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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
ZI Lavoro
N.R.G. 440/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 7.5.2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Simona Rotundo, domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei propri procuratori: Email_1
Email_2 Email_3 Email_4
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, contumace
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione per l'udienza del 7.5.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 5.3.2024, la ricorrente, quale docente di scuola primaria, ha chiesto l'indennizzo per la mancata fruizione delle ferie riferite agli anni scolastici 2019/20, 2021/22 e
2022/23.
2. Malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il non CP_1
si è costituito in giudizio, onde deve esserne dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
3.1. La giurisprudenza ha più volte affermato, con argomentazioni condivisibile e richiamate in tale sede ex art. 118 disp. att. c.p.c., che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ND ZI (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (cfr. Cass. Sez. Lavoro n.
16715/2024; Cass. Sez. Lavoro n. 14268/2022).
Per i motivi esposti, alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente, quest'ultima ha diritto all'indennità sostitutiva per le ferie maturate ma non godute, non essendovi prova di un provvedimento del dirigente scolastico che invitasse la docente a goderne con l'avviso in mancanza della perdita delle stesse.
3.2. Ciò posto, parte ricorrente ha conteggiato correttamente le ferie non godute per gli anni scolastici
2019/20, 2021/22 e 2022/23, facendo applicazione della normativa di legge, sottraendo al numero di giorni di ferie complessivamente maturate i giorni in cui le lezioni erano sospese secondo il calendario scolastico regionale, fatta eccezione per il periodo compreso fra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno, nel quale il docente non va considerato in ferie.
In conclusione, l'indennità che il è tenuto a corrispondere alla Controparte_1 controparte, può essere quantificata in € 2.750,56 oltre agli interessi legali, come da conteggi di parte ricorrente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e, previa compensazione per metà per la serialità della controversia, sono liquidate sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del
13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello da € 1.100,00 a €
5.200,00.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22 e 2022/23;
- condanna, per l'effetto, il , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di
€ 2.750,56 oltre interessi legali, a titolo di ferie non godute;
- condanna il , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi
€ 49,00 per esborsi ed € 657,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
ZI Lavoro
N.R.G. 440/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 7.5.2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Simona Rotundo, domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei propri procuratori: Email_1
Email_2 Email_3 Email_4
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, contumace
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione per l'udienza del 7.5.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 5.3.2024, la ricorrente, quale docente di scuola primaria, ha chiesto l'indennizzo per la mancata fruizione delle ferie riferite agli anni scolastici 2019/20, 2021/22 e
2022/23.
2. Malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il non CP_1
si è costituito in giudizio, onde deve esserne dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
3.1. La giurisprudenza ha più volte affermato, con argomentazioni condivisibile e richiamate in tale sede ex art. 118 disp. att. c.p.c., che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ND ZI (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (cfr. Cass. Sez. Lavoro n.
16715/2024; Cass. Sez. Lavoro n. 14268/2022).
Per i motivi esposti, alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente, quest'ultima ha diritto all'indennità sostitutiva per le ferie maturate ma non godute, non essendovi prova di un provvedimento del dirigente scolastico che invitasse la docente a goderne con l'avviso in mancanza della perdita delle stesse.
3.2. Ciò posto, parte ricorrente ha conteggiato correttamente le ferie non godute per gli anni scolastici
2019/20, 2021/22 e 2022/23, facendo applicazione della normativa di legge, sottraendo al numero di giorni di ferie complessivamente maturate i giorni in cui le lezioni erano sospese secondo il calendario scolastico regionale, fatta eccezione per il periodo compreso fra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno, nel quale il docente non va considerato in ferie.
In conclusione, l'indennità che il è tenuto a corrispondere alla Controparte_1 controparte, può essere quantificata in € 2.750,56 oltre agli interessi legali, come da conteggi di parte ricorrente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e, previa compensazione per metà per la serialità della controversia, sono liquidate sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del
13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello da € 1.100,00 a €
5.200,00.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22 e 2022/23;
- condanna, per l'effetto, il , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di
€ 2.750,56 oltre interessi legali, a titolo di ferie non godute;
- condanna il , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi
€ 49,00 per esborsi ed € 657,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli