Art. 834. Disposizioni comuni 1. Salvo diversa disposizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, comma 1, se nei ruoli di transito non vi sono posti disponibili, l'ufficiale e' trasferito in soprannumero e l'eccedenza e' riassorbita al verificarsi della prima vacanza. Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore alla data del trasferimento. 2. Nei casi di transito tra ruoli sono considerati validi ai fini dell'avanzamento i periodi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.
Articolo 834 del Codice dell'ordinamento militare
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Articolo 834 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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