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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/07/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 171/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 171/2019
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Parte_1 C.F._1
Cafueri, presso il cui studio in Francavilla Fontana, alla via Carlo Pisacane è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO
(CF. , (CF. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), (CF. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
(CF. ) rappresentati e difesi dall'avv. Cosimo Lippolis, presso il cui studio C.F._5
in Francavilla Fontana alla via Bottari sono elettivamente domiciliati
parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale d'udienza del 24.04.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha a oggetto la domanda di accertamento della violazione delle distanze legali e urbanistiche proposta da proprietaria dell'immobile sito in Francavilla Parte_1
Fontana, via Laura, n. 122, nei confronti dei vicini Controparte_1 Parte_4
e , proprietari dell'immobile sito in Francavilla Fontana, via Parte_2 Parte_3
Laura, n. 124, tutt'oggi allo stato rustico, con conseguente domanda di demolizione delle opere
Pag. 1 a 6 realizzate illegittimamente in occasione della ristrutturazione svolta dai nel 2015 e di CP_1 risarcimento del danno.
2. In particolare, ha agito in giudizio, con atto di citazione regolamento Parte_1 notificato l'8.01.2019, dopo che, in sede di mediazione, i hanno parzialmente CP_1 riconosciuto le difformità edilizie senza intraprendere, però, alcuna rimozione.
L'attrice ha indicato puntualmente le irregolarità riscontrate a mezzo del proprio CTP e residuate anche in seguito successivamente ai permessi in sanatoria n. 37 del 22 aprile 2015 e n. 31 del 25 febbraio 2016.
Nella specie, ha dedotto che, in occasione dei lavori di ristrutturazione svolti dai sul CP_1 proprio immobile, risultano realizzate in violazione delle distanze legali, anche ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Edilizio Comunale, le seguenti porzioni:
− muro in tufo dell'altezza di tre metri, in violazione delle distanze legali;
− vano lavanderia con copertura inclinata oltre il 35%, in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione;
− finestra aperta al primo piano, con affaccio diretto sul proprio cortile, ritenuta lesiva del diritto di veduta ai sensi dell'art. 905 cod. civ.;
− pergolato e sopraelevazione del muro di confine oltre i limiti previsti dal Regolamento
Edilizio Comunale.
Ha, inoltre, attribuito l'insorgenza di fessurazioni e lesioni strutturali riscontrate sulle pareti del proprio immobile ai lavori eseguiti dai convenuti.
In conclusione, l'attrice ha chiesto “A) dichiarare che la costruzione eretta dai convenuti viola le norme in materia di distanze legali come specificato in premessa;
B) condannare gli stessi alla demolizione delle opere realizzate illegalmente nella descritta costruzione;
C) condannare i sigg.ri , Controparte_1 Parte_4
e la sig.ra , in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura che sarà Parte_2 Parte_3 ritenuta di giustizia;
D) condannare altresì i convenuti, sempre in solido tra loro, al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa”.
3. , , e si cono costituiti tardivamente con Controparte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 comparsa depositata in data 23 maggio 2019, chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, con vittoria delle spese di lite.
Hanno dedotto che l'intervento edilizio è stato realizzato non solo sulla base di un permesso a costruire regolarmente rilasciato ma anche sulla base di alcune varianti progettuali indicate dai CP tecnici (geom. geom. e ing. ) nominati dalla stessa attrice e recepite nel CP_2 CP_4 permesso di costruire in variante n. 31/2016, anch'esso regolarmente rilasciato.
Pag. 2 a 6 Con riferimento specifico alle porzioni censurate dall'attrice, i hanno osservato che la CP_1 veduta contestata è posta ad un'altezza di 1,75 m e non consente alcun affaccio sul fondo attoreo, risultando conforme ai parametri normativi, e che l'altezza del muro perimetrale e l'inclinazione dei volumi tecnici realizzati rispettano le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, anche in considerazione della distanza esistente tra le rispettive proprietà.
In ogni caso, hanno precisato che eventuali difformità rispetto al regolamento edilizio, ove effettivamente riscontrabili, assumerebbero rilievo esclusivamente pubblicistico e non integrerebbero, di per sé, una lesione del diritto di proprietà ai sensi degli artt. 872 e ss. c.c.
