Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00327/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01231/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1231 del 2025, proposto dal prof.ssa KA Piscitello, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Giovanni Rotelli e Margaret Piscitello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 180/2024, pubblicata il 9.04.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. RA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, con la sentenza n. 180/2024, pubblicata il 9.04.2024, ha:
-condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire, in favore della ricorrente prof.ssa KA Piscitello, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121°, della L. n. 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
-condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 400,00, oltre a spese generali iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
2. La predetta sentenza:
-non è stata oggetto di impugnazioni;
-è stata notificata in forma esecutiva l’11 aprile 2024, presso gli indirizzi di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Avvocatura dello Stato (uffgabinetto@postacert.istruzione.it; dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it; ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it").
3. La prof.ssa KA Piscitello ha quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di:
-ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 180/2024, e quindi di corrispondere alla parte ricorrente l’importo nominale di € 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
-nominare sin d’ora, per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
-condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4°, lett. e), del cod. proc. amm.;
-condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente procedura, oltre accessori di legge, ed oltre alla restituzione del contributo unificato versato, somme tutte da distrarsi in favore degli avv.ti Paolo Giovanni Rotelli e Margaret Piscitello dichiaratisi antistatari.
4. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. All’esito della camera di consiglio del 29 gennaio 2026 il Tribunale ha assunto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla certificazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Vicenza il 3 luglio 2025;
-all’avvenuta notifica, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 11.4.2024, della sentenza ottemperanda, e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1°, lett. c), del cod. proc. amm.. Infatti quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha ad oggi fornito elementi tesi a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe e in particolare di provvedere a costituire in favore della prof.ssa KA Piscitello, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, una carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121°, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta carta della somma pari a complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa.
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In conformità alle richieste della ricorrente occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta, che viene individuato ratione muneris nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (MIM), con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente nell’ulteriore termine di 60 giorni.
10. Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento dell’Amministrazione, non ravvisa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4°, lett. e), del cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .
11. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, con la precisazione che non è dovuta la restituzione del contributo unificato atteso che la parte ricorrente non lo ha versato producendo dichiarazione di esenzione per motivi di reddito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
1) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare attuazione alla sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 180/2024, pubblicata il 9 aprile 2024, provvedendo a costituire in favore della prof.ssa KA Piscitello, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, una carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado istituita dall’art. 1, comma 121°, della L. 13 luglio 2015 n. 107, con accredito sulla detta carta della somma pari a complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
2) nomina quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (MIM), o il dirigente dallo stesso delegato, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
3) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente lite, che liquida in € 800,00, oltre a i.v.a., c.p.a., rimborso spese generali nella misura di legge, spese tutte distratte in favore degli avv.ti Paolo Giovanni Rotelli e Margaret Piscitello, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
RA AV, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AV | Ida AI |
IL SEGRETARIO