anno; contratto n. 8048464, stipulato il 02.09.2017 dal sig. con la Pt_1
19 IT, anch'esso contratto di prestito personale, con destinazione d'uso “consolidamento deb+liquidità”, dell'importo di € 21.329,30, con importo richiesto pari ad euro 18.106,37 e importo erogato pari ad euro 10.000,00, da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di euro 273,08, di cui euro 234,14 relativi al prestito personale e 38,94 euro relativi al premio di polizza assicurativa, per un totale per la polizza di euro 3.041,87. L'importo totale dovuto dal consumatore è stato calcolato in euro 32.775,70, il tasso di interesse fisso risulta pari al 9,25%, il TAEG pari a 14,11%. Anche in tal caso, all'art. 7 delle condizioni genarli di contratto, rubricato “ritardato pagamento”, si conveniva che il ritardo nel pagamento, a partire dal giorno di scadenza, avrebbe comportato l'applicazione di interessi di mora in favore di IT nella misura del tasso contrattuale, maggiorato di un punto percentuale in ragione d'anno.
La ha allegato n. 4 estratti conto di IT, dal 27.11.2020 al 30.06.2021, certificati come da CP_1
“Dichiarazione ex art. 50 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993”, riferiti all'NDG 40172817 ed ai rapporti: n. 14148048, con saldo finale a sofferenza pari a 18.140,16; n. 17295160, con saldo finale a sofferenza pari ad euro 9.892,72; n. 18048464, con saldo finale a sofferenza pari ad euro 20.746,05;
n. 4212734, con saldo finale a sofferenza pari ad euro10.821,77, quest'ultimo relativo al c/c citato.
Da detta documentazione, dunque, risulta che il credito vantato nei confronti del sig. Parte_1 ammonta complessivamente ad € 59.600,70.
Ordunque, poiché il prestito per consolidamento debiti è un tipo di finanziamento che permette di unificare diversi prestiti in corso, o altri tipi di debiti, in un unico prestito con una rata mensile singola, spesso con l'obiettivo di ridurre l'importo complessivo della rata o migliorare le condizioni di rimborso, prive di pregio si appalesano le contestazioni mosse dall'opponente sul punto, il quale, nonostante sia evidente che il medesimo abbia sottoscritto tutti i contratti summenzionati, accettando, peraltro, le condizioni ivi riportate ed essendo, pertanto, a conoscenza di quanto pattuito, siccome espressamente indicato in contratto, tuttavia, afferma genericamente l'erroneità dei saldi riportati nei singoli estratti, asserendo che, a fronte di somme erogate inferiori, sarebbe stato certificato un saldo superiore che, a suo dire, non avrebbe tenuto conto di importi già versati di cui, tuttavia, non offre alcun supporto probatorio, nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
Con specifico riguardo, poi, all'estratto conto certificato ex art. 50 T.u.b. (già prodotto dall'opposta in sede monitoria), la recente giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare
l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo
20 insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte” (cfr. Cass. civ. sez. III del 10.05.2024 n. 12818).
In considerazione del citato principio giurisprudenziale, vanno pertanto disattese, alla luce del compendio probatorio in atti, le contestazioni mosse dall'opponente in ordine alla valenza probatoria degli estratti di saldaconto, corredati da certificazione resa ai sensi dell'art. 50 Tub, prodotti dall'opposta in sede monitoria. L'estratto di saldaconto è una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, mentre l'ordinario estratto conto
è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo.
Comunque, “la disposizione contenuta nel co. 1 dell'art. 1832 c.c., ai sensi del quale si deve ritenere approvato l'estratto di conto corrente in difetto di tempestive contestazioni della parte cui sia stato trasmesso, salva l'impugnazione prevista nel secondo comma - diretta unicamente a far correggere i vizi formali e non sostanziali del conto - sottintende una presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto tra i soggetti del relativo rapporto obbligatorio. Tale presunzione di veridicità che è applicabile anche ai rapporti bancari in conto corrente in forza dell'espresso richiamo operato dall'art. 1857 c.c. alla predetta norma dell'art. 1832 c.c., - ed altresì applicabile ai documenti contabili con caratteristiche equipollenti come le "schede" del conto corrente (su cui Cass.
2.4.1985 n. 2249;
12.9.1990 n. 9427) - comporta che solo una contestazione puntuale e precisa da parte del debitore opponente può consentire la messa in discussione del salda-conto e di conseguenza può giustificare un accertamento contabile da parte del giudice. In altri termini, in base ad una consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 20.7.1967 n. 1860 e successive) le risultanze dell'estratto di conto corrente,
(il vecchio codex accepti et expensi) allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldo, hanno efficacia probatoria, quale prova scritta, non solo ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma hanno efficacia, fino a prova contraria, anche nell'eventuale giudizio di opposizione. Con la conseguenza che le risultanze stesse possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specificamente dirette contro determinate annotazioni da parte dell'opponente debitore il quale non si limiti ad un mero rifiuto del conto o ad una generica contestazione ovvero alla enunciazione di nulla dovere all'istituto bancario (Cass. 12.9.1990 n. 9427; 1.8.1987 n. 6656;
29.1.1982 n. 575; 5.1.1981 n. 23; 20.7.1967 n. 1869; 11.3.1966 n. 694).” (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. I del 7.03.1992 n. 2765)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2765 del 1992).