4. La causa è stata istruita in via documentale nonché a mezzo CTU chiesta da entrambe le parti alla prima udienza del 24.05.2019 in virtù di uno spirito conciliativo. Al riguardo, è stato in un primo momento nominato il dott. e a seguito della rinuncia per cessazione Persona_1 dell'attività professionale espressa all'udienza del 20.01.2023, in cui era stato convocato a chiarimenti, è stato nominato l'Ing. . Persona_2
Esaurita l'istruttoria e fallito il tentativo di conciliazione, è stata fissata udienza di precisione delle conclusioni.
Le parti hanno precisato, quindi, le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4.1 Negli scritti finali le parti hanno ribadito le difese già svolte in corso di causa, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
In particolare, l'attrice ha ribadito che la costruzione viola le norme sulle distanze legali, come confermato dalle perizie tecniche e che le modifiche, effettuate in corso di causa, non hanno eliminato le violazioni;
i convenuti, al contrario, hanno ribadito la regolarità delle opere, conformi ai titoli edilizi e alle normative, richiamando le conclusioni rassegante dai propri CTP, denunciando il comportamento ostruzionistico dell'attrice e il carattere temerario della causa.
***
5. La domanda attrice risulta fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
6. È bene premettere, anzitutto, una breve ricostruzione giuridica della normativa rilevante nel caso di specie, ossia di quella inerente al rispetto delle distanze legali tra edifici eretti su fondi finitimi convenuti, poste dal codice civile e dai regolamenti locali.
L'art. 873 c.c. pone il principio generale secondo cui le costruzioni su fondi confinanti devono essere tenute e a distanza non inferiore di tre metri, salvo le disposizioni stabilite dai regolamenti locali. Tale norma è di ordine pubblico e tutela interessi generali quali la salubrità la sicurezza e
Pag. 3 a 6 l'armonico sviluppo urbanistico del territorio e ha natura inderogabile e si applica anche in presenza di titoli edilizi, i quali non escludono la tutela civilistica del confinante;
ne deriva il diritto del proprietario pregiudicato di agire in giudizio per ottenere la riduzione in pristino, a tutela della propria sfera dominicale, indipendentemente dalla prova di un danno concreto.
Inoltre, l'art. 905 c.c. dispone che non si possono aprire vedute dirette sul fondo altrui a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine salvo che tra i due edifici non sia interposto un cortile comune.
7. Deve svolgersi, poi, un'ulteriore premessa in punto di fatto.
Nel caso di specie, risulta che l'opera realizzata dai convenuti si sviluppa su tre livelli, ossia piano terra, piano primo e piano secondo (destinato a locale lavanderia), e che è stata eseguita sulla base di un primo permesso di costruire n. 162/2013 (ristrutturazione e sopraelevazione) e due successivi titoli edilizi in sanatoria, quali il permesso a costruire in sanatoria n. 37/2015 (variante ai lavori) e infine il permesso a costruire in sanatoria n. 31/2016 (ulteriore variante per vano scala e volume tecnico).
Nel corso del tempo, dunque, il progetto ha subito diverse modifiche progettuali e strutturali.
8. Ciò premesso in fatto e in diritto, deve rilevarsi che la costruzione dei convenuti non rispetta la distanza minima di 3metri, prevista dall'art. 873 c.c., dall'immobile CP_1 dell'attrice . Pt_1
A tale conclusione conduce, in particolare, l'esame della CTU svolta dal dott. Persona_2 con metodo scientifico, rilievi oggettivi, riscontri e adeguata motivazione logica.
All'esito di una puntuale e rigorosa analisi, il CTU ha rilevato che, nella specie, il muro di confine tra le due proprietà non costituisce un semplice muro di recinzione bensì un muro di fabbrica, con conseguente applicazione della distanza legale minima di tre metri prevista dal codice civile.
Ha evidenziato, quindi, che la porzione della muratura del bagno che non rispetta tale distanza minima prescritta deve essere demolita al fine di ristabilire il rispetto delle norme civilistiche vigenti e tutelare la proprietà confinante.