L'opponente nell'atto introduttivo del giudizio si è limitato a contestare, in modo vago e generico, la rilevanza probatoria degli estratti di saldaconto, asserendo che gli stessi fornirebbero una rappresentazione errata della situazione creditoria. Infatti, rispetto alla predetta produzione documentale, alcuna specifica contestazione è stata prospettata dall'opponente mediante
21 l'indicazione, tra l'altro, di eventuali errori riscontrati negli estratti conto depositati in atti. Invero,
l'opponente avrebbe dovuto specificamente indicare (mediante un congruo supporto motivazionale) nell'atto introduttivo del giudizio, prima difesa successiva al deposito della documentazione ex adverso prodotta già nella fase monitoria, le eventuali illegittimità riscontrate.
Peraltro, nei contratti di finanziamento posti a base del credito ingiunto risultano indicati con congrua specificazione gli oneri economici pattuiti e, comunque, considerato quanto asserito in via del tutto generica dall'opponente circa l'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello soglia, si precisa che anche tale contestazione deve essere specifica.
Come chiarito dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
“La contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass. Sez. sesta civile, ord. 30.01.2018 n.2311)
Il debitore, dunque, non può, come nel caso di specie, limitarsi a contestare, in maniera generica, l'an o il quantum del credito, né la CTU può essere utilizzata quale strumento volto a sopperire a carenze assertive, prima ancora che probatorie, della parte.
Indi, non si sarebbe potuto sopperire alle anzidette lacune mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile (peraltro non richiesta). La consulenza tecnica d'ufficio, come noto, non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, sicché non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume;
quindi, è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 30.01.2014 n. 2072). Alla luce di quanto sinora rilevato, non può ritenersi, anche a fronte della produzione documentale compiuta dall'opposta, che l'opponente abbia prospettato contestazioni (specifiche e circostanziate) idonee a supportare i motivi di doglianza denunciati, nonché a superare la presunzione di veridicità contabile e l'efficacia probatoria che connota le risultanze degli estratti di saldaconto depositati in atti.
22 In ultimo, si rileva l'infondatezza della generica eccezione di prescrizione del credito che parte opponente si limita a sollevare solo in sede di conclusioni della spiegata opposizione.
Ebbene, nel caso di specie deve applicarsi il termine di prescrizione ordinario di dieci anni, decorrente dalla scadenza dell'ultima rata prevista e valevole tanto per il capitale, quanto per gli interessi, corrispettivi e moratori. Ciò in ragione, secondo pacifica giurisprudenza, dell'unicità del debito sorto dalla stipula di un contratto di finanziamento, a nulla rilevando, ai fini della prescrizione, la sua rateizzazione in più versamenti periodici (cfr., infatti, in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale di dieci anni dalla scadenza dell'ultima rata ed alla natura unitaria del debito, ex plurimis, Cass. civ. sez. II del 27.11.2009 n. 25047 e Cass. civ. sez. III del 30.08.2011 n. 17798; nonché, rispetto all'applicazione dello stesso termine decennale anche agli interessi, sia corrispettivi che moratori, tra le altre, Cass. civ. sez. I dell'8.08.2013 n. 18951). Quindi, considerata l'ultima rata dei contratti di finanziamento posti a base del credito oggetto di ingiunzione, alcuna prescrizione decennale nel caso di specie sarebbe giammai maturata.
Si aggiunga, peraltro, che dal compendo probatorio in atti risulta come la stessa parte opponente abbia all'uopo allegato delle missive ricevute da IT tra il 2016 e il 2018 e inerenti ai suddetti rapporti contrattuali.
Inoltre, con missive datate 18.09.2020, allegate da parte opposta, quest'ultima provvedeva a comunicare al sig. , per ogni singolo rapporto contrattuale indicato, l'ammontare delle rate Pt_1 scadute e la conseguente decadenza dal beneficio del termine. Tali missive non risultano essere state contestate da parte opponente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Giova, in ogni caso, precisare che, anche in assenza delle stesse, la prescrizione sarebbe stata interrotta con la notifica del decreto oggetto di opposizione.
Alla luce di tutto quanto argomentato e rilevato, l'opposizione proposta dal sig. va Parte_1 disattesa, siccome infondata, con conferma e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo n.
333/2022 del 10.10.2022, r.g. 1112/2022.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di parte opponente, la quale deve essere condannata alla rifusione delle medesime in favore dell'opposta, liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 52.001 a € 260.000), con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria, in concreto limitata al deposito della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. di parte opposta, e di quelli medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1634/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
23 1. rigetta l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo n. 333/2022 del 10.10.2022, emesso dal Tribunale di Paola all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 1112/2022 r.g.;
2. condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta, in p.l.r.p.t., le spese di lite del presente procedimento di opposizione che si liquidano in € 11.268,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Paola lì, 12.07.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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