8.1 Viceversa, in merito alle ulteriori contestazioni sollevate da parte attrice, si ritiene che queste non possano trovare accoglimento per le seguenti regioni:
− alcune violazioni sono state rimosse o sanate nel corso del procedimento, come nel caso della sopraelevazione dei muri oltre i due metri;
− altre, pur configurando una difformità rispetto alla normativa, come ad esempio le dimensioni dello spazio scoperto al piano terra che non rispettano i parametri minimi stabiliti dagli articoli 27 e 40 del Regolamento Edilizio Comunale (con un fronte minore di otto metri e una larghezza inferiore a tre metri) o la profondità del vano deposito ( che
Pag. 4 a 6 risulta più profondo rispetto al progetto approvato), non determinano un pregiudizio concreto e specifico nei confronti dei diritti di parte attrice;
− altre ancora non trovano riscontro in violazioni effettive, come nel caso delle aperture al primo piano: la finestra, configurabile come veduta obbliqua è posta a 0,75 metri dal confine e sarà dotata di grata, all'esito dei lavori edilizi visto che l'immobile è ancora allo stato rustico, così da impedire vedute dirette, mentre la portafinestra con terrazzo, situata a tre metri dal confine, supera la distanza prevista per le vedute dirette fissata ad un metro e mezzo.
8.2 Infine, con riferimento alle fessurazioni riscontrate nell'immobile dell'attrice, la consulenza tecnica ha escluso qualsiasi nesso causale con i lavori eseguiti dai convenuti.
Le lesioni, di natura capillare, con bordi arrotondati e colorazione bruna, sono presenti anche in zone non adiacenti ai lavori e non presentano segni di movimenti recenti, essendo invece da attribuirsi alla vetustà della struttura, agli assestamenti del terreno e alle tecniche costruttive originarie.
9. Alla stregua di tali considerazioni e preso atto dello stato rustico in cui si trova tutt'oggi l'immobile, si deve condannare parte convenuta alla demolizione della porzione di bagno posto oltre la distanza legale di 3metri, con arretramento del muro come da prospetto di cui a pag. 16 dell'elaborato peritale depositato dal CTU.
10. Va rigettata, invece, la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice per assenza di prova.
10.1 Come è noto, il risarcimento del danno presuppone, ai sensi dell'art. 2043 c.c., non solo la sussistenza di un fatto illecito, ma anche la prova del danno conseguente e del nesso causale tra l'uno e l'altro.
Nel caso di specie, nonostante la dimostrata violazione della distanza legale di cui all'art. 873 c.c.
– per la quale è stata disposta la rimozione della porzione di fabbricato non conforme – l'attrice non ha fornito alcuna prova concreta del danno effettivamente subito.
Quanto alle fessurazioni denunciate, la consulenza tecnica ha escluso ogni nesso causale con i lavori eseguiti dai convenuti, attribuendo le lesioni a fattori estranei (vetustà, assestamenti naturali, tecniche costruttive originarie).
In definitiva, non è stato dimostrato alcun pregiudizio economico subito dall'attrice né sono emersi elementi tali da far ritenere sussistente una diminuzione del valore dell'immobile o una lesione alla possibilità di godimento dello stesso.
11. Per quel che riguarda le spese di lite, si ritiene che sussistano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in considerazione dell'esito
Pag. 5 a 6 complessivo della causa, con soccombenza reciproca delle parti (v. rigetto della domanda risarcitoria), dell'atteggiamento processuale delle parti anche in merito a un possibile esito conciliativo, della modesta violazione della distanza legale riscontrata limitatamente alla porzione del vano bagno e dello stato ancora rustico del fabbricato dei convenuti.
11.1 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido le spese della
CTU svolta dapprima da e dipoi da , come già liquidate in Persona_1 Persona_2 corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento parziale della domanda attrice, condanna Controparte_1
, e , in solido tra loro, alla Parte_2 Parte_3 Parte_4 demolizione della porzione di bagno posto oltre la distanza legale di 3metri, con arretramento del muro come da prospetto di cui a pag. 16 dell'elaborato peritale depositato dal CTU;
2. rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4. pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese delle CTU svolte dal Dott.
e dal Dott. già liquidate in corso di causa. Persona_1 Persona_2
Brindisi, 21.07.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Laura Sammarco.
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 171/2019
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Parte_1 C.F._1
Cafueri, presso il cui studio in Francavilla Fontana, alla via Carlo Pisacane è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO
(CF. , (CF. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), (CF. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
(CF. ) rappresentati e difesi dall'avv. Cosimo Lippolis, presso il cui studio C.F._5
in Francavilla Fontana alla via Bottari sono elettivamente domiciliati
parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale d'udienza del 24.04.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha a oggetto la domanda di accertamento della violazione delle distanze legali e urbanistiche proposta da proprietaria dell'immobile sito in Francavilla Parte_1
Fontana, via Laura, n. 122, nei confronti dei vicini Controparte_1 Parte_4
e , proprietari dell'immobile sito in Francavilla Fontana, via Parte_2 Parte_3
Laura, n. 124, tutt'oggi allo stato rustico, con conseguente domanda di demolizione delle opere
Pag. 1 a 6 realizzate illegittimamente in occasione della ristrutturazione svolta dai nel 2015 e di CP_1 risarcimento del danno.
2. In particolare, ha agito in giudizio, con atto di citazione regolamento Parte_1 notificato l'8.01.2019, dopo che, in sede di mediazione, i hanno parzialmente CP_1 riconosciuto le difformità edilizie senza intraprendere, però, alcuna rimozione.
L'attrice ha indicato puntualmente le irregolarità riscontrate a mezzo del proprio CTP e residuate anche in seguito successivamente ai permessi in sanatoria n. 37 del 22 aprile 2015 e n. 31 del 25 febbraio 2016.
Nella specie, ha dedotto che, in occasione dei lavori di ristrutturazione svolti dai sul CP_1 proprio immobile, risultano realizzate in violazione delle distanze legali, anche ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Edilizio Comunale, le seguenti porzioni:
− muro in tufo dell'altezza di tre metri, in violazione delle distanze legali;
− vano lavanderia con copertura inclinata oltre il 35%, in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione;
− finestra aperta al primo piano, con affaccio diretto sul proprio cortile, ritenuta lesiva del diritto di veduta ai sensi dell'art. 905 cod. civ.;
− pergolato e sopraelevazione del muro di confine oltre i limiti previsti dal Regolamento
Edilizio Comunale.
Ha, inoltre, attribuito l'insorgenza di fessurazioni e lesioni strutturali riscontrate sulle pareti del proprio immobile ai lavori eseguiti dai convenuti.
In conclusione, l'attrice ha chiesto “A) dichiarare che la costruzione eretta dai convenuti viola le norme in materia di distanze legali come specificato in premessa;
B) condannare gli stessi alla demolizione delle opere realizzate illegalmente nella descritta costruzione;
C) condannare i sigg.ri , Controparte_1 Parte_4
e la sig.ra , in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura che sarà Parte_2 Parte_3 ritenuta di giustizia;
D) condannare altresì i convenuti, sempre in solido tra loro, al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa”.
3. , , e si cono costituiti tardivamente con Controparte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 comparsa depositata in data 23 maggio 2019, chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, con vittoria delle spese di lite.
Hanno dedotto che l'intervento edilizio è stato realizzato non solo sulla base di un permesso a costruire regolarmente rilasciato ma anche sulla base di alcune varianti progettuali indicate dai CP tecnici (geom. geom. e ing. ) nominati dalla stessa attrice e recepite nel CP_2 CP_4 permesso di costruire in variante n. 31/2016, anch'esso regolarmente rilasciato.
Pag. 2 a 6 Con riferimento specifico alle porzioni censurate dall'attrice, i hanno osservato che la CP_1 veduta contestata è posta ad un'altezza di 1,75 m e non consente alcun affaccio sul fondo attoreo, risultando conforme ai parametri normativi, e che l'altezza del muro perimetrale e l'inclinazione dei volumi tecnici realizzati rispettano le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, anche in considerazione della distanza esistente tra le rispettive proprietà.
In ogni caso, hanno precisato che eventuali difformità rispetto al regolamento edilizio, ove effettivamente riscontrabili, assumerebbero rilievo esclusivamente pubblicistico e non integrerebbero, di per sé, una lesione del diritto di proprietà ai sensi degli artt. 872 e ss. c.c.
4. La causa è stata istruita in via documentale nonché a mezzo CTU chiesta da entrambe le parti alla prima udienza del 24.05.2019 in virtù di uno spirito conciliativo. Al riguardo, è stato in un primo momento nominato il dott. e a seguito della rinuncia per cessazione Persona_1 dell'attività professionale espressa all'udienza del 20.01.2023, in cui era stato convocato a chiarimenti, è stato nominato l'Ing. . Persona_2
Esaurita l'istruttoria e fallito il tentativo di conciliazione, è stata fissata udienza di precisione delle conclusioni.
Le parti hanno precisato, quindi, le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4.1 Negli scritti finali le parti hanno ribadito le difese già svolte in corso di causa, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
In particolare, l'attrice ha ribadito che la costruzione viola le norme sulle distanze legali, come confermato dalle perizie tecniche e che le modifiche, effettuate in corso di causa, non hanno eliminato le violazioni;
i convenuti, al contrario, hanno ribadito la regolarità delle opere, conformi ai titoli edilizi e alle normative, richiamando le conclusioni rassegante dai propri CTP, denunciando il comportamento ostruzionistico dell'attrice e il carattere temerario della causa.
***
5. La domanda attrice risulta fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
6. È bene premettere, anzitutto, una breve ricostruzione giuridica della normativa rilevante nel caso di specie, ossia di quella inerente al rispetto delle distanze legali tra edifici eretti su fondi finitimi convenuti, poste dal codice civile e dai regolamenti locali.
L'art. 873 c.c. pone il principio generale secondo cui le costruzioni su fondi confinanti devono essere tenute e a distanza non inferiore di tre metri, salvo le disposizioni stabilite dai regolamenti locali. Tale norma è di ordine pubblico e tutela interessi generali quali la salubrità la sicurezza e
Pag. 3 a 6 l'armonico sviluppo urbanistico del territorio e ha natura inderogabile e si applica anche in presenza di titoli edilizi, i quali non escludono la tutela civilistica del confinante;
ne deriva il diritto del proprietario pregiudicato di agire in giudizio per ottenere la riduzione in pristino, a tutela della propria sfera dominicale, indipendentemente dalla prova di un danno concreto.
Inoltre, l'art. 905 c.c. dispone che non si possono aprire vedute dirette sul fondo altrui a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine salvo che tra i due edifici non sia interposto un cortile comune.
7. Deve svolgersi, poi, un'ulteriore premessa in punto di fatto.
Nel caso di specie, risulta che l'opera realizzata dai convenuti si sviluppa su tre livelli, ossia piano terra, piano primo e piano secondo (destinato a locale lavanderia), e che è stata eseguita sulla base di un primo permesso di costruire n. 162/2013 (ristrutturazione e sopraelevazione) e due successivi titoli edilizi in sanatoria, quali il permesso a costruire in sanatoria n. 37/2015 (variante ai lavori) e infine il permesso a costruire in sanatoria n. 31/2016 (ulteriore variante per vano scala e volume tecnico).
Nel corso del tempo, dunque, il progetto ha subito diverse modifiche progettuali e strutturali.
8. Ciò premesso in fatto e in diritto, deve rilevarsi che la costruzione dei convenuti non rispetta la distanza minima di 3metri, prevista dall'art. 873 c.c., dall'immobile CP_1 dell'attrice . Pt_1
A tale conclusione conduce, in particolare, l'esame della CTU svolta dal dott. Persona_2 con metodo scientifico, rilievi oggettivi, riscontri e adeguata motivazione logica.
All'esito di una puntuale e rigorosa analisi, il CTU ha rilevato che, nella specie, il muro di confine tra le due proprietà non costituisce un semplice muro di recinzione bensì un muro di fabbrica, con conseguente applicazione della distanza legale minima di tre metri prevista dal codice civile.
Ha evidenziato, quindi, che la porzione della muratura del bagno che non rispetta tale distanza minima prescritta deve essere demolita al fine di ristabilire il rispetto delle norme civilistiche vigenti e tutelare la proprietà confinante.
8.1 Viceversa, in merito alle ulteriori contestazioni sollevate da parte attrice, si ritiene che queste non possano trovare accoglimento per le seguenti regioni:
− alcune violazioni sono state rimosse o sanate nel corso del procedimento, come nel caso della sopraelevazione dei muri oltre i due metri;
− altre, pur configurando una difformità rispetto alla normativa, come ad esempio le dimensioni dello spazio scoperto al piano terra che non rispettano i parametri minimi stabiliti dagli articoli 27 e 40 del Regolamento Edilizio Comunale (con un fronte minore di otto metri e una larghezza inferiore a tre metri) o la profondità del vano deposito ( che
Pag. 4 a 6 risulta più profondo rispetto al progetto approvato), non determinano un pregiudizio concreto e specifico nei confronti dei diritti di parte attrice;
− altre ancora non trovano riscontro in violazioni effettive, come nel caso delle aperture al primo piano: la finestra, configurabile come veduta obbliqua è posta a 0,75 metri dal confine e sarà dotata di grata, all'esito dei lavori edilizi visto che l'immobile è ancora allo stato rustico, così da impedire vedute dirette, mentre la portafinestra con terrazzo, situata a tre metri dal confine, supera la distanza prevista per le vedute dirette fissata ad un metro e mezzo.
8.2 Infine, con riferimento alle fessurazioni riscontrate nell'immobile dell'attrice, la consulenza tecnica ha escluso qualsiasi nesso causale con i lavori eseguiti dai convenuti.
Le lesioni, di natura capillare, con bordi arrotondati e colorazione bruna, sono presenti anche in zone non adiacenti ai lavori e non presentano segni di movimenti recenti, essendo invece da attribuirsi alla vetustà della struttura, agli assestamenti del terreno e alle tecniche costruttive originarie.
9. Alla stregua di tali considerazioni e preso atto dello stato rustico in cui si trova tutt'oggi l'immobile, si deve condannare parte convenuta alla demolizione della porzione di bagno posto oltre la distanza legale di 3metri, con arretramento del muro come da prospetto di cui a pag. 16 dell'elaborato peritale depositato dal CTU.
10. Va rigettata, invece, la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice per assenza di prova.
10.1 Come è noto, il risarcimento del danno presuppone, ai sensi dell'art. 2043 c.c., non solo la sussistenza di un fatto illecito, ma anche la prova del danno conseguente e del nesso causale tra l'uno e l'altro.
Nel caso di specie, nonostante la dimostrata violazione della distanza legale di cui all'art. 873 c.c.
– per la quale è stata disposta la rimozione della porzione di fabbricato non conforme – l'attrice non ha fornito alcuna prova concreta del danno effettivamente subito.
Quanto alle fessurazioni denunciate, la consulenza tecnica ha escluso ogni nesso causale con i lavori eseguiti dai convenuti, attribuendo le lesioni a fattori estranei (vetustà, assestamenti naturali, tecniche costruttive originarie).
In definitiva, non è stato dimostrato alcun pregiudizio economico subito dall'attrice né sono emersi elementi tali da far ritenere sussistente una diminuzione del valore dell'immobile o una lesione alla possibilità di godimento dello stesso.
11. Per quel che riguarda le spese di lite, si ritiene che sussistano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in considerazione dell'esito
Pag. 5 a 6 complessivo della causa, con soccombenza reciproca delle parti (v. rigetto della domanda risarcitoria), dell'atteggiamento processuale delle parti anche in merito a un possibile esito conciliativo, della modesta violazione della distanza legale riscontrata limitatamente alla porzione del vano bagno e dello stato ancora rustico del fabbricato dei convenuti.
11.1 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido le spese della
CTU svolta dapprima da e dipoi da , come già liquidate in Persona_1 Persona_2 corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento parziale della domanda attrice, condanna Controparte_1
, e , in solido tra loro, alla Parte_2 Parte_3 Parte_4 demolizione della porzione di bagno posto oltre la distanza legale di 3metri, con arretramento del muro come da prospetto di cui a pag. 16 dell'elaborato peritale depositato dal CTU;
2. rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4. pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese delle CTU svolte dal Dott.
e dal Dott. già liquidate in corso di causa. Persona_1 Persona_2
Brindisi, 21.07.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Laura Sammarco.
Pag. 6 a 